LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA TRAMITE RETE DI TELERISCALDAMENTO.
LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA TRAMITE RETE DI TELERISCALDAMENTO.
Le presenti Condizioni Generali regolano il Contratto di fornitura di energia termica di Acea Pinerolese Industriale spa (di seguito “Fornitore”) al Cliente.
1 Definizioni
ACEA: Acea Pinerolese Industriale spa è il Fornitore del servizio di teleriscaldamento;
Allacciamento: è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura;
Autorità è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Circuito secondario: circuito di distribuzione dell’energia termica all’interno dell’edificio, comprensivo di tutte le tubazioni, i componenti, gli accessori, gli apparecchi utilizzatori e gli apparati posti a valle del punto di consegna.
Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta del cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza.
Gradi Giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell’autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Gruppo di misura o misuratore: è il componente della sottostazione d’utenza che serve per la misura dell’energia termica fornita all’utente; è composto dalle sonde di temperatura, da un misuratore di portata e da un calcolatore, eventualmente integrati in un unico corpo ed è comprensivo di un eventuale sistema di telecomunicazione o tele- gestione;
Rete: è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
Scollegamento dalla rete: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto. Nel caso di teleriscaldamento lo scollegamento dalla rete avverrà in seguito alla richiesta da parte di tutti gli utilizzatori del servizio sottesi al punto di fornitura.
Servizio di teleriscaldamento: sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere che utilizza il calore prodotto o da una centrale termica o da un impianto di cogenerazione o da altre fonti. In un sistema di teleriscaldamento, il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda.
Sottocentrale di teleriscaldamento: insieme assemblato dello scambiatore di calore, delle valvole d’intercettazione poste all’arrivo delle condotte di derivazione dalla rete principale all’interno dell’edificio, delle apparecchiature e dei dispositivi necessari ad assicurare che il prelievo e la misura dell’energia termica erogata avvengano secondo le quantità e le modalità contrattuali, fino alle valvole di intercettazione sul circuito secondario. Per sottocentrali di teleriscaldamento s’intendono impianti per l'erogazione all'edificio servito del riscaldamento ambiente e/o dell'acqua calda sanitaria.
2. Oggetto, decorrenza e durata del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di energia termica al Cliente nel punto di consegna indicato nelle Condizioni particolari del presente Contratto di somministrazione.
Il presente Contratto avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza prevista nell’art. 2 delle Condizioni particolari di fornitura e si intenderà poi tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi secondo quanto previsto all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
La data di decorrenza della fornitura di energia termica sopra indicata è subordinata alla realizzazione della rete di teleriscaldamento in prossimità del numero civico dell’immobile. I lavori di realizzazione della rete sono soggetti ad autorizzazione dell’Amministrazione Locale competente e potranno subire ritardi in presenza di ostacoli tecnici e autorizzativi.
Dal momento della messa in servizio della sottostazione il Cliente, con il presente Contratto, si impegna a prelevare il suo fabbisogno di energia termica esclusivamente dal Fornitore.
Salvo diversa indicazione delle condizioni particolari di fornitura, il calore per uso riscaldamento viene fornito al circuito secondario ad una temperatura massima, misurata sulla tubazione di mandata, pari a 85 °C. Il salto termico (delta T) del circuito secondario è comunque fissato in 20 °C. La temperatura dell’acqua calda igienico-sanitaria in uscita dallo scambiatore di calore sarà pari a 48° (±5 °C).
3. Modalità di consegna e limiti di proprietà
L’energia termica è consegnata in corrispondenza delle flange dello scambiatore di calore – lato circuito primario rispetto alla rete di Teleriscaldamento. Tutte le apparecchiature a valle del punto di consegna anzidetto, dopo anni due dalla messa in servizio, diventano di proprietà del Cliente. Rimangono di proprietà del Fornitore le seguenti apparecchiature del circuito primario: i filtri, il misuratore di energia termica, la valvola di limitazione della portata e la valvola automatica di regolazione, la quale potrà comunque essere utilizzata dal Cliente per regolare la temperatura sul circuito secondario dello scambiatore. Il Cliente non potrà modificare o sostituire delle parti della sottostazione di scambio termico, anche se di sua proprietà, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il Cliente è tenuto a rispettare per l’impianto a valle dello scambiatore le norme di legge e le prescrizioni stabilite dal Fornitore. Il Cliente deve concedere alle tubazioni utilizzate dal Fornitore gratuito passaggio nei propri terreni e locali e mettere a disposizione a titolo di uso gratuito ed esclusivo un locale adeguato, dotato di luce elettrica, forza motrice e acqua potabile, da adibire a sottostazione di scambio termico; detto locale resterà di proprietà indivisa del complesso immobiliare con esonero per il Fornitore dal pagamento di ogni spesa condominiale, dal pagamento di ogni tipo di tassazione, dei consumi elettrici e dei costi di riempimento idrico, che pertanto saranno esclusivamente a carico del Cliente.
Le porzioni di terreno nelle quali sono state posate le condotte non potranno essere piantumate o adibite ad un uso diverso dall’attuale, i locali di attraversamento delle condotte dovranno essere accessibili per effettuare eventuali riparazioni, inoltre il Cliente si impegna a non costruire manufatti che alterino lo stato attuale dei luoghi.
Potenzialità e portata contrattuali, definite dopo i primi due anni di fornitura, potranno essere in seguito oggetto di variazione motivata e concordata su iniziativa del Cliente o del Fornitore.
Il Cliente risponde della sottrazione, distruzione, manomissione degli apparecchi e delle condotte di proprietà e/o competenza del Fornitore ed in particolare della manomissione fraudolenta del misuratore di energia e della valvola di limitazione della portata.
Trascorsi i primi due anni dalla messa in servizio il Cliente rimane proprietario e responsabile in proprio della parte di impianto termico a valle del punto di consegna sullo scambiatore principale e dovrà provvedere alla sua manutenzione e gestione.
L’impianto e gli apparecchi utilizzatori del Cliente devono rispondere, alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza. Le pratiche INAIL ex Ispesl saranno a cura del Fornitore fino alla messa in servizio per le parti di impianto in fornitura. Il Cliente dovrà fornire al Fornitore tutta la documentazione e la collaborazione necessaria per la denuncia INAIL di cui al DM 1.12.75 e s.m.i. ovvero per gli adempimenti di cui al DM
01.12.02 n. 329 (attuazione direttiva PED).
Il personale di Acea, o personale da esso incaricato, ha diritto ad accedere, con mezzi ed attrezzature adeguate, agli edifici e/o manufatti nei quali gli impianti sono installati, per svolgere le attività richieste dal servizio di fornitura, fino alla scadenza del Contratto medesimo.
Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, per iscritto, l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire il servizio di erogazione del calore. In tal caso, i costi relativi, determinati dal Fornitore tramite apposito preventivo, saranno a carico del Cliente.
Il Cliente si impegna altresì a consentire al Fornitore di allacciare altre eventuali utenze sulle derivazioni di presa al proprio servizio posate sul suolo privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
4. Continuità del servizio
La fornitura deve intendersi continua, con inizio convenzionalmente stabilito il 15 Ottobre di ciascun anno, con le sole eccezioni previste dal presente documento.
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura non solo per cause di forza maggiore (fra questi compresi scioperi, eventi naturali nonché per la difficile reperibilità di combustibili che alimentano le centrali di produzione a servizio della rete di teleriscaldamento), ma anche per ragioni di tipo tecnico (per esempio guasti, attività manutentive, estensione della rete, lavori presso la centrale di produzione) o per lavori da eseguire lungo la rete di teleriscaldamento. Gli interventi che possono essere programmabili e che comportino la sospensione del servizio, verranno preannunciati dal Fornitore al Cliente con un congruo preavviso. Le sopraccitate sospensioni non daranno diritto a nessun indennizzo, né luogo a risarcimento di danni di qualsiasi genere o rimborso di spese, né potranno essere motivi per la risoluzione del contratto.
Il servizio di fornitura di energia termica sarà svolto secondo quanto definito dall’Autorità di Regolazione ARERA negli standard di qualità generali e specifici nei testi integrati RQTC e RQTT in vigore, che sono riportati nel sito internet di ACEA nell’apposita sezione dedicata al teleriscaldamento.
5. Misura, rilevazione dei consumi e limitazione della potenza massima
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore presente nella sottostazione di scambio termico da parte del Fornitore anche attraverso apparati di telelettura. In presenza di moduli secondari di scambio termico a servizio delle singole unità immobiliari (unita satelliti) o di ripartitori sui corpi radianti, la ripartizione dei consumi non verrà effettuata dal Fornitore né sarà utilizzata per la fatturazione del Fornitore al Cliente.
I consumi di energia termica del Cliente saranno rilevati in chilowattora (kWh) o nel suo multiplo megawattora (MWh) negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese o nei primi 5 giorni lavorativi del mese successivo. Il Fornitore è autorizzato a determinare induttivamente il consumo di energia termica in caso di guasto od erroneo funzionamento del gruppo di misura o di mancata lettura dello stesso. Il consumo induttivo verrà determinato con il criterio del “pro-die” sulla base del consumo medio storico dell’utenza degli ultimi 3 anni tenuto anche conto delle differenze climatiche espresse in Gradi Giorno del periodo considerato o, in caso di nuova fornitura, in base ai consumi di combustibile rilevati negli ultimi 3 anni nel medesimo periodo stagionale di irregolare funzionamento del gruppo di misura. Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
La taratura del dispositivo di limitazione della portata (potenza), fornito insieme alla sottostazione di scambio termico, verrà eseguita dal Fornitore in base alle condizioni di esercizio sperimentate nelle prime due stagioni termiche al fine di assicurare le condizioni di esercizio degli impianti del Cliente previste dal DPR74/2013 e comunicata al Cliente come valore della potenza disponibile a regime.
E’ facoltà del Cliente richiedere un incremento della potenza disponibile a regime; tale incremento verrà addebitato al Cliente finale attraverso una quota fissa mensile.
Gli strumenti di misura di energia termica del Fornitore collocati sulla sottostazione di scambio termico dovranno essere conformi alle normative vigenti al momento della loro installazione.
L’attivazione e la disattivazione degli strumenti di misura verrà effettuata dai tecnici del Fornitore redigendo apposito verbale nel quale saranno annotati data, marca, modello e numero di matricola del misuratore oltre al valore delle unità segnate al momento dell’operazione.
6. Irregolare funzionamento del gruppo di misura
Se il Cliente ritiene errate le indicazioni del gruppo di misura, può richiederne la verifica al Fornitore o ad un Ente terzo qualificato attraverso il medesimo Fornitore. Nel caso venga rilevato il malfunzionamento, ovvero l’errore di misura del contatore ecceda la tolleranza sott’indicata, il Fornitore si accollerà le spese di verifica e la sostituzione del gruppo di misura e procederà alla rettifica degli addebiti per i consumi secondo il metodo induttivo sulla base di quanto previsto al precedente articolo 5.
Nel caso in cui la prova certifichi un gruppo di misura correttamente funzionante, i costi della verifica verranno addebitati al Cliente che ne ha fatto richiesta. La tolleranza di accettabilità del valore rilevato dal contatore principale è la seguente: +/- 5%, a potenza nominale, per un periodo significativo di normale funzionamento di almeno una settimana.
7. Condizioni economiche di fornitura
La tariffa di vendita e le modalità di aggiornamento dei corrispettivi sono indicate all’Articolo 3 delle Condizioni particolari di fornitura.
E’ facoltà del Fornitore introdurre elementi aggiuntivi alla tariffa dell’energia termica prevista, senza effettuare modifiche al presente contratto, qualora il legislatore o l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas, richieda la modifica della struttura tariffaria o introduca dei costi aggiuntivi – ad esempio, ma non solo, costi di compensazione di carattere ambientale - nella commercializzazione ed utilizzo dei vettori energetici o dei combustibili di origine fossile o ricavati da biomasse o da rifiuti organici.
Il Fornitore imputerà tale onere senza margini aggiuntivi rispetto a quanto sopraindicato; tale addebito non potrà essere invocato dal Cliente come causa di risoluzione del contratto.
Saranno altresì a carico del Cliente gli oneri e i costi che eventualmente verranno introdotti a mezzo di legge sulla produzione, trasporto, distribuzione dei vettori energetici.
8. Fatturazione
La periodicità di fatturazione del servizio è mensile con facoltà del Fornitore di sospendere la stessa nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. All’interno delle Fatture per la fornitura di energia termica potranno essere imputati i costi di servizi connessi alla stessa come ad esempio gli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto del Cliente come indicato al precedente articolo 3 o gli interventi tecnici di attivazione/disattivazione del servizio per morosità o su richiesta del Cliente.
Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi dell'utenza possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi comunque non esaustiva:
a. diritti fissi per modifica della tipologia di impianto/contratto, se previsti dal contratto;
b. deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti (vedi art. 12);
c. imposta di xxxxx gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
d. interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, determinati secondo le modalità di cui all'art. 10;
x. xxxxxxxx spese postali relative a solleciti di pagamento e attività di recupero crediti;
x. xxxxxxxx spese per interventi sostenuti a favore del Cliente e da questi richiesti.
