Assicurazione AUTO
Set Informativo
Assicurazione AUTO
Edizione 25 gennaio 2023
Il presente Set Informativo, contenente
il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato
al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
SOMMARIO
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) Pag 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI R.C. AUTO (DIP AGGIUNTIVO) Pag 1 di 7
CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 2 di 19
GLOSSARIO Pag 2 di 19
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Pag 3 di 19 Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA? Pag 3 di 19 Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE
IL MIO CONTRATTO? Pag 3 di 19
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO
CAMBIANO NEL TEMPO? Pag 3 di 19
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO
E LA REPRESSIONE DELLE FRODI? Pag 3 di 19
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO
DI MODIFICA DI CONTRATTO? Pag 3 di 19
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO
IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO
DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)? Pag 3 di 19
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà
della mia auto? Pag 4 di 19
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO
SE MI RUBANO L’AUTO? Pag 4 di 19
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO
ANCHE PER ALTRI MOTIVI? Pag 4 di 19 Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO? Pag 4 di 19
Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali –
Clausola di esclusione per sanzioni
economiche e finanziarie Pag 4 di 19 Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE? Pag 4 di 19
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 4 di 19
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO? Pag 4 di 19
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pag 4 di 19 Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA
IN BASE AL CONDUCENTE
(GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA) Pag 5 di 19
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE? Pag 5 di 19
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Pag 5 di 19
Art. 2.5.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in
forma specifica tramite carrozzerie convenzionate Pag 5 di 19 Art. 2.5.2 Opzione quixaBOX Pag 5 di 19
Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI XXXXX
IN STATO DI EBBREZZA Pag 5 di 19
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA
AL MIO CONTRATTO? Pag 5 di 19 Art. 2.8 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? Pag 6 di 19 Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX? Pag 6 di 19
DANNI AL VEICOLO Pag 6 di 19
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI? Pag 6 di 19 Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag 6 di 19 Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA
INCENDIO E FURTO? Pag 6 di 19
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Incendio e furto? Pag 6 di 19
Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI? Pag 6 di 19 Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI? Pag 7 di 19
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Eventi Naturali? Pag 7 di 19
Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI
NON ASSICURATI? Pag 7 di 19
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati? Pag 7 di 19 Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE? Pag 7 di 19
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Collisione? Pag 7 di 19 Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO? Pag 7 di 19
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Kasko Pag 7 di 19 Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI? Pag 7 di 19
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Atti vandalici? Pag 7 di 19 Art. 3.10PERDITA DELLE CHIAVI Pag 7 di 19
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia perdita chiavi? Pag 7 di 19
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO
DI SURROGAZIONE? COME OPERA Pag 7 di 19
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE
DANNI AL VEICOLO? Pag 7 di 19
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag 8 di 19 Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE? Pag 8 di 19
Art. 4.1.1 Morte Pag 8 di 19
Art. 4.1.2 Invalidità permanente Pag 8 di 19 Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI? Pag 8 di 19 Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO? Pag 8 di 19 Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA? Pag 8 di 19
ASSISTENZA Pag 8 di 19
Art. 5.1 NORME GENERALI Pag 9 di 19
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE Pag 9 di 19 Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 9 di 19
Art. 5.2.1 Dépannage
(riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Pag 9 di 19 Art. 5.2.2 Soccorso stradale Pag 9 di 19
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso Pag 9 di 19
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento Pag 9 di 19 Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 9 di 19
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro
al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) Pag 9 di 19
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato Pag 10 di 19 Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto Pag 10 di 19 Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio Pag 10 di 19 Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Pag 10 di 19 Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Pag 10 di 19 Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Pag 11 di 19 Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi
di tutela Pag 11 di 19
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione Pag 11 di 19
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva Pag 11 di 19 Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE
E PRODOTTO TOP Pag 11 di 19
SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.5 PRODOTTO BASE E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo
dell’immobilizzo Pag 11 di 19
Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green Pag 11 di 19
Art. 5.5.3 Trasporto veicolo Pag 11 di 19
Art. 5.6 PRODOTTO TOP E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.6.1 Auto in sostituzione Pag 11 di 19
Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento Pag 12 di 19 Art. 5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto
della Wall Box Pag 12 di 19
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE
E TOP E-GREEN Pag 12 di 19
SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE Pag 12 di 19
Art. 5.8 COSA ASSICURA Pag 12 di 19
Art. 5.8.1 Installazione Pag 12 di 19
Art. 5.9 SERVIZI OFFERTI Pag 12 di 19
Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso Pag 12 di 19
Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico Pag 2 di 19
Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica Pag 12 di 19 Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari
per ricovero dell’Assicurato Pag 11 di 19
Art. 5.9.5 Informazioni generiche Pag 12 di 19 Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell’assistenza
satellitare Pag 12 di 19
Art. 5.10 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 12 di 19
TUTELA LEGALE Pag 12 di 19
Art. 6.1 COSA ASSICURA Pag 12 di 19 Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE Pag 13 di 19
ART. 6.3 CASI ASSICURATI Pag 13 di 19 ART. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 13 di 19 ART. 6.5 ESCLUSIONI Pag 13 di 19
ART. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA –
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX Xxx 00 di 19
ART. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE Pag 13 di 19
ART. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Pag 13 di 19 ART. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO Pag 13 di 19
ART. 6.10 RECUPERO DI SOMME Pag 14 di 19
ART. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 14 di 19
IL SINISTRO Pag 14 di 19
Art. 7.1 NORME COMUNI Pag 14 di 19
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? Pag 14 di 19 Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro
o presento la denuncia in ritardo? Pag 14 di 19
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze Pag 14 di 19 Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto
al risarcimento del danno? Pag 14 di 19
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa?
In che modo? Pag 14 di 19
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno? Pag 14 di 19 Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere
le frodi? Pag 14 di 19
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 14 di 19
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere
il risarcimento del danno direttamente a QUIXA?
(Procedura di risarcimento diretto) Pag 14 di 19
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo
responsabile? Pag 14 di 19
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento
del danno il passeggero trasportato? Pag 14 di 19
Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro
per evitare il malus? Pag 14 di 19
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità Pag 14 di 19 Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro
con veicolo provvisto di quixaBOX Pag 14 di 19
Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente
con un veicolo con targa estera? Pag 15 di 19
Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo
vittime della strada? Pag 15 di 19
Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO Pag 15 di 19
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado? Pag 15 di 19 Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma
assicurata? Pag 15 di 19
Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati? Pag 15 di 19 Art. 7.3.4 Come viene determinato l’ammontare
del danno? Pag 15 di 19
Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate Pag 15 di 19 Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti Pag 15 di 19
Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo Pag 15 di 19
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI Pag 16 di 19
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 17 di 19
TABELLA A - Coefficienti di determinazione del premio Pag 17 di 19
TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro Pag 17 di 19
TABELLA A2 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro
con opzione quixaBOX Pag 18 di 19
TABELLA B - Classe di conversione universale Pag 18 di 19
TABELLA C - Corrispondenza tra classe CU
e classe interna QUIXA Pag 18 di 19
TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive QUIXA Pag 18 di 19
TABELLA D2 - Tabella delle regole evolutive QUIXA
con opzione quixaBOX Pag 18 di 19
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 19 di 19
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4
Assicurazione R.C. Auto (Autovetture e Autotassametri) Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Auto
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✔ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
✔ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi pos- sono involontariamente causare durante la circolazione;
✔ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli xx- xxxx;
✔ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio dell’auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;
✔ Pet on board - Animali a bordo: le spese medico veterina- rie sostenute per la cura di lesioni riportate dall’ animale tra- sportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dal Codice della strada, che le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente e che lo stesso sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato. L’estensione opera fino a un massimale di
€ 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa;
✔ Xxxxxx Xxxxxx: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti dispo- sizioni in materia.
L’impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Cristalli (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Atti vandalici (opzionale)
Veicoli non assicurati (opzionale) Collisione (opzionale)
Kasko (opzionale)
Soccorso stradale (opzionale) Soccorso stradale E-Green (opzionale) Assistenza Satellitare (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela legale (opzionale)
Zero rivalsa di caso di ebbrezza (opzionale) Xxxxxxx xxxxxx (opzionale).
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’ assicurazione:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
✘ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza (fino a € 10.000) conducente non abilitato alla guida;
xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
conducente non intestatario al PRA, minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione “Guida esperta” (fino a
€ 10.000);
Nel caso in cui il prodotto preveda l’opzione quixaBOX e il dispositivo satellitare non sia stato installato entro il termine di 20 giorni (fino a € 10.000).
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall’impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 8%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:
Carta di credito, My Bank, Postepay, Amazon Pay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450);
Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450); PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494); SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497).
Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento potrà essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic. Inoltre QUIXA si riserva di concedere il frazionamento mensile del premio senza l’applicazione di diritti di frazionamento.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza neces- sità di disdetta. La copertura x.x.xxxx resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un’altra polizza per la stessa auto con altra impresa. Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio
R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Assicurazione R.C. Auto
Autovetture e Autotassametri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Auto
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS
n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxxxx.xx.
