Condizioni Contrattuali
Condizioni Contrattuali
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025075
Inabilità Temporanea Totale Perdita di impiego
Ricovero Ospedaliero
Protezione del Piano UNIBONUS STRATEGY NEXT UniCredit Allianz Vita S.p.A.
Edizione : 10 /02 / 2022 – Ultimo aggiorname nto: 02 / 2022
Polizza Collettiva n°10025075 – Edizione 02/2022 – Copertina - Pagina 1 di 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè i clienti del Contraente che rivestono la quali fi- ca di contraente in UNIBONUS STRATEGY NEXT;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Contrae nte
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Allianz Vita S.p.A.;
Contribuzione Me nsile Assicurata
l’importo pari alla rata mensile del premio annuo ricorrente pattuito nella UNIBONUS STRATEGY NEXT relati- vamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di contraente, con il massimo di € 250,00; in caso di ratea- zione del premio annuale, si tiene conto della rata mensile equivalente;
Disoccupazione
la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un’ indennità derivante da trattamento di “mobilità” e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lav oro;
Impre sa
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
Inabilità Te mporane a Totale
la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa;
Inde nnizzo o Inde nnità
la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constata- bili.
Sono considerati Infortunio:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
Istituto di Cura
qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i geronto- comi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Lavoratore Autonomo
la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt.29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modifiche, e \o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipen- dente) o di pensione.
Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di lavoro a progetto;
c) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
d) di apprendistato;
e) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
f) di lavoro intermittente;
g) di lavoro domestico.
Lavoratore Dipe nde nte
la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato
dalla legge italiana);
Lavoratore Dipe nde nte P ubblico
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubbli ca Ammini- strazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universita- rie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro asso- ciazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra- zioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30 -07-1999 n°300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.70/1975;
Lavoratore Dipe nde nte P rivato
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipe ndente Pub- blico;
Non Lavoratore
la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasio- nale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all’estero e non sia regolato dalla legge italia- na;
Normale Attività Lavorativa
l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro con carattere di abitualità e prevalenza;
P e rdita di Impie go
la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoc- cupazione;
P e riodo di Care nza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione du-
rante il quale la garanzia non è operante;
P e riodo di F ranchigia
il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro durante il quale l’Assicurato non
ha diritto ad alcun Indennizzo;
P e riodo di Riqualificazione
il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Disoccupazione o di Ricovero Ospedaliero, liquidabili ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale, per Perdita d’Impiego o per Ricovero Ospe- daliero;
Ricove ro O spe dalie ro
la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria per
l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
P olizza Colle ttiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assic urati;
P re mio
la somma dovuta dal Contraente all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
S inistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
UNIBO NUS S TRATEGY NE XT
La polizza Unit Linked, che consente ai sottoscrittori del prodotto di investire i premi su uno o più Fondi In- terni Assicurativi contemporaneamente, distribuita dal Contraente alla quale è abbinata la presente Assicura- zione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – O gge tto de ll’ Assicurazione
L’Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l’Assicurato durante il periodo di validità dell’Assicurazione:
I Inabilità Te mporane a Totale da Infortunio o Malattia – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipe ndente Pubblico;
II P e rdita di Impie go – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classi-
ficabile Lavoratore Dipendente Privato.
III Ricove ro O spe dalie ro da Infortunio o Malatt ia – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al
momento del Sinistro, sia classificabile Non Lavoratore;
Art. 2 – P e rsone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:
a) rivesta la qualifica di contraente in UNIBONUS STRATEGY NEXT ;
b) abbia età compresa tra 18 anni compiuti e 60 anni non compiuti;
c) alla data di sottoscrizione di UNIBONUS STRATEGY NEXT goda di buona salute e cioè non sia affetta da Xxxxxxxx o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
d) sia residente in Italia.
Sono quindi escluse dalla presente Polizza Collettiva le persone non in possesso di tutti i sopraindicati requi- siti.
Qualora risulti che per errore il Contraente abbia corrisposto all’Impresa uno o più Premi mensili relativamen- te ad una persona non in possesso dei requisiti di assicurabilità, l’Impresa si impegna alla restituzione al Con- traente del corrispondente importo totale.
Art. 3 - De corre nza e durata de ll’ Assicurazione pe r c iascun Assicurato
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza della 2012 relativamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di contraente ed ha durata pari a 5 anni anche in caso di risoluzione della Polizza Collett i- va.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) scioglimento della UNIBONUS STRATEGY NEXT (in caso di recesso, decesso dell’Assicurato, riscatto totale);
b) interruzione dei pagamenti al Contraente dei premi previsti dalla UNIBONUS STRATEGY NEXT .
1) L’Assicurazione decorre nuovamente dal momento in cui vengono corrisposti al Contraente tutti i premi arretrati relativi alla UNIBONUS STRATEGY NEXT a patto che ciò avvenga entro12 mesi dalla scadenza del primo premio non versato al Contraente;
c) compimento da parte dell’Assicurato stesso del 65esimo anno di età.
In nessun caso l’Impresa sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri accaduti:
1) oltre il termine di durata dell’Assicurazione;
2) prima del termine di durata dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale
termine.
Infine, qualora un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego perduri oltre il termine di durata dell’Assicurazione, nulla sarà più dovuto dall’Impresa all’Assicurato in base alla pre- sente Polizza Collettiva per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazio- ne al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso.
Art. 4 – Variazione de lla posizione lavorativa
La posizione lavorativa dell’Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell’Assicurazion e; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell’Assicurato al mo- mento del Sinistro medesimo.
Art. 5 – Ce ssione di UNIBO NUS S TRATEGY NE XT
Nel caso in cui nel corso della durata dell’Assicurazione avve nga la cessione della UNIBONUS STRATEGY NEXT ad altra persona fisica, la garanzia cesserà di operare per l’Assicurato relativo alla UNIBONUS STRATEGY NEXT stessa dalla data della cessione e non verrà trasferita sulla persona subentrante.
Art. 6 - Esclusioni I Infortunio
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati da:
a) eventi accaduti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti o conseguenze;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
c) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in com-
petizioni agonistiche e nelle relative prove;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
e) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se v iaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
f) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, footbal l americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
g) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che
esse abbiano carattere ricreativo;
h) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stu- pefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
i) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
j) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
k) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofre- nia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
m) qualunque condizione di salute o malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili.
II Malattia
Sono esclusi dall’Assicurazione le Malattie:
a) che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di de- correnza dell’Assicurazione e già note in quel momento all’Assicurato in quanto già manifestatesi e/o diagnosticate a tale data;
b) da intossicazioni causate da:
1) abuso di alcolici;
2) uso di allucinogeni;
3) uso di psicofarmaci o stupefacenti a meno che sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
d) derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
e) derivanti da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
f) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Non sono inoltre considerati Malattia:
g) il mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
h) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
i) l’infertilità e la sterilità;
j) il parto e l’aborto volontario non terapeutico.
III P e rdita di Impie go
Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione derivante da:
a) dimissioni;
b) licenziamento dovuto a “giusta causa”;
c) licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali;
d) licenziamento tra congiunti, anche ascendenti o discendenti;
e) licenziamento a seguito del raggiungimento dell’età richiesta pe r il diritto a “pensione di vecchiaia”;
f) risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avvenuta a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
g) messa in “mobilità” del Lavoratore Dipendente Privato che, nell’arco del periodo di “mobilità” stessa, ma-
turi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione quando:
h) alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sareb- be verificato;
i) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settima ne non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
j) la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determi- nato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato av xxx carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, con- tratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di “Lavoro a Progetto”;
k) l'Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei
casi di regolare iscrizione nelle liste di “mobilità”;
l) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria o Edilizia;
m) l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Art. 7 – Inde nnizzo – L imite di Inde nnizzo
I Inabilità Te mporane a Totale da I nfortunio o Malattia
Qualora l’Inabilità Temporanea Totale perduri oltre il Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà, per cia- scun periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale successivi al termine del Periodo di Franchigia, un Indennizzo mensile di importo pari alla Contribuzione Mensile Assicurata, con il massimo di € 250,00.
II P e rdita di Impie go
Qualora la Disoccupazione perduri oltre il Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione successivi al termine del Periodo di Franchigia, un Indennizzo mensile di importo pari alla Contribuzione Mensile Assicurata, con il massimo di € 250,00.
III Ricove ro O spe dalie ro da Infortunio o Malattia
Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre il Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale periodo l’Impresa corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla Contribuzione Mensile Assicurata, con il massimo di € 250,00; successivamente, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero successivi al termine del Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà un Indennizzo mensile di importo pari alla Contri- buzione Mensile Assicurata, con il massimo di € 250,00.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato:
a) un Indennizzo mensile di importo maggiore di € 250,00 anche in caso di più polizze UNIBONUS STRATEGY NEXT esistenti in capo al medesimo Assicurato;
b) più di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e più di 24 Indennizzi mensili complessivamente per l’ intera du-
rata dell’Assicurazione.
Art. 8 – P e riodo di F ranchigia - P e riodo di Care nza
I Inabilità Te mporane a Totale da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia 60 giorni.
Periodo di Carenza 30 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione; qualora l’I nabilità Temporanea Tota- le insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Inde nnizzo.
II P e rdita di Impie go
Periodo di Franchigia 60 giorni.
Periodo di Carenza 90 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione; qualora la Perdita di Impiego avven- ga quindi entro novanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
III Ricove ro O spe dalie ro da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia 7 giorni.
Periodo di Carenza 30 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ; qualora il Ricovero Ospedaliero av- venga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
Art. 9 - De nunce succe ssive
I Inabilità Te mporane a Totale da Infortunio o Malattia
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è t rascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
II P e rdita di Impie go
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 90 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita di Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il periodo di prova.
III Ricove ro O spe dalie ro da Infortunio o Malattia
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di 30 giorni consecutivi ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
Art. 10 – Ricorso all’ arbitrato
In caso di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità e/o la quantificazione dell’Indennizzo relativamente a Sinistri di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da
essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medi-
cina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 11 – Este nsione te rritoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazio- ne sanitaria sia certificata da un medico italiano.
Art. 12 - O bblighi in caso di S inistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso lo sportello di Uni- Credit S.p.A. ove è stata collocata la UNIBONUS STRATEGY NEXT relativamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di contraente.
Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata la copia di un documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita e la seguente documentazione:
I Inabilità Te mporane a Totale da Infortunio o Malattia
a) certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospeda-
le;
b) i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).
II P e rdita di Impie go
a) copia della scheda professionale;
b) copia della lettera di licenziamento;
c) copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo stato di disoccupato, o alle liste di “mobilità” regionali;
d) attestazione del ricevimento delle indennità di disoccupazione, di “mobilità”.
III Ricove ro O spe dalie ro
a) autocertificazione sullo stato di Non Lavoratore al momento del Sinistro;
b) certificato medico di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e copia della cartella clinica;
c) i successivi certificati di Ricovero in ospedale alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certifi- cato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero).
Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale, per Disoccupazione o per Ricovero Ospedaliero, qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni suc- cessivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa s ono tenuti, a compilare ed inviare all’Impresa il modulo di continuazione del Sinistro.
Il modulo di continuazione del Sinistro deve essere inviato all’Impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro ed è disponibile presso lo sportello di UniCredit S.p.A. ove è stata collocata la UNIBONUS STRATEGY NEXT rela- tivamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di contraente.
L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire all’Impresa di svolgere, anche tramite persone di fiducia dell’Impresa stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Resta in ogni caso convenuto che l’Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quel- le relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certifi- cata da un medico italiano.
Il Contraente deve fornire all’Impresa tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento del
danno.
Art. 13 - P agame nto de ll’ Inde nnizzo
L’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene rag-
giunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo.
Art. 14 - Dichiarazioni ine satte e re t ice nti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, a meno che non siano state commesse in buona fede dal contraente o dall’Assicurato stesso.
Art. 15 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collet-
xxxx, dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte dell’Impresa saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosc iu-
to dell’Assicurato stesso.
Art. 16 – P rova
È a carico di chi domanda l’Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il
suo diritto a termini della Polizza Collettiva.
Art. 17 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza Collettiva posso- no cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato.
Art. 18 - Mo difiche de ll’ Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 19 - O ne ri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Rinvio alle norme di le gge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 - Ce ssione de i diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti
dalla presente Polizza Collettiva.
Art. 22 - Informazioni re lative all’ Impre sa
L'impresa assicuratrice è UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., avente Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 –– 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n°1.00088. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n°018. Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A..
Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Recapito telefonico: 000.00.00.00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx_XxxxxxxxxXxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo Mail PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Art. 23 - Le gislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana.
Art. 24 - P re scrizione de i diritti
Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si pre- scrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 25 - Re c lami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto
all’Impresa mediante:
• posta cartace a indirizzata a: UniCre dit Allianz Assicurazioni S . p. A. – S e rv iz io Clie nti –
P iazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx
• e -mail: re clami@unicre ditallianzasassicurazioni. it
• fax: 00 00000000
L’Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica al l’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tutta-via, ove il reclamo dovesse pervenire all’ Impresa, la stessa lo trasmetterà tem- pestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclaman te entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collabora-xxxx sia quello dell’Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’ Impresa e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, il reclamante potrà rivolgersi a: IVAS S
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: 06.42.133.206
PEC: ivass@pec. xxxxx.xx Info su:
xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è re- peribile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVAS S contengono:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’o perato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
P RI MA DI RICO RRERE ALL’ AUTO XXXX GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Me diazione ( O bbligatoria)
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ne goziazione assistita
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Altri siste mi alte rnativi di risoluzione de lle controve rsie Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno
la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudizia- ria.
Risoluzione de lle liti transfrontalie re
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio econo- mico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.