9. Pagamenti
Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi previsti in fattura entro 30 giorni solari dalla data di sua emissione.
Il Cliente potrà richiedere la rateizzazione mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a tre (3) volte l’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura, entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Verrà applicato all’utente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea
Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti.
10. Interessi di mora in caso di ritardo o mancato pagamento – Xxxxxxxx Xxxxx per interventi di sospensione/riattivazione a causa di morosità
Qualora il Cliente non rispetti i termini indicati per il pagamento delle fatture, il Fornitore, decorsi tali termini, richiederà al Cliente, nella prima fatturazione utile, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati, mora per ogni giorno di ritardato pagamento in misura pari al tasso ufficiale di Riferimento maggiorato del 3,5%.
In caso di morosità il Fornitore potrà sospendere il servizio di fornitura di energia termica.
Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta per l’invio di eventuali solleciti di pagamento e/azioni legali intraprese per il recupero del credito nonché dei costi tecnici sostenuti per la sospensione/riattivazione della fornitura.
In caso di morosità è facoltà del Fornitore la concessione di un pagamento rateale delle fatture insolute nei tempi e nei modi determinati dallo stesso. Il Cliente potrà richiedere la rateizzazione mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore con addebito degli interessi pari al 3,5% dell’importo ancora dovuto.
11. Modalità e tempi di sospensione della fornitura
Il Fornitore, in caso di mora del Cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione a mezzo raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento della fattura insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia termica potrà essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.
La fornitura non potrà essere sospesa in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma.
La fornitura potrà essere comunque sospesa, anche senza preavviso, in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
12. Anticipo dei consumi
Il Fornitore può richiedere al Cliente, all’atto della stipulazione del Contratto di vendita, il versamento di un anticipo dei consumi. Detto anticipo è infruttifero viene calcolato sulla base dell’importo dovuto per tre mesi di fornitura sulla base dell’ammontare annuo previsto per l’utenza del Cliente.
L’importo dell’anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura.
In caso di inadempimento del Cliente fatta salva ogni azione derivante dal Contratto o dalla legge, Il Fornitore potrà compensare con tali anticipi i propri crediti. A fronte di tale evenienza il Fornitore potrà fatturare nuovamente l’ammontare riscosso per ricostituire l’anticipo consumi così come sopra determinato.
All’atto di cessazione del Contratto il Cliente non è tenuto a presentare la ricevuta di versamento dell’anticipo consumi.
13. Modalità e procedure di reclamo
Il Fornitore rende disponibile al Cliente un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l’inoltro di eventuali reclami. Il modulo è presente sul sito internet del Fornitore. Il Cliente può inoltrare il reclamo anche con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con il Fornitore, che consenta di accertare la data del ricevimento.
14. Recesso
Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento, con un periodo di preavviso di almeno un mese. Il Cliente esercita tale diritto presentando all’esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete. Il Cliente può presentare le suddette richieste compilando l’apposito modulo accessibile sul sito internet ed inviandolo tramite posta o posta elettronica. A seguito di richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete, l’esercente procede ad effettuare le attività di cui all’art. 10 e 11 dell’Allegato A alla Delibera 24/2018/R/TLR e s.m.i. dell’ARERA, come indicato nella apposita sezione del proprio sito internet.
Nel caso di recesso del Cliente entro 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura questo sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo di salvaguardia determinato in funzione del momento in cui avverrà il recesso in tale arco temporale. L’ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia è pari all’importo indicato nelle condizioni particolari del contratto. L’importo puntuale verrà determinato al momento del richiesta di recesso come da indicazioni dell’Arera nel testo del TUAR.
Il Fornitore potrà recedere dal presente Contratto nei seguenti casi:
• revoca o mancato rinnovo della Concessione del servizio da parte del Comune di Pinerolo per le utenze site in tale comune;
• mancato rispetto delle prescrizioni costruttive e gestionali presenti nella relazione tecnica allegata;
• scadenza dei permessi, autorizzazioni e delle servitù prodotte dal Cliente all’atto dell’allacciamento alla rete cittadina
• variazione per uso dell’energia termica diverso da quelli indicati nel Contratto.
