PATTO DI COLLABORAZIONE
PATTO DI COLLABORAZIONE
Per la cura, tutela, rigenerazione, manutenzione e gestione condivisa dell’oliveta di proprietà comunale posta in
TRA
il Comune di Firenze, Direzione Ambiente, con sede in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’incarico conferito con decreto sindacale n. 4 del 14.01.2020, in rappresentanza del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), quale proprietario del bene immobile oggetto del Patto
e
l'associazione di cittadini iscritta (oppure non iscritta) al registro Regionale del Volontariato con atto DD n. del
con sede in via n. C.F.
in persona del/della legale rappresentante Sig./Sig.ra
di seguito indicata anche come soggetto “Proponente”, “Promotore” e “Attuatore”; di seguito congiuntamente anche “le Parti”;
PREMESSO CHE
• l’art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale affida alle istituzioni il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
• in accoglimento di tale principio l’art. 3 dello Statuto Comunale prevede che il Comune di Firenze svolga le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
• il Comune di Firenze con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2017 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” il cui obiettivo è attuare un’amministrazione condivisa per la cura e la fruizione collettiva dei beni comuni urbani e degli spazi pubblici con caratteri di inclusività ed integrazione, sia qualora la collaborazione venga avviata per iniziativa delle cittadine e dei cittadini oppure avvenga su sollecitazione dell’Amministrazione comunale;
• ai sensi del menzionato regolamento il contenuto del Patto di collaborazione -come frutto di dialogo e confronto- deve essere adeguato al grado di complessità degli interventi ed alla loro durata, anche concordati in fase di co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
l’Associazione ha presentato una specifica richiesta per la collaborazione con il Comune di Firenze proponendo di:
(segue….)
• su iniziativa dell’Associazione, di concerto con il Comune di Firenze, le parti ritengono di poter stabilire una collaborazione disciplinando fin d’ora i reciproci impegni e responsabilità mediante la sottoscrizione di un accordo sotto forma di Patto di Collaborazione.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. Ugualmente i documenti allegati e quelli citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
Articolo 2 - Definizioni e nomina dei soggetti “Responsabili”
1. Nel corpo del presente Patto, con il termine:
a) “Proponente” e “Attuatore” s’intende l’Associazione che si impegna a svolgere le prestazioni e le attività di esecuzione del Progetto di cui al presente Patto;
b) “Responsabile del Comune” s’intende la persona (o il team di persone) appositamente individuata dal Comune, che sovrintende all’esecuzione del Patto, fungendo da interlocutore con il Proponente ed Attuatore per tutte le attività in cui ciò sia previsto, per il presente Patto è individuato quale Responsabile del Comune il Responsabile pro tempore della P.O. Gestione del Verde Zona Quartiere
c) “Responsabile del proponente e attuatore” s’intende la persona nominata per coordinare l’esecuzione del Patto e fungere da interlocutore con il “Responsabile del Comune”; il Responsabile del proponente nominato e il/la Sig. Sig.ra
recapito telefonico
.
Articolo 3 - Obiettivi ed azioni
1. Il presente Xxxxx definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Firenze e l’Associazione per la cura, gestione e
manutenzione dell’oliveta situata in:
svolgendo le attività come sotto individuate -nel pieno rispetto dei principi di fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, inclusività ed apertura, nonché gestione comunitaria degli interventi e pari opportunità.
2. In particolare il proponente intende effettuare un’attività di cura e collaborazione a titolo gratuito e meramente volontaristico consistente nella potatura e manutenzione delle piante
di ulivo (come esattamente indicate nello stato di consistenza allegato al presente atto), raccolta delle olive e smaltimento dei residui.
3. Tutte le attività saranno effettuate a decorrere da: e comunque dalla sottoscrizione del presente Patto secondo “Le linee guida tecniche per interventi su piante di olivo di proprietà comunale” approvate con DD n. 7740/2018, allegato al presente Patto che il proponente dichiara di conoscere ed accettare ed inoltre che tutti gli interventi:
◦ dovranno essere previamente concordati nelle modalità e tempistica con il referente del Comune, a cui dovranno essere comunicate per iscritto le date di ogni singolo intervento e la durata;
◦ dovranno essere svolti con continuità nel periodo concordato con l’Amministrazione, così come saranno concordati volta per volta i siti di localizzazione dei materiali di risulta;
◦ dovranno essere eseguiti durante l’orario di apertura del Parco con apposita recinzione dell’area di cantiere e smaltimento dei residui vegetali (entrambe le operazioni ad esclusivo onere e carico dell’Associazione proponente).
4. In nessun caso l’olio ricavato dalla raccolta potrà essere destinato a finalità commerciali se non per l’esclusivo fine di autofinanziare le attività sociali a cui è deputata l’Associazione
ed al recupero di eventuali spese sostenute.
5. In base all’andamento della raccolta una parte dell’olio potrà essere richiesto dall’Amministrazione per fini promozionali del prodotto e della Città, nonchè di valorizzazione della filiera.
6. Alla scadenza della durata del patto di collaborazione l’associazione provvederà alla riconsegna dell’area e delle piante di olivo in ordinario stato di manutenzione, come sono state ricevute, fatte salve le migliorie e gli interventi eseguiti per i quali nulla sarà dovuto dall’Amministrazione.
7. L’Amministrazione - tramite il proprio Responsabile - potrà sottoporre all’Associazione specifiche esigenze in relazione alle quali possa risultare utile la sua collaborazione.
Articolo 4 - Modalità della collaborazione
1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, sussidiarietà
economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e pubblicità mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.
Articolo 5 - Obblighi e adempimenti
1. L’Attuatore si obbliga a eseguire o a far eseguire le attività necessarie a dare attuazione al presente Patto ed a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Patto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel Patto stesso e nei suoi allegati.
Si impegna inoltre a:
• svolgere le attività con continuità sino allo scadere del presente Patto;
• comunicare al Comune il nominativo della persona incaricata della responsabilità operativa delle singole attività e/o degli interventi di propria competenza qualora diversa dal presidente, che possa fornire adeguata disponibilità e reperibilità nei contatti con l’Amministrazione;
• portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare dei soggetti impegnati nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire l’osservanza ed il rispetto di quanto in esso concordato ed in particolare per quanto concerne l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza ove prescritti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in ordine alle singole modalità di intervento;
• dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento di attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del Patto;
• utilizzare con la dovuta cura e diligenza i beni immobili di cui al presente Patto, nonchè il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune di Firenze impegnandosi a restituirli in ordinario stato al momento della scadenza del presente Patto;
• mantenere la completa e libera fruibilità delle aree oggetto del Patto;
• mantenere l’area oggetto di intervento – dato il suo carattere pubblico – sempre accessibile a chiunque salvo eventuali limitazioni e prescrizioni che dovessero necessariamente impartite per l’attuazione del patto di collaborazione;
• avvisare tempestivamente il Responsabile del Comune nel caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell’Amministrazione sul giardino, sugli arredi e/o sulle alberature;
• sviluppare in piena autonomia il reperimento delle risorse di autofinanziamento e della gestione interna delle stesse al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura di eventuali costi;
• fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione e documentazione relativa alle attività svolte, nonché a fornire una relazione a cadenza semestrale.
2. Stante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19), nella realizzazione di tutte le attività di cui al presente Patto l’Associazione si impegna al rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID19, assumendosi ogni responsabilità in merito al mancato rispetto della medesima.
3. L’Attuatore espressamente manleva e tiene indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Attuatore si obbliga a consentire al Responsabile del Comune di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Patto, oltreché ad una verifica periodica semestrale.
5. Il Comune, attraverso la figura del Responsabile, come individuata nel presente Patto al punto 1 b), fornirà all’Attuatore il supporto amministrativo e/o tecnico necessario per superare eventuali problematiche che dovessero emergere in corso di realizzazione del Patto e sulle quali il Comune abbia competenza/possibilità di intervenire o anche di fornire supporto in termini consulenziali e/o amministrativi.
6. Il Comune in ogni caso, nel fornire il proprio supporto all’Attuatore farà riferimento a quanto indicato nel Regolamento sulla Collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato con Deliberazione n. 54 del 30.10.2017 e pertanto si impegna a:
• concedere a titolo gratuito il giardino, le piante e gli arredi ivi presenti al fine di garantire l’esecuzione del Progetto e lo svolgimento delle attività;
• fornire al Proponente e Xxxxxxxxx tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
• realizzare, anche su proposta del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste dal Patto nell’interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità degli stessi e delle risorse disponibili;
• promuovere, nelle forme ritenute più opportune un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e sulle finalità del progetto anche al fine di incentivare la collaborazione da parte di altre Associazioni e/o Comitati presenti sul territorio;
• agevolare le iniziative dell’Associazione volte a reperire fondi per le azioni relative al presente Patto a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul puntuale utilizzo.
