CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.c.p.a. A.P.E.S. s.c.p.a. -Via X. Xxxxx n. 4 - 56126 PISA C.F. e P.I. 01699440507 |
SERVIZIO TECNICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lavori di Manutenzione Straordinaria
Recupero corticale ad aggetti in c.a. di fabbricato condominiale ubicato in xxx Xxxxxxx, 0 xxx Xxxxxx xx Xxxx.
Finanziamento GRT n. 852 del 21/10/2013 e GRT 1235 del 13/11/2017
PROGETTAZIONE: Ufficio Tecnico A.P.E.S. S.c.p.a. - Pisa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (APES Pisa)
PROGETTISTA E D.LL. Geom. Xxxxxxx Xxxxx (APES Pisa)
Pisa, 06 Aprile 2021
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a perfetta regola d’arte i lavori di:
DESCRIZIONE LAVORI
1) Recupero corticale a tutti gli aggetti sui prospetti esterni dell’immobile; il recupero previsto comprende il ciclo completo eseguito a regola d’arte composto dalle presenti fasi sotto riportate:
a) Scarifica del cls in stato di precaria stabilità;
b) Raschiatura dei ferri di armatura rinvenuti dopo le operazioni al punto a;
c) Applicazione di boiacca passivante ai ferri di armatura trattati come indicato al punto b;
d) Ricostruzione degli aggetti mediante idonea malta tissotropica anche per spessori maggiori di cm. 2,5;
e) Posa di finitura anticarbonatazione applicata alle ricostruzioni indicate al punto d;
f) Tinteggiatura con pittura anticarbonatazione colore grigio applicata interamente a tutti gli aggetti in c.a. dell’immobile.
2) Riprese di intonaci esterni in stato di precaria stabilità, localizzati principalmente in corrispondenza allo sviluppo delle travi in c.a. Le operazioni avverranno nelle seguenti fasi:
a) Demolizione delle parti di intonaco ammalorato fino a trovare sia il mattone nudo sia la superficie della trave in c.a.;
b) Applicazione di rete in pvc portaintonaco applicata a colla interposta fra il mattone e la trave;
c) Applicazione di nuovo intonaco sulle porzioni indicate al punto b; l’intonaco dovrà essere del tipo premiscelato a base di calce e cemento. Lo spessore dello strato finale di stabilitura del nuovo intonaco dovrà uniformarsi con l’intonaco esistente dell’immobile.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Si ricorda che la ditta esecutrice dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla D.LL e presentare alla stessa le schede tecniche dei materiali da impiegarsi con indicato anche le colorazioni previste; in corso d’opera la D.LL potrà far eseguire i campioni necessari per l’integrazione con le finiture e colori preesistenti, per le prove necessarie con il piano del colore vigente o altri strumenti urbanistici o di tutela dei beni architettonici e paesaggistici.
Si fa presente che gli assegnatari in manutenzione resteranno nei loro appartamenti durante tutta la durata dei lavori ed è pertanto fatto obbligo all’impresa di ridurre al minimo i disagi a loro derivanti dalla presenza del cantiere e di consentire agli assegnatari la fruizione degli spazi comuni anche esterni, in condizioni di sicurezza.
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO - MODO DI APPALTO - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI - REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI
a) Modo di Appalto
Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara estrapolato dal
C.M. indicato al paragrafo precedente, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale.
b) Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
AMMONTARE DELL’APPALTO | |||
1 | Importo lavori a corpo | € | 17 248,90 |
2 | Sicurezza, non soggetta a ribasso | € | 9 495,18 |
3 | Totale appalto (1+2) | € | 26 744,08 |
2. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nei cantieri non soggetto a ribasso così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il suddetto importo dei lavori (di euro 26 744,08) posto a base di gara, è comprensivo delle opere da eseguire inclusa la manodopera, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, dell‘utile dell’impresa e delle spese generali.
3. L’incidenza della manodopera sui lavori a base d’asta di euro 17.248,90 è di euro 7.762,01.
c) Specifiche tecniche (art 68 D.Lgs. 50/2016)
Alle pagine successive viene allegato il C.M. relativo sia alle opere soggette a ribasso sia il C.M. relativo agli oneri di sicurezza.
OPERE SOGGETTE A RIBASSO
LAVORI A MISURA
pag. 2
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | ||||||||
1 | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) | |||||||
TOS21_02.B | scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici | |||||||
10.003.001 | da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... rtello demolitore e | |||||||
finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la | ||||||||
superficie sana e compatta (a) | ||||||||
Lato Ovest (Via Toscana) | 1,30 | 0,500 | 0,65 | |||||
8,70 | 0,500 | 4,35 | ||||||
1,20 | 0,500 | 0,60 | ||||||
1,30 | 0,550 | 0,72 | ||||||
9,20 | 0,550 | 5,06 | ||||||
1,20 | 0,550 | 0,66 | ||||||
Lato Est | 1,30 | 0,500 | 0,65 | |||||
8,70 | 0,500 | 4,35 | ||||||
1,20 | 0,500 | 0,60 | ||||||
1,30 | 0,550 | 0,72 | ||||||
9,20 | 0,550 | 5,06 | ||||||
1,20 | 0,550 | 0,66 | ||||||
Lato Sud | 23,25 | 0,500 | 11,63 | |||||
23,75 | 0,550 | 13,06 | ||||||
15,55 | 1,100 | 17,11 | ||||||
Parapetti terrazzi lato Sud (lati esterni) | 4,00 | 7,85 | 0,700 | 21,98 | ||||
Frontalini terrazzi lato Sud | 7,00 | 7,85 | 0,800 | 43,96 | ||||
Intradosso soffitti terrazzi | 4,00 | 7,85 | 1,100 | 34,54 | ||||
Lato Nord | 23,25 | 0,500 | 11,63 | |||||
23,75 | 0,550 | 13,06 | ||||||
7,85 | 1,100 | 8,64 | ||||||
Parepetti terrazzi lato Nord (lati esterni) | 4,00 | 7,85 | 0,700 | 21,98 | ||||
Frontalini terrazzi lato Nord | 7,00 | 7,85 | 0,800 | 43,96 | ||||
Intradosso soffitti terrazzi | 4,00 | 7,85 | 1,100 | 34,54 | ||||
Parziale m2 | 300,17 | |||||||
Importo ridotto del 70% in quanto già parzialmente battuto | 312,92 | 0,700 | -219,04 | |||||
Parziale m2 | -219,04 | |||||||
Sommano positivi m2 | 300,17 | |||||||
Sommano negativi m2 | -219,04 | |||||||
SOMMANO m2 | 81,13 | 20,25 | 1´642,88 | |||||
2 | pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la | |||||||
TOS21_02.B | preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) | |||||||
10.003.002 | vedi misurazione voce n. 1 | 81,13 | ||||||
SOMMANO m2 | 81,13 | 6,82 | 553,31 | |||||
3 | applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato | |||||||
TOS21_02.B | in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati | |||||||
10.003.003 | (C) | |||||||
Vedi misurazione voce n. 1 | 81,13 | 4,00 | 324,52 | |||||
SOMMANO ml | 324,52 | 1,94 | 629,57 | |||||
4 | malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno | |||||||
TOS21_02.B | spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per | |||||||
10.003.005 | interventi fino a mq 1 di superficie (d) | |||||||
vedi misurazione voce n. 1 | 81,13 | |||||||
SOMMANO m2 | 81,13 | 79,76 | 6´470,93 | |||||
5 | malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero | |||||||
TOS21_02.B | modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 | |||||||
10.003.015 | mm su superfici ripristinate (e) | |||||||
A R I P O R T A R E | 9´296,69 |
COMMITTENTE: APES scpa
A MISURA
pag. 3
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 9´296,69 | |||||||
vedi misurazione voce n. 1 | 81,13 | |||||||
SOMMANO m2 | 81,13 | 21,48 | 1´742,67 | |||||
6 TOS21_02.B 10.003.017 | pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) vedi misurazioni voce n. 1 considerando il 100% della superficie totale | 300,17 | ||||||
SOMMANO m2 | 300,17 | 9,06 | 2´719,54 | |||||
7 TOS21_RU. M10.001.002 | OPERAIO SPECIALIZZATO Applicazione di rete portaintonaco messa a colla fra il tamponaemnto e la trave in c.a. perimentrale messa a nudo dalle operazioni di demolizione dell'intonaco ammalorato. Le zone da trattare saranno viste in loco assieme alla DDLL. operazioni in economia | 10,00 | ||||||
SOMMANO h | 10,00 | 36,25 | 362,50 | |||||
8 TOS21_02.E 06.006.002 | FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi pon ... iuto e finito a regola d'arte. per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne zona di marcapiano | 50,00 | ||||||
SOMMANO m2 | 50,00 | 46,25 | 2´312,50 | |||||
9 A73049 a | RETE PORTAINTONACO in fibra di vetro peso 80 g/m2 rete portaintonaco per adesione nuovo intonaco zone marcapiano | 50,00 | ||||||
SOMMANO mq | 50,00 | 1,79 | 89,50 | |||||
10 TOS21_PR.P 22.030.001 | Colla adesiva per adesione rete portaintonaco colla | 175,00 | ||||||
SOMMANO kg | 175,00 | 0,36 | 63,00 | |||||
11 TOS21_02.A 03.011.003 | Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... olarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento zone perimentrale nei pressi delle travi in c.a. | 50,00 | ||||||
SOMMANO m2 | 50,00 | 13,25 | 662,50 | |||||
Parziale LAVORI euro | 17´248,90 | |||||||
T O T A L E euro | 17´248,90 | |||||||
Data, 06/04/2021 | ||||||||
Il Tecnico | ||||||||
A R I P O R T A R E |
ONERI DI SICUREZZA
LAVORI A MISURA
pag. 2
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | ||||||||
1 | CARTELLI DI CANTIERE E DI PRESCRIZIONI DI | |||||||
SR3150 f | SICUREZZA AI SENSI DELLA D.LGG 81/08 | |||||||
cartelli di cantiere | 4,00 | |||||||
SOMMANO cadauno | 4,00 | 9,24 | 36,96 | |||||
2 | RECINZIONI E NASTRI SEGNALATORI PER | |||||||
SR3157 | REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE | |||||||
recinzioni e nastri per area cantiere | 4,00 | |||||||
SOMMANO cadauno | 4,00 | 36,91 | 147,64 | |||||
3 | Noleggio di generatore elettrico di corrente 5 Kva, compreso poi | |||||||
TOS21_AT. | oneri di carburante di cui alla voce TOS21_AT.N01.101.912 | |||||||
N01.008.004 | generatore elettrico | 6,00 | 8,000 | 48,00 | ||||
SOMMANO h | 48,00 | 3,98 | 191,04 | |||||
4 | Riunioni per la sicurezza e per Informazione dei lavoratori | |||||||
TOS21_17.S | riunione di coordinamento | 3,00 | ||||||
08.002.001 | ||||||||
SOMMANO h | 3,00 | 27,27 | 81,81 | |||||
5 | Wc chimico - noleggio mensile | |||||||
TOS21_17.N | noleggio wc | 1,00 | ||||||
06.005.001 | ||||||||
SOMMANO cadauno | 1,00 | 125,19 | 125,19 | |||||
6 | Box di cantiere di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | |||||||
TOS21_17.N | Box di cantiere - noleggio mensile | 1,00 | ||||||
06.004.010 | ||||||||
SOMMANO cadauno | 1,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
7 | Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. | |||||||
TOS21_17.P | 15.7.2003 n. 389 | |||||||
07.003.001 | cassetta pronto soccorso | 1,00 | ||||||
SOMMANO cadauno | 1,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
8 | Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro | |||||||
TOS21_AT. | 20 m - 1 mese. Noleggaita a freddo escluso carburante. | |||||||
N06.006.028 | per scarifica ca | 1,00 | 8,000 | 8,00 | ||||
per sabbiatura | 0,50 | 8,000 | 4,00 | |||||
per posa passivante | 1,50 | 8,000 | 12,00 | |||||
per posa malta tissotropica | 5,00 | 8,000 | 40,00 | |||||
per posa rasante anticarbonatazione | 1,00 | 8,000 | 8,00 | |||||
per tinta anticarbonatazione | 2,00 | 8,000 | 16,00 | |||||
per ripresa intonaci zone marcapiano | 2,00 | 8,000 | 16,00 | |||||
SOMMANO h | 104,00 | 18,62 | 1´936,48 | |||||
9 | Piattaforma tipo "ragno" a motore diesel a braccio telescopico | |||||||
TOS21_AT. | altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni | |||||||
N06.006.018 | per scarifica e sabbiatura | 0,50 | 8,000 | 4,00 | ||||
per posa passivante | 0,50 | 8,000 | 4,00 | |||||
per posa malta tissotropica | 1,00 | 8,000 | 8,00 | |||||
per posa rasante anticarbonatazione | 0,50 | 8,000 | 4,00 | |||||
per posa tinta anticarbonatazione | 1,00 | 8,000 | 8,00 | |||||
per riprese intonaci zona marcapiano | 0,50 | 8,000 | 4,00 | |||||
A R I P O R T A R E | 32,00 | 2´776,12 |
COMMITTENTE: APES scpa - Xxx X. Xxxxx, 0 - Xxxx
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 32,00 | 2´776,12 | ||||||
SOMMANO h oneri carburante agevolato per macchine elevatrici per l'effettuvo utilizzo oneri carburante per piattaforma autocarrata che tipo ragno SOMMANO h Maggiorazione del 2% sulle spese genrali dell'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 17.248,90. Da applicare l'aumento del 1,5% sull'importo dei lavori. maggiorazione del 2% delle spese generali SOMMANO cadauno OPERAIO SPECIALIZZATO per manovra piattaforma e operazioni di mossiere a terra. Operatore a terra per manovra piattaforama e mossiere SOMMANO h Parziale LAVORI euro T O T A L E euro Data, 06/04/2021 Il Tecnico | 32,00 | 23,58 | 754,56 | |||||
10 TOS21_AT. N06.100.901 | 17,00 | 6,000 | 102,00 | |||||
102,00 | 6,76 | 689,52 | ||||||
11 DM. 645 del 25-5-20 | ||||||||
0,02 | 17248,900 | 344,98 | ||||||
344,98 | 1,00 | 344,98 | ||||||
12 TOS21_RU. M10.001.002 | 17,00 | 8,000 | 136,00 | |||||
136,00 | 36,25 | 4´930,00 | ||||||
9´495,18 | ||||||||
9´495,18 | ||||||||
A R I P O R T A R E |
A MISURA
Resta inteso che il ribasso offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta è escluso ai costi della sicurezza in quanto non soggetti a ribasso d’asta.
d) Classificazione dei lavori - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
I lavori oggetto del presente appalto, per l’importo totale di € 26 744,08, sono compresi nella categoria prevalente OG1”.
Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo del contratto.
Nel caso il concorrente intenda subappaltare alcune categorie di lavori, dovrà indicarle in sede di gara, e dovrà essere eseguita la procedura prevista al sopra citato articolo. L’impresa subappaltatrice dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione da effettuarsi.
e) Requisiti tecnico organizzativi delle Imprese per lavori di importo inferiore a € 150.000,00
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed i requisiti previsti all’art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera “a”;
c) adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione dei componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.
Tali requisiti dovranno essere dichiarati dal concorrente in sede di partecipazione alla gara di appalto. La stazione appaltante procederà alla verifica con le modalità di cui 86 del d.lgs. 50/2016.
Le imprese concorrenti qualificate con l’attestato SOA (Organismi di attestazione accreditati) nella categoria oggetto dell’appalto, non dovranno dimostrare alcuno dei requisiti sopra richiesti.
ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Le opere che formano oggetto dell’appalto sono riassunte nei prospetti del computo metrico di cui al precedente punto “b” dell’art. 2, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare, per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
ART. 4 MODALITÀ E FORMA DEL CONTRATTO DI APPALTO E SPESE CONTRATTUALI - DICHIARAZIONE DELLA DITTA ATTESTANTE LA CONGRUITÀ DEL PREZZO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
a) Modalità e forma del Contratto di Appalto
1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
2. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata registrata, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Sono inoltre a totale carico dell’aggiudicatario le copie, le marche da bollo.
3. Tutte le altre spese ed imposte relative al Contratto nonché all’applicazione delle norme, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa e sono comprese nei relativi prezzi di elenco.
In particolare, sono a carico dell’Appaltatore:
a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative agli eventuali impianti ed all’esercizio del cantiere;
b) spese per il pagamento per il rilascio di certificazioni da parte delle autorità tecniche, amministrative e sanitarie conseguenti ai lavori;
c) eventuali atti di sottomissione od altri atti che durante l’esecuzione dei lavori si rendessero necessari;
d) eventuale versamento delle quote dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti relativamente agli atti tecnici di competenza dell’Impresa;
e) spese per il consumo di energia elettrica ed acqua per l’esecuzione dei lavori.
b) Dichiarazione della ditta attestante la congruità del prezzo
Resta convenuto che è implicita nell’accettazione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria, così da fare parte integrante del contratto, la seguente dichiarazione:
L’impresa dichiara di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso visione dell’edificio, del Capitolato e del Computo metrico con la stima delle lavorazioni e dei costi della sicurezza, e di ogni altro elaborato progettuale messo in gara, i quali elaborati risultano chiari ed esaustivi per l’esecutività dell’opera a regola d’arte;
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della collocazione del cantiere in sede stradale, della realizzazione del ponteggio dell’edificio, delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, delle difficoltà oggettive connesse alla continua presenza dell’eventuale inquilinato.
Dichiara inoltre, di avere valutato i conseguenti oneri, sia per garantire l’incolumità delle persone, delle cose, per la sicurezza fisica degli operai e addetti tutti, e sia per eventuali maggiori tempi nell’esecuzione delle opere, anche causati da ritardi imputabili agli assegnatari, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà offerto in sede di gara.
Ritiene altresì, previo approfondito esame tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibili tutti i lavori previsti dal contratto, ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo.
c) Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto
1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2) In caso di norme del capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni Legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI
a)- Documenti che fanno parte del Contratto
Xxxxx parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti:
A) il presente Capitolato Speciale con allegato C.M. ed elenco prezzi;
B) Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
C) eventuali elaborati grafici;
b) Richiamo a Leggi e Disposizioni
- Il DPR 207 del 05/10/2010 per quanto applicabile;
- Il regolamento recante norme del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP: Decreto n.145 del 19/04/2000, per le parti in vigore;
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs 09/04/2008 n.81 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009.
- Il D.M. 07 marzo 2018, n. 49.
I lavori da eseguire a norma del presente Capitolato, godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L’impresa è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme e disposizioni generali che in materia di appalti di lavori pubblici sono state o saranno emanate dal competente Ministero.
In particolare, si richiama il testo della legge n. 159 del 6/9/2011 recante Codice delle leggi e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e2 della L.13/8/2010 n. 136. L’impresa è altresì soggetta al rispetto della citata L.136/2010 con particolare riferimento all’art. 3 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.
Oltre le Leggi, Decreti e Regolamenti citati nel testo del presente Capitolato, l’impresa dovrà osservare anche il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune interessato ai lavori e ogni altra disposizione di legge concernente la realizzazione di edifici per abitazioni economiche e popolari e l’installazione dei necessari impianti.
ART. 6 CONGRUITA’ DEI PREZZI
Resta convenuto che è implicita nell’accettazione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria, così da fare parte integrante del contratto, la seguente dichiarazione:
“L’impresa dichiara di essersi recata su i luoghi e di avere preso visione dello stato dell’immobile, delle difficoltà oggettive connesse alla continua presenza dell’inquilinato, di avere quindi valutato i conseguenti oneri, sia per garantire la incolumità delle persone e delle cose, per la sicurezza fisica degli operai e addetti nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire l’offerta che sarà per fare, e previo approfondito esame tecnico- finanziario, ritiene incondizionatamente eseguibili tutti i lavori o pratiche che verranno di volta in volta ordinati ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo”.
ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
a) Cauzione provvisoria
Cauzione provvisoria (non prevista ai sensi dell’art, 1 c. 4 del d.L. 76/2020)
b) Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103, al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, in caso di ribasso superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto dopo 90 giorni dall’approvazione del Certificato di Regolare esecuzione.
La garanzia fidejussoria è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 8 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L’importo di cui all’art.7/a è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016.
2. L’importo della garanzia fidejussoria di cui all’art.7/b è ridotto del 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al comma 1.
3. Sono ammesse le ulteriori riduzioni previste al sopra citato comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
ART. 9 ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 103, comma7, D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è altresì obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa per la durata del contratto, e fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, che tenga indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli determinati da errata progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La polizza dovrà prevedere le seguenti clausole:
- il contraente è la ditta appaltatrice;
- l’assicurato è l’APES di Pisa. Nel caso la polizza sia predisposta su modelli prestampati, deve essere aggiunta una appendice con la descrizione “ si conviene altresì che l’assicurato è l’APES”;
La polizza deve coprire i danni subiti dall’APES a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatosi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale di
€. 50.000,00.
Per le opere di demolizione e sgombero l’importo assicurato è pari a € 25.000,00.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo minimo pari a € 500.000,00:
1) | Opere da assicurare: | pari all’importo del contratto |
2) | Per opere preesistenti | Euro 50 000,00 |
3) | Demolizione e sgombero | Euro 25 000,00 |
- la polizza, se riporta delle franchigie, queste devono essere ad esclusivo carico del contraente;
- la società è inoltre obbligata ad indennizzare anche i danni causati da colpa grave, esclusi i danni per dolo.
- Se la polizza prevede il pagamento del premio a rate e non in unica soluzione, deve riportare la seguente condizione: “l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficienza della garanzia”.
ART. 10 PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO (PSC/PSS)
In considerazione del tipo di lavorazioni previste, tenendo conto soprattutto dell’urgenza delle opere, si chiede alla Ditta appaltatrice di procedere in modo diretto alla realizzazione delle opere previste, procedendo quindi, ai sensi del D.Lgs 81/80, alla sola redazione del PSS.
La Stazione Appaltante si impegnerà alla verifica ed alla validazione del PSS.
In caso contrario, qualora venga chiesto il subappalto, il cantiere oggetto del presente appalto rientrerà nelle ipotesi di più ditte anche non in contemporanea e pertanto, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 l’APES provvederà alla compilazione del piano di sicurezza e coordinamento.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi saranno tenuti ad attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché dai piani operativi.
L’impresa appaltatrice entro 15 giorni dalla comunicazione dell’APES della avvenuta aggiudicazione, dovrà provvedere a compilare e trasmette all’Azienda:
a)- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter garantire meglio la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza e senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante; b)- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dei lavori nel cantiere;
c)- al puntuale rispetto del programma di esecuzione delle lavorazioni con le indicazioni dei periodi di esecuzione;
d)- In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi unitari. e)- Le gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del piano di sicurezza PSC da parte dell’appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora, ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera “e” del DLgs 81/2008.
f)- L’appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il POS alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualsiasi genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’ente committente.
g)- Qualora a seguito di violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, imputabili all’appaltatore, conseguano danni economici all’azienda o sanzioni pecuniarie comminate ai soggetti incaricati dall’Azienda stessa si procederà, previa contestazione dell’addebito, alla detrazione della spesa sostenuta dai crediti o dalle cauzioni della ditta.
h)- Il CSE, accertata una grave inadempienza (pericoli di caduta dall'alto, di elettrocuzione e assenza continuativa sul cantiere del referente per la sicurezza dell'impresa e altri casi ritenuti tali dal C.S.E.) delle prescrizioni del P.S.C. o lo svolgimento dei lavori in presenza di pericoli gravi ed imminenti – anche per lavorazioni parziali – sospende immediatamente le lavorazioni oggetto di contestazione e redige un verbale in cui sono specificate le prescrizioni da seguire per la ripresa dei lavori. Nel verbale il CSE specificherà l’importo della detrazione che il DL deve applicare in contabilità, compresa tra lo 1‰ ed il 5‰ dell’importo di ogni stato d’avanzamento, da valutarsi in relazione alla gravità dell’infrazione commessa.
ART. 11 CONSEGNA LAVORI - ULTIMAZIONE
a) Consegna dei lavori
1) La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Resta comunque salva per l’ente appaltante la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati, dopo la Delibera di aggiudicazione definitiva.
Gli atti di consegna e di ultimazione dei lavori, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.
Se il ritardo dell’inizio dei lavori dovesse superare giorni 60 a partire dalla consegna, l'ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Quanto sopra resta valido solo nel caso che le cause del ritardo siano imputabili alla Ditta e non esistano ostacoli di forza maggiore.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori in subappalto.
2) Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Impresa complete e finite in ogni loro parte, agibili e funzionanti, entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
b) Ultimazione dei lavori - penali
In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato al precedente comma 2 del punto a), l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria pari al 0,5‰ (0,5 per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo pari ad € 13,37
La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall’ultima rata di acconto e comunque dall’importo del conto finale.
Se l’ammontare della penale risulterà superiore a quella della rata di saldo, l’Azienda APES potrà avvalersi della cauzione.
In caso di risoluzione nell’ipotesi di cui all’art. 108 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, sono comunque dovute le penali.
ART. 12 DIREZIONE DEI LAVORI
La Stazione Appaltante provvederà alla designazione del Direttore dei Lavori e se necesasrio del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori potrà far sorvegliare le opere da persone da lui designate e comunicate all'Impresa, alle quali la stessa sarà tenuta a far capo in sua assenza, per ogni incombenza relativa alla Direzione Lavori. L'Impresa dovrà comunicare a sua volta, ai sensi del precedente comma, il nominativo di colui che dovrà dirigere il cantiere, cui il Direttore dei Lavori farà principale riferimento ed i nominativi dei Rappresentanti per la Sicurezza.
Il Direttore di Cantiere si renderà responsabile della direzione e sorveglianza delle attività indicate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di eventuali sinistri, incidenti e danni di qualsiasi genere che possano verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere e a terzi.
Le varie figure tecniche interessate all’appalto sono indicate nel piano di sicurezza. L’ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
ART. 13 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio nel capoluogo o in uno dei Comuni della Provincia di Pisa.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata.
Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’appaltatore o al capo cantiere, dal Presidente dell’APES, dal Dirigente tecnico, dal responsabile dei lavori, dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente al titolare dell’appaltatore.
ART. 14 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura:
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
1. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
2. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Si specifica altresì che per eventuali infiltrazioni di acqua meteorica nei sottostanti alloggi proveniente dalla copertura, per mancata protezione con teli adeguati durante l’esecuzione dei lavori, che si possono verificare anche dopo il normale orario di lavoro, non saranno considerati danni di forza maggiore.
ART. 15 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 101 c. 3 del Dlgs. 50/2016 il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali. L’impresa dovrà sottoporre alla direzione lavori i certificati acquisiti dai forniti che dovranno essere accettai dal D.LL. prima della posa in opera.
Qualora l’impresa utilizzi materiali non preventivamente accettati, dovrà rimuoverli a proprie spese.
ART. 16 SUBAPPALTO
Per quanto attiene l'eventuale affidamento in subappalto o cottimo, delle opere appaltate, si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n.32.
Tutte le lavorazioni in appalto sono eseguibili dal soggetto aggiudicatario qualora in possesso della relativa qualificazione, in caso contrario sono subappaltabili, per una quota massima del 40% dell’importo totale.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a. il subappaltatore sia qualificato in relazione ai lavori da eseguire;
b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
c. i subappaltatori non devono incorrere in alcuna clausola d’esclusione di cui all'articolo 80.
Come disposto dall’art. 105 del Codice, l'affidamento in sub-appalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto
21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
ART. 17 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri contenuti nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti e già compresi in quota parte nelle opere compiute, in quelle da eseguire in economia, in quelli da compensare forfetariamente, nonché dei costi dei materiali a piè d'opera e nei noli:
a) nel caso l’appaltatore non conduca i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecniche e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso l’APES, la quale giudica sulla regolarità dei documenti e sulla sua accettabilità. Il D.LL. o il Responsabile dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare motivazioni, e senza per ciò debba accordare indennità di sorta dell’appaltatore o al suo rappresentante.
b) L’appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi preposti e operai le Leggi e i Regolamenti, in particolare ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti e collaboratori, di apposito tesserino di riconoscimento secondo le modalità stabilite dall’art. 36 bis della Legge 248 del 4 Agosto 2006 e secondo le più recenti disposizioni dell’art. 5 della L. 136/2010.
c) L’appaltatore non può assumere per suoi preposti, capo-cantiere, se non persone capaci di coadiuvarlo o di sostituirlo, occorrendo nella conduzione e nella misurazione dei lavori.
d) Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento dei preposti, capo-cantiere e degli operai dell’appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza dei addetti, nonché della malafede, o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
e) Il pagamento degli oneri per l’allacciamento idrico e elettrico di cantiere, eccetera. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, cassa edile e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto nonché l’osservanza delle norme contenute nel CC.N.L. per gli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori.
f) L’impresa si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all’art. 3 della stessa relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi tutti gli obblighi da essa derivanti.
A tal fine l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alla Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Ai sensi dell’art. 103 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si potrà avvalersi della cauzione definitiva in caso di inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove vengono eseguiti i lavori
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo a risarcimento danni.
g) La pulizia finale, compreso l'eventuale sgombero di materiali di rifiuto giacenti negli alloggi o all'esterno di questo o nelle parti condominiali, a seguito della esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice;
h) la comunicazione all’ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini fissati dallo stesso di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera indicando nominativi e qualifica degli operai presenti in cantiere;
i) fornitura di idonea documentazione fotografica durante e dopo il corso dei lavori a semplice richiesta della D.LL;
j) La conservazione di tutte le fatture con relativa quietanza di pagamento e dei documenti di trasporto di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori di cui APES potrà chiedere la presentazione qualora lo ritenga opportuno;
k) La sorveglianza diurna e notturna del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla consegna delle opere finite e degli immobili da parte dell'Impresa alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà comunicare alla D.LL., prima dell'inizio degli stessi, l'identità degli incaricati della custodia che dovranno avere, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646, la qualifica di guardia particolare giurata;
l) La predisposizione del cartello del cantiere, delle dimensioni di cm. 300x200 secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori impartite prima dell'inizio dei lavori;
SCHEMA CARTELLO
A.P.E.S. s.c.p.a. di PISA - COMUNE DI PISA |
LAVORI: |
ENTE APPALTANTE: A.P.E.S. s.c.p.a. Azienda Pisana Edilizia Sociale della Prov. di Pisa |
FINANZIAMENTO: |
C.I.L. n. del |
IMPRESA APPALTATRICE: |
PROGETTISTA : |
PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI: |
IMPORTO DI CONTRATTO: |
DATA INIZIO LAVORI: |
DATA ULTIMAZIONE LAVORI: |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: |
DIRETTORE DEI LAVORI: |
DIRETTORE DI CANTIERE: |
PRATICA GENIO CIVILE: deposito n. ................... del ........................ |
ELENCO SUBAPPALTATORI: |
ATTUAZIONE - D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri |
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: |
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE: |
PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO IN DATA |
m) il libero passaggio sul cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di costruzione alle persone addette della stazione appaltante.
n) all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
o) approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
p) ogni responsabilità per i rischi da incendio, furto e responsabilità civile dell'opera oggetto dell'appalto od inerente all'esecuzione dei lavori, fino al 45° giorno successivo alla data di ultimazione degli stessi;
q) la esecuzione e la presentazione alla Stazione Appaltante, se necessario e nei termini, dei calcoli e del progetto degli impianti di qualsiasi natura e specie che siano comunque richieste nell’oggetto dell'appalto, le certificazioni di conformità, gli oneri riflessi dovuti per i collaudi in corso d’opera (peraltro pagati dalla stazione appaltante) e quanto altro occorrente.
