A CURA DI
Allegato 6 Disciplinare di gara per l’affidamento della gestione di un impianto sportivo tipo
Disciplinare di gara per l’affidamento della All. 6
A CURA DI gestione di un impianto sportivo tipo
A CURA DI
6
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO TIPO
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA
La gara ha ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo comunale
.
Tale impianto sportivo è destinato a favorire la pratica di attività motorie, ricreative e sociali di interesse pubblico e deve essere messo a disposizione degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, delle società sportive e associazioni che svolgono attività sportiva agonistica, dilettantistica, di avviamento allo sport, attività motoria in favore di disabili, disagiati ed anziani, nonché attività ricreativa e sociale in ambito sportivo.
La struttura è concessa nello stato di fatto in cui si trova, per cui la partecipazione alla gara comporta l’accettazione delle situazioni suddette, senza alcuna possibilità per gli aggiudicatari di sollevare eccezioni.
Non sussiste necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo complesso e unitariamente.
Segue descrizione dettagliata dell’impianto sportivo comunale (elenco esemplificativo e
non esaustivo):
• composizione dell’impianto sportivo e dimensioni: n. di edifici, n. di piani, spazi per l’attività sportiva (campi di calcio, palestre, piscine, piste di atletica, ecc.), tipologia delle pavimentazioni, servizi di supporto per atleti, arbitri e spettatori (spogliatoi, servizi igienici, docce, infermeria, deposito attrezzi, uffici, tribune e numero di spettatori, parcheggi);
• descrizione degli arredi;
• composizione degli impianti tecnologici: centrale termica, centrale idrica, centrale di termoventilazione. impianti di riscaldamento, impianti di produzione acqua calda sanitaria, impianti idrico-fognanti, impianti elettrici e di illuminazione;
• percorsi esterni, aree a verde, recinzioni, cancelli di accesso carrabile ed accessibile a mezzi di servizio.
Art. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore deve assicurare la manutenzione e conduzione dell’impianto nei termini e con le modalità di cui al Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo (All. n. 4) e ne deve consentire l’accesso alla generalità dei cittadini nel rispetto del Regolamento d’uso (All. n. 1).
La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione comunale.
Il Gestore dovrà consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria senza pretendere dal Concedente compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi comportino la chiusura forzata dell’impianto sportivo.
Sarà cura del Comune, in tale eventualità, recare il minimo danno possibile all’attività del Gestore. L’affidatario della gestione deve utilizzare la struttura per attività sportive, sociali e didattiche.
Il Gestore, in presenza dei necessari presupposti di legge, può organizzare anche attività complementari di ristorazione, attività per il benessere psicofisico, attività commerciali, ricreative, culturali e del tempo libero nella piena osservanza della normativa di settore. La possibilità che il gestore organizzi attività commerciali e di ristorazione è subordinata ai necessari adempimenti connessi all’utilizzo delle aree per destinazione diversa da attività sportive, sociali e didattiche, che possono essere attivati in ogni momento anche successivo all’affidamento della struttura.
Tutti gli oneri necessari all’esercizio delle predette attività sono a carico del gestore, che deve provvedere ad acquisire, altresì, le prescritte licenze ed autorizzazioni, senza nulla pretendere dal Comune di .
Al Gestore è consentito lo sfruttamento pubblicitario nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia. Tutti gli oneri necessari all’esercizio della pubblicità sono a carico del Gestore.
Tali attività complementari possono essere curate direttamente dal Gestore o affidate in
sub concessione, previa autorizzazione della Amministrazione comunale. Sono a carico del Gestore:
• i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione
dell’impianto sportivo oggetto dell’affidamento;
• tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, fogna, gas, energia elettrica, gasolio ecc.), che il Gestore è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 30 giorni dalla consegna dell’impianto, le eventuali procedure di volturazione;
• la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva oggetto della gestione e delle aree di pertinenza, nel pieno rispetto del Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo (All. n. 4);
• la custodia dell’impianto sportivo concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
• il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in concessione, salvo specifiche deroghe stabilite dallo stesso Comune in considerazione del regime di sussidiarietà in cui opera il concessionario (per esempio sulla TARI, sulle tasse di pubblicità e simili);
• l’acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge e funzionali alla regolare conduzione dell’impianto ed allo svolgimento di qualsivoglia attività.
