COMUNE DI PULA
COMUNE DI PULA
Provincia di Xxxxxxxx XXXX XX XXXXXXXXX
Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 – 09010 Pula
Tel. 070/0000000 Fax 070/0000000 – 070/92440292
Mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx@xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE
CIG. 7514490152 (CPV: 98380000-0 Servizi di canile)
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Nell’ottica di perseguire il miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti, nonché il benessere animale quale traguardo di civiltà morale e giuridica, il Comune di Pula intende individuare attraverso una procedura ad evidenza pubblica la struttura più idonea, non solo sotto il profilo squisitamente economico, ad ospitare e a prendersi cura dei cani rinvenuti senza guida di un padrone sul territorio comunale, onde evitare che il loro vagabondare possa generare od alimentare situazioni di degrado, ovvero creare problematiche di sicurezza pubblica, in primis di sicurezza della circolazione. Il fenomeno del randagismo è frequente nel territorio pulese e, negli ultimi anni, ha comportato un numero di 25/27 cani mediamente presenti all’interno della struttura aggiudicataria per totale di 10.400 giorni complessivi nel 2017. Tale dato porta a considerare una struttura che sia funzionalmente idonea ad assicurare agli animali le condizioni di vita previste dalla normativa di settore contribuendo al contempo a combattere il fenomeno del randagismo attraverso il meccanismo della incentivazione delle adozioni. Lo scopo istituzionale dell’attività non è quello di realizzare un mero punto di accumulo dei cani catturati, ma di realizzare un vero e proprio servizio al cittadino e favorire la realizzazione del rapporto uomo-animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione sociale, stimolando al massimo l’adozione dell’animale. La struttura dell’aggiudicatario deve essere pertanto caratterizzata dalla massima accessibilità e gradevolezza per i cittadini, da orari di apertura estesi al fine settimana, collegamenti viari con i centri abitati, assistenza alle adozioni e alle visite, possibilità di attività ricreative per i cani ricoverati; il tutto in un ambiente confortevole (spazi verdi, alberi) e dell’arredo urbano, incentivando al massimo la frequentazione del canile da parte dei cittadini. Il fine precipuo della procedura è infatti quello di utilizzare la struttura per dare un impulso decisivo alla diffusione dell’adozione dell’animale. L’aggiudicataria, pertanto, dovrà essere in grado di assumere iniziative in tale senso e di pubblicizzarle adeguatamente anche in rete, oltre ad offrire una struttura agevolmente raggiungibile dagli utenti ed il più possibile aperta al pubblico. Tali profili costituiranno, infatti, degli elementi valutativi dell’offerta tecnica ai fini dell’aggiudicazione
ART. 1 - OGGETTO
L’appalto ha per oggetto la custodia, cura e il mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale, l’attività di promozione delle adozioni di tali animali, i loro eventuali trasporti per ragioni sanitarie e le eventuali reimmissioni nel territorio, oltre allo smaltimento delle carcasse di quelli deceduti nella struttura.
L’attività oggetto dell’appalto dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti normative:
1. Comunitarie
- Regolamento 2003/998/CE
2. Nazionali
a) DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria)
b) DPR 31.03.1979
c) L. 281/1991
d) L. 266/91 (legge quadro sul volontariato)
e) D.L.vo 267/2000 (T.U. Enti Locali)
f) Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281)
g) D.P.C.M. 28/02/2003
h) L. 189/2004
i) Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell’obbligo di j) vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna)
k) D.M. 23.03.2007
l) Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione
m) e registrazione della popolazione canina)
n) Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata
o) dall’O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).
p) Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la
q) tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressione dei cani.
