Capitolato d’Oneri
Accordo quadro per lavori di manutenzione delle strade
e pronto intervento
Capitolato d’Oneri
Dicembre 2020
Adopera S.r.l. Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) Tel 000.000000
Sommario
Titolo 1 Norme relative all’Accordo quadro 5
CAPO I Contenuto dell’Accordo quadro 5
Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni 5
Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro 6
Art. 3 Obiettivi dell’Accordo quadro 7
Art. 4 Durata dell’Accordo quadro 7
Art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro 8
Art. 6 Elenco prezzi 8
Art. 7 Modalità di stipulazione dei Contratti applicativi 9
CAPO II Disciplina contrattuale 9
Art. 8 Documenti contrattuali 9
Art. 9 Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto 10
Art. 10 Modalità e Tempi di stipula dei Contratti applicativi 10
Art. 11 Fallimento e risoluzione dell’Accordo quadro 11
Art. 12 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 11
Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti 11
Art. 14 Spese contrattuali, imposte, tasse 12
Titolo 2 Norme comuni relative ai Contratti applicativi 13
CAPO III Norme tecniche 13
Art. 15 Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione 13
Art. 16 Accettazione dei prodotti da costruzione 13
Art. 17 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura 14
Art. 18 Lavori in economia 15
CAPO IV Garanzie e assicurazioni 15
Art. 19 Cauzioni 15
Art. 20 Riduzione delle garanzie 16
Art. 21 Assicurazioni 16
XXXX X Xxxxxxxxxx 00
Art. 22 Subappalto 17
Art. 23 Responsabilità in materia di subappalto 19
Art. 24 Pagamento dei subappaltatori 20
CAPO VI Controversie in fase esecutiva di ciascun contratto applicativo 21
Art. 25 Accordo bonario 21
Art. 26 Definizione delle controversie 22
Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori 22
Art. 28 Contestazioni e riserve 24
Art. 29 Forma e contenuto delle riserve 24
CAPO VII Termini di esecuzione 25
Art. 30 Consegna e inizio dei lavori 25
Art. 31 Termini per l’ultimazione dei lavori 26
Art. 32 Proroghe 26
Art. 33 Sospensioni 27
Art. 34 Sospensioni ordinate dal RUP 28
Art. 35 Penali 28
Art. 36 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 29
Art. 37 Risoluzione del Contratto applicativo per mancato rispetto dei termini 30
Art. 38 Danni di forza maggiore 30
CAPO VIII Disciplina economica 31
Art. 39 Anticipazione e pagamenti 31
Art. 40 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000
€ (Caso 1) 31
Art. 41 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo maggiore di 100.000 €, liquidazione tramite più SAL con applicazione di una rata di saldo (Caso 2) 32
Art. 42 Pagamenti a saldo (valido sia per il Caso 1 sia per il Caso 2) 33
Art. 43 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 34
Art. 44 Anticipazione del pagamento di taluni materiali 35
Art. 45 Cessione del contratto e cessione dei crediti 35
Art. 46 Invariabilità dei prezzi 35
CAPO IX Esecuzione dei lavori 35
Art. 47 Modalità di intervento 35
Art. 48 Lavori programmabili 35
Art. 49 Lavori urgenti 35
Art. 50 Variazioni dei lavori 36
Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali 37
Art. 52 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 37
CAPO X Sicurezza nei cantieri 38
Art. 53 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 38
Art. 54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 39
Art. 55 Xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx (XXX) 00
Art. 56 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 40
Art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS) 41
Art. 58 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 41
Art. 59 Costi legati alla sicurezza 41
Art. 60 Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti in materia di sicurezza sul lavoro 42
Art. 61 Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo 42
CAPO XI Ultimazione lavori 43
Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 43
Art. 63 Termini per il collaudo 44
Art. 64 Presa in consegna dei lavori ultimati 44
CAPO XII Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 45
Art. 65 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 45
Art. 66 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 46
Art. 67 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 46
Art. 68 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 52
Art. 69 Interferenze e verifiche sottoservizi 52
Art. 70 Conformità agli standard sociali 53
Art. 71 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 53
Art. 72 Terre e rocce da scavo 53
Art. 73 Custodia del cantiere 53
Art. 74 Disposizioni in materia di inquinamento acustico 53
Art. 75 Disciplina del cantiere 54
Art. 76 Cartello di cantiere 54
Art. 77 Ritrovamento oggetti di pregio 55
Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento 56
Art. 78 Generalità 56
Art. 79 Servizio di reperibilità e pronto intervento 56
Art. 80 Struttura tecnica e operativa dell’Appaltatore 57
Art. 81 Piano della qualità 59
Titolo 1 Norme relative all’Accordo quadro
CAPO I Contenuto dell’Accordo quadro
Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni
1. Ai fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:
Codice: il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei Contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei Contratti. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i Contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e dispo- sizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Adopera S.r.l.) ma anche il soggetto che affiderà i singoli appalti derivanti (Contratti applicativi) dall'Accordo Quadro medesimo e sot- toscriverà i relativi Contratti;
Appaltatore: Appaltatore della procedura di Accordo quadro con cui sarà sottoscritto l’Accordo medesimo Appaltatore: Appaltatore dell’Accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicati- vo, con riferimento a ciascun contratto applicativo
Contratti applicativi: successivi Contratti affidati all’interno del presente Accordo quadro
Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi Contratti applicativi
RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti da intendersi di volta in volta ed a seconda dei casi e del contesto, RUP della procedura di Accordo Quadro o RUP dei singoli Contratti applicativi;
DL: l’ufficio di direzione dei lavori, nominato con riferimento a ciascun contratto applicativo, titolare della di- rezione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Co- dice ovvero dei DM attuativi dello stesso previsti;
DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti; SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma 1, del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, sti- mato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione in- tegrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, o dichiarato dall'impresa ai sensi dell'art. 95 comma 10, cui fare riferimento ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti. Si veda anche l'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività la- vorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti, nonché all’art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei Contratti, nonché all’art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 set- tembre 2014);
CSE: il Coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008
Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro
1. Con il presente Accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le condizioni e le prescri- zioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale, delle relative pertinenza ed opere infrastrutturali dei Comuni soci.
2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate negli elenchi di cui all’art. 6 Elenco prezzi. La Sta- zione Appaltante potrà richiedere l’esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al successivo art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo Quadro anche se non riconducibili a voci ricomprese nell’elenco prezzi. In tal caso l’Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 54 comma 3 ultimo periodo del Codice, sarà contattato dal Re- sponsabile del Procedimento già in fase di progettazione definitiva/esecutiva dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti definitivi/esecutivi relativi ad altri Contratti applicativi del presente Accordo quadro.
3. La durata dell’Accordo quadro è stabilita al successivo art. 4 Durata dell’Accordo quadro. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo Quadro.
4. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando gli elenchi prezzi di cui all’art. 6 Elenco prezzi, al netto dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18 Lavori in economia. Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’Accordo quadro e che regoleranno i successivi Contratti applicativi.
5. Con la conclusione dell’Accordo quadro l’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’Accordo quadro entro il periodo di validità dell’Accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Appaltatore non avrà nulla da preten- dere in relazione al presente Accordo quadro fintantoché la Stazione Appaltante non darà luogo ai Con-
tratti applicativi. Il presente Accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui la Stazione Appaltante si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’Accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).
6. I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all’art. 54, c. 3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.
7. I singoli affidamenti comprenderanno in alternativa:
a) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d’appalto dei successivi Contratti applicativi.
b) le modalità di erogazione dei Servizi tecnici di cui al Titolo 3.
Art. 3 Obiettivi dell’Accordo quadro
1. Gli obiettivi che la Stazione Appaltante si pone con il presente appalto, relativo al patrimonio stradale, sono i seguenti:
a) mantenere funzionali all’uso e rispondenti alle prescrizioni del Codice della Strada il patrimonio infra- strutturale stradale, così come definito nella Relazione illustrativa, attraverso adeguati interventi di ma- nutenzione ordinaria e straordinaria che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gliutenti;
b) fare fronte, in tempi molto rapidi, a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, danni patrimoniali o gravi disagi, attraverso un servizio continuo di Reperibilità e Pronto In- tervento, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
2. Il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati porterà a migliorare l’efficienza della gestione del patrimonio stradale, attraverso un’integrazione dei servizi e dei lavori di manutenzione ed alla preventiva attività di programma- zione.
Art. 4 Durata dell’Accordo quadro
1. L’Accordo quadro ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro stes- so.
2. In ogni caso, l’ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro. I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validi- tà dell’Accordo quadro.
3. L’Accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affida- ta alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di chiedere indennizzi o com- pensi a qualsiasi titolo.
4. I singoli contratti applicativi potranno essere modificati ai sensi dell’art 106, comma 1 lett, a) del Codice nei casi previsti dal Capitolato d’oneri.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà fino alla data di sca- denza dell’Accordo quadro. Qualora l’ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavo- ri eccedente la data di scadenza dell’Accordo quadro quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo stret- tamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro
1. Nella programmazione triennale dei lavori pubblici dei Comuni soci o convenzionati, gli interventi di manu- tenzione della rete stradale sono previsti in fondi aggregati o individuati con interventi specifici del piano inve- stimenti. I progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi Contratti applicativi, saranno realizzati nel corso degli anni compatibilmente con gli strumenti programmatori delle Opere Pubbliche e di Bilancio dei Co- muni soci o convenzionati.
2. Qualora in corso di esecuzione del presente Accordo quadro dovesse emergere l’esigenza di affidare inter- venti di manutenzione di importo superiore alla soglia di cui sopra, se non previsti nel piano investimenti, si procederà, all’aggiornamento delle programmazioni dei lavori pubblici.
3. L’importo massimo di finanziamento tenuto conto di queste previsioni è indicato nella Relazione illustrativa.
4. Il prezzo dei singoli Contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.
5. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall’applicazione dell’offerto ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari eventualmente integrato durante la vigenza dell’Accordo quadro come previsto dal precedente Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro c. 2 e compren- dono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimen- to dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavo- ro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori com- presi nell’opera;
d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizza- zione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
6. Gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo metrico estimativo per ciascuno dei progetti rela- tivi agli eventuali successivi Contratti applicativi, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
7. Il ribasso di gara verrà impiegato per l’esecuzione di ulteriori interventi per prestazioni ripetitive, complementari ed accessorie fino alla concorrenza dell’importo a base di gara.
Art. 6 Elenco prezzi
1. Le attività a misura/economia verranno gestite con i seguenti prezzi:
a) voci di elenco prezzi contenute o richiamate nell’Elenco Regionale dei Prezzi e delle Opere pubbli- che della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 24/06/2019;
b) voci di elenco prezzi contenute nel Prezziario D.E.I. nazionale.
c) i servizi di cui al Titolo 3 Servizi tecnici e Pronto intervento, attivati tramite specifici contratti applicati- vi, saranno rimunerati con un canone mensile di 1.050,00 € oltre all’effettiva esecuzione delle even- tuali attività/lavori.
2. Gli elenchi richiamati ai punti a) e b) sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un’attività il costo del materiale o della prestazione dovrà essere individuato prima nel listino a) e, se non presente, nel listino b).
3. Il ribasso stabilito nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore si applica indistintamente a tutti i listini e prezzi di riferimento di cui al punto 1 precedente.
4. Laddove la dizione di riferimento delle forniture si discosti leggermente da quanto effettivamente fornito dall’Appaltatore, dovranno comunque essere presi a riferimento i listini citati.
5. Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed acces-
sorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri deri- vanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di ele- menti ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.
6. L’incidenza del costo sostenuto dall’impresa per spese del personale è stabilita forfettariamente, sulla base di osservazioni di mercato, in misura pari al 32% del prezzo di ciascuna lavorazione contenuta nei listini sum- menzionati.
7. Tutte le prestazioni “non misurabili” e/o non riconducibili ai listini di riferimento (elenchi prezzi ufficiali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, listino DEI), e per i quali non è possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno esse- re contabilizzate in economia, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e/o del DL.
8. Non potranno essere contabilizzati in economia interventi il cui valore economico complessivo superi i 5.000 euro al netto dell’IVA.
9. La mano d’opera sarà contabilizzata sulla base delle tabelle pubblicate Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Lombardia e l'Xxxxxx Xxxxxxx di Bologna in vigore al momento dell’erogazione della prestazio- ne. Il ribasso offerto sarà applicato solamente sulla quota di spese generali (15%) ed utile di impresa (10%).
10. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.
Art. 7 Modalità di stipulazione dei Contratti applicativi
1. I Contratti applicativi di lavori sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. I Contratti applicativi dei servizi tecnici sono stipulati “a corpo”.
CAPO II Disciplina contrattuale
Art. 8 Documenti contrattuali
1. L’Accordo quadro viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri allegati compresi.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato d’Oneri (allegato);
b) l’offerta dell’Appaltatore (allegato);
c) gli elenchi prezzi di cui all’art. 6 (non allegati).
3. Possono fare parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati (se e quando necessari):
a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrati- ve al piano medesimo;
b) lo specifico capitolato speciale d’appalto redatto per il singolo progetto in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento dell’affidamento del contratto applicativo;
c) l’elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo.
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante:
a) l’Accordo quadro;
b) il presente Capitolato d’Oneri d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, gli
eventuali progetti degli impianti, il cronoprogramma.
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.
Art. 9 Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto
1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi formano o formeranno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perse- guire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò so- prattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di ciascun con- tratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che la Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’Appaltatore.
3. La sottoscrizione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’Accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, l’Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e i servizi.
5. Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, l’Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
• aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
• aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei la- vori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli stessi;
• aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
• avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l’opera;
• avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, traspor- to e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione.
Art. 10 Modalità e Tempi di stipula dei Contratti applicativi
1. Durante la vigenza del presente Accordo quadro la Stazione Appaltante e i Comuni Soci, potranno procede- re all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi (ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice) per l’appalto. Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l’Appaltatore possa vantare diritti alcuno, affidare o meno l’esecuzione delle opere all’Appaltatore stesso con la modalità del Contratto applicativo del presente Accordo quadro.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralità di Contratti applicativi, resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Appaltatore/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
3. Nel caso il progetto predisposto dalla Stazione Appaltante o dai Comuni Soci sia ricondotto al presente Accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché
nominato il Direttore Xxxxxx ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008.
4. La Stazione Appaltante avrà cura di comunicare all’Appaltatore il progetto approvato per l’appalto, invian- done contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori. Entro 10 giorni dall’intervenuta comunicazione l’Appaltatore dovrà fornire al RUP le informa- zioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali con- sorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, non- ché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, indicazione del costo della manodopera relativo allo specifico intervento – art. 95 comma 10 del Codice). La Stazione Appaltante proce- derà, entro un termine non inferiore a 15 giorni, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell’intervenuto affidamento la Stazione Appaltante inviterà l’Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula, e precisamente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà presenta- re il POS (si veda anche il successivo Art. 54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), la po- lizza assicurativa di cui all’Art. 20 Riduzione delle garanzie. così come richiesto dallo specifico Capitolato Spe- ciale d’Appalto e la cauzione definitiva di cui all’art. 19 Cauzioni, comma 3. In caso di ritardo rispetto al termine dei 30 giorni si applicano le penali di cui all’Art. 35 Penali, comma 4. La stipulazione del contratto applicativo ha luogo entro i successivi sessanta giorni, dalla data in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione.
5. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l’avvio dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 del Codice. Il Direttore dei lavori provvederà in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul ver- bale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Art. 11 Fallimento e risoluzione dell’Accordo quadro
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore dell’Accordo quadro ovvero di risoluzione dell’Accordo quadro, la Stazione Appaltante si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l’Accordo quadro stesso.
2. Nel caso di aggiudicazione dell’Accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17, 18,19 dell’art. 48 del Codice.
Art. 12 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 145/2000, che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’Accordo quadro, comunicandone l’esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’Accordo quadro.
2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione di- pendente dal contratto/Contratti applicativi.
