Tecnologia dell’informazione
Tecnologia dell’informazione
Condizioni generali per l’analisi, la concezione, la realizzazione e l’introduzione di sistemi globali informatici o di software individuali
1. Oggetto e validità
1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la sti- pula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all’analisi, alla concezione, alla realizzazione e all’in- troduzione di sistemi globali informatici o di software individuali
2. Offerta
2.1 L’offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo in- dicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d’offerta.
2.2 L’offerta deve essere redatta conformemente alla rela- tiva richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l’ambiente, o che possano essere in al- tro modo d’interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente even- tuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
2.3 L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata se- paratamente nell’offerta.
2.4 Se software standard e/o open source software sono parte integrante della prestazione fornita, gli stessi de- vono essere esplicitamente indicati come tali nell’of- ferta.
2.5 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella ri- chiesta d’offerta. In assenza di un’indicazione speci- fica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ri- cezione della stessa.
3. Definizioni
3.1 Software standard: software prodotto in previsione di un utilizzo da parte di numerosi clienti, senza che sia stato tenuto conto di requisiti della Posta prestabiliti a livello di codici.
3.2 Software individuale: software sviluppato per un’esi- genza d’utilizzo specifica della Posta, nonché modifi- che e ulteriore sviluppo di ogni genere di software commissionati dalla Posta.
3.3 Sistema globale informatico: soluzione informatica composta da vari componenti hardware e software collegati in modo strutturale e/o funzionale. Per quanto riguarda i singoli componenti, può trattarsi sia di elementi preesistenti, sia di elementi sviluppati o adattati alle esigenze della Posta.
4. Entità delle prestazioni
4.1 L’entità delle prestazioni da fornire da parte del forni- tore delle prestazioni e il relativo calendario sono defi- niti in base a quanto pattuito individualmente nel con- tratto.
4.2 Nell’ambito dell’adempimento delle prestazioni è pos- sibile fare una distinzione tra le singole fasi, ovvero tra analisi, concezione, realizzazione e introduzione; sono ammesse sovrapposizioni tra le citate fasi in termini temporali. Le prestazioni da fornire secondo contratto possono riguardare anche solo alcune di queste fasi.
4.3 Nell’ambito della fase introduttiva, tra i doveri del for- nitore delle prestazioni figurano in particolare anche l’installazione degli hardware e/o software, nonché il sostegno nella messa in funzione del sistema globale informatico.
5. Obbligo di fornire informazioni
5.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso contenute nel contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informare per iscritto la Posta, almeno ogni 30 giorni, sull’avanzamento dei lavori. Inoltre, egli provvede a notificare per iscritto alla Posta tutte le cir- costanze da lui riscontrate, o per lui riconoscibili, che pregiudicano o compromettono l’adempimento come da contratto. La Posta ha sempre il diritto di control- lare o di richiedere informazioni sullo stato dell’adem- pimento del contratto.
5.2 Inoltre, il fornitore delle prestazioni informa la Posta di tutti gli sviluppi che, per motivi tecnici o economici, giustificherebbero una modifica della prestazione pre- vista dal contratto.
6. Documentazione
6.1 Prima della verifica effettuata congiuntamente di cui alla cifra 13, il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documentazione (manuale d’uso e istruzioni per l’installazione), nelle lingue e quantità concordate. Qualora la Posta si assuma il compito di provvedere ai lavori di manutenzione e di mantenimento, il fornitore delle prestazioni è tenuto a fornire anche la documentazione per la manuten- zione.
6.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l’uso previsto dal contratto.
7. Istruzione
7.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso contenute nel contratto, il fornitore delle prestazioni si assume l’onere di istruire il personale della Posta in modo che quest’ultimo sia in grado di utilizzare il si- stema globale o il software individuale.
8. Fornitura di pezzi di ricambio
8.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce alla Posta la fornitura di pezzi di ricambio dell’hardware per al- meno cinque anni a decorrere dalla data del collaudo del sistema globale informatico.
9. Consegna e deposito del codice sorgente
9.1 Il fornitore delle prestazioni s’impegna a consegnare alla Posta il codice sorgente del software individuale in tempo utile in previsione della verifica.
9.2 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni s'impegna a stipulare un contratto di escrow relativo al software standard integrato nel sistema globale in- formatico. Se la Posta possiede i diritti di modifica o di ulteriore sviluppo di cui alla cifra 18.3, nonché nei casi menzionati alla cifra 23.4, il fornitore delle prestazioni è tenuto a consegnare il codice sorgente alla Posta, indipendentemente dall'esistenza o meno di un con- tratto di escrow.
10. Personale impiegato
10.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito,. Egli sostituisce il personale che non possiede le conoscenze tecniche necessarie, o che potrebbe in qualche modo pregiudicare o compromettere l’adem- pimento del contratto. In particolare, il fornitore delle prestazioni bada affinché venga tutelata la continuità richiesta dalla Posta.
10.2 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale in possesso delle autorizzazioni necessarie per l’adempimento delle prestazioni.
10.3 Su richiesta, il fornitore delle prestazioni comunica per iscritto alla Posta i nominativi e le rispettive funzioni del personale impiegato ai fini dell’adempimento del contratto.
10.4 Per sostituire il personale impiegato, definito dalle parti quale personale chiave, il fornitore delle presta- zioni è tenuto a richiedere un consenso scritto della Posta. Quest’ultima rifiuta il consenso soltanto in pre- senza di motivi importanti.
10.5 Il fornitore delle prestazioni s’impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto ri- guarda la sicurezza informatica e dei dati), vigenti alla Posta.
10.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 10 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore delle prestazioni ai fini dell’adempimento del contratto, in particolare anche a personale freelance.
11. Ricorso a terzi
11.1 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta.
Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati.
11.2 Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalla presente cifra 11, nonché quelli derivanti dalle cifre 12 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità sala- riale tra uomo e donna), 20 (Xxxxxxxxxx) e 21 (Prote- zione dei dati e segreto postale).
12. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna
12.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile orga- nizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti . Le condizioni di lavoro sono quelle de- finite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle prestazioni con sede all’estero è tenuto ad osser- vare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.
13. Collaudo
13.1 Il collaudo è da considerarsi avvenuto solo dopo l’esito positivo della verifica eseguita congiuntamente, al quale il fornitore delle prestazioni invita la Posta per iscritto in tempo utile.
13.2 L’oggetto sottoposto a verifica deve corrispondere all’oggetto contrattuale, sia in termini di contenuto sia in termini di funzionalità, e deve essere stato preventi- vamente testato integralmente dal fornitore delle pre- stazioni.
13.3 I principi della procedura di collaudo devono essere definiti nel contratto. Di comune accordo, è possibile prevedere collaudi parziali, con riserva tuttavia dell’esito positivo del successivo collaudo globale.
13.4 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a collaborare alle operazioni di collaudo e a mettere a disposizione il proprio aiuto. La Posta mette a disposizione i dati del test necessari ai fini delle operazioni di collaudo.
13.5 Per ogni singolo collaudo viene stilato un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti. Esso deve contenere almeno i punti seguenti:
• oggetto del collaudo;
• data o periodo del collaudo;
• persone partecipanti alle operazioni di collaudo;
• criteri applicati per il collaudo;
• difetti constatati e relativa qualifica (difetti impor- tanti o difetti minori);
• esito delle operazioni di collaudo: collaudo senza riserve, collaudo con riserve, rifiuto del collaudo e
• altre tappe, competenze e scadenze.
13.6 Qualora vengano riscontrati dei difetti importanti, il collaudo è da considerarsi fallito. Il fornitore delle pre- stazioni elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente la Posta a partecipare ad una nuova verifica. La Posta ha la facoltà d’esigere dal for- nitore delle prestazioni la costituzione di una garanzia per i costi di eliminazione dei difetti.
13.7 Nel caso in cui il collaudo sia da considerarsi fallito e la data di collaudo prevista dal contratto sia pertanto su- perata, il fornitore delle prestazioni cade automatica- mente in mora.
13.8 In caso di difetti, la Posta è autorizzata a trattenere il compenso. Il diritto di trattenere il compenso cessa al momento in cui il fornitore delle prestazioni ha elimi- nato i difetti con esito positivo.
13.9 L’impiego produttivo dell’oggetto del contratto, o di parti del medesimo, non vale quale collaudo fino a quando non ha avuto luogo la verifica di cui alla pre- sente cifra 13.
14. Luogo d’adempimento e trasferimento di utili e rischi
14.1 La Posta definisce il luogo d’adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d’installazione.
14.2 Ad avvenuto collaudo con esito positivo, utili e rischi passano alla Posta.
15. Compenso e fatturazione
15.1 Il fornitore delle prestazioni fornisce le proprie presta- zioni a prezzi fissi, o in funzione del tempo impiegato con limitazione, verso l’alto, del relativo compenso (tetto massimo).
