BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE - Affidamento in concessione del complesso di proprietà comunale denominato "PALAZZO GUERRIERI”.
BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE - Affidamento in concessione del complesso di proprietà comunale denominato "PALAZZO GUERRIERI”.
Tra il Comune di Brindisi, rappresentato da ;
E
il soggetto selezionato _, Cod. Fisc.
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ;
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto del presente contratto è l’uso dell'immobile di proprietà comunale, sito in Xxx Xxxxxxxxx 0 – angolo Via Congregazione così identificato: dati catastali
Gli ambienti oggetto della presente concessione sono evidenziati nelle piantine allegate.
Sono oggetto della concessione anche tutte le attrezzature informatiche e tecnologiche presenti all’interno della struttura di cui sarà redatto apposito inventario all’atto della consegna.
Destinazione dell'immobile: il complesso oggetto del presente contratto dovrà essere destinato alle attività previste dal Progetto “Brindisi Smart Lab” e successivamente ad attività culturali, di formazione, coworking, FabLab, aggregazione giovanile.
Il Comune manterrà la piena disponibilità di due locali al primo piano (evidenziati nelle piantine allegate) al fine di allocarvi uffici comunali.
Art. 2 - CONSEGNA DEL BENE OGGETTO DI CONCESSIONE
L'immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
All’atto dell’immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Responsabile del Settore tecnico e dall’aggiudicatario.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione decorre dalla data di stipula fino al 31/12/2021.
Non è ammesso il rinnovo tacito. Alla scadenza, il bene immobile con le opere di urbanizzazione a servizio dello stesso, compreso di arredi ed attrezzature, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.
Il recesso anticipato del concessionario dovrà essere comunicato almeno sei mesi prima con PEC o lettera raccomandata a/r al Comune concedente ed essere adeguatamente giustificato.
Si applica il regime delle addizioni, migliorie ed opere di cui al successivo art. 10 anche alle ipotesi di riconsegna susseguenti al recesso anticipato ed alla revoca della concessione.
Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione è pari ad Euro 0,00 (zero,00) per l’intero periodo di concessione, così come previsto nel bando.
Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile e tutte le attrezzature in esso contenute con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione.
Con cadenza annuale l’assegnatario dovrà presentare al Comune concedente un report riepilogativo sull'andamento dell'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
Il concessionario è tenuto a promuovere ed a favorire iniziative di interesse turistico, culturale e sociale al fine di incrementare le attività di educazione – ambientale all'interno dell'area, avviare un processo di crescita della ricettività locale, valorizzare il territorio nel suo aspetto naturalistico-ambientale, storico, culturale ed archeologico, ed in particolare a promuovere ed attuare l’organizzazione di convegni, eventi, cerimonie, manifestazioni culturali, eventi musicali, presentazioni di libri e via dicendo.
Alla scadenza della concessione, il bene, con tutte le opere eseguite, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso del proprietario senza alcun obbligo d'indennità, ovvero rimborso a carico dell'Amministrazione comunale.
Eventuali opere realizzate, preventivamente autorizzate, si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Brindisi salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il ripristino dello status quo ante, a cura e spese del concessionario, in caso di interventi non autorizzati.
Il concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno all’atto della riconsegna del bene.
Il Comune concedente si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche ad opera di personale qualificato, debitamente autorizzato, il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere, nei modi e nei tempi indicati nel contratto di concessione, alla declaratoria di decadenza dalla concessione con il conseguente travolgimento del rapporto negoziale.
A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la subconcessione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della concessione - contratto e/o dell'immobile comunale.
Art. 7 - SPESE
Sono a carico del concedente:
le spese relative ai consumi di energia elettrica;
le spese relative ai consumi di acqua;
le spese relative ai consumi di gas;
le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
le spese relative all’utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonìa che per i dati;
le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti (condizionamento, ascensore, anti-incendio);
oneri derivanti dalla messa in sicurezza dei locali secondo le normative vigenti.
Sono a carico del concessionario:
le spese di pulizia dei locali;
le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti;
Sono, inoltre, a carico del concedente tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di servizi comuni.
Art. 8 - REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza della concessione.
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste negli articoli precedenti e successivi, a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:
1. qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il termine di 2 settimane dalla consegna dell'immobile;
2. qualora il concessionario non destini l'immobile alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione;
3. qualora il concessionario non rispetti uno o più obblighi indicati nel presente contratto.
La revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.
Art. 9 - DIRITTO DI PRELAZIONE
Il concessionario ha diritto di prelazione in caso di nuova concessione laddove lo stesso abbia effettivamente realizzato, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, una valorizzazione del territorio sul piano formativo, turistico, artistico, archeologico, paesaggistico.
Art. 10 - OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE
Sono poste a cura e spese del concessionario le eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività rientranti nella concessione, ivi compresa la certificazione di Prevenzione Incendi.
Non potranno essere realizzate opere da parte del concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Amministrazione comunale e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali. Qualunque violazione dei suddetti obblighi, comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte dell’Ente concedente, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti.
Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla Amministrazione comunale fin dal momento della loro esecuzione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice civile.
L’Ente concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
Art. 11 - RIPARAZIONI E RESTAURI
Il Comune di Brindisi potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente, tutte le riparazioni – non imputabili a negligenza ed omessa manutenzione del concessionario - e tutti gli impianti, che riterrà necessari, a suo insindacabile giudizio, per valorizzare e rendere più funzionale ed efficiente l’immobile, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori.
Il concessionario potrà partecipare a bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione per l’accesso ai finanziamenti di interventi volti alla valorizzazione dell’immobile con quota di compartecipazione posta a suo esclusivo carico, previa autorizzazione da parte del Comune.
Il concessionario, laddove la legittimazione alla partecipazione ai suddetti bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, spetti esclusivamente all’ente proprietario, dovrà presentare motivata e formale richiesta al Comune di Brindisi per la partecipazione ai suddetti bandi.
Art. 12 - ASSICURAZIONI
Il concessionario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all’attività dal medesimo svolta presso l’unità immobiliare, per danni subìti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente l’Ente concedente da ogni responsabilità anche di natura solisale.
Il concessionario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la conservazione dell’immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà del Comune contro i rischi da furto e danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e atti vandalici.
Il concessionario all’atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.
Art. 13 - RESPONSABILITÀ
Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Brindisi da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..
Il concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Brindisi da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.
Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
È, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
Art. 15 - ACCERTAMENTI
I dipendenti del Comune di Brindisi, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al concessionario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso.
Art. 16 - RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile all’Ente concedente in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Brindisi.
Art. 17 - SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.
In particolare, la successiva registrazione sarà effettuata ad opera del concessionario entro il termine perentorio di venti giorni dalla stipula dell’atto fissato dall’art. 13 comma 1 del DPR 131/1986, il quale fornirà tempestivamente all’Amministrazione prova dell’avvenuta registrazione. Le spese di registrazione, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta inerenti il contratto di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.
Art. 18 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE
Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Brindisi non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
Art. 19 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Brindisi.
Art. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE
Al presente rapporto di concessione, è applicabile in via esclusivamente residuale la disciplina del Codice civile contenente le disposizioni generali sulla locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), solo laddove non sia diversamente disposto nel presente contratto e comunque subordinatamente al presupposto che la disciplina codicistica non sia incompatibile con il presente testo contrattuale.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Brindisi,
Per Il COMUNE DI BRINDISI Per il CONCESSIONARIO