Accordo
tra taluni Stati membri
0.425.81
dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali e l’ente medesimo, concernente l’esecuzione del Programma Spacelab
Conchiuso a Neuilly-sur-Seine il 15 febbraio 1973 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19741
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975
Preambolo
I Governi firmatari del presente Accordo (qui di seguito denominati «Partecipanti»),
in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizza- zione Europea di Ricerche Spaziali aperta alla firma il 14 giugno 19622
(qui di seguito denominata «Convenzione»), e
l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito denominata «Organizzazione»),
Vista l’offerta delle Autorità Statunitensi all’Europa di partecipare al programma post-Apollo assicurando lo sviluppo di uno o più moduli di ricerca e d’applicazione e mettendo in opera un sistema di traghetto spaziale,
Richiamando la risoluzione No 3, presa il 24 luglio 1970 dalla Conferenza Spaziale Europea e concernente la cooperazione al programma post-Apollo, nonché l’Ac- cordo, stipulato nel corso della Conferenza Spaziale di Bruxelles del 20 dicembre 1972, vertente sull’esecuzione del programma Spacelab, notificato poscia alle Auto- xxxx degli Stati Uniti e prospettante che il detto programma sia eseguito innanzitutto dall’Organizzazione e solo successivamente continuato dall’istituenda Agenzia Spa- ziale Europea,
Considerando i vantaggi, per la cooperazione internazionale, di una partecipazione europea attiva all’esecuzione del maggior programma spaziale attuale, nonché il vantaggio, per l’Europa, dì sviluppare la propria tecnologia spaziale tramite detta partecipazione,
Richiamando, l’autorizzazione, già conferita dal Consiglio dell’Organizzazione nel xxxxx xxxxx xxx 00xxxxx sessione (ESRO/C/MIN/50), in base alla quale il Direttore generale ha avviato la fase di definizione del progetto concernente il programma Spacelab,
RU 1975 2097; FF 1974 1901
1 RU 1975 2095
2 [RU 1966 1284, 1970 884. RS 0.425.09 art. XXI n. 21. Alla disp. cit. corrisponde ora la Conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09).
Considerando il progetto di Memorandum d’Accordo (ESRO/C [73] 2, rev. 1 – Allegato III) tra l’Organizzazione e la «National Aeronautics and Space Administra- tion» (NASA) del Governo degli Stati Uniti (qui di seguito denominato «Memoran- dum d’Accordo»),
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 53esima sessione, concernente l’accettazione dell’esecuzione del programma Spacelab nel quadro del- l’Organizzazione (ESRO/C/LIII/Res. 1 [Finale]),
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. I Partecipanti avviano, nelle condizioni previste nel presente testo, segnatamente nell’articolo 5, in stretta collaborazione con le Autorità Statunitensi, un programma inteso alla definizione, alla concezione, allo sviluppo e alla costruzione dello Space- lab, considerato come parte integrante, dal profilo tecnico, del sistema di traghetto- veicoli orbitali degli Stati Uniti e come contributo europeo del programma post- Apollo, in connessione col quale verrà utilizzato.
2. Le finalità e gli elementi del programma Spacelab sono descritti nell’Allegato A.
Art. 2
Il programma, menzionato nell’Articolo 1, si suddivide in due fasi: una fase di defi- nizione, già iniziata, e una fase di concezione, sviluppo e costruzione.
1. La fase di definizione (sottofasi B 1 a B3) dello Spacelab mira a stabilire, consi- derati i bisogni degli utenti, la configurazione dello Spacelab, nonché a definire i sottosistemi corrispondenti. Partendo dai risultati acquisiti alla fine della sottofase B2, vanno stabiliti una proposta tecnica, un piano di sviluppo ed un’analisi partico- lareggiata dei costi con una valutazione finanziaria del costo della fase di conce- zione, sviluppo e costruzione.
2. Gli elementi dell’analisi particolareggiata, menzionata nel paragrafo 1 del pre- sente Articolo, dovranno essere a disposizione dei Partecipanti il 1° agosto 1973 e dovranno venir comunicati agli altri membri dell’Organizzazione.
3. La decisione di passare alla fase di concezione, sviluppo e costruzione dev’essere presa giusta i disposti dell’articolo 5 che segue.
Art. 3
1. L’Organizzazione, applicando l’articolo VIII della Convenzione3, realizza il pro- gramma Spacelab giusta il calendario e i disposti dell’Allegato A.
2. Salva disposizione contraria del presente Accordo, l’Organizzazione attua il pro- gramma in conformità con le sue vigenti norme e procedure.
3. Ai fini della cooperazione con la NASA, disposta nell’articolo primo, e di una integrazione stretta tra lo Spacelab e gli altri elementi del sistema traghetto-veicoli
3 Ora: applicando l’art. IX.
orbitali, segnatamente con lo sviluppo del traghetto spaziale, l’Organizzazione appresterà, sulla base normativa del Memorandum d’Accordo, una struttura di cooperazione e di coordinazione con la NASA. Gli utenti europei, scientifici e tecnici, verranno associati ai lavori dell’Organizzazione e della NASA.
Art. 4
1. Un Consiglio direttivo, composto dei rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende le relative decisioni, giusta i disposti del pre- sente Accordo.
2. Per i problemi concernenti sia questo sia un altro programma dell’Organizza- zione, il Consiglio direttivo funge da organo consultivo del Consiglio dell’Organiz- zazione, e ad esso presenta le raccomandazioni necessarie.
3. Il Consiglio direttivo ha segnatamente il compito di:
a. compilare le istruzioni, necessarie al Direttore Generale dell’Organizza- zione, per l’esecuzione del programma, segnatamente per le interfacce del medesimo con gli altri elementi del sistema di traghetto-veicoli orbitanti de- gli Stati Uniti,
b. curare che vincoli stretti siano stabiliti dall’Organizzazione con i futuri uten- ti europei dello Spacelab,
c. curare che il Memorandum d’Accordo, ed ogni altra pertinente normativa, siano applicati per quanto concerne i diritti e gli obblighi dei Partecipanti,
x. xxxxxxxx, se possibile almeno tre anni prima del compimento dello sviluppo dello Spacelab, le regole per la messa in opera dei principi, di cui in articolo 10 del presente Accordo.
4. Il Consiglio direttivo può istituire gli organi consultivi che ritenga necessari per garantire la buona esecuzione del programma.
5. Tranne contrario disposto del presente Accordo, le decisioni del Consiglio diret- tivo vanno prese giusta il Regolamento procedurale del Consiglio dell’Organizza- zione, applicabile mutatis mutandis.
Art. 5
1. L’involucro finanziario del programma è valutato, nel momento dell’apertura alla firma del presente testo, a 308 milioni di unità di conto, con l’indice dei prezzi della metà del 1973, in base agli elementi descritti nell’Allegato B. Questo ammontare sarà riveduto alla fine della sottofase B2 della fase di definizione.
Se il riesame conferma le ipotesi finanziarie globali, i Partecipanti converranno di continuare il programma e di passare alla sottofase B3 della fase di definizione, non- ché alla fase di concezione, sviluppo e costruzione. Se, per contro, le ipotesi finan- ziarie non risultano sufficientemente rispettate, i Partecipanti che lo desiderassero potranno recedere dal programma; coloro i quali vorranno invece proseguirlo si con- sulteranno per fissare le modalità della continuazione.
2. I Partecipanti stabiliscono, per gli studi della fase di definizione conclusi alla fine del 1973, un involucro finanziario di 10 milioni di unità di conto, cui contribuiscono giusta la tavola di ripartizione recata nell’Allegato B. Tuttavia possono essere stan- ziati solo gli ammontari necessari all’esecuzione delle sottofasi B1 e B2 terminanti alla fine di luglio del 1973. Nel xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 0 del presente articolo, i Partecipanti decideranno lo sblocco eventuale dell’ammontare dell’invo- lucro finanziario corrispondente alla sottofase B3.
3. Nello stabilire l’involucro finanziario globale del programma giusta i termini del paragrafo 1 del presente articolo, i Partecipanti determineranno all’unanimità le loro rispettive quote di contributo.
