SOMMARIO
Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Piacenza |
DISCIPLINARE TECNICO (SCHEMA) |
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento 1
Art. 2 - Oggetto 3
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio 3
Art. 4 - Manuali e piani 3
Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare 4
TITOLO II - PRESTAZIONI 5
Art. 6 - Descrizione delle attività regolate 5
Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche 6
Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche 7
Art. 9 - Rilascio di pareri 7
TITOLO III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE 7
Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio 7
Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da ATERSIR) 8
Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR) 8
Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione 8
Art. 14 - Manuale di gestione 9
Art. 15 - Manuale della sicurezza 10
Art. 16 - Manuale del sistema della qualità 11
Art. 17 - Manuale della progettazione 11
Art. 18 - Piani per la qualità del servizio 11
TITOLO IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ 13
Art. 19 - Criteri e principi generali 13
Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio 13
Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard 13
Art. 22 - Manutenzione ordinaria 13
Art. 23 - Manutenzione straordinaria 14
Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio 14
TITOLO V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO 14
Art. 25 - Programma degli interventi (PdI) 14
Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI) 15
Art. 27 - Disposizioni per l’attuazione del Programma operativo degli interventi 15
Art. 28 - Controllo sull’attuazione del POI 17
Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere 17
Art. 30 - Opere realizzate nell’ambito di urbanizzazioni 19
TITOLO VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI 20
Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari 20
Art. 32 - Articolazione tariffaria 20
Art. 33 - Misurazione dei volumi 20
Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti 20
Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore 21
Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario 21
TITOLO VII - FLUSSI INFORMATIVI 21
Art. 37 - Flussi informativi 21
Art. 38 - ARSI 22
Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT 22
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L’UTENZA. 22
Art. 40 - Criteri di regolazione 22
Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti 23
TITOLO IX - PENALI 23
Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l’applicazione di penali 23
Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall’Art. 4 (Manuali e piani) 24
Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi) 24
Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge 24
Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche 25 Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo 25
Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi 26
Art. 49 - Mancata attuazione del POI 26
Art. 50 - Mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR 26
Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione 27
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI 27
Art. 52 - Vigenza 27
Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti 27
Art. 54 - Allegati 28
Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di [•]
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento
1.1 Il Disciplinare Tecnico (Disciplinare) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (SII) per la provincia di Piacenza, così come definito dalla Convenzione di gestione (Convezione) e dalla normativa vigente in materia. Il SII è affidato dall’Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) al Gestore ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis, D.Lgs. 152/2006.
1.2 Il Disciplinare, in particolare:
a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l’erogazione del SII;
b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all’ambiente;
c) stabilisce le norme tecniche per l’esercizio del SII;
d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l’erogazione del SII;
e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza di ATERSIR sulle attività di gestione;
g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.
1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant’altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:
• Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia risorse idriche";
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
• Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”;
• Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (D.Lgs. 31/01) e s.m.i.
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (e relative Linee guida ANAC e decreti attuativi;
• Legge regionale 6 settembre 1999, n 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato";
• Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
• Legge regionale 23 dicembre 2011, n 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
• Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
• Deliberazione Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 0000 x 000, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
• Deliberazione Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia di lavaggio da aree esterne (Art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152)";
• Deliberazione Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005";
• Deliberazione Giunta Regionale del 7 gennaio 2013, n. 1 "Cessione a titolo gratuito della proprietà intellettuale del software per la gestione dei dati relativi agli interventi ed ai cespiti del servizio idrico integrato all'Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti";
• Deliberazione Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 201 "Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane". (D.G.R. 201/2016).
• DM 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”;
• Deliberazione Giunta Regionale del 15 aprile 2019, n. 569 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.
• Determinazione del Direttore Generale cura del territorio e dell’ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374 “Approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell’Elenco degli agglomerati esistenti" ex DRG 201/2016 e s.m.i.".
Elenco indicativo e non esaustivo delle disposizioni di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ex AEEGSI, dal 27/12/2017 ARERA):
• Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
• Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015";
• Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015";
• Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l’altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi";
• Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Regolazione della qualità contrattuale del SII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
• Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi essenziali";
• Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015: "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)";
• Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016: "Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico";
• Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014";
• Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: "Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";
• Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale" (TIMSII);
• Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: "Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".
• Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”;
• Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
• Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: “Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato”;
• Deliberazione n. 536/2018/R/idr del 23 ottobre 2018: “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI
S.p.a. (operante nel sub ambito – Piacenza)”;
• Deliberazione n. 311/2019/R/idr del 16/07/2019 “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI);
• Deliberazione n. 547/2019/R/idr del 17/12/2019 “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
• Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
• Delibera 16 febbraio 2021, n.57/2021/R/idr “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito - Piacenza)”.
1.4 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come definito dalla Convenzione e concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra ATERSIR e Gestore.
2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito all'Art. 1 della Convenzione.
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio
3.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come riportato all'Art. 2 della Convenzione. Restano comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe, standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa pro tempore vigente emanata da ARERA.
3.2 Il bacino di affidamento è quello definito dall'Art. 4, comma 4 della Convenzione. L’attività nel territorio di riferimento, per quanto attiene al SII, sarà svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in concessione al Gestore.
Art. 4 - Manuali e piani
4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un’ottimale programmazione degli investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovrà approntare opportuni
strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati, entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:
• Manuale di gestione;
• Manuale della sicurezza;
• Manuale del sistema della qualità;
• Manuale della progettazione.
• Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
• Piano di prevenzione dell’emergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi con le autorità competenti;
• Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
• Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
• Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
• Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;
• Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
• Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili;
4.2 Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l’operatività degli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e di ATERSIR, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.
4.4 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione da parte di ATERSIR del Piano per il riuso a scopo irriguo delle acque reflue depurate, corredato da valutazioni tecnico/economiche secondo il criterio dell'analisi costi-benefici, ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.
4.5 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione e l’eventuale aggiornamento da parte dell’Ente Competente del Piano di Indirizzo di cui alla D.G.R. 286/2005.
Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare
5.1 Per la protezione dall’inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia della qualità dell’acqua, in particolare mediante:
• individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
• predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di approvvigionamento.
5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e sono rilasciate dall’Autorità competente a favore di ATERSIR, il Gestore:
• verificherà l’esistenza delle concessioni per l’acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare ad ATERSIR eventuali carenze in merito;
• opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza;
• si impegnerà a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell’Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;
• verserà ad ATERSIR gli importi relativi ai canoni di derivazione che gli Enti competenti applicheranno in forza della concessione a derivare rilasciata;
• garantirà il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2001 e delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.
Restano a carico di ATERSIR i soli costi relativi alle registrazioni presso l’Ufficio del Registro relative alle concessioni di derivazione.
Titolo II - PRESTAZIONI
Art. 6 - Descrizione delle attività regolate
6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore.
6.2 Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività:
a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l’adduzione, l’accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
c) fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
g) l'allestimento e l’aggiornamento, a cadenza almeno annuale, in coerenza con la D.G.R. 2087/2015 del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Xxxxxxxx ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Xxxxxxxx tutelati;
k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
l) la riscossione della tariffa;
m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un’apposita struttura organizzativa del Gestore;
n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
o) l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti mettendo a disposizione la restituzione informatica ad ATERSIR con cadenza almeno annuale;
p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
s) altre attività non elencate e comprese nel presente disciplinare.
Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche
7.1 Tra le “altre attività idriche” di cui all'Art. 1 della Convenzione che il Gestore dovrà assicurare, figurano:
• Trattamento di rifiuti liquidi e bottini.
L’AUA del depuratore di Borgoforte prevede il trattamento dei bottini per i rifiuti di cui al comma 3 art 110 DLGS 152/06. Lo stesso atto prevede anche il trattamento di altri rifiuti liquidi (comma 2 stesso articolo), ai sensi di specifico atto autorizzativo rilasciato in capo alla società Iren Ambiente, che è quindi il soggetto responsabile dell’attività.
• Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati.
Nell’ambito dell’attività istruttoria per rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico (per scarico ind.le) viene sempre rilasciato il parere di conformità allo scarico per il successivo rilascio dell’autorizzazione da parte della autorità competente. Per le nuove edificazioni (Pdc – Scia ecc) viene rilasciato il Parere di allacciabilità alle reti di fognatura e acquedotto.
• Istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi.
Le opere di urbanizzazione di acquedotto e fognatura nel territorio di Piacenza possono essere realizzate dal richiedente (Delibera n. 16 del 24.10.2006 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza) secondo il progetto autorizzato da Ireti e sotto la sorveglianza di incaricati della medesima (i costi delle attività di sorveglianza sono a carico del richiedente).
• Installazione e gestione di Case dell’acqua.
In provincia di Piacenza sono state realizzate e sono attualmente gestite circa 30 casette dell’acqua. Solo per alcune di esse l’attività è regolata da convenzioni onerose con i comuni. La fornitura d’acqua è soggetta a contratto in capo al comune competente.
• Installazione e gestione bocche antincendio.
Non vengono svolte attività sugli impianti interni dei clienti con contratti di fornitura per antincendio. Sulla rete di distribuzione vengono normalmente allestiti punti di presa per uso antincendio utilizzati anche per pulizia rete. Di norma sono idranti stradali. Molte di queste installazioni sono di interesse dei VVF cui, a richiesta, viene trasmessa la planimetria aggiornata della localizzazione di ogni punto. Su un numero ridotto di idranti è stato concesso di approvvigionarsi anche ad alcune ditte di autospurgo, a seguito di pagamento di un canone annuo.
Ulteriori “altre attività idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
7.2 Il Gestore dovrà assicurare le seguenti “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII”:
• Valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione.
Presso il depuratore di Borgoforte è presente un impianto di cogenerazione da biogas che consente produzione e vendita di energia elettrica al GSE. La convenzione con il GSE terminerà nell’aprile del 2026. La produzione può essere stimata in circa 300 MWh/anno con un ricavo complessivo di 40.000÷42.000 €/anno. L’emissione in atmosfera relativa al filtro per l’abbattimento di CO e composti organici volatili è autorizzata nell’AIA rilasciata alla società Iren Ambiente.
• Noleggio delle infrastrutture per installazione antenne di ricetrasmissione.
In capo alla società IRETI è presente un contratto con INWIT S.p.A. (ex Telecom) per lo stazionamento dei loro apparati su apposito palo presente presso il campo pozzi di xxx 00 Xxxxxx x Xxxxxxxx. Il contratto ha scadenza a maggio 2026 e prevede un importo annuo pari a € 18.543,14. Sono presenti antenne di trasmissione anche in altre infrastrutture, ma i relativi contratti sono in capo agli enti proprietari delle aree interessate.
• Realizzazione di servizi conto terzi.
L’attuale Gestore gestisce l’impianto di depurazione a servizio del canile comunale di Agazzano, Località Montebolzone. Tale gestione è prevista dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato a suo tempo stipulata tra ATO Piacenza e TESA ed è pertanto ricompresa nel perimetro del SII.