3. Regionali
a) L.R. n. 39 del 13.9.1993
b) L.R. n. 21 del 18.05.1994
c) L.R. n. 35 del 01.08.1996
d) Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità (disciplina delle e) attività veterinarie afferenti all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
f) DPGR 04.03.1999, n. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35)
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura aperta e secondo il criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appaltatore dovrà possedere i requisiti, le competenze, i titoli abilitativi e i mezzi necessari, previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
ART. - 2 - DURATA E COSTI
L’appalto avrà durata di 29 mesi, decorrenti dalla firma del relativo contratto, salvo proroga. Il Comune si riserva la facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori quattro mesi alle stesse
condizioni, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
L’importo a base d’asta stimato globale (comprensivo di eventuale proroga) per i servizi in oggetto è pari 71.393,45 (settantunomilatrecentonovantatre/45) oltre I.V.A. al 22%, (calcolato sulla base di una media di 25 cani stabilmente ricoverati - e tenendo conto delle seguenti condizioni economiche pari :
- ad € 2,69 oltre I.V.A. per ogni cane e per ogni giorno di ricovero effettivo, non comprensivo del servizio di smaltimento delle carcasse;
- ad €. 30.00 oltre I.V.A. per smaltimento di ogni singola carcassa di cane;
Si precisa inoltre che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art. 26 del D. lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
ART. 3 – SUBAPPALTO
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Fa eccezione esclusivamente la parte di servizio consistente nel recupero e smaltimento di carcasse animali da svolgersi con i requisiti previsti ex Lege.
ART. 4 DIREZIONE E VIGILANZA
La stazione appaltante, a mezzo del RUP e del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.
Nel caso di inadempienza e/o inefficienza dei servizi offerti, 1'Amministrazione intimerà alla Ditta aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R, il rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso.
Nel caso che la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere entro i 15 giorni dalla ricezione della contestazione, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.
La direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 101 D.Lgs n. 50/2016, è affidata al Responsabile del procedimento.
ART. 5 COPERTURA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune di Pula dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti del Comune di Pula e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o patrimoniali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. A tale fine l’aggiudicatario deve disporre di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile. Il Comune di Pula dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti e dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta aggiudicataria e non coperti dalla sua polizza assicurativa e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio.
L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio in appalto.
La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Pula da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio, e in ogni caso, da questo rimborsate.
ART. 6 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta appaltatrice è obbligata ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
La ditta appaltatrice è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale. L’aggiudicataria è responsabile verso l’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette norme, da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall’inadempienza.
La ditta appaltatrice è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire il servizio, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.). Tutto il personale dovrà risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle normative di settore.
Il personale dovrà possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto.
La ditta appaltatrice è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i... La ditta appaltatrice si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
ART. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Si richiede la scrupolosa osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Agli effetti della suddetta normativa l'appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento. L'appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non divulgherà ne comunicherà a terzi.
ART. 8 MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
In caso di interruzione o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di rilevare direttamente l'esercizio del servizio o di incaricare altra ditta, anche a un prezzo superiore, a spese e danni della prima.
ART. 9– FACOLTA' DI RECESSO
L’Amministrazione Comunale ha diritto nei casi di reiterati inadempimenti della ditta appaltatrice di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta medesima con lettera racc. A/R.
La ditta appaltatrice dovrà, comunque, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell’Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa del presente contratto in materia di penali, l’Amministrazione committente si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta appaltatrice alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all’articolo 5 ed all’articolo 20 (“Gravi inadempienze”).
E’ prevista la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva:
a) qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto (diversa dall’unica prevista nel presente capitolato), anche parziale, del servizio;
b) per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
c) per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, amministrazione controllata o messa in liquidazione, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
d) in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, si verificano inosservanze degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione committente - senza diritto di preventiva costituzione in mora della ditta appaltatrice - dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione del Responsabile del Settore, dandone semplice comunicazione alla ditta suddetta e provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del servizio, con l'obbligo per la ditta appaltatrice decaduta di risarcire all’Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare, alla ditta appaltatrice decaduta saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.
L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà, previa redazione di un rapporto di accertamento e comunicazione a mezzo raccomandata R.R., la comminatoria di penali pari a 100, 200, 300 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza identica fattispecie di violazione. Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con possibilità di deduzioni di controparte.
ART. 11 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo.
Del contratto costituiranno parte integrante il presente capitolato speciale d’appalto e i patti di integrità. Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all’aggiudicatario, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e alla revoca dell’aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del Codice degli Appalti.
L’inizio del servizio avverrà nelle more della stipulazione del contratto vista la natura del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Qualora vi sia un aumento significativo non previsto del numero di animali da gestire, con conseguente incremento dell’impegno di spesa, si procederà alla stipulazione di apposito atto integrativo.
Art. 12 GARANZIA
A garanzia dell'esatta osservanza dei patti contrattuali, l’Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'importo della cauzione va reintegrato qualora l'Ente operi su di esso per l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato. Il reintegro andrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal responsabile.
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore, la cauzione è interamente incamerata dall'Ente, salvo e impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore all'ammontare della cauzione. Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo dell'offerta di una cauzione provvisoria nei modi indicati dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo si intende ridotto del 50% nelle ipotesi previste dall'art. 93 c. 7 del d.lgs n. 50/2016.
ART 13 FORO COMPETENTE
Nel caso di controversia circa l’interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d’appalto, resta convenuta la competenza del foro di CAGLIARI.
ART. 14 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e/o indicato nel presente capitolato, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile.
Art. 15 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante la P.L. di Pula xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx: mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx
ART. - 16 INTERVENTI
l’aggiudicatario si impegna ad eseguire la cura, la custodia e il mantenimento in vita degli animali sin dal giorno della presa in carico in vista della loro adozione. Il numero stimato di cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto la determinazione del presente capitolato è stata stabilita in relazione alla passata utenza. L’affidamento viene regolato pertanto da contatto del “tipo a somministrazione” ed ha valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta esclusivamente la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati. Gli importi da corrispondere verranno liquidati a presentazione fattura ed in base alle effettive prestazioni rese.
Ad ogni modo verranno mensilmente liquidate le prestazioni unitarie singolarmente rese e regolarmente documentate.
Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore, nell'osservanza della normativa di settore, con i propri mezzi tecnici, con proprio personale adeguatamente formato e specializzato, mediante la propria
organizzazione e a suo rischio.
ART. - 17 REQUISITI DELLA STRUTTURA
Lo scopo istituzionale dell’attività non è quello di realizzare un mero punto di accumulo dei cani catturati, ma di realizzare un vero e proprio servizio al cittadino e favorire la realizzazione del rapporto uomo-animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione sociale, stimolando al massimo l’adozione dell’animale.
La struttura dell’aggiudicatario deve essere pertanto caratterizzato dalla massima accessibilità e gradevolezza per i cittadini, da orari di apertura estesi al fine settimana, collegamenti viari con i centri abitati, assistenza alle adozioni e alle visite, possibilità di attività ricreative per i cani ricoverati; il tutto in un ambiente confortevole (spazi verdi, alberi) e dell’arredo urbano, atto ad incentivare la frequentazione del canile da parte dei cittadini.
L’affidatario mette a disposizione pertanto una idonea struttura, dotata delle relative autorizzazioni amministrative e sanitarie previste, con i seguenti requisiti minimi:
a) Localizzazione fuori dal centro abitato (i canili sono parificati a industrie insalubri di primo tipo), isolamento acustico che tuteli le abitazioni.
b) Locali di attesa per i cittadini, dotati di armadietti e scaffali a disposizione dei visitatori, e di pianta del canile.
c) Ufficio per la gestione delle pratiche amministrative, dotato di computer, internet, stampante/copiatrice/fax.
d) Servizi igienici per i cittadini separati da quelli per il personale.
e) Reparto di isolamento con box per gli animali morsicatori sottoposti a sequestro o per animali con sospetto di malattia infettiva.
f) Presenza di personale qualificato, capace di supportare il medico veterinario nell’assistenza sanitaria dei cani ricoverati.
g) Registrazione e tracciabilità:
• registro delle presenze anche in formato elettronico, con stampa su carta a frequenza almeno trimestrale;
• numerazione dei box di ricovero, riportata sulla pianta del canile e sui singoli box;
• cartelle all’ingresso dei box riportanti i nomi dei cani ricoverati.
h) Ambulatorio veterinario per visite e piccoli interventi medici o chirurgici di routine.
i) Spazi aperti verdi, dotati di adeguato arredo arboreo, finalizzati alla movimentazione ricreativa dei cani ricoverati ed adeguati per superfici e disposizione a consentire il regolare moto di tutti i cani ricoverati.
j) Orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, che deve sempre accompagnare i visitatori, di almeno 2 ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili-estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale. La necessità di un impianto di incenerimento può essere ovviata mediante apposite convenzioni con ditte private che operano
ritiro e smaltimento dei cani deceduti nel rispetto del Regolamento 1774/02; in tal caso è necessario disporre di cella frigo di dimensioni adeguate (pozzetto).
L’alimentazione sarà indicata, per qualità–composizione e capacità organolettiche, dal libero professionista veterinario della struttura, in relazione alla necessità del soggetto, adulto o cucciolo, con mangimi completi disponibili in commercio e di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata;
Sono pertinenze del canile anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.
La zona adibita a isolamento deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa con ambiente controllato e deve consentire la custodia, l’osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati;
Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile. Costituisce inoltre elemento di valutazione dell’offerta tecnica l’ubicazione della struttura rispetto al territorio del Comune di Pula e la distanza da esso che, preferibilmente, non dovrebbe superare i 50 km in base alla Direttiva Regionale 27.4.2010 “Il canile rifugio dovrebbe essere ubicato ragionevolmente vicino al Comune di riferimento; può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di un’altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune.”.
ART. – 18 COMPITI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario/aggiudicatario, nell'espletamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto, deve:
1. identificare il responsabile del canile. Il responsabile del canile si rapporta operativamente con la ASL e con il Comune, è responsabile della custodia dei medicinali, delle attrezzature e dei presidi medicochirurgici, deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario e garantisce l’esecuzione delle prescrizioni da esso impartite. Il responsabile del canile compila ed aggiorna, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti, decessi, adozioni ecc.), il registro delle presenze in canile. La mission dell’appalto è di ridurre al minimo la sofferenza e l’alienazione dei cani ricoverati e tale target deve essere perseguito favorendo il contatto con i cittadini, le attività di adozione e le attività ricreative con i cani ricoverati. A tale scopo il responsabile del canile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, deve organizzare turni di uscita dei cani nei recinti all’aperto, sotto la sorveglianza di personale del canile, di volontari delle associazioni o di privati cittadini che si rendano disponibili. E’ importante che il personale addetto a tale attività sia adeguatamente formato e dotato di capacità di gestione dei cani appropriata in relazione alla tipologia di cane considerata.
2. identificare il responsabile sanitario del canile. Trattasi di un veterinario privato, convenzionato col Comune o col canile; i compiti del responsabile sanitario comprendono:
• Effettuare la visita sanitaria e la somministrazione di eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
• Effettuazione della Profilassi sanitaria vaccinale annuale prevista dalla normativa veterinaria;
• la visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;
• la visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la prescrizione di adeguate terapie;
• la compilazione e l’aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato; la scheda sanitaria deve essere conservata nell’ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre anni;
• la supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;
• la sorveglianza dell’armadio farmaceutico;
• la notifica delle malattie infettive al servizio di Sanità animale della ASL. Il responsabile sanitario, nel rispetto dei propri doveri, è inoltre tenuto a segnalare alla ASL competente eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell’esercizio del proprio compito. In ogni canile deve essere attuata una programmazione degli interventi sanitari di routine (sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASL); devono essere curate con la massima attenzione le misure di biosicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.
• Qualsiasi altra attività prevista dalle normative di settore
3. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura. Il Concessionario deve garantire la possibilità di ricoveri di cani in esito a catture urgenti disposte dalle ASL. Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es. cani catturati da privati cittadini).
Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e impiegare personale e automezzi idonei allo scopo.
4 Garantire l’alimentazione in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
5 Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza secondo le precitate normative nazionali e regionali; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche.
6. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide.
7. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni anti parassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di
tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie
8. Verificare l’eventuale microchippatura e procedere ad avvisare immediatamente il proprietario per il ritiro dell’animale se essa è presente. Qualora la microchippatura sia mancante, provvedere ad essa con la relativa registrazione.
9. Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati
10.Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
11. L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, ecc.
Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.
