POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO N. 2
POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO N. 2
KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DELL’ENTE
Base di gara: Euro 20.386,00.- annui. Euro 40.772,00.- per polizza biennale.
Veicoli Assicurati: I VEICOLI ELENCATI (“libro matricola veicoli RCA”, allegato alla documentazione di gara)
FRANCHIGIA DI € 150 (centocinquanta) PER SINISTRO.
La franchigia non sarà applicata alle garanzie “Rottura Cristalli”, “Soccorso Stradale”, “Spese di parcheggio e/o custodia a seguito furto”, “Garanzia contrassegno” e “Garanzia spese di immatricolazione” punti f), g), h), i), j) dell’art. 2) “Soggetti assicurati ed oggetto dell’assicurazione” di polizza.
Tasso annuo lordo: (risultante dall’aggiudicazione) °/°°
Premio annuo lordo totale: € (premio risultante dall’aggiudicazione).
QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DELL’ENTE
stipulata tra la
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Via E. Mach,1 38010San Xxxxxxx all’Adige X. XXX 0000000000
e
.........................................
(Impresa Assicuratrice)
Periodo di assicurazione:
dalle ore 24.00 del 31.12.2010
alle ore 24.00 del 31.12.2012 S.T.R., con facoltà di recesso annuale
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Contraente: FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Via E. Mach,1 38010San Xxxxxxx all’Xxxxx X. XXX 0000000000
Società: La Compagnia Assicuratrice.
Xxxxxx: Il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dall’Impresa è Inser SpA.
Assicurato: Il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione. Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
Premio: La somma dovuta dalla contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1) EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte della Stazione appaltante dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
E’ facoltà della Stazione appaltante entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza.
Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
2) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia Assicuratrice presta l’assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie in conseguenza di:
a) urto/collisione con qualsiasi veicolo, contro corpi mobili e fissi, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
b) perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all’evento; la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell’autovettura;
c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate, guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.
d) Eventi socio politici
La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);
e) Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, frane, smottamenti, valanghe, slavine).
f) Rottura Cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all’art. 1907 c.c.
g) Soccorso Stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all’art. 1907 c.c.
h) Spese parcheggio e/o custodia a seguito furto
In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, l’Impresa rimborsa fino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo – disposti dalle Autorità dal giorno del ritrovamento a quello della avvenuta comunicazione dell’Assicurato del ritrovamento stesso.
i) Garanzia contrassegno
La Società in caso di furto regolarmente indennizzabile a termine di polizza, a seguito del mancato ritrovamento del veicolo, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente al risarcimento del sinistro furto, pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente tra la data dell’avvenimento e la data di scadenza della rata di premio da pagare.
j) Garanzia spese di immatricolazione
In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso.
3) COLPA GRAVE
a) Colpa grave dell’Assicurato
La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
b) Xxxx e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
4) RISCHI ESCLUSI
L’Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
L’assicurazione non vale altresì peri i danni:
a) determinati od agevolati da dolo dell’assicurato;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
5) VEICOLI ASSICURATI
Per l’identificazione dei veicoli si farà riferimento all’elenco allegato ed ad eventuali inclusioni / esclusioni effettuate in corso d’anno.
6) SOMMA ASSICURATA
Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che l’assicurato abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere il veicolo.
7) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla Convenzione della “carta verde”.
8) MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di danno l’assicurato deve darne tempestivamente avviso alla Società, anche per il tramite del broker, inviando denuncia da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo.
Il Contraente si impegna a produrre, in caso di contestazione, i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
9) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE
L’Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.
Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all’accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.
10) FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato e la Società siano tenuti, devono essere fatte per iscritto.
11) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
In caso di danno totale l’ammontare del danno è dato dai valori riportati da Eurotax Giallo o, nel caso il modello di veicolo oggetto del sinistro non sia incluso nello stesso Eurotax, del valore commerciale del veicolo stesso, con il massimo della somma assicurata ed al netto del valore di recupero del relitto.
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo l’Impresa rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 6 mesi.
In caso di danno parziale verrà liquidato l’importo necessario per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo, senza tenere conto del degrado d’uso. E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
12) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo dovuto.
I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l’esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.
I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.
13) TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
II pagamento sull’indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, semprechè sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.
14) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte della Stazione appaltante dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
15) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio anticipato, comprensivo di imposte viene determinato applicando il tasso annuo lordo del (risultante dall’aggiudicazione) °/°° (per mille) al valore commerciale dei veicoli allegati.
L’assicurazione ha per base l’elenco allegato nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa il premio sarà determinato in base al tasso ed alla normativa in vigore al momento della stipula della presente polizza.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza del premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30°giorno dalla d ata di comunicazione della Società.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente é tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
16) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società all’accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
17) RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGA
E’ espressamente esclusa la coassicurazione.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
18) FORO COMPETENTE
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.
19) IMPOSTE
Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.
20) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
21) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
22) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni rispetto al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
23) BUONA FEDE
L’omissione delle dichiarazioni da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto dell’emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
24) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l’Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
25) CLAUSOLA BROKER
Xxxxxx incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto