Contratto di assicurazione sulla vita dedicato al risparmio in forma mista e a capitale rivalutabile
CBA Valore Capitale TOP IV Serie
(Tar. 2180)
Contratto di assicurazione sulla vita dedicato al risparmio in forma mista e a capitale rivalutabile
Condizioni di assicurazione
Data ultimo aggiornamento del documento 07/01/2021
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione, la Società garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato:
- alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita, oppure,
- al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza.
Il capitale assicurato, inizialmente pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo art. 5, si rivaluta secondo quanto previsto all’art. 6.
Il contratto ha una durata fissa di 10 anni compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, non può superare i 95 anni.
Art. 2 - Premio
Il premio, indicato in polizza, è dovuto in un’unica soluzione alla data di decorrenza del contratto.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure
il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.
Art. 4 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, secondo le modalità di seguito previste.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di € 50,00 a fronte delle spese sostenute per l’emissione del contratto. Nel caso di Beneficiario irrevocabile, la richiesta di recesso necessita dell’assenso scritto del Beneficiario.
La richiesta di recesso dal contratto può essere inviata con le seguenti modalità:
per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
per fax 00.0000.0000;
per e-mail XxxxxXXX@xxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
per il tramite della banca che gestisce il Contratto.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 5 – Spese trattenute dal premio versato
Le spese trattenute dal premio versato per l’emissione del contratto sono pari a € 50,00.
Art. 6 – Misura di rivalutazione e modalità di rivalutazione del capitale assicurato
Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A) Gestione Separata
Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “CBA ACCUMULO”, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento, pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B) Misura della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nonché in occasione del calcolo del valore di riscatto o dell’importo liquidabile a seguito del decesso dell’Assicurato, la Società determina la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.
Tale misura si ottiene sottraendo la commissione annua di gestione, di seguito indicata, dal rendimento di CBA ACCUMULO, calcolato con le modalità indicate al punto 4 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello dell’anniversario considerato o della data di richiesta del riscatto o di ricevimento della denuncia del decesso dell’Assicurato. La commissione di gestione varia in funzione dell’ammontare del “premio in vigore” alla data di rivalutazione considerata (pari al premio pagato, al netto della quota dello stesso eventualmente riscattata a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati), come indicato nella seguente tabella.
“Premio in vigore” | Commissione di gestione |
inferiore a € 1.500.000,00 | 0,90% |
maggiore o uguale a € 1.500.000,00 | 0,75% |
La misura annua di rivalutazione non può comunque risultare mai negativa.
C) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione, come definita al precedente punto B), per il capitale assicurato, quale risulta rivalutato fino al precedente anniversario.
La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare in occasione del calcolo del valore di riscatto o dell’importo liquidabile a seguito del decesso dell’Assicurato, con riferimento alla frazione di anno trascorsa tra il precedente anniversario della data di decorrenza e la ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto o, rispettivamente, la data di ricevimento della denuncia del decesso dell’Assicurato.
In caso di riscatti parziali effettuati nell’anno, il capitale assicurato viene considerato al netto delle quote di capitale annullate per effetto di tali riscatti parziali.
Art. 7 - Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, la corresponsione del valore di riscatto totale del contratto.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla ricorrenza mensile precedente la data della richiesta, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando il capitale assicurato rivalutato per la percentuale di
penalizzazione indicata nella tabella che segue in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta.
Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza | Percentuale di penalizzazione per riscatto |
1 | 1,5% |
2 | 1,0% |
3 | 0,5% |
4 o più | 0,0% |
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 100.000,00 euro, il Contraente può anche richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, la corresponsione di un valore di riscatto parziale.
Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato e determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato.
Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle suddette garanzie richiede l’assenso scritto del pignoratario o vincolatario.
Art. 9 - Comunicazioni alla Società
Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Il Contraente deve, inoltre, comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze dichiarate all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 10 - Comunicazioni della Società
Entro 60 giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società invia al Contraente l’estratto conto riferito al suddetto anniversario.
L’estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il premio versato, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 11 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche se disposte per testamento, e non possono essere alla stessa opposte fino al momento della loro comunicazione.
Art. 12 - Pagamenti della Società e documentazione richiesta
Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presentati alla Società i documenti, di sotto specificati, necessari a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La richiesta di pagamento, corredata della documentazione necessaria, può essere inviata con le seguenti modalità:
per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
per fax 00.0000.0000;
per e-mail XxxxxXXX@xxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
per il tramite della banca che gestisce il Contratto.
A) In caso di caso di decesso dell’Assicurato:
richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun avente diritto, nella quale siano indicati i dati identificativi di ognuno di essi;
fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; se l’avente diritto è una persona giuridica, fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del suo Legale Rappresentante accompagnata dalla documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza; se l’avente diritto è minorenne o incapace, fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno;
eventuale dichiarazione dell’avente diritto sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;
certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
se i beneficiari designati non sono nominativamente individuati e l’Assicurato deceduto era anche il Contraente:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale,
- da cui risulti, per quanto a conoscenza del dichiarante, se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento, gli estremi dell’eventuale testamento e che è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato,
- e riporti le generalità complete degli aventi diritti, con indicazione del loro eventuale grado di parentela con l’Assicurato, della loro data di nascita e della loro capacità di agire;
copia autentica dell’eventuale testamento, completa del relativo verbale di pubblicazione;
originale o copia conforme all’originale dell’eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale capitale ed esonera la Società da ogni responsabilità al riguardo.
B) In caso di riscatto:
richiesta di pagamento, sottoscritta dal Contraente, nella quale siano indicati tutti i suoi dati identificativi;
fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente o del suo legale rappresentante se il Contraente è una persona giuridica;
documentazione necessaria alla verifica dell’effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
dichiarazione del Contraente sull’eventuale percepimento della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;
eventuale assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.
C) In caso di vita dell’Assicurato a scadenza (solo nel caso in cui il Beneficiario è una persona giuridica oppure è una persona fisica diversa dal Contraente oppure è minore o incapace):
richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun avente diritto, nella quale siano indicati i dati identificativi di ognuno di essi;
fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; se l’avente diritto è una persona giuridica, fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del suo Legale Rappresentante accompagnata dalla documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza;
eventuale dichiarazione dell’avente diritto sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;
originale o copia conforme all’originale dell’eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale capitale ed esonera la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Per tutti i tipi di liquidazione, se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno, è necessaria apposita comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, che autorizzi il pagamento all’avente diritto o indichi l’ammontare del debito residuo vantato.
La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l’acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l’originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l’autenticità della polizza.
La Società si impegna comunque a non richiedere documentazione non necessaria o di cui già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con l’avente diritto e che risulti ancora in corso di validità.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa1. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento, calcolati al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall’avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.
Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’avente diritto.
PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 13 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 14 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al contraente di
1 Ad esempio per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) o adempimenti in materia di accertamenti fiscali quali quelli derivanti dalla Legge n. 95/2015 di ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”.
quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.
Art. 15 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 16 - Tasse e imposte
Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Glossario
Terminologia generale:
Appendice (contrattuale)
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Beneficiario
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
IVASS - ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni già Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della Società, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Margine di solvibilità richiesto
L’ammontare minimo del patrimonio netto del quale la Società dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di dieci anni.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente.
La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Terminologia specifica della tipologia tariffaria:
Composizione della Gestione Separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Contratto rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione Separata. Data di rivalutazione
Data in cui viene determinato l’incremento per rivalutazione del capitale assicurato. Normalmente coincide con un anniversario della decorrenza del contratto. In caso di decesso dell’Assicurato o di richiesta del riscatto del contratto coincide con la data della rispettiva denuncia o richiesta.
Gestione Separata
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. In funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata si determina la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Regolamento della Gestione Separata
L’insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.
Rendiconto annuale della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E’ riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.