Art. 8 - Ulteriori “Attività non idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione
pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata. Prestazioni per fognature bianche
8.1 Sono comprese tra le attività del SII tutte quelle elencate e regolamentate dal Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche (Allegato 1) e relative alle infrastrutture oggetto di affidamento.
8.2 La presa in carico e la gestione di ulteriori infrastrutture rispetto a quanto indicato al comma 1 è disciplinata dal Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche, nel pieno rispetto dell’Art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006.
Art. 9 - Rilascio di pareri
9.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri di competenza nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall’Autorità competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche, come previsto dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (Allegato 4).
9.2 Il Gestore è tenuto altresì ad esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
9.3 il Gestore è obbligato alla trasmissione ad ATERSIR del proprio parere di competenza nell’ambito di procedimenti urbanistici a carico del SII indetti dalle Autorità competenti.
Titolo III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio
10.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza è data da:
• il razionale utilizzo delle risorse idriche;
• la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
• la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
• la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
10.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito, dall’offerta di gara e dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr, sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità. Pertanto, la sezione del “Manuale di gestione” relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione ad ATERSIR delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.
Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da
ATERSIR)
11.1 Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del SII. In particolare, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001, assicurando sempre una corretta e completa informativa all’utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da ARERA.
11.2 Il Gestore deve altresì assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04/03/1996 e della Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr e disposizioni successive.
11.3 Il Gestore deve altresì assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr e disposizioni successive.
11.4 Il Gestore deve altresì assicurare i “livelli minimi di servizio garantiti” definiti nel “Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche” (Allegato 1 al presente disciplinare).
Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR)
12.1 I livelli di servizio obiettivo per il bacino di Piacenza sono previsti dal Piano d’Ambito o, se migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell’offerta tecnica.
12.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticità del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo (individuati nell’Allegato 8 al presente Disciplinare Tecnico), sono particolarmente qualificanti per il territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte di ATERSIR, ed eventualmente passibili di penale.
Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione
13.1 La gestione deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorità preposte.
13.2 Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica (valutando anche una gestione basata sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti da norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di sanità) e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti
fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
13.3 Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrate in apposite e adeguate banche dati, messi a disposizione di ATERSIR e pubblicati sul sito istituzionale del gestore, e/o utilizzando adeguati strumenti di comunicazione, per la pronta consultazione da parte dei soggetti interessati.
13.4 Il Gestore provvederà a mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo predisposto dalla Regione, in ottemperanza dei disposti normativi regionali vigenti ed in particolare alla DGR 2087/2015.
13.5 Qualora si rilevassero situazioni d’emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione ad ATERSIR e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l’emergenza.
13.6 ll Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei tempi previsti dal POI, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo; altro);
b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall’Art. 165, D.Lgs. 152/2006, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo dovrà essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.
Art. 14 - Manuale di gestione
14.1 Il Gestore predisporrà, nei termini indicati all’Art. 4, un Manuale di gestione che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:
• l'organigramma del Gestore;
• l’individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni funzionali in esse dislocati;
• la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
• l’individuazione di uno o più referenti per ciascuna zona con i relativi recapiti telefonici e mail, dati da tenere costantemente aggiornati;
• la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
• le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
• le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
• la frequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;
• le procedure per i lavori di manutenzione;
• una sezione dedicata all’individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance e di livello di servizio, così come indicati nel presente Disciplinare e per come richiesti dalle disposizioni di ARERA;
• i criteri per l’implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell’allegato al DPCM 04/03/1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.
14.2 Il tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni
particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sua ordinarie mansioni.
14.3 Il sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell’utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull’organizzazione.
14.4 Il sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto all’Art. 39 ed eventualmente rimandare ad altre base dati istituzionali già disponibili.
14.5 Il Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere gestite per l’erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell’arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le seguenti informazioni:
• parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
• stima delle curve di durata/performance;
• entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
• efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
• riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi.
14.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione sono:
a) Impianti di captazione delle acque potabili;
b) Impianti di trattamento delle acque potabili;
c) Reti e impianti per l’adduzione e distribuzione delle acque potabili;
d) Reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese vasche di prima pioggia;
e) Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
14.7 Al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets e di predisporre l’aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata, il Gestore si deve dotare, entro 3 anni dalla stipula della convenzione, di un sistema informatico di gestione degli assets.
14.8 Il Gestore deve trasmettere annualmente ad ATERSIR, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, un report di dettaglio sullo stato degli assets e l’aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata.
14.9 Il Gestore deve in ogni caso fornire, a richiesta di ATERSIR e nei tempi dalla stessa indicati, tutti gli elementi informativi di dettaglio utili alla definizione dello stato di conservazione puntuale degli assets gestiti per l’erogazione del servizio
14.10 Il Manuale di gestione dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti con cadenza almeno biennale.
Art. 15 - Manuale della sicurezza
15.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale volta a:
• mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;
• rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.
15.2 Il Manuale della sicurezza dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.
Art. 16 - Manuale del sistema della qualità
16.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale del sistema della qualità che si applicherà alle procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, tra cui in particolare:
• la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
• le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
• il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
• il trattamento di lamentele e reclami;
• l’informazione e la soddisfazione degli utenti.
16.2 Il Manuale dovrà rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
16.3 Il Manuale del sistema della qualità dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.
Art. 17 - Manuale della progettazione
17.1 Il Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell’offerta tecnica in sede di gara, ha per oggetto le modalità di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi.
17.2 Il Manuale della progettazione dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.
Art. 18 - Piani per la qualità del servizio
18.1 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione di cui al punto 8.3.8 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
18.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di prevenzione dell’emergenza idrica, redatto anche tenendo conto di quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell’allegato al DPCM 04/03/1996, che deve essere almeno in grado di:
• assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni naturali o fattori antropici (calamità naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da attività di gestione, curando altresì l’informazione agli Enti competenti ed all’utenza interessata
• adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.
18.3 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al D.M. n. 99 dell’8/01/1997 e alle indicazioni contenute nel Piano d’Ambito, che deve altresì prevedere in via non esaustiva:
• la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con ATERSIR;
• il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili (preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);
• almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze manometriche.
18.4 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto di cui al punto 8.2.9 dell’allegato al DPCM 04/03/1996. Tale piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, inclusa ATERSIR, ed all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti
8.2.10 e 8.2.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
18.5 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il Piano di rilevamento delle utenze fognarie che indichi almeno la tipologia (domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all’acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall’atto autorizzativo.
18.6 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione che in linea generale deve consentire di:
• avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantità, qualità, forme di smaltimento dei fanghi prodotti;
• effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento finale;
• individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi), efficientamento dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti ambientali.
18.7 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete per ogni rete idrica principale, finalizzato a:
• identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;
• curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con ATERSIR.
Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.
18.8 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:
• censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti;
• proporre ad ATERSIR eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con ATERSIR;
• censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;
• segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.
Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.
18.9 I piani per la qualità del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" e successive disposizioni, qualora gli standard ivi previsti siano pertinenti ai suddetti piani.
Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ
Art. 19 - Criteri e principi generali
19.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
• conservazione delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
• funzionalità delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
• manutenzione ordinaria: manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi - programmabili e non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi dell’esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);
• manutenzione straordinaria: manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell’immobilizzazione; sono gli interventi che aumentano il valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto capitale (CAPEX).
19.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel PdI sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.
Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio
20.1 Il Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali affidati in concessione e compresi nello Stato di consistenza (desumibile dal database SIT, allegato al presente Disciplinare Tecnico, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato alla Determinazione del valore di subentro). Il Gestore dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti, coerentemente con le informazioni trasmesse ai sensi dell'Allegato 7 “Dati economico-finanziari relativi al servizio".
20.2 È esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SII e di beni privati non affidati (ad es. acquedotti rurali, depurazione e gestione di scarichi non collegati alla pubblica fognatura, impianti per il trattamento esclusivo di acque reflue industriali).
20.3 Qualora, nell’attuazione degli interventi presenti in pianificazione, si riscontrino situazioni di opere e/o infrastrutture del SII per le quali risulti necessario perfezionare procedure espropriative o di asservimento sarà cura del Gestore operare per la regolarizzazione delle stesse.
Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard
21.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere, per l'intera durata dell’affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio, di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie.
Art. 22 - Manutenzione ordinaria
22.1 Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che è l'insieme delle attività e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII.
22.2 La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc.
22.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del SII incluso nel Manuale di gestione.
Art. 23 - Manutenzione straordinaria
23.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell’intera gestione e nei vari Programmi Operativi degli Interventi per ciascun periodo regolatorio, concordati fra Gestore e ATERSIR e deliberati da ATERSIR.
23.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
• la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate non economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
• la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
• le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell’efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
• le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
• le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.
Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio
24.1 Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.
24.2 Il Gestore, come previsto dalla Convenzione, è obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito.
24.4 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore sottopone ad ATERSIR un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti al SII (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).
24.5 Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.
Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO
Art. 25 - Programma degli interventi (PdI)
25.1 Il PdI, redatto a norma dell’Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione, per l’intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, compreso l’adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Ambito.
25.2 La realizzazione del PdI, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da ATERSIR, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.
25.3 Il Gestore è obbligato a realizzare il PdI secondo il programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo PEF (comprese le risorse messe a disposizione dalle Società degli Asset, secondo le modalità indicate negli atti allegati al presente disciplinare, ed eventuali contributi a fondo perduto) e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.
25.4 Il PdI viene aggiornato nei tempi e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 e comunque secondo le disposizioni di XXXXX in coerenza con l’ultimo POI approvato.
Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI)
26.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel PdI è proposta dal Gestore e successivamente approvata da ATERSIR. Il Gestore predispone il Programma Operativo degli Interventi (POI), che è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento.
26.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente con lo schema fornito da ATERSIR:
• una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da ATERSIR, per ogni intervento specifico;
• i relativi “ID Intervento” e “Tipologia di intervento” come indicati nel PdI;
• la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
• gli investimenti di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato), quantificati secondo le disposizioni di ATERSIR approvate con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32 del 19/04/2018.
26.3 Il POI di avvio è quello allegato al presente Disciplinare quale stralcio del Programma degli Interventi 2020-40 relativamente alle annualità 2020-2023. La procedura di aggiornamento e approvazione del Programma Operativo degli Interventi è definita dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017.
26.4 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere ad ATERSIR, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo del POI relativo all’esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute con le motivazioni degli eventuali scostamenti in termini di tempi e/o costi rispetto a quanto pianificato, mediante l’inserimento dei dati sull’applicativo ARSI.
26.5 Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, può essere soggetta alle penali previste dalla Convenzione e dal Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal POI e quindi del PdI sono a carico della tariffa e comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo tariffario vigente. Sarà obbligo del Gestore provvedere a giustificare eventuali scostamenti dal pianificato in termini di tempi e/o costi mediante la produzione di tutta la documentazione tecnica/amministrativa richiesta a supporto da parte di ATERSIR.
Art. 27 - Disposizioni per l’attuazione del Programma operativo degli interventi
27.1 Nell’attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.
27.2 Gli affidamenti per l’esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
27.3 Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel PdI e nei POI, via via approvati da ATERSIR per i vari periodi regolatori nel rispetto della normativa vigente, in tutte le fasi progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:
• gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati
per l'esecuzione e l'agibilità̀ delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
• la progettazione, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente;
• l'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
• l'attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;
• la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa;
• esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall’Art. 15 della Convenzione.
27.4 Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.
27.5 I costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione dell’IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d’asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.) e comunque i quadri economici degli interventi devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.
27.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, aggiornati al periodo di esecuzione dei lavori, depurati del ribasso offerto in sede di gara.
27.7 Il Gestore è tenuto a caricare sull’applicativo ARSI, messo a disposizione da ATERSIR, i quadri economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento, post-affidamento e fine lavori.
27.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.
27.9 Prima dell’attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere e gestire eventuali interferenze con lavori in essere o programmati da parte dell’amministrazione comunale.
27.10 Gli interventi inseriti nel POI sono soggetti ai disposti dell’Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all’attuazione del citato Art.158-bis secondo quanto disposto da ATERSIR con la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70/2016.
27.11 La realizzazione delle opere inserite nel POI eventualmente aggiudicate e/o avviate prima dell’affidamento del SII rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del SII si dovrà interfacciare con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell’opera.
Art. 28 - Controllo sull’attuazione del POI
28.1 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 e s.m.i, il Gestore fornirà le informazioni sull’attuazione del POI mediante la compilazione dell'applicativo web ARSI di cui al successivo Art. 38, e comunicherà tramite PEC l’avvenuta conclusione della procedura di compilazione.
28.2 Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal POI, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione ad ATERSIR.
28.3 ATERSIR si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.
28.4 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all’Art 27 comma 6, nonché di verificare la congruità del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle caratteristiche di opere analoghe.
28.5 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli investimenti di struttura di cui all’Art. 26 comma 2.
28.6 ATERSIR si riserva altresì la facoltà di effettuare visite di sopralluogo durante l’esecuzione dei lavori.
Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere
29.1 Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII saranno riconosciute in tariffa in modalità forfettaria avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva sulla base della quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.
29.2 Le spese tecniche dovranno essere comprese nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale viene ottenuto il titolo abilitativo edilizio tra le “somme a disposizione della stazione appaltante” di cui all’art. 16 del D.P.R. x.xx 207/2010 e s.m.i. e dovranno riportare un valore coerente a quanto indicato nel presente articolo.
29.3 Ai fini del riconoscimento forfettario in tariffa al Gestore, si intendono per “spese tecniche” le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere. Le “spese tecniche” saranno quindi composte dalle seguenti voci:
B. Spese amministrative, relative alle attività svolte dal Gestore in qualità di “Stazione appaltante”: funzioni del Responsabile Unico del procedimento, funzioni del Responsabile del Lavori, servizi svolti dall’ufficio acquisti e appalti;
C. Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari.
29.4 Il valore totale delle spese tecniche sarà dato dalla somma dei contributi “A”, “B” e “C” secondo la seguente formula:
STTOT = STAB + STC
Dove:
STAB è l’importo delle spese tecniche ed amministrative di cui alle voci A e B, definito in funzione della tipologia di opera da realizzare (reti o impianti) e dell’importo delle opere di progetto definitivo;
STc è l’importo delle spese tecniche di cui alla voce C, definito in relazione a costi parametrici per tipologia di procedura.
29.5 Su STTOT è applicato il ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento del servizio.
29.6 Il valore delle spese tecniche ed amministrative, di cui alle voci A e B (STAB), è definito in misura forfettaria in funzione della tipologia di opera da realizzare e dell’importo delle opere del progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.
29.7 In relazione alla definizione di tipologia di opera si distinguono due macro-categorie di opere:
• Categoria “Reti”: opere di adduzione e distribuzione acquedottistica, opere di fognatura
• Categoria “Impianti” – impianti acquedottistici di potabilizzazione e/o pressurizzazione, impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari
Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di opere a rete e di uno o più impianti, quando l’importo dei lavori della parte relativa agli impianti supera il 30% dell’importo totale delle opere, per il calcolo delle spese tecniche si applicherà la categoria “Impianti”.
29.8 In relazione alla definizione dell’importo delle opere da progetto definitivo, l’importo delle opere IO da porre a base di calcolo è costituito dalla somma di:
• Importo lavori (punto a1)
• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
• Importo dei lavori in economia (punto b1)
in riferimento al quadro economico di progetto di cui all’art. 16 del D.P.R. x.xx 207/2010.
Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere comprese nell’importo delle opere IO.
29.9 Definita la tipologia di intervento, il calcolo delle spese tecniche STAB dovrà quindi effettuarsi utilizzando la seguente formula:
Dove:
STAB = a x IO(1-b)
STAB importo delle spese tecniche e amministrative IO importo delle opere
a, b parametri della curva definiti dalla seguente tabella:
L’incidenza percentuale delle spese tecniche ed amministrative è dunque inversamente proporzionale all’importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio secondo l’andamento espresso dalla seguente formula:
INC% = a x IO-b
29.10 Il valore delle spese tecniche di cui alla voce “C” (STC), escluse le spese notarili da inserire al punto b5 del quadro economico di cui all’art.16 del D.P.R. x.xx 207/2010, sarà riconosciuto con i seguenti costi parametrici:
C1) per ogni ditta interessata da accordo xxxxxxx già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo (per acquisto di terreno o per servitù temporanea o permanente): 500 euro
C2) per ogni ditta interessata da procedura espropriativa in assenza di accordo xxxxxxx già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo: 2000 euro
fino ad un valore massimo complessivo per intervento di 25.000 euro.
In particolare:
STC = n*C1 + m*C2 con STC ≤ 25.000 €
Dove:
n è il numero ditte interessate da accordo xxxxxxx
m è il numero ditte interessate da procedimento espropriativo.
29.11 Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche definite in modo forfettario secondo quanto illustrato ai commi precedenti, il Gestore dovrà predisporre apposita rendicontazione che consenta di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che concorrono al calcolo tariffario.
A tal fine, per ogni intervento individuato dallo specifico codice ARSI, dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:
• tipologia di opera = “Reti” o “Impianti”;
• IO = importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
• n = numero ditte interessate da accordo xxxxxxx;
• m = numero ditte interessate da procedimento espropriativo;
• STTOT = spese tecniche forfettarie calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
• singoli cespiti afferenti all’intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria AEEGSI, categoria contabile…);
• STTOT REND = spese tecniche confluite nella valorizzazione del cespite.
ATERSIR definirà il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti all’Agenzia e sui quali quest’ultima si riserva la facoltà di effettuare verifiche.
Art. 30 - Opere realizzate nell’ambito di urbanizzazioni
30.1 Le opere afferenti al SII previste e realizzate nell’ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.
30.2 I progetti delle opere del SII relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte del Gestore.
30.3 Le opere di cui al precedente comma potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal Comune ovvero dal Gestore previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione al Gestore di un contributo relativo a dette opere.
30.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i Soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio secondo quanto disposto da ATERSIR sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.
30.5 Le opere del SII realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.
30.6 Il Gestore provvede all’accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:
• in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni;
• in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale, e sin tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all’approvazione del Gestore, che si esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni.
30.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma possono essere effettuate anche dal Gestore, con l’accordo delle parti.
Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI
Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari
31.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi a suo carico connessi alla gestione del SII.
31.2 Ai sensi dell’Art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo e sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.
31.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio è calcolata applicando il vigente Metodo tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.
31.4 L’aggiornamento della tariffa sarà effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
31.5 L’aggiornamento terrà conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi precedenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.
Art. 32 - Articolazione tariffaria
32.1. Sono determinate da ATERSIR:
a) le tariffe di fornitura dell’acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare e la struttura dell’articolazione tariffaria;
b) le tariffe unitarie e/o forfettarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per allacciamenti) di cui all’Allegato 4 al presente Disciplinare.
Art. 33 - Misurazione dei volumi
33.1 In accordo con quanto stabilito dall’Art. 146, D.Lgs. 152/06 e dal DPCM 04/03/1996, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al DM n. 93 del 21 aprile 2017.
33.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del SII ed eventualmente dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.
Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti
34.1 Gli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti.
34.2 Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia
dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
34.4 Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l’area pubblica, alla pubblica fognatura.
34.5 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del Regolamento del SII vigente.
34.6 I corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del SII, dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (Allegato 4), e dalle disposizioni vigenti.
Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore
35.1 ll Gestore è tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da ATERSIR e da ARERA, a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d’ambito, e comunicati annualmente al Gestore).
35.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sarà liquidato dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
35.3 ll valore complessivo dei corrispettivi a favore di ogni Società patrimoniale sarà liquidato dal Gestore secondo quanto previsto dagli atti che regolano gli specifici rapporti tra ATERSIR, il Gestore e le singole Società degli Asset, allegati al presente Disciplinare, nonché dagli ulteriori accordi derivati che verranno approvati in seguito agli stessi.
Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario
36.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'Art. 18 della Convenzione, e la messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sarà effettuata da ATERSIR analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.
36.2 Ai fini delle attività di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a fornire i dati richiesti nell'Allegato 7.
Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI
Art. 37 - Flussi informativi
37.1 Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATERSIR tutti i dati tecnico-gestionali, economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dell’attività di validazione dei dati, secondo modalità e formati operativi specifici che saranno stabiliti di anno in anno. Il Gestore mette altresì a disposizione di ATERSIR i dati necessari per svolgere quanto esplicitamente previsto da ARERA.
37.2 I principali strumenti di informazione sono:
• lo strumento ARSI;
• lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);
• i dati tecnico-gestionali relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell’allegato 6, da fornire entro il 31 luglio dell’anno successivo;
• i dati economico-finanziari relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell’allegato 7, da fornire entro il 31 luglio dell’anno successivo;
• i dati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti e subappalti.
37.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovrà fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e
contabili affinché ATERSIR possa rispettare le scadenze imposte da XXXXX. La mancata o incompleta trasmissione di tali dati sarà oggetto di penale.
37.4 Il Gestore sarà tenuto a condividere con ATERSIR qualsiasi trasmissione informativa direttamente richiesta da ARERA con riferimento al SII oggetto di affidamento.
37.5 Le parti si danno reciprocamente atto che ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.
Art. 38 - ARSI
38.1 L’attuazione del POI è monitorata tramite il software ARSI. Il software ARSI è stato sviluppato dalla Regione Xxxxxx-Romagna e ulteriormente implementato da ATERSIR per facilitare ed uniformare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato. La Regione, con
D.G.R. 1/2013, ha trasferito la proprietà intellettuale del software ad ATERSIR con l’obbligo d’uso anche per i Gestori. I Comuni e la Regione Xxxxxx-Romagna hanno accesso in sola lettura.
38.2 Il software, sviluppato come applicazione web, è alimentato da ATERSIR con gli interventi approvati. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di alimentare il sistema tramite l'inserimento dei dati di avanzamento tecnico-economico degli interventi con cadenza trimestrale e un inserimento annuale per il consuntivo.
38.3 Il Gestore può alimentare ARSI sia direttamente, compilando i campi dell'interfaccia grafica, sia utilizzando il file di interscambio dei dati in formato .csv predisposto da ATERSIR.
38.4 I dati possono essere caricati di norma solo all’interno di specifiche finestre temporali, chiuse le quali non potranno essere modificati:
• i dati di ogni trimestre devono essere inseriti entro il 15° giorno del secondo mese dopo il termine del trimestre;
• il dato del IV trimestre deve essere inserito entro il 15 marzo dell’anno successivo, riportando la data del 30 dicembre come data di fine periodo;
• il dato di consuntivo annuale deve essere inserito entro il 30 giugno di ogni anno, riportando la data del 31 dicembre come data di fine periodo.
38.5 I dati economici riportati in ARSI in fase di consuntivo sono da considerarsi come rendicontazione formale degli investimenti effettuati.
38.6 Ogni ulteriore richiesta di dati che sarà implementata nel software dovrà essere recepita dal Gestore.
Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT
39.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso ATERSIR.
39.2 Il SIT dovrà essere realizzato dal Gestore avendo come riferimento minimo il sistema informativo regionale formulato con la DGR 2087/2015 e deve poter essere implementato successivamente con ulteriori esigenze di ATERSIR.
39.3 Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12 mesi dall’affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili ad ATERSIR entro il 31 luglio dell’anno successivo.
Titolo VIII - RAPPORTI CON L’UTENZA.
Art. 40 - Criteri di regolazione
40.1 I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.
40.2 Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalle disposizioni emanate da ARERA.
40.3 Le attività del Gestore dovranno essere volte all’ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all’utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.
Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti
41.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ATERSIR potrà effettuare indagini di customer satisfaction per monitorare nel tempo le performance sui diversi segmenti di clientela servita.
41.2 L’analisi di customer satisfaction riguarderà:
• un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
• gli utenti che nei dodici mesi precedenti l’indagine hanno presentato un reclamo.
Titolo IX - PENALI
Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l’applicazione di penali
42.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:
a) mancato rispetto di quanto previsto all’Art. 4 (Manuali e piani);
b) mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati previsti dal Titolo VII (Flussi Informativi);
c) mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge;
d) mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche definite al Titolo II (Prestazioni);
e) mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo III (Livelli tecnico- gestionali di servizio e controllo della gestione);
f) mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui all’Art. 29 e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all’Art. 27, comma 6;
g) mancata attuazione del POI;
h) mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR di cui al Titolo VI (Aspetti tariffari ed economico-finanziari);
i) mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.
42.2 Nei casi di cui al comma precedente ATERSIR provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, ATERSIR adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.
42.4 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.
42.5 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da ATERSIR, le somme dovute sono detratte dalle cauzioni previste all'Art. 41 della Convenzione.
42.6 La penale non è dovuta nell’ipotesi in cui il ritardo o l’inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del Gestore.
42.7 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilità per eventuali danni e spese.
42.8 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalle disposizioni di ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.
Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall’Art. 4 (Manuali e piani)
43.1 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR della redazione e dell’operatività degli elaborati prodotti ai sensi dell’Art. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione e fino all’ottemperanza di quanto richiesto, con riferimento a ciascun documento si applica una penale giornaliera di € 100.
43.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall’Art. 4 comma 1, e dei successivi aggiornamenti, entro i termini fissati da ATERSIR e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 con riferimento a ciascun documento; oltre tale termine si applica l’Art. 34 della Convenzione.
43.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessità espresse o ai documenti di offerta, ATERSIR può richiederne l’adeguamento, specificando i nuovi termini per l’adempimento; in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma precedente.
43.4 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui all’Art. 4 commi 4 e 5 entro i termini fissati da ATERSIR e fino all’ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera di € 500.
43.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto dall’Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell’elaborato da parte di ATERSIR.
43.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all’Art. 4 comma 1 potrà inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche ed amministrative e proponendo una nuova tempistica di attuazione che ATERSIR riscontrerà in modo espresso.
Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi) e dello Stato
di consistenza dei beni gestiti di cui all’art.20
44.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione e del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, l’incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII e dell’aggiornamento dello Stato di consistenza dei beni gestiti di cui all’art.20 comportano l’applicazione delle seguenti penali:
a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni (quindi massimo 30 gg a partire dal termine previsto per la consegna): una penale giornaliera di € 500 (cinquecento);
b) per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una penale giornaliera di € 100 (cento) fino ad un massimo di 30 giorni. L’importo della penale sarà conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l’incompletezza o erroneità della fornitura e sino alla data di fornitura dei dati originariamente richiesti.
44.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applica l’Art. 34 della Convenzione.
44.3 La mancata, incompleta od errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da ATERSIR, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 31, secondo quanto disposto da XXXXX, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila) fino ad un massimo di 30 giorni; oltre il termine dei 30 giorni si applica l’Art. 34 della Convenzione.
44.4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:
a) per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da ATERSIR;
b) per incompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l’incompletezza o l’erroneità della fornitura.
Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge
45.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, il mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge, non causato da forza maggiore, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione comporta l’applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille) a € 10.000 (diecimila) in relazione alla gravità dell’episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilità, dal giorno successivo alla segnalazione di non potabilità da parte di AUSL, e fino al ripristino del requisito di potabilità.
45.2 Come data di ripristino del requisito di potabilità viene considerata la data di protocollo del Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.
45.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso episodio da parte di AUSL attesti il permanere delle condizioni di non potabilità, la penale verrà estesa anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e fino a comunicazione da parte di AUSL di ripristino del requisito di potabilità.
Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche
46.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la mancata o incompleta esecuzione di una o più prestazioni relative alle attività regolate, ivi comprese le fognature bianche definite al Titolo II, comporta l’applicazione di una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
46.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
− un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”., commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all’art 6 individuate con le lettere a) b) c) d) e) h) k) l) m) n) p) q) r) s), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
− un valore compreso tra lo 0,01% (zero virgola zero uno percento) e lo 0,1% (zero virgola uno percento) vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”, commisurato alla mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 6 individuate con le lettere f)
g) i) j) o), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
46.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino della prestazione. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un’ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione.
Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo
47.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dall’art. 11 del presente Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere previste nel POI, sarà applicata una penale previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
47.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
− un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”, commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
47.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del livello di servizio. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un’ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione.
47.4 ATERSIR, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all’art. 12 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di servizio previsti nel presente disciplinare sarà applicata una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
47.5 La penale di cui al punto precedente sarà quantificata da 0,1% (zero virgola uno percento) all’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1, in relazione alla distanza dall’obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi
48.1 Qualora ATERSIR, a seguito dei controlli effettuati sulla rendicontazione e/o sui quadri economici dei progetti, rilevi che il Gestore abbia riportato dati di spese tecniche per la progettazione e realizzazione delle opere non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento o valori “STTOT” delle spese tecniche forfettarie calcolati in maniera difforme rispetto a quanto definito all’art. 29, provvederà ad applicare la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore
48.2 Qualora ATERSIR, a seguito dei controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti degli interventi del POI elenchi prezzi unitari non coerenti a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, aggiornati al periodo di applicazione e depurati del ribasso offerto in sede di gara, provvederà ad applicare la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
48.3 La penale sarà pari ad un valore compreso tra l’1% e il 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Art. 49 - Mancata attuazione del POI
49.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, qualora il Gestore, ai sensi della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017, consuntivi per l’anno n-1, un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sarà applicata una penale dal 1% (uno percento) al 30% (trenta percento) della differenza tra investimenti programmati e consuntivati. La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore.
49.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’Art. 36 comma 1, lett. d) della Convezione, si riscontrino irregolarità nell’attuazione, anche in riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e/o consuntivazione di un singolo intervento, al Gestore sarà applicata una penale pari all’ 20% dell’importo complessivo dell’intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.
49.3 Qualora il Gestore non rispetti, nell’attuazione del POI, quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017, in relazione alle modifiche del programma degli interventi, sarà applicata una penale pari all’ 5% (cinque percento) dell’importo annuale del POI, previa formale contestazione al Gestore.
49.4 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all’attuazione della Direttiva 91/271/CEE e/o al superamento di un’eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.
Art. 50 - Mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR
50.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la mancata o errata applicazione dell’articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da ATERSIR, a seguito di controlli e/o segnalazioni, sarà oggetto di penale. La penale sarà di importo variabile tra lo
0,1% (zero virgola uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
50.2 La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sarà altresì fissato da ATERSIR, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alle opportune correzioni.
50.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sarà applicata una ulteriore penale così definita: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 20 giorni, un importo variabile da € 5.000 (cinquemila) a € 50.000 (cinquantamila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione.
Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione
51.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro 6 (sei) mesi dall’affidamento del SII, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori 6 (sei) mesi di ritardo.
51.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento entro il termine fissato da ATERSIR, secondo quanto previsto all’art. 23 della Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.3 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il termine fissato da ATERSIR,, secondo quanto previsto all’art. 23 della Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.4 Al ricorrere di una delle circostanze previste ai commi 51.1, 51.2 e 51.3, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui ai commi precedenti.
51.5 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle società patrimoniali entro il termine fissato da ATERSIR, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) dei corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) dei medesimi corrispettivi ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.6 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 51.5, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, l'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.
Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 52 - Vigenza
52.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di affidamento al Gestore del SII nel bacino di affidamento di Piacenza.
Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti
53.1 Il presente Disciplinare è modificabile da ATERSIR, a proprio insindacabile giudizio.
53.2 Il Gestore può proporre ad ATERSIR eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, ATERSIR provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l’eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
53.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.
Art. 54 - Allegati
54.1. Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:
Allegato 1 – Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche Allegato 2 – Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Allegato 3 – Articolazione tariffaria vigente
Allegato 4 – Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie
Allegato 5 – Programma degli interventi 2020-2023
Allegato 6 – Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al Servizio Allegato 7 – Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al Servizio Allegato 8 – Livelli di servizio obiettivo
Allegato 9 – Altre attività idriche e attività non idriche che utilizzano beni del SII Allegato 10 – Schema di Convenzione – Piacenza Infrastrutture
Allegato 11 – Schema di Convenzione – Val Nure – Val d’Arda