r) movimenti terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, attrezzato, in relazione all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
s) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
t) prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. è fatto obbligo all'Impresa di avvertire con un anticipo di almeno 48 ore la D.LL. allo scopo di consentire alla medesima la verifica delle armature predisposte;
u) idoneo ricovero dei manufatti e dei materiali relativi ai lavori in attesa di essere posti in opera anche se per conto di Imprese erogatrici di pubblici servizi;
v) l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento della fornitura di acqua ed energia elettrica, della fornitura di materiali e mano d'opera per l'assistenza muraria e quant'altro occorre e per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte. Tali prestazioni non comporteranno richieste di compensi particolari nei limiti delle previsioni progettuali, per le Società erogatrici dei pubblici servizi; saranno invece compensate sulla base delle quantità usufruite e dei prezzi di contratto, previo visto di congruità da parte della Stazione Appaltante, negli altri casi;
w) inoltre, nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa è obbligata:
a) - alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni relativo onere;
b) - ad eseguire senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal collaudatore;
c) - ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti all'uso degli immobili.
Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione; Qualora l'Impresa utilizzi mezzi di rilevazione e di misura per conto della Stazione Appaltante, la stessa Ditta dovrà, prima del loro utilizzo, esibire le certificazioni necessarie a comprovare la periodica revisione delle strumentazioni in uso.
ART. 18 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà in un’unica rata, al termine delle lavorazioni previste, previo controllo e verifica da parte della D.LL. dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori.
L’importo del pagamento sarà al al netto delle ritenute dello 0,50%, a garanzia delle obbligazioni a tutela dei lavoratori, come previsto all’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora nel SAL in pagamento, siano previste lavorazioni in subappalto la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nel caso di cui all’art. 105 c. 13, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Le fatture dei lavori devono essere intestate ad APES S.c.p.a. soggetto gestore – Xxx Xxxxx, x.0, 00000 XXXX
– P.IVA 01699440507
APES, stazione appaltante, prima del pagamento di ogni singolo stato di avanzamento lavori, verificherà la regolarità contributiva dell’Impresa mediante richiesta allo Sportello Unico Previdenziale del DURC.
Per i pagamenti di importo netto superiore a € 10.000,00 si procederà alla ulteriore verifica di quanto previsto ai sensi dell’art. 48-bis comma 1 D.P.R. 602/1973 e D.M. 40/2008
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105 c. 1 del D.Lgs 50/2016 è vietata la cessione del contratto.
La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è regolata dall’art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016
ART. 20 CLAUSOLE DI RECESSO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere il contratto di appalto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016;
E’ altresì piena facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa ed inadempienza dell’Appaltatore nei tempi e nei modi previsti all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016
La stazione appaltante può risolvere il contratto quando l’Appaltatore abbia violato le norme di sicurezza e igiene e di conseguenza incorre in quanto previsto dal comma 1 lettere “e” -”f” dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008; quando l’Appaltatore, previa duplice contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, non abbia provveduto ad allontanare dal cantiere i materiali dichiarati non idonei, ovvero quando non abbia provveduto a demolire le opere contestate.
In tutti i suddetti casi si darà luogo al semplice pagamento dei lavori eseguiti in base ai prezzi e alle condizioni contrattuali e all’incameramento della cauzione. Tale indennizzo non esclude in ogni caso il risarcimento del danno.
ART. 21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il pagamento della rata di fine lavori ha valenza di Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.
ART. 22 ECCEZIONI E RISERVE
A) Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
B) Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ART. 23 CONTROVERSIE
Non è prevista la procedura dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs. 50/2016.
Il presente appalto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209. La definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente sarà quello di PISA.
ART. 24 ELENCO PREZZI
Qualora di rendano necessari materiali o lavorazioni non previsti nel C.M. dei lavori, si dovrà fare riferimento al prezzario regionale dei lavori pubblici provincia Pisa anno 2021.
ART. 25 INFORMARIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.Lgs. N. 196 /2003
Si comunica che i dati contenuti nelle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alla gara, saranno utilizzati ai soli fini del procedimento di gara ed esecuzione del contratto di appalto. Il titolare dei dati è l’APES; i dati saranno trattati, anche telematicamente dagli addetti all’ufficio gare, nonché dal Responsabile procedimento, direttore lavori e suoi collaboratori.
Pisa, 06 Aprile 2021