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). | |
QUALI PERSONALIZZAZIONI/OPZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ✔ € 6.450.000 per danni a persona ✔ € 1.300.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: Gancio Traino, Pet on Board (animali a bordo), Figli Minori, RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio. |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera” che ti consente di far guidare l’ auto assicurata da qualun- que conducente purché in possesso di regolare patente di guida. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione “Guida Esperta” che in tal caso puoi scegliere di attivare. Con tale formula l’auto può essere guidata, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni. L’impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose fino a € 10.000 (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro non presenta i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”. |
Le seguenti opzioni che comportano l’applicazione di uno sconto sul premio xx.xxxx, sono offerte facoltativamente da parte dell’impresa e sono tra loro alternative e mutualmente esclusive. | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Total Quality | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione Total Quality che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta in caso di incidente con ragione soggetto alla procedura di risar- cimento diretto, la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con QUIXA aderente al servizio Total Quality (servizio di liquidazione del danno in forma specifica). L’opzione Total Quality determina l’applicazione di uno sconto sul premio R.C. Auto. La scelta di non riparare il veicolo o di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata determina comunque la defini- zione del risarcimento in misura corrispondente a quanto QUIXA avrebbe corrisposto alla propria carrozzeria conven- zionata. La presente opzione è alternativa alla seguente opzione quixaBox. |
quixaBOX | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione quixaBOX che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta l’installazione di un dispositivo satellitare sulla tua auto (c.d scatola nera). L’opzione quixaBOX determina l’applicazione di uno sconto sul premio x.x.xxxx. L’installazione di quixaBOX può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati con il Provider selezionato al momento della stipula, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza. Nel caso in cui quixaBOX, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Xxxxx provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione e, di conseguenza, anche la garanzia “assistenza satellitare” ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità. Nel caso in cui non venga versata l’in- tegrazione di premio così determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto della polizza. Nel caso in cui la transazione automatica non vada a buon fine e non sia stata pagata l’integrazione di premio con altro metodo, in caso di incidente, QUIXA potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) a fino a € 10.000. La scelta di attivare l’opzione quixaBOX comporta l’inserimento automatico delle garanzie soccorso stradale e assisten- za satellitare. La presente opzione è alternativa alla precedente opzione Total Quality. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza | Nel caso in cui la tua auto sia guidata da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. |
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO E FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua auto in caso di ✔furto (totale o tentato) o rapina; ✔ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati all’auto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi con i seguenti massimali: ✔€ 1000: massimale complessivo (danni all’auto e oggetti trasportati); ✔€ 200 (massimale per i soli oggetti trasportati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se la tua auto è stata danneggiata nel tentativo di rubarla, in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzio- nata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔conseguenti ad appropriazione indebita; ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ determinati da incendio doloso. All’ estensione riguardante la copertura ai danni causati all’auto per rubare gli oggetti trasportati e il rimborso del valore degli oggetti stessi si applica una franchigia di € 100. |
CRISTALLI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Cristalli copre le spese che dovrai sostenere per riparare/sostituire i cristalli della tua auto in seguito a rotture accidentali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono comprese nella garanzia una riparazione e una sostituzione dei vetri nell’annualità assicurativa presso uno dei centri convenzionati con Quixa (Carglass, Glassdrive, VetroCar). La garanzia prevede uno scoperto pari al 5% con un minimo pari a 100€. La riparazione effettuata presso un centro convenzionato viene eseguita senza applicazioni di scoperti/minimi. La sostituzione presso un centro convenzionato, comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% con un minimo pari a € 100. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato determina l’applicazione di uno scoperto pari al 10% con un mini- mo di 200€ sia per la riparazione, sia per la sostituzione. La garanzia non comprende: ✔ le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; ✔ le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo; ✔i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; ✔i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni; ✔i danni determinati al tetto apribile o panoramico. |
EVENTI NATURALI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni alla tua auto provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso un riparatore non convenzionato, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili; ✔causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; ✔ al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate. |
VEICOLI NON ASSICURATI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto in caso di incidente con veicolo non assicurato fino ad un massimale di 5.000 € |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La riparazione del veicolo dovrà essere effettuata esclusivamente presso una delle carrozzerie convenzionate con QUIXA. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia è operante a condizione che: ✔ tu non abbia alcuna responsabilità nel sinistro; ✔ il veicolo del responsabile abbia targa italiana; ✔ l’incidente sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo, oppure attraverso denuncia pre- sentata entro 48 ore dalla data del sinistro; ✔ nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso il tuo). |
COLLISIONE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto in seguito ad una collisione accidentale con un altro veicolo targato. La garanzia Collisione comprende anche tutte le prestazioni della garanzia Xxxxxxx non assicurati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non è abilitato alla guida. |
Kasko (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti provocati alla tua auto, in seguito a collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento. La garanzia comprende anche tutte le prestazioni delle garanzie Veicoli non assicurati e Collisione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non è abilitato alla guida; ✔conseguenti ad atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
ATTI VANDALICI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto causati da atti di vandalismo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Infortuni al conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non avesse la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intenderà aumentata al 5%. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni: ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; ✔ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l; ✔ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale Base offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/ smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’esaurimento della batteria. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia Soccorso Stradale Top prevede, in aggiunta alle prestazioni incluse nell’opzione base, il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel, l’invio dei pezzi di ricambio, l’interprete a disposizio- ne in caso di ricovero all’estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo e l’auto sostitutiva. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); |
✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. | |
SOCCORSO STRADALE E-GREEN (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale E-Green Base offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede la ricarica sul posto in caso di esaurimento batteria, il trasporto al punto di ricarica più vicino, in caso di guasto della wall box, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto). È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. La società terrà a proprio carico le spese relative alla garanzia entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immo- bilizzo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia Soccorso Stradale E- Green Top prevede, in aggiunta alle prestazioni incluse nell’opzione base, L’auto sostitutiva, il servizio di accompagnamento qualora l’assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione e il trasporto alternativo in caso di guasto della wallbox. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di tre sinistri durante ciascun anno di validità delle copertura. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔ fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. Qualora non sia possibile il servizio di ricarica sul posto sarà previsto il trasporto del veicolo al punto di ricarica più vicino. |
ASSISTENZA SATELLITARE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia, grazie alla localizzazione satellitare attiva sul dispositivo quixaBOX (c.d. black box), ti consente di ricevere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con l’invio dei soccorsi automatico direttamente in caso di incidente. È possibile inoltre contattare direttamente la centrale operativa per richiedere informazioni sul meteo o sul traffico o richiedere di poter parlare con un medico, disponibile in centrale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare quixa- BOX ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale” per cui valgono le medesime esclusioni e limitazioni. |
TUTELA LEGALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coin- volti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contra- ente. Le garanzie non sono valide: ✔ in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; ✔ per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; ✔ nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
XXXXXXX XXXXXX (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dalla tua auto.
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Che cosa NON è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:
Ci sono limiti di copertura?
✔ abbia provocato danni con dolo;
✔ si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
✔ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
✔ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 10.000 euro se:
✔ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
✔ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente;
✔ l’auto venga utilizzata per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti;
✔ l’auto venga posta in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di QUIXA via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a QUIXA (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ✔ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ✔ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ✔ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; |
✔i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ✔ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsa- bile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx. xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx- italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ✔veicoli non assicurati; ✔veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ✔veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ✔veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ✔ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’ Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individua- bile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx. | |
Assistenza diretta\in convenzione: | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indica- zione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà diret- tamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportuna comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, anche in questo caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente elimina- zione del sinistro nell’attestato di rischio. | |
Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. | |
Prescrizione: - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ✔ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ✔ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure a negarla indicandone i motivi entro 60 giorni per i danni materiali. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entram- bi i conducenti. In caso di lesioni/ decesso la formulazione dell’ offerta o del diniego dovrà essere adempiuta entro il termine di 90 giorni. Qualora la richiesta di risarcimento risulti incompleta, l’impresa richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. In caso di risarcimento ex art. 148 del C.A.P., cosiddetta procedura ordinaria, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, sia in caso di suo rifiuto. Nell’ipotesi di silen- zio da parte del danneggiato l’offerta dovrà essere invece formulata entro 30 giorni. In caso di risarcimento ex art 149 del C.A.P., cosiddetta procedura di risarcimento diretto, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, che in caso di suo rifiuto o silenzio. In caso sia stata sottoscritta la garanzia Infortuni al Conducente, QUIXA Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell’in- dennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà del tuo veicolo (lo vendi, lo cedi in conto vendita) oppure lo rottami, lo demolisci, lo esporti definiti- vamente all’estero e decidi di non sostituirlo con un altro veicolo, oppure nel caso in cui ti sia stato rubato, QUIXA ti restituirà la parte di premio R.C. Auto pagata e non goduta, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Se ci ripensi entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso), l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a con- dizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Nel caso in cui sia presente l’opzione quixaBOX, la garanzia Assistenza Satellitare ha effetto dal momento dell’installa- zione del dispositivo satellitare. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. QUIXA provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativa alla sola R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ✔venduta/consegnata conto vendita ✔ demolita/rottamata ✔ esportata definitamente all’estero ✔ ritirata dalla pubblica circolazione ✔ rubata/ rapinata |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture e autotassametri per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è distribuito da QUIXA sia direttamente sia attraverso intermediari.
Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso QUIXA, non sono previsti costi di intermediazione.
Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 7.26%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX) L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione R.C. Auto (Autovetture e Autotassametri) Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Auto
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 2 di 19
GLOSSARIO Pag 2 di 19
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Pag 3 di 19
Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA? Pag 3 di 19 Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE
IL MIO CONTRATTO? Pag 3 di 19
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO
CAMBIANO NEL TEMPO? Pag 3 di 19
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO
E LA REPRESSIONE DELLE FRODI? Pag 3 di 19
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO
DI MODIFICA DI CONTRATTO? Pag 3 di 19
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO
IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO
DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)? Pag 3 di 19
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà
della mia auto? Pag 4 di 19
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO
SE MI RUBANO L’AUTO? Pag 4 di 19
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO
ANCHE PER ALTRI MOTIVI? Pag 4 di 19 Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO? Pag 4 di 19
Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali –
Clausola di esclusione per sanzioni
economiche e finanziarie Pag 4 di 19 Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE? Pag 4 di 19
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 4 di 19
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO? Pag 4 di 19
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pag 4 di 19 Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA
IN BASE AL CONDUCENTE
(GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA) Pag 5 di 19
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE? Pag 5 di 19
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Pag 5 di 19
Art. 2.5.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in
forma specifica tramite carrozzerie convenzionate Pag 5 di 19 Art. 2.5.2 Opzione quixaBOX Pag 5 di 19
Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI XXXXX
IN STATO DI EBBREZZA Pag 5 di 19
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA
AL MIO CONTRATTO? Pag 5 di 19 Art. 2.8 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? Pag 6 di 19 Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX? Pag 6 di 19
DANNI AL VEICOLO Pag 6 di 19
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI? Pag 6 di 19 Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag 6 di 19 Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA
INCENDIO E FURTO? Pag 6 di 19
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Incendio e furto? Pag 6 di 19
Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI? Pag 6 di 19 Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI? Pag 7 di 19
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Eventi Naturali? Pag 7 di 19
Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI
NON ASSICURATI? Pag 7 di 19
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati? Pag 7 di 19 Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE? Pag 7 di 19
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Collisione? Pag 7 di 19 Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO? Pag 7 di 19
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Kasko Pag 7 di 19 Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI? Pag 7 di 19
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Atti vandalici? Pag 7 di 19 Art. 3.10PERDITA DELLE CHIAVI Pag 7 di 19
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia perdita chiavi? Pag 7 di 19
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO
DI SURROGAZIONE? COME OPERA Pag 7 di 19
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE
DANNI AL VEICOLO? Pag 7 di 19
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag 8 di 19 Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE? Pag 8 di 19
Art. 4.1.1 Morte Pag 8 di 19
Art. 4.1.2 Invalidità permanente Pag 8 di 19 Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI? Pag 8 di 19 Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO? Pag 8 di 19 Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA? Pag 8 di 19
ASSISTENZA Pag 8 di 19
Art. 5.1 NORME GENERALI Pag 9 di 19
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE Pag 9 di 19 Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 9 di 19
Art. 5.2.1 Dépannage
(riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Pag 9 di 19 Art. 5.2.2 Soccorso stradale Pag 9 di 19
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso Pag 9 di 19
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento Pag 9 di 19 Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 9 di 19
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro
al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) Pag 9 di 19
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato Pag 10 di 19 Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto Pag 10 di 19 Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio Pag 10 di 19 Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Pag 10 di 19 Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Pag 10 di 19 Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Pag 11 di 19 Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi
di tutela Pag 11 di 19
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione Pag 11 di 19
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva Pag 11 di 19 Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE
E PRODOTTO TOP Pag 11 di 19
SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.5 PRODOTTO BASE E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo
dell’immobilizzo Pag 11 di 19
Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green Pag 11 di 19
Art. 5.5.3 Trasporto veicolo Pag 11 di 19
Art. 5.6 PRODOTTO TOP E-GREEN Pag 11 di 19
Art. 5.6.1 Auto in sostituzione Pag 11 di 19
Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento Pag 12 di 19 Art. 5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto
della Wall Box Pag 12 di 19
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE
E TOP E-GREEN Pag 12 di 19
SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE Pag 12 di 19
Art. 5.8 COSA ASSICURA Pag 12 di 19
Art. 5.8.1 Installazione Pag 12 di 19
Art. 5.9 SERVIZI OFFERTI Pag 12 di 19
Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso Pag 12 di 19
Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico Pag 2 di 19
Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica Pag 12 di 19 Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari
per ricovero dell’Assicurato Pag 11 di 19
Art. 5.9.5 Informazioni generiche Pag 12 di 19 Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell’assistenza
satellitare Pag 12 di 19
Art. 5.10 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 12 di 19
TUTELA LEGALE Pag 12 di 19
Art. 6.1 COSA ASSICURA Pag 12 di 19 Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE Pag 13 di 19
ART. 6.3 CASI ASSICURATI Pag 13 di 19 ART. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 13 di 19 ART. 6.5 ESCLUSIONI Pag 13 di 19
ART. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA –
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX Xxx 00 di 19
ART. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE Pag 13 di 19
ART. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Pag 13 di 19 ART. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO Pag 13 di 19
ART. 6.10 RECUPERO DI SOMME Pag 14 di 19
ART. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 14 di 19
IL SINISTRO Pag 14 di 19
Art. 7.1 NORME COMUNI Pag 14 di 19
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? Pag 14 di 19 Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro
o presento la denuncia in ritardo? Pag 14 di 19
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze Pag 14 di 19 Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto
al risarcimento del danno? Pag 14 di 19
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa?
In che modo? Pag 14 di 19
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno? Pag 14 di 19 Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere
le frodi? Pag 14 di 19
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 14 di 19
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere
il risarcimento del danno direttamente a QUIXA?
(Procedura di risarcimento diretto) Pag 14 di 19
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo
responsabile? Pag 14 di 19
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento
del danno il passeggero trasportato? Pag 14 di 19
Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro
per evitare il malus? Pag 14 di 19
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità Pag 14 di 19 Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro
con veicolo provvisto di quixaBOX Pag 14di 19
Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente
con un veicolo con targa estera? Pag 15 di 19
Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo
vittime della strada? Pag 15 di 19
Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO Pag 15 di 19
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado? Pag 15 di 19 Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma
assicurata? Pag 15 di 19
Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati? Pag 15 di 19 Art. 7.3.4 Come viene determinato l’ammontare
del danno? Pag 15 di 19
Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate Pag 15 di 19 Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti Pag 15 di 19
Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo Pag 15 di 19
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI Pag 16 di 19
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 17 di 19
TABELLA A - Coefficienti di determinazione del premio Pag 17 di 19 TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro Pag 17 di 19 TABELLA A2 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro
con opzione quixaBOX Pag 18 di 19
TABELLA B - Classe di conversione universale Pag 18 di 19
TABELLA C - Corrispondenza tra classe CU
e classe interna QUIXA Pag 18 di 19
TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive QUIXA Pag 18 di 19
TABELLA D2 - Tabella delle regole evolutive QUIXA
con opzione quixaBOX Pag 18 di 19
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 19 di 19
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4
GLOSSARIO
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbratta- mento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplina- to dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di as- sicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Re- golamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conse- guenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla
base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipol- lente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema infor- matico di QUIXA.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
❯ Installatore convenzionato: installatore facente parte del network di assistenza del Provider selezionato al momento dell’acquisto con il quale è stato sottoscritto il Contratto di Comodato d’uso e di Abbo- namento ai servizi per l’opzione quixaBOX e operante sul territorio
italiano, in grado di effettuare l’installazione dal dispositivo satellitare e fornire la necessaria assistenza.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l’assi- curazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorial- mente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legit- timamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Provider: Società con cui il Contraente sottoscrive il Contratto di Co- modato d’uso e di Abbonamento ai servizi per l’opzione quixaBOX FairConnect S.p.A. Xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx, xxx 00000 Xxxxxx (Xxxxx) oppure
Vodafone Automotive Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA), SS Sempione n.212.
❯ QUIXA: marchio commerciale di QUIXA Assicurazioni S.p.A.
❯ quixaBOX: è il dispositivo satellitare dotato di modulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accelerometro omologato secondo le Direttive Europee.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal
D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recupera- re l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stes- so avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione op- pure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato ab- bia cambiato impresa.
❯ Surrogazione: Il diritto dell’impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da QUIXA.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listi- no del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
CAPITOLO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?
Al salvataggio del tuo preventivo, QUIXA effettua in via telematica i con- trolli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a QUIXA, tramite e- mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazio- ni rese. Sulla base della verifica documentale, QUIXA ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?
La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione ef- fettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza.
Contestualmente QUIXA procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprieta- rio del veicolo).
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio QUIXA, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di rece- dere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comu- nicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento. Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantene- re in vita il contratto, l’impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio de- terminata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
QUIXA, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assi- curato, a comunicarti l’eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, QUIXA, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codi- ce delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comuni- cazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella ban- ca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?
QUIXA ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a con- trastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione docu- mentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffat- ti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, QUIXA potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso QUIXA ha diritto ai premi relativi al periodo di assicu- razione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
L’impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a di- sposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
la polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione del-
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CON- TRATTO?
a completa regolarizzazione:
Nel caso in cui QUIXA rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino
1241 e ss. del Codice Civile);
❯ ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell’o- perazione richiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dall’impre- sa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt.
❯ attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLI- CA CIRCOLAZIONE)?
Devi darne immediata comunicazione a QUIXA e scegliere tassativa- mente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di pre- mio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del veicolo.
c) Puoi sostituire l’auto con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. QUIXA si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certi- ficato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, dell’auto di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rim- borsare integralmente quanto eventualmente pagato da QUIXA ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasfe- rito la proprietà della mia auto?
possibilità previste dalla citata norma.
sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle
Nel caso in cui l’impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le
riodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza.
QUIXA, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua pe-
1896 del Codice Civile.
Se non comunichi a QUIXA l’eventuale trasferimento di proprietà della tua auto nel corso dell’annualità assicurativa e non scegli, in modo irre- vocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, QUIXA provve- de all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestual- mente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato QUIXA si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quan- to abbia dovuto pagare ad eventuali danneggiati.
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO L’AUTO?
Devi darne immediata comunicazione a QUIXA inviandoci contestual- mente la copia della denuncia di xxxxx, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente nella tua polizza.
QUIXA procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non go- duto relativo alla sola garanzia RC Auto, trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra auto beneficiando della classe di merito maturata.
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?
assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.
prendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di
Sei tenuto a inviare a QUIXA apposita richiesta. Tale richiesta dovrà com-
In caso di accordo con QUIXA, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, relativo alla sola RC Auto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?
Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest’ultimo deve darne immediata informa- zione all’impresa.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione con- trattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che l’impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell’inter- mediario (art. 1393 del Codice Civile).
QUIXA consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscri- zione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e QUIXA rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazione, l’acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non ver- ranno forniti i chiarimenti necessari.
Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusio- ne per sanzioni economiche e finanziarie
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcu- na copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economi- che o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residen- za del Contraente.
CAPITOLO 2
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A)CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B)GANCIO TRAINO: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano ef- fettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e confor- memente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese medico veterinarie so- stenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di inci- dente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
❯ il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
❯ le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’inciden- te;
❯ l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un dan- no alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
❯ l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa.
D) FIGLI MINORI: (la responsabilità civile per fatto di figli minori) QUIXA, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all’insaputa del pro- prietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;
E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
psicofarmaci;
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
a1) in caso di dolo del conducente;
tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
QUIXA eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in
competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a
traffico e sosta di aeromobili;
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
tali funzionalità non necessitino l’utilizzo delle mani.
sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che
do un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo
e1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzan-
del sinistro;
stare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo
d1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di pre-
ni in vigore;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizio-
delle disposizioni vigenti previste dal Codice della Strada.
h2) nel caso in cui il veicolo venga posto in circolazione in violazione
disposizioni vigenti;
la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le
g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire
f2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;
zione o manomissione della quixaBOX.
dalla rettifica effettuata da QUIXA a seguito della mancata installa-
caso in cui non sia stata pagata l’integrazione di premio derivante
e2) limitatamente ai contratti che prevedono l’opzione quixaBOX, nel
za.
del veicolo sia anche l’intestatario al PRA regolarmente indicato in poliz-
L’azione di rivalsa non verrà esercitata nel caso in cui il conducente
anni e/o abbia conseguito la patente da meno di 2 anni;
conducente del veicolo, diverso dall’intestatario, abbia meno di 22
d2) nel caso in cui in polizza sia presente la formula guida esperta e il
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato
tuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effet-
limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
di scadenza della patente;
in cui il sinistro sia avvenuto nei primi 180 giorni successivi al giorno
Di conseguenza QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa nel caso
meno di un anno.
a2) Se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma da
€ 10.000 nei seguenti casi:
QUIXA eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di
Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA IN BASE AL CONDU- CENTE? (GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA)
La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera”.
esigenze di copertura assicurativa, la formula “Guida Esperta”.
QUIXA si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed
Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti | |
dalla formula “Guida Esperta”, l ‘impresa eserciterà il proprio diritto di rival- | |
sa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei con- | |
fronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza. |
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
❯ se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
❯ nel caso in cui tu abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina.
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE?
QUIXA si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, le seguenti opzioni che comportano uno sconto sul premio di polizza:
1. Total Quality
2. quixaBOX
Con il pagamento di un premio aggiuntivo, potrai inserire l’opzione “Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza”.
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Le seguenti opzioni che comportano l’applicazione di uno sconto sul premio xx.xxxx, sono offerte facoltativamente da parte dell’impresa e sono tra loro alternative e mutualmente esclusive.
Art. 2.5.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in forma specifica tramite carrozzerie convenzionate
La sottoscrizione e l’accesso al servizio di riparazione “diretta” del veicolo è gratuito e consente di ottenere uno sconto sul premio di assicurazione RCA ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006.
Il servizio di riparazione “diretta” permette di poter accedere alla rete di carrozzerie selezionate e convenzionate da QUIXA senza dover anticipa- re alcuna spesa di riparazione e, quindi, senza alcun esborso di denaro.
Il servizio di liquidazione del danno in forma specifica riguarda unica- mente i sinistri:
❯ soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Co- dice delle Assicurazioni;
❯ totalmente risarcibili (ovvero quando l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno);
❯ con soli danni al veicolo o con danni al veicolo e a persone, ma limita- tamente ai danni al veicolo;
Per riparazione “diretta” del veicolo si intende l’impegno dell’impresa a cor- rispondere i costi di riparazione direttamente alla carrozzeria convenziona- ta, senza alcun esborso di denaro da parte dell’assicurato/danneggiato.
L’elenco delle carrozzerie convenzionate appartenenti alla rete Car Clinic è consultabile sulla pagina web xxx.xxxxx.xx, e potrà essere aggiornato in corso di polizza.
Nella sola ipotesi in cui a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di de- nuncia di sinistro ovvero di richiesta risarcitoria, il concorso di colpa o la totale responsabilità dell’assicurato/danneggiato nella causazione del sinistro, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli:
❯ alla singola carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’assicurato/danneggiato;
❯ direttamente a QUIXA, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata.
Alla scelta di rivolgersi a una carrozzeria “non” convenzionata con XXXXX, consegue la riduzione del risarcimento richiesto in misura corrispon- dente alla differenza tra quanto QUIXA avrebbe corrisposto direttamen- te alla propria carrozzeria convenzionata per consentire la riparazione del veicolo danneggiato e i costi di riparazione richiesti dalla carrozzeria non convenzionata e comunque nei limiti del valore del danno stimato dall’impresa.
Non sono riconosciuti inoltre risarcimenti per spese di noleggio/locazio- ne di auto sostitutive per la durata della riparazione in considerazione del fatto che il servizio era da ritenersi compreso nel caso ti fossi rivolto presso una carrozzeria convenzionata.
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dal tuo indirizzo di residenza (o dal luogo di accadi- mento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare), ove QUIXA non sia in condizioni di offrire un servizio di trasporto e restituzio- ne del veicolo tramite la rete delle proprie carrozzerie convenzionate, po- trai rivolgerti a una carrozzeria non necessariamente rientrante tra quelle convenzionate con QUIXA, senza che trovi applicazione la riduzione del risarcimento nei termini detti.
dall’Impresa.
In ogni caso non sei obbligato a far riparare il veicolo e, in questa ipotesi, il risarcimento sarà liquidato per un valore pari a quello del danno stimato
Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e ti verrà liquidato un importo pari al valore commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto.
Art. 2.5.2 Opzione quixaBOX
Qualora previsto dalla Compagnia, potrai aderire all’opzione quixaBOX che prevede l’installazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conseguente riduzione del premio x.x.xxxx indicata in polizza, così come previsto dall’art. 132 del Codice delle assicurazioni private.
I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di QUIXA.
quixaBOX è un dispositivo satellitare GSM e GPS fornito in comodato d’uso gratuito i cui dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati da QUIXA per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati.
Ferme le caratteristiche sopra descritte, le specifiche tecniche del dispo- sitivo sono indicate nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di Comodato d’Uso e di Abbonamento ai Servizi del Provider selezionato al momento dell’acquisto.
Così come indicato nell’Informativa privacy delle Condizioni generali di Servizio sottoscritte con il Provider, i dati rilevati da quixaBOX sono inviati dal Provider all’Impresa e ad Axa Assistance in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro.
L’installazione di quixaBOX può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati del Provider, presenti su tutto il ter- ritorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.
L’operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell’installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una documentazione fotografica dell’auto.
Con “buono stato” si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un’intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determino un mal funzionamento.
Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la quixa-
BOX non potrà essere installata.