15. Diritti e tributi
Tutti gli importi dovuti in relazione al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente e futuro che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
Il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall’Amministrazione fiscale al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione dell’energia termica.
Alla data del presente Contratto il Cliente dichiara che l’energia termica sarà utilizzata direttamente nei propri impianti per l’uso dichiarato e si impegna a comunicare ogni variazione sul uso dell’energia termica che dovesse intervenire in particolare quelle che comportino l’applicazione di una diversa aliquota IVA od imposte e tariffe diverse, assumendo a proprio carico ogni conseguenza al riguardo, esonerando fin d’ora il Fornitore da ogni responsabilità nel caso di mancata comunicazione di cui sopra.
16. Impianto interno e ispezioni
Il Cliente ed il Cliente eventualmente rifornito presso la sua unità immobiliare dichiarano sotto la loro responsabilità che l’impianto a valle dello scambiatore principale è stato costruito e viene mantenuto secondo le norme di legge sulla sicurezza degli impianti.
Il Cliente prende atto che il Fornitore può negare o sospendere la fornitura nel caso in cui gli impianti interni non siano costruiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento ed esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo.
Il presente contratto presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti; qualora tali norme non fossero rispettate, il Fornitore si riserva la facoltà di rifiutare, sospendere o interrompere la fornitura di energia termica.
Al momento della sottoscrizione del presente documento il Cliente deve presentare al Fornitore, al fine di adempiere agli obblighi prescritti dal Decreto Legislativo 9.4.08 n. 81, una dichiarazione attestante i rischi specifici inerenti i locali dove vengono svolte le attività richieste dal contratto.
17. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore nei seguenti casi:
i. manomissione delle apparecchiature di misura dell’energia termica o sottrazione di energia non misurata di cui al precedente art. 5;
ii. violazione degli obblighi per usi dell’energia termica diversi da quelli pattuiti;
iii. mancato pagamento di tre fatture anche non consecutive;
iv. violazione da parte del Cliente delle norme di sicurezza in vigore o emanate dalle Autorità competenti;
v. cessione da parte del cliente dell’energia termica in qualsiasi forma a terzi;
vi. fallimento del Cliente
Il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso venissero revocati al Fornitore i permessi, le concessioni o le servitù necessari per la posa delle tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di produzione e trasporto dell’energia termica, ovvero se le condotte dovessero essere rimosse dal luogo originario, in tutto o in parte, sia esso terreno pubblico o privato.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Cliente la notizia pervenuta del verificarsi di tale evenienza. La risoluzione del Contratto avverrà in coerenza con i fatti cogenti di cui sopra.
18. Controversie e foro competente
Le contestazioni relative al servizio svolto dovranno essere denunciate, pena decadenza, entro due giorni dall'evento a mezzo lettera raccomandata A.R.; tale termine ha lo scopo di consentire un obiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità. In caso di dissenso in merito all’esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente Contratto, le Parti sono tenute ad esperire un tentativo di composizione amichevole del contrasto, qualora non si potesse raggiungere un accordo le Parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
19. Cessione del contratto
Acea si riserva la facoltà di cedere il presente contratto ad altre società controllanti, controllate, collegate, proprie, o facenti parte dello stesso gruppo, oltre che a società con le quali ACEA ha stipulato accordi quadro per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto
20. Modifiche del presente contratto
Il Fornitore informerà il Cliente di eventuali modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali tempestivamente, e
comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima dalla loro applicazione, tramite comunicazione scritta.
21. Disposizioni generali
Per quanto non contemplato nelle suddette Condizioni Generali e Particolari di fornitura, si dovrà riferirsi alla normativa tecnica di settore.
22. Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in qualità di Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta o in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua richiesta o al rapporto contrattuale Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita (periodo di conservazione 10 anni solare e cancellati al 31 dicembre dell’anno di riferimento).
I suoi dati verranno comunicati a soggetti terzi delle cui prestazioni Acea Pinerolese Industriale S.p.a. si avvalga per dar seguito alla sua richiesta o per compiere operazioni preliminari, conseguenti o comunque connesse al contratto medesimo
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede amministrativa in Xxx Xxxxxx x.00 – 00000 – Xxxxxxxx (XX)
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del Regolamento UE n. 679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato.
Le richieste vanno inoltrate a: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx oppure
Acea Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.x.x
Xxx Xxxxxx x.00 – 00000- Xxxxxxxx (XX Telefono: 0000-0000
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
(Luogo e data) (firma del Cliente)