PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI NORMATIVE
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI NORMATIVE
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE
Art. 2 – DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 4 - LUOGO E CONDIZIONI D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 6 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO Art. 7 - PENALI
Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 9 - RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 10 - ORDINI DI SERVIZIO
Art. 11 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 12 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
TITOLO III – SOSPENSIONI, RIPRESE E VARIAZIONI DEI LAVORI Art. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Art. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
Art. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 17 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 19 - SPESE INERENTI AL CONTRATTO
Art. 20 - PERSONALE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Art. 21 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Art 22 - ATTIVITA’ IN ESERCIZIO NELL’EDIFICIO - MODALITA’ ED ORARI OPERATIVI – DISTURBI ALLE ATTIVITA’ IN ESSERE NELL’ EDIFICIO
Art. 23 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE
Art. 25 - NORME DI SICUREZZA
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO Art. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Art. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA Art. 28 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO Art. 29 - NUOVI PREZZI
Art. 30 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI Art. 31 - PAGAMENTI
TITOLO VI – CONTROLLI
Art. 32 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI
TITOLO VII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE Art. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Art. 34 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE FINITE
Art. 35 - GARANZIE
TITOLO VIII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 36 - DANNI ALLE OPERE
Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Lavori di restauro delle ex scuderie e del tunnel di collegamento tra foresteria e Castello di Duino.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI TECNICHE
TITOLO IX – MODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 38 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
TITOLO X – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 39 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Art. 40 - OPERE PROVVISIONALI Art. 41 - INTONACI
Art. 42 - RIVESTIMENTI
Art. 43 – OPERE IN LEGNO E IN METALLO
Art. 44 – OPER E DA PITTORE - VERNICIATORE Art. 45 – TRATTAMENTO SUPERFICI ESISTENTI
TITOLO XI – NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 46 - ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 47 – NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI NORMATIVE TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE
L’appalto di lavori in oggetto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con esso, è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da:
a) D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
b) Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e s.m.i., relativi “regolamento di attuazione”, approvato con DPR n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e s.m.i. e “Capitolato Generale d’Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale”, approvato con DPR n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 e s.m.i.;
c) X.Xxx. 9/4/2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
d) Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 “Codice regionale dell'edilizia” e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto non previsto dalla normativa regionale, il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;
e) Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37 ” Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni;
f) Norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori;
g) Codice Civile;
Art. 2 – DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del futuro Contratto, da redigersi mediante scrittura privata in accordo con quanto previsto nella lettera di invito e nel presente Capitolato speciale d’appalto, i documenti di seguito elencati, che ne formano parte integrante pur non essendo materialmente allegati e si intendono noti ed accettati da chi presenta offerta per l’appalto in parola:
• Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.;
• Il presente Capitolato speciale d’appalto e i capitolati tecnici delle strutture e degli impianti elettrico e termico;
• L’Elenco prezzi unitari parte edile – strutture - impianti;
• IM–001 - Relazione e calcoli esecutivi degli impianti;
• ST-001 – Relazione e calcoli esecutivi delle strutture;
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Cronoprogramma allegato;
• I seguenti elaborati grafici, redatti a livello “definitivo/esecutivo”, in conformità al disposto dell’art. 28 del D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002);
▪ Tav. 01 – Inquadramento dell’intervento;
▪ Tav. 02 – Piante e sezioni stato di fatto;
▪ Tav. 03 –Demolizioni-costruzioni
▪ Tav. 04 - Piante e sezioni stato di progetto;
▪ Tav. 05 – Abaco dei serramenti;
▪ Tav. 06 – Parapetto tunnel di collegamento;
▪ Xxx. XX-000 – Edificio ex scuderie: copertura in progetto;
▪ Xxx. XX-000 – Camminamento: ipotesi progettuale;
▪ Xxx. XX-000 – Camminamento: parapetto;
▪ Xxx. XX-000 – Edificio ex scuderie: impianto elettrico distribuzione;
▪ Tav. IM-102 – Edificio ex scuderie: impianto elettrico luce, fm e speciali;
▪ Tav. IM–103 – Tunnel di collegamento: impianto elettrico;
▪ Tav. IM-104 – Edificio ex scuderie: impianto termico;
• L’offerta economica presentata dall’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto esecutivo, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di aver preso piena conoscenza del regolamento edilizio vigente e di tutti gli oneri che ne conseguono e di avere preso atto che i lavori dovranno venir eseguiti in presenza di attività lavorative e istituzionali all’interno dell’edificio. Gli oneri dovuti ai rischi interferenziali sono stabiliti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori all’interno del compendio del Collegio del Mondo Unito.
L’Appaltatore si impegna quindi a realizzare l’opera salvaguardando le attività all’interno del compendio del Collegio del Mondo Unito, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività presente negli edifici attigui e a procedere al ripristino degli spazi dopo la conclusione delle attività. Non potrà inoltre eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla suddetta normativa, e nei limiti di legge, egli dovrà:
– affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
– garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;
– pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.m. 37/08.
Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i lavori da eseguirsi presso le ex scuderie e il tunnel di collegamento tra la foresteria e il castello di Duino e comprende tutte le prestazioni, i lavori, le forniture ed i materiali necessari per consegnare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Le condizioni di esecuzione dei lavori risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche di cui al progetto definitivo- esecutivo dell’opera.
In concreto l’appalto comprende le lavorazioni di seguito riassunte in via puramente indicativa: opere edili e strutturali, opere da serramentista, opere di ripristino, opere da pittore e di finitura, compiutamente descritte negli altri elaborati progettuali.
L’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 17.000,00) è di
€ 246.852,59 (euro 229.852,59) IVA esclusa, ed è così ripartito:
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazioni | Categoria | Class. | Importo lavori Euro | oneri sic. Euro | Importo totale |
Restauro di beni immobili sottoposti a tutela