Con la sottoscrizione dell’opzione, ti impegni a non manomettere e a non rimuovere quixaBOX senza darne comunicazione all’Impresa.
In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici, il Provider ti contatterà per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.
Nel caso in cui la quixaBOX, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, QUIXA provve- derà a rettificare il contratto eliminando l’opzione quixaBOX e, di conse- guenza, anche la garanzia “assistenza satellitare”. ricalcolando opportu- namente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità.
L’integrazione di premio così determinata sarà automaticamente adde- bitata sulla carta di credito che hai utilizzato per l’acquisto della polizza, per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all’atto del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.
Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a buon fine e tu non abbia provveduto al pagamento dell’integrazione con altro metodo, QUIXA si riserva la facoltà di esercitare, in caso di incidente, il proprio diritto alla rivalsa fino a € 10.000.
Tali azioni verranno altresì intraprese da parte dell’Impresa nell’ipotesi in cui, in caso di mal funzionamento del dispositivo, non ti sia reso disponi- bile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza convenzionato del Provider, entro sette giorni dalla ricezione della noti- fica.
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’auto assicurata sei tenuto a contattare il Provider con cui hai sottoscritto il Contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi e fissare un appuntamento per la di- sinstallazione del dispositivo.
In caso di sostituzione del veicolo assicurato, l’installazione del disposi- tivo sulla nuova auto verrà effettuata presso la rete di installatori auto- rizzati del Provider proposto al momento della sostituzione del veicolo.
Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
QUIXA, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. Dovrai, di conseguenza, inviare documentazione ido- nea a dimostrare il mancato raggiungimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.2.
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede di- ciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del con- tratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osserva- zione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con QUIXA): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipu- lata con QUIXA e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con QUIXA successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termi- na 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualo- ra l’assicurato abbia cambiato impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che QUIXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parzia- le, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la respon- sabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei con- ducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la per- centuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene con- siderato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utiliz- zare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condi- zione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare conviven- te (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
Art. 2.8 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), cer- tifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da QUIXA in via telematica alla banca dati prevista dal Rego- lamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni
scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno dell’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le creden- ziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’atte- stato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/ proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del con- tratto al quale l’attestato si riferisce.
Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
consultabile al sito xxx.xxxxx.xx.
L’elenco degli Stati dove QUIXA garantisce la copertura assicurativa è
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
CAPITOLO 3
DANNI AL VEICOLO
viste dall’offerta a te riservata.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, qualora pre-
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI?
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni ma- teriali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, cor- risponde al valore dell’auto come risultante:
❯ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
❯ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
sinistro.
o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del
terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino
veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de-
ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica-
cazione del degrado.
con l’appli-
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di ripa- razione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte,
da:
❯ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
❯ furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conse- guenti al furto o alla rapina.
una franchigia pari a € 100.
ti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l’applicazione di
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli ogget-
La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto con- sumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetto eventualmente rubati.
zione o di manomissione del veicolo.
appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effra-
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli
all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza,
b) determinati da incendio doloso.
festatosi non seguiti da incendio,
ni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque mani-
a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i dan-
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?
presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro
a un massimo di € 2.000 (al netto di xxxxxxx eventualmente applicati)
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello sco-
perto e relativo minimo indicati in polizza.
Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate
Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
In caso di incendio, non è prevista l’applicazione di scoperti e minimi.
Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI?
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’assicurato per riparare/ sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali. Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - xxx.xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Nume- ro Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), VETROCAR (Numero Verde 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxx.xx ), convenzionati con QUIXA, non sarà ne- cessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
La sostituzione effettuata presso i riparatori suindicati prevede l’applica- | |
zione di uno scoperto del 5% o di un minimo di € 100. | |
In caso di riparazione/sostituzione del veicolo presso un riparatore non | |
convenzionato scoperti e minimi riportati in polizza si intendono rad- | |
doppiati con un’applicazione di uno scoperto del 10% o di un minimo | |
di 200 €. |
d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
cristalli;
c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei
furto o tentato furto del veicolo;
b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al
seguenti a uscita di strada e ribaltamento;
a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle con-
zia non comprende:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Cristalli?
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria).
f) conseguenti ad appropriazione indebita;
guerra o di terrorismo;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
BOARD;
fermo restando quanto disposto dall’estensione di copertura PET ON
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro,
dimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato go-
xxxx al veicolo in occasione della sua riparazione;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie appor-
sone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle per-
zie al veicolo non comprendono i danni:
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, tutte le garan-
tolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.
L’ Impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente capi-
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
Di seguito trovi la descrizione di dettaglio di ogni garanzia con l’elen- co completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.
Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato
e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico. | |
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’applicazione dello | |
scoperto e del minimo. | |
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore | |
non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti e | |
minimi si intendono raddoppiati. | |
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per ripara- | |
zione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni | |
annualità assicurativa. |
a seguito di collisione accidentale con altro veicolo identificato con targa. La garanzia comprende le prestazioni previste dal precedente paragrafo “Xxxxxxx non assicurati”.
assicurativa.
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
il limite di 0.8
xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in-
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
contrattuali.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?
Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
❯ grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmo- sferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
❯ da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazio- ni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
in polizza non verranno applicati.
(xxx.xxxxxxxxx.xx) o RipArte (xxx.xxxxxxx.xx), scoperti e minimi riportati
xxxxxxxxxxx.xxx), Xxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), Car Clinic
razione avvenga presso un riparatore delle reti SOS Grandine (www.
Limitatamente all’ipotesi di danni causati da grandine, qualora la ripa-
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
allagate.
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
cornicioni, balconate e simili;
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti,
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?
Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicura- to, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
La garanzia comprende le prestazioni previste dai precedenti paragrafi “Xxxxxxx non assicurati” e Collisione.
assicurativa.
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
limite di 0.8 gr/l.
xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in-
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
contrattuali.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko
Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI?
assicurato).
❯ nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello
❯ il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia
sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle
❯ il conducente dell’auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel
guenti condizioni:
a patto che sussistano contemporaneamente le se-
La garanzia copre i danni materiali diretti all’auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa x.x.xxxx
le indicato in polizza pari a € 5000.
fettuata secondo i criteri descritti al par. 7.3.2 fermo il limite del massima-
La quantificazione dell’ammontare del danno viene ef-
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circo- lare) viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata.
L’impresa sarà surrogata, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del re- sponsabile, nei limiti dell’importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.
Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effet- tuata a cura delle Imprese designate dall’Ivass e che di conseguenza l’assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell’im- porto indennizzato.
Resta inteso che la presenza della garanzia determina l’impegno dell’Im- presa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l’iter bu- rocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
contrattuali.
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?
xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il
limite di 0.8 gr/l.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in-
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
assicurativa.
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato
Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI?
La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?
Alla garanzia non sono applicate ulteriori esclusioni specifiche rispetto a | |
quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo. | |
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven- | |
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La | |
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità | |
assicurativa. |
Art. 3.10 PERDITA DELLE CHIAVI
La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenuta per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la cre- azione del duplicato fino a un massimale di € 250.
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?
La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere com- provata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La ga- ranzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa.
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga QUIXA nei pro- pri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vitti- me delle Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO?
Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repub- blica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
CAPITOLO 4
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?
QUIXA si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infor- tuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che deter- minino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Set Informativo.
La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le con- seguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000.
Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità perma- nente che sia pari o superiore al 70%, la somma indennizzata corrispon- derà all’intero massimale.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o | ||
inferiore al 3% del totale. | ||
In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l’indenniz- | ||
zo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro | ||
il conducente non avesse la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale | ||
del 3% si intenderà aumentata al 5%. |
Art. 4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della succes- sione legittima del Conducente assicurato.
Art. 4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massi- mi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
❯ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
❯ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente
alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter- minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la
guerra o di terrorismo.
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
avviene contro la volontà del proprietario;
conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in
piste o circuiti privati;
stiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobili-
limite di 0.8 gr/l;
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il
colo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del vei-
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
conducente:
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal
Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?
Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità per- manente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguen- za di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
CAPITOLO 5
ASSISTENZA
La scelta di attivare l’Opzione quixaBOX comporta l’inserimento automatico di entrambe le garanzie.
ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale”.
“Assistenza satellitare” è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato quixaBOX
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo. La garanzia
– Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
stance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia)
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da QUIXA Assicurazioni S.p.A. ad Inter Partner Assi-
DEFINIZIONI
❯ Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assi- curato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
❯ Centrale Operativa: Struttura volta a fornire assistenza in caso di emer- genza 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
Il servizio è offerto da AXA Assistance.
Il servizio di assistenza telefonica in caso di crash, qualora sia stata at- tivata l’opzione quixaBox, è alternativamente offerto da:
AXA Assistance in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d’uso con il Provider Vodafone Automotive Italia S.p.A
oppure
FairConnect S.p.A. in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d’u- so con la società stessa.
❯ Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impre- visto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da
interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzio- namento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di ma- nutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
❯ errore carburante;
❯ esaurimento carburante;
❯ gelo carburante;
❯ rottura e/o smarrimento chiavi;
❯ blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
❯ tentato furto o furto parziale;
❯ rottura o foratura dello pneumatico;
❯ esaurimento batteria;
❯ furto totale e successivo ritrovamento.
❯ Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
❯ Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circola- zione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada,
anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un dan- no che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
❯ Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quar- tiere, F: Strade locali.
Art. 5.1 NORME GENERALI
tro le successive 24 (ventiquattro) ore.
possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato en-
❯ Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse
assistenza.
❯ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di
stro;
❯ senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sini-
❯ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
colo, durante ciascun anno di validità della copertura;
❯ con costi a carico dell’impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per vei-
no, 365 giorni l’anno;
❯ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al gior-
zioni, la garanzia opera:
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole presta-
Art. 5.1.1 Operatività della polizza
to di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, orga- nizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
sicurato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’As-
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
Art. 5.2.2 Soccorso stradale
i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per
dell’Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o
simale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico
Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il mas-
sinistro.
L’Impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a segui- to di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà orga- nizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento.
990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n°
un mezzo di soccorso ordinario);
essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad
cofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psi-
del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario
rietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temera-
j) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
ta previsti dalla casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programma-
mo della casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richia-
attivo o di sostanze pericolose;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radio-
ZIONI, Veicolo assicurato);
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINI-
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
cidio o tentato suicidio;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il sui-
o di radioattività;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare
di calamità naturale;
inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni,
partenza);
rato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua
invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicu-
peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari,
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scio-
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
Art. 5.1.2 Esclusioni
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneg- giamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
per sinistro.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del nor- male orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoc- xxxxxxxxx.
carrelli appendice.
❯ la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o
del sinistro;
bile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito
merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsa-
❯ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della
in aree ad essa equivalenti;
soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o
mento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di
❯ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al mo-
trale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
❯ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Cen-
Si specifica che:
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custo- dia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si inten- de comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura tempo- ranea del punto di assistenza.
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso
per sinistro.
la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Opera- tiva invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento
sone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di per-
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro
xxxx pubblica competente.
un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Auto-
stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in
questi provocati.
dizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da
4. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o con-
costanze fortuite o imprevedibili.
conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da cir-
eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni
agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le
verse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni
rante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio di-
(manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carbu-
3. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione
giudizio di Axa Assistance.
verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba re- carsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
(ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE
Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI
Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a segui-
Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicu- rato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il pun- to di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
di 3 (tre) notti.
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali pas- seggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato tra- sportato, fino ad un massimo
tasso legale corrente.
scorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al
munque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; tra-
❯ rimborsare quanto anticipato da Axa Assistance al più presto e co-
costruttrice riportato su ogni ricambio;
minazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa
motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta deno-
❯ comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di
pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
dacabile giudizio di Axa Assistance per l’importo relativo al costo dei
❯ fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insin-
Obblighi dell’Assicurato:
tuali spese doganali.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le even-
sinistro.
della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e
“Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il
chiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di ri-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
dopera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di mano-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
sentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa pre-
veicolo;
siva mente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del
❯ le spese di pernottamento prese in carico dall’Impresa sono esclu-
prima colazione;
❯ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e
Si specifica che:
pendentemente dal numero di persone coinvolte.
mite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indi-
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il li-
lo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizial- mente previsto.
Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudi- zio della Centrale Operativa, in:
❯ aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percor- renza;
❯ treno (prima classe);
la prestazione “Spese di albergo”.
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
chiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di ri-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
dopera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di mano-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per
inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
sentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa pre-
Si specifica che:
tato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
❯ il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimi-
e 400 per sinistro;
❯ il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona
1.000 per sinistro;
❯ il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e
L’Impresa terrà a proprio carico:
❯ auto sostitutiva.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla ripa- razione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i for- nitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposi- zione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato
risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione | |
superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore | |
a 5 giorni lavorativi | , AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpa- |
trio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicura- to, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso con- tatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o im- possibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo di- ritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato.
comunicazione alla Centrale Operativa
comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento,
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’in- tervento verranno fatturati al Contraente.
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazio- ni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assi- curato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
mo;
fettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richia-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’ef-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
Si specifica che:
euro 100 per sinistro.
limite di
limite di euro 250 per sinistro
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il ;
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il
Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione vali- da ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Ope- rativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
vamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
❯ Axa Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritro-
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
Si specifica che:
euro 100 per sinistro
limite di
limite di euro 250 per sinistro
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il ;
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il
.
.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ri- trovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti in- feriore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbando- no legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministra- tivi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori dan- neggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti neces- sari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
❯ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
❯ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo per- mettono e lo richiedono;
❯ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
❯ aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
❯ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
❯ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
❯ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
❯ altro mezzo di trasporto.
❯ le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazio-
Operativa, possono essere curate sul posto;
❯ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
Sono escluse dalla prestazione:
Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veico-
❯ tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
❯ tutte le spese diverse da quelle indicate;
presso la quale fosse ricoverato;
lontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
❯ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero vo-
norme sanitarie nazionali o internazionali;
❯ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di
ne del viaggio o del soggiorno;
ria, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colon- nina di ricarica disponibile.
dell’Assicurato.
fermo. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico
entro un raggio di 25 km (50 Km A/R) dal luogo di
La Società tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto purché il fornitore si trovi
Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un bi- glietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un fami- liare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritor- no (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai bi- | ||
glietti di viaggio. | ||
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il | ||
“Viaggio di un familiare in caso di ricovero”. |
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a se- guito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
L’Impresa terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quat- | |
tro) ore lavorative per sinistro. | |
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale | |
Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi | |
di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per | |
periodo di assicurazione. |
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva
(quattro) ore di manodopera effettiva
di un intervento di riparazione superiore a 4
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti
Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, la Centrale Operativa prov- vederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto, con il traino del veicolo al punto di ricarica più vicino.
Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green
sicurato.
immobilizzo. L’eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell’as-
entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o presso l’officina generica più vicina,
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneg- giamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
❯ sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il depo- sito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
❯ sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccor- ritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso neces- sario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
❯ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Cen- trale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
❯ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al mo- mento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
❯ la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicu- rato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
❯ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsa- bile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
❯ si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
Si specifica che:
delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali
previste;
leggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura
❯ il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autono-
tuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effet-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
rimangono a carico dell’Assicurato.
samente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che
tostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espres-
razioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (au-
veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicu-
momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del
❯ sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al
Si specifica che:
❯ di cilindrata 1.600 c.c.;
❯ per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il pun- to di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Axa Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
sarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
mentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera neces-
❯ l’Assicurato, su richiesta di Axa Assistance, è tenuto a fornire la docu-
deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
❯ al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un
Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E PRODOTTO TOP
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle interna- zionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
Art. 5.5.3 Trasporto veicolo
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall
Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la | ||
Società garantisce il trasporto del veicolo fino al punto di ricarica presen- te sul suolo pubblico, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L’eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell’as- | ||
sicurato. | ||
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un mas- | ||
simo di 3 volte per anno. |
Art. 5.6 PRODOTTO TOP E-GREEN
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
Art. 5.6.1 Auto in sostituzione
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di ma- nodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assi- curato un trasporto alternativo alle seguenti condizioni:
❯ a chilometraggio illimitato;
❯ per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicu- rativa obbligatoria R.C.A.;
❯ di cilindrata 1.200 c.c.;
delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali
previste;
leggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura
❯ Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autono-
tuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effet-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
Si specifica che:
❯ con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rab- bocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (ricon- segna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in ge- nere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garan- titi, che rimangono a carico dell’Assicurato.
si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni
eseguire le riparazioni del veicolo;
zione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad
❯ l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documenta-
deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
❯ al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un
SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN Art. 5.5 PRODOTTO BASE E-GREEN
Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo
In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batte-
simo di 3 volte per anno.
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un mas-
Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ri- tiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 | |
(IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone | |
coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri). | |
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà | |
i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ri- | |
cevuta fiscale, etc.). | |
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un mas- | |
simo di 3 volte per anno. |
5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box
simo di 3 volte per anno.
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un mas-
a 7 giorni, con le condizioni specificate nella garanzia Auto in Sostituzione.
fino
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo a noleggio,
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E TOP E-GREEN
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Eu- ropea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle interna- zionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE
Art. 5.8 Cosa Assicura
stallazione della quixaBOX.
La garanzia di Assistenza Satellitare, si intende in vigore dal giorno di in-
La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all’art. 5.6 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall’assicurazione X.x.xxxx di QUIXA, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispositivo satellitare che registra l’at- tività del veicolo, denominato quixaBOX, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi del Provider selezionato al momento della stipula.
Art. 5.8.1 Installazione
L’installazione della quixaBOX dovrà essere effettuata presso uno degli installatori convenzionati con il Provider selezionato al momento della stipula, entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale cir- costanza verrà eseguita documentazione fotografica dell’autovettura.
Art. 5.9 SERVIZI OFFERTI
L’erogazione dei servizi offerti, disciplinati dagli articoli sottoelencati e dalle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi del Provider selezionato al momento della stipu- la, è analoga per tutte le tipologie di dispositivo offerte.
Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso
Nel caso in cui quixaBox registri e segnali un incidente, la Centrale Ope- rativa provvede a verificare la situazione risultante dall’elaborazione dei dati raccolti e contattare il Contraente/Assicurato al numero telefonico dichiarato al momento della stipula della polizza assicurativa.
Nel caso in cui riceva conferma dell’incidente e che vi sia una situazio- ne di necessità, la Centrale Operativa richiede l’intervento dei soccorsi sul posto.
In caso di mancata risposta da parte del Contraente/Assicurato, la Centra- le Operativa, in presenza di elementi obiettivi e riscontrabili che possano sottintendere l’esistenza di una effettiva emergenza (es. veicolo non più in movimento, in luogo isolato e con soglia di impatto elevata), provvederà ad organizzare i soccorsi sul posto.
Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la ge- stione delle emergenze sanitarie.
Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a di- sposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di infortunio derivante da circolazione stradale. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stes- so non ne sia in grado, potrà fornire:
❯ consigli medici di carattere generale;
❯ informazioni riguardanti:
❯ reperimento dei mezzi di soccorso;
❯ reperimento di medici generici e specialisti;
❯ localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
❯ modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
❯ esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il pos- | |
sibile per mettere | rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere |
quanto necessario. |
Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissio- ne dall’istituto di cura presso cui era ricoverato per infortunio derivante da circolazione stradale, sulla base di certificazione medica, di essere assisti- to presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimen- to e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell’As- sicurato
Qualora l’Assicurato venga ricoverato all’Estero per infortunio derivante da circolazione stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni e i fami- liari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Società provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo entro il limite di euro 80,00 per notte e per persona e euro 500,00 per sinistro, purché il prolunga- mento riguardi un periodo successivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita.
La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e pri- ma colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste.
Art. 5.9.5 Informazioni generiche
presenti in internet.
Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti
La Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni re- lative a viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurba- ne, nonché alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade.
sistance.
7. Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente da Xxx Xx-
xxxxx, ecc.),
ghi non raggiungibili da segnale (per esempio: tunnel, garage sotter-
6. Impossibilità di geolocalizzazzione del veicolo quando situato in luo-
localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo,
5. Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la
da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
4. Eventi che abbiano causato guasti o danneggiamenti all’impianto tali
esempio recapiti telefonici),
3. Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto ei dati effettivi (per
retto funzionamento dell’impianto,
2. Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che comporti il non cor-
ti 5.6.1 e 5.6.2
1. Mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi previsti ai pun-
tazione dei servizi nel caso di:
L’Impresa non è responsabile e non risponderà per l’interruzione o la limi-
Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare
Art. 5.10 ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazio- ni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
CAPITOLO 6
TUTELA LEGALE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (lunedì, martedì, venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.00 alle 16.30).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 6.1 COSA ASSICURA
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei si-
nistri, l’Impresa, alle condizioni di seguito indicate e
nel limite di €
15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri
veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi
di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale
golare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da re-
è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo
menti negligenti;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comporta-
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
o aeromobili;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni
mente previsto;
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressa-
non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al suc- cessivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
fino ad un massi-
❯ le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
❯ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario,
mo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudi- ziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comu- ne ove l’assicurato ha la residenza;
siasi causa. L’Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la
sentenza è passata in giudicato;
passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qual-
285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione
tamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n.
187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (compor-
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool),
❯ le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assi- stance;
❯ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
❯ le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della con- troparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
❯ le spese per il contributo unificato;
❯ le spese di giustizia in sede penale;
❯ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radio-
attive.
polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po-
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
CI o dalla FMI;
relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A-
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e
mo di € 500,00
❯ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massi-
;
❯ le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
❯ le spese per la negoziazione assistita obbligatoria
❯ (D. L. n. 132/2014);
❯ le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
mente garantite nel caso di due esiti negativi.
no sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulterior-
ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascu-
i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti
nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
❯ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato
❯ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
L’Impresa non si assume il pagamento di:
xxxxx nel corso o alla fine della causa.
❯ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presen-
e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
❯ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo
L’assicurato deve:
Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Risarcimento Diretto.
lettera a) dell’Art. 6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del
j) le controversie nei confronti dell’Impresa, salvo quanto previsto dalla
del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro
12 mesi dalla cessazione del contratto.
periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO
più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in
cui è stato posto in essere il primo atto.
xxxxx; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso
versia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla contro-
Art. 6.3 CASI ASSICURATI
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
sa qualora questa non sia stata accettata.
del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Impre-
prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione
la garanzia viene
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarci- mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione)
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fi- scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di inci- dente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
viene prestata unicamente a favore del contraente
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
e dovuti al medesimo evento o fatto.
❯ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate
domande identiche o connesse;
❯ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
Art. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA As- sistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’as- | |
sicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della | |
condizione prevista alla | lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata |
accettazione dell’offerta). |
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporanea- mente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i do-
cumenti necessari.
nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi
documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
tiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veri-
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCOR- RENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIR- COLAZIONE
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qual- siasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Le garanzie non sono valide:
Art. 6.5 ESCLUSIONI
Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO
na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcu-
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in genere.
senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere deman- data in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designa- to di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concor- date transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assi- curazione R.C.A. cui si riferisce.
CAPITOLO 7
IL SINISTRO
Art. 7.1 NORME COMUNI
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di QUIXA via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richie- sta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denun- cia in ritardo?
QUIXA applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
❯ rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
❯ negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garanzie. Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze
QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a QUIXA gli atti processuali che gli vengono notificati.
QUIXA non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammen- de e di spese di giustizia penali.
Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azio- ne civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a QUIXA, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che ab- biano rilievo ai fini della liquidazione del danno. QUIXA, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specifi- candone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, QUIXA invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto vie- ne effettuata in Italia e in valuta corrente.
Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?
QUIXA, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di con- versione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la di- namica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la ri- chiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle au- torità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno di- rettamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)
Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a QUIXA se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla procedu- ra di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicurazioni:
❯ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
❯ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
❯ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubbli-
ca di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
❯ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere muni- to della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve es- sere restituita al Servizio Sinistri QUIXA congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da QUIXA entro i termini di legge, su- gli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulen- za professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella me- dico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assi- curato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri QUIXA, mediante raccomandata a/r.
Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro per evitare il malus? in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni de- rivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ at- testato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro.
Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risar- cimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla tua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx.
Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pa- gamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportu- na comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, anche in que- sto caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento.
Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rim- borsare direttamente l’Impresa.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’at- testato di rischio.
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visiva- mente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvi- sto di quixaBOX
Nel caso in cui il veicolo provvisto di quixaBOX sia coinvolto in un inci-
dente, QUIXA utilizza i dati registrati dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica. Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del sinistro stesso.
Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito ti comunicherà il nome dell’Impresa incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’Impresa italiana che rappresenta quella stranie- ra. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet http:// www.consap.
it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la ri- chiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Eco- nomico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimen- to dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale mi- nimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
❯ veicoli non assicurati;
❯ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministra- tiva;
❯ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
❯ veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia av- venuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
❯ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
❯ i danni alla persona;
❯ i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica- ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de- terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avvie- ne secondo i criteri indicati alla par 7.3.4, salvo diverso massimale indica- to in polizza.
Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?
a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro
a un massimo di € 2.000
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino
(al netto di xxxxxxx eventualmente applicati) presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
Art. 7.3.4 Come viene determinato l’ammontare del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti cri- xxxx:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successiva- mente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si ve- rifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a ecce- zione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con QUIXA è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx .
La riparazione o la sostituzione di un cristallo presso un centro di ripa- razione non convenzionato comporta il raddoppiamento di scoperti e minimi indicati in polizza.
Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti L’ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazio- ne del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito intervie- ne soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vin- colanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto de- nuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
❯ in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della poliz- za, fattura di acquisto del veicolo;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
❯ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
❯ libretto di circolazione se disponibile;
❯ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
❯ una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
❯ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
❯ nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazio- ne sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’anti- furto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno sco- perto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia all’Impresa.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il re- lativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recupera- to restituendo a QUIXA l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
CRISTALLI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
EVENTI NATURALI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di plurali- tà di eventi già noti a QUIXA;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
VEICOLI NON ASSICURATI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
COLLISIONE E KASKO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente.
ATTI VANDALICI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità com- petente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
PERDITA DELLE CHIAVI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente.
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI
Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità
QUIXA corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
obbligatori.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Alle- gato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta su- periore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invali- dità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
Art. 7.5 SINISTRO SOCCORSO STRADALE
Si rimanda al capitolo 5.
Art. 7.6 SINISTRO TUTELA LEGALE
Si rimanda al capitolo 6.
ALLEGATO 1
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS
❯ TABELLA A
Coefficienti di determinazione del premio
CLASSI DI BONUS/MALUS | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO |
da -8 in poi | 0,84700 |
-7 | 0,86880 |
-6 | 0,89690 |
-5 | 0,89920 |
-4 | 0,90160 |
-3 | 0,95610 |
-2 | 0,97190 |
-1 | 1,00000 |
0 | 1,01110 |
1 | 1,01770 |
2 | 1,01870 |
3 | 1,03240 |
4 | 1,05330 |
5 | 1,06910 |
6 | 1,08390 |
7 | 1,09920 |
8 | 1,11280 |
9 | 1,15900 |
10 | 1,16270 |
11 | 1,24420 |
12 | 1,24750 |
13 | 1,37720 |
14 | 1,70180 |
15 | 2,08920 |
16 | 2,43370 |
17 | 3,37590 |
18 | 3,77980 |
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corri- spondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.
❯ TABELLA A1
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di pre- mio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incre- mento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
CLASSI DI BONUS/ MALUS | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di un sinistro | ||
% | € | % | € | ||
da -8 in poi | 0,84700 | -- | -- | 0,00% | 0,00 |
-7 | 0,86880 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
-6 | 0,89690 | -1,45% | -4,42 | -1,45% | -4,42 |
-5 | 0,89920 | -1,80% | -5,60 | -1,80% | -5,60 |
-4 | 0,90160 | -0,23% | -0,72 | -0,23% | -0,72 |
-3 | 0,95610 | -0,23% | -0,71 | 3,99% | 12,44 |
-2 | 0,97190 | -2,80% | -8,99 | 1,84% | 5,91 |
-1 | 1,00000 | -1,06% | -3,45 | 1,16% | 3,77 |
0 | 1,01110 | -0,75% | -2,46 | 0,46% | 1,49 |
1 | 1,01770 | -0,40% | -1,31 | 0,88% | 2,87 |
2 | 1,01870 | -0,06% | -0,18 | 2,07% | 6,79 |
3 | 1,03240 | -0,81% | -2,69 | 2,17% | 7,18 |
4 | 1,05330 | -1,22% | -4,10 | 1,79% | 6,00 |
5 | 1,06910 | -0,91% | -3,07 | 1,75% | 5,91 |
6 | 1,08390 | -0,86% | -2,92 | 1,66% | 5,65 |
7 | 1,09920 | -0,87% | -2,99 | 3,14% | 10,81 |
8 | 1,11280 | -0,77% | -2,66 | 2,55% | 8,84 |
9 | 1,15900 | -2,30% | -8,15 | 3,82% | 13,57 |
10 | 1,16270 | -0,19% | -0,69 | 3,80% | 13,51 |
11 | 1,24420 | -3,49% | -12,87 | 6,57% | 24,20 |
12 | 1,24750 | -0,17% | -0,63 | 22,39% | 82,67 |
13 | 1,37720 | -6,00% | -23,57 | 33,10% | 129,98 |
14 | 1,70180 | -13,08% | -59,10 | 28,96% | 130,86 |
15 | 2,08920 | -13,56% | -70,88 | 41,13% | 215,01 |
16 | 2,43370 | -10,29% | -59,97 | 38,84% | 226,34 |
17 | 3,37590 | -21,01% | -155,03 | 9,67% | 71,30 |
18 | 3,77980 | -8,81% | -71,30 | -- | -- |
❯ TABELLA A2
Variazioni percentuali in assenza di sinistro con opzione quixaBOX
CLASSI DI BONUS/ MALUS | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di un sinistro | ||
% | € | % | € | ||
da -8 in poi | 0,84700 | -- | -- | 0,00% | 0,00 |
-7 | 0,86880 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
-6 | 0,89690 | -1,45% | -4,42 | -1,45% | -4,42 |
-5 | 0,89920 | -1,80% | -5,60 | -1,80% | -5,60 |
-4 | 0,90160 | -0,23% | -0,72 | -0,23% | -0,72 |
-3 | 0,95610 | -0,23% | -0,71 | 2,88% | 8,99 |
-2 | 0,97190 | -2,80% | -8,99 | 1,07% | 3,45 |
-1 | 1,00000 | -1,06% | -3,45 | 0,76% | 2,46 |
0 | 1,01110 | -0,75% | -2,46 | 0,40% | 1,31 |
1 | 1,01770 | -0,40% | -1,31 | 0,06% | 0,18 |
2 | 1,01870 | -0,06% | -0,18 | 0,82% | 2,69 |
3 | 1,03240 | -0,81% | -2,69 | 1,24% | 4,10 |
4 | 1,05330 | -1,22% | -4,10 | 0,92% | 3,07 |
5 | 1,06910 | -0,91% | -3,07 | 0,86% | 2,92 |
6 | 1,08390 | -0,86% | -2,92 | 0,88% | 2,99 |
7 | 1,09920 | -0,87% | -2,99 | 0,77% | 2,66 |
8 | 1,11280 | -0,77% | -2,66 | 2,35% | 8,15 |
9 | 1,15900 | -2,30% | -8,15 | 0,19% | 0,69 |
10 | 1,16270 | -0,19% | -0,69 | 3,62% | 12,87 |
11 | 1,24420 | -3,49% | -12,87 | 0,17% | 0,63 |
12 | 1,24750 | -0,17% | -0,63 | 6,38% | 23,57 |
13 | 1,37720 | -6,00% | -23,57 | 15,05% | 59,10 |
14 | 1,70180 | -13,08% | -59,10 | 15,69% | 70,88 |
15 | 2,08920 | -13,56% | -70,88 | 11,47% | 59,97 |
16 | 2,43370 | -10,29% | -59,97 | 26,61% | 155,03 |
17 | 3,37590 | -21,01% | -155,03 | 9,67% | 71,30 |
18 | 3,77980 | -8,81% | -71,30 | -- | -- |
❯ TABELLA D1
Tabella delle regole evolutive QUIXA
❯ TABELLA B
Classe di conversione universale
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
❯ TABELLA C
Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA
CLASSE CU | CLASSE QUIXA | CLASSE CU | CLASSE QUIXA |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D2
Tabella delle regole evolutive QUIXA con opzione quixaBOX
CLASSE DI MERITO QUIXA | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CLASSE DI MERITO QUIXA | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
-7 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 |
-6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 |
-5 | -6 | -6 | -3 | -2 | -1 |
-4 | -5 | -5 | -2 | -1 | 0 |
-3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 |
-2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 |
-1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 |
16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali
– ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rap- porto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e
– a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assi- curative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazio- ne;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti
e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di per- correnza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i com- portamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso infor- mazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazio- ni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare ese- cuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l’attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personaliz- zata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di per- correnza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i com- portamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arric- chendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili – a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateiz- zazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la forni- tura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9.
Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’i- potesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla deter- minazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del compor- tamento di guida dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in rela- zione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per inda- gini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’In- dustria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
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chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’im- porto del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all›estero – come autonomi Titolari del Trattamento o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali appositamente designati / nominati dalla Compagnia, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicurativa”, effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapi- to ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumen- tali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servi- zio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò con- sente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adotta- re decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esem- plificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti12.
2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di
Marketing
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati.
Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato, non- ché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l’offerta per l’interessato;
iv. realizzare ricerche di mercato;
v. effettuare indagini statistiche;
vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di
interesse per l’interessato;
vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazio- ne dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social media e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne part- ner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimen- to dell’interessato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la rilevazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
i. invio di materiale pubblicitario;
ii. vendita diretta;
iii. compimento di ricerche di mercato;
iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che si richiede all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interessato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indi- cate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell’interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica), nonché trami- te l’apposita Area Riservata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di materiale pubblicitario, all’esecuzione di attività di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte.
Precisiamo che le attività di comunicazione e di marketing ivi descritte potranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso. Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità. Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la propo- sizione di offerte e vantaggi riservati.
3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’in- teressato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraverso l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o servi- zi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi persona- lizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’in- teressato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall’interessato, altresì:
i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell’Agenzia delle Entrate;
ii. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzio- ne del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del pro-
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenen- za sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è pecu- liare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
dotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
x. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferi- bili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazio- ni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
xi. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazio- ne ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell’inte- ressato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati13 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente necessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
5. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati) In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’am- bito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archi- viazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di infor- mazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato
A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato
A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i
v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); orga- nismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gesto- ri di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea (e.g. India) – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tec- nica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasfe- rimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatez- za. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ulti- mi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti14.
6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazio- ne dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi – 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra l’Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno – dal momento della raccolta del Dato Personale.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’ag- giornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancel-
iii.
Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
lare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
iv. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assi- curativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato
può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: centro- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre recla- mo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali
– in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’appo- sita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
13 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes- sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
14 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
al Contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-qua- ter e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).
Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “quixa” o la “Compagnia”), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comu- nicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “Tecnica di Comunicazione a Distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simul- tanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presen- te contratto di assicurazione viene offerto e collocato da quixa tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:
i. Sito Web quixa (xxx.xxxxx.xx);
ii. Applicazione (App) di quixa;
iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;
iv. Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali quixa intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.
Si informa il Contraente di quanto segue.
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un con- tratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire
– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu- mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la docu- mentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “Supporto Durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui perso- nalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web xxx.xxxxx.xx) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.
La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando quixa. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato carta- ceo, contattando QUIXA.
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