Articolo 6 - Rapporto Fiduciario
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Patto di collaborazione si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le Parti stesse. Pertanto, entrambe, si impegnano reciprocamente a:
• tenere sotto costante controllo l’andamento dell’esecuzione delle attività
• adoperarsi in buona fede affinché l’esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l’utilità reciproca;
• comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l’esecuzione del presente Patto.
Articolo 7 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata.
Esclusione
1. Il Patto di Collaborazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il Comune e l’Associazione. Alla sua scadenza valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e verificata la sua corretta attuazione, previo accordo delle parti, sarà possibile procedere al suo rinnovo.
2. E’ onere del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione del Progetto prima del suo completamento e/o di interruzione anticipata del presente Patto, l’Attuatore si impegna a dare l’assistenza che il Responsabile del Comune potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all’attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
• l’inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” approvato dal Comune di Firenze con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2017;
• l’utilizzo dell’area e dei beni comuni per finalità diverse da quelle pattuite;
• la cura e la gestione delle attività da parte di un soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.
6. Parimenti il firmatario ha facoltà di recedere dal presente patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione qualsiasi sia l’ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso) per l’attività eseguita l’Associazione non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo neppure per le spese eventualmente sostenute ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente Patto.
8. L’eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni deve essere previamente comunicata e autorizzata dall’Amministrazione. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
• per inosservanza del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani”;
• per inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
• qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Articolo 8 - Responsabilità e Obblighi assicurativi
1. L’Attuatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri affiliati/associati e degli eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché delle imprese incaricate degli interventi e dei dipendenti, consulenti e collaboratori, subappaltatore di queste ultime, al Comune di Firenze, al Responsabile del Comune, al personale del Comune, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, nonché a terzi ed a tutti i fruitori delle aree interessate.
2. A tal fine l’Attuatore si impegna, a propria cura e spese, a stipulare e mantenere in essere, per tutto il periodo in cui verranno fornite le prestazioni e le attività proposte nel progetto (ivi compresi eventuali corsi di formazione), un contratto di assicurazione con primaria compagnia a copertura degli eventuali danni ai beni immobili di proprietà del Comune, infortuni e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, consegnandone copia all’Amministrazione su richiesta.
3. Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione e con l’attuatore alla cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati per dolo o colpa grave a persone o cose nell’esercizio della propria attività ed assumono ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile la qualità di custodi dei beni stessi tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
Articolo 9 - Forza Maggiore
1. L’Attuatore non potrà essere considerato responsabile per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel presente Patto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sua sfera di controllo ed abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione o l’esecuzione stessa, grava sull’Attuatore.
2. Quando l’Attuatore abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione al Responsabile del Comune ed al Promotore e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi.
Articolo 10 - Contenzioso
1. Le Parti si impegnano a cercare di risolvere in via amichevole eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente Patto. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Firenze.
3. Il presente Patto è retto dalla Legge Italiana, per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente Patto, valgono, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
Articolo 11 - Trattamento dei dati
1. Le Parti provvedono al trattamento dei rispettivi dati e dei dati personali in armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della restante normativa nazionale, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo 12 - Oneri fiscali
1. Il presente Patto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017.
Articolo 13 - Disposizioni conclusive
1. Il presente Patto ed i relativi allegati costituiscono l’intero accordo fra le Parti, essi sostituiscono integralmente qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e/o scritto, fatta salva la documentazione eventualmente richiamata e costituente parte integrante del presente Patto.
2. Nessuna modifica al presente Xxxxx sarà ritenute valida salvo che sia stata confermata per iscritto dalle Parti.
3. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente Patto non ne determinerà la nullità totale, fermo l’impegno delle Parti di sostituire la/e clausola/e eventualmente invalida/e con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
4. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute del presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.
Si allegano:
1. Copia assicurazione;
2. “Linee guida tecniche per interventi su piante di olivo di proprietà comunale” approvate con DD n. 7740/2018 contenenti anche lo stato di consistenza dell’oliveta.
Per il Comune di Firenze
la Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Xxxx Xxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Associazione
Il/La (legale) rappresentante Sig./Sig.ra