Contratto di fornitura di beni e servizi
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
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Contratto ad esecuzione periodica e continuativa
Contratto di fornitura di beni e servizi
PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO
PER IL DISASTER RECOVERY E LA BUSINESS CONTINUITY DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
ALLEGATO N. 6
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Procedura aperta per la fornitura di un Sistema integrato per il Disaster Recovery e la Business Continuity – Allegato 6 pagina 1 di 10
SOMMARIO
Art. 1. - Oggetto 3
Art. 2. - Stipulazione del contratto 3
Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi 3
Art. 4. - Diritto alla sostituzione delle apparecchiature 3
Art. 5. - Aggiornamento hardware e software 4
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto 4
Art. 7.- Svolgimento del piano di progetto 4
Art. 8. - Consegne 4
Art. 9. - Xxxxx alle apparecchiature ed alle opere 5
Art. 10. - Installazione della apparecchiatura 5
Art. 11. - Collaudo 5
Art. 12. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante 6
Art. 13. - Invariabilità dei prezzi 6
Art. 14. - Modalità di pagamento 6
Art. 15. - Penalità 6
Art. 16. - Modalità di applicazione delle penalità 7
Art. 17. - Risoluzione del contratto 7
Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 9
Art. 19. - Adempimenti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii 9
Art. 20. - Cessazione del servizio – Attività di fine contratto 10
Art. 21. - Foro competente 10
Art. 22. - Norma di rinvio 10
Art. 1. - Oggetto
Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per “la fornitura di un Sistema integrato per il Disaster Recovery e la Business Continuity dell’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’”.
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere le singole attrezzature offerte sono quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare di gara “Configurazione, caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime della soluzione proposta.
Art. 2. - Stipulazione del contratto
La DA (Ditta aggiudicataria) dovrà produrre, in originale, tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara e per i quali la DA abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva, rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della predetta comunicazione di aggiudicazione e la documentazione di cui all’articolo 34 del disciplinare di gara.
Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall’esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, la SA (Stazione Appaltante) disporrà la revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della SA. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:
l’offerta tecnica ed economica aggiudicata;
la polizza fideiussoria;
il disciplinare di gara;
il capitolato speciale di gara.
Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.
Art. 4. - Diritto alla sostituzione delle apparecchiature
Prima dell’installazione delle apparecchiature:
a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di:
1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
b) la SA ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.
Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.
Ogni informazione tecnica comunicata in sede di offerta dovrà corrispondere obbligatoriamente a quanto successivamente consegnato ed installato. Tuttavia poiché la tecnologia è in continuo progresso, è ammessa la possibilità che alcune caratteristiche tecniche ed alcune prestazioni possano variare, nel tempo intercorso dalla compilazione dell'offerta sino alla installazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà darne comunicazione scritta, con la descrizione appropriata e
dettagliata delle modificazioni, che, comunque, devono essere migliorative in termini di prestazioni generali.
L'Azienda, a tutela dei propri interessi e della regolarità dell'appalto, dovrà valutare se accettare tali modificazioni.
Tutti gli strumenti e le apparecchiature dovranno garantire un funzionamento regolare e costante per tutta la durata contrattuale. Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per motivi tecnici vari, quali anche la necessità di aggiornamento tecnologico, dette attrezzature presentassero dei problemi di funzionamento dovranno essere sostituite con altre in perfetto stato di funzionamento e di livello pari o superiore.
Art. 5. - Aggiornamento hardware e software
Durante il periodo contrattuale, il fornitore, sarà tenuto a sue spese al costante aggiornamento tecnologico delle apparecchiature offerte se non più adeguate o performanti alle finalità del presente capitolato, fermo restando nessuna variazione significativa di attività o di esigenze operative dei servizi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a verificare progettualmente la configurazione del Sistema proposto nell’eventualità di variazioni significative di attività o di esigenze operative dei servizi destinatari, ed a proporre la corrispondente offerta economica utilizzando, ove possibile, gli elementi di prezzo già oggetto dell’offerta oggetto di aggiudicazione.
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto
La SA eserciterà, attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Il direttore dell’esecuzione del contratto, inoltre, provvederà anche alla verifica di conformità ai sensi del titolo V del DPR 207/2010.
Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.
Art. 7.- Svolgimento del piano di progetto
La DA sarà tenuta al rispetto del piano di progetto della fornitura (Disciplinare di Gara, art. 17), al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e, comunque, di arrecare disagio alla collettività.
La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte.
Xxxxxxx dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.
