Contract
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI ACCESSORI PER IL PROGETTO “GENERAZIONI” POR-FSE 2014/2020.
Disciplinare di gara CIG 67433135EC
CUP J86G16000160009 – CUP J87H15001600009- CUP J86D16000040009 - CUP J86J16000500009
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto relativo all’affidamento mediante accordo quadro del “SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI ACCESSORI PER IL PROGETTO “GENERAZIONI” POR-FSE 2014/2020”.
Per addivenire all’affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n. 735 del 1 luglio 2016, l’Amministrazione ha stabilito di procedere mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi anche Codice dei Contratti) finalizzata alla selezione di un operatore economico da individuarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo D. Lgs. (d’ora in poi anche Codice dei Contratti).
ART. 1 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d’oneri, l'ammontare complessivo rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato è pari ad € 800.000,00, IVA esclusa dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2018.
Il valore del presente Accordo quadro è stato quantificato sommando il valore presunto di tuti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella:
Tab.n. 1
ELENCO ATTIVITA’ | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLL’ACCORDO QUADRO (IVA esclusa) | PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SUL VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO | TIPO DI PRESTAZIONE |
1. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE | € 430.000,00 | 53,75% | PRINCIPALE |
2. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI | € 190.000,00 | 23,75% | SECONDARIA |
3. SERVIZIO DI GRAFICA E TIPOGRAFIA | € 130.000,00 | 16,25% | SECONDARIA |
4. SERVIZIO DI CATERING | € 50.000,00 | 6,25% | SECONDARIA |
TOTALE | € 800.000,00 |
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza e pertanto i costi della sicurezza di tale natura sono pari a zero.
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 così come prorogato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 per l’importo di € 2.380,83 che verrà comunicato dall’Amministrazione al momento dell’aggiudicazione, (si veda in tal senso fino al 31 dicembre 2016, l’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al RUP di gara al seguente indirizzo:
- Ufficio Gare e Contratti - e-mail: xxxx.x.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per pec e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulati entro il giorno 5 agosto 2016, ore 12,00 e le risposte avverranno entro e non oltre le ore 17,00 del 5 agosto 2016.
Xxxxxxxxx pubblicherà i chiarimenti e/o eventuali informazioni relative alla presente procedura sul proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
ART. 3 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data 1 luglio 2016.
Il Bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Gare n. 78 del 8 luglio 2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti e con le ulteriori modalità previste dall’art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi ai sensi delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216, comma 11 del Codice dei contratti.
Xxxxxxxxx metterà a disposizione, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara. La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Capitolato d’oneri;
- Disciplinare di gara e relativi allegati.
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati (salvo le ulteriori previsioni anche aggiuntive di cui al presente art. 6).
Relativamente ai requisiti di fatturato, si precisa che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento.
Segnatamente, il requisito di fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio; ciò in considerazione anche della rilevanza e delicatezza dell’ambito di riferimento nonché della congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno inerente l’affidamento. I servizi da affidarsi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di riferimento, il requisito di fatturato ed il relativo importo minimo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara.
Ciò detto, anche sulla basi di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.
Requisiti di carattere generale (elencazione non esaustiva):
1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 e ss. del Codice dei contratti;
Requisiti di idoneità professionale:
2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
Requisiti di carattere economico-finanziario
3. fatturato specifico relativo agli esercizi 2013-2014-2015 pari ad almeno € 800.000,00, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa nel
settore analogo a quello oggetto della gara.
Per gli affidamenti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Requisiti di carattere tecnico e professionale
4. elencazione contenente l’esecuzione dei servizi nel settore analogo a quello oggetto della gara, prestati nell’ultimo triennio (2013-2014-2015), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi1.
N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico.
Nel successivo art. 8 del presente disciplinare (“contenuto della busta A") vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la presente procedura.
Precisazioni2:
A) Qualora si volesse partecipare in forma singola in quanto l’operatore economico ha svolto un servizio similare a quello oggetto del presente appalto oppure qualora abbia eseguito appalti di servizi integrati o altre forme associate/analoghe/similari di prestazioni (che in ogni caso comprendano almeno 4 delle tipologie di servizi oggetto del presente appalto e nello specifico le seguenti prestazioni: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento eventi; 3. Servizio di grafica e tipografia; 4. Servizio di catering), tutti i requisiti di cui di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2, il requisito di carattere economico finanziario di cui al il requisito di cui al punto 3, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4, dovranno essere correlati all’esperienza professionale acquisita come di seguito menzionata in maniera esemplificativa:
Esempio: nel caso l’operatore abbia gestito un contratto di “servizi integrati analoghi a quelli oggetto della gara (che si rammenta deve comprendere almeno 4 delle seguenti prestazioni facenti parte del presente appalto: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento eventi; 3. Servizio di grafica e tipografia; 4. Servizio di catering lo stesso concorrente dovrà possedere:
1 Sulla richiesta dell’elencazione a comprova del requisito tecnico-professionale del concorrente, si veda il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016 che, nel regime transitorio fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
2 Le prescrizioni previste sul punto da presente disciplinare di gara attengono ad esempi di partecipazione alla presente procedura da parte degli operatori economici; tuttavia, gli stessi potranno partecipare con altre modalità costitutive in conformità alla normativa vigente di settore.
- iscrizione registro CCIAA in ciascuna delle attività del servizio integrato eseguito o altre forme associate/analoghe/similari di seguito menzionate: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento eventi; 3. Servizio di grafica e tipografia; 4. Servizio di catering;
- fatturato specifico (2013-2014-2015) riferito all’esecuzione delle seguente prestazioni o prestazioni analoghe: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento eventi; 3. Servizio di grafica e tipografia; 4. Servizio di catering così come indicato nella sottostante tabella che sommati raggiungano il fattura di € 800.000,00:
Tab. n. 2
ELENCO ATTIVITA’ | FATTURATO SPECIFICO NEL TRIENNIO 2013- 2014-2015 (XXX xxxxxxx) |
1. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE | € 430.000,00 |
2. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI | € 190.000,00 |
3. SERVIZIO DI GRAFICA E TIPOGRAFIA | € 130.000,00 |
4. SERVIZIO DI CATERING | € 50.000,00 |
TOTALE | € 800.000,00 |
- elencazione (2013-2014-2015) dei seguenti servizi o servizi analoghi: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento eventi; 3. Servizio di grafica e tipografia; 4. Servizio di catering (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6)(che dovrà essere correlato al fatturato specifico);
B) Qualora, invece, intendano partecipare più operatori economici diversi per ciascuna prestazione facente parte del presente appalto (es. un operatore economico eseguirà il servizio di comunicazione, l’altro il servizio di allestimento eventi, etc.), i requisiti dovranno essere correlati all’incidenza di ciascuna prestazione in riferimento al valore complessivo dell’appalto come indicato nella Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare:
In tal caso, in maniera esemplificativa, i requisiti di partecipazione saranno così individuati:
1. Es. Servizio di comunicazione o servizio analogo (incidenza del 53,75% sull’appalto complessivo di €
800.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 1 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare):
Il concorrente dovrà possedere;
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Comunicazione o servizio analogo;
- fatturato specifico (2013-2014-2015) riferito all’esecuzione di contratti di Comunicazione o servizio analogo per la partecipazione alla presente procedura di € 430.000,00, XXX xxxxxxx nel triennio;
- elencazione (2013-2014-2015) di servizi/prestazioni di Comunicazione o servizio analogo (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6)(che dovrà essere correlato al fatturato specifico);
2. Es. Servizio Allestimento Eventi o servizio analogo (incidenza del 23,75% sull’appalto complessivo di
€ 800.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 2 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare): Il concorrente dovrà possedere:
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Servizio di Allestimenti Eventi o servizio;
- fatturato specifico (2013-2014-2015) riferito all’esecuzione di contratti di Servizi Allestimento Eventi o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di € 190.000,00, IVA esclusa nel triennio;
- elencazione (2013-2014-2015) di Servizi Allestimento Eventi o servizi analoghi (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6) (che dovrà essere correlato al fatturato specifico);
3. Es. Servizio di Grafica e Tipografia o servizi analoghi (incidenza del 16,25% sull’appalto complessivo di € 800.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 3 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare):
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Grafica e Tipografia o servizi analoghi;
- fatturato specifico (2013-2014-2015) riferito all’esecuzione di contratti di Grafica e Tipografia o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di € 130.000,00, XXX xxxxxxx nel triennio;
- elencazione (2013-2014-2015) di Grafica e Tipografia o servizi analoghi (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6) (che dovrà essere correlato al fatturato specifico);
4. Es. Servizio di catering o servizio analogo (incidenza del 6,25% sull’appalto complessivo di €
800.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 4 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare):
Il concorrente dovrà possedere:
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Catering o servizi analoghi;
- fatturato specifico (2013-2014-2015) riferito all’esecuzione di contratti di Catering o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di € 50.000,00, IVA esclusa nel triennio;
- elencazione (2013-2014-2015) di Catering o servizi analoghi (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6) (che dovrà essere correlato al fatturato specifico);;
N.B. Si rammenta che gli operatori dovranno produrre una documentazione conforme alla prescrizioni sotto indicate avendo cura di far coincidere i requisiti di qualificazione di ciascun operatore economico con le prestazioni di esecuzione dei servizi/prestazioni (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
N.B. I CONCORRENTI, COME SOPRA INDICATO, PER ESSERE AMMESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, COMUNQUE, DOVRANNO QUALIFICARSI IN TUTTE LE PRESTAZIONI CHE LA COMPONGONO3.
***
ATTENZIONE (salvo le ulteriori prescrizione del presente Disciplinare):
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
a.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
a. 1) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso in caso di raggruppamento orizzontale ovvero qualora gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (si veda l’art. 48, comma 2, 2 periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
a. 2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3 dovrà coincidere con la prestazione da eseguirsi in caso di raggruppamento di tipo verticale o misto4 ovvero qualora il mandatario esegue la prestazione principale, i mandanti quelle indicate come secondarie (si veda l’art. 48, comma 2, 1° periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi)5;
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3 Si veda sul punto anche l’art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.
4 I raggruppamenti “misti” sono caratterizzati dalla presenza di un RTI di tipo verticale, nel quale la mandataria è costituita a sua volta da un sub raggruppamento di tipo orizzontale e le mandanti possono anch’esse essere sub raggruppamenti orizzontali in base alla previsione di cui all’art. 37, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (oggi art. 48, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016): “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”, valevole per i lavori, ma certamente applicabile anche per i servizi e forniture (Si veda in tal senso parere ANAC 25 marzo 2010, n. 656; si veda in dottrina XXXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXX, La Qualificazione, Nel Diritto, Roma, 2010, pag.172 e ss.; XXXXXXXX XXXXXXXX, Manuale degli Appalti di Servizi e Forniture, Nel Diritto, Roma, 2011,pag. 117 e ss.
Si vedano le prescrizioni sul raggruppamento orizzontale sopra menzionate.
5 L'operatore economico, singolo o in raggruppamento potrà ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del medesimo Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice , nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico, al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato specifico nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nell’All. 1 del presente Disciplinare6.
N.B. Il fatturato specifico dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovranno essere comunque almeno pari al fatturato previsto dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara per cui si partecipa.
N.B. Ai sensi dell’art. 45, comma 3 del D. Lgs. n. 50/20106 e smi, i concorrenti riuniti in RTI, dopo l’aggiudicazione del contratto, potranno costituire un società anche consortile per la buona esecuzione del contratto.
b) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti:
b.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
b.2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3; il requisito tecnico e professionale di cui al punto 4 devono essere posseduti dal Consorzio ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti, i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalla singole imprese esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio (si veda l’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
ART. 6 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana) presso Laziodisu - Via Xxxxxx xx Xxxxxx, 24/B - 00185 Roma - Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2016, con le seguenti modalità7:
- mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
- con raccomandata a mezzo di corriere;
6 La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37 (oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
7 L’art. 40, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi stabilisce che: “A decorrere dal 18 aprile 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
- direttamente a mano con consegna all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di Laziodisu, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione del Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lun. al ven. di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
N.B. Le offerte che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate inammissibili (si veda l’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti).
ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
1. un unico plico contenente 3 buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro e firma sui tutti i lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale – indirizzo del mittente – indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento) (la pec, autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tramite tali mezzi tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti. - In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari);
- data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- la scritta “NON APRIRE - ” contiene offerta relativa alla procedura di gara:
- PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI ACCESSORI PER IL PROGETTO “GENERAZIONI” POR-FSE 2014/2020.
