UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Fisica Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxx
Repertorio n. 31/2018
Protocollo n. 51716 del 27/06/2018 Titolo VII Classe 4
Fascicolo 55/2018
Oggetto: Avviso di selezione riservata ai dipendenti di enti convenzionati per la copertura, mediante contratto a titolo gratuito, di insegnamenti/moduli o parti di insegnamento/modulo per l’a.a. 2018/2019 presso il Dipartimento di Fisica – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Fisiche
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO l'articolo 23 della Legge 30/12/2010 n. 240 il quale prevede che “le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”;
VISTO il Regolamento d’Ateneo sul conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010;
VISTO il Decreto Rettorale Prot. n. 24810 Rep. n. 1021 del 25 giugno 2013 relativo a Delega ai Direttori dei dipartimenti per stipula e sottoscrizione contratti e affidamenti; VISTA la delibera del Senato Accademico 19/02/2018 relativa all’approvazione delle “Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 2018/2019”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 28/03/2018 relativa alla approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019;
VISTA la Convenzione del 7/3/2011, Prot. n. 8701, repertorio n. 327/2011 in regime di prorogatio, in attesa del perfezionamento della nuova convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia e l’Istituto Nazionale di fisica Nucleare e in particolare l’articolo 10, punto 6; VISTA la Convenzione del 14/11/2017 tra l’Università degli Studi di Pavia e l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e in particolare l’articolo 2;
VISTA la Convenzione Quadro del 07/02/2014 tra l’Università degli Studi di Pavia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche e in particolare l’articolo 4, punto 2;
RITENUTO di dover provvedere;
DECRETA
Art. 1 Avviso di Selezione
E’ indetta, per l’anno accademico 2018/2019, una selezione riservata ai dipendenti di enti convenzionati, per il conferimento degli incarichi didattici, a titolo gratuito, come di seguito specificato:
Corso di Studio | Insegnamento | Anno corso | Cod. Settore | CFU | Ore | Periodo |
08408 - SCIENZE FISICHE | 504188 – ACCELERATORI E REATTORI NUCLEARI | 1, 2 | FIS/04 | 4 | 32 | Primo Semestre |
08408 - SCIENZE FISICHE | 500638 – METODI COMPUTAZIONALI DELLA FISICA | 1, 2 | FIS/02 | 6 | 48 | Secondo Semestre |
08408 - SCIENZE FISICHE | 500635 – LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE II | 1, 2 | FIS/04 | 3 | 32 | Primo Semestre |
Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all’articolo 1 i dipendenti delle Istituzioni in convenzione in possesso di specifiche e documentate competenze nell'ambito del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o in parte dell'insegnamento messo a bando.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione:
1) coloro che siano stati sospesi dal servizio in via cautelare, ancorché discrezionale, per reati per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva;
2) coloro che siano stati destinatari di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura;
3) coloro che abbiano contenziosi pendenti con l’Università degli Studi di Pavia.
Art. 3
Domande di ammissione dei candidati
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
17/07/2018
Qualora il termine di scadenza sopra indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata per il primo giorno non festivo utile.
Il Fac-simile della domanda è disponibile al seguente indirizzo web:
xxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
La domanda deve essere redatta in carta libera, scritta in modo chiaro e leggibile, sottoscritta dall’interessato e indirizzata al Direttore del DIPARTIMENTO DI FISICA, xxx Xxxxx 0 - 00000 XXXXX, entro il predetto termine del 17/07/2018, ore 12.00.
La domanda potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
• a mano direttamente alla Segreteria del DIPARTIMENTO DI FISICA, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa;
• per raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
• per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione- xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di posta elettronica certificata. Farà fede la data e l’ora di trasmissione risultanti dalla relativa attestazione temporale ai sensi del D.lgs 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. In questo caso la domanda e tutti i documenti redatti e sottoscritti in base a quanto previsto nel presente bando, nonché le pubblicazioni, devono essere inviati in formato .pdf non modificabile.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale, il ruolo ricoperto presso la struttura convenzionata e il nome dell’insegnamento/modulo per il quale viene presentata la domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum dell’attività scientifica e professionale, datato e firmato, predisposto in base all’Allegato “A”;
3. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa rilasciati da Enti privati; i candidati in possesso di titoli rilasciati dalla pubblica amministrazione devono allegare dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà di cui all’Allegato “A”;
4. elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate, fino a un massimo di 12;
5. pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 12;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà di cui all’Allegato “A”, solo se necessaria;
Come previsto dall’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, i candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l’Allegato “A” disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi non possono né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Conseguentemente tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.
Il candidato, che partecipa a più selezioni pubbliche previste nel presente bando, deve allegare alla domanda tante copie di titoli e pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le selezioni cui partecipa.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad altra selezione.
Costituiscono titoli, da valutare ai fini della selezione, i titoli accademici con l’indicazione della votazione conseguita, i titoli professionali e le pubblicazioni.
Costituisce altresì criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico il possesso di:
a) dottorato di ricerca
b) abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art.16, c. 3, lett. n) della Legge 240/2010
c) titoli equivalenti conseguiti all’estero
I titoli rilasciati da Enti privati o conseguiti all’estero possono essere prodotti:
a) in originale
b) in copia autenticata
c) in copia conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, compilando l’Allegato “A” disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte dell'Ateneo, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
Art. 4 Pubblicazioni
Le pubblicazioni, che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, devono essere inviate unitamente alla domanda ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all’art.3.
Le pubblicazioni, che non risultino inviate per raccomandata o per posta elettronica certificata o consegnate a mano nel termine previsto all’art. 3, non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici.
Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autentica oppure in copia conforme all’originale attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato "A").
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
Sono considerate valutabili, ai fini della presente selezione, esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Art. 5
Esclusione dalla valutazione comparativa
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato del Direttore del dipartimento che ha emanato l’avviso di selezione.
Art. 6
Costituzione e adempimenti delle Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti di ruolo, viene nominata dal Dipartimento competente dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Durante la prima riunione la Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati così come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
La Commissione stabilisce i criteri in base ai quali effettuare la valutazione delle domande, dei titoli, delle pubblicazioni.
A ciascuna tipologia di titoli ed alle pubblicazioni possono essere attribuiti fino ad un massimo di 20 punti.
Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del verbale della Commissione, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti, relativamente alle varie tipologie, le pubblicazioni ed il punteggio ad essi attribuito.
La Commissione redige la graduatoria di merito, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni.
In caso di parità, il vincitore è individuato sulla base del maggior punteggio riportato nella valutazione dei titoli professionali e accademici e tenuto conto dei titoli preferenziali di cui al precedente art. 3.
Al termine dei lavori la Commissione invia al Direttore del Dipartimento, che ha emanato il bando, la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente a tutti gli atti relativi alla procedura di selezione, e pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si svolge la procedura selettiva.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
La selezione deve concludersi inderogabilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 7 Assegnazione dell’incarico
Dopo aver proceduto all’accertamento della regolarità formale degli atti e all’approvazione della graduatoria di merito, il Direttore del Dipartimento, che ha emanato il bando, invia comunicazione al candidato risultato vincitore della selezione pubblica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o tramite posta elettronica certificata.
Art. 8
Diritti e doveri dei titolari degli incarichi
I titolari degli incarichi, di cui al presente bando, svolgono le attività formative previste dall’insegnamento/modulo e sono tenuti al ricevimento e all’assistenza degli studenti, anche per le prove finali, durante l’intero arco dell’anno.
Per tutte le sessioni dell’anno accademico di riferimento essi partecipano alla Commissione per gli esami di profitto relativi all’insegnamento/modulo cui sono
responsabili. Possono altresì essere nominati quali membri delle Commissioni per il conseguimento del titolo di studio.
Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
I titolari degli incarichi sono tenuti ad autocertificare la propria attività didattica attraverso un apposito registro on line. Ai fini della validazione da parte del Direttore di Dipartimento, il registro debitamente compilato in ogni sua parte deve essere chiuso e reso disponibile entro il termine dell’anno accademico e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.
I titolari degli incarichi possono partecipare alle sedute del Consiglio didattico cui afferisce il corso di studio presso cui svolgono la loro attività; è comunque esclusa la loro partecipazione in occasione delle discussioni e delle deliberazioni in merito al conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per i soggetti titolari di contratto il titolo di “professore”, eventualmente utilizzato in virtù del conferimento dell’incarico di insegnamento/modulo, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla dicitura - senza abbreviazione - “a contratto in …(nome dell’insegnamento)… per l’a.a. 2018/2019.
Art. 9 Incompatibilità
Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i..
Non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un professore appartenente al dipartimento che attribuisce l’incarico stesso.
Risultano essere altresì incompatibili con la contemporanea titolarità del dottorato di ricerca e dei contratti di cui all’art.1, comma 14, della Legge 230/2005 e all’art. 24 della Legge 240/2010.
Nel caso di insegnamenti/moduli di lingua straniera, qualora l’incarico risultasse conferito a un collaboratore esperto linguistico, quest’ultimo non potrà svolgere attività didattica integrativa per tale insegnamento/modulo.
Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all’Ateneo.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell’Università degli Studi di Pavia sono reperibili al link: xxxx://xxxxxxx@xxxxx.xx
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010.
Il presente bando è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche attraverso il sito web del Dipartimento.
Pavia, 27/06/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Firmato da Xxxxxxx Xxxxxxx
(ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI)
Responsabile del Procedimento
Xxxx Xxxx Xxxxxx
Segreteria Dipartimento di Fisica – Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxx