Prot. n. 181301/2020
Prot. n. 181301/2020
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1. Definizioni.
Ai fini del presente Provvedimento, si intende:
1.1. per commissione, la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione;
1.2. per consumatore finale, il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
1.3. per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi;
1.4. per credito d’imposta, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
1.5. per esercente, il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
1.6. per mese di addebito, il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
1.7. per periodo di riferimento, il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile;
1.8. per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
1.9. per servizi telematici, i servizi Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate di cui al decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
1.10. per Sistema di Interscambio Dati (per brevità SID), infrastruttura di comunicazione definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, n. 37561, le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
1.11. per soggetto convenzionatore, il prestatore di servizi di pagamento che stipula con l’esercente un contratto di convenzionamento.
2. Ambito di applicazione
2.1. Ai sensi del art. 22, comma 6 del decreto legge n. 124 del 2019, le disposizioni del presente Provvedimento disciplinano i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni di cui comma 5, primo periodo, dello stesso articolo.
3. Trasmissione dei dati
3.1. Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.
3.2. Pagamenti
I pagamenti di cui al punto 3.1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a), in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte dei soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.
3.3. Dati da trasmettere
Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto legge
n. 124 del 2019, sono trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento, ed includono:
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
3.4. Modalità di trasmissione
I dati di cui al punto 3.3 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento. Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
3.5. Soggetti non residenti
I soggetti di cui al punto 3.1 non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R.
n. 605 del 1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.6. Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
3.7. Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.
Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.
3.8. Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine indicato al punto 3.6, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine. È anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine indicato al punto 3.6, rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.
3.9. Conservazione della documentazione relativa alle commissioni
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
4. Sicurezza dei dati
4.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, che prevede l’integrazione application- to-application tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata, attraverso la piattaforma di File Transfer Protocol (FTP) su Virtual Private Network (VPN) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità
automatizzata, del canale PEC dello stesso XXX. In entrambi i casi, il canale trasmissivo e i dati sono cifrati.
4.2. La sicurezza degli archivi, e della relativa consultazione, del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi, e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni effettuate.
5. Trattamento dei dati
5.1. I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti attraverso il canale SID dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.
5.2. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.
5.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 5.2.
5.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.5. I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all’anno di addebito.
6. Evoluzione delle specifiche tecniche
6.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.
Motivazioni
L’articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - introduce un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il presente Provvedimento, in attuazione del comma 6 della citata normativa, definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 22.
Il Provvedimento si applica ai soggetti convenzionatori, vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il Provvedimento prevede, quale oggetto della comunicazione, i dati delle commissioni addebitate all’esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali. I dati sono utilizzati per attività di verifica e controllo. Trattandosi di dati riferibili a dati dichiarativi saranno utilizzabili per l’analisi del rischio.
L’applicazione del presente Provvedimento decorre dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della citata normativa. Le comunicazioni sono predisposte in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento e sono trasmesse all’Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati (SID).
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
• Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
• Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
• decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22 comma 5), convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
• decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 aprile 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente