COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 27/09/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro di € 1.669,93 a titolo di differenza sulle commissioni non maturate e non ristornate a seguito dell’anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della pensione stipulato in data 9 novembre 2006, lamentando non potersi attribuire valore sostanzialmente abdicativo e rinunciativo alla quietanza liberatoria sottoscritta all’intermediario all’atto dell’accettazione della minor somma di euro 263,07 a lui corrisposta in data 20 febbraio 2012 a seguito della cessazione del rapporto.
L’intermediario, con le controdeduzioni, ha dedotto che con la sottoscrizione della detta quietanza il ricorrente avrebbe accettato la detta somma a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativa al contratto suindicato così dichiarando la propria piena soddisfazione con riguardo alle conseguenze dell’estinzione del finanziamento. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Rileva il collegio che normalmente la quietanza (art. 1199 c.c.) è da considerarsi atto non negoziale attestante la ricezione della somma corrisposta dal debitore al creditore. Ad
essa non si ricollega quindi alcun effetto estintivo del debito, effetto semmai riconducibile all’esattezza quantitativa e qualitativa dell’adempimento effettuato.
Dalla quietanza nella ricordata configurazione si distingue la quietanza liberatoria che, come è stato precisato in giurisprudenza, può contenere una più ampia convenzione liberatoria ed, in particolare, la rinunzia ad un diritto (Cass., 21 maggio 1991, n. 5706).
Dal tenore testuale del c.d. “atto di quietanza” in atti emerge che esso non può configurarsi come vera e propria quietanza ai sensi dell’art. 1199 c.c. non contenendo la dichiarazione ricognitiva del pagamento effettuato.
Infatti nel detto atto il ricorrente più che rilasciare quietanza di un pagamento ricevuto, ha bensì autorizzato l’esecuzione di un pagamento futuro - mediante l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali l’intermediario avrebbe dovuto effettuare il versamento della somma concordata – a tacitazione di ogni diritto e pretesa derivante dal rapporto.
La dichiarazione in oggetto, esclusa quindi la sua rilevanza come quietanza, non può che essere apprezzata, alla stregua delle indicazioni di cui agli artt. 1362, 1367 e 1369 c.c., dirette alla ricerca del “senso” dell’operazione, come una dichiarazione negoziale inequivocabilmente liberatoria.
Resta da chiarire, tuttavia, con riguardo agli effetti che tale dichiarazione produce, sostanzialmente di tipo dismissivo, se sia possibile per il consumatore rinunciare a situazioni giuridiche attribuitegli dall’ordinamento considerate irrinunciabili (si veda, ad es. art. 143 cod. cons.; nello specifico ambito bancario art. 127 t.u.b. riferito al credito dei consumatori).
A tale riguardo, fermo restando che situazioni giuridiche di rilevanza costituzionale quale, ad esempio, il diritto fondamentale alla salute (art. 2 cost.) non sarebbero mai rinunciabili, quanto alle situazioni economiche l’opinione preferibile, che questo Collegio ritiene di condividere, è nel senso che esse possano essere oggetto di rinuncia o transazione solo se successive al sorgere del credito con conseguente inammissibilità di ogni rinuncia preventiva. Se così non fosse, e cioè se si ammettesse che l’irrinunciabilità concerna anche di situazioni già sorte, non sarebbe ammissibile alcuna forma di conciliazione stragiudiziale delle controversie che invece il sistema intende favorire (ad es. d.lg. 6 agosto 2015, n. 130 attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie; v. altresì la disposizione delle istruzioni della Banca d’Italia in materia di Abf che alla sezione VI, punto 2, prevede che il collegio dichiari l’estinzione del procedimento se le parti raggiungono un “accordo”).
La soluzione qui accolta è, del resto, in linea con l’orientamento espresso da questo
Collegio che, già in altre occasioni, ha segnalato che la quietanza liberatoria rilasciata dal cliente, in assenza di qualsivoglia elemento di illegittimità, è da ritenere validamente espressa e, pertanto, non suscettibile di essere posta nel nulla (Coll. Napoli, decc. nn. 954/2013; 3999/2012; 2162/2013; 800/2016).
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
firma 1