COMUNE DI PAVIA SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO
COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POP095 – CUP. G11E17000230004.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
REDATTO DA:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO L’U.O.I. MANUTENZIONE FABBRICATI
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IL DIRIGENTE DEL SETTORE ED ARREDO PUBBLICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Xxx. Xxxxx Xxxxxx Arch. Xxxxx Xxxxxxx
Pavia, 23/11/2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.lgs.82/2005 e norme collegate.
INDICE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI Art. 5- GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Art. 7 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI Art. 9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Art. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
12/a Norme di sicurezza generali 12/b Sicurezza sul luogo di lavoro 12/c Piani di sicurezza
12/d Piano operativo di sicurezza
12/e Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO
Art 15 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
Art. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA Art. 21 – CONTROVERSIE
Art. 22 – ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL CONTRATTO
Art. 23 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA (PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE)
Art. 24 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI Art. 25 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI
Art. 26 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO Art. 28 - CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 29 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE Art. 30 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALI
Art. 31 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
Art. 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI. Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Art. 34 - CONTO FINALE
Art. 35 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE Art. 36 - RINVENIMENTI
Art. 37 - BREVETTI D'INVENZIONE.
Art. 38 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Art. - 39 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE
40/a Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
40/b Termini per il collaudo/l’accertamento della regolare esecuzione 40/c Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI Art. 41 - ELENCO PREZZI UNITARI
PARTE SECONDA - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di competenza comunale, opere da elettricista, anno 2018.
Le prescrizioni di cui al presente Appalto saranno parimenti applicate in caso di esecuzione d’Ufficio nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
Art. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | 126.500,00 | 2.830,00 | 129.330,00 |
2 | In economia | = | - | = |
1 +2 | IMPORTO TOTALE | 126.500,00 | 2.830,00 | 129.330,00 |
1. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, giusto il disposto di cui all'articolo 100 e allegato XV punto 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera “eeeee” del D. Lgs. 50/16.
2. Xxxxx restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/16 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l’applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai successivi punti del presente articolo.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/16.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS30», I Classifica “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. .
2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.50/16, non sono previsti lavori apparteneti a categorie scorporabili, come meglio specificati nell’allegato << A>>.
3. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in
sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 2,3, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.
Art. 5- GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. 207 del 2010 ed all’articolo 25 del presente capitolato speciale sono indicate nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso descritto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Come detto l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali, opere da elettricista per l’anno 2017.
Ulteriori ed esaustive indicazioni circa l’esperimento delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono contenute nella Relazione Tecnica, ovvero nel computo metrico estimativo costituenti parte integrante del Progetto e comunque sommariamente possono riguardare tipologia di lavorazioni come successivamente sinteticamente descritto:
• prestazione di mano d’opera, somministrazione di materiali, riparazione impianti elettrici, sostituzione e riparazione di prese, spine, corpi illuminanti, impianti citofono, centralini modulari, posa di canaline e guaine in pvc e metalliche, posa di interruttori automatici, sostituzione cavi di vario tipo e sezione, impianti di messa a terra con posa puntazze e tutte le opere necessarie e conseguenti alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici.
• prestazioni a carattere tecnico consistente nell’aggiornamento e restituzione grafica degli elaborati in formato .dwg forniti dall’amministrazione con gli interventi a carattere elettrico ed impiantistico di volta in volta realizzati. Nella prestazione tecnica è compresa anche la digitalizzazione in formato .dwg degli elaborati digitali forniti dall’amministrazione e relativi a ciascun fabbricato oggetto di intervento come meglio specificato nel computo metrico estimativo.
Art. 7 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dalle specifiche tecniche, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla D.L. e comunque riguardano in generale tutte le varie lavorazioni riguardanti la manutenzione di fabbricati.
In particolare si specifica quanto segue:
1. I prezzi dei noli e dei materiali compresi nell’elenco prezzi sono da considerarsi a pie’ d’opera, si consiglia l’uso di autocarro per poter meglio gestire i tempi delle lavorazioni, il nolo del mezzo è compreso nel costo del materiale.
2. I lavori per somma urgenza, per l'inizio immediato, potranno essere ordinati verbalmente in modo diretto o telefonico dalla D.L. e suoi collaboratori identificati nella sede di verbale consegna dei lavori, in seguito l’ordine di intervento verrà perfezionato con atto scritto.
3. I lavori ordinati, le forniture in opera ed i noli dovranno essere messi a disposizione ed avviati entro il termine di ventiquattro ore dall'ordine scritto della D.L., salvo giustificate motivazione ed impedimenti, in mancanza si applicheranno le penali giornaliere già dal primo S.A.L. successivo, come meglio descritto nel corrispondente articolo del presente capitolato, salvo motivata giustificazione scritta per il ritardo.
4. Si precisa che gli interventi o somministrazioni suddette formalizzate mediante ordine di lavoro, verranno trasmessi con comunicazione scritta e informatica direttamente all'Appaltatore, ovvero a persona delegata, nominata con atto formale scritto dall'Appaltatore stesso, all'atto della consegna dei lavori ovvero il primo giorno di decorrenza dell'appalto, in tale ordine l’Amministrazione potrà indicare il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare o essere compiuti;
5. L’Impresa appaltatrice, all’atto dell’aggiudicazione, dovrà fornire alla D.L. numero di cellulare del responsabile di cantiere, numero di fax della ditta o indirizzo e-mail per il ricevimento di urgenze verificatesi nel corso della giornata.
6. L’Impresa all’atto della consegna dei lavori fatta sotto riserva di legge in attesa della stipula di contratto, vista la necessità immediata di avere a disposizione operai, mezzi e materiale per eseguire le continue opere di manutenzione, dovrà fornire alla Stazione Appaltante e alla D.L. in particolare nominativo e n. telefonico della persona responsabile della reperibilità dell’impresa per interventi urgenti, richieste di verifica non rimandabili e quant’altro dovesse verificarsi al di fuori dell’orario di servizio del personale dell’Ufficio Tecnico. In questi casi l’Impresa potrà ricevere disposizione di intervento, dal D.L. e suoi collaboratori, dalla persona reperibile del Servizio Manutenzioni, dalla Polizia Locale. L’Impresa, per il riconoscimento economico, si atterrà a quanto descritto in elenco prezzi di contratto agli articoli inerenti alla reperibilità.
7. L’Impresa aggiudicataria riceverà gli ordini giornalieri di lavoro anche per eventuali subappaltatori/subfornitori autorizzati attraverso la piattaforma informatica “HERMES” in
dotazione all’amministrazione comunale quale strumento specifico per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria. L’Impresa dovrà provvedere ad eseguire quanto ordinato, aggiornando tempestivamente la D.L. attraverso il programma succitato.
8. L’Impresa aggiudicataria, assume l’onere di rendicontare in tempo reale l’esecuzione dei lavori ordinati anche per eventuali subappaltatori/subfornitori autorizzati tramite accesso al software “HERMES” specifico per la manutenzione ordinaria; solo attraverso la suddetta rendicontazione, gli interventi eseguiti saranno accettati in contabilità del corrispondente SAL. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione secondo cronoprogramma e nonchè la mancata rendicontazione e stesura del brogliaccio di contabilità dell’eseguito comporterà applicazione di penale con possibilità in caso di ripetersi più volte della mancanza di risoluzione del contratto art.16 del presente Capitolato.
9. Le credenziali di accesso e indicazioni operative sull’uso del software “HERMES” verranno meglio specificate all’atto della consegna dei lavori compreso un breve tirocinio con i tecnici del servizio manutenzione.
10. L’impresa aggiudicataria si impegna altresì per tutta la durata contrattuale a collaborare con l’Ufficio della Direzione Lavori e con i tecnici informatici incaricati dall’amministrazione comunale per l’aggiornamento della piattaforma “HERMES” garantendo il tempestivo inserimento dei dati tecnici e contabili anche in occasione di eventuali aggiornamenti della piattaforma stessa;
11. L’Appaltatore assume, con il contratto o la consegna dei lavori, l’obbligo di mantenere una sede operativa, entro e non oltre il raggio di 40 km. dalla sede della stazione appaltante, indicando linea diretta telefonica, fax ed indirizzo e-mail..
12. L’Appaltatore assume, altresì assieme all’onere del contratto o consegna lavori, l’obbligo di mantenere un magazzino nell’ambito del Comune di Pavia per il rimessaggio e lo stoccaggio dei materiali d’uso per i vari cantieri entro un raggio non superiore ai 10 Km, in modo tale per cui ogni intervento richiesto dalla D.L. avvenga in modo sollecito.
In particolare l’impresa alla firma del verbale di consegna deve relazionare sulle modalità e sui tempi di risposta alle richieste d’intervento.
Alle richieste di interventi impiantistici in regime di urgenza ed in generale di messa in sicurezza di locali e luoghi di vario tipo e grado, l’Impresa deve dare immediata risposta ed intervenire entro il termine massimo di ore due e comunque garantire assolutamente entro la sera del giorno stesso, la sicurezza, la custodia del fabbricato oggetto della richiesta da atti di intrusione e vandalismo.
Art. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in particolare:
- D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- Art. 8 della legge 18/10/42, n.1460 come modificato dalla citata legge 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni ;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti non abrogate dal dlgs 50/2016;
- D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP.);
- R.D.18.11.1923, n. 2440;
- R.D. 23.05.1924, n. 827;
- L. 19.03.1990, n. 55 per le parti non abrogate;
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni affinché l’opera sia realizzata a regola d’arte, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
Art. 9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà in base a quanto stabilito nel bando di gara, ovvero dalla lettera d’invito, cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni in essa contenute, alla legislazione vigente e a quanto espressamente indicato nel presente Capitolato.
Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto d'appalto avverrà in base alla comunicazione all'impresa aggiudicataria dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.
Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, senza addurre valida motivazione, la Stazione appaltante avrà piena facoltà di annullare l'aggiudicazione e di intraprendere richiesta di risarcimento dei danni cagionati.
Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
• il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.’00, n. 145;
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• la relazione generale;
• l’elenco prezzi unitari;
• Il Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/’08 quando previsto o, in suo luogo, un Piano di sicurezza sostitutivo ed il Piano operativo di sicurezza ex allegato XV cap. 3 D.Lgs. 81/’08;
• le polizze di garanzia.
Art. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
12/a Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, dell'inquinamento, del rispetto delle attività svolte nel fabbricato oggetto di manutenzione, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
12/b Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
12/c Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
12/d Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 e articolo 18 comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del d.P.R. 207 del 2010, previsto dall'articolo 91 comma 1 lettera a), e dall’articolo 100, comma 1, dall'allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ovvero, del Piano di sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’allegato XV D. Lgs. 81/08).
12/e Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 1 ed art. 90- D.Lgs. 81/08, nonché al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15-16 e 17 del D.Lgs. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale di recepimento, D.Lgs. 81/08.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere / Il Coordinatore in fase di esecuzione è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e coordinamento (quando previsto dal D.Lgs. 81/’08), ovvero il Piano di sicurezza sostitutivo di cui all’allegato XV, del D. Lgs. 81/08, nonché il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1 - lett. h) del D.Lgs. 81/’08 formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art. 39 del D.P.R. 207/2010.
Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti, prima dell'inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori: ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO
Art. 14/x. Xxxxxxxxxx
1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del Codice dei Contratti, in particolare si ribadisce quanto prescritto nel suddetto articolo comma 4 lettera a) “l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto”;
3. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice.
3. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice.
14/b Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
14/c Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 15/a comma 3, l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) al rispetto dell’art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma precedente, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
Art 15 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile dei vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali impiegati ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. 145/00 e delle norme vigenti in tale materia ivi comprese le norme di cui agli art. 1669 e 1673 del codice civile.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30 Dlgs 50/16 è tenuto ad osservare, per i suoi dipendenti, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub - appaltatori. Sarà suo obbligo adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità civile e penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, fatte salve le responsabilità di cui al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 105 comma 9, D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, anche per conto delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori sono tenuti a trasmettere alla Stazione
appaltante - prima dell’inizio dei lavori – i piani di sicurezza, per consentire le verifiche ispettive di controllo dei cantieri nei modi previsti dalla vigente normativa. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe rispettivamente in capo all'impresa mandataria o designata quale capogruppo e all'impresa esecutrice dei lavori.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/16.
La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/16.
La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi ivi previsti, si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile.
Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria è regolata dall'art. 93 D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni e generalmente pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare anche mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come meglio specificato nel bando di gara.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA
La costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Dlgs 50/20160 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori.
La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.103 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 10% dell'importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
La predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. 1957 del C.C..
Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Art. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/16 l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro.
Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 d.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/16, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 21 – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile al giudice del foro di Pavia.
Art. 22 – ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL CONTRATTO
Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati grafici costituenti parte del progetto esecutivo ed allegati al contratto (Art. 12):
- Nessuna tavola grafica.
Art. 23 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA (PERIZIE DI
VARIANTE E SUPPLETIVE)
La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti e variazioni che riterrà opportune sia nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sia per soddisfare riconosciute esigenze prospettate da altri Enti od Aziende interessate dalle opere, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP e nel presente Capitolato Speciale e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Ogni variazione al progetto approvato deve essere introdotta nei modi e nei termini previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni.
Non sono considerate, ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/16, varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante
Art. 25 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme previste dal vigente Capitolato Generale d'Appalto emesso dal Ministero dei LL.PP., così
pure per quanto previsto dallo stesso su qualsiasi categoria di lavori previsti da questo Capitolato, per quanto non espressamente detto.
Art. 26 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101del D. Lgs. 50/16, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, individua un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
L'Appaltatore dovrà presentare alla D.L., entro sei giorni dalla data del verbale di consegna, un dettagliato programma esecutivo dei lavori., suddivise nelle varie categorie e singole voci, coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
Tale programma dovrà riportare anche le tempistiche degli interventi e le modalità di lavorazione delle singole operazioni (indicando anche i macchinari utilizzati) al fine di garantire la Stazione appaltante sulla qualità ultima ottenuta nei lavori.
Tale programma, se approvato dalla D.L., che può far apportare modifiche, è impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
La D.L., d’intesa con l’U.T.T., si riserva la facoltà di fare eseguire lavorazioni di fresatura e/o di stesa di conglomerati bituminosi degli assi stradali principali anche in orario notturno.
Entro dieci giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà sgomberare completamente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
La sicurezza nelle aree di cantiere dovrà essere garantita dall'Appaltatore in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Sarà altresì a carico dell'impresa esecutrice dei lavori provvedere alla segnaletica notturna e diurna nelle zone interessate dai lavori secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e secondo quanto dovrà concordare con il Comando di Polizia Municipale locale e con l'Ufficio Tecnico del Traffico.
Da ultimo si fa presente la necessità di gestire in modo razionale il cantiere al fine di consentire la fruizione degli accessi sia pedonali che carrai da parte dei frontisti privati.
Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
Art. 28 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Per ragioni d’urgenza l’esecuzione dei lavori avrà inizio non appena divenuta efficace l’aggiudicazione e contestualmente alla loro consegna. L’impresa aggiudicataria, dovrà presentare il proprio programma esecutivo dei lavori, che preveda l’esecuzione delle opere.
3. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza (idoneità tecnico professionale, ecc..) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 29 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante è tenuta ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato, giusto il disposto di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/16 che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
Art. 30 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI
1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà a decorrere dal verbale di consegna a tutto il 31/12/2017. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 107 del Dlgs 50/2016.
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del d.P.R. 207 del 2010. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/’08, non soggetti a ribasso).
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1 ‰), trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
e) ritardato e/o mancato uso del programma informatico di gestione di manutenzione “Hermes” come meglio descritto nel presente Capitolato all’art.7 ed art.35;
f) mancato rispetto di quanto stabilito nell’art.7 ed art.35 riguardo la presenza sul territorio dell’impresa appaltatrice e sulla gestione temporale delle richieste d’intervento in regime di ordinarietà, d’urgenza e di reperibilità.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del d.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 31 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale.
La Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di chiedere il cambiamento immediato del suo rappresentante, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il Direttore dei Lavori, visto il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Art. 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento di materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione appaltante
stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità la quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi del contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere tutti i materiali ordinati dalla Stazione appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/00.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016, raggiunga la cifra di €.15.000,00= di lavori.
Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
Qualora l'opera sia finanziata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si dovessero verificare ritardi nell'accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'appalto, non imputabili a questa Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà richiedere interessi, sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per il pagamento.
Art. 34 - CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo verbale seguendo le modalità previste dagli artt. 200, 201, 202 del d.P.R. 207 del 2010.
Art. 35 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera.
2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
3) L'esecuzione presso Istituti specializzati, di tutte le esperienze ed assaggi di materiali secondo le richiesta della D.L.. Detti campioni saranno mantenuti a disposizione nel competente ufficio di cantiere.
4) Le eventuali prove di carico su manufatti di notevole importanza statica, pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante (comprese le fondazioni stradali).
5) La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna e quanto venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformità a quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore la regolamentazione del traffico durante il periodo dei lavori.
6) Considerata la natura dell’Appalto che prevede più cantieri mobili, dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni A4 o A3, collocata sull’autocarro o in sito ben visibile del cantiere mobile, indicato dal Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione; la tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguente schema tipo:
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2018 - COD.POP095.
APPALTATORE:……………………………………………………………………..
IMPORTO CONTRATTUALE: € = (di cui € 2.830,00 per oneri di sicurezza ex D. Lgs.
81/’08).
DATA CONSEGNA LAVORI:..........………...............
DATA ULTIMAZIONE LAVORI: 31/12/2017 DIRETTORE DEI LAVORI:
DIRETTORE DI CANTIERE: Qualifica – Nominativo – n. cell. ...............................................
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ex X.Xxx.
81/08): …………………………………………………….
7) L'osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.
8) L'osservanza delle norme di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300: Statuto dei Lavoratori.
9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di avanzamento.
10) Il pagamento delle tasse e concessioni comunali per occupazione di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.
11) L'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri di cui al D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164.
12) Consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L. mediante redazione dell'apposito verbale circa lo stato delle opere, per la garanzia dei danni che potessero derivare alle stesse.
13) L'osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, e le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
14) L'osservanza delle norme sugli edifici in muratura ai sensi del D.M. 20.11.1987 (G.U. 5/12/87 n. 285, S.O.) loro impatto nell’esecuzione di opere impiantistiche.
15) L'osservanza del D.M. del 22.1.2008 e del D.M. del 20.2.92 sugli impianti tecnologici.
16) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
17) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
18) Il cantiere in caso di fabbricati adiacenti a strade dovrà essere gestito a tratti su mezza carreggiata, al fine di arrecare un minor disagio alla cittadinanza e di consentire costantemente gli accessi a tutte le proprietà. In casi particolari potranno essere messe in opera provvedimenti temporanei (pedane, piastre, ecc.) per consentire l'accesso alle proprietà private sia ai veicoli che alle persone.
19) L'osservanza degli obblighi e delle norme relative alle prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri come specificato nei precedenti articoli "Piani di sicurezza" e "Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore".
20) Saranno a totale carico dell'Appaltatore eventuali operazioni di rilievo plano-altimetriche (picchettazioni, livellazioni e rilievi topografici di dettaglio) necessarie per tracciare correttamente sul terreno il posizionamento delle opere da eseguire; tali operazioni di campagna potranno essere altresì richieste dalla Direzione dei Lavori al fine di regolarizzare o riadeguare quelle previste in fase progettuale.
21) L’Appaltatore, assume assieme all’onere del contratto, o in fase di verbale consegna dei lavori, l’obbligo di indicare numero di cellulare per la reperibilità propria (o persona da lui delegata) e del personale (già ribadito nel precedente art.7 ), operaio qualificato per gli interventi di pronta reperibilità, che si dovessero verificare oltre il normale orario di lavoro.
22) L’Appaltatore assume, con il contratto o la consegna dei lavori, l’onere, nonché l’obbligo di forniture di macchine operatrici (siano esse: autopiattaforma, cestello elevatore, ragno ecc.ecc. autocarro ed ogni altro tipo di mezzo), fornitura che deve essere immediata nel caso di interventi urgenti segnalati dalla D.L., entro 24 ore nel caso di interventi programmati.
23) L’Appaltatore assume con il contratto o la consegna dei lavori, l’obbligo di dare la disponibilità di operai per il periodo dell’Appalto, in numero sufficiente a garantire il servizio, con eventuali incrementi richiesti dalla D.L. con un preavviso di giorni tre. L’Appaltatore si assume la responsabilità e l’onere del coordinamento degli operai presso i luoghi di lavoro, mediante un proprio tecnico assistente di cantiere che assume gli ordini di servizio dell’U.T.C. e provvede a coordinare e verificare il rispetto delle norme di sicurezza D.L. 81/08, raccordando il proprio piano di sicurezza, con i documenti di valutazione del rischio degli immobili comunali, nei quali l’Impresa interviene, coordinandosi direttamente con i responsabili dei servizi, con i Direttori didattici e responsabili della sicurezza dagli stessi delegati.
Specificatamente in caso di contemporanea presenza di più interventi di m.o. di imprese diverse, il responsabile Assistente delegato dell’impresa, prima di iniziare qualunque attività, si coordinerà anche ai sensi del D.L. 81/08 con le altre imprese presenti e con il coordinatore della sicurezza ai sensi del D.L. 81/08 nominato dall’Amministrazione.
24) Richiamato l’art.7, l’Appaltatore assume, con il contratto o la consegna dei lavori, l’obbligo di mantenere una sede operativa, entro e non oltre il raggio di 40 km. dalla sede della stazione appaltante, indicando linea diretta telefonica, fax ed indirizzo e-mail..
25) Richiamato l’art.7, l’Appaltatore assume, altresì assieme all’onere del contratto o consegna lavori, l’obbligo di mantenere un magazzino nell’ambito del Comune di Pavia per il rimessaggio e lo stoccaggio dei materiali d’uso per i vari cantieri entro un raggio non superiore ai 10 Km, in modo tale per cui ogni intervento richiesto dalla D.L. avvenga secondo le tempistiche dettate dal grado di urgenza della segnalazione.
In particolare l’impresa alla firma del verbale di consegna deve relazionare sulle modalità e sui tempi di risposta alle richieste d’intervento.
Alle richieste di interventi impiantistici in regime di urgenza ed in generale di messa in sicurezza di locali e luoghi di vario tipo e grado, l’Impresa deve dare immediata risposta ed intervenire entro il termine massimo di ore due e comunque garantire assolutamente entro la sera del giorno stesso, la sicurezza, la custodia del fabbricato oggetto della richiesta da atti di intrusione e vandalismo.
26) L'appaltatore è obbligato a sostituire, senza compenso alcuno, tutti quegli operai che, ai fini della corretta gestione dell'appalto, non risultassero di gradimento alla Direzione Lavori ed il tecnico di cui ai precedenti punti.
27) L’Appaltatore è obbligato a garantire la presenza continuativa di almeno una squadra di operai per quanto riguarda la tipologia di interventi, nei giorni feriali, sabato escluso con orario in cantiere 8,00-12,00 13,00-17,00 salvo specifiche deroghe autorizzate da parte della D.L..
28) L’Impresa si obbliga a munire di cartellino identificativo tutti gli operai presenti nei cantieri di cui all’oggetto, come prescritto dall’articolo 35 D.L.248/2006 in vigore dal 1 ottobre 2006.
29) L’Impresa dovrà fornire alla D.L. i nominativi degli operai delle squadre assegnate in oggetto comprensivo anche degli operai utilizzati dalle ditte subappaltatrici, tali elenchi dovranno essere a cura della Ditta trasmessi ai titolari dei Servizi e direzioni didattiche comunali che attraverso il preposto alla sicurezza del singolo servizio (D.L. 81/08) provvederanno alle verifiche del personale effettivamente comandato in loco, ogni aggiornamento o modifica per causa di forza maggiore dovrà essere immediatamente comunicata via fax dall’impresa alla D.L. e al preposto della sicurezza in loco.
30) L’Impresa a semplice richiesta della D.L. si obbliga a pagare in nome e per conto del Comune di Pavia, oneri, rimborsi, sanzioni, tasse, prestazioni dovute per autorizzazioni e quanto altro necessario alla corretta gestione dell’appalto di m.o. e alla sicurezza degli edifici comunali (es. collaudi, nulla osta VV.FF., concessioni periodiche, oneri in genere non imputabili a responsabilità dell’Impresa), mediante l’istituto dell’anticipazione su fattura che sarà immediatamente rimborsato nel primo S.A.L. successivo alla liquidazione della fattura stessa.
31) L'osservanza degli obblighi e delle norme relative alle prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri come specificato nei precedenti articoli "Piani di sicurezza" e "Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore".
32) L’Impresa aggiudicataria, richiamato l’art. 7 del presente Capitolato, assume l’onere di utilizzare per l’esecuzione e la rendicontazione dei lavori eseguiti quotidianamente, la piattaforma informatica “Hermes” in dotazione all’Amministrazione Comunale secondo le modalità indicate nel presente Capitolato e le indicazioni operative date all’appaltatore all’atto della consegna dei lavori.
33) L’Impresa aggiudicataria, richiamato l’art.6 del presente Capitolato, assume l’onere di eseguire la restituzione grafica di quanto ordinato dalla D.L. in fase di consegna dei lavori.
Art. 36 - RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante.
L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.
Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, l'appaltatore avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori. Resta fermo che null'altro avrà a pretendere l'appaltatore per tali sospensioni dei lavori.
Resta, comunque, in facoltà del comune di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale richieste dai competenti organi di controllo, concordando congruo termine per la loro esecuzione.
Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori dei rinvenimenti di cui trattasi nei commi precedenti.
Art. 37 - BREVETTI D'INVENZIONE.
Sia che Stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 38 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
Per le prestazioni d'opera e materiali verranno redatte apposite liste degli operai e mezzi d'opera.
Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145.
Art. - 39 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE
40/a Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 199 del d.P.R. 207 del 2010, il certificato di ultimazione;
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente Stazione appaltante.
40/b Termini per il collaudo/l’accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di (collaudo o regolare esecuzione) è emesso entro il termine perentorio di (rispettivamente 6 o 3 mesi) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del d.P.R. 207 del 2010.
40/c Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
Art. 41 - ELENCO PREZZI UNITARI
Per quanto concerne la descrizione ed i prezzi unitari per le opere, vedasi elenco allegato al presente Capitolato.
TABELLA «A» | CATEGORIA PREVALENTE; CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - ARTICOLO 4 | ||||
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POP095 - CUP.G11E17000230004. | Categoria ex allegato A D.P.R. n.207/2010 | Euro | Incidenza mano d'opera % | ||
Prevalente | OS30 | 126.500,00 | |||
1 | OS30», I Classifica “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. | Prevalente | OS30 | 126.500,00 | 60% |
Ai sensi dell'art.105, comma 2, Decreto Legislativo 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. | |||||
2 | Scorporabile e subappaltabile | ||||
3 | Scorporabile e subappaltabile | ||||
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie generali (serie «OG») o specializzate (serie «OS»), di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ma NON superiore a Euro 150.000. | |||||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 126.500,00 | 60% |
Tabella B: PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5 | ||
n.o. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Importo |
1 | Materiali: cavi di vario tipo e sezione | € 43.499,79 |
2 | Materiali: l guaine canaline | € 7.044,00 |
3 | Materiali: prese, spine, apparecchi di comando, cassette | € 17 .428,40 |
4 | Materiali: interruttori automatici | € 19 477,83 |
5 | Materiali: capsule ascolto, tastiera, citofono | € 5 184,50 |
6 | Materiali: plafoniere, lampade | € 8 866,09 |
7 | Restituzioni grafiche | € 5 789,00 |
8 | Operai: mano d'opera | € 19 128,00 |
9 | ||
10 | ||
Parte 1^ - Totale lavori A MISURA | € 126 500,00 | |
11 | € 0,00 | |
Parte 2^ - Totale lavori IN ECONOMIA | € 0,00 | |
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)(Parte 1^+Parte 2^) | € 126 500,00 |
1 | Oneri per la sicurezza | € 2 830,00 |
2 | € 0,00 | |
Parte 1^ - Totale oneri per la sicurezza A MISURA | € 2 830,00 | |
3 | € 0,00 | |
Parte 2^ - Totale oneri per la sicurezza A CORPO | € 0,00 | |
6 | € 0,00 | |
Parte 3^ - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA | € 0,00 | |
b) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Parte 1^+2^+3^) (12) | € 2 830,00 |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) (13) | € 129 330,00 |
PARTE SECONDA - Qualità e provenienza dei materiali
OPERE DA ELETTRICITA’: PRESCRIZIONI TECNICHE
Qualità e provenienza dei materiali
Art. 1 - MATERIALI IN GENERE
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti,
saranno della località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.
A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.
Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.
In particolare, sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura dell'Appaltatore mettere in atto tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico materica, patologica degli stessi, secondo quanto prescritto nella parte III del presente capitolato, e comunque:
- determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento;
- individuare gli agenti patogeni in aggressione;
- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidità, aggressione microrganismi, ecc.);
- effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con decreto n. 2093 del 11/11/82.
Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.
Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza, che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire.Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.
Art. 2 - MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI
Apparecchiature e materiali da impiegarsi per la realizzazione di impianti elettrici dovranno essere in grado di resistere alle azioni che potranno subire una volta posti in esercizio quali azioni, corrosive, meccaniche, termiche o dovute all'umidità Dovranno essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti alla data della presentazione del progetto ed in particolare alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed alle tabelle CEIUNEL.
I materiali inoltre dovranno essere certificati con la presenza del marchio IMQ per i casi in cui sia previsto.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del Capitolato, potranno essere richiesti campioni a spese dell'Appaltatore, sempre che siano materiali di normale produzione.
Cavi e conduttori - I cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale non inferiore a 450/750 V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V. I conduttori utilizzati per gli impianti dovranno avere quelle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di riferimento (CEI-UNEL 00722-74 e 00712). I conduttori di neutro dovranno avere colorazione blu chiaro; quelli di protezione il bicolore giallo-verde; i conduttori di fase nei colori nero, grigio (cenere) e marrone.
Le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse dovranno essere:
- mm 2 0,75 per circuiti di segnalazione telecomando;
- mm 2 1,5 per illuminazione, derivazione per prese a spina, per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- mm 2 2,5 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;
- mm 2 4 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale maggiore di 3,6kW.
Le sezioni minime dei conduttori neutri, di terra e protezione faranno riferimento alle norme CEI 64-8 ed alla seguente tabella:
Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio (mm)2
Sezione minima del conduttore di terra facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase (mm)2
Sezione minima del conduttore di terra non facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase (mm)2 <=16 sezione del condutt. di fase 25 se protetto meccanicamente 4 se non pro tetto <=35 e >16 16 16 >35
metà della sezione del conduttore di fase metà della sezione del conduttuttore di fase.
Canalizzazioni - Tutti i conduttori dovranno essere protetti e salvaguardati meccanicamente. Tali protezioni potranno essere: tubazioni, canalette
portacavi (di produzione o su disegno), passerelle, condotti o cunicoli esistenti o ricavati nella struttura.
Per tutti i sistemi di canali si applicheranno le norme CEI, per i sistemi di canali a battiscopa valgono le norme CEI 23-19. I canali metallici dovranno possedere i necessari collegamenti di terra (CEI 64-8). Le caratteristiche di resistenza al calore ed al fuoco devono soddisfare quanto previsto nelle norme CEI 64-8.
Comandi ed interruttori - Si potranno utilizzare apparecchi modulari e componibili sia ad incasso che a sporgere secondo le precise indicazioni di progetto e della D.L.
Gli interruttori dovranno avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi in grado di realizzare impianti di segnalazione, di distribuzione sonora negli ambienti.
Materiali vari - Qualsiasi materiale da utilizzarsi dovrà essere adatto all'ambiente in cui andrà installato, oltre che ad essere di ottima qualità e a rispondere a leggi e norme che ne regolamentano l'utilizzo. Potranno essere ordinati apparecchi e corpi illuminanti da realizzarsi su disegno sempre nel pieno rispetto della normativa vigente, utilizzando componenti dotate dello specifico marchio IMQ.
Modi di esecuzione di ogni categoria di lavori e ordine da tenersi nell’andamento delle opere.
Art. 3 - IMPIANTI TECNICI
Art. 3.1 – Generalità
Prima di dare inizio alla messa in opera di qualsiasi tipo di impianto (termico, idrico, elettrico, antincendio ecc.) in modo da rifunzionalizzare edifici esistenti, sarà sempre opportuno procedere ad una attenta analisi del manufatto oggetto di intervento.
Si dovrà valutare di volta in volta e caso per caso quali tipo di soluzioni saranno da adottare per rimettere in uso edifici dismessi, inserire impianti in edifici che mai li hanno posseduti, procedere a parziali o completi rifacimenti degli stessi, procedere a ripristini di impianti fermi da tempo o non più conformi alla vigente normativa.
A tal fine sarà indispensabile dotarsi di un preciso rilievo geometrico e materico dell'edificio sul quale andranno riportati con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.
Sarà altresì opportuno evidenziare sulle tavole tutti quei vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero e sere canne fumarie dismesse, cavedi, asole, intercapedini, doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.
Su queste basi si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno pertanto essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.
Si cercherà di optare, dove possibile, per la conservazione degli impianti esistenti, procedendo alla loro messa a norma o al loro potenziamento sfruttando le linee di distribuzione esistenti.
Si potranno realizzare soluzioni "a vista" utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che potranno eventualmente essere inseriti in canale attrezzate, oggetti di arredo, volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà in prima istanza sempre fare riferimento alle indicazioni progettuali, sottoporrà quindi alla
D.L. almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto il progetto esecutivo nell'ottica sopra descritta, concorderà eventualmente con essa soluzioni ed accorgimenti particolari e se del caso con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
Art. 3.2 - Impianto elettrico
La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere conforme alle prescrizioni progettuale, di contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione:
- D.P.R. n 547 del 27/4/55 " Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
- Legge n 186 del 23/3/68 "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiatura, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici"
- Legge n 46 del 5/3/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- Norme CEI con particolare riguardo alle:
Norme CEI 11/17 fasc. 558 ed eventuali successivi aggiornamenti " Norme per gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo"
Norme CEI 64/8 parte 4 "Prescrizioni per la sicurezza"
Norne CEI 64/8 parte 5 "Scelta ed installazione dei componenti elettrici" Norme CEI 64/8 parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari"
Norma XXX 00/000 " Impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo"
- Tabelle di unificazione elettrotecnica italiana "UNEL" emanate dal C.N.R. CEI, applicabili agli impianti che verranno eseguiti ed ai materiali che saranno posti in opera
- Prescrizioni ENEL - TELECOM - VV.F. - A.S.L.
Tutti i materiali che saranno impiegati dovranno:
- per quelli che ne sono ammessi, essere contraddistinti dal marchio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.)
- per quelli che non ne sono ammessi, essere scelti tra le produzioni delle migliori ditte e sottoposti in almeno tre esemplari alla D.L. che si riserva la facoltà di scelta.
- Un campionarlo dei materiali proposti ed approvati per l'installazione dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione per eventuali controlli e confronti da eseguirsi in corso d'opera.
