CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
POLIZZE INFORTUNI AUTISTI E RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO, FURTO ED INCENDIO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO E MACCHINE AGRICOLE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
I. Definizioni.
II. Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie
III. Garanzie:
a. Garanzia Responsabilità civile verso terzi – Condizioni Generali;
b. Garanzia Responsabilità civile verso terzi – Condizioni Particolari;
c. Garanzia Furto ed Incendio;
d. Garanzia Infortuni del Conducente.
Decreto Dirigenziale n. 423 del 9 giugno 2006
Servizio di assicurazione per Responsabilità Civile Auto,Furto,Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della Campania per l'anno 2006-2007.Presa d'atto del verbale di gara del 05.06.06.Trattativa privata ai sensi dell'art.7, comma 2 d.Lgs. n. 157/95.Approvazione lettera di invito,capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e suo allegato.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006
Sezione I - Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
ACCESSORIO DI SERIE: Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.
ACCESSORIO: installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie.
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI: radio, giradischi, compact disk players, mangianastri, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema si fissaggio. Sono esclusi i radio-telefoni e/o telefoni cellulari.
ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione; per le altre garanzie il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo.
CONTRAENTE: la Giunta Regionale della Campania.
FRANCHIGIA: la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato.
LEGGE: la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive integrazioni e/o modificazioni;.
MASSIMALI: Somme sino a concorrenza delle quali l’Impresa presta l’assicurazione. PROPRIETARIO: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni.
RISARCIMENTO: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. SCOPERTO: la percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
SOCIETA’ e/o COMPAGNIA e/o IMPRESA: l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia. TARIFFA: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.
VALORE DI LISTINO A NUOVO: il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso quello degli accessori di serie forniti dalla casa costruttrice, nonché dell’I.V.A. ad eccezione dei casi in cui all’Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge.
VEICOLO il veicolo assicurato indicato in polizza.
Sezione II
Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio e diminuzione del rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.2 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 40° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi dovranno essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
Art.3 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 4 - Durata del contratto
Il presente contratto ha validità annuale a partire dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla data di consegna sotto le riserve di legge e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 90 giorni antecedenti la scadenza
E' inoltre facoltà' del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso è obbligo della Società prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione.
L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, sarà corrisposto alla scadenza del periodo di proroga dietro presentazione da parte della Società del relativo documento e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
Art.5 - Trasferimento della proprietà del veicolo
1) Alienazione del singolo veicolo
L’alienazione provoca l’esclusione del veicolo dal contratto previa restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde.
Il trasferimento di proprietà del singolo veicolo comporta la cessazione della copertura relativa al veicolo alienato salvo che, su espressa richiesta del Contraente, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
2) Alienazione dell’intero parco veicoli/cessione del contratto
Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto al nuovo proprietario, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo i certificati d’assicurazione, i contrassegni e le eventuali Carte Xxxxx; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.
La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue comunque alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia pertanto l’attestazione dello stato di rischio.
Nel caso in cui il nuovo prorpietario non intenda subentrare nel contratto, la società provvede ad annullarlo, senza restituzione del premio, dal giorno in cui vengono restituiti i certificati di assicurazione, i contrassegni e le eventuali Carte Xxxxx.
Art.6 - Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targhe di immatricolazione, certificazione di presa in consegna del veicolo in conto vendita.
L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Art.7 -Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
Art.8 - Coassicurazione e delega (opzionale)
La assicurazione è divisa per quote tra le Società indicate nel riparto di coassicurazione allegato, come risultante dall’offerta in sede di gara.
In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato, tutte in proporzione della quota da esse assicurata.
In deroga all’art. 1911 le Parti considerano vigente , anche in caso di coassicurazione, il principio di solidarietà fra le compagnie di assicurazione partecipanti al rischio.
Le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Compagnia Delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art.9 - Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Napoli.
Art.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.11 – Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere concordata tra le parti e provata per iscritto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nonché le disposizioni ISVAP e gli accordi ANIA.
Sezione III
a) Garanzia Responsabilità civile verso terzi – Condizioni Generali;
Art.1 - Oggetto dell’assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Art.2 - Esclusioni e diritto di rivalsa
L'assicurazione non è operante:
⮚ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
⮚ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
⮚ nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
⮚ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
⮚ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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Art.3 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
⮚ la denominazione dell'impresa;
⮚ il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
⮚ il numero del contratto di assicurazione;
⮚ la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;
⮚ la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
⮚ nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
⮚ i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
⮚ la firma dell'assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
⮚ sospensione della garanzia nel corso del contratto;
⮚ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
⮚ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
⮚ contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
⮚ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
⮚ furto del veicolo senza ritrovamento.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato
Art.4 – Furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul cosiddetto “Modulo Blu” approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Sezione III
b) Garanzia Responsabilità civile verso terzi – Condizioni Particolari;
Art.1 - Massimali di garanzia
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di € 5.200.000,00 per sinistro/per cose/per persona.
Art.2 – Adeguamento del premio
L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.
Art.3 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
Art.4 - Danni a cose di terzi trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale proprietario del veicolo e/o del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivati da incendio, da furto da o smarrimento.
Art.5 – Xxxxx a terzi causati dall’incendio dell’autoveicolo
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di € 260.000,00 per tutti i mezzi assicurati, per i danni causati a terzi dall’incendio dell’autoveicolo a seguito di sviluppo di fiamma o scoppio, quando sussiste la responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato in aree pubbliche e private
Art.6 - Carico e scarico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra su veicolo e viceversa, esclusi danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate su veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Art.7 - Rinuncia della rivalsa dell’Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’art. 2 delle Condizioni Generali.
A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del Conducente del veicolo Assicurato se al momento del sinistro, il conducente stesso:
▪ abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
▪ abbia la patente scaduta e il cui xxxxxxx sia stato già richiesto;
▪ abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia omesso di provvedere al rinnovo;
▪ non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Art.8 - Assicurazione in base a Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un’ unica polizza amministrata con libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Le esclusioni dei veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva e messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
A fine diciascuna annualità assicurativa la Compagnia provvederà ad effettuare la rendicontazione di tutte la variazioni intervenute ed a calcolare la regolazione del premio. La differenza di premio, rispetto a quello già anticipato annualmente, che dovesse risultare dalla regolazione dovrà essere pagata alla Compagnia entro 45 giorni da quanto viene trasmessa la relativa appendice al Contraente.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art.9 - Bonus/Malus
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^ alla 18^ classe secondo la tabella di merito che segue:
Classe di merito | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0.50 |
2 | 0.53 |
3 | 0.56 |
4 | 0.59 |
5 | 0.62 |
6 | 0.66 |
7 | 0.71 |
8 | 0.76 |
9 | 0.80 |
10 | 0.85 |
11 | 0.90 |
12 | 0.96 |
13 | 1.00 |
14 | 1.18 |
15 | 1.50 |
16 1.95
17 2.25
18 2.50
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; i periodi successivi: hanno durata di 12 mesi o decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della su riportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus-Malus, ovvero la classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a), b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata.
6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata a seconda che l’impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di xxxxx conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l’Impresa abbia provveduto all’appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazioni di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”
Classe di merito | 0 sinistri | 1° sinistro | 2° sinistro | 3°sinistro | 4° o più sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 2 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus-Malus, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali della garanzia di RC, rilasciata dal precedente assicuratore.
8) In mancanza della consegna dell’attestazione in contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
9) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
10) Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
11) La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per la durata non inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
12) L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest’ultima data. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono,
decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma tariffaria Bonus/Malus in corso con l’Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
15) L’Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
16) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa invierà all’Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
17) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
18) E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all’Impresa, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
19) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
20) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest’ultima venga assicurato presso la stessa Impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.8 delle Condizioni Generali della garanzia RC.
21) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
22) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
Art.10 - Tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus). Se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione , i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
4) I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per i sinistri con danni a persone per i quali l’Impresa abbia provveduto all’appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
5) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall’attestazione di cui all’Art. 6 delle Condizioni Generali della garanzia RC essa risulti dovuta.
6) Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
7) Nel caso che il contratto stipulato con L’Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno la maggiorazione (Pejus) si applica se quest’ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
8) In mancanza di consegna dell’attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia stata consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto.
9) Le disposizioni di cui ai commi cinque, sei, sette e xxxx non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria “Franchigia”.
10) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l’appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
11) L’Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata.
12) Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
13) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l’applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che sarebbero stati indicati nell’attestazione ove fosse stata rilasciata.
14) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario Assicurato.
15) E’fatto salvo quanto disposto da forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno sinistri.
Art.11 - Veicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti
La garanzia vale, per i trasportati costretti su sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
Sezione III
c) Garanzia Furto ed Incendio – Condizioni Generali;
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione opera per i danni materiali diretti e indiretti, conseguenti ad incendio e furto sia totale che parziale, subiti dal veicolo specificato nel libro matricola, ivi comprese le parti di ricambio, gli accessori di serie ed altri accessori fissati, se espressamente richiamati in polizza. La garanzia è estesa agli apparecchi audio-fono-visivi se costituenti normale dotazione di serie.
L’assicurazione comprende la rapina e i danni causati dal veicolo nell’esecuzione del furto o della rapina o dalla circolazione del veicolo avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
La Società risponde altresì dei danni derivanti dall’azione del fulmine e dall’esplosione del combustibile contenuto nel serbatoio, anche quando non vi sia sviluppo d’incendio. Sono esclusi i danni da bruciature e/o fenomeni elettrici non seguti da incendio.
Art.2 - Massimali di garanzia
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro.
Il Capitale assicurato per furto ed incendio, ove richiesto dall’Ente, è pari al valore indicato nell’elenco autoveicoli di servizio e macchine agricole della Giunta Regionale della Campania, allegato al disciplinare di gara (All.2). Il Capitale assicurato per i veicoli aggiuntivi sarà determinato dal Contraente anche con riferimento al volumetto giallo dell’Eurotax. Eventuali garanzie accessorie e/o servizi aggiuntivi sono forniti dall’Impresa a titolo gratuito.
Art.3 – Scoperto a carico dell’assicurato
La garanzia furto ed incendio sono prestate senza scoperto contrattuale.
Art.4 - Esclusioni e delimitazioni
Dall'assicurazione dei "Furto ed Incendi" è escluso il risarcimento dei danni:
⮚ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
⮚ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
⮚ subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, eruzione vulcaniche, terremoto, tromba d’aria, uragano, alluvione, frana, smottamento del terreno, e in occasione di fenomeni naturali in genere, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
⮚ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
A parziale deroga la garanzia è estesa agli atti vandalici perpetrati sul veicolo assicurato per furto ed incendio, durante l’esecuzione e la consumazione del reato (furto o rapina).
Art.5 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto disposto dall’Art. 9 delle Norme Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia inoltrata all’Autorità competente
subito dopo il fatto e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 del Codice Civile.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale che a quella italiana.
Art.6 - Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.
Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
⮚ se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
⮚ non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
⮚ dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
⮚ non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
⮚ dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
Art.7 – Pagamento dell’indennizzo
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo semprechè sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente e l’Assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Art.8 - Adeguamento delle somme assicurate
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale – l’Impresa adeguerà le somme assicurate:
⮚ per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
⮚ per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
Art.9 - Furto con ritrovamento
L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
⮚ il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell’avvenuto ritrovamento;
⮚ il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
⮚ le spese di viaggio per sé e per il conducente, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di € 260,00 complessive per sinistro.
Qualora il ritrovamento avviene dopo il risarcimento del danno da furto totale, previo il consenso della Società, l’assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso del bene restituendo l’indennizzo ottenuto, in mancanza, rimarrà di proprietà della Società se pagato integralmente. Se il pagamento del furto è parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in maniera proporzionale al danno sopportato. In caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto totale, l’Assicurato non provvede a riparazioni che non siano strettamente necessarie a condurre il veicolo in rimessa e/o officina prima dei dieci giorni dalla denuncia di sinistro.
Art.10 - Danni d’incendio da eventi socio-politici
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 della Garanzia Incendio e Furto, l’assicurazione è estesa ai danni da incendio causato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Per quanto riguarda la denuncia del sinistro si richiama integralmente l’Art. 5 della Garanzia Incendio e Furto.
Art.11 - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica.
L’Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
⮚ al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
⮚ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
Art. 12 - Rimborso spese di immatricolazione.
L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 150,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella Furto che ne determini la sua perdita totale.
Art. 13 - Eventi speciali e naturali.
Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di € 150,00.
Art. 14 -Garanzia cristalli.
Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di € 150,00.
Sezione III
d) Garanzia Infortuni del Conducente
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che il conducente subisca in occasione della guida degli autoveicoli identificati nel libro matricola e si intende valida anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre attende, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Art.2 – Somme assicurate
Le somme assicurate sono le seguenti:
Caso morte € 260.000,00 (duecentosessantamila) Caso invalidità permanente € 260.000,00 (duecentosessantamila) Rimborso spese mediche € 52.000,00 (cinquantaduemila)
Art.3 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto della surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile. Lasciando così integri i diritti dell’assicurato e dei suoi aventi causa, verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art.4 - Rischi compresi
Sono compresi nell’assicurazione:
• gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
• gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; (colpa?)
• gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso sempreché involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
• le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
• l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
• gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi, e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
• gli infortuni derivanti dal lancio di pietre, rocce, e simili.
Art. 5 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione:
• gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
• gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
• gli infortuni sofferti dall’Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.
Art.7 - Prestazione per il caso di morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi.
Art.8 - Prestazione per il caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e le percentuali della tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e s.m. e i. ela tabella prevista dal D.M. della Salute 3 Luglio 2003 per le lesioni micropermanenti e s.m. e i. o altra successiva tabella integrativa e/o sostutiva, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima
Art. 9 – Spese cura
Fino alla concorrenza di € 52.000,00 (cinquantaduemila), la Società rimborsa all’assicurato le spese sotenute e documentate per le prestazioni sotto elencate e non riconosciute dal S.S.N.:
a) spese per gli accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici;
b) spese di xxxxxxx xxxxxx, nonché in caso d’intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d’intervento;
c) spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti rieducativi e per le cure termali (esclusi in ogni caso le spese di natura alberghiera);
d) spese per le rette di degenza;
e) spese di trasporto dell’assicurato in ambulanza all’istituto di cura e viceversa;
La società effettua il pagamento all’assicurato o ai suoi erede nei termini della presente assicurazione suppletiva su presentazione, in originale delle relative notule, distinte, ricevute debitamente quietanzate.
Art.10 - Liquidazione e pagamento dell’indennità
Verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, il pagamento dell’indennizzo dovuto verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell’accordo fra le Parti sull’ammontare del danno.
L’indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.