ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione delle attività di “Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico: metodi non
invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischi”
Fasc. N. W17 tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Fondazione Stella Maris, di seguito denominato “Fondazione” - codice fiscale 00126240506 con sede in San Miniato (PI), Piazza della Repubblica, 13, cap. 56027 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, Xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE:
• L’Istituto Superiore di Sanità da tempo coordina il “Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spetto Autistico (NIDA)”, cui partecipano alcuni dei più importanti centri clinici e di ricerca italiani, che si occupano di diagnosi e trattamento dei Disturbi del Spettro Autistico (DSA). La finalità del NIDA è il riconoscimento precoce dei DSA e la messa a punto di un modello operativo che possa essere esteso all’intero territorio nazionale;
• La Fondazione Italiana per l’Autismo (FIA) ha finanziato l’ISS per la realizzazione di un progetto, collocato nell’ambito di finalità del NIDA,
che realizzi le attività di “Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico: metodi non invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischi”
• il NIDA, con la realizzazione del succitato progetto, si propone di estendere la somministrazione di un protocollo standardizzato di sorveglianza e di valutazione del neurosviluppo, già presente nelle Regioni Umbria, Toscana, Lazio e Sicilia, anche alle Regione Piemonte e Umbria, al fine di individuare bambini a rischio di DSA prima del compimento dei due anni, ed effettuarne il tempestivo inserimento in un programma di intervento terapeutico. Il progetto prevede la somministrazione del protocollo ad un campione di bambini ad alto rischio DSA (fratelli di bambini con DSA, neonati piccoli per età gestazionale e bambini nati prematuri), e ad un campione di neonati a basso rischio (nati a termine e idonei per età gestazionale), nei primi
36 mesi di vita. L’indagine sarà focalizzata sull’analisi dei parametri motori, vocali, socio-comunicativi, dell’attenzione verso stimoli sociali, e delle alterazioni neurobiologiche, in neonati/bambini ad alto rischio; dal confronto dei dati raccolti nella popolazione di controllo e quella ad alto rischio, nei diversi parametri, si otterranno informazioni utili per l’identificazione dei marcatori precoci dei DSA;
• Ai fini della realizzazione del progetto, si rende necessaria la collaborazione della Fondazione Xxxxxx Xxxxx;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e la Fondazione, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione
necessaria alla realizzazione delle attività di un “Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico: metodi non invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischi”.
La attività da realizzare da parte della Fondazione saranno più specificatamente le seguenti:
- reclutamento e registrazione di neonati a basso e ad alto rischio;
- valutazioni cliniche dei neonati/bambini a basso e ad alto rischio;
- raccolta campioni biologici (urine e saliva/cellule della cavità buccale) e invio al Campus Biomedico e all’ISS per la relativa analisi;
- inserimento dei dati relativi alla valutazione comportamentale, neuropsicologica e ai parametri auxometrici all’interno della piattaforma tecnologica del Network/database.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno scadenza il 30.01.2020.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) e le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 50%, pari ad Euro 23.250,00 (ventitremiladuecentocinquanta/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 50 %, pari ad Euro 23.250,00 (ventitremiladuecentocinquanta /00) dopo diciotto mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
La Fondazione dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, del contributo della Fondazione Italiana Autismo e s’impegna a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Le richieste di pagamento di cui sopra ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.Lgs. n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito del Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), dovranno indicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti
– anche in maniera non esclusiva – del presente accordo.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo.
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Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Fondazione il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e per l’ISS la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)
La Fondazione, dovrà trasmettere con cadenza semestrale all’ISS una breve relazione esplicativa del lavoro svolto e/o dei risultati ottenuti, e un dettaglio dei costi sostenuti per il progetto. La prima relazione , in considerazione dell’inizio delle attività del progetto, sarà presentato dalla Fondazione in data
1 settembre 2017.
Oltre quanto sopra, alla scadenza, la Fondazione trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla Fondazione che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc.).
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Articolo 7
(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)
Ciascuna delle Parti del presente accordo, provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi, sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, cui le unità di personale medesime sono tenute ad uniformarsi.
Articolo 8
(Responsabilità Civile)
Ciascuna Parte, nell’attuazione del presente accordo, è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso, la Parte responsabile, è tenuta al risarcimento del danno.
Articolo 9
(Copertura Assicurativa)
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell’altra Parte.
Articolo 10
(Risultati Scientifici)
Per “Risultati Scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
I risultati che scaturiranno dalla ricerca oggetto del presente accordo son di proprietà dell’ISS ed in nessun modo la Fondazione potrà goderne o disporne.
Articolo 11
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
Quale esclusivo titolare dei risultati, ISS è l’unico soggetto titolare delle pubblicazioni scaturenti da tale progetto di ricerca. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto dell’ISS e purché tali pubblicazioni on compromettano la tutelabilità dei risultati. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative ai dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle
attività oggetto del presente accordo e a non rendere noto a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Ogni pubblicazione, partecipazione congressuale, o azione divulgativa o di formazione, risultanti dall’attività progettuale del presente accordo, dovrà riportare la dicitura, esemplificativa e non esaustiva:“Grazie al contributo economico della Fondazione Italiana per l’Autismo Onlus”
Articolo 12
(Tutela dei dati personali)
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Articolo 13
(Recesso)
Ad ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell’art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l’accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Articolo 14
(Risoluzione)
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato per le attività svolte fino a quel momento.
Articolo 15
(Responsablità e Foro)
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 16
(Codice Unico di Progetto)
La Fondazione si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 17
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dalla Fondazione sul conto cor- rente dell’ISS – Banca delle Marche IBAN:XX00X0000000000000000000000.
Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS: Per la Fondazione Xxxxxx Xxxxx:
Il Direttore delle Risorse Il Presidente Xxxxx ed Economiche
(Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Piano economico-finanziario
Fondazione Xxxxxx Xxxxx
Titolo Progetto: Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico: metodi non invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischi
Responsabile Scientifico: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Conv. N. W17 Scadenza attività: 30.01.2020
Prospetto analitico dei costi
Categoria | Oggetto | Importo € |
Personale | n. 1 neuropsichiatra infantile e n. 1 terapista per il reclutamento, registrazione, valutazione clinica e comportamentale, analisi dati | 42.000,00 |
Consumo | 2.000,00 | |
Attrezzature scientifiche | Portatile, Kinect II e microfoni per la registrazione audio/video dei neonati | 2.500,00 |
TOTALE | 46.500,00 |