15.2 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di un’appropriata ese- cuzione del contratto. Il compenso copre in partico- lare il trasferimento/l’attribuzione di tutti i diritti, i co- sti relativi all’installazione, alla documentazione, all’escrow e all’istruzione, le spese, i costi d’imballag- gio, di trasporto, d’assicurazione, di scarico, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smaltimento, dazi doganali).
15.3 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture confor- memente al relativo piano di pagamento o ad avve- nuto collaudo con esito positivo. L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fat- tura e non può essere trasferita successivamente.
15.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
15.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezional- mente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di ga- ranzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
15.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a
servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi com- pensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.
16. Manutenzione e mantenimento
16.1 Su accordo, il fornitore delle prestazioni si occupa della manutenzione e del mantenimento del sistema globale informatico o di parti di esso, risp. del mante- nimento del software individuale. A tal fine, si appli- xxxx le Condizioni generali della Posta per la manu- tenzione di hardware e il mantenimento di software (IT CG/M).
16.2 Indipendentemente da un eventuale obbligo di manu- tenzione e di mantenimento, il fornitore delle presta- zioni informa la Posta su eventuali difetti e sulle rela- tive possibilità di eliminazione degli stessi, nonché su ulteriori sviluppi degli hardware e dei software.
17. Disposizioni in materia d’importazione
17.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d’importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.
18. Diritti di protezione e diritti d’utilizzazione
18.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspetta- tive concernenti tali diritti) relativi ai risultati del la- voro, ottenuti nell’ambito dell’adempimento del con- tratto (p.e. analisi, concetti, software individuali, incl. la relativa documentazione, sviluppi di hardware) ap- partengono integralmente alla Posta. In particolare, il fornitore delle prestazioni trasferisce pure alla Posta la totalità dei diritti morali d’autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali alla citata trasmissione di diritti, il fornitore delle prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le persone coinvolte nell’opera rinuncino a far valere tali diritti.
18.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) hanno un di- ritto d’utilizzo, illimitato e irrescindibile in termini tem- porali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e fu- turi, nonché il diritto di elaborazione.
18.3 I diritti di protezione sul software standard rimangono al fornitore delle prestazioni risp. a terzi. La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) ricevono un diritto d’utiliz- zazione illimitato, irrescindibile, non esclusivo e non li- mitato in termini geografici, privo da vincoli a un de- terminato hardware.
18.4 Ai fini di un utilizzo conforme alle disposizioni del contratto, la Posta e le sue società hanno la facoltà di parametrizzare il software standard e, nei limiti previ- sti dalla legge, di renderlo interoperabile con software di terzi. Esse dispongono dei diritti di modifica e di ul- teriore sviluppo dei software standard, sempre che ciò
sia stato convenuto contrattualmente. Diritti a tali mo- difiche e sviluppi sono retti dalla cifra 18.1.
18.5 A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l’operatività di sistemi ridondanti, la Posta e le sue società sono autorizzate a effettuare più copie del software standard senza dovere alcun compenso sup- plementare.
18.6 Nell’ambito di un’esternalizzazione, la Posta e le sue società sono autorizzate a impiegare il software stan- dard presso un terzo, esclusivamente per i propri scopi.
18.7 La Posta è autorizzata ad alienare i risultati del lavoro di cui alla cifra 18.2 e il software standard di cui alla cifra 18.3 nella misura corrispondente alla parte a cui decide di rinunciare.
19. Violazione di diritti di protezione
19.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere im- mediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all’esistenza di tali pretese e non si oppone a un intervento della stessa nell’ambito di un procedi- mento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, a prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle prestazioni s’impegna ad assumersi tutti i costi (com- preso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extra- giudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle pre- stazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventi- vamente acconsentito a tale pagamento.
19.2 Se, a seguito dell’avanzamento di pretese legate ai di- ritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire delle prestazioni previste dal con- tratto, il fornitore delle prestazioni può, a scelta, sosti- tuire le relative componenti con altre componenti, modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispondano co- munque a quanto sancito dal contratto, o acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibi- lità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di rece- dere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere in- tegralmente indenne la Posta, indipendentemente da un’eventuale colpa.
20. Segretezza
20.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio, né generalmente accessibili. In caso di dub- bio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere
tutte le precauzioni economicamente accettabili, non- ché possibili dal punto di vista tecnico ed organizza- tivo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali ven- gano protetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano co- noscenza.
20.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
20.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all’interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell’obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle pre- stazioni, a condizione che la trasmissione si riveli ne- cessaria ai fini dell’adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all’in- terno del proprio gruppo.
20.4 L’obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell’autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l’obbligo di divulgazione delle informazioni confiden- ziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva contro- parte dovrà essere preventivamente informata al ri- guardo. Non è necessaria alcuna informazione pre- ventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
20.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il forni- tore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.
20.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
20.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena con- venzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dal rispetto degli obblighi di segretezza. La pena convenzionale è dovuta in ag- giunta a eventuali risarcimenti danni.
21. Protezione dei dati e segreto postale
21.1 Le parti s’impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
21.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell’adem- pimento e dell’esecuzione del contratto. Se intende trasmettere i dati, il fornitore delle prestazioni è te- nuto a informarne preventivamente la Posta.
21.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso a informa- zioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s’impegna a rispettare il
segreto postale di cui all’articolo 321ter del Codice pe- nale svizzero.
21.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
21.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l’elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.
22. Mora
22.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rima- nenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
22.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è te- nuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso totale. La pena convenzionale è dovuta an- che nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall’obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta a eventuali risarcimenti danni.
23. Garanzia
23.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che le proprie prestazioni possiedono tutte le caratteristiche concor- date, assicurate e presupposte ai fini dell’utilizzo con- forme e che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi decorrenti dal collaudo del sistema globale informa- tico, rispettivamente dall’installazione del software in- dividuale. In caso di collaudi parziali, il termine di ga- ranzia decorre solo a partire dalla data del collaudo globale di cui alla cifra 13.3. Durante il periodo di ga- ranzia, la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l’ob- bligo di adempiere alle pretese derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il pe- riodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.
23.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per fornire le sue prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto. In particolare, egli è autorizzato a cedere alla Posta i di- ritti d’utilizzazione relativi al software standard nei li- miti previsti dal contratto.
23.3 In presenza di difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor va- lore, di esigere la fornitura di hardware e software im- peccabili, o la sistemazione dei difetti. In presenza di
difetti importanti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.
23.4 Se la Posta chiede la sostituzione della merce difettosa o la sistemazione dei difetti, il fornitore delle presta- zioni deve eliminare i difetti entro termini stabiliti e as- sumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore delle prestazioni non dà seguito, o non con esito positivo, alla sostituzione, o alla sistemazione dei difetti richie- sta, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di re- cedere dal contratto. Il fornitore delle prestazioni au- torizza la Posta, o terzi da essa incaricati, ad accedere al codice sorgente, se ciò risulta necessario ai fini dei lavori di sistemazione. Se il fornitore delle prestazioni non fornisce il codice sorgente entro 30 giorni dalla ri- chiesta, la Posta è autorizzata a dedurlo o a farlo de- durre da terzi tramite decompilazione.
24. Responsabilità
24.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla con- troparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
24.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori), come se fosse il proprio
25. Modifica delle prestazioni
25.1 Entrambe le parti possono richiedere in qualsiasi mo- mento per iscritto modifiche delle prestazioni.
25.2 Se la Posta desidera apportare una modifica, il forni- tore delle prestazioni le comunica entro 20 giorni per iscritto la fattibilità o meno della modifica e quali ri- percussioni ha sulle prestazioni da fornire, nonché sul compenso e sulle scadenze. Il fornitore delle presta- zioni non può rifiutare una richiesta di modifica avan- zata dalla Posta, se la modifica è obiettivamente possi- bile e non altera il carattere globale della prestazione da fornire. La Posta ha 20 giorni di tempo a partire dalla ricezione della comunicazione del fornitore delle prestazioni per decidere se la modifica deve essere at- tuata o meno.
25.3 Se il fornitore delle prestazioni desidera una modifica, la Posta ha 20 giorni di tempo a decorrere dalla rice- zione della richiesta per decidere se accettarla o meno.
25.4 Le modifiche, in particolare quelle riguardanti l’entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere concordate per iscritto, prima dell’esecuzione, in un’appendice al contratto.
25.5 Mentre esamina le richieste di modifica, il fornitore delle prestazioni prosegue i suoi lavori come da con- tratto, salvo istruzioni diverse della Posta.
26. Cessione e costituzione in pegno
26.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il forni- tore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.
27. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
27.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
27.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono poziori rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
27.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del con- tratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più pos- sibile equivalente sotto l'aspetto economico
28. Diritto applicabile e foro competente
28.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposi- zioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.
28.2 Foro esclusivo è Berna.
La Posta Svizzera SA, giugno 2021