LOCAZIONE ABITATIVA A CANONE LIBERO (Art. 1, 2 L. 431/98)
LOCAZIONE ABITATIVA A CANONE LIBERO
(Art. 1, 2 L. 431/98)
Il/La sig. /soc. 1 .................. di seguito denominato/a locatore concede in locazione al/alla sig. 2 .................. di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante 3 .................., che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in.................. via.................. n................... piano.................. scala...... int................... composta di n................... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.).................. non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà..................
riscaldamento..................
acqua.....................
altre..................
COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 8 c. 3 DL 333/92 convertito con L. 359/92:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:..................
b) codice fiscale del locatore..................
c) documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:..................
d) certificato di collaudo e APE:..................
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Art. 1 - Durata
1.1 Il contratto è stipulato per la durata di................... anni 4 a partire da................. e con scadenza a...............
1.2 Alla predetta scadenza, la locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni, per altri 4 anni salvo che il locatore comunichi al conduttore disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 c. 1 L. 431/98, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata AR contenente la specificazione del motivo invocato almeno 6 mesi prima della scadenza.
1.3 Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
1.4 Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto) ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per 4 (quattro) anni alle medesime condizioni.
1.5 Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta da riceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
Art. 2 - Canone
2.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in euro.................., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore entro il giorno....... del mese ovvero a mezzo di bonifico bancario.
Art. 3 - Deposito cauzionale
3.1 A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro............................. pari a............... mensilità del canone, non imputabile in conto canoni.
3.2 Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
3.3 Altre forme di garanzia:...................................................................................
Art. 4 - Oneri accessori
4.1 Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le spese relative agli oneri accessori (quali ad esempio le spese relative al servizio di riscaldamento, le spese per la rimozione dei rifiuti, quelle elencate dall'art. 9 L. 392/78, nonché per patto espresso il compenso dell'amministrazione dello stabile e l'importo della polizza globale del fabbricato). Il tutto nella misura del....% rispetto a quella risultante dai preventivi e rendiconti condominiali.
4.2 Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
4.3 Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Art. 5 - Spese di bollo e registrazione
5.1 Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Art. 6 - Pagamento, risoluzione e prelazione
6.1 Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 L. 392/78.
6.2 La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Art. 7 - Uso
7.1 L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:............
7.2 Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'art. 6 L. 392/78.
Art. 8 - Recesso del conduttore
8.1 Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno............ prima.
Art. 9 - Consegna
9.1 Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9.2 Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c., di quanto segue............
Art. 10 - Modifiche e danni
10.1 Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
10.2 Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11 - Assemblee
11.1 Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
11.2 Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Art. 12 - Impianti
12.1 Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
12.2 Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale quanto disposto dal DPR 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11 c. 2 dello stesso.
In caso di obbligo di predisporre l'APE
Art. 13 - Attestato di prestazione energetica (APE)
13.1 Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
13.2. Copia dell'APE viene allegata al presente contratto.
Art. 14 - Accesso
14.1 Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano una motivata ragione.
14.2 Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.......................................
Art. 15 - Varie
15.1 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
15.2 Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
15.3 Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalla L. 392/78 e dalla L. 431/98 o comunque dalle norme vigenti.
16.1 Le parti, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
....................., li .....................
Il locatore .....................
Il conduttore .....................
Ai sensi dell'artt. 1342 c. 2 c.c., le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del presente contratto.
Il locatore................................................
Il conduttore.............................................