3. L’Appaltatore comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.
Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti
1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e s.m.i., l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finan- ziari per ciascuno dei Contratti applicativi discendenti dal presente Accordo quadro. In tal senso l’Appaltatore dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’ fatto altresì obbligo all’Appaltatore di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle per-
sone delegate ad operare su di essi.
Art. 14 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e regi- strazione del contratto di Accordo quadro e dei relativi Contratti applicativi. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per i verbali, il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.
Titolo 2 Norme comuni relative ai Contratti applicativi
CAPO III Norme tecniche
Art. 15 Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascun Contratto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e compo- nenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d’Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicati- vi.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro i progetti definitivi/esecutivi saranno redatti nel rispetto della normativa tecnica vigente al momento della loro approvazione, così come le opere dovranno essere realizzate conformemente alla normativa tecnica di settore vigente al momento dell'affidamento degli appalti.
4. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
5. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. L’Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l’accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori.
7. Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualita- tivo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tec- niche per le costruzioni vigenti.
Art. 16 Accettazione dei prodotti da costruzione
1. Il D.lgs. n.106 del 16/6/2017 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola- mento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzio- ne e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
3. Nell’ottica di semplificazione, trasparenza, efficacia e armonizzazione delle misure esistenti in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla delega, il Decreto prevede quali siano le condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disci- plinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA) (art. 5), nonché quali siano i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del fabbricante e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza (art. 6).
4. Il Dlgs 106/2017, all’art. 17, detta specifiche disposizioni in tema di procedure per l’espletamento delle attivi- tà di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri da parte delle Amministrazioni competenti quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici (che, a tal fine, può avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbli- che), il Ministero dell’interno (che, a tal fine, può avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e il Ministero dello sviluppo economico (che, a tal fine, può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri- coltura). La vigilanza è attuata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.
5. Il D.lgs. n. 106/2017 stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE ed ha introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative.
6. L’Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun Contratto applicativo affidatogli all’interno del pre- sente Accordo quadro, deve pertanto attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/2017. La Direzione Lavo- ri, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità all’uso previsto, controllerà mediante acqui- sizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.
Art. 17 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifico Capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.
4. Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell’elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità
con il Piano di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell’importo degli oneri della sicurezza.
Art. 18 Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante è effettuata con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dalla locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in mancanza quelli di mercato;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL), se- condo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali (SG) e utili (UT) (se non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrat- tuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’art. 97, commi da 4 a 7, del Codice dei Contratti;
b) nella misura minima prevista dall’art. 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale
CAPO IV Garanzie e assicurazioni
Art. 19 Cauzioni
1. Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limita- tamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’Accordo quadro.
2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’Accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’Accordo quadro. Per l’Appaltatore invece sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell’Accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi Contratti applicativi. In particolare la cau- zione provvisoria di cui al presente comma garantirà la Stazione Appaltante nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’Appaltatore non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. L’importo della cauzione provvi- xxxxx potrà essere ridotto, a cura dell’Appaltatore, di un quarto dell’importo al termine di ogni anno di vigenza del presente Accordo quadro.
3. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve produrre una cauzione definitiva. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta per ciascuno dei Contratti applicativi dell’Accordo quadro così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto. Per i Contratti applicativi il cui importo lavori sia pari o inferiore a 40.000 € non verrà richiesta la cauzione definitiva; la stessa potrà essere sostituita con presentazione di copia della Polizza RCT-O aziendale accompagnata dall’Attestazione di paga- mento del premio per l’anno in corso.
4. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 103 del Codice.
5. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti, in os- servanze alle clausole di cui agli schemi 1.2/1.2.1 contenuti nell’allegato “A –Schemi tipo” al D.M. n. 31 del 19/1/2018. La garanzia è prestata dalla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/0.0.0.
6. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestiva mente reintegrate qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Ap- paltante.
Art. 20 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti nei termini di cui all’art. 93 c. 7 del Codice dei Contratti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte inte- gralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima ca- tegoria.
3. Il requisito circa il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000, è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento.
4. In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 3 può essere comprovato da separata certificazione se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
5. Il possesso delle ulteriori certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice dovrà essere comprovato da separata e specifica certificazione in corso di validità al momento della presentazione della garanzia.
Art. 21 Assicurazioni
1. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e in ogni caso prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale (IVA compresa) di ciascun contratto applicativo; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente preve- dere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante e dei Comuni soci autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora per un contratto applicativo, discipli- nata nello specifico capitolato speciale, sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
3. Le polizze di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordi- nario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consor- ziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono pre- sentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO V Subappalto
Art. 22 Subappalto
1. Fermo restando che il contratto di Accordo quadro, così come i singoli Contratti applicativi, non possono essere ceduti a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, le lavorazioni oggetto dei singoli Contratti applicativi possono essere subappaltabili secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art.66 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo qua- dro i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle la- vorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappalta- te; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
• se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
• l’inserimento delle clausole di cui all’Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti, per quanto di per-
tinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità as- soluta del contratto di subappalto;
• l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale;
• l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da con- sentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui
al comma 4, lettere a) e b);
• l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice;
• la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collega- mento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il su- bappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o con- sorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltan- te, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo art. 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappalta- trice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appal- tante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può es- sere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in su- bappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im- prese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua- le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu- rativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all’art. 53 Piano di Sicurezza e coordinamen- to del presente Capitolato d’oneri;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei sog- getti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comu- nicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccan- te il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 23 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del De- creto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condi- zioni di ammissibilità e di esecuzione dei Contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’art. 22 Subappalto, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000€ e se l'incidenza del costo della manodopera e del perso- nale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costitui- scono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’Art.65 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti e ai fini dell’art. 2.3.1 del presente
Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Art. 24 Pagamento dei subappaltatori
1. In via generale negli eventuali successivi Contratti applicativi la Stazione Appaltante non provvede al paga- mento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quie- tanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture (la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata unitamente a specifiche dichiarazioni nel rispetto della modulistica predisposta in sede di progettazione esecutiva). Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previ- sto al primo periodo in relazione al mancato pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente agli stessi l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come defini- ta dall’art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
2. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento controfirma- ta dal subappaltatore. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell’art.66 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) comma 2;
b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’art.43 Formalità e adempimenti ai quali sono su- bordinati i pagamenti, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 13 Tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui all’art.65 Contratti collettivi e disposizioni di manodopera, comma 2 e all’art.66 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), comma 4.
3. Se l’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condi- zioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’art.20 Su- bappalto, comma 4, lettera b);
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine del- la verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’art.22 Subappalto, comma 2, let- tera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.
6. Ai sensi dell’art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appal- tante e l’Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavora- zioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’art. 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO VI Controversie in fase esecutiva di ciascun contratto applicativo
Art. 25 Accordo bonario
1. Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti con- tabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corre- data dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’Appaltatore scel- gono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di Accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Ca- mera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomi- na. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di Ac- cordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’Accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’Accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di Accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’Accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’art.26 Definizione delle con- troversie.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%. La mede- sima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’art.63 Termini per il collaudo.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo bonario, successivamente approva- to dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’Accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'ese- cuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 €, è necessario il pa- rere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La Stazione Appaltante, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione for- mulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 26 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’Accordo bonario ai sensi dell’Art. 25 Accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudi- zio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle que- stioni.
Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. La risoluzione di un Contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’Accordo quadro. La Sta- zione Appaltante ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’Art. 50 Variazione dei lavori;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’Art.37 Risoluzione del contratto applicativo per mancato rispetto dei termini, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la sa- lute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 55 Piano di si- curezza e di coordinamento (PSC) e art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS) integranti il Contrat- to applicativo, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato mo-
tivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola- zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in ma- teria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazio- ne particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o di- chiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applica- zione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia an- timafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del Codice.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del Codice il DL procederà alla contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette contro- deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su propo- sta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appal- tante è comunicata all’appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appal- tatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) incameramento della cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo risolto non- ché l’intera cauzione provvisoria prestata per tutto l’Accordo quadro, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costi- tuire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipa-
zione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente an- data deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavo- ri, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 2.7.2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei mate- riali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
8. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei Con- tratti.
Art. 28 Contestazioni e riserve
1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al mo- mento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in re- sponsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 29 Forma e contenuto delle riserve
1. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen-
dere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'in- sorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
CAPO VII Termini di esecuzione
Art. 30 Consegna e inizio dei lavori
1. Richiamato e confermato quanto previsto dall’art.7 Modalità di stipulazione dei Contratti applicativi, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del Contratto applicativo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto applicativo e l’Accordo quadro ed incamera- re la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento nonché l’intera cauzione provvisoria prestata per tutto l’Accordo quadro, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligen- za accertata.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costitui- sce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
5. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
6. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa Edile ove dovuta.
8. Qualora il progetto esecutivo dello specifico appalto derivato ricomprenda anche interventi sulle strutture l'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del DPR 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 31 Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In prima approssimazione, verrà utilizzata la formula appresso indicata, in cui T indica il termine utile espresso in numero di giorni, I indica l’importo dei lavori og- getto dello specifico contratto applicativo; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’unità:
2. Nel fissare i termini di cui sopra si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale e di ridurre, anche fino alla metà, i termini di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 1, senza che ciò dia titolo all’Appaltatore per alcu- na pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento.
Art. 32 Proroghe
1. Qualora la Stazione Appaltante intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati proget- tuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione Appaltante stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa condu-
zione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
• il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
• l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei la- vori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
• l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo;
• il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimi-
labili;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previ- sti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;
• la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
• le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le even- tuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
3. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata a prima della scadenza contrattuale.
4. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio pare-
re; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della ri- chiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 33 Sospensioni
1. Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospen- sione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
• l’adeguata motivazione a cura della DL;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento al- le risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Sta- zione Appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriver- lo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del RUP, il DL redige il verbale di ripresa dei lavori che va controfir- mato dall’appaltatore. Esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
6. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sud- detti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
9. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi. 00.Xx caso di sospensione dei lavori, l’Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni decor- renti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.
Art. 34 Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particola- re necessità che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 33 Sospensioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’art. Art. 50 Variazioni dei lavori.
c) in applicazioni di disposizioni e /o prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio nel caso di ritrovamenti di resti archeologici.
5. Per Contratti applicativi i cui lavori interessano aree con particolari caratteristiche di traffico, i lavori potranno essere sospesi interamente o parzialmente, a insindacabile giudizio del RUP, nel periodo che verrà definito nel Capitolato speciale del Contratto applicativo. Resta inteso che nello stesso periodo dovrà essere anche smobili- tata l’area di cantiere predisposta senza che l’Appaltatore abbia diritto a vantare alcun compenso o indennità aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le lavorazioni eseguite o ancora da eseguire.
Art. 35 Penali
1. Penali in fase di esecuzione dei Contratti applicativi:
a) Fatto salvo quanto previsto all’Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione c. 13 del pre- sente Capitolato nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ dell’importo del contratto applicativo. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini im- posti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
b) La mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l’offerta tecnica presentata per la sti- pula dell’Accordo Quadro costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del contratto applicativo. Dopo la decima inosservanza, con l’applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione del Con- tratto applicativo e dell’Accordo quadro in danno dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
2. La Stazione Appaltante provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera a) sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potrà supe-
rare il 10% dell’importo del Contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l’istituto della risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del Codice.
3. La Stazione Appaltante provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera b) mediante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.
4. Penali relative alla corretta applicazione dell’Accordo Quadro. Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le condizioni di cui al presente Capitolato relative all’affidamento ed all’avvio dei lavori connessi ai Contratti applicativi (Art. 10 Modalità e Tempi di stipula dei Contratti applicativi e Art. 30 Consegna e inizio dei lavori) sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00.
5. La penale di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione provvisoria prestata per l’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (Art. 19 Cauzioni comma 2). Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione dell’Accordo Quadro secondo le procedure di cui al precedente Capo IV.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.
7. In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione di penali, come di seguito indicate, nei casi in cui le prestazioni e le attività oggetto dell’Appalto risultino:
• totalmente o parzialmente non eseguite;
• eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;
• eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.
8. L’applicazione delle penali non sostituisce le prestazioni e le attività non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una corretta, completa e soddisfacente esecuzione.
9. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate previa notifica all’Appaltatore con apposi- ta nota scritta a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto con- trollo (compreso) e quello dell’effettiva esecuzione della prestazione o attività (compreso).
Art. 36 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto applicativo , e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date con- trattualmente stabilite, ferme restando le proposte già avanzate in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro.
3. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di dispor- re l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto alla Stazione Appal- tante. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:
• per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
• per l’intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano inte- ressate in qualunque modo dai lavori;
• per l’intervento di enti diversi dalla Stazione Appaltante che abbiano giurisdizione, competenza o re- sponsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai
lavori;
• per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
• su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luo- ghi di lavoro.
Art. 37 Risoluzione del Contratto applicativo per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicita- mente fissate nell’eventuale cronoprogramma superiore al 20% del tempo contrattuale produrrà la risoluzione del Contratto applicativo e dell’Accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con asse- gnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 35 Penali comma 1 lettera a) è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ra- gione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 38 Danni di forza maggiore
1. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i durante il corso dei lavori.
2. Per danni cagionati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
3. xxxxxxxxxx sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarci- mento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. In particolare nessun compenso è dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non an- cora posti in opera, di utensili, ecc.
6. Non saranno considerati danni di forza maggiore:
• smottamenti e solcature delle scarpate;
• dissesti del corpo stradale;
• interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
• ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale in- tensità e geli.
7. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evi- tare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
CAPO VIII Disciplina economica
Art. 39 Anticipazione e pagamenti
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 35, comma 18, del Codice, sull'importo di ciascun Contratto applica- tivo stipulato potrà essere richiesta l’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto stesso da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
2. Le modalità di pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore saranno definite da ciascun capitolato spe- ciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi Contratti applicativi in conformità di quanto previsto dai successivi articoli a seconda dello specifico lavoro. I pagamenti saranno corrisposti secondo due modalità in funzione dell’ammontare dell’importo contrattuale:
• il Caso 1 riguarda i contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000 €
• il Caso 2 riguarda i contratti applicativi di importo superiore a 100.000 €.
Art. 40 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000
€ (Caso 1)
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto applicativo sia per i lavori sia per la parte dei Servizi di cui al Titolo 3 (Pronto intervento e servizi tecnici).
2. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto un pagamento in acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 50% dell’importo contrattuale desun- to dalla contabilità dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
• dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del Codice dei Contratti.
• dell’importo della anticipazione eventualmente erogata ai sensi del precedente Art.39 Anticipazione e pagamenti, a titolo di integrale recupero della medesima.
3. L’importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l’elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinato- re per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coor- dinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.
4. Visto gli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 il Direttore dei Lavori, entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, redige ed emette la relativa contabilità. Il RUP, ai sensi dell’art. 113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5.
5. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accerta- mento di conformità della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e s.m.i.
6. Il termine di 45 giorni per l’emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguen- ti condizioni:
a) Presentazione (eventuale) da parte dell’Appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture quietanzate dei sub – contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 180/2011;
b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle som- me da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, c. 13 Codice Contratti;
c) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo specifico capitolato speciale L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i lette- re a), b) e c) da parte sua in forma completa. In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovu- te al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Xxxxxx
Contratti, come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
7. Liquidazione del Certificato di pagamento. Ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e s.m.i. la Stazione Appal- tante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura autorizzata dal RUP, mediante emissione dell’apposito mandato.
8. Il RUP si riserva la facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente auto- rizzate, incluso il caso di emissione della stessa in epoca precedente alla emissione del Certificato di Pagamen- to.
9. Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Società l’IVA sarà versata direttamente all’Erario. Adopera quindi provvederà alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso l’Appaltatore dovrà continuare ad evidenziare l’IVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture do- vranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non verranno accettate e sa- ranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice Univoco: USAL8PV oltre all’indicazione dei codici CUP e CIG.
Art. 41 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo maggiore di 100.000 €, li- quidazione tramite più SAL con applicazione di una rata di saldo (Caso 2)
1. Maturazione SAL. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle pre- scrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila). L’importo delle ritenute di garanzia sarà liquidato ai sensi del successivo Art. 42 Pagamenti a saldo. Dall’importo com- plessivo contabilizzato verrà detratta quota parte della anticipazione, a titolo di parziale recupero della medesi- ma, in proporzione al progressivo dei lavori contabilizzati.
2. Emissione SAL e Certificato di pagamento. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 113 bis Codice
appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e s.m.i.
a) Il termine di 45 giorni per l’emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: (eventuale) presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture quietanzate dei sub – contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le modalità di cui all’Art.24 Pagamento dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 180/2011;
b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle som- me da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, c. 13 Codice Contratti;
c) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dal- lo specifico capitolato speciale
3. L’Appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 giorni decorrerà solo ad inter- venuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.
4. In caso di emissione di DURC irregolare dell’Appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e
6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
5. Liquidazione del Certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede, mediante emissione
dell’apposito mandato, al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla emissione del Certificato di pagamento. L’importo risultante da detto certificato è calcolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 1;
6. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e s.m.i, decorre dalla data di emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal caso il RUP si riserva la facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.
7. L’ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall’importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la quota determinata:
• dalla rata di saldo costituita da un importo pari al 5% dell’importo complessivo contabilizzato compreso
gli importi di eventuali varianti. All’atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell’importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto dell’importo della stessa e ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 %) e dell’importo percentuale che segue, non sia mai inferiore alla suddetta percentuale:
• dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo ma-
turato di cui sopra ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis Codice Contratti;
• dall’importo percentuale dell’anticipazione, eventualmente erogata, a titolo di integrale recupero della medesima.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di paga- mento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
9. Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Società l’IVA sarà versata direttamente all’Erario. Adopera quindi provvederà alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso l’Appaltatore dovrà continuare ad evidenziare l’IVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture do- vranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non verranno accettate e sa- ranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice Univoco: USAL8PV oltre all’indicazione dei codici CUP e CIG.
Art. 42 Pagamenti a saldo (valido sia per il Caso 1 sia per il Caso 2)
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente Art. 40 Pagamenti in acconto.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine peren- torio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni da emissione di regolare fattura autorizzata dal RUP successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo di cui al successivo Art.63 Termini per il collaudo Il pagamento avverrà previa:
a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art.103, comma 6, del Codice dei Contratti. Il contratto fi- dejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle atti- vità produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione/ collaudo e sarà costituita a fronte dell’importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all’articolo precedente maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Rego- lare esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi). L’importo della garanzia sarà pertanto determi- nato in base alla seguente formula: I= R + R x i x 2 (dove I = importo garanzia R = importo della rata
di saldo (Iva inclusa) i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione/collaudo);
b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori (ricorren- do il caso) e/o di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalità di cui all’art.24 Pagamento dei su- bappaltatori;
c) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico, come richiamato all’Art. 40 Pagamen- ti in acconto.
4. L’Appaltatore è consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di saldo sia condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lettere a), b) e c) da parte sua in forma completa riservandosi, il RUP, la facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate. In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subap- paltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appal- tatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
5. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile;
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misu- re da adottare per il loro rimedio
Art. 43 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 53, comma 2; ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corre- dato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’Art. 24 Pagamento dei subappaltatori in favore dei subappaltatori e sub- contraenti, se sono stati stipulati Contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti;
d) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;
e) ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agen- te della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispon- dente ai crediti vantati dal personale dipendente
Art. 44 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 45 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un in- termediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del pre- sente contratto di appalto.
Art. 46 Invariabilità dei prezzi
1. I singoli Contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso offerto. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all’Accordo quadro e non trova applicazione l’art. 1664, c. 1, del codice civile.
CAPO IX Esecuzione dei lavori
Art. 47 Modalità di intervento
I lavori potranno essere di due tipologie: lavori programmabili e lavori urgenti.
Art. 48 Lavori programmabili
1. I lavori programmabili sono interventi per i quali non è previsto il carattere dì urgenza e che l'Appaltatore può programmare di concerto con la Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto al rispetto del tempo utile assegna- to e riportato sullo specifico contratto applicativo nonché a garantire gli interventi in modo continuativo senza interruzione alcuna per tutta la durata del contratto, organizzando il proprio personale in modo tale da poter eseguire interventi anche nei giorni festivi, durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, ecc.
2. Per limitare i disagi dovuti ai cantieri sulle strade caratterizzate da traffico intenso, su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà attrezzarsi per effettuare i lavori durante la notte.
Art. 49 Lavori urgenti
1. I lavori urgenti vengono ordinati dalla Stazione Appaltante o dal DL con carattere prioritario e di urgenza. I lavori definiti urgenti riguarderanno prevalentemente opere di messa in sicurezza (per evitare e scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità) e di eliminazione di fattori che possano interrompere un pubbli- co servizio (vedi Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento).
2. Dovrà essere garantita la disponibilità di personale e di mezzi per l'esecuzione delle prestazioni e sommini- strazioni occorrenti e quanto previsto dal Contratto applicativo e dal Capitolato dì oneri, integrato dalle indica-
xxxxx e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, che potrà disporre l'esecuzione contempo- ranea di più interventi distinti, per ragioni di opportunità e necessità.
3. L’Appaltatore è pertanto tenuto a predisporre un proprio servizio interno di reperibilità “h24” così come de- scritto nell’art. 79. L’Appaltatore deve inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti.
4. L’elenco dei referenti giornalieri dell’Appaltatore ed il loro recapito telefonico dovranno essere preventiva- mente comunicati alla Stazione Appaltante secondo modalità da concordarsi in base alla maggiore efficienza del servizio.
Le modalità di intervento prevedono:
• l’attivazione del Servizio di Pronto intervento dell’Appaltatore di cui al successivo art.79;
• l’intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con la Stazione Appaltante, in base alle necessità del momento;
• la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appalta-
trice, della relativa “scheda di intervento” predisposta dalla Stazione Appaltante e numerata progres- sivamente; tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all’orario di chiamata, all’orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell’intervento; la scheda dovrà essere sottoscritta dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal per- sonale comunale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla Stazione Appaltante per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all’intervento;
• la Scheda di intervento, su richiesta della Stazione Appaltante, potrà essere rimpiazzata
dall’inserimento dei relativi dati nel software gestionale della manutenzione utilizzato dalla Stazione Appaltante;
• qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell’intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi deve darne immediata comunicazione al personale della Stazione Appaltante che prov- vederà a contattare l’operatore competente a seconda del caso.
Art. 50 Variazioni dei lavori
1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti.
4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili.
5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali.
6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.
Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle caren- ze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in par- te, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono re- sponsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vinco- lante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da pro- va scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
Art. 52 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino voci non previ- ste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predet-
ti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
2. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
3. Il nuovo prezzo così definito sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e succes- sivi progetti applicativi del presente Accordo quadro.
CAPO X Sicurezza nei cantieri
Art. 53 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di que- sta, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto applicativo o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de- nunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto na- zionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa- mente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, op- pure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavora- tori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei ri- schi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novem- bre 2012 e successivi aggiornamenti;
e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettiva- mente all’art. 31 e all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’art. 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai su- bappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori diretta- mente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei
Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state indi- viduate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di es- se appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazio- ne;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consor- zio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statu- to del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del decreto legi- slativo n. 81 del 2008.
5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente
Art. 54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite se- condo il criterio «incident and injury free».
3. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
• a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavo- ri e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.
• ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali.
• a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l’esecuzione dei lavori in corrispon- denza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilità delle strade sopra e sottopassanti, con la continuità dei corsi d’acqua ed in genere con l’integrità dei terreni confinanti;
• alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
4. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato). In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salva- guardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a com- pensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che even- tualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
6. La Stazione Appaltante, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qual- siasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne l’adeguatezza
ed il rispetto delle previsioni contrattuali.
7. L’Appaltatore si impegna a consentire l’accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati dalla Stazione Appaltante e preposti alla verifica gestionale del cantiere.
Art. 55 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a dispo- sizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicu- rezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 44.