Per la realizzazione dell'impianto elettrico, l'Appaltatore dovrà presentare, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto eventuali modifiche al progetto esecutivo che si rendessero necessarie per la corretta realizzazione dell’impianto
, in duplice copia redatto da un Ingegnere, da un Architetto o da un Perito del settore. Dette modifiche saranno corredate da relazione illustrativa, da calcoli elettrici di dimensionamento dei vari circuiti, da schemi elettrici dei vari circuiti con indicati i tipi e le sezione da utilizzare e le cadute di tensione per i vari tratti, oltre ai disegni particolareggiati con indicazione di tutte le informazioni sui componenti e su ogni possibile particolare dell'impianto.
Contemporaneamente l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione lavori la campionatura di tutti i componenti degli impianti per la preventiva accettazione del progetto; resta comunque stabilito che la suddetta accettazione non pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo.
Gli apparecchi e i materiali da impiegare nella realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere, oltre che di buona qualità, durata, isolamento, solidità e funzionamento, conformi alle norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI - UNEL.
Il circuito per l'utilizzazione della luce dovrà essere sempre distinto da quello per uso domestico; il circuito luce dovrà essere costituito da due circuiti indipendenti di cui uno per le prese a spina, l'altro per l'alimentazione diretta dei punti luce.
Nel caso di particolari edifici verranno indicati i valori medi di illuminazione che si misureranno su un piano orizzontale posto a 80 cm dal pavimento in condizioni normali di alimentazione.
I valori usuali per alcuni locali ed utilizzazioni saranno i seguenti:
- uffici in genere e laboratori 150lux
- locali di abitazione 150 lux
- corridoi, passaggi, scale 100 lux
La Direzione dei lavori, sia in corso d'opera che dopo l'ultimazione dei lavori potrà, in qualsiasi momento, procedere a verifiche atte ad accertare:
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la conformità dell'impianto elettrico al progetto approvato;
- l'efficacia delle protezioni.
Il collaudo finale dell'impianto dovrà accertare:
- che il progetto approvato sia stato rispettato in tutte le sue caratteristiche;
- l'efficacia delle protezioni;
- la resistenza all'isolamento;
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la corretta realizzazione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto.
Le linee dovranno essere collocate internamente a tubazioni di materiale termoplastico conforme alle norme CEI o di acciaio smaltato sia internamente che esternamente. Il diametro delle tubazioni dovrà essere sufficientemente ampio da permettere di sfilare e rinfilare i cavi previsti con facilità e senza causare danni. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm.
Le linee, tutte indistintamente, saranno realizzate con fili di rame elettrolitico ricotto conformi alle norme CEI ed isolate con l'impiego di materiale termoplastico continuo, compatto, senza difetti quali bolle e grumi. Le sezioni minime dei conduttori saranno le seguenti (norme CEI 315 2.2.04)
1. Illuminazione e relative prese a spina n/mmq.
- Circuiti principali (dorsali) e derivazioni alle singole prese 2,5
- derivazioni ai singoli punti luce 1,5
2. Usi domestici e relative prese a spina
- Circuiti principali (dorsali), se destinati ad alimentare anche un apparecchio di cottura 6
- Circuiti principali (dorsali), negli altri casi 4
- Derivazioni per un apparecchio di cottura 4
- Derivazioni ai singoli utilizzatori o alle singole prese 2,5
3. Montanti al servizio delle singolo utenze 6
Le parti in tensione delle prese di corrente e dei comandi dovranno essere montati su materiali ceramici o simili aventi le medesime caratteristiche dielettriche.
I prezzi in elenco saranno comprensivi di tutto quanto necessario per fornire l'impianto completo e funzionante a perfetta regola e dei contributi di allacciamento all'Ente di distribuzione o chi per esso.
L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante è ritenuto responsabile della funzionalità e integrità dell'impianto ed è, quindi, obbligato, se necessario, ad effettuare sostituzioni, riparazioni, reintegri qualora se ne presentasse l'esigenza.
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto deve presentare duplice copia dei disegni quotati di tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza tutto l'impianto e la dichiarazione di conformita’ ai sensi della D.lvo 81/08.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi impiantistici riguarderanno:
1) La rimozione degli impianti elettrici esistenti
2) La posa degli impianti suddivisi in linea luce, linea forza motrice e linea illuminazione di emergenza
3) La realizzazione e posa dei quadri elettrici di controllo e manovra
4) Il collegamento degli impianti al quadro elettrico generale posto nelle vicinanze dell’ingresso
5) La realizzazione dell’impianto di terra
6) Il collegamento dei quadri all’impianto di terra CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI Tensione di alimentazione 380/220 V 50 Hz
Corrente di corto circuito presunta al punto di consegna <6 kA Collegamento a terra Sistema TT
Potenza impegnata 30000 W Caduta di tensione massima 4%
Protezione contro il sovraccarico Secondo norme CEI 64-8 (Ib<In<Iz) Protezione contro i contatti diretti Mediante isolamento delle parti attive Protezione contro i contatti indiretti Mediante interruzione automatica Impianto di terra Mediante pozzetti con dispersori
Ubicazione contatore Interno in armadio
Tipologia degli impianti Ambienti ordinari – impianto a norme CEI 64-8/7 di tipo incassato
Art. 4 – PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA
Vedi Piano di Sicurezza allegato alla pratica di progetto.