Direzione Regionale Emilia Romagna
Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx
CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 1
Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, del servizio di vigilanza e custodia del compendio immobiliare ubicato in Reggio Xxxxxx in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 ed in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - comprensivo anche dei beni mobili, meglio descritti nei verbali: Rep numeri 100.022, 100.053, 100.098, 100.081, 100.164, 100.129 -schede REB0268 E REB0269 - CIG ZBB2DF8B6C.
Art. 1 - Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia del compendio immobiliare ubicato in Reggio Xxxxxx in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 ed in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - comprensivo anche dei beni mobili presenti all’interno, meglio descritti nei verbali: Rep numeri 100.022, 100.053, 100.098, 100.081, 100.164, 100.129.
Art. 2. Descrizione del compendio immobiliare e dei beni mobili presenti all’interno dello stesso ed oggetto del servizio di vigilanza.
Il compendio immobiliare in questione è ubicato nella periferia cittadina di Reggio Xxxxxx presso il Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 x x. 00
Il compendio è così composto:
1) Appartamento di civile abitazione facente parte di un fabbricato condominiale sito in Reggio Xxxxxx, viale Trento Trieste n. 8, composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, bagno, cucina, cinque vani e un balcone al piano terzo, con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Xxxxxx al foglio 124 mappale 33 sub. 24;
2) Cantina posta al piano interrato con accesso da viale Trento Trieste n. 12, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Xxxxxx foglio 124 mappale 354 sub. 10.
All’interno dei citati immobili sono contenuti una serie di beni mobili, meglio descritti negli allegati verbali Rep numeri 100.022, 100.053, 100.098, 100.081, 100.164, 100.129-
Art. 3 – Prestazioni da espletare e modalità di espletamento del servizio
Il servizio di vigilanza armata comprende le seguenti attività:
• Due passaggi quotidiani all’interno degli immobili di cui al precedente articolo 2, tutti i giorni dell’anno, di cui un passaggio diurno nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 20:00 ed un passaggio notturno nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 8:00;
• eseguire perlustrazioni estemporanee nei locali dove sono dislocati i beni mobili sopra specificati;
• vigilare, compatibilmente con le esigenze di presidio della zona d’interesse indicata dalla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, che non siano effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni dei beni oggetto di vigilanza;
• effettuare saltuariamente una accurata ispezione all’interno dei locali dove sono dislocati i beni sopra indicati, segnalando tempestivamente a mezzo pec alla Direzione Regionale
Piazza Malpighi, 19 – 00000 Xxxxxxx – Tel. 051/0000000 – Faxmail 06/50516078 e-mail: xxx.XxxxxxXxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: dre_EmiliaRomagna @xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxxxx Xxxxxxx eventuali anomalie riscontrate sugli stessi, verificare che all’interno dell’immobile non vi siano situazioni di pericolo (es. carichi sospesi, finestre o plafoniere pericolanti o danneggiate, accatastamenti di materiale non autorizzato, ecc.), intervenendo immediatamente e richiedendo se necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine ovvero degli Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza;
• verificare la chiusura di porte e finestre;
• provvedere alla custodia delle chiavi degli immobili in argomento;
• ritiro della corrispondenza e consegna settimanale allo Scrivente Ufficio;
• elaborazione di foglio registro con indicazione degli orari dei passaggi effettuati presso gli immobili, da recapitare allo Scrivente Ufficio ogni primo lunedì del mese successivo;
• rendersi disponibile ad eventuali trasporti degli oggetti presenti nei locali presso altre strutture appositamente adibite per la relativa custodia, nel caso il direttore dell’esecuzione ne segnali l’opportunità per esigenze di tutela e prudenza.
Art. 4 Estensione o riduzione dell’appalto
Nel corso del rapporto contrattuale l’Agenzia, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, nei limiti indicati al successivo punto, riducendo o incrementando l’importo complessivo dell’appalto in ragione del costo orario del servizio, del quale dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.
Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle attività da svolgere, l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
Al di là di questo limite l’aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Potranno essere affidati all’aggiudicatario prestazioni a pagamento di carattere straordinario o eccezionale. Il direttore dell’esecuzione del contratto indicherà, in tal caso, i tempi e le modalità di intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell’attività svolta.
Art. 5 - Personale addetto al servizio
Per lo svolgimento del servizio l’aggiudicatario dovrà destinare un numero di risorse ed ore non inferiore alle quantità indicate di seguito:
N. RISORSE | FABBISOGNO ORE ANNUO |
Nr. 1 | 30 |
Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell’appaltatore con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.
In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l’aggiudicatario dovrà adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio secondo il monte ore sopra indicato (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse etc.).
Su segnalazione del direttore dell’esecuzione, l’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito.
L’aggiudicatario, in ogni caso, qualora pervenga una segnalazione per le causali di cui innanzi si impegna a provvedere alla sostituzione del personale senza alcun indugio.
Art. 6 - Orario del servizio
Tutte le prestazioni oggetto del servizio sopra richiamate, dovranno essere eseguite necessariamente ed inderogabilmente nelle seguenti fasce orarie:
- un passaggio diurno nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 20:00;
- un passaggio notturno nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 8:00.
Le suindicate fasce orarie potranno essere successivamente modificate dall’Agenzia senza che ciò comporti modifiche al corrispettivo. Di tale modifica verrà data previa comunicazione scritta a mezzo e-mail o fax.
Eventuali imprevisti che portino per ragioni straordinarie a dei ritardi nell’esecuzione del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione ed alla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, in modo da consentire l’adozione delle misure d’urgenza volte a garantire il funzionamento dell’ufficio.
L’inadempimento a tale prescrizione, considerate le possibile conseguenze pregiudizievoli per l’Ufficio, è motivo di risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
Art. 7 - Organizzazione del servizio
Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal direttore dell’esecuzione del contratto anche con riguardo al dettaglio dei beni mobili oggetto della sorveglianza.
Egli avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici dell’Agenzia, che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Agenzia stessa.
L’aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell’esecuzione del contratto
Art. 8 – Subappalto
Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler usufruire del subappalto, si rappresenta che lo stesso è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto non può essere utilizzato per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti. Per soddisfare tale richiesta è possibile utilizzare l'associazione temporanea o l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (sarà poi la stazione appaltante a valutarne l'ammissibilità).
Art. 9 - Obblighi ed oneri generali e di sicurezza a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
A richiesta dell’Agenzia, l’appaltatore dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.
Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà comunicare, per iscritto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio di vigilanza in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato.
Il personale addetto ai servizi di vigilanza dovrà essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed essere in possesso del decreto di nomina a G.P.G., a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dovendo essere altresì munito di regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.
Le G.P.G. dovranno prestare servizio con la divisa autorizzata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, su parere della competente regione militare territoriale e portare in modo visibile un’efficiente arma in dotazione.
L’aggiudicatario sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto all’Agenzia che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.
L’aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni.
L’aggiudicatario dovrà provvedere prontamente alla sostituzione delle G.P.G. che l’Agenzia riterrà non rispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze del servizio di vigilanza.
Art. 10 – Durata del servizio
La durata dell’appalto viene fissata in 30 giorni.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all’eventuale proroga del contratto in questione per un ulteriore periodo di 1 mese alle stesse condizioni economiche definite in sede di gara, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 11 - Corrispettivi economici
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato in ragione del ribasso rispetto all’importo posto a base di gara pari € 798,58 (euro settecentonovantotto/58), al netto di IVA dovuta per legge, di cui € 15,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo dovuto è a corpo.
Quanto alle modalità di pagamento, il corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà corrisposto alla termine del servizio, previa approvazione ed accettazione della Stazione Appaltante tramite il certificato di regolare esecuzione del servizio, previa verifiche come da normativa vigente sugli appalti pubblici (regolarità contributiva, antimafia ecc.).
La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
L’Appaltatore, infine, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni anche durante l’eventuale periodo di proroga necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 12 - Autorizzazioni richieste per l’espletamento del servizio
In relazione alla procedura di gara in oggetto, si precisa che, nel caso in cui l’operatore economico decida di parteciparvi in forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese) ovvero di servirsi dell’istituto dell’avvalimento, come indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement – MEPA, tutti gli operatori facenti
parte dell’aggregazione ovvero l’impresa ausiliaria devono essere a sua volta già abilitate al MePA al momento della presentazione dell'offerta.
Art. 13 – Adempimenti
L’Agenzia del Demanio conferisce l’incarico delle attività di cui ai precedenti paragrafi tramite stipula di apposito atto di affidamento.
Ai fini della stipula del contratto di affidamento, nella forma di scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, codesto operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione:
• copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’oggetto;
• garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx.
L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 15 – Cauzione definitiva
L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016.
Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà:
• essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto;
• riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contrattuale;
3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all’escussione della stessa;
4) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
5) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
6) violazione del divieto di cessione del contratto;
7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio.
8) ritardi nell’esecuzione del servizio non tempestivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione ed alla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, in modo da consentire l’adozione delle misure d’urgenza volte a garantire il funzionamento dell’ufficio.
La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
Art. 17 - Penali
L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
In caso di ritardi, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento del servizio, potrà essere applicata, per ogni carenza riscontrata, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, previa formale contestazione.
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese sopportate per sopperire alle infrazioni dell’appaltatore.
L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla prima rata in pagamento successiva all’applicazione delle penali stesse.
Il totale delle penalità non potrà, comunque, superare il dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, pena la risoluzione del contratto.
Art. 18 - Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
Art. 19 - Spese di contratto
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.
Art. 20 - Responsabilità verso terzi
L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 21 - Codice etico
L’Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
L’Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Art. 23 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni.
L’Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l’espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.
Art. 24 - Obblighi di riservatezza
L’affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.
L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 25 Vincoli
Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.
Art. 26 Controversie
Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla giurisdizione ordinaria - Tribunale di Bologna.