Art. 8. - Consegne
La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione alla rete LAN e collaudo sono a carico del fornitore.
Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri. L’Azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta (o, comunque, caratteristiche non inferiori).
Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l’Azienda non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.
L’intera fornitura dovrà essere corredata, e l'onere relativo compreso nell’importo di fornitura, dalla manualistica elettronica in italiano a minimo riferita ai manuali tecnici/operativi, di amministrazione, gestione, ricovero e backup del Sistema per la gestione e amministrazione del Sistema.
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.
La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.
Art. 9. - Danni alle apparecchiature ed alle opere
La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell' avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.
La DA resta, inoltre, responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno, comunque, causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.
Art. 10. - Installazione della apparecchiatura
L’installazione delle apparecchiatura dovrà essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.
Art. 11. - Collaudo
Le spese relative al collaudo e alla messa in esercizio dell’intera fornitura si intendono a carico della Ditta fornitrice.
Entro 150 (centocinquanta) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto la Ditta deve procedere a tutte le installazioni che dovranno essere effettuate e attestate da appositi verbali di “messa in funzione” in presenza del personale installatore e utilizzatore; la firma del verbale da parte della Ditta certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e che ne consente formalmente l’utilizzo.
L’Azienda si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche all’installazione e alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto offerto e ordinato ed alle normative vigenti.
A completamento di tutte le installazioni la Ditta comunicherà il “pronti al collaudo” allegando la propria proposta per il piano delle prove che potrà essere integrato dalla commissione.
Le operazioni di collaudo verranno effettuate nei 30 giorni successivi alla comunicazione. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei Sistemi, il rispetto delle normative vigenti, la completezza e l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto, dell’offerta e del presente capitolato speciale.
I verbali di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e firmati dal Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria, o suo delegato e controfirmati dai componenti della commissione di collaudo.
La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni di collaudo e di superamento positivo dello stesso, che sarà trasmesso per i successivi adempimenti di competenza.
Art. 12. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante
La DA dovrà fornire alla SA gli schemi di test dei Sistemi offerti. Tali schemi verranno, anche integrati, utilizzati dalla SA per la fase di collaudo.
Art. 13. - Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.
Art. 14. - Modalità di pagamento
Il pagamento dell’intera fornitura verrà effettuato tramite corresponsione di 9 rate:
la prima pari al 60 % (sessanta per cento) dell’intero appalto al collaudo positivo;
sette rate trimestrali posticipate pari ognuna al 4 % (quattro per cento) dell’intero appalto;
la nona rata (ultima) pari al 12 % (dodici per cento) dell’intero appalto, verrà liquidata previa valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi generali del progetto.
Le fatture verranno liquidate a 90 gg. dalla fine del mese di ricevimento della fattura con l’importo decurtato delle eventuali penali.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici – amministrativi e/o a seguito della verifica sulla corretta erogazione dei servizi e di ogni altra opera prevista nel periodo e previo adempimento delle prescrizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136.
La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere della SA entro novanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.
Art. 15. - Penalità
Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte del Fornitore in dipendenza dell'attività oggetto del presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte del Fornitore del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda. Per ogni giorno di ritardo, oltre il quindicesimo, dalla ricezione dell’ordine di acquisto da parte del Fornitore, fatti salvi gli eventuali periodi legalmente previsti, se la Ditta non avrà consegnato le richieste apparecchiature elettrocardiografiche, verrà addebitata una penale pari ad
€ 200,00.
Per ogni giorno, oltre il centocinquantesimo, dalla stipula del contratto di aggiudicazione, fatti salvi gli eventuali periodi legalmente previsti, se la Ditta non sarà pronta ad iniziare le operazioni di collaudo verrà addebitata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
L’ammontare delle penali addebitate sarà proporzionato all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo e comunque non complessivamente superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Per ciò che attiene l’erogazione dei servizi da assicurare nei 36 mesi successivi al collaudo le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Società in dipendenza dell'attività oggetto dell’affidamento costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della Società del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda. Nella tabella che segue si riportano gli indicatori, i metodi di misura ed i parametri per il calcolo delle penali qualora non vengano rispettati i livelli di servizio richiesti.
Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura il numero degli interventi di manutenzione non evasi rispetto al totale degli interventi richiesti/segnalati. Si fa riferimento alle richieste di manutenzione originate dalla gestione degli interventi. Sono identificati quattro livelli di gravità dei problemi rilevati: 1. l’intero Sistema è indisponibile; 2. le funzionalità critiche del Sistema sono indisponibili; 3. le funzionalità non critiche del Sistema sono indisponibili; 4. le funzionalità non critiche del Sistema sono indisponibili, senza impatto sulla operatività. | |||||
Unità di misura | Percentuale | |||||
Dati elementari da rilevare | numero di interventi inevasi; numero di interventi richiesti/segnalati. | |||||
Periodo di riferimento | 3 mesi | |||||
Frequenza esecuzione misure | 4 volte l’anno | |||||
Regole di campionamento | Vanno gravità | considerate | tutte | le | richieste | inviate suddivise per |
Formula di calcolo | Dati necessari: numero di interventi inevasi; numero di interventi richiesti/segnalati. Si calcola quindi la frequenza degli interventi inevasi TABi = Ninterventi inevasi x 100 Ntotale interventi richiesti i = 1,2,3,4 (gli interventi sono classificati in funzione della gravità) | |||||
Regole di arrotondamento | La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5; al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5. | |||||
Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: TAB ≤ 1% (valore normale); TAB ≤ 2% (valore limite). Il valore dei tempi di evasione degli interventi per livello di gravità è il seguente: livello 1 --- 2 ore; livello 2 --- 3 ore; livello 3 --- 8 ore; livello 4 --- 16 ore | |||||
Azioni contrattuali | Per ogni 1% di TAB in più rispetto al valore normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Gravità 1 e 2 = 10% del corrispettivo relativo alla rata trimestrale; Gravità 3 = 5% del corrispettivo relativo alla rata trimestrale; Gravità 4 = 3% del corrispettivo relativo alla rata trimestrale. Per ogni 1% di TAB oltre il valore limite si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo relativo alla rata trimestrale: Gravità 1 e 2 = 12% del corrispettivo relativo alla rata |
trimestrale; Gravità 3 = 7% del corrispettivo relativo alla rata trimestrale; Gravità 4 = 5% del corrispettivo relativo alla rata trimestrale. | |
Eccezioni | Le conseguenze del mancato rispetto delle richieste nei tempi previsti non viene applicato se le cause non sono imputabili al fornitore. |
In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’Azienda potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell’Azienda che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.
La Società è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate:
interruzione di servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’Azienda;
reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione;
malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficienze manutentive;
negligenza nel mantenimento della configurazione;
violazione delle prescrizioni della L. 196/03 e ss.mm.ii.;
qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell’esercizio e manutenzione del S.I. dell’Azienda.
Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 16. - Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 17. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
c) xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in
caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato speciale e della documentazione contrattuale;
i) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;
j) annullamento della delibera di aggiudicazione.
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e) e sub i), la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.
Art. 19. Adempimenti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario, nella persona del Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 196/2003 sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell’espletamento delle prestazioni contrattuali. L’aggiudicatario, come sopra rappresentato, dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà sono sensibili/personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario si obbliga a effettuare, al massimo ogni anno, l’aggiornamento sui trattamenti e sulla applicazione delle misure di sicurezza;
L’aggiudicatario sarà, comunque, e in ogni caso responsabile nei confronti dell’Azienda:
della sicurezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa citata;
dell’adozione, da parte del proprio personale, di tutte le precauzioni previste;
a non diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza ed a vigilare affinché, nemmeno fortuitamente, questi possano venire a conoscenza di terzi non autorizzati.
L’aggiudicatario sarà, comunque, tenuto ad attenersi e uniformarsi agli attuali e/o futuri piani di sicurezza aziendali così come risultano dai DPS annualmente redatti e approvati.
Art. 20. - Cessazione del servizio – Attività di fine contratto
IL Fornitore dovrà garantire tutto quanto risulti necessario perché, alla scadenza del contratto, un nuovo Fornitore possa ad esso, eventualmente, subentrare nell’erogazione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato speciale.
Al fine il Fornitore dovrà:
produrre e consegnare all’Azienda entro sei mesi dalla scadenza del contratto un piano di migrazione contenente tutte le informazioni necessarie per consentire il subentro di altro Fornitore nell’erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
procedere all’aggiornamento continuo del suddetto piano di migrazione, provvedendo di volta in volta alla consegna dello stesso all’Azienda, di modo che il documento sia puntualmente riferito allo scenario correntemente in esercizio;
fornire, negli ultimi 2 mesi di contratto (periodo di trasferimento) e su richiesta dell’Azienda, tutto il supporto e la collaborazione necessaria al Fornitore subentrante.
Art. 21. - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
Art. 22. - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme ed alle Leggi di carattere generale e al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.
DATA _
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma) _