ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
In data , con il presente atto, valido a tutti gli effetti di legge, presso la sede dell’Istituzione
Scolastica ………………………………………………………………………………………………….
innanzi al sottoscritto ……………………………………………………………………………………..
in funzione di Ufficiale rogante presso l’Istituzione Scolastica ………………………………………….
alla presenza dei sottoscritti testimoni:
Sig. ………………………………………………………………………………………………………..
Sig. ………………………………………………………………………………………………………..
Sono presenti:
Nominativo del D.S. | Nato a … il … Codice fiscale … | Legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica ……… | Estremi delibera di adesione Consiglio Istituto N. …. Del …………. |
Premesso che
L’art. 7 del DPR n. 275/1999 prevede che:
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Art. 3 del DPR n. 119/2009 prevede che:
1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.
2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.
3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.
4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.
le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni afferenti agli ambiti sopra citati;
tale collaborazione è finalizzata:
• alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e miglioramento dell’iter formativo;
• a favorire una comunicazione più ampia e proficua fra le Istituzioni Scolastiche;
• a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche;
con il presente atto si conviene quanto segue
Art. 1 – Norma di rinvio
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Definizioni
Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e quelle che vi aderiscono anche successivamente.
Per Istituzioni scolastiche coinvolte si intendono quelle fra le Istituzioni scolastiche aderenti che siano coinvolte dalle attività oggetto dei Progetti attuativi del presente accordo.
Art. 3 – Denominazione
Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo, che assume la denominazione di “Rete ULISSE - Unione Leccese Istituzioni Scolastiche Sinergicamente Efficienti”, con scuola capofila da individuare in sede di prima Conferenza di servizi, come da art. 7.
Art. 4 – Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori, di:
a) attività didattiche;
b) attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
c) attività di formazione e aggiornamento;
d) attività di amministrazione e di contabilità;
e) attività per l’acquisto di beni e servizi;
f) attività di organizzazione;
g) altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
h) altre attività strumentali alle precedenti.
Art. 5 – Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2015 Non è ammesso il rinnovo tacito.
Art. 6 – Progettazione e Gestione delle attività
Le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per volta le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art. 4.
A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello denominato “Scheda Tecnica”, allegato al presente accordo, un Progetto nel quale siano individuate le attività da porre in essere e le finalità cui le stesse si indirizzano, con specificazione:
• delle attività istruttorie e di gestione;
• delle risorse professionali e della loro ripartizione fra le Istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;
• delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le Istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;
• dell’Istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili;
• delle attività di rendiconto e monitoraggio.
Le attività istruttorie comprendono tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione amministrativa e le attività di attuazione tecnico-
/professionale.
Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente esecutive.
Il Progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla Conferenza dei servizi di cui all’art. 7, nonché, ove siano coinvolte materie di competenza degli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica (Collegio Docenti e/o Consiglio di Istituto), anche dai competenti Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte nell’attività oggetto del Progetto.
Art. 7 – Conferenza di servizi
La Conferenza di servizi delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete è composta dai Dirigenti e Dsga delle singole scuole ( o da loro delegati). Si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 ottobre per recepire eventuali esigenze di attività da espletare e programmare di conseguenza.
Si riunisce inoltre su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti alla rete. I compiti della Conferenza di servizi sono:
• nomina, in sede di prima riunione e per la durata di un triennio della “scuola capofila” e del “Comitato Tecnico Esecutivo” di cui si dirà in calce al presente articolo;
• determinazione dell’ammontare dell’eventuale Fondo Spese per funzionamento generale e amministrativo della stessa rete e la ripartizione dello stesso fra le Istituzioni scolastiche aderenti, individuando l’Istituzione scolastica cui affidare la gestione amministrativo-contabile del Progetto e la necessaria attività di segreteria;
• individuazione delle attività che saranno oggetto dei Progetti di cui all’art. 6 e pianificazione delle attività di progettazione;
• approvazione dei Progetti di cui all’art. 6;
• presa d’atto delle richieste di adesione di ulteriori Istituzioni scolastiche al presente accordo e di eventuali recessi;
• adozione di tutte le delibere necessarie all’attuazione dei Progetti di cui all’art. 6;
• adozione di ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli Organi collegiali competenti.
La Conferenza dei servizi opera ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e succ. modif. e integ. La Conferenza dei servizi è convocata da Dirigente scolastico della scuola capofila;
Le determinazioni della Conferenza di servizi sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la rete in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei partecipanti all’assemblea in sede di seconda convocazione da tenersi entro 15 giorni dalla data prevista per la prima riunione.
La Conferenza dei servizi nomina al suo interno e per ogni singolo progetto un “Gruppo Tecnico Operativo” formato dai rappresentanti di numero 7 istituzioni scolastiche avente il compito di:
- curare tutte le fasi organizzativo gestionali necessarie all’attuazione dei singoli progetti da attuare.
Art. 8 – Finanziamento e Gestione
L’Istituzione scolastica capofila come sopra individuata acquisirà gli eventuali finanziamenti destinati all’attuazione dei singoli Progetti quale entrata con vincolo di destinazione ai progetti stessi che dovranno essere gestiti secondo le disposizioni vigenti.
L’Istituzione scolastica capofila porrà in essere tutte le attività istruttorie necessarie, comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell’art. 7.
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitico rendiconto da presentare alla Conferenza dei servizi di cui all’art. 7, che determinerà la destinazione e l’impiego di eventuali economie.
In ogni momento, comunque, gli Organi delle altre Istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.
Art. 9 – Utilizzazione del personale
I Progetti di cui all’art. 6, nell’individuazione delle risorse professionali interne, specificano la distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il Personale delle Istituzioni scolastiche coinvolte.
Nel rispetto delle esigenze e priorità di ciascuna Istituzione scolastica, il Personale può essere utilizzato come risorsa della rete attraverso il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime previste dal CCNL/Scuola.
Il Personale, regolarmente autorizzato, impegnato nelle attività della rete è considerato in servizio, purché attestato formalmente.
Art. 10 – Modalità di adesione
La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa con la delibera del Consiglio di Istituto alla Conferenza dei servizi, presso la sede della scuola capofila.
L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte dell’Istituzione scolastica richiedente.
Art. 11 – Modalità di recesso
Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa con la delibera del Consiglio di Istituto alla Conferenza dei servizi.
Art. 12 – Norme finali
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti. Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso l’Ufficio di segreteria delle scuole aderenti. Gli interessato potranno prenderne visione ed estrarne copie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all’Ordinamento generrale in materia di istruzione ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola.
Letto; confermato e sottoscritto
Seguono firme
Istituzione Scolastica | Dirigente Scolastico | Firma |
ALLEGATO ALL’ACCORDO DI RETE SCHEDA TECNICA
ATTIVITA’ (art. 4 Accordo di rete): Amministrazione e contabilità | |
PROGETTO (art. 6 Accordo di rete): Convenzione di cassa per le Istituzioni Scolastiche Allegato 1: Istituzioni scolastiche coinvolte | |
Descrizione e finalità | Con riferimento alla nota MIUR Prot. n. AOODGPFB n. 5919 del 20/09/2012, si coglie l’opportunità e la possibilità di sfruttare il principio di sinergia fra gli enti, mediante il ricorso a formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio, al fine di raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. A conferma, l’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la possibilità di acquisire servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza di cui all’art. 3 comma 34, anche associandosi. Ciò consente di stipulare un contratto a carattere generale e normativo per l’affidamento del servizio di cassa, presso il quale tutte le Istituzioni scolastiche facenti parte del raggruppamento potranno attingere concretamente per i singoli fabbisogni mediante specifico e successivo contratto attuativo. Richiamando il DPR n. 275/1999, quale norma specifica per il settore scolastico, sarà possibile utilizzare il modello servizi a valore aggiunto per reti di scuole che permette di attribuire punteggi anche a prodotti utilizzabili tra reti di scuole. |
Attività istruttorie | Per l’individuazione del nuovo Istituto cassiere si fa riferimento a: Schema di convenzione di cassa; Capitolato tecnico contenente lo schema di presentazione della rete di scuole; Offerta tecnica ed economica; |
Pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico e del capitolato economico. | |
Attività di gestione | Richiesta dell’offerta a non meno di cinque Istituti di credito del territorio, compreso l’Ente Poste Italiane, tenendo conto delle filiali insistenti sulle stesse sedi delle Istituzioni scolastiche e, comunque, sulle sedi più popolose. Predisposizione del prospetto comparativo. Individuazione della migliore offerta e pubblicazione della deliberazione di aggiudicazione. Stipula del contratto e predisposizione contratti attuativi. |
Risorse professionali (interne e/o esterne) e ripartizione fra le Istituzioni scolastiche | Viene costituito un Gruppo Tecnico Operativo: DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. DSGA Istituzione scolastica ………………………. |
Risorse finanziarie e ripartizione fra Istituzioni scolastiche | Non vengono previste risorse finanziarie. |
Istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili | Istituzione scolastica I.I.S.S. “Meucci” |
Attività di monitoraggio | Raccolta documentazione. |