AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SERVIZI COMPLEMENTARI E FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SERVIZI COMPLEMENTARI E FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNE DI Subiaco
Provincia di Roma
SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI SUBIACO
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Durata dell’appalto 5
Art. 3 – Subappalto 5
Art. 4 – Responsabilità dell’Appaltatore 5
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto 6
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione 6
Art. 7 – Acquisizione ramo d’azienda della società CEV S.p.a. S.U. in liquidazione 7
Art. 8 – Penalità 7
Art. 9 – Risoluzione del contratto 8
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto 9
Art. 11 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 9
Art. 12 – Carta dei servizi 9
Art. 13 – Controversie 9
Art. 14 – Rinvio 9
PREMESSO CHE:
a) con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Subiaco (RM) n. 164 del 27/11/2015 è stato approvato il disciplinare tecnico e il capitolato speciale di appalto;
b) con Determinazione dell’Area Tecnica n. del si è determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei servizi dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbanae servizi connessi, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i.;
c) con del Comune di Subiaco (RM) del la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata all’impresa ;
d) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario;
e) l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i.;
f) l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per la sottoscrizione del contratto;
avanti a me, dott. , in qualità di Segretario e Ufficiale rogante del Comune di Subiaco (RM), tra il Comune di Subiaco (RM), rappresentato da e l’impresa
rappresentata da , di seguito denominato Appaltatore, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
a.2. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta stradale);
a.3. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
a.4. carta per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
a.5. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
a.6. carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta stradale);
a.7. imballaggi in plastica e metalli per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
a.8. imballaggi in plastica e metalli per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
a.9. imballaggi in plastica e metalli per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta stradale);
a.10. vetro per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta stradale);
a.11. vetro per le utenze non domestiche (raccolta
a.12. potature) per le utenze domestiche (raccolta domiciliare) [da attivare su domiciliare);
a.13. frazione verde;
a.14. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
a.15. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
a.16. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori);
a.17. cimiteriali (raccolta presso le strutture);
a.18. gestione dei centri comunali di raccolta (ecocentri);
a.19. fornitura di contenitori e attrezzature per lo svolgimento dei servizi;
a.20. indagini territoriali finalizzate alla consegna dei predetti contenitori e attrezzature e consegna degli stessi;
a.21. manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;
a.22. rimozione e smaltimento delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi;
b) nettezza urbana:
b.1. spazzamento, pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico;
b.2. pulizia delle caditoie stradali;
b.3. svuotamento dei cestini gettacarta e pulizia dell’area circostante;
b.4. diserbo stradale;
b.5. rimozione dei rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo (rimozione discariche abusive);
b.6. rimozione delle carcasse animali;
b.7. cancellazione delle scritte abusive;
b.8. raccolta e trasporto dei rifiuti e pulizia delle aree adibite a fiere, manifestazioni, feste e sagre;
b.9. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a mercati;
b.10. servizio in occasione di nevicate;
b.11. servizi occasionali;
b.12. pulizia, disinfezione e disinfestazione dei bagni pubblici;
c) informativi:
c.1. redazione della carta dei servizi;
c.2. servizio informativo telefonico agli utenti denominato “gestione numero verde”;
d) trasporto e conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso dell’appalto, di affidare mediante procedura negoziata, all’Appaltatore:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., nuovi servizi consistenti nella ripetizione di analoghi allo stesso affidati;
3. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di apportare modifiche al contratto quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la soppressione di alcuni, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi, l’Appaltatore sarà obbligato ad accettare e a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell’ammontare complessivo del contratto di appalto. Nel ricalcolo dei corrispettivi saranno utilizzati i prezzi unitari indicati esplicitamente dall’Appaltatore o comunque desumibili dall’offerta economica dallo stesso presentata. Da quest’ultima verranno anche estrapolati, ove possibile, i parametri di produttività da applicare.
4. Nel caso in cui le variazioni comportassero una variazione dell’importo contrattuale superiore al 20%, l’Ufficio ne darà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, spetterà all’Amministrazione, nei trenta giorni successivi, comunicare allo stesso le proprie determinazioni.
5. Qualora l’Amministrazione non comunicasse le proprie determinazioni nel termine fissato, le condizioni avanzate dall’Appaltatore si intenderanno accettate.
6. I servizi oggetto dell’appalto, dettagliatamente descritti nei successivi articoli del presente Capitolato e nei relativi allegati, dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il territorio del Comune.
7. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate rispettivamente nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2. Tali quantità dovranno essere considerate come indicative.
8. Pertanto l’Appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi in appalto, per l’importo oggetto di aggiudicazione, a servizio di tutte le utenze domestiche e non domestiche esistenti sul territorio comunale, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per eccesso o per difetto, dai valori indicati negli Allegati 1 e 2. Ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
9. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica per le utenze domestiche e non domestiche e della frazione verde (a titolo esemplificativo, sfalci e potature) per le utenze domestiche non dovranno essere attivati a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ma, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione, entro i termini perentori che saranno dalla stessa indicati. In tal caso, le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli di natura organica e della frazione verde saranno regolati dalle disposizioni della Sezione II della Parte II (articoli 69, 70, 70 bis e 71) del presente Capitolato.
Art. 2 – Durata dell’appalto
1. La durata dell'appalto è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio che sarà redatto entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. E’ facoltà dell'Amministrazione, qualora, ai sensi dell’art.11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i. ne ricorressero i presupposti, procedere alla consegna nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi.
Nei casi di scadenza o di rescissione o d’altra causa prevista dal contratto o dalla legge, l'appaltatore sarà tenuto a gestire il servizio fintantoché non saranno espletate le operazioni di riconsegna.
Ciò per un periodo massimo di mesi sei oltre la naturale scadenza.
2. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
3. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso del contratto sarà notificato per iscritto all’Appaltatore con preavviso di sei mesi. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
Art. 3 – Subappalto
1. La disciplina del subappalto è data dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i. L’Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma.
1. L’Appaltatore sarà responsabile:
a) del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli dall’Amministrazione, della disciplina e dell’operato del proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.
2. L’Appaltatore sarà tenuto a:
a) fornire ogni informazione di carattere tecnico ed economico – finanziario sui servizi e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e per l’eventuale predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso dell’appalto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate all’Amministrazione, o eventuali danni dalla stessa subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell’Appaltatore, saranno allo stesso addebitati;
b) adempiere agli obblighi assicurativi - previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
c) adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente.
3. Il servizio di raccolta porta a porta, indipendentemente dall’attivazione del Centro Comunale di Raccolta, dovrà essere iniziato dalla ditta aggiudicataria come da cronoprogramma da consegnare in sede di gara e comunque non oltre 3 mesi dalla data effettiva di presa in carico del servizio per le zone identificate come 1 e 2, nell’allegato 2 del “Disciplinare tecnico” e non oltre 6 mesi per le zone identificate come 3A, 3B e 4, nell’allegato 2 del “Disciplinare tecnico”. Quindi dalla consegna dei servizi fino all’attivazione del servizio porta a porta, la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuato con l’attuale sistema così come indicato nell’art. 2 del ”Disciplinare tecnico”, posto che sarà a carico della ditta aggiudicataria fornire tutti i contenitori necessari, rispondenti alle necessità tecniche e alle norme vigenti, anche nel periodo di transizione.
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto
1. Durante l’intero periodo transitorio, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà pari ad un massimo di € 83.325,00 (euro ottantremilatrecentoventicinque/00) su base mensile escluso IVA e al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, il Comune corrisponderà all’Appaltatore il canone di appalto quale risultante dall’importo dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione e stabilito dal relativo contratto rimodulato sulla base della durata del periodo transitorio. Con il canone d’appalto, l’Appaltatore si intenderà compensato, di qualsiasi spesa inerente e conseguente l’esecuzione dei servizi ivi comprese le eventuali quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio, senza alcun diritto a nuovi o a maggiori compensi, fatta salva la revisione del canone di cui all’art. 6.
3. I corrispettivi annui saranno erogati in rate mensili posticipate entro il sessantesimo giorno successivo al termine del mese di riferimento dietro presentazione di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore Bilancio e Ragioneria, previo nulla osta dell’Ufficio. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
4. L’Amministrazione potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dall’Amministrazione, risulteranno non eseguiti;
5. L’Appaltatore si impegnerà a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico – finanziario della gestione dell’appalto, dettagliando le voci di costo indicate dal
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. ed i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
6. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto d’appalto è risolto di diritto automaticamente.
8. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010.
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione
1. Il canone annuo di cui al precedente articolo comprensivo di tutti gli oneri previsti dal C.S.A., s’intenderà fisso ed invariabile. Lo stesso, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, sarà soggetto a revisione. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., la revisione verrà operata a seguito di un’istruttoria condotta dall’Ufficio, sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i. A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, la revisione del canone sarà operata
applicando allo stesso la variazione media percentuale dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività per tipologia di prodotti – Servizi, desunto dai bollettini ufficiali dell’ISTAT, avutasi nel corso del precedente anno rispetto all’indice in vigore alla data dell’offerta con la detrazione dell’alea del 3% (tre percento). Il canone così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno. Il corrispettivo di appalto revisionato sarà corrisposto con le stesse modalità indicate all’Art. 5.
Art. 7 – Trasferimento di beni, attrezzature e impianti asserviti al Servizio di igiene ambientale.
1. Le parti si danno atto che all’atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio, sono trasferiti all’Appaltatore i beni e le attrezzature asserviti al servizio di Igiene Ambientale nelle disponibilità della Società uscente, a seguito di pregresso contratto di servizio che vengono trasferiti all’Appaltatore in comodato a titolo gratuito;
2. L’appaltatore al termine dell'appalto sarà obbligato a cedere, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale, all'impresa aggiudicatrice della successiva procedura selettiva pubblica tutte le infrastrutture, opere, impianti e attrezzature.
Art. 8 – Penalità
1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali con le modalità indicate nell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto:
per le prestazioni di cui al Titolo II e III del Capitolato Speciale d’Appalto:
INADEMPIENZA | PENALE | |
Sospensione ingiustificata del servizio | per ogni giorno | € 500,00 |
Incompleta affettuazione del servizio di raccolta e/o del servizio di spazzamento | per il primo giorno | € 500,00 |
per più giorni | € 1.000,00 | |
Irregolare raccolta delle frazioni di RSU con ingiustificato mescolamento | per il primo episodio | € 500,00 |
per il secondo episodio | € 1.000,00 | |
dal terzo episodio | € 2.000,00 | |
Irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’are di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o destinazione final | per il primo episodio | € 500,00 |
per il secondo episodio | € 1.000,00 | |
dal terzo episodio | € 2.000,00 | |
Mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del servizio | per giorno | € 200,00 |
Ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il conferimento domiciliare dei rifiuti | per giorno | € 200,00 |
Ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile | per giorno | € 100,00 |
Mancato rispetto delle norme sul personale | fino a | € 3.000,00 |
Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste | per giorno | € 300,00 |
Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate | per giorno | € 200,00 |
Mezzi ed unità di personale per svolgimento del servizio in numero inferiore a quello dichiarato | per mezzo e unità | € 500,00 |
Impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante | per circostanza | € 500,00 |
Disordine e/o alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale | per giorno a persona | € 100,00 |
Inosservanza e/o ritardo di oltre tre giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla | Per giorno | € 2.000,00 |
Per ogni giorno | € 100,00 |
compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno | successivo | |
Altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti. | Per il primo episodio | € 50,00 |
Per il secondo episodio | € 100,00 | |
Per ogni successivo episodo | € 200,00 |
Art. 9 – Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovate inadempienze dell’Appaltatore qualora si verifichino fatti che, a giudizio della stessa, rendessero impossibile la prosecuzione dell’appalto.
2. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato inizio del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
b) cessione della ditta appaltatrice oppure cessazione dell’attività della ditta stessa;
c) cessione del credito, del contratto o il subappalto in violazione degli artt. 15,16,18 del presente Capitolato da parte della ditta appaltatrice;
d) sospensione o cancellazione della ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
f) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies d.l. 629/82;
g) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 d.P.R. 445/2000;
h) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della ditta appaltatrice.
i) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
j) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dall’Ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
k) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell'arco di 12 mesi;
l) qualora le violazioni delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto comportassero l’applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
m) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l’Amministrazione dichiarerà all’Appaltatore che intenderà valersi della clausola risolutiva.
4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
a) l’Appaltatore non adempierà esattamente alle obbligazioni assunte;
b) l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dall’Amministrazione, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’appalto;
c) l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione;
d) ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, l’Amministrazione potrà intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
6. La risoluzione del contratto sarà disposta dall’Amministrazione aggiudicatrice mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione:
a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b) incamererà la cauzione, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;
c) potrà avvalersi dell’organizzazione dell’impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò finché non sarà possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore, non potranno essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione aggiudicatrice ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e
s. m. ed i. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.
Art. 11 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
1. Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e s. m. ed i., il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto saranno a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Art. 12 – Carta dei servizi
1. L’Appaltatore sarà tenuto alla redazione della carta dei servizi, come previsto dall’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore sarà tenuto a osservare e dare attuazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Ai sensi dell’art. 11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, l’Appaltatore dovrà prevedere la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che dovrà avvenire entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa sarà avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all’Allegato A al D.P.R. 168/2010.
Art. 13 – Controversie
1. Le controversie tra Amministrazione aggiudicatrice e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 14 – Rinvio
1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si farà rinvio alle norme di legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali:
a) Bando di gara e relativi allegati (Allegato 1);
b) Disciplinare tecnico e relativi allegati (Allegato 2);
c) Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 3);
d) Progetto offerta dell’Appaltatore (Allegato 4).