Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
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D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2933
Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 «Testo uni- co dell’apprendistato» ed in particolare:
− l’art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta for- mativa pubblica;
− l’art. 7, comma 6, che dispone l’abrogazione degli articoli da 47 a 53 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 che regolamentano le tre tipologie di apprendistato ed, in par- ticolare, l’art. 49 «Apprendistato professionalizzante»;
Richiamate:
− la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il merca- to del lavoro in Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regiona- le definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
− la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul siste- ma educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della for- mazione in apprendistato quale modalità formativa fina- lizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità;
Richiamato il d.d.u.o. del 30 luglio 2008 n. 8486 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all’art.
4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere», comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è inte- grata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’ acquisizione di competenze di base e trasversali per un mon- te complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
Visto l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 167/2011 che dispone un periodo transitorio di non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regola- zioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «d.lgs. n. 167/2011 – Testo Unico apprendista- to- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio»;
Preso atto che la richiamata circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l’efficacia alla scadenza del regime transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico;
Ritenuto opportuno regolamentare l’offerta formativa pubbli- ca, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e tra- sversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mediante l’adozione di standard formativi minimi di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF) e dal Comitato istituzionale di Coordinamento (CIC), nelle sedu- te del 6 dicembre 2011;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A) - Standard formativi minimi relati- vi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012
2. di stabilire che i suddetti standard formativi di cui all’alle- gato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 d.lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dal primo gennaio 2013, gli standard formativi di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di appren- distato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi- mento e dei relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale.
II segretario: Xxxxx Xxxxxxx
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012
ALLEGATO A
STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4, COMMA 3 DEL D.LGS. 167/2011
1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Regione Lombardia definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”.
Regione Lombardia programma e finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.
Laddove non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa.
2. LA FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.
La formazione può essere svolta:
− presso un organismo accreditato per la formazione;
− presso il luogo di lavoro.
In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
− 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
− 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
− 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.
Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell’eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.
I contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell’allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa.
In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.
3. DISPOSIZIONI FINALI
Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti ,sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell’articolazione sopraindicata.
Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione sono certificate, e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:
− dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;
− da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall’impresa.