Contract
9. PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1o maggio 2004;
CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede l'abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni;
CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;
CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
TITOLO I
PRINCIPI
Articolo 1
Ai fini del presente protocollo:
a) per «atto di adesione del 16 aprile 2003» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
b) per «trattato che istituisce la Comunità europea» («trattato CE») e «trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica» («trattato CEEA»), si intendono detti trattati quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1o maggio 2004;
c) per «trattato sull'Unione europea» («trattato UE»), si intende detto trattato quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1o maggio 2004;
d) per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b), a seconda dei casi;
e) per «Stati membri attuali» si intendono gli Stati membri seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;
f) per «nuovi Stati membri» si intendono gli Stati membri seguenti: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.
Articolo 2
I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 3
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I, dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1o maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro.
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che
rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.
4. I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:
a) aderire a quelli che, al 1o maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;
b) adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate al 1o maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Articolo 4
Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dal 1o maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
Articolo 5
1. I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.
2. I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.
Articolo 6
1. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all'Unione o alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.
L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
2. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
3. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo (1), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
4. A decorrere dal 1o maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Xxxxx del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1o maggio 2004.
Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al paragrafo 1, secondo xxxxx. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1o maggio 2004, l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.
5. A decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1o maggio 2004, l'Unione adatta secondo necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
6. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati, effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione.
7. Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al 1o maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.
I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
8. Con effetto dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in particolare dal presente protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.
9. I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Questi si ritireranno in particolare, al 1o maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
Articolo 7
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Articolo 8
Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.
Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 9
I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonché i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1o maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Articolo 10
Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 11
L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PERMANENTI
Articolo 12
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 36.
Articolo 13
Le misure elencate nell'allegato IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Articolo 14
Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
Articolo 15
Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.
Articolo 16
1. Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.
2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Xxxxxxx è pari a due terzi della base annua.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Xxxxxxx gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.
Articolo 17
1. Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 è stato adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1o maggio 2004.
2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio‑aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio‑dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.
(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
Articolo 18
Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1o maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:
(milioni di euro, prezzi 1999)
2004 | 2005 | 2006 | |
Repubblica ceca | 125,4 | 178,0 | 85,1 |
Cipro | 68,9 | 119,2 | 112,3 |
Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |
Slovenia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |
Articolo 19
Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1o maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:
(milioni di euro, prezzi 1999)
2004 | 2005 | 2006 | |
Repubblica ceca | 174,7 | 91,55 | 91,55 |
Estonia | 15,8 | 2,90 | 2,90 |
Cipro | 27,7 | 5,05 | 5,05 |
Lettonia | 19,5 | 3,40 | 3,40 |
Lituania | 34,8 | 6,30 | 6,30 |
Ungheria | 155,3 | 27,95 | 27,95 |
Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |
Polonia | 442,8 | 550,00 | 450,00 |
Slovenia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |
Slovacchia | 63,2 | 11,35 | 11,35 |
Nel calcolare la ripartizione dei fondi a finalità strutturale per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.
Articolo 20
1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (1):
(milioni di euro, prezzi attuali)
Repubblica ceca | 39,88 |
Estonia | 2,50 |
Lettonia | 2,69 |
Ungheria | 9,93 |
Polonia | 92,46 |
Slovenia | 2,36 |
Slovacchia | 20,11 |
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2006: | 15 % |
2007: | 20 % |
2008: | 30 % |
2009: | 35 % |
Articolo 21
1. Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare (2), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (3), dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta (4), del programma ISPA (5) e del programma Sapard (6). I nuovi Stati membri ricevono lo
(1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
(2) Xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 375 del 23.12.1989, pag. 11).
(3) Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 (XX L 345 del 19.12.1998, pag. 49).
(4) Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 68 del 16.3.2000, pag. 3).
(5) Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 161 del 26.6.1999, pag. 73).
(6) Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 161 del 26.6.1999, pag. 87).
stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (1), a decorrere dal 1o gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo.
Tuttavia, il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (3), fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1o gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale dell'Unione.
4. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.
Articolo 22
1. A decorrere dal 1o maggio 2004, le gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.
La Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del
(1) Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (1).
Se tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese anteriormente al 1o maggio 2004, qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la data in cui la Commissione prende le decisioni è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono state ritardate oltre il 1o maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra il 1o maggio 2004 e la data di adozione di tali decisioni siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1o maggio 2004 in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1o maggio 2004, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1o maggio 2004 sono espletate in conformità degli atti pertinenti dell'Unione.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente il 1o maggio 2004. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario (2), di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx debitamente giustificati.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili anteriormente al 1o maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1o maggio 2004.
Per la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1o maggio 2004 coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime
(1) GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34.
(2) Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare [SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2].
applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/ 68 (1). Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.
5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2).
Articolo 23
1. Fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso «strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalità strutturale, segnatamente nei seguenti settori:
a) giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);
b) controllo finanziario;
c) tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e lotta contro la frode;
d) mercato interno, compresa l'unione doganale;
e) ambiente;
f) servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;
g) strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
h) sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);
i) statistiche;
j) rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalità strutturale.
3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1).
4. Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
Articolo 24
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
Per rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:
a) investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;
b) investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen-SIS II, mezzi di trasporto);
c) formazione delle guardie di frontiera;
(1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
(2) Xxxxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 0000/0000 (XX L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
d) sostegno per i costi logistici e operativi.
2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli importi seguenti:
(milioni di euro, prezzi 1999)
2004 | 2005 | 2006 | |
Estonia | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
Lettonia | 23,70 | 23,70 | 23,70 |
Lituania | 44,78 | 61,07 | 29,85 |
Ungheria | 49,30 | 49,30 | 49,30 |
Polonia | 93,34 | 93,33 | 93,33 |
Slovenia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |
Slovacchia | 15,94 | 15,93 | 15,93 |
3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e garantire che l'impiego sia compatibile con le politiche e le misure dell'Unione nonché con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee o la legge europea che lo sostituisce.
I pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.
Lo Stato membro beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione e conformemente alle disposizioni di detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce applicabili alle modalità di gestione decentrate.
4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (XXXX). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento di Schengen.
Articolo 25
Gli importi di cui agli articoli 18, 19, 23 e 24 sono adeguati ogni anno nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
Articolo 26
1. Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione, e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Articolo 27
Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 28
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in materia penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo III, parte III della Costituzione, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate, definendone le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 29
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Articolo 30
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Una legge europea del Consiglio può prorogare detto periodo. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
Articolo 31
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
Articolo 32
1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1o maggio 2004.
2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1o maggio 2004.
TITOLO IV
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 33
A decorrere dal 1o maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1o maggio 2004.
Articolo 34
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a decorrere dal 1o maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 15 o in altre disposizioni del presente protocollo.
Articolo 35
Xxxxx disposizioni contrarie, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati III e IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e citate negli articoli 12 e 13 del presente protocollo.
Articolo 36
1. Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1o maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1o maggio 2004.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.
Articolo 37
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1o maggio 2004.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 38
Il Regno di Spagna versa l'importo di 309 686 775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili a tali date, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292 % delle riserve e provviste.
Articolo 39
A decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:
Polonia 170 563 175 euro
Repubblica ceca 62 939 275 euro
Ungheria 59 543 425 euro
Slovacchia 21 424 525 euro
Slovenia 19 890 750 euro
Lituania 12 480 875 euro
Cipro 9 169 100 euro
Lettonia 7 616 750 euro
Estonia 5 882 000 euro
Malta 3 490 200 euro
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
Articolo 40
I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 39, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
Polonia | 2,2742 % |
Repubblica ceca | 0,8392 % |
Ungheria | 0,7939 % |
Slovacchia | 0,2857 % |
Slovenia | 0,2652 % |
Lituania | 0,1664 % |
Cipro | 0,1223 % |
Lettonia | 0,1016 % |
Estonia | 0,0784 % |
Malta | 0,0465 % |
Articolo 41
Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente titolo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CECA
Articolo 42
1. Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:
a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1), sia prorogato fino al 1o maggio 2004;
b) si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra è stato ampliato;
c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo il 1o maggio 2004.
2. La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate «società beneficiarie») e in conformità delle condizioni definite nel presente titolo, deve essere completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).
3. Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca.
4. La società beneficiaria non può:
a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5. Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nel presente titolo.
6. Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 è limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di questo importo Nová Huť riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel riceve un massimo di 8 155 350 000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 000 000 000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca.
7. La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di 590 000 tonnellate.
La riduzione di capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di capacità.
Il succitato livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre riduzioni di capacità ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del calendario dell'allegato 2 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
8. La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali.
9. È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Huť. In particolare:
a) lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della Nová Huť mediante acquisizione dell'intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un termine, insieme all'attribuzione delle responsabilità per l'attuazione;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i) la Nová Huť deve passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al mercato e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore trasparenza dei costi;
ii) la società deve riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un valore aggiunto più elevato;
iii) la Nová Huť deve effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
c) è attuata una ristrutturazione dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006 sono raggiunti livelli di produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie interessate, paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'Unione;
d) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta al 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresì effettuati gli investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1o novembre 2007, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1).
10. È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In particolare:
a) il laminatoio duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la società è acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto è subordinata alla chiusura entro tale data;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i) un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi, presupposti essenziali di una gestione più efficace,
ii) un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un valore aggiunto più elevato,
iii) gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica devono essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in termini di qualità piuttosto che di prezzo;
c) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dal 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa, che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari.
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
11. È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM). In particolare:
a) i laminatoi a caldo n. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004;
b) le misure di ristrutturazione devono focalizzarsi sui seguenti elementi:
i) effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
ii) considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità individuate per accrescere la redditività (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).
12. Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
13. La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
14. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente al 1o maggio 2004, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio.
15. La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. In tale allegato, i rimandi al punto 16 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 16 del presente articolo.
16. Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima.
17. La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di monitoraggio e in particolare:
a) fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle società beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione,
b) la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
c) le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Oltre alle singole relazioni aziendali delle società beneficiarie, è redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,
d) la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano divulgate.
18. La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche eventualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio.
19. Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al paragrafo 17, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.
20. Qualora dal monitoraggio emerga che:
a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, oppure
b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1) non sono stati soddisfatti, oppure
c) durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso all'industria siderurgica e, in particolare, alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non si applicano.
La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente titolo.
(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD A CIPRO
Articolo 43
1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale dell'Unione e a tal fine gli atti dell'Unione in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla sezione I dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al «presente protocollo» è inteso come rimandato al presente titolo.
2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti dell'Unione relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in detto allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo.
3. Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso denominato «il trattato istitutivo»).
Articolo 44
Alle zone di sovranità si applicano gli articoli da III-225 a III-232 della Costituzione e le disposizioni adottate su tale base, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo III-278, paragrafo 4, lettera
b) della Costituzione.
Articolo 45
Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
Articolo 46
1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Articolo 47
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a 46 come pure l'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che applica altre disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranità del Regno Unito secondo modalità e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimità. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
Articolo 48
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente titolo nelle zone di sovranità. In particolare:
a) il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure dell'Unione specificate nel presente titolo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità;
b) all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro;
c) il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura dell'Unione applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito.
2. La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi dell'Unione spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 44 e rende conto alla Commissione di siffatte spese.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46.
4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente titolo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione.
Articolo 49
Il regime definito nel presente titolo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio dell'Unione né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo IV-4 della Costituzione.
Articolo 50
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale a decorrere dal 1o maggio 2004 in merito all'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
Articolo 51
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CENTRALE NUCLEARE DI IGNALINA IN LITUANIA
Articolo 52
Riconoscendo la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.
Articolo 53
1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della
disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (in appresso «il programma Ignalina»).
2. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (1).
3. Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigiona- mento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.
4. Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.
5. Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
6. Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Xxxxxxx adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
7. L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
8. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali:
a) per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e
b) per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina
sono compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione.
(1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
9. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili, ai sensi della Costituzione, con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Articolo 54
1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
2. Il programma Ignalina è, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 53.
4. Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.
Articolo 55
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 52, la clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 26 si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.
Articolo 56
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI KALININGRAD ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Articolo 57
Le norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un
documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (1), in sé non ritardano né impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.
Articolo 58
L'Unione assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima.
L'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.
Articolo 59
Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 60
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A MALTA
Articolo 61
Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).
(1) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30 000 lire maltesi per gli appartamenti e 50 000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABORTO A MALTA
Articolo 62
Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e degli atti che lo modificano o integrano incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA POLACCA
Articolo 63
1. In deroga agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:
a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra (1), sia stato prorogato fino al 1o maggio 2004,
b) si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra è stato ampliato,
c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
(1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.
d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica polacca dopo il 1o maggio 2004.
2. La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate «società beneficiarie») e in linea con le condizioni definite nel presente titolo, è completata entro il 31 dicembre 2006 (data in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).
3. Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.
4. La società beneficiaria non può:
a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5. Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle società beneficiarie deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rispettare le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità, definiti nel presente titolo. Non deve essere concesso alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una società o di singole attività.
6. L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.
Di questo importo totale:
a) per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata «la PHS»), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha già ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; deve ricevere un ulteriore importo non superiore a 3 078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002 se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003);
b) per quanto riguarda le società Xxxx Xxxxxxx X.X., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Xxxxxx S.A., Xxxx Xxxxxx S.A., Xxxx L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., e Huta Pokój S.A. (in seguito denominate «altre società beneficiarie»), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN. Queste imprese hanno già ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; ricevono un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione a
seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182 170 000 PLN nel 2002 e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti 210 210 000 PLN nel 2003).
La Polonia non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
7. La riduzione di capacità netta che la Polonia deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale comprende riduzioni nette di capacità di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e 716 000 tonnellate annue di laminati a freddo, nonché un aumento massimo di 200 000 tonnellate annue per altri prodotti finiti.
La riduzione della capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non può essere considerata come una riduzione della capacità.
Le riduzioni nette di capacità riportate nell'allegato 2 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacità da raggiungere e il relativo calendario sono stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della Polonia e dei piani d'impresa specifici nel quadro dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la vitalità economica delle imprese beneficiarie al 31 dicembre 2006.
8. Il piano d'impresa per la società beneficiaria PHS è realizzato. In particolare:
a) gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:
i) riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai prodotti, garantendo un'organizzazione orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite);
ii) creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la completa realizzazione di sinergie nella fase di consolidamento;
iii) evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato;
iv) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;
v) riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella società madre;
vi) riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la sovraccapacità per i prodotti semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti con più elevato valore aggiunto;
vii) investimenti della PHS al fine di migliorare la qualità dei prodotti finiti; occorre prestare particolare attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per l'attuazione del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006, della produzione di qualità Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia;
b) la PHS deve massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione, aumentando l'efficienza energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di produttività paragonabili ai livelli dell'Unione;
c) occorre attuare una ristrutturazione dell'occupazione; devono essere raggiunti al 31 dicembre 2006 livelli di produttività comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di produzione dell'industria siderurgica nell'Unione, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione indiretta nelle società di servizi interamente possedute;
d) qualsiasi privatizzazione deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rifletta integralmente il valore commerciale della PHS. Non devono essere concessi ulteriori aiuti di Stato nell'ambito della vendita.
9. Il piano d'impresa per le altre società beneficiarie è realizzato. In particolare:
a) per tutte le altre società beneficiarie gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:
i) evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla produzione all'orienta- mento al mercato;
ii) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali società, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;
iii) riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nelle società madri;
b) per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie;
c) per la Huta Xxxxxx, concessione del supporto finanziario necessario da parte di creditori e istituzioni finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una riduzione del costo degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti;
d) per la Huta Łabędy, attuazione del programma di economie e riduzione del ricorso all'industria estrattiva e mineraria;
e) per la Huta Pokój, raggiungimento di standard di produttività internazionali nelle società figlie, attuazione del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti proposti nel reparto trasformazione e costruzione;
f) per la Huta Xxxxxx, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni finanziarie sul consolidamento del debito e su prestiti destinati all'investimento. La società deve inoltre assicurare ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione dell'occupazione e con maggiori rendimenti;
g) per la Xxxx Xxxxxxx, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo negoziando un accordo tra gli attuali prestatori della società, i creditori a lungo termine, i creditori commerciali e le istituzioni finanziarie. È inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel laminatoio per tubi a caldo ed attuare il programma di riduzione di organico;
h) per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai progetti della società per laminatoi a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa società deve inoltre raggiungere livelli più elevati di produttività, mediante una ristrutturazione dell'organico e una riduzione dei costi per i servizi esterni.
10. Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
12. La Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni delle capacità prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferisce al Consiglio.
13. Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controllano i parametri di ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. I rimandi fatti in tale allegato al punto 14 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 14 del presente articolo.
14. Il controllo include una valutazione indipendente che viene effettuata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Si applica il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione e si misura la produttività nel contesto della valutazione.
15. La Polonia collabora pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
a) la Polonia trasmette alla Commissione relazioni semestrali relative alla ristrutturazione delle società beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla fine del periodo di ristrutturazione,
b) la prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
c) le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il controllo del processo di ristrutturazione, degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacità e devono fornire dati finanziari sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se le condizioni
e requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Nell'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il rimando fatto al punto 14 del protocollo é inteso come rimando al paragrafo 14 del presente articolo. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie deve essere inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco, compresi recenti sviluppi macroeconomici,
d) la Polonia deve inoltre fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per la valutazione indipendente di cui al paragrafo 14,
e) la Polonia deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Xxxxxxxx riferisce al Consiglio la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.
16. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente indipendente con il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi ricerca necessaria e riferire alla Commissione e al Consiglio.
17. Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra discordanze sostanziali dai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della vitalità economica, essa può chiedere alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le misure di ristrutturazione per le società beneficiarie interessate.
18. Qualora i controlli rivelino che:
a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, o che
b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Polonia può concedere a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, non sono stati soddisfatti, o che
c) nel corso del periodo di ristrutturazione la Polonia ha concesso all'industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,
le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo sono prive d'effetto.
La Commissione adotta le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente titolo.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UNITÀ 1 E ALL'UNITÀ 2 DELLA CENTRALE NUCLEARE DI BOHUNICE V1 IN SLOVACCHIA
Articolo 64
La Slovacchia si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.
Articolo 65
1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unità 1 e dell'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito «l'assistenza»).
2. L'assistenza è decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1).
3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
4. L'assistenza, o parti di essa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Articolo 66
L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
Articolo 67
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
(1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
TITOLO X
DISPOSIZIONI RELATIVE A CIPRO
Articolo 68
1. L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 69
1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni del diritto dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 68 e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio delibera all'unanimità.
2. I confini tra la zona orientale di sovranità del Regno Unito e le zone di cui all'articolo 68 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità del Regno Unito ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.
Articolo 70
1. Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 68.
2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.
Articolo 71
Qualora sia trovata una soluzione della questione di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione riguardo la comunità turco-cipriota. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 72
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI DELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
Articolo 73
Gli allegati I e da III a XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, le relative appendici e gli allegati dei protocolli 2, 3 e 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (1) costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Articolo 74
1. I riferimenti al «trattato di adesione» contenuti negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato sono intesi come riferimenti al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti al 1o maggio 2004.
2. Fatto salvo il secondo xxxxx, i riferimenti al «presente atto» negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16 aprile 2003.
I riferimenti a disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al presente protocollo, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Atto di adesione del 16 aprile 2003 | Protocollo |
Articolo 21 | Articolo 12 |
Articolo 22 | Articolo 13 |
Articolo 24 | Articolo 15 |
Articolo 32 | Articolo 21 |
Articolo 37 | Articolo 26 |
Articolo 52 | Articolo 32 |
3. Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui all'articolo 73, devono essere intese in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza, solo quando si riferiscono esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
Espressioni figuranti negli allegati di cui all'articolo 73 | Significato |
Trattato che istituisce la Comunità europea | Costituzione |
Trattato sull'Unione europea | Costituzione |
Trattati sui quali è fondata l'Unione europea | Costituzione |
Comunità (europea) | Unione |
Comunità allargata | Unione |
Comunitari(o) | dell'Unione |
UE | Unione |
Unione allargata o UE allargata | Unione |
In deroga al primo comma, il significato del termine «comunitario», quando è riferito ai termini
«preferenza» e «pesca», rimane invariato.
4. I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti o disposizioni della Costituzione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Trattato CE | Costituzione |
Parte terza, titolo I | Parte III, titolo III, capo I, sezione 3 |
Parte terza, titolo I, capo 1 | Parte III, titolo III, capo I, sezione 3, sottosezione 1 |
Parte terza, titolo II | Parte III, titolo III, capo III, sezione 4 |
Parte terza, titolo III | Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4 |
Parte terza, titolo VI, capo 1 | Parte III, titolo III, capo I, sezione 5 |
Articolo 31 | Articolo III-155 |
Articolo 39 | Articolo III-133 |
Articolo 49 | Articolo III-144 |
Articolo 58 | Articolo III-158 |
Articolo 87 | Articolo III-167 |
Articolo 88 | Articolo III-168 |
Articolo 226 | Articolo III-360 |
Allegato I | Allegato I |
5. Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia previsto che il Consiglio o la Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di regolamenti europei o di decisioni europee.