4. I preventivi annui concernenti il programma vanno approvati, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio direttivo, entro i limiti dell’involucro finanziario stabi- lito.
Art. 6
1. Onde consentire, in caso di variazione dei prezzi, il ridimensionamento dell’in- volucro finanziario globale, di cui all’articolo 5 paragrafo 3, i Partecipanti conven- gono d’applicare la procedura vigente nell’Organizzazione.
2. Qualora l’involucro finanziario globale fosse riveduto per motivi diversi da una variazione dei prezzi, divengono applicabili i disposti seguenti:
a. Se i sorpassi cumulativi, a programma eseguito, non superano il 20% dell’in- volucro definito nel paragrafo 1 dell’articolo 6, il Consiglio direttivo sta- bilisce le spese aggiuntive con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti;
b. Se i sorpassi cumulativi, a programma eseguito, superano il 20% dell’invo- lucro finanziario globale, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal programma, con riserva dell’articolo 17. Quelli che invece intendono proseguire si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio dell’Organizzazione che, ove occorra, prende le necessarie decisioni.
Art. 7
I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, nonché il loro impiego, sono riservati ai Parteci- panti nella misura in cui ciò non stia in contraddizione con i pertinenti disposti del Memorandum d’Accordo; l’Organizzazione tuttavia ha la facoltà di utilizzarli gra- tuitamente per l’insieme delle proprie attività.
Art. 8
1. Per l’esecuzione del programma, i Partecipanti autorizzano l’Organizzazione a stipulare i contratti necessari, giusta le sue proprie normative e procedure. Essi precisano comunque che, nella stipulazione, va quanto possibile favorita l’esecu- zione dei lavori, in prima linea, sul territorio dei Partecipanti e, in seconda linea, sul territorio degli altri membri dell’Organizzazione, considerate le decisioni del Con-
siglio dell’Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione delle commesse.
2. All’uopo, la ripartizione geografica tra i Partecipanti dei contratti relativi allo Spacelab deve corrispondere alla percentuale di contributo dei Partecipanti stessi. Siccome, per questo programma, la percentuale dei lavori da eseguire in Stati impar- tecipi in virtù di contratti stipulati direttamente dall’Organizzazione o di sotto- contratti stipulati dall’azienda capocommessa, risulterà certo straordinariamente alta, l’Organizzazione dovrà vigilare sul loro ammontare e garantire che dette stipulazioni non vengano incluse tra i dati-base delle statistiche concernenti la ripartizione geo- grafica dei contratti tra i Partecipanti.
Art. 9
1. L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria degli elementi degli Spacelabs realizzati nel quadro del programma, nonché degli impianti e delle attrezzature acquistati per l’esecuzione.
2. Le modalità per la messa a disposizione della NASA degli elementi, sviluppati in applicazione del presente Accordo, come definiti nell’allegato A, sono stabilite dal Memorandum d’Accordo tra l’Organizzazione e la NASA e, ove occorra, dall’Ac- cordo intergovernativo, di cui in articolo 10 qui sotto, tra i Partecipanti e il Governo degli Stati Uniti.
Ogni cessione d’impianti o attrezzature va decisa dal Consiglio direttivo, consultato il Consiglio dell’Organizzazione.
Art. 10
I Partecipanti, mediante adeguato Accordo con il Governo Statunitense, ed in con- sultazione con il Consiglio dell’Organizzazione, definiranno i principi concernenti l’impiego dello Spacelab e degli altri elementi del sistema traghetto-veicoli orbitali, in particolare del traghetto stesso, l’accesso alla tecnologia degli Stati Uniti, nonché ogni altra questione idonea ad essere inclusa in un tale Accordo4.
Art. 11
1. I Partecipanti indennizzano l’Organizzazione per ogni suo obbligo connesso con la responsabilità internazionale, derivante dall’esecuzione del programma.
2. Ogni risarcimento di danno, ricevuto dall’Organizzazione nel quadro del pro- gramma, va accreditato ai preventivi annui menzionati nel paragrafo 4 dell’arti- colo 5.
Art. 12
I Partecipanti prendono atto dei disposti del Memorandum d’Accordo con la NASA e dei diritti ed obblighi che per essi ne derivano; essi esprimono il loro accordo affinché il Consiglio dell’Organizzazione possa autorizzare il Direttore Generale a
4 RS 0.425.82
firmare il testo, quale approvato dal Consiglio direttivo e dal Consiglio dell’Orga- nizzazione. Nel caso in cui il Memorandum non dovesse entrare in vigore, oppure fosse sostanzialmente modificato, i Partecipanti si riconsulteranno per definire le appropriate misure da prendere.
Art. 13
1. Qualunque vertenza tra due o più Partecipanti, o tra taluni di essi e l’Organiz- zazione, circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, non composta bonal- mente, verrà sottoposta, a domanda di un litisconsorte, a un arbitro unico, nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. L’arbitro non potrà essere cittadino di uno Stato in lite né avervi residenza permanente.
2. I Partecipanti estranei alla lite potranno intervenirvi; il lodo sarà comunque vin- colante per tutti i Partecipanti e per l’Organizzazione, indipendentemente dall’inter- vento.
Art. 14
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri dell’Organizzazione dal I’ marzo 1973 sino al 10 agosto 1973. Qualora, a quest’ultima data, l’Accordo fosse entrato in vigore giusta il paragrafo 3 del presente articolo, esso resterebbe aperto alla firma sino al 23 settembre 1973.
2. Gli Stati divengono partecipi dell’Accordo:
– sia mediante firma senza riserva di ratifica o d’approvazione;
– sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione presso il Governo francese, qualora l’Accordo sia stato firmato con relativa riserva.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena firmato dall’Organizzazione e non appena gli Stati, i cui contributi giusta l’Allegato B raggiungono i due terzi del totale per la sottofase B2, siano divenuti partecipi dell’Accordo, ai sensi del para- grafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione dell’intenzione d’applicare provvisoriamente l’Accordo, e d’ottenerne quanto prima la ratifica o l’approvazione, sarà considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell’Organizzazione che non abbia firmato l’Accordo il 10 agosto 1973, può farsi partecipe del medesimo, dopo questa data, purché gli altri Governi partecipi diano il loro consenso. Il Governo interessato deve allora depositare uno strumento d’adesione presso il Governo della Repubblica fran- cese; esso, onde farsi partecipe del presente Accordo, può pure prevalersi dei dispo- sti menzionati nel paragrafo 4 del presente articolo.
6. Se il Consiglio direttivo non decide altrimenti all’unanimità, un Governo che si fa partecipe dell’Accordo, tramite il paragrafo 3 del presente articolo, deve versare un contributo pari a quello che avrebbe versato, comprese le spese della fase di defi- nizione, qualora avesse partecipato all’Accordo a contare dalla sua entrata in vigore
I detto contributo è accreditato agli altri Partecipanti, nel preventivo del programma, proporzionalmente ai loro contributi rispettivi.
Art. 15
Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda l’adesione al programma; il Consiglio decide all’unanimità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.
Art. 16
L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il com- pimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.
Art. 17
1. Un Partecipante, se desidera recedere dal programma giusta l’articolo 6 paragra- fo 2, notifica il suo recesso all’Organizzazione. Il recesso prende effetto il giorno della notifica, con riserva delle disposizioni che seguono:
a. Il Partecipante che recede è tenuto a pagare, secondo le modalità convenute, l’ammontare dei propri contributi sul preventivo in corso o sui preventivi anteriori;
b. Il Partecipante che recede resta tenuto a versare la propria quota dei crediti di pagamento, corrispondenti ai crediti d’impegno votati e utilizzati, nel quadro del preventivo dell’esercizio in corso o dei preventivi anteriori, e concernenti la fase di concezione, sviluppo e costruzione;
c. Il Partecipante che recede rimane membro del Consiglio direttivo sino al compimento dei suoi obblighi di cui in a e b qui innanzi. Esso ha diritto di voto solo sulle questioni direttamente connesse con questi obblighi.
2. Il Partecipante che recede conserva i diritti acquisiti sino al giorno in cui il reces- so prende effetto. Per le azioni e le realizzazioni decise dopo il recesso, nessun diritto od obbligo relativo al recedente può nascere dalla parte del programma alla quale esso più non contribuisce, tranne ove sia stato altrimenti convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. I disposti dell’articolo XVII della Convenzione5 dell’Organiz- zazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato impartecipe dell’Organizzazione, dopo aver aderito al programma in virtù dell’articolo 15, ne recede, i disposti del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Art. 18
Gli Allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.
5 Ora: i disposti dell’art. XXIV.
Art. 19
1. Il presente Accordo, impregiudicata restando l’applicazione dei pertinenti dispo- sti del memorandum, può essere emendato a domanda di un Partecipante o del- l’Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore allorché tutte le parti ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.
2. Gli Allegati del presente Accordo, impregiudicata restando l’applicazione dei pertinenti disposti del Memorandum, possono essere emendati dal Consiglio diret- tivo, conformemente ai disposti recati nelle loro clausole di revisione.
Art. 20
Il Governo della Repubblica francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, confor- memente all’articolo 102 della Carta.
Art. 21
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo e notifi- cherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del mede- simo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Neuilly-sur-Seine, questo quindici febbraio millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all’Or- ganizzazione.
(Seguono le firme)
1. Obiettivi del Programma Spacelab
Allegato A
Il programma Spacelab comprende la definizione, la concezione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di portastrumenti non pressurizzati in vista dell’esecuzione di lavori di ricerca e d’applicazione nel campo di missioni con il traghetto spaziale. Il modulo di laboratorio e il modulo portastru- menti saranno trasportati, insieme o separatamente, nella stiva del traghetto sino a un’orbita terrestre e ritorno e saranno fissati sullo stadio orbitante del traghetto e da questo portati durante tutta la missione. Il modulo di laboratorio sarà caratterizzato da: atmosfera pressurizzata (che dispensa dallo scafandro), grande capacità d’adatta- mento per materiale di laboratorio e d’osservazione con un costo minimo per gli utenti, accesso rapido offerto agli utenti e ingombro minimo per le operazioni di preparazione al suolo dello stadio orbitante del traghetto. Il portastrumenti, che reca telescopi, antenne ed altri strumenti ed attrezzature destinati ad essere esposti diret- tamente nello spazio, sarà normalmente fissato al modulo di laboratorio con il suo materiale sperimentale telecomandato dal modulo stesso ma potrà pure essere fissato direttamente all’elemento orbitale del traghetto ed essere comandato dalla cabina dell’elemento stesso. Delle informazioni descrittive suppletive sulla concezione saranno incluse nel piano di progetto preliminare allestito in comune con la NASA.
2. Descrizione del programma
2.1 Fase di definizione (Fase B)
Sottofase B1:
– continuazione dello studio della concezione scelta;
– identificazione dei sottosistemi critici dal punto di vista dei costi;
– adeguamento eventuale di strutture industriali.
Sottofase B2:
Compilazione di una proposta tecnica atta a permettere la scelta del sistema, un piano corrispondente di sviluppo, un’analisi particolareggiata dei costi e una valu- tazione finanziaria del costo della fase di concezione, sviluppo e costruzione, da allestire per cura dell’Organizzazione.
Sottofase B3:
Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si procederà a:
– studio dell’avanprogetto del sottosistema corrispondente;
– analisi delle operazioni;
– definizione di una proposta epurata per la fase di concezione, sviluppo e costruzione.
Questa sottofase ha termine con la scelta dell’azienda capocommessa per la fase successiva.
2.2 Fase di concezione, sviluppo e costruzione
– Preparazione delle specificazioni analitiche e dei piani di fabbricazione dei differenti elementi di Spacelab;
– Sviluppo degli elementi di Spacelab;
– Prove, assiematura e verificazione dell’insieme Spacelab.
Si prevede di fornire alla NASA gli elementi seguenti: un’unità di volo Spacelab, un modellino funzionante dello Spacelab e due serie di attrezzature al suolo destinate a Spacelab, il tutto completato eventualmente con pezzi di ricambio e con la docu- mentazione necessaria.
3. Calendario
Il calendario attualmente previsto si articola come segue:
– Fase di definizione (Fase B)
Sottofase BI: da metà novembre 1972 a fine gennaio 1973, Sottofase B2: dall’inizio febbraio 1973 a fine luglio 1973, Sottofase B3: dall’inizio d’agosto 1973 a fine 1973;
– Fase di concezione, sviluppo e costruzione. Il primo volo di Spacelab è previsto per il 1979.
4. Clausola di revisione
I disposti del presente Allegato possono essere riveduti tramite unanime decisione del Consiglio direttivo del programma.
1. Costo del programma
Allegato B
L’involucro finanziario globale è valutato in 308 milioni di unità di conto (MUC), considerando l’indice dei prezzi di metà 1973, e comprende gli elementi seguenti:
– fase di definizione: l’involucro finanziario di questa fase è stabilito in 10 MUC e articolato come segue:
sottofase B2: 7 MUC, sottofase B3: 3 MUC;
– fase di concezione, sviluppo e costruzione: l’involucro finanziario sarà determinato conformemente ai disposti dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Ac- cordo. Il costo del contratto principale d’attuazione è attualmente valutato in 175 MUC;
– spese interne (valutate in 30 MUC) e una parte delle spese comuni e di sostegno (valutate in 33 MUC);
– margine per gli imprevisti, compresa la tecnologia spaziale, fissato in 15 MUC e modificazioni dovute al programma di traghetto spaziale non coperte dal contratto principale d’attuazione, attualmente valutate in 45 MUC.
2. Scala dei contributi
a. Fatti salvi i disposti dell’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni Partecipante contribuisce alle spese, derivanti dall’esecuzione conforme all’Accordo della sottofase B2 della fase di definizione da parte dell’Orga- nizzazione, conformemente alla scala dei contributi seguenti applicabile per il 1973:
Stati | Quota parte dei contributi (%) |
Repubblica federale di Germania | 52,55 |
Belgio | 4,20 |
Danimarca | 1,50 |
Spagna | 2,80 |
Francia | 10,00 |
Italia | 18,00 |
Paesi Bassi | 2,10 |
Regno Unito | 6,30 |
Svizzera | 1,00 |
Altri Stati* | 1,55 |
Totale | 100,00 |
* Da attribuire alla Repubblica federale di Germania fintanto che s’applicano i disposti del capoverso (c) qui sotto. |
b. La scala per l’esecuzione della sottofase B3 e della fase di concezione, svi- luppo e costruzione sarà stabilita dagli Stati partecipi dell’Accordo non appena sia terminata la sottofase B2 (vedi articolo 5 del presente Accordo).
c.6 Il Governo della Repubblica federale di Germania garantisce il pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica «Altri Stati» nella tavola che pre- cede, fintanto che queste somme non siano assunte da altri.
3. Rapporto dell’Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale
Il Direttore Generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, le spese assunte e le ultime valutazioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni per- tinenti del Regolamento finanziario dell’Organizzazione e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto attiene ai rapporti periodici che gli devono essere presentati (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. Norme finanziarie
Le spese dirette, derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizza- zione secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto «pro- gramma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario. La quota parte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al preventivo del pro- gramma, conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dell’Orga- nizzazione stessa.
5. Clausola di revisione
I disposti dei paragrafi 1 e 2 del presente Allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti del paragrafo 3 e 4 del presente Allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del pro- gramma con la maggioranza dei due terzi.
6 Il Consiglio direttivo ha introdotto questo nuovo capoverso con Dec. del 3 ott. 1973.
Campo d’applicazione dell’accordo il 1° luglio 1980
Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Austria | 21 ottobre | 1975 A | 22 dicembre | 1975 |
Francia | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 |
Xxxx Xxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 Xx | 10 agosto | 1973 |
Italia | 27 ottobre | 1975 | 27 ottobre | 1975 |
Rep. federale di Germania | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 |
Spagna | 18 settembre | 1973 Fi | 18 settembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 29 aprile | 1975 | 29 aprile | 1975 |
Organizzazione europea di ricerche spaziali | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 |
Il Belgio e i Paesi Bassi applicheranno provvisoriamente l’accordo.