ALLEGATO 5B
ALLEGATO 5B
Schema di
Convenzione per l’affidamento della fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto (B1 e/o B2 e/o B3 e/o B4 e/o B5)
Schema di
Convenzione per l’affidamento della fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto (B1 e/o B2 e/o B3 e/o B4 e/o B5)
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2002;
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, giusta poteri allo stesso conferiti da “Fornitore”);
(nel seguito per brevità anche
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché dagli altri soggetti legittimati che utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Xxxxxx, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre
Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate da Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2001 tra il Ministero e Consip, quest’ultima ha il compito di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
e) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
f) che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, Legge n. 157/1999, possono aderire alle predette Convenzioni;
g) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. n. 325 dell’11 novembre 2004;
h) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all’acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
i) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
j) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni, e per esse dalle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
k) che Xxxxxx, in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di
procedere all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in sette Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee n.
del
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. del ;
l) che il Fornitore ha presentato offerta per l’affidamento della fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center per le Pubbliche Amministrazioni ed è risultato aggiudicatario del Lotto (B1 o B2 o B3 o B4 o B5) della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
o) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a
Euro (10% del valore complessivo dell’offerta come stabilito nel
Disciplinare di gara) , nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 10.500,00= (diecimilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché infine ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
p) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione di Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura), l’Allegato “E” (Corrispettivi).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni: le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione, in particolare le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall’articolo 1 della Legge n. 145/2002, come richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (i movimenti politici, ex articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni Pubbliche che intendono aderirvi mediante l’invio di Ordinativi di Fornitura;
e) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
f) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”
h) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) d’imprese che ha presentato offerta ed è risultato aggiudicatario del Lotto
(B1 o B2 o B3 o B4 o B5) di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
i) Ordinativo di Fornitura: il documento corrispondente al modello di cui all’Allegato “D”, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste (indicative peraltro sia degli importi una tantum, che degli importi relativi ai servizi tariffati a canone ed a consumo, secondo la struttura tariffaria di cui all’Allegato “E”), manifestano la loro volontà di approvvigionarsi degli Apparati e/o
dei Servizi oggetto della presente Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
j) contratto/i di fornitura e/o contratto/i attuativo/i: l’accordo (il cui valore si intende comprensivo sia degli importi una tantum, che degli importi relativi ai servizi tariffati a canone ed a consumo, secondo la struttura tariffaria di cui all’Allegato “E”), stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
k) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;
l) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gestito da Consip, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
m)Apparato/i e/o Servizi: i sistemi, apparati (hardware e software), le funzionalità ed i servizi oggetto della fornitura relativa alla presente Convenzione;
n) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono regolati, in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nei D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), nonché dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal Codice deontologico di Consip approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 82.
2 Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell’Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest’ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Xxxxxx, previsioni migliorative rispetto a quelle contenuto nel Capitolato Tecnico.
3 Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa all’affidamento della fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center, nonché alla prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di reportistica idoneo al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, in favore delle singole Amministrazioni Pubbliche.
2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a prestare soluzioni e servizi di Contact Center, nonché i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico nonché all’Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti della seguente tipologia di servizio e quantitativo massimo:
- per il LOTTO B1 -
a) realizzazione di soluzioni di Contact Center inbound e/o outbound telefonico/multicanale per più di 50 postazioni, su tutto il territorio nazionale, definiti ed alle modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica,
a) prestazione dei servizi connessi e segnatamente i servizi di:
• installazione, integrazione e collaudo di apparecchiature e/o sistemi, alle modalità stabilite nei paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• formazione e addestramento, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• servizi con operatore, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica
• manutenzione e assistenza, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, per 24 (ventiquattro) mesi in garanzia, nonché per ulteriori 36 (trentasei) mesi (opzione) se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente;
• altri servizi, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
tutto fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 1.100 (millecento) postazioni di Contact Center.
- per il LOTTO B2 -
a) prestazione dei servizi in outsourcing di Contact Center inbound e/o outbound telefonico/multicanale fino a (ovvero, minore o uguale a) 50
postazioni, definiti ed alle modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica,
b) prestazione dei servizi connessi e segnatamente i servizi di:
• installazione, integrazione e collaudo di apparecchiature e/o sistemi, alle modalità stabilite nei paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• formazione e addestramento, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• servizi con operatore, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica
• manutenzione e assistenza, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, per 24 (ventiquattro) mesi in garanzia, nonché per ulteriori 36 (trentasei) mesi (opzione) se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente;
• altri servizi, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
tutto nella misura richiesta, mediante gli Ordinativi di Fornitura, dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, purché ubicate nel territorio delineato dai confini delle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, tutto fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 225 (duecentoventicinque) postazioni di Contact Center.