12. Fornire, con cadenza mensile - mediante plico inviato con raccomandata o brevi mani - copia delle predette schede identificative degli animali all’ufficio comunale competente nonché copia delle schede cliniche con l’indicazione delle patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate e dei vaccini effettuati
13. Tenere un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
14. Per i cani entrati in canile e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale.
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione Comunale l’avvenuta restituzione dell’animale indicando le generalità del proprietario, le date di ingresso e di uscita e l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
15. Agevolare e promuovere l’affidamento e adozione dei cani ai privati con adeguate iniziative di sensibilizzazione, servendosi di canali di comunicazione quali Internet ( sito web, profilo facebook, ecc)
indirizzate ai cittadini, anche concordate con l’Amministrazione Comunale. Costituisce elemento di valutazione dell’offerta tecnica il numero e le caratteristiche delle predette iniziative da descrivere nel progetto.
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
16. Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
17. Smaltire le carcasse degli animali deceduti nella struttura previo trasporto in conformità alla norma ambientale. L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione (F.I.R.) come previsto dal predetto articolo; sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall’impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
18. Reimmissione: Effettuare il trasporto di animali nei casi di reimmissione (se decisa dal Comune con apposita ordinanza), provvedendo all’inserimento dei cani nei siti stabiliti;
19. Segnalare, in tempi brevissimi, tramite il veterinario libero professionista della struttura i casi di malattie e sofferenze dei cani ospitati che, se incurabili, saranno soppressi in modo esclusivamente eutanasico dal servizio veterinario dell’ASL competente;
20. Redigere apposita relazione mensile rappresentativa dell'attività svolta e concernente le modalità di cura e custodia dei cani ospitati nella struttura, le emergenze sanitarie eventualmente registrate, i rapporti con le associazioni di volontariato, le iniziative organizzate per la sensibilizzazione della cittadinanza circa il problema del randagismo e dell'abbandono degli animali, le pratiche di affidamento degli animali a terzi.
Il Concessionario dovrà inoltre incaricarsi di:
a) Predisporre iniziative, con cadenza almeno trimestrale, per permettere la visione dei cani ed al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste e dandone opportuno avviso all’ufficio competente.
b) Indicare che il canile è in convenzione con il Comune di Pula per il servizio di che trattasi,
pubblicizzando presso il canile e via web le foto dei cani adottabili unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali.
c) Permettere l’accesso nella struttura ai volontari delle associazioni secondo modalità concordate col Comune, per permettere l’espletamento di:
• attività ludiche e di socializzazione dei soggetti ricoverati;
• adozioni e amministrazione delle pratiche di adozione
d) Assicurare la pronta reperibilità ed effettività del servizio nell’arco delle 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi assicurando tempi di intervento sui luoghi di max un ora.
e) Assicurare un periodo adeguato di sgambamento per tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, per compatibilità fra gli stessi e tenendo conto del numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili e con l’ausilio dei volontari.
f) Agevolare e promuovere l’affidamento e adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione, anche nelle scuole servendosi di canali di comunicazione quali Internet (sito web, profilo facebook, ecc) indirizzate ai cittadini, anche concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 19 - PROCEDIMENTO DI SPESA
La liquidazione del corrispettivo avverrà, ogni mese, entro 30 gg. dalla data di ricezione al protocollo comunale della fattura emessa dal concessionario e previo accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato, secondo la fatturazione che l’affidatario consegnerà all’amministrazione comunale.
I documenti contabili dovranno essere corredati da prospetto riepilogativo contenente il numero di matricola del cane, il numero di scheda anagrafica e di microchip di ogni singolo animale, la data di ingresso e quella di uscita (specificando se per adozione, decesso o se di proprietà), il totale di ognuno dei giorni di permanenza nel canile, gli estremi dei provvedimenti comunali che autorizzano i ricoveri per gli animali extra convenzione.
I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati ai legittimi proprietari secondo le tariffe previste ex Xxxx. Al riguardo la ditta affidataria trasmetterà all’ufficio comunale, che ne effettuerà verifica, l’importo totale delle spese sostenute per la custodia e l’assistenza sanitaria dell'animale, che dovranno essere indicate per singole voci dettagliate.
E' fatto divieto all'appaltatore e agli operatori in servizio di richiedere, a qualsiasi titolo, agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi in oggetto.
ART. - 20 RISERVE
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell’ASL, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall’affidatario.