PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede legale a Roma in Via XX Settembre
n.5 – 00187 - P.I. e C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Mercato San Xxxxxxxx (Salerno) il 13/09/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale del CNI.
E
AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 000 – 20125 (C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965), legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore, Prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Vicenza il 20/11/1976, domiciliato per la carica presso la sede legale di AiCARR.
(di seguito: LE PARTI)
PREMESSO CHE:
− Il CNI, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanze del Ministero della Giustizia, è l’organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della Categoria degli Ingegneri, ed ha come fine, tra l’altro, la promozione e lo sviluppo della figura dell’Ingegnere al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche, gli organismi tecnici e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e gli obiettivi della professione di ingegnere, quali l’Information Technology, il rispetto e la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile.
− I compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l’altro: la tenuta dell’Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell’obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l’espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.
− AiCARR è un’associazione che promuove e diffonde la cultura e l’informazione nel settore delle tecnologie impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia termica in ambito civile e industriale, e in particolare sull'utilizzo razionale di tutte le forme di energia come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile, anche tramite iniziative di formazione ai soggetti interessati.
− AiCARR supporta dal punto di vista tecnico Ministeri e Regioni per la redazione di dispositivi legislativi ed Enti di Normazione nazionali UNI e CTI e internazionali CEN, ISO per la redazione di normativa tecnica inerente le tematiche collegate all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia.
CONSIDERATO CHE:
− sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica attraverso iniziative, convegni, forme di partnership, gli studi, documenti ed analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo e coerente in ambito legislativo, con l’obiettivo di supportare le autorità competenti nella scrittura di un testo unico dell’energia nel campo dell’edilizia.
− Il CNI e AiCARR, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente ed uno scambio di informazioni in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore dell’energia termica e dell’efficienza energetica.
− Nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-culturali delle parti costituisce una modalità funzionale in grado di fornire proposte e azioni integrate di qualità in risposta alle sfide attuali sull’energia e sul uso sostenibile.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
(OGGETTO E FINALITÀ)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d’intesa contiene norme a carattere generale; cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d’Intesa.
3. L'oggetto del presente Accordo è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità da definirsi in seno al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 del presente Protocollo d’Intesa:
− iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell’efficienza energetica, anche tramite l'organizzazione di workshop, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione;
− realizzazione di manuali, pubblicazioni, newsletter, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico e divulgativo inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli Ingegneri, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di governo e di Regolazione, anche attraverso la pubblicazione in Rete sui siti istituzionali delle Parti;
− Iniziative formative per gli iscritti all’Albo e per i tecnici della PA, da avviare con apposite convenzioni;
− studi ed analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l’efficienza energetica, e le problematiche relative all’applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni,
che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti.
− proposte in sede normativa e legislativa per la promozione di azioni di efficienza energetica, con il contributo e l’interlocutore con gli Ordini professionali;
− studi, iniziative, progetti e linee guida specifiche sulla IAQ, alla luce dell’emergenza sanitaria per supportare gli organi preposti nelle scelte tecniche in merito agli interventi tesi a ridurre le probabilità di contagio negli ambienti confinati sensibili (ospedali, scuole, RSA, uffici della pubblica amministrazione etc.) nonché come supporto tecnico al Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza coronavirus,
− osservatorio permanente sulla applicazione degli articoli 119 – 121 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Superbonus) e iniziative congiunte per la corretta interpretazione dei relativi decreti attuativi del MISE del 6 agosto 2020.
ARTICOLO 2
(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)
1. CNI e AiCARR in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’Intesa.
2. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d’Intesa saranno oggetto di appositi Accordi esecutivi, che verranno stipulati per iscritto tra le Parti, per disciplinarne organicamente i rapporti.
3. I Piani operativi, in applicazione degli accordi esecutivi, nonché le successive, puntuali e specifiche modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente Protocollo d’Intesa, sono definiti dal Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3.
ARTICOLO 3
(REFERENTI DEL PROTOCOLLO DI INTESA/COMITATO DI COORDINAMENTO)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d’Intesa viene costituito un Comitato di coordinamento, costituito da almeno 2 (due) referenti per CNI e da almeno 2 (due) referenti per AiCARR, da individuarsi successivamente ad opera delle Parti. Ogni parte nominerà, in ogni caso, lo stesso numero di componenti.
2. Sin da ora sono indicati come Componenti del Comitato di Coordinamento: per AiCARR, il Presidente o un suo delegato e per il CNI, il Consigliere Responsabile dell’area “Energia” o suo delegato e due suoi delegati. È facoltà delle parti, in sede di futuri Accordi, prevedere referenti di livello regionale, provinciale, comunale o comunque legati al territorio e a centri di interessi locali.
3. Il Comitato di coordinamento predispone i testi e l’istruttoria degli Accordi esecutivi, approva i Piani operativi semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la
programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi. Cura l’organizzazione degli eventi, dei convegni delle iniziative comuni, in accordo e sulla base degli indirizzi stabili dagli organismi istituzionali e statutari del CNI e AiCARR.
4. L’attività del Comitato di coordinamento, in ogni caso, dovrà comunque essere successivamente recepita ed approvata dagli organi istituzionali e di vertice del CNI e di AiCARR, al fine di acquisire rilevanza ed efficacia esterna e in tutte le ipotesi dell’insorgere di obblighi di qualunque natura – non solo economica - a carico delle due Parti.
ARTICOLO 4
(RISERVATEZZA – PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI)
1. In sede di stipula di futuri accordi negazionali attuativi del presente Protocollo d’Intesa le Parti definisco i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione delle attività oggetto del protocollo all’obbligo di riservatezza.
2. E fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate di utilizzare le stesse per fini diversi dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
3. In casi di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Protocollo si risolverà di diritto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile e penale.
4. I risultati della collaborazione tra CNI e AiCARR sono attribuibili in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
ARTICOLO 5
(ONERI FINANZIARI E COSTI)
1. Il presente protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi da approvarsi per iscritto tra le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d’Intesa.
ARTICOLO 6
(DURATA E RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA)
1. Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Potrà essere rinnovato o prorogato soltanto previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
3. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d’Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigilanza, mediante accordo scritto tra le Parti.
ARTICOLO 7
(RECESSO)
1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d’Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l’avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) dam notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
ARTICOLO 8
(TRATTAMENTOD EI DATI)
1. Le Parti si impegnato reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informativo, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (cd Codice della privacy).
ARTICOLO 9
(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)
1. Il presente Protocollo d’Xxxxxx viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa si dichiara competente il Foro di Roma,
ARTICOLO 10
(DOMICILIO)
1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, le parti eleggono il proprio domicilio: il CNI in Roma, via XX Settembre n.5 e AiCARR in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 000.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Roma, 18 dicembre 2020
Per AiCARR Il Presidente Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Per il CNI Il Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |