CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CONTRAENTE / ASSICURATO
UMBRIA TPL E MOBILITA' X.x.X
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx P.Iva 03176620544
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Apparecchiature elettroniche: Computers, PC portatili, stampanti, scanner, plotter, server, centralini
in genere, telefoni e fax, fotocopiatrici, terminali e apparati EDP, autovelox, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, impianti di allarme e antifurti, videosorveglianze, telecamere, colonnine gestione ingresso/uscita parcheggi, casse automatiche ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi. Apparati elettronici di misura e segnalazione, impianti semaforici e di segnalazione in genere, impianti elettronici completi per la forza motrice, illuminazione e segnalazione, allarme rilevazione fumi e calore, apparati di misura e segnalazione in genere.
Impresa / Società la Compagnia assicuratrice
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso, cioè l’insorgere della controversia per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Art. 1 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2021 e scadrà alle ore 24:00 del 30/09/2024, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 30/09. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 (centottanta) giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.
1.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Si conviene comunque che l’eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all’atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l’operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all’art.1897 cc.
1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.
1.5 PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA
A parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
In deroga al disposto dell’Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
1.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’assicurato/contraente.
1.8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.9 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.
1.11 RECESSO PER SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
1.12 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 e xx.xx. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
1.13 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ INERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia di rischio assicurato;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto/riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ;
Art. 2 GARANZIE
PREMESSA
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni indicati all'Articolo 5, ovunque posti, anche all’aperto, sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Sono compresi gli enti di proprietà dei dipendenti che possano trovarsi nell’ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.
2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, indicate all'Articolo 5 (SCHEMA OFFERTA ECONOMICA), collaudate ed installate, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo punto 2.2 Esclusioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) rapina, furto, estorsione;
e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
f) negligenza, incuria, imperizia;
g) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge;
h) bufere, trombe d’aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
i) caduta di aerei, di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del “muro del suono";
j) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio ( salvo quanto previsto nei contratti di fornitura relativi alle apparecchiature assicurate)
k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
l) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l’evento dannoso;
m) atti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
n) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
o) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
2.2 ESCLUSIONI
Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, la Società non risarcisce i danni ed i guasti:
1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l’Assicurato dovrebbe sostenere nell’ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni o trasporti eseguiti al di fuori del luogo d’installazione indicato in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
11) misteriose sparizioni, ammanchi, smarrimenti;
12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
13) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
14) causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
15) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
16) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
17) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
18) ai supporti di suono od immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi ai danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
19) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia;
20) causati da virus informatici.
CLAUSOLA CYBER RISK
È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.
Definizioni
Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:
atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;
software intrusivi o malevoli;
errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”
2.3 MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio/i o dall’impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò ‐ se non altrimenti convenuto ‐ anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto indicato alla relativa Partita.
2.4 EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:
1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate ‐ anche a mezzo di ordigni esplosivi ‐ da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Eventi socio‐politici”.
2.5 TERRORISMO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Terrorismo”.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
2.6 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
2.7 TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Terremoto”.
2.8 FURTO / RAPINA sostituire con i testi sotto riportati:
2.8.1‐All’interno dei locali
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violando le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiave false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenente le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripari accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti in metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti richiesti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
2.8.2‐ All’esterno dei locali
La garanzia furto è operante anche per le cose poste all’esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l’installazione all’esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
2.9 SUPPORTI DI DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui al punto 2.2 Esclusioni.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a rimozione per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria, e/o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Supporti di dati”.
2.10 XXXXX XXXXXXXXX
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
a) l’impianto elettrico di messa a terra siano a norma di legge;
b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra;
c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensione secondo le norme CEE in vigore o trasformatori separatori;
2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensioni;
3) le interruzioni dell’alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.
Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati a sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di € 500,00.
2.11 DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili all’esterno del veicolo.
All’interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse eventualmente risposta l’apparecchiatura.
Per ogni danno e per quelli di “furto, rapina, urto, caduta accidentale, qualsiasi evento atmosferico”, i1 risarcimento sarà effettuato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Impiego mobile”
2.12 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito al punto 1 Articolo 5 sotto la voce “Demolizione e sgombero”, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
2.13 ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari di consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, oltre alle spese sostenute dall’Assicurato per il perito di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Onorari consulenti ‐ Spese peritali”.
2.14 ENTI PRESSO TERZI
Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 5 sotto la voce” Enti presso terzi”.
2.15 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
2.16 VALORE A NUOVO
Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le
cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
2.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
2.18 COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE
Premesso che l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati al precedente punto 2.16 – VALORE A NUOVO, l’Impresa s’impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.
La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
Di conseguenza la Società provvederà all’emissione di un’apposita appendice per l’aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato; con l’appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l’Assicurato é tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.
La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
Art. 3 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
3.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Contraente deve:
‐ fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società a termini dell’art. 1914 C.C.;
‐ inoltrare la denuncia entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l’ufficio del Contraente/Assicurato stesso addetto alla gestione della specifica pratica ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì:
‐ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
‐ conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
‐ predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività; inoltre, trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
3.2 NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.
Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
3.3 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
d) verificare l’esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.
3.4 CRITERI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
3.5 DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.
3.6 DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), dedotto dell’importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l’acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.
3.7 ANTICIPO INDENNIZZI
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 30.000,00 (trentamila) l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% ‐ ma comunque non superiore al limite di € 40.000,00 ‐ dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
3.8 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dall’emissione dell’atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dall’Impresa, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Altresì l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.
3.9 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
3.10 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DI POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a
termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
3.11 MALATTIE TRASMISSIBILI
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono invariati.
Art. 4 LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.
4.1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo € 500,00, elevato a € 1.000,00 per colonnine gestione ingresso/uscita parcheggi e casse automatiche, salvo quanto previsto alle sotto indicate voci:
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO | FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO |
Eventi socio‐politici (2.4) | 70% della s.a. | Scoperto del 10% minimo di |
Terrorismo (2.5) | 25% della s.a. | € 1.000,00 Scoperto 10% con il minimo di |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (2.6)
€ 1.500,00
50% della s.a. Scoperto 20% con il minimo di
€ 1.500,00
Terremoto (2.7) 50% della s.a. Scoperto 20% con il minimo di
€ 5.000,00
Furto / Rapina (2.8) Frontale, salvo quanto previsto nella specifica clausola
Impiego mobile (2.11) € 2.000,00 scoperto 20% con il minimo di
€ 250,00
Demolizione e sgombero (2.12) € 10.000,00 Frontale
Onorari consulenti – Spese peritali (2.13)
5% dell’importo del danno con il massimo di € 5.000,00
Frontale
Enti presso terzi (2.14) € 10.000,00 Scoperto 10% minimo € 500,00
Art. 5 SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO (SCHEMA OFFERTA ECONOMICA)
Partita | Somma assicurata | Xxxxx xxxxx (pro-mille) | Premio annuo lordo |
1) Apparecchiature | € 30.000,00 | ….. ‰ | € ……….. |
elettroniche fisse | |||
2) Apparecchiature ad | € 2.000,00 | ...… ‰ | € ……….. |
impiego mobile | |||
3) colonnine gestione | € 0,00 | …… ‰ | € ……….. |
ingresso/uscita | |||
parcheggi e casse | |||
automatiche | |||
4) Maggiori costi | € 5.000,00 | …... ‰ | € ……….. |
5) Supporto dati | € 5.000,00 | …... ‰ | € ……….. |
6) Terremoto | € 42.000,00 | …... ‰ | € ……….. |
7) Inondazioni, alluvioni, | € 42.000,00 | …... ‰ | € ……….. |
allagamenti
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO € ……………….= (in lettere)
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE/ASSICURATO
OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura‐ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE/ASSICURATO