- per il LOTTO B3 -
c) prestazione dei servizi in outsourcing di Contact Center inbound e/o outbound telefonico/multicanale fino a (ovvero, minore o uguale a) 50
postazioni, definiti ed alle modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica,
d) prestazione dei servizi connessi e segnatamente i servizi di:
• installazione, integrazione e collaudo di apparecchiature e/o sistemi, alle modalità stabilite nei paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• formazione e addestramento, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• servizi con operatore, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica
• manutenzione e assistenza, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, per 24 (ventiquattro) mesi in garanzia, nonché per ulteriori 36 (trentasei) mesi (opzione) se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente;
• altri servizi, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
tutto nella misura richiesta, mediante gli Ordinativi di Fornitura, dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, purché ubicate nel territorio delineato dai confini delle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, tutto fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 180 (centottanta) postazioni di Contact Center.
- per il LOTTO B4 -
e) prestazione dei servizi in outsourcing di Contact Center inbound e/o outbound telefonico/multicanale fino a (ovvero, minore o uguale a) 50 postazioni, definiti ed alle modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica,
f) prestazione dei servizi connessi e segnatamente i servizi di:
• installazione, integrazione e collaudo di apparecchiature e/o sistemi, alle modalità stabilite nei paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• formazione e addestramento, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• servizi con operatore, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica
• manutenzione e assistenza, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, per 24 (ventiquattro) mesi in garanzia, nonché per ulteriori 36 (trentasei) mesi (opzione) se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente;
• altri servizi, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
tutto nella misura richiesta, mediante gli Ordinativi di Fornitura, dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, purché ubicate nel territorio delineato dai confini delle Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, tutto fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 245 (duecentoquarantacinque) postazioni di Contact Center.
- per il LOTTO B5 -
g) prestazione dei servizi in outsourcing di Contact Center inbound e/o outbound telefonico/multicanale fino a (ovvero, minore o uguale a) 50 postazioni, definiti ed alle modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica,
h) prestazione dei servizi connessi e segnatamente i servizi di:
• installazione, integrazione e collaudo di apparecchiature e/o sistemi, alle modalità stabilite nei paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• formazione e addestramento, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
• servizi con operatore, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica
• manutenzione e assistenza, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, per 24 (ventiquattro) mesi in garanzia, nonché per ulteriori 36 (trentasei) mesi (opzione) se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente;
• altri servizi, alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
tutto nella misura richiesta, mediante gli Ordinativi di Fornitura, dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, purché ubicate nel territorio delineato dai confini delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, tutto fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 175 (centosettantacinque) postazioni di Contact Center.
3. Le componenti opzionali relative ad Apparati o a Servizi potranno essere dalle Amministrazioni Contraenti mediante richiesta contestuale o successiva all’Ordinativo di Fornitura relativo all’approvvigionamento principale (attivazione postazioni).
4. Le forniture ed i servizi di cui alla presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. Consip si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le attività contrattuali fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche di seguito indicate a partire dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data della sua stipula ovvero nel minor termine nel caso di anticipata attivazione, previa comunicazione scritta da parte di Consip.
2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni Pubbliche come definite alla lettera a) del precedente articolo 2.
In particolare, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, come modificato dall’articolo 3, comma 166, della Legge n. 350/2003, e dal D.L. n. 168/2004, le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione aderente ed inviati e/o trasmessi dalla medesima Amministrazione Contraente al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità delle prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6.
In particolare, per la validità degli Ordinativi di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l’Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione in autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non implicano una verifica da parte di Consip dei
poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
Infatti, è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, Xxxxxx metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i beni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo massimo complessivo oggetto della presente Convenzione.
4. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura ricevuti in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informarne l’Amministrazione e Xxxxxx, spiegando le ragioni del rifiuto.
5. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Forniture non dovrà darne esecuzione.
6. Per effetto degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra
indicati, ciò anche a seguito della esecuzione delle attività preliminari e prodromiche all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura di cui al successivo articolo 6, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Preliminarmente all’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Pubblica interessata dovrà inviare una “Richiesta Preliminare”, che dovrà contenere una breve descrizione del progetto di Contact Center e della modalità realizzativa prescelta, nonché il dimensionamento ipotizzato, come stabilito nel paragrafo
4.1 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione Pubblica richiedente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla “Richiesta Preliminare”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, una “Progettazione Preliminare”, quindi un documento eventualmente corredato di opportune tabelle e grafici integrativi, comunque contenente:
• analisi e definizione dei fabbisogni,
• definizione delle specifiche di erogazione del sevizio inbound e/o outbound,
• definizione delle specifiche funzionali del Contact Center, inclusi i report sulle statistiche di funzionamento,
• progettazione di massima,
• offerta economica globale, in ragione delle condizioni economiche stabilite nella presente Convenzione,
tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
4. L’Amministrazione Pubblica effettuerà, entro n. 15 (quindici) giorni successivi dalla ricevimento della documentazione “Progettazione Preliminare”, una valutazione tecnica sintetica del progetto di massima proposto e della quotazione economica, verificando se è aderente alle proprie esigenze e alle condizioni economiche stabilite nella presente Convezione, anche in base a quanto stabilito nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico. L’Amministrazione Pubblica, se non approva la “Progettazione Preliminare”, potrà richiedere al Fornitore una revisione del progetto di massima e/o dell’offerta economica.
In caso di approvazione della “Progettazione Preliminare”, l’Amministrazione Pubblica invierà al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura, quale incarico formale e definitivo, perfezionando così la conclusione del singolo contratto attuativo della presente Convenzione.
5. Successivamente, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Contraente, entro il termine di n. 30 (trenta) giorni solari dall’invio dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la “Progettazione di Dettaglio”, contenente come meglio stabilito nei paragrafi
4.4 e da 4.4.1 a 4.4.3 del Capitolato Tecnico la seguente documentazione:
a) “Analisi e disegno /ridisegno dei processi”,
b) “Analisi e disegno /ridisegno dell’organizzazione”,
c) “Progetto esecutivo” con offerta di dettaglio.
L’Amministrazione Contraente dovrà approvare la documentazione relativa alla “Progettazione di Dettaglio” entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione della medesima, ed eventualmente richiedere chiarimenti o modifiche ai fini dell’approvazione.
6. Le componenti opzionali relative ad Apparati o a Servizi non potranno essere ordinate autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo all’approvvigionamento principale; non è possibile, quindi, ordinare le componenti opzionali successivamente all’Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi alle sole predette componenti.
7. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica all’Ordinativo di Fornitura, e fino all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l’Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione della “Progettazione Preliminare”, assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti di Xxxxxx, per quanto di propria competenza.
8. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro n. 24 (ventiquattro) ore dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
9. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro le n. 24 (ventiquattro) ore solari successive, quindi entro n. 48 (quarantotto) ore solari successive all’invio/trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all’Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il
numero progressivo assegnato all’Ordinativo medesimo, la “Data Ordine” (intesa come data di invio dell’Ordinativo di Fornitura), la data di registrazione.
Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo.
10. Qualora venga richiesto da Xxxxxx, il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro a Consip medesima per via telematica entro le successive n. 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
Articolo 7 Durata
1. La presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Xxxxxx, fino ad un ulteriori n. 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al precedente articolo 4 e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni Pubbliche; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. Tuttavia, le Amministrazioni Contraenti che abbiano effettuato un Ordinativo di Fornitura nel periodo di vigenza, anche prorogato, della Convenzione,
potranno effettuare ulteriori Ordinativi di Fornitura per richiedere espansioni o integrazioni della fornitura originaria, alle stesse condizioni, entro e non oltre il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla scadenza del termine della Convenzione stessa; peraltro il Fornitore prende atto ed accetta che tali espansioni o integrazioni della fornitura originaria potranno anche essere richieste, come meglio precisato nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, anche ad un fornitore diverso, aggiudicatario di procedure successive a quella che ha dato titolo alla stipula della presente Convenzione.
4. I singoli contratti attuativi della presente Convenzione, conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti, hanno una durata correlata al servizio di manutenzione e assistenza in garanzia, pari a n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione” della fornitura, nonché di ulteriori n.
36 (trentasei) mesi qualora l’Amministrazione Contraente richieda espressamente il servizio opzionale di estensione dell’assistenza e manutenzione.
Articolo 8 Condizioni della fornitura
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle forniture ed alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le stesse Amministrazioni. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip.
11. Tutto il personale utilizzato dal Fornitore nell’esecuzione dei servizi dovrà risultare di gradimento dell’Amministrazione Contraente, il/la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiederne la sostituzione al Fornitore qualora la risorsa impiegata sia ritenuta non adeguata alla perfetta esecuzione contrattuale.
12. Qualora a seguito di reiterate sostituzioni, l’Amministrazione Contraente ritenga inadeguato il personale preposto dal Fornitore all’esecuzione contrattuale, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
a) fornire gli Apparati del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed erogare i Servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
b) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso delle apparecchiature stesse;
c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9002;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip, per quanto di rispettiva ragione;
g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura degli Apparati e ad erogare i Servizi, laddove previsto nel Capitolato Tecnico, in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e suoi Allegati, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, (o, in difetto, dichiara di subappaltare alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta), ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere
l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.
4. Il Fornitore è in possesso della autorizzazione di cui all’art. 4 D.M. 23 maggio 1992 n. 314, rilasciata dalle competenti autorità, (o, in difetto, dichiara di subappaltare alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso della predetta autorizzazione), ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura con installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni.
5. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione, nonché la reportistica di cui al successivo articolo 12, comma 3.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di
qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, i quali si limiteranno a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il singolo contratto attuativo.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti, ovvero Consip - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – si riservano di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 11
Installazione degli Apparati, Integrazione, Collaudo
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di installazione degli Apparati, secondo quanto precisato nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi ivi indicati, oltre che nel “Progetto Esecutivo” di cui alla “Progettazione di Dettaglio”;
con particolare riferimento ai termini, e salvo diverso accordo tra le parti risultanti dal “Progetto Esecutivo”, l’installazione
a) dovrà iniziare entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione della “Progettazione di Dettaglio” inclusiva del Progetto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre,
b) dovrà essere ultimata entro il termine di 15 (quindici) giorni, per ciascun scaglione da 1 (una) a 50 (cinquanta) postazioni, decorrenti dalla data di
inizio dell’installazione medesima, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Peraltro, qualora in fase di installazione soccorra la necessità di apportare variazioni al “Progetto Esecutivo”, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo
4.6.2 del Capitolato Tecnico, in caso di modifiche che determinino una variazione almeno del 5% (cinque per cento) in più o in meno del valore dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di non procedere all’approvvigionamento ed ha la facoltà di risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
3. La fornitura degli Apparati ricomprende il servizio di integrazione, comprensivo delle attività di configurazione degli stessi e dei relativi software, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
4. La fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura verrà sottoposta a collaudo, secondo le specifiche nel paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi ivi indicati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” della fornitura degli Apparati.
5. L’Amministrazione Contraente e/o Consip si riservano, in ogni caso, di procedere a ulteriori verifiche, anche a campione, sulle prestazioni oggetto contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per le stesse.
Articolo 12
Servizi connessi e opzionali, Livelli di servizio
1. Il Fornitore dovrà prestare il servizio connesso di formazione e addestramento:
- in modalità ordinaria, per ogni postazione il Fornitore è tenuto ad erogare
• la formazione base per n. 2 (due) operatori,
• la formazione di un supervisore indicato dall’Amministrazione Contraente tra i propri dipendenti, per ogni blocco di minimo 10 (dieci) postazioni,
• formazione per n. 1 (uno) system administrator per ogni Contact Center)
- in modalità supplementare (opzionale), con Moduli di Base o Moduli specifici,
tutto alle modalità stabilite nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
La durata massima del servizio di formazione e addestramento è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione” della fornitura di cui al precedente articolo 11, comma 4.
2. Il Fornitore dovrà altresì prestare, se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente (opzionale), il servizio con operatore alle modalità stabilite nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente potrà richiedere il servizio con operatore per un massimo del 30% (trenta per cento) delle postazioni oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
La durata massima del servizio con operatore è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione” della fornitura di cui al precedente articolo 11, comma 4.
3. Il Fornitore dovrà altresì prestare il servizio di manutenzione e assistenza in garanzia per 24 (ventiquattro) mesi, il cui corrispettivo pertanto è ricompreso nel prezzo degli Apparati, nonché eventualmente con estensioni opzionali, se espressamente richieste dall’Amministrazione Contraente, con corrispettivo addizionale al prezzo della fornitura, quali:
• estensione del servizio per ulteriori n. 36 (trentasei) mesi,
• estensione del servizio a sette giorni su sette, festivi inclusi,
• estensione del servizio a n. 24h sette giorni su sette, festivi inclusi, tutto alle modalità stabilite nel paragrafo 4.11 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
4. Il Fornitore dovrà infine prestare altri servizi, se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente (opzionale), quali:
• servizio di conduzione in fase di esercizio,
• servizio di system integration.
tutto alle modalità stabilite nel paragrafo 4.12 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
5. Tra i predetti servizi, sono servizi opzionali e quindi devono essere prestati, se e nella misura richiesta dall’Amministrazione Contraente ed il relativo
corrispettivo non è ricompreso nel prezzo della fornitura, bensì corrisposto a parte, i seguenti servizi:
- formazione e addestramento in modalità supplementare (Moduli di Base
e/o Moduli specifici),
- estensione della manutenzione ed assistenza (per ulteriori 36 mesi, ovvero per modalità 7 giorni su 7, ovvero per modalità 24h 7 giorni su sette)
- servizi con operatore,
- servizi di conduzione sistemi,
- servizi di system integration.
Per i predetti servizi opzionali, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Contraente beneficiaria e con periodicità bimestrale, uno “Stato avanzamento attività” nel quale sia relazionata l’attività erogata.
Lo “Stato avanzamento attività” si intende approvato dall’Amministrazione Contraente qualora non sorga contestazione entro 15 (quindi) giorni solari dalla ricezione dello stesso da parte dell’Amministrazione.
6. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, sia relativamente alla fornitura degli Apparati che alla prestazione dei Servizi, nel rispetto delle modalità, termini e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre da parte dell’Amministrazione Contraente, e, per quanto di propria competenza, di Consip.
7. L’Amministrazione Contraente, comunque, ha diritto ad effettuare propri test e proprie verifiche sull’erogazione delle forniture e servizi oggetto
dell’Ordinativo di Fornitura, anche mediante soggetti terzi dalle stesse incaricati.
In particolare, anche al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Xxxxxx potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004. Il costo delle predette verifiche ispettive sarà interamente a carico del Fornitore e sarà pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere per la specifica Convenzione, fino ad un importo massimo pari a pari a quanto definito dal Disciplinare di Xxxx e dai suoi allegati. Al termine di ciascun ciclo di verifiche, nel caso in cui su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati sia stata riscontrata una non conformità grave (anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun ordine), la penale applicata sarà pari allo 0,1% del valore complessivo degli ordini per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
Articolo 13 Servizio di reportistica
1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura per la tutta la durata sia della presente Convenzione che dei singoli contratti attuativi, con le modalità e termini indicati nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore dovrà inviare a Consip i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta di Consip.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
5. Il Fornitore dovrà comunque fornire a Consip S.p.A, ai fini del controllo sull’avanzamento della Convenzione e con le modalità prescritte nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, copia dei progetti esecutivi effettuati e la seguente documentazione su CD-ROM relativa a informazioni anagrafiche Richieste Preliminari e Ordinativi di Fornitura definitivi effettuati da tutte le Amministrazioni Contraenti:
a) la documentazione relativa ai flussi di prova mensili al fine di effettuare il test delle procedure di acquisizione (import) nel Data Mart, entro il
termine xxxxxxxxxx xx x. 00 (xxxxx) giorni dalla data di stipula della Convenzione pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
b) la reportistica mensile relativa agli “Ordini di prodotti/servizi in convenzione”, “Ordini chiusi” e “Interventi e relative chiamate”, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 7.3 “Flusso dati per l’Amministrazione Aggiudicatrice”, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 14 Responsabili del Servizio
1. Il Fornitore nomina, all’atto della stipula del presente atto, un Responsabile Generale del Servizio, quale referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 15 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali, forniture e servizi, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati e indicati nell’Offerta Economica, e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all’Allegato “E”, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Resta inteso che i prezzi dei servizi o dispositivi opzionali sono dovuti solo se sono espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore in base a quanto segue:
a) il corrispettivo relativo alla fornitura degli Apparati, quindi postazione operatore, funzionalità opzionali, hardware e software centrale, oggetto di
ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione” della fornitura, di cui al precedente articolo 11, comma 4,
b) il corrispettivo relativo alla prestazione dei servizi opzionali quali i servizi di formazione e addestramento in modalità supplementare, di estensione della manutenzione ed assistenza (per ulteriori n. 36 mesi, ovvero per modalità 7 giorni su 7, ovvero per modalità 24h 7 giorni su sette), servizi con operatore, servizi di conduzione sistemi, servizi di system integration, verrà fatturato in canoni/ratei bimestrali posticipati costanti sulla base degli “Stati avanzamento attività” approvati dall’Amministrazione Contraente, di cui al precedente articolo 12, comma 5.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, comma 5, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché il dettaglio dei Servizi erogati, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, A.B.I. , C.A.B .
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n,. 231, maggiorato di 2 punti.
5. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in materia unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative all’Ordinativo di Fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emessi.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi del presente comma, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip.
Articolo 17 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione .
Articolo 18 Penali
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel paragrafo 4.15 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o Consip, laddove di competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto paragrafo del
Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
a) per la trasmissione dei flussi mensili per il test delle procedure di acquisizione nel Data Mart, di cui al precedente articolo 13, comma 4, lettera a),
b) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 13, comma 5, lettera b)
il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la chiusura del reclamo on-line, di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o da Consip, rispettivamente per le relative competenze, secondo quanto stabilito nel richiamato paragrafo 3.13 del Capitolato Tecnico; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente e/o a Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente e/o di Consip, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)
del valore del proprio contratto attuativo (il cui valore si intende comprensivo sia degli importi una tantum, che degli importi relativi ai servizi tariffati a canone ed a consumo, secondo la struttura tariffaria di cui all’Allegato “E”); oltre tale misura, l’Amministrazione Contraente potrà in ogni caso risolvere il contratto attuativo per reiterati inadempimenti; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o di Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 19 Cauzioni
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione
di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Xxxxxx a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraente o dalla Consip.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l’Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre - a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste - una cauzione pari ad un importo di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara.
Articolo 20 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da Consip, nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
Articolo 21 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto attuativo ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 32, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza
permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
Articolo 22 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o da Consip, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o Consip hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 8;
d) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione Contraente;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip, ai sensi del precedente articolo 19;
f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 24;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, ai sensi del successivo articolo 27;
h) negli altri casi di cui agli articoli 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Trasparenza), 18 (Penali), 21 (Riservatezza), 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa) 26 (Divieto di cessione del contratto) e 28 (Clausola compromissoria).
Articolo 23 Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip hanno diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti o di Consip il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
Articolo 24
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in virtù degli Apparati e Servizi forniti o erogati, ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e di Consip e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, Consip, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, a Consip, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che di Consip, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per Consip, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxxxx S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 55/1990.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
Articolo 27
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 22.
Articolo 29 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 30
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell’esecuzione dei singoli
Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o degli Enti Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni od Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel
rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 31
Codice Deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Consip S.p.A. il Codice Deontologico della stessa, di averne preso visione e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di
Fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto , quale e legale rappresentante della
, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 12 (Servizi connessi e opzionali, Livelli di Servizio), Articolo 13 (Servizio di reportistica), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione), Art. 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 28 (Clausola Compromissoria), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30
(Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Codice Deontologico), Articolo 33 (Clausola finale).
Roma, lì
IL FORNITORE
ALLEGATI
Allegato A : Capitolato Tecnico
Allegato B : Offerta Tecnica
Allegato C : Offerta Economica
Allegato D : Modello di Ordinativo di Fornitura
Allegato E : Corrispettivi
INDICE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 7
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 8
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 10
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 12
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 18
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE 21
ARTICOLO 7 DURATA 25
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA 26
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 29
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 32
ARTICOLO 11 INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI, INTEGRAZIONE, COLLAUDO 34
ARTICOLO 12 SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI, LIVELLI DI SERVIZIO 36
ARTICOLO 13 SERVIZIO DI REPORTISTICA 39
ARTICOLO 14 RESPONSABILI DEL SERVIZIO 41
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI 41
ARTICOLO 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 42
ARTICOLO 17 TRASPARENZA 45
ARTICOLO 18 PENALI 46
ARTICOLO 19 CAUZIONI 49
ARTICOLO 20 SUPERVISIONE E CONTROLLO 51
ARTICOLO 21 RISERVATEZZA 51
ARTICOLO 22 RISOLUZIONE 53
ARTICOLO 23 RECESSO 54
ARTICOLO 24 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 56
ARTICOLO 25 SUBAPPALTO 58
ARTICOLO 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 60
ARTICOLO 27 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 61
ARTICOLO 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 61
ARTICOLO 29 FORO COMPETENTE 63
ARTICOLO 30 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 63
ARTICOLO 31 CODICE DEONTOLOGICO 65
ARTICOLO 32 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 65
ARTICOLO 33 CLAUSOLA FINALE 66
ALLEGATI 69