3. Se prima della stipulazione dei Contratti applicativi (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento tem- poraneo di imprese) oppure nel corso dei lavori oggetto dei Contratti applicativi (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 27 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordina- tore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 56 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva- mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle pro- poste presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accogli- mento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare va- riazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun gene- re del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integra- zioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appal- tante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto applicativo di cui al precedente art.7 Modalità di stipulazione dei Contratti applicativi comma 4 e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizza- zione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valuta- zione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantie- re e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltan- te, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105 comma 17 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 2.8.1, comma 4.
4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 2.8.3.
Art. 58 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi ai Contratti applicativi aggiudicati e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del C S E , l'iscri- zione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei Contratti collettivi appli- cati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo in- combe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante dei Contratti applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione dei Contratti stessi e conseguentemente del contratto relativo all’Accordo quadro
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 59 Costi legati alla sicurezza
1. I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all’organizzazione del cantiere
e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08.
2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli oneri della sicurezza relativi ad ogni contratto applicativo sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avan- zamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l’importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.
Art. 60 Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti in materia di sicurezza sul lavoro
1. La Stazione Appaltante può disporre, addebitandone gli oneri all’Appaltatore, “particolari attività di sorve- glianza” legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora dell’Appaltatore e dando comunicazione preventiva allo stesso degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordina- tore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori, la Stazione Appaltante potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dalla Stazione Appaltante, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi del precedente Art.54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere commi 5 e 6, evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformità in tema di sicurezza, inviterà l’Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le ne- cessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformità. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosser- vanza e/o Non Conformità notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessità di contestazione, le seguenti penali:
• uno per mille dell’importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosser-
vanza, con l’applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolu- zione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
• € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendente- mente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformità contestata dal CSE o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli.
3. Si precisa che è ritenuta “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 50 per ogni lavorato- re risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’Appaltatore.
Art. 61 Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo
1. Nel caso in cui l’Impresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo preconfezionato la stessa è obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approva- ta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale trasportatore terzo) dovrà avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.
CAPO XI Ultimazione lavori
Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui sopra, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art.42 Pagamenti a saldo.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termi- ne fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 35 Penali comma 1 lett. a) del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indiret- tamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con appo- sito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.63 Termini per il collaudo.
5. La gratuita manutenzione verrà prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L’Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provve- dendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le disposi- zioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risar- cimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile.
7. All’atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l’allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze in ogni tratto e in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità e non dovranno essere presenti ristagni in caso di pioggia.
8. All’atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esatta- mente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’usura o del costipa- mento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione.
9. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, le operazioni di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente più di 1/10 della superficie totale delle medesime, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione delle stesse, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
10.Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, si verificasse- ro variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall’Appaltatore, quest’ultimo ha l’obbligo di notificare detti inconvenienti alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constata- zioni.
11.L’Appaltatore è tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. I relativi lavori verranno contabiliz-
zati applicando i prezzi in elenco. La Stazione Appaltante si riserva, in casi di particolare urgenza, la facoltà di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.
12.L’Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.
00.Xx sensi dell’art. 12 c.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accer- tate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavo- ri. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di reda- zione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 63 Termini per il collaudo
1. In considerazione della tipologia più frequente dei Contratti applicativi che saranno affidati all'interno dell'Accordo quadro, il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall’art.102 c. 2 Codice Con- tratti. E' facoltà della Stazione Appaltante sostituire il collaudo con il Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, pertanto, fatti salvi i casi di diversa successiva determina- zione della Stazione Appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo op- portuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei Contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’art. 216, comma 8, del Regolamento generale. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
4. Ai sensi dell’art. 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, quando ne sia il caso, richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato, sulle doman- de dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di Accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzio- ne assuma carattere definitivo.
7. Nel caso in cui l’intervento oggetto del Contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell’Appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certifica- zione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
Art. 64 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però ri- chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manuten- zione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.
CAPO XII Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 65 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico Contratto applicativo, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o re- ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen- sioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appal- tante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immoti- vato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utiliz- zando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i docu- menti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non- ché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibi- le, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di rico- noscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 66 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’art. Art. 63 Termini per il collaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è ri- chiesto ogni 120 giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha vali- dità di 120 giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art .63 Termini per il collaudo.
4. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale e dell’art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
• chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
• trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di ac- conto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 40 Pagamenti in acconto e Art. 42 Pagamenti a sal- do del presente Capitolato d’Oneri;
• corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto do-
vuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
• provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 40 Pagamenti in acconto e Art. 42 Pagamenti a saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltan- te contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 67 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’Oneri, non- ché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) oneri e obblighi generali:
• la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli ef-
fetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all’approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto;
• sarà onere dell’appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto che per i disagi relativi alle attività
di sgombero delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi com- presi e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sarà dovuto all’appaltatore;
• l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garanti-
re l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare dan- ni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorve- glianza dei lavori;
• la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depo-
sitate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
b) oneri e obblighi organizzativi:
• L’Appaltatore, al momento della firma del verbale di consegna del Servizio e per tutta la durata del contratto, deve avere o impegnarsi ad avere un presidio operativo, completo di magazzino e autori- messa, nel territorio circostante quello dell’Unione Reno Lavino Samoggia, in una zona individuata da un cerchio avente come centro la rotatoria Pilastrino (tra via Risorgimento e via Rigosa) nel Co- mune di Zola Predosa e come raggio una distanza non superiore ai 20 km.
• la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazio- ni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale im- pegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
c) oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:
• l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrez- zato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfe- zionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteg- gi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
• la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le ope- re realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In parti- colare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggia- to, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso;
• la continuità degli scoli delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circola- zione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi;
• la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle in-
teressate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se ab- bandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
• assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni inter- ferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazio- ne del Comune all’eventuale chiusura o limitazione deltraffico.
• il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
• la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre al- la esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicu- rezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per l’esecuzione del- le opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
• l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natu- ra e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel ca- so di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete- rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficien- te rispetto della presente norma;
• l’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, tra- sporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
• in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, al- le persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori, ivi compreso l’allontanamento di acque su- perficiali o di infiltrazione;
• per le varie tipologie di acque di lavorazione possono essere gestite nei seguenti due modi:
o come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del Dlgs 152/2006, qualora si preveda la scarico in acque superficiali o fognatura per il quale ottenere la preventiva autorizzazione dall’Ente Competente
o come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si ritenga opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.
d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità:
• L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, prima della prevista data di ap- plicazione, le necessarie Ordinanze per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione not- turna del cantiere; in particolare l’appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo persona- le, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi pre- scritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e
s.m.i. e dal relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per cate- goria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l’attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
• la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisionali ne-
cessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilità, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;
• l’assunzione, nei casi di emergenza dell’obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;
e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:
• la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
• l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione not- turna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;
f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
• le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
• per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;
• Il ripristino delle aree utilizzate come cantiere dovrà avvenire tramite:
• verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi
• ricollocazione del terreno vegetale accantonato in precedenza
• ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l’allontanamento delle acque meteoriche
• eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo
• Durante la dismissione del cantiere ai fini del ripristino ambientale dovrà essere rimossa completa- mente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizza- ta per l‘installazione del cantiere stesso (a meno di previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) La gestione di tali materiali dovrà avvenire secondo la normativa vigente.
• la consegna, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la docu- mentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendente- mente da eventuali contestazioni con sub-affidatari o altri fornitori e d in particolare consegna di :
• relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
• elaborati grafici, tabellari e fotografici, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell’opera «così come realizzata» (as built);
• le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
g) oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
• l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occor- renti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il fun- zionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i con- sumi dipendenti dai predetti servizi;
• il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comu-
nali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico- sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedi- menti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle ope- re ed alla messa in funzione degli impianti;
• la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Ap-
paltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzio- ne del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro ne- cessario;
• l’uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamen-
to o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l’Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di con- dotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’Appaltatore provvederà a darne
immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi la Stazione Appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
• il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
• le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
• le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l’esecuzione e la fruibilità dell’opera;
h) oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:
• la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavo- razioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
• la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata documen- tazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell’intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
• Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’Organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei compo- nenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori uffi- ciali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresì, onere dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di colla- borazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, persona- le e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, re- stano a carico della Stazione Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla norma- tiva vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante stessa, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come pre- visto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d’appalto relativo ad ogni intervento).
• l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quel-
le obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sa- gome e l’esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dalla Stazione Appaltante.
i) altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:
• la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;
• la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e ti- po indicato dal Direttore dei lavori;
• l’assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispet- to all’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segna- lazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi al- ternativi;
• il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore;
• la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente, sul tessuto sociale e sul pae- saggio.
• a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio persona-
le occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di espor- re la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.
• la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
• la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
• provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
• il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere ogget- to dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
• installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il comando di Polizia Locale dell’Unione Comu- ni Reno Lavino Samoggia e con il CSE e/o il DL. Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di al- cune strade interessate dalle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l’Appaltatore dovrà concordare con la Dire- zione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni;
• installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
• ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei ma- teriali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
• l’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, il Coordinatore Sicurez- za per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.
• fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
• l’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luo-
go del lavoro, di cui al X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Xxxxxx- re, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo
di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valersi sull’Appaltatore per danni subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.
Art. 68 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
• ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testi- moni qualora egli, invitato, non si presenti;
• a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
• a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e sommi- nistrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
• a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in econo- mia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confi- ne, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessi- tà di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della dire- zione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. In fase di esecuzione dei lavori oggetto dei vari Contratti applicativi, deve utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011 e DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle dispo- sizioni del Regolamento (UE) n. 305/11”, in vigore dal 09/08/2017) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti . A norma dell’art. 6 del D.M. MIT n. 49/18, la Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità all’uso previ- sto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompa- gnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti delle succitate norme e in tal caso sarà esclusivo onere dell’appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna pos- sibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
Art. 69 Interferenze e verifiche sottoservizi
1. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da:
a) esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell’intervento, da ordigni e da residuati bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora l’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dalla Stazione Appaltante mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. La Stazione Appaltante provvederà di- rettamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei servizi.
b) ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria
cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica il- luminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell’impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l’Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L’Appaltatore deve tenere conto dei rallentamenti nella ese- cuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
c) esecuzione di ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
Art. 70 Conformità agli standard sociali
1. Il presente appalto non è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i.
Art. 71 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di previ- sioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori), a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di previ- sioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Art. 72 Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale per il tratta- mento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal
X.X.X. x. 000 xxx 00/00/0000 (Xxxx n. 183 del 07/08/2017) che definisce le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli o grandi cantieri e le relative procedure di campionamento e caratterizza- zione ai fini del riutilizzo.
2. Sono a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenu- te.
Art. 73 Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 74 Disposizioni in materia di inquinamento acustico
1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente Capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all’inquinamento acustico generato, è sottoposto all’applicazione della L.R. Xxxxxx Xx- magna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di G.R. Xxxxxx Xxxxxxx del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attivi-
tà di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).
2. L’Appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Comunale competen- te secondo la modulistica disponibile al momento dell’avvio del cantiere.
3. L’Appaltatore è tenuto ad impiegare macchine ed attrezzature che rispettano i limiti di emissione sono- ra previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro cinque anni precedenti la esecuzione dei lavori. In particolare dovrà tenere conto della normativa nazionale in vigore per le macchine da cantiere (D.Lgs. n. 262/2002). L’impresa dovrà privilegiare l’utilizzo di:
a) macchine movimento terra gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
b) impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.
Art. 75 Disciplina del cantiere
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, as- sumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. La Stazione Appaltante potrà pretendere che l’Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione Appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
2. L’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Diretto- re tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l’Impresa medesima. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale della Stazione Appaltante che con gli eventuali rappre- sentanti delle Imprese sub-affidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.
4. La Stazione Appaltante ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nomina- tivo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. La Stazione Appaltante, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. I rappresentanti della Stazione Appaltante, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.
Art. 76 Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a pro- prio carico, pannelli o totem informativi riguardanti l’intervento affidato, secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
2. Tali supporti informativi hanno l’obiettivo di creare una ampia e costruttiva partecipazione della cittadinanza nei confronti degli interventi disposti dalle Amministrazioni comunali socie della Stazione Appaltante.
3. È vietata la riproduzione di pannelli / totem informativi non autorizzati dalla Stazione Appaltante.
4. Ciascun Capitolato Speciale d’appalto relativo al singolo Contratto applicativo descriverà la tipologia di car- tello da utilizzarsi. L’Appaltatore provvederà ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati.
5. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal RUP o la loro mancata colloca- zione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Appaltatore è tenuto a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
Art. 77 Ritrovamento oggetti di pregio
1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti oggetti di pregio o oggetti di rilievo storico, artistico o archeologico, anche in frammenti, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Qualora, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti ruderi monumentali, l’Appaltatore dovrà immediatamente sospendere i lavori ed avvisare il RUP dello specifico Contratto applicativo.
Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento
Art. 78 Generalità
1. Vengono di seguito sinteticamente elencati i servizi e le attività che saranno remunerate con il pagamento del canone periodico di cui all’art. 6 Elenco prezzi:
• servizio di Reperibilità e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolu- mità, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per l’utenza;
• attività di supporto tecnico alla Stazione Appaltante per l’individuazione delle criticità e delle soluzio-
ni, la redazione dei preventivi di spesa per gli interventi, l’attività di programmazione dei lavori e la rendicontazione.
Art. 79 Servizio di reperibilità e pronto intervento
1. L’Appaltatore dovrà garantire, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, un Servizio di reperibilità e pronto interven- to per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, danni di tipo patrimoniale o a terzi, situazioni di grave disagio per l’utenza.
2. Il pronto intervento è attivabile dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dai loro collaboratori, oltre che da dirigenti dei Comuni Soci, dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco sulla base di procedure indicate nei Contratti applicativi.
3. Il personale addetto dovrà arrivare sul posto entro il tempo indicato nella tabella seguente, adottando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo o di disagio e ripristinando nel più breve tempo possibile la situazione di funzionamento con assenza di pericoli.
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura operativa adeguata a tali esigenze (personale e mezzi), guidata da un tecnico in grado di assumere sul posto le decisioni più appropriate e tempestive.
5. Non viene fissato un numero massimo di richieste di pronto intervento, in quanto, proprio per la particolare tipo- logia del problema, si richiede l’impegno dell’Appaltatore a fare fronte a tutte le richieste pervenute aventi queste caratteristiche anche su più territori comunali contemporaneamente.
6. Tutti gli interventi di delimitazione del pericolo e di messa in sicurezza dei luoghi mediante idonei ausili (tran- senne, segnaletica stradale, lanterne luminose di segnalamento, ecc.) sono comprensivi nel canone per un mas- simo di 60 giorni dalla data di messa in opera; l’eventuale successivo intervento di riparazione, o la permanenza degli ausili oltre le tempistiche prestabilite, verranno compensati a misura/economia contabilizzando i lavori/ore, in base all’elenco prezzi contrattuale, con esclusione di quanto previsto nell’elenco delle attività comprese nel canone.
7. L’Appaltatore è tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni potenzialmente peri- colose, riconducibili a proprietà private, segnalate dalla Stazione Appaltante, per pubblica incolumità per le quali il proprietario non sia intervenuto.
8. L’Appaltatore sarà inserito nella mailing-list delle Allerte di Protezione civile ed è tenuto a restare costante- mente informato sulle criticità meteorologiche ed ambientali presenti o previste nel territorio dei Comuni soci (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxx).
Situazione di Emergenza | Tipo di richiesta | Tempi di intervento | Modalità di esecuzione della richiesta di intervento |
Situazione di pericolo potenziale che ri- chiede intervento di segnalazione e messa in sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e cose, da eseguirsi immediatamente. Il comple- tamento intervento è programmabile e da eseguirsi entro le successive 12 ore | Urgente | Presenza in cantie- re entro 60 minuti dalla richiesta | 1) Immediata delimitazione, se- gnalazione e messa in sicu- rezza dell’area (Compreso nel canone). 2) Completamento intervento in tempi successivi, con termine fissato dalla DL (da computa- re e pagare parte) |
Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento indifferibile di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose | Indifferibile | Immediata delimitazione dell’area e messa in sicurezza del sito compreso ripristino definitivo 1) Immediata delimitazione, se- gnalazione e messa in sicu- rezza dell’area (Compreso nel canone). 2) Intervento di ripristino conte- stuale ed immediato (da com- putare e pagare a parte) |
Art. 80 Struttura tecnica e operativa dell’Appaltatore
1. Con l’avvio dell’Accordo quadro la Stazione Appaltante intende migliorare tutta l’attività di programmazione dei lavori che sta alla base di una efficiente gestione della manutenzione. Per raggiungere questo obiettivo, considerata anche la molteplicità di eventi che interessano l’infrastruttura stradale nell’arco del tempo (alcuni dei quali sono programmabili altri no), l’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e ai Comuni soci il supporto tecnico necessario per: l’individuazione delle criticità, la redazione dei preventivi di spe- sa per gli interventi e la programmazione dei lavori.
2. L’Appaltatore dovrà quindi garantire adeguata struttura tecnica, in grado di rispondere alle richieste dei ser- vizi tecnici della Stazione Appaltante e dei Comuni Soci nell’individuazione delle problematiche e delle relative soluzioni riguardante la gestione di tutti i lavori e i servizi affidati tramite il presente Accordo quadro.
3. La struttura tecnica dovrà essere in grado di:
• svolgere l’attività di pronto intervento con adeguate risorse, operatori e mezzi d’opera. Nella tabella è elencata la dotazione minima che l’Appaltatore dovrà dimostrare di avere sempre a disposizione.
N Risorsa
1 n° 1 automezzo adibito al trasporto di almeno 3 operatori e materiali, per una portata complessiva di 3,5 tonnellate
2 segnaletica necessaria per fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenza (segnaletica stradale, segnaletica per l’allestimento di al- meno cinque cantieri di lavoro, transenne per delimitazione cantiere e chiusura carreggiata per una misura di m 100, n° 2 gruppi mobili sema- forici a batteria, ecc.) e comunque nel rispetto delle norme vigenti
3 n° 1 gruppo generatore elettrico con impianto mobile di illuminazione
4 materiali utilizzati negli interventi di pronto intervento e reperibilità
- almeno 20 t di conglomerato bituminoso tipo “invernale” sfuso
- 10 t di conglomerato bituminoso tipo “invernale” in sacchi,
- 30 t di misto stabilizzato e 1 t di assorbenti per oli minerali
- n. 300 sacchi di juta e relativa sabbia da utilizzare in caso di al-
luvione
5 n° 1 autocarro ribaltabile della portata di t 15
6 n° 1 autocarro con gru della portata di 5 q a 10 m
7 n° 1 autospurgo
8 n° 1 escavatore semovente fino a 100 Hp
9 n° 1 pala fino a 100 Hp
10 n° 1 terna gommata della potenza da 70 Hp
11 n° 1 mini escavatore con martello demolitore
12 n° 1 autospazzatrici aspiranti fino a mc 5
13 n° 1 idropulitrice per pulizia di strutture a vista
14 n° 2 martelli pneumatici demolitori e perforatori
15 n° 1 pompa, compresi tubi e accessori
16 n. 1 piattaforma aerea con altezza di lavoro di almeno 20 m
• collaborare con le strutture tecniche della Stazione Appaltante e dei Comuni soci per l’esecuzione di sopralluoghi per la risoluzione dei problemi manutentivi e per la verifica di situazioni presumibilmente pericolose, fornendo report corredati di relazioni tecniche ed illustrative;
• elaborare preventivi relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Stazione
Appaltante, conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto le infrastrutture stradali, con particolare riferimento agli interventi da programmare a breve e medio termine. I preventivi richiesti dalla Stazione Appaltante dovranno individuare le soluzioni tec- niche atte a risolvere specifici problemi manutentivi ed essere redatti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dell’elenco prezzi contrattuale. La documentazione tecnico-economica proposta alla Stazione Appaltante a seguito del preventivo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fi- ne di consentire la decisione più opportuna in merito all’intervento.
• fornire tempestivamente, a richiesta della Stazione Appaltante, tutti i dati, disaggregati e di sintesi,
relativi alle opere eseguite o in corso di esecuzione, per consentire alla Stazione Appaltante di ag- giornare i propri strumenti di controllo di gestione;
• garantire la prestazione dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciati e misu- razioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi dei lavori;
• fornire alla Stazione Appaltante il supporto tecnico per la redazione dei programmi di intervento an- nuali e pluriennali, al fine di strutturare l’attività manutentiva in un’ottica preventiva e consentire ai Comuni Soci di poter informare con congruo anticipo i cittadini sull’avvio dei cantieri.
• dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale dovrà essere
commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell’inizio del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Direttore Tecnico di Cantiere (per le opere in c.a. normale o precompresso, il Direttore del cantiere dovrà essere un ingegnere);
4. La Stazione Appaltante potrà richiedere sopralluoghi specifici su tutto il patrimonio oggetto di appalto al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi manutentivi particolari.
5. L’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti, e comunque entro il ter- mine massimo di giorni 3 (escluso festivi) dalla richiesta, oltre a fornire tempestivamente un rapporto sul sopral- luogo, corredato di proposte di soluzione e documentazione fotografica a cui potrà o meno seguire un preventi- vo e quant’altro necessario o richiesto.
6. L’Appaltatore è tenuto a svolgere un’attività di preventivazione relativamente a qualsiasi esigenza manuten- tiva conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, per interventi da programmare a breve e medio termine.
7. I preventivi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manuten-
tivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche e normative generali e sulla base dell’elenco prezzi contrattuale.
8. La documentazione tecnico-economica fornita alla Stazione Appaltante allegata al preventivo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all’intervento.
9. L’Appaltatore ha quindi l’obbligo di collaborare con la Stazione Appaltante per:
• individuare gli interventi da eseguire e le soluzioni tecniche per tutti i problemi manutentivi;
• preventivare gli interventi utilizzando l’Elenco Prezzi Unitari contrattuale;
• fornire una documentazione tecnico-economica per supportare la Stazione Appaltante nel decidere se effettuare l’intervento nell’ambito dei programmi già predisposti, ad integrazione degli stessi o con inserimento in nuovi programmi.
00.Xx preventivo dovrà essere fornito nella forma richiesta, su supporto informatico, ed entro i tempi richiesti e concordati. Il tempo per ogni singola preventivazione è stabilito di volta in volta dalla Stazione Appaltante con un massimo di 15 giorni (escluso festivi) dalla richiesta.
00.Xx Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità dei preventivi e delle soluzioni proposte, nonché di stabilire i tempi di intervento secondo la propria programmazione e dei comuni soci.
12.I preventivi potranno o meno portare all’esecuzione del relativo lavoro nell’ambito del presente appalto.
Art. 81 Piano della qualità
1. Viene richiesta all’Appaltatore, già in possesso per lo svolgimento della propria attività di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, la redazione di un Piano della Qualità, specifico per il presente appalto, da presentare alla Stazione Appaltante, nella sua veste definitiva, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.
2. Tale Piano, che dovrà essere costantemente aggiornato ed adeguato per tutto il corso del periodo contrat- tuale, dovrà almeno contenere:
• gli obiettivi della Qualità da conseguire;
• l’attribuzione delle specifiche autorità e responsabilità per le varie fasi delle attività svolte;
• l’elenco, le caratteristiche tecniche, i modi di impiego e l’identificazione dei vari macchinari e attrez- zature utilizzati;
• la definizione delle particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi nell’andamento dei servizi e dei lavori;
• la descrizione delle modalità di controllo delle attività svolte e le modalità di restituzione dei relativi risultati;
• le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati;
• il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualità.
3. Poiché il Piano della Qualità dovrà essere interfacciato con il Sistema Informativo della Stazione Appaltante, è fatto obbligo l’uso di adeguate procedure informatiche per conseguire e controllare gli obiettivi del Piano.
4. Nella redazione del Piano della Qualità dovrà essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie di Norme Europee recepite dalle Norme UNI EN ISO 9001.