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena d’esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro e firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:
- Busta "A", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi", dovrà contenere, a pena d’esclusione, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 8;
- Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica/qualitativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo articolo 9;
- Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica/quantitativa”,
dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo articolo 10.
N.B. Costituiscono cause di esclusione le seguenti violazioni:
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica previste dall’art. 8 del presente Disciplinare che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si intende, tuttavia, ammissibile la busta contenente una delle due offerte (offerta tecnica e economica), ancorché priva della dicitura richiesta, qualora fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura.
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale.
(Si precisa che, trattandosi di gara divisa in lotti, con possibilità di concorrere all’aggiudicazione di più di un Lotto, l’offerta tecnica e l’offerta economica acquistano una propria autonomia in relazione ad ogni Lotto e, pertanto, devono essere separatamente redatte per ogni Lotto di partecipazione con le modalità previste dal successivo art. 12 del presente Disciplinare).
Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:
- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.
ART. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Detta busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:
A) a pena d’esclusione, la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta;
B) a pena d’esclusione, la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (si veda l’art. 93, comma 8 del Codice dei contratti).
C) a pena d’esclusione, le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (All. 1 e All. 1 bis del Disciplinare) nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto C.3 e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto C.4 (All. 2 e All. 3 del Disciplinare) timbrati e firmati in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
D) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
In caso di partecipazione in RTI o in caso di Consorzio, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila.
Si rammenta che il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
E) a pena di esclusione la dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
F) il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti pubblicati dall’amministrazione sul proprio sito internet sottoscritti in calce ad ogni singolo documento (dai soggetti firmatari dell’All. 1) al fine di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta (Si veda in tal senso Cons. Stato 18 settembre 2013, n. 4663; Cons. Stato 20 aprile 2012, n. 2317);
G) eventuale All. 4 contenente la dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare;
H) ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.
N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto F) dovrà essere timbrata e siglata in calce ad ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell’All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.
Dettaglio dei punti sopra elencati A - G:
A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara (per ciascun Lotto di partecipazione), l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerte.
L’importo della garanzia, come sopra specificato, verrà, ridotto del 20%8 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara e così come previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione
8 Si veda l’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
attestante la relativa certificazione (abbattimento valevole anche per la garanzia definitiva). Per effetto di tale riduzione, si indicano gli importi della garanzia ulteriormente abbattuti:
Importo della garanzia € 160.000,00 16.000,00 12.800,00.
L’importo della garanzia è ulteriormente ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità, nel settore oggetto della gara e così come previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (abbattimento valevole anche per la garanzia definitiva). Per effetto di tale riduzione, si indicano gli importi della garanzia ulteriormente abbattuti:
- Importo della garanzia € 80.000,000 8.000,00 6.400,00.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (si veda l’art. 93, comma 6 del Codice dei contratti).
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della “garanzia provvisoria”, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia (si veda l’art. 93, comma 9 del Codice dei contratti).
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:
a) assegno circolare intestato a Laziodisu;
b) attestazione di bonifico avente come beneficiario Laziodisu da appoggiare a: Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX) - CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00.
Nel caso di versamento sul c/c intestato a Laziodisu, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, occorre indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Xxxxxxxxx dovrà effettuare il mandato di pagamento;
La fideiussione potrà essere rilasciata secondo le seguenti modalità:
a) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (art. 93, comma 3 del Codice dei contratti). Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Laziodisu.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (si veda l’art. 93, comma 1 del Codice dei contratti).
Nel caso di RTI costituita o costituenda dovrà essere effettuato una sola cauzione da parte della capogruppo, ma la fideiussione di cui al precedente punto dovrà essere intestata, a ciascuno componente del RTI.
In caso di Consorzio stabile, la garanzia a corredo dell’offerta deve essere eseguita dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore dell’Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE
Dovrà essere presentata, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale lo stesso si impegna, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’affidamento.
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1 – All. 1 BIS):
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo “All.1 – Domanda di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionali ed il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’ammissione alla gara.
C.1) Dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. i dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza9 in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
3. l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
9 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).
4. l’insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 3, del medesimo decreto;
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. l’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del presente Codice;
7. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
8. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
9. di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
10. di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti e che la stessa possa essere risolta con misure meno intrusive;
11. il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
13. di non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
14. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
15. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
16. insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 e agli ulteriori articoli del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d’oneri e relativi allegati, negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
18. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell’offerta presentata;
19. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
20. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
21. di eseguire il servizio mediante l’istituzione di una sede operativa nel Comune di Roma per e nello specifico al seguente indirizzo: ;
(In caso di RTI o di Consorzio, le società raggruppate o consorziate esecutrici dovranno indicare nell’All. 1del disciplinare di gara nell’apposito spazio il medesimo luogo di espletamento del servizio);
N.B.1)
Le dichiarazioni di insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs.
n. 50/20106 e smi dovranno essere rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara con la redazione dell’apposito All. 1-bis:
- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persone fisica, ovvero socio di maggioranza10 in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
10 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si veda l’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti)
N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all’art 80, comma 1 del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).
N. B. Sono considerate IRREGOLARI le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara (per ciascun Lotto) e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione11. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
C.2) Capacità economico – finanziarla e tecnico-professionale (e di qualificazione per i lavori): di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (e di qualificazione per i lavori) richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nell’All. 1 del Disciplinare.
11 Il pagamento della sanzione potrà avvenire mediante bonifico da disporre a: Laziodisu - Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX) - CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00 – CAUSALE: “Pagamento soccorso istruttorio”.
C.3) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni).
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, a pena d’esclusione, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 18 e 19, di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, congiuntamente all’All. 1 del Disciplinare vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del Codice dei Contratti;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
C.4) AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 6 del presente disciplinare necessari per partecipare ad una procedura di gara, e,
in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare:
- Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:
1. quali siano i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del medesimo D. Lgs.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento.
- Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 oggetto dell’avvalimento;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i suddetti requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
N.B. Si rammenta che l’impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante. N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riproduttivo della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente. Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384.
N. B. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono morivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice.
D) “PASSOE”
Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
E) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative previste dalla deliberazione dell’Anac n. 163 del 22 dicembre 2015 e pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx.
L’entità della contribuzione a favore dell’AVCP per ogni singolo Lotto di partecipazione è di seguito riportata:
- CIG N. 67433135EC - Importo impresa € 80,00.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Nel caso di RTI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
F) IL CAPITOLATO D’ONERI, Il DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI PUBBLICATI DALL’AMMINISTRAZIONE SUL PROPRIO SITO INTERNET;
Si veda l’ art. 8, lettera F) del presente disciplinare.
G) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE (All. 4 al Disciplinare).
Dichiarazione firmata con la quale il legale rappresentante del concorrente, indica le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.
Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d’oneri, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso dal parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo Codice.
N.B. E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’APPOSITO ALL. 4 DEL DISCIPLINARE LA TERNA DI SUBAPPALTORI CON LA SPECIFICA DI TUTTI I DATI IDENTIFICATIVI AD ESSI RIFERITI.
ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA QUALITATIVA
LA BUSTA “B” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, la seguente documentazione:
1. Una Relazione tecnica composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1, 2, 3, 4, 5 e 6) esposti nell’art. 12 del presente Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa.
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta.
La suddetta Relazione Qualitativa:
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta qualitativa è indicata nel successivo art. 12.
L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
N.B. Nella Busta “B” congiuntamente alla Relazione Tecnica, potranno essere inseriti eventuali curriculum, fac-simili, etc. o comunque ulteriori allegati utili alla Commissione per la valutazione dell’offerta qualitativa.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA QUALITATIVA (RELAZIONI + SCHEDE ALLEGATE) DOVRA’ ESSERE PRODOTTE NECESSARIAMENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE ALL’INTERNO DELLA BUSTA “B” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO (formato pfd, dwg, etc.) MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO.
IN TAL CASO, QUALORA TALE DOCUMENTAZIONE (RIPRODOTTA IN FORMATO ELETTRONICO) NON RIPORTI IN CALCE LA FIRMA DEL SOGGETTO DEPUTATO AD ESPRIMERE L’OFFERTA (COSÌ COME INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA), LA STESSA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAI MEDESIMI SOGGETTI.
N.B. La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).