Inoltre il Gestore deve:
• osservare nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nella gestione della struttura sportiva, condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
• applicare nei confronti dei collaboratori tecnico-sportivi, laddove consentito nell’ambito della normativa vigente, la disciplina lavoristica, i contratti e le modalità fiscali e previdenziali con le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche;
• effettuare iversamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai lavoratori ed ai collaboratori per xxxxx, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei contratti nazionali di lavoro ovvero alle leggi vigenti.
Il Gestore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed ai collaboratori tecnico-sportivi, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Il Gestore deve assumere, per tutta la durata dell’affidamento, la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro; inoltre deve provvedere ad individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, anche ai sensi del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii. e redigere un apposito “Piano della Sicurezza” nel rispetto del citato Decreto ministeriale riguardante la “sicurezza negli impianti sportivi”. Tale Piano deve essere presentato ai competenti Uffici comunali entro 30 giorni dall’aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del contratto. Sono a carico del Gestore la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ed i relativi oneri, anche di natura economica. Il gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. È obbligo del Gestore adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.
Sono a carico del Gestore tutte le spese relative e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di xxxxx e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
Il Gestore ha l’obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva data in affidamento ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati entro il termine di trenta giorni dalla data della stipula del contratto.
All’Ufficio tecnico comunale sarà demandato il controllo sulla piena osservanza da parte del Gestore di tutti gli adempimenti contemplati nel Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo (All. n. 4). L’ufficio comunale competente in materia di Sport, invece, opererà il controllo sull’osservanza di tutti gli altri oneri gravanti sul gestore ai sensi del presente disciplinare di gara e dei suoi allegati.
Al fine di consentire all’Amministrazione comunale di vigilare sulla regolarità della gestione, il Gestore dovrà presentare al competente ufficio comunale, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione in cui risultino programmati gli interventi manutentivi da realizzare nell’anno in corso, unitamente all’elenco degli interventi eseguiti nell’anno precedente, con la relativa rendicontazione. Tale relazione deve riportare anche la rendicontazione di tutte le spese di gestione sostenute dal Gestore, ivi comprese quelle relative alle utenze (acqua, gas, elettricità ecc).
L’ufficio comunale competente, successivamente alla stipula del contratto, potrà procedere alla istituzione di un apposito comitato di controllo, costituito da membri interni ed esterni all’Amministrazione comunale, deputato a coadiuvare il Comune nell’attività di vigilanza sulla corretta gestione da parte del Gestore, e precisamente:
• Assessore allo Sport in qualità di Presidente del Comitato;
• Presidente Commissione Consiliare allo Sport;
• Dirigente della Ripartizione competente per lo Sport o un suo delegato;
• Dirigente della Ripartizione LL.PP. o un suo delegato;
• Esperto in impianti sportivi indicato dal CONI Puglia.
Art. 3 – SERVIZI SOCIO-SPORTIVI A CARICO DEL GESTORE
Il Gestore deve assicurare annualmente all’Amministrazione comunale i servizi socio sportivi di seguito indicati:
a) riservare gratuitamente al Comune di la disponibilità dell’impianto sportivo per ore, nella fascia oraria antimeridiana (8,00 – 14,00), dal lunedì al venerdì, affinché gli uffici competenti possano assegnarlo alle scuole del Comune di per lo svolgimento di attività didattico-sportive, dando priorità alle scuole del distretto in cui è ubicato l’impianto;
b) n. gratuità in favore di soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati
dall’Assessorato allo Sport entro il 1°novembre di ogni anno sportivo, d’intesa con i servizi sociali, da inserire nei corsi didattici pomeridiani organizzati durante l’anno presso l’impianto in gestione;
c) disponibilità dell’impianto per ore al giorno, nella fascia oraria 14-23, per lo
svolgimento degli allenamenti delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di riferimento, con applicazione della tariffa agevolata prevista dall’Amministrazione come indicato nel tariffario di cui all’art. 5;
d) riservare gratuitamente al Comune di la disponibilità dell’impianto
sportivo per giorni festivi o prefestivi all’anno, al fine di consentire la realizzazione
di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente dall’Amministrazione concedente.
e) disponibilità dell’impianto il sabato dalle 14,00 alle 21,00 e la domenica dalle 8,00 alle 18,00 per lo svolgimento delle competizioni delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di , con applicazione della tariffa agevolata prevista dall’Amministrazione indicata nel tariffario di cui all’art. 5;
Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative, impegnandosi a garantire all’Amministrazione concedente ulteriori servizi socio sportivi rispetto a quelli previsti.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di gestione avrà durata di anni , decorrenti dalla data del verbale
di consegna dell’impianto sportivo all’affidatario
e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
Art. 5 – TARIFFE
Il Gestore ha l’obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle indicate nel Tariffario base per utilizzo impianto sportivo tipo (All. n. 2), comprensive d’IVA.
Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative per l’Amministrazione comunale impegnandosi quindi ad applicare le tariffe ridotte offerte rispetto a quelle riportate nel precitato tariffario.
Le tariffe di cui al presente articolo saranno soggette annualmente a revisione secondo gli indici ISTAT qualora questi si incrementino oltre il 5%. Comunque ogni eventuale variazione in aumento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
Il gestore dovrà esporre le tariffe vigenti in luogo accessibile e aperto al pubblico.
Tutti i proventi derivanti dall’introito delle predette tariffe spettano al gestore per compensare i costi gestionali.
Art. 6 – CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE
L’Amministrazione comunale, al fine di assicurare al Gestore il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, tenuto conto anche dei servizi socio sportivi di cui all’art. 3 offerti in favore dell’Amministrazione comunale, deve versare al gestore un contributo annuo
di euro (in cifre ), oltre IVA, se dovuta.
Tale contributo equivale alla differenza tra Costi ed Introiti derivante dall’apposito Piano Gestionale (All. n. 5) redatto dal Comune e validato dal CONI Puglia o da altro competente Ufficio della Regione Puglia.
Tale contributo sarà erogato in rate trimestrali posticipate e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvi gli adeguamenti all’indice ISTAT per ogni anno di gestione successivo al primo.
Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative per l’Amministrazione comunale in merito all’importo di tale contributo, proponendo una riduzione annua previa verifica della congruità mediante aggiornamento del Piano gestionale. Non sono ammesse offerte in rialzo.
Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara le Società ed Associazioni sportive senza fini di lucro iscritte al registro del CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI singoli, associati o consorziati, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) non avere subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto costituente il raggruppamento, dal consorzio e da ciascun soggetto consorziato espressamente indicato dal Consorzio quale esecutore del servizio;
2) per le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione: documentazione attestante l’esistenza del riconoscimento del CONI;
3) per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche: documentazione attestante l’iscrizione al registro del CONI;
4) dimostrazione circa il raggiungimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, di un bilancio
medio annuale di almeno € (pari al 70 % dei Costi complessivi
annuali di gestione desunti dal Piano gestionale (All. n. 5). In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti il suddetto requisito economico–finanziario deve essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, nella misura minima del 40% a carico della mandataria e del 10% a carico di ciascuna società o soggetto mandante. Il consorzio ordinario di concorrenti (in analogia a quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016), ai fini del possesso del presente requisito, è equiparato al Raggruppamento Temporaneo di concorrenti; pertanto, una consorziata deve possedere il requisito nella misura minima richiesta alla capogruppo del Raggruppamento e ciascuna
altra consorziata deve possedere il requisito nella misura minima richiesta alle mandanti del Raggruppamento;
5) essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Il citato requisito, inoltre, non è richiesto per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione, che, in caso di raggruppamento temporaneo, possono comunque rivestire il ruolo di mandatarie;
6) disponibilità di una figura professionale specialistica, quali direttori sportivi o manager dello sport muniti di titoli o brevetti, rilasciati dalla Facoltà di Scienze Motorie, dalla Scuola dello Sport del Coni ovvero titolati con master universitario di 2° livello (post laurea) in management per lo sport. La citata figura professionale dovrà essere inserita nella compagine societaria della concorrente, ovvero dovrà essere inserita stabilmente nell’assetto organizzativo della stessa, risultando contrattualizzata (come dipendente o collaboratore tecnico-sportivo ai sensi di legge) da almeno tre anni al momento della pubblicazione del presente bando. In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio di concorrenti ex art. 2602 C.C., tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle componenti costituenti il raggruppamento o Consorzio;
7) di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso.
Per i consorzi, anche laddove il consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, i requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti devono essere posseduti dai consorzi stessi.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Art. 8 – MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e avviso pubblico. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri di seguito indicati:
A) OFFERTA ECONOMICA: punti complessivi 20/100, suddivisa tra i sub elementi di seguito indicati:
a.1) ribasso sul contributo di cui all’art. 6 del disciplinare di gara: il concorrente potrà offrire un ribasso sul contributo di cui all’art. 6 del presente disciplinare. La mancata offerta di ribasso determinerà l’attribuzione di zero punti. Max 10 punti.
L’offerta di ribasso sarà valutata dalla Commissione giudicatrice come di seguito indicato: il punteggio massimo (punti dieci) sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il xxxxxxx xxxxxxx. Alle altre percentuali di ribasso sarà assegnato un punteggio proporzionalmente ridotto, con applicazione della seguente formula:
P= 10 ×
ribasso offerto ribasso massimo
a.2) costo per lo svolgimento di una competizione sportiva (durata indicativa di 2 ore) nella sala attività dell’impianto di cui all’art. 6 del disciplinare di gara: il concorrente potrà offrire un ribasso sul costo a partita della sala di cui al Tariffario richiamato all’art. 5 del presente disciplinare. La mancata offerta di ribasso determinerà l’attribuzione di zero punti. Max 3 punti.
Il punteggio verrà determinato dalla Commissione giudicatrice nel seguente modo:
dove:
P(i)= 3 x (1-
Toff- Tmin
)
Tmax - Tmin
P(i) = punteggio da attribuire (max. 2 punti);
T min = tariffa minima offerta per costo a partita della sala (tra le varie proposte dei candidati);
T off = tariffa offerta dal concorrente in esame;
T max = tariffa massima applicabile, come da Tariffario
a.3) costo giornaliero (indicativamente 12 ore) della sala per eventi sportivi di cui all’art. 5 del disciplinare di gara: il concorrente potrà offrire un ribasso sul costo giornaliero della sala di cui al Tariffario richiamato all’art. 5 del presente disciplinare. La mancata offerta di ribasso determinerà l’attribuzione di zero punti. Max 3 punti.
Il punteggio verrà determinato dalla Commissione giudicatrice nel seguente modo:
Toff- Tmin
P(i)= 3 x (1-
)
Tmax - Tmin
P(i) = punteggio da attribuire (max. 3 punti);
T min = tariffa minima offerta per costo giornaliero della sala per eventi sportivi (tra le varie proposte dei candidati);
T off = tariffa offerta dal concorrente in esame;
T max = tariffa massima applicabile, come da Tariffario
a.4) costo giornaliero (indicativamente 12 ore) della sala per spettacoli di cui all’art. 5 del disciplinare di gara: il concorrente potrà offrire un ribasso sul costo giornaliero per eventi sportivi della sala di cui al Tariffario richiamato all’art. 5 del presente disciplinare. La mancata offerta di ribasso determinerà l’attribuzione di zero punti. Max 4 punti.
Il punteggio verrà determinato dalla Commissione giudicatrice nel seguente modo:
dove:
P(i)= 4 x (1-
Toff- Tmin
)
Tmax - Tmin
P(i) = punteggio da attribuire (max. 3 punti);
T min = tariffa minima offerta per costo giornaliero per spettacoli della sala (tra le varie proposte dei candidati);
T off = tariffa offerta dal concorrente in esame;
T max = tariffa massima applicabile, come da Tariffario
B) OFFERTA TECNICO/GESTIONALE: punti complessivi 80/100, suddivisi fra i sub elementi di seguito indicati:
b.1) elaborazione di un piano degli investimenti, in cui risultino indicati gli interventi migliorativi (infrastrutture, arredi, tecnologie informatiche ed attrezzature tecnologiche) che s’intendono realizzare presso la struttura sportiva in gestione e gli investimenti che il Gestore s’impegna a destinare agli stessi. Max punti 10.
Assegnati con riferimento agli interventi migliorativi e agli investimenti (per le opere strutturali, per gli arredi e le attrezzature sportive e per le tecnologie innovative).
b.2) elaborazione di un piano di utilizzo della struttura sportiva per la gestione della quale si concorre: pianificazione annuale, mensile e settimanale delle attività, in cui risultano indicate le attività sportive e gli eventi sportivi e spettacolari. Max punti 10.
Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente:
• numero di ore dedicate alle attività sportive;
• numero di eventi sportivi;
• numero di eventi spettacolari;
• rilevanza internazionale, nazionale o locale degli eventi sportivi e spettacolari.
b.3) elaborazione di un piano di organizzazione degli eventi sportivi. Max punti 10.
Assegnati con riferimento ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente:
• numero di eventi;
• rilevanza internazionale, nazionale o locale degli stessi;
• comprovate relazioni di partenariato con organismi nazionali ed internazionali referenti istituzionali per l’organizzazione di eventi sportivi;
• professionalità dei componenti dello staff tecnico preposto alla organizzazione degli eventi sportivi.
b.4) elaborazione di un piano di conduzione e gestione della struttura sportiva per la gestione della quale si concorre, in cui risultino indicate le attività di manutenzione previste a tutela della struttura sportiva comunale e lo scadenziario degli interventi, fermo restando l’obbligo del Gestore di attenersi alle prescrizioni del Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo, richiamato dall’art. 2 del presente disciplinare. Max punti 12.
Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente:
• attività previste a tutela della struttura sportiva comunale;
• scadenziario delle stesse.
b.5) elaborazione di un piano del personale, in cui risultino indicate le figure professionali specialistiche addette alla gestione e le relative mansioni, ovvero prestazioni cui ciascuna di esse risulta preposta (ad es. servizi sportivi, attività didattico-sportiva, attività sportiva agonistica, organizzazione di eventi sportivi, comunicazione sportiva, interventi manutentivi, interventi di conduzione degli impianti, custodia, etc).
Massimo 10 punti di cui punti 4 da assegnare con riferimento alle qualifiche dirigenziali ed alla esperienza in capo al presidente o al direttore sportivo della compagine candidata alla gestione, secondo gli elementi di seguito indicati in ordine decrescente:
• numero delle figure professionali specialistiche dirigenziali (3 punti per figure in possesso di Master Universitario di II livello in Management sportivo, 1 punto per laureati in Scienze Motorie o in possesso di titolo rilasciato dalla Scuola dello Sport CONI o da una FSN per corsi di durata non inferiore a 100 ore, fino ad un max di 4 punti);
e punti 6 da assegnare con riferimento alle qualifiche operative del personale impiegato,
secondo gli elementi di seguito indicati in ordine decrescente:
• numero delle figure professionali specialistiche (sportive o operative) contrattualizzate;
• qualifica ed esperienza acquisita dalle stesse, da valutare attraverso i curricula.
b.6) elaborazione di un piano di comunicazione e marketing, in cui risultino indicate le
iniziative finalizzate a promuovere le attività da svolgere nell’impianto sportivo per la gestione
del quale si concorre (piano di marketing, modalità di promozione e di programmazione delle attività, pubblicità su quotidiani, periodici, radiofonica/televisiva, realizzazione sito web dedicato, brochure illustrative, ecc.) Max punti 8.
Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente:
• quantità delle azioni di comunicazione e marketing proposte;
• qualità delle attività di promozione programmate, in relazione agli strumenti ed alle modalità prescelti.
b.7) elaborazione di un piano di organizzazione degli eventi culturali (spettacoli, concerti ecc.). Max punti 6.
Assegnati con riferimento ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente:
• numero di eventi;
• rilevanza nazionale o locale degli stessi;
• comprovate relazioni di partenariato con organismi nazionali ed internazionali dediti all’organizzazione di eventi culturali;
• professionalità dei componenti dello staff tecnico preposto alla organizzazione degli eventi culturali (esperienze e competenze).
b.8) offerta di eventuali servizi socio sportivi ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 3, lett. a, del presente disciplinare:
riservare gratuitamente al Comune di la disponibilità dell’impianto
sportivo nella fascia oraria mattutina (8,00 – 14,00) per un numero di ore ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 3, lett. a), del presente disciplinare, che gli uffici competenti assegneranno alle scuole pubbliche del territorio per lo svolgimento di attività didattico– sportive, dando priorità alle scuole del Comune in cui è ubicato l’impianto. Max punti 3.
Il punteggio verrà determinato dalla assegnando 1 punto per ciascuna ora giornaliera ulteriore per cui viene garantita la disponibilità dell’impianto nella citata fascia oraria, fino ad un massimo di 3 punti.
b.9) offerta di eventuali servizi socio sportivi ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 3, lett. d, del presente disciplinare: riservare gratuitamente al Comune di
la disponibilità dell’impianto sportivo per un numero di giorni festivi o prefestivi ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 3, lett. d, del presente disciplinare, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati o patrocinati dall’Amministrazione concedente. Max punti 3.
Il punteggio verrà determinato dalla Commissione giudicatrice assegnando 1 punto per ogni
giorno ulteriore per cui viene garantita la disponibilità dell’impianto fino ad un massimo di 3 punti.
b.10) esperienza e qualifica del soggetto candidato nella gestione di impianti sportivi e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Max punti 8.
Verrà valutata l’esperienza di gestione, dimostrata attraverso attestazioni positive di gestione di impianti sportivi, dell’intera compagine o della mandataria, assegnando 1 punto per ogni anno di gestione di un impianto pubblico o privato (di caratteristiche similari), fino ad un massimo di 8 punti.
Il plico offerta dovrà contenere l’offerta tecnico-gestionale consistente in:
• una relazione analitica relativa a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione tecnico- gestionale, anche accompagnata da materiale illustrativo, laddove ritenuto utile, nonché i curricula dei responsabili delle varie attività, al fine di consentire un’adeguata valutazione per l’attribuzione del punteggio. Saranno escluse le offerte che non risulteranno rispondenti ai requisiti prestazionali minimi di cui agli artt. 3 e 7 del presente Disciplinare.
L’offerta progettuale, contenuta complessivamente nel plico offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere - in apposita busta separata e sigillata - l’offerta economica che prevede le seguenti documentazioni:
• l’offerta economica di cui alla lettera a.1) consistente nella indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto rispetto al contributo annuo di € , posto a base di gara;
• l’offerta economica di cui alle lettere a.2), a.3), a.4), consistente nella indicazione delle tariffe offerte, in cifre ed in lettere, al lordo dell’IVA, anche qualora coincidano con le tariffe di cui al tariffario richiamato all’art. 5;
• un piano gestionale che rappresenti l’equilibrio economico finanziario della gestione complessivamente considerata, con riferimento a tutta la durata della gestione e in cui si valutino Entrate e Costi gestionali nonché l’eventuale disavanzo coperto dal contributo pubblico a compensazione parziale dei servizi socio-sportivi offerti.
Le offerte saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale sommando i punteggi della valutazione tecnico-gestionale e i punteggi derivanti dall’offerta economica. Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo totale uguale, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente prodotta.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà all’aggiudicazione in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria.
L’Amministrazione concedente procederà alla valutazione della congruità delle offerte in analogia a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924.
Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
ART. 9 - AVVERTENZE
Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all’offerta, pena l’esclusione, dovranno essere presentati in lingua italiana.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza indicata nel bando di gara o che risulti pervenuto in modo difforme da quello prescritto o sul quale non sia apposto il mittente o l’indicazione dell’oggetto della gara ovvero che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla stessa.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il concorrente
aggiudicatario sarà invitato, pena la decadenza dall’aggiudicazione, a:
1) presentare la documentazione di rito propedeutica alla sottoscrizione del contratto (atto costitutivo in caso di A.T.I., eventuali procure ecc.);
2) costituire il deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge;
3) versare le spese contrattuali.
ART. 10 – AGGIUDICAZIONE
Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio risultato tale in sede di gara, l’Amministrazione procederà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.
Art. 11 – CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono presentare, nelle forme previste dalla legge, ricevuta attestante l’effettuato versamento della cauzione provvisoria, in analogia a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del contributo annuo a carico della civica Amministrazione di cui all’art. 6 del presente disciplinare, al netto dell’IVA.
In analogia a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la suddetta cauzione è prevista nella misura del 50% per i concorrenti muniti delle certificazioni di qualità ivi specificate.
La cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell’ordine di aggiudicazione per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve versare, all’atto della stipula del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del contributo annuo a carico della civica Amministrazione di cui all’art. 5 del presente disciplinare, al netto del ribasso offerto e dell’IVA, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare di gara e dagli atti in esso richiamati, con modalità analoghe a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali,
anche dopo la scadenza del contratto.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento in assenza di controversia.
ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario assume la piena e incondizionata responsabilità, sotto il profilo sia civile che penale, della complessiva gestione dell’impianto sportivo che forma oggetto dell’affidamento gestionale, nel rispetto del presente disciplinare e dei sui allegati, nonché del relativo contratto di servizio.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento della predetta gestione o a cause ad essa connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Gestore.
A tal fine il Gestore si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, le sottoriportate polizze assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione, con espressa rinuncia da parte della predetta Compagnia ad azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione Comunale:
• polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi incendio e danneggiamento ad opera di
terzi, con massimale non inferiore a € 2.000.000 (due milioni);
• polizza assicurativa a copertura del rischio di furto di attrezzature o apparecchiature tecnologiche, con massimale non inferiore a € 50.000 (cinquantamila);
• polizza assicurativa R.C.T. a copertura del rischio derivante da infortuni e danni fisici ai frequentatori del palazzetto dello sport, con massimale non inferiore a € 1.000.000 (un milione).
Copia delle predette polizze dovranno essere trasmessa all’ufficio competente entro la
data di stipula del contratto di gestione.
ART. 13 – DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:
1. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente disciplinare di gara e dei relativi allegati e di impegnarsi ad eseguire la gestione dei servizi socio sportivi e tutti gli obblighi ricadenti sul Gestore nel pieno rispetto delle modalità in essi contemplate;
2. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla gestione del citato impianto sportivo, con le modalità di cui ai predetti atti tecnici, e di considerare le stesse, nel loro complesso, remunerativa e tali da consentire l’offerta presentata, nonché il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Art. 14 – SUBCONCESSIONE
È vietata la sub concessione della gestione dell’impianto sportivo affidato in gestione, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione.
ART. 15 – PENALI
L’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penalità per gli inadempimenti di seguito riportati:
• mancata pulizia e manutenzione dell’impianto sportivo e delle aree di pertinenza (da €100 a €500);
• mancata custodia dell’impianto sportivo (da € 500 a € 1.000);
• chiusura ingiustificata dell’impianto sportivo (€ 500 al giorno);
• ritardo nella presa in consegna dell’impianto per fatti non imputabili all’Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore = € 100 al giorno;
Spetterà all’ufficio comunale competente in materia di Sport, di concerto con l’Ufficio tecnico comunale, accertare i citati inadempimenti imputabili al gestore mediante sopralluogo e procedere alla verbalizzazione della situazione riscontrata.
In tutti i casi in cui è prevista una penalità, l’Amministrazione, dopo aver assegnato al Gestore un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, ha diritto di incamerare direttamente la cauzione in via amministrativa. Il Gestore deve reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca dell’affidamento.
L’applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità del danno ulteriore e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il reiterato mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere ai dipendenti per le attività del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Comune, inoltre, può recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. Il gestore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).
Art. 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della prestazione, nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili - I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e degli elementi di valutazione.
Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge, e, comunque, per un periodo di conservazione di cinque anni a partire dalla conclusione del procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a: soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalle normative vigenti.
Diritti del concorrente interessato - Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO) - Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di
con sede in , Via
n. , che ha nominato il Responsabile del trattamento dei dati nella persona del
, salvo la nomina di Responsabili esterni, cui l’interessato potrà rivolgersi per ogni istanza relativa al trattamento dei propri dati personali.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è .
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE l’interessato può contattare il RPD al seguente indirizzo e-mail
Art. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di .
Art. 19- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.