In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d’esclusione, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA ”C” – OFFERTA QUANTITATIVA
La Busta “C” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, l’Offerta quantitativa (All. 5) del presente Disciplinare), predisposta secondo le prescrizioni di seguito riportate:
1. All. 5 del Disciplinare, composto dai seguenti punti:
a) i prezzi offerti sulle singole prestazioni/prodotti sugli importi posti a base di gara dall’Amministrazione nell’All. 5 del presente disciplinare;
b) il ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti);
c) gli oneri complessivi della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti (Si veda sull’obbligatorietà dell’indicazione dei costi per la sicurezza nell’offerta economica (si veda in tal senso anche la giurisprudenza ex multis Cons. Stato AP 20 marzo 2015, n. 3);
d) la composizione del prezzo con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, ai costi dei macchinari, attrezzature e prodotti, etc.
N.B. Sul ribasso complessivo offerto dal concorrente nell’All. 5 del Disciplinare di gara si applicherà la formula di cui al successivo art. 12 del presente Disciplinare per la valutazione dell’Offerta quantitativa.
Sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base di gara (si veda l’art. 59, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato il lettere, prevarrà quest’ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento
N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d’asta) con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.
Nel citato allegato non potranno essere inseriti offerte unitarie in aumento, né offerte pari a 012.
Si precisa e si prescrive:
a) l’All. 5 del presente Disciplinare consente all’Amministrazione di quantificare le varie prestazioni da eseguire.
b) che i prezzi offerti nell’All. 5 del Disciplinare costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali;
L’offerta economica (All. 5 del presente Disciplinare), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
12 Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: “ Invero, l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile”.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA QUANTITATIVA (All. 5) DOVRA’ ESSERE PRODOTTA NECESSARIAMENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE ALL’INTERNO DELLA BUSTA “C” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO (formato pfd) MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO.
IN TAL CASO, QUALORA TALE DOCUMENTAZIONE (RIPRODOTTA IN FORMATO ELETTRONICO) NON RIPORTI IN CALCE LA FIRMA DEL SOGGETTO DEPUTATO AD ESPRIMERE L’OFFERTA (COSÌ COME INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA), LA STESSA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAI MEDESIMI SOGGETTI.
ART. 11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida salvo che la stessa non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice dei contratti, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo Codice:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo | |
1 | Offerta tecnica | 80 |
2 | Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo art. 12 del presente Disciplinare. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art. 14.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico o qualora prima dell’aggiudicazione definitiva intervenga la possibilità di aderire ad una procedura di gara similare alla presente esperita nelle more dalla Centrale di acquisto regionale e/o Consip.
In caso di parità di punteggio complessivo delle offerte sarà privilegiata quella che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’offerta qualitativa.
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
L’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l’Amministrazione, nel rispetto dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D. Lgs.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.
ART. 12 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite inizialmente dal RUP o eventuale seggio di gara istituito ad hoc13 e di seguito da un’apposita Commissione giudicatrice come di seguito indicato.
Prima fase
Il RUP dovrà controllare il rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio. L'apertura della busta “A”, ad opera del RUP, avverrà, in seduta pubblica presso la sede di Laziodisu, xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/x – 00000 Xxxx.
La prima seduta aperta al pubblico si terrà il 08 settembre 2016 presso la sede di Xxxxxxxxx (xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/x – 00000 XXXX).
Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate e pubblicate sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Pertanto, la Stazione appaltante è esonerata ad inviare con ulteriori mezzi le comunicazioni relative alle sedute pubbliche che si effettueranno.
A tale seduta pubblica del RUP, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, in qualsiasi forma partecipino, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente e qualora diverso dal legale rappresentante, dovrà essere munito di delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del Legale Rappresentante della società di riferimento.
In detta seduta il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alla normativa vigente di settore, procederà ai seguenti adempimenti:
- controlla il rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte;
- verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”;
13 Si veda il Documento di consultazione dal titolo: “Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessione” redatto dall’ANAC il 28 aprile 2016.
- apertura unicamente della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della regolarità della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.
Successivamente a tale seduta pubblica, il RUP in seduta riservata:
- valuterà l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio;
- verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
La verifica ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con le modalità sotto elencate dovrà estendersi anche agli eventuali ausiliari in caso che il concorrente intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dello stesso.
I requisiti speciali di partecipazione (per ciascun Lotto) dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione a comprova dei requisiti speciali anche a sostituzione di quella sotto indicata):
I requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
a) certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti per quanto riguarda l’art. 80, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 80/2016 e smi;
b) apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competente di altri Stati per quanto riguarda l’art. 80, comma 4 del D. lgs. n. 80/2016 e smi.
I requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio per le annualità 2013-2014-2015, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
b) dichiarazione del fatturato nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) per gli esercizi 2013-2014-2015.
Requisiti di capacità tecnica
a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2013-2014-2015 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.
Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti.
La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra.
Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016)
I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f14 della Deliberazione dell’ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016.
I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovati attraverso la seguente documentazione:
- Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare;
- Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
- certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
La stazioni appaltanti esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
La Stazione appaltante pubblicherà nelle modalità di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 nei 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.
Contestualmente alla pubblicazione sopra menzionata, sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo egli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (si veda l’art. 76, comma 3 del Codice dei contratti).
14 Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.
N.B. Sono considerate inammissibili le offerte:
- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- che non hanno la qualificazione necessaria.
Seconda fase
Terminata la prima fase gestita dal RUP, il prosieguo dell’iter procedurale viene compiuto dalla Commissione giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda l’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti), attraverso l’Albo appositamente istituto dall’ANAC (con le modalità previste dall’art. 77, comma 2 e ss. del Codice dei contratti oppure qualora non attivo secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante (si veda l’art. 77, comma 12 del Codice dei contratti)
Con apposita seduta pubblica la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
- apertura della busta “B” ed esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti.
La Commissione, successivamente in seduta riservata valuterà nel merito le offerte tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Terza fase
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e per procedere all’apertura delle buste “C” ed alla lettura dei ribassi unitari offerti e del ribasso complessivo e dei relativi punteggi attribuiti in base alla formula prevista dal presente disciplinare relativa alla valutazione dell’offerta quantitativa.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria sommando i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per quella economica ed alla formalizzazione della conseguente “proposta di aggiudicazione”15 che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di provvedere all’aggiudicazione definitiva (si veda l’art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).
La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a
15 Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all’aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: “Nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d’autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato” (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956).
Si veda sul punto anche un recente orientamento del Cons. Stato 21 aprile 2016, n. 1599 che prevede espressamente che: “In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418)”.
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Si veda l’art. 95, comma 12 del Codice dei contratti).
Sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni elusivi (si veda l’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
VALUTAZIONE DELLE XXXXXXX00
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata dalla Commissione giudicatrice, per mezzo del metodo aggregativo compensatore, mediante la seguente formula:
Dove:
C(a) = ∑ n [Wi * V (a)i]
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- ∑ n = sommatoria
I coefficienti V(a)i saranno determinati come segue:
- Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (punti 80), mediante confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base di tale sistema ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 -preferenza massima). Viene costruita una tabella, come nell’esempio sottostante nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
16 Tale paragrafo è stato elaborato sulla base del Documento di consultazione dal titolo: “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” redatto dall’ANAC il 28 aprile 2016 ed approvate dal Consiglio dell’ANAC il 21 giugno 2016.
B | C | D | E | F | G…. | N | |
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AN |
B | BC | BD | BE | BF | BG | BN | |
C | CD | CE | CF | CG | CN | ||
D | DE | DF | DG | DN | |||
E | EF | EG | EN | ||||
F | FG | FN | |||||
N –1 | …. |
Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo:
a) si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza;
- Per gli elementi di natura quantitativa (prezzo) (punti 20) attraverso il metodo cosiddetto bilineare a mezzo della seguente formula:
Ci | (per Ai <= Asoglia) | = | X*Ai / Asoglia |
Ci | (per Ai > Asoglia) | = | X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] |
dove
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente iesimo |
Ai | = | valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo |
Asoglia | = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti |
X | = | 0,90 |
Amax | = | valore dell’offerta (ribasso) più conveniente |
Griglia di valutazione delle offerte
Le offerte verranno valutate in base ai seguenti pesi e sottopesi relativi agli elementi qualitativi e
quantitativi:
N. | DESCRIZIONE | PESO | Criteri di valutazione | Sottopeso |
1 | Elementi di valutazione di natura qualitativa – OFFERTA TECNICA | 80 | 1. Qualità della proposta | 30 |
2. Efficacia della proposta | 20 | |||
3. Innovatività delle soluzioni | 10 | |||
4. Servizi/prestazioni aggiuntivi | 15 10 | |||
5. Modalità di espletamento dei servizi | 10 5 | |||
6. Trasferimento competenze agli uffici preposti dell’Amministrazione | 5 | |||
2 | Elemento di valutazione di natura quantitativa – OFFERTA ECONOMICA | 20 | 20 |
Soglie di sbarramento
La Stazione appaltante, pena l’esclusione, impone il raggiungimento dell’offerte di un livello minimo qualitativo pari ad almeno punti 15 per il criterio di valutazione 1, pari ad almeno punti 10 per il criterio di valutazione 2 e pari ad almeno punti 5 per il criterio di valutazione 3.
Pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, nei confronti di quei concorrenti che relativamente ai criteri sopra menzionati, la valutazione della Commissione giudicatrice non consente il raggiungimento della soglia di punteggi per ciascuno di essi.
Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la Stazione appaltante potrà non aggiudicare la gara.
Le soluzioni migliorative proposte, verranno valutate dalla Commissione di gara secondo i seguenti criteri motivazionali:
Criterio 1 - Qualità della proposta: Verranno valutate le proposte dei concorrenti in termini di chiarezza, adeguatezza, completezza e dettagliatezza/approfondimento, integrazione delle prestazioni, rispetto agli
obiettivi promozionali ed esecutivi che l’Amministrazione si prefigge di perseguire con l’attuazione del progetto “Generazioni”17.
Criterio 2 - Efficacia della proposta: Verranno valutate le proposte dei concorrenti sulla base della dettagliatezza e della flessibilità dell’approccio metodologico, all’immediatezza ed alla facilità del messaggio anche in riferimento al raggiungimento degli stakeholder potenzialmente coinvolti dal progetto “GENERAZIONI”.
Criterio 3 – Innovatività delle soluzioni: Verranno valutate le proposte dei concorrenti sulla base della loro innovatività, originalità e creatività in rapporto alla promozione del progetto “Generazioni”.
Criterio 4 – Servizi/prestazioni aggiuntivi: Verranno valutate le proposte dei concorrenti in riferimento all’offerta di eventuali servizi/prestazioni aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri purché attinenti ed in rapporto alla promozione del progetto “Generazioni”.
Criterio 5 – Modalità di espletamento dei servizi: Verranno valutate le modalità di espletamento dei servizi sulla base della qualità, completezza, adeguatezza, dettaglio, professionalità e flessibilità anche in riferimento al Gruppo di Lavoro di cui all’art. 4 del Capitolato d’Oneri ed alle modalità di coinvolgimento dell’Amministrazione e degli ulteriori soggetti pubblici e privati potenzialmente coinvolti dal progetto.
Criterio 6 Trasferimento competenze: Verranno valutate le proposte dei concorrenti in riferimento alla capacità ed alle tecniche/soluzioni dell’operatore economico per il trasferimento delle competenze/conoscenze e per la creazione di specifico know how nel settore ai preposti uffici competenti dell’Amministrazione.
Precisazioni riguardanti le proposte migliorative
Si precisa, che nel caso in cui alcune proposte siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative (rispetto al contenuto minimo rappresentato nella documentazione di gara) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.
17 Si rammenta che la proposta richiesta (anche in riferimento agli ulteriori elementi di valutazione) non dovrà comprendere il singolo progetto incluso ne Progetto “Generazioni” : “FONDO PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA – SEZIONE SPECIALE FSE”
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (si veda l’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
La verifica delle offerte anormalmente è svolta dal RUP con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice18.
ART. 15 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti del’aggiudicatario (si veda l’art. 32, comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell’ipotesi che l’affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
18 Si veda sul punto il documento di consultazione - Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti dal titolo: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” del 28 aprile 2016 e approvate dal Consiglio dell’ANAC il 21 giugno 2016, par. 2.1.3.1.
da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- polizze assicurative richieste dall’Amministrazione con appositi massimali.
- comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) (Si veda altresì le prescrizioni di cui all’art. 53 del Codice dei contratti).
ART. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato Speciale potranno essere etero-integrati dalla normativa vigente di settore e dalla ulteriori disposizioni delle competenti Autorità di settore anche di natura procedurale, pertanto, le eventuali difformità/omissioni rispetto ad essa comporterà l’applicazione delle stesse considerando le prescrizioni previste comunque cedevoli rispetto ad esse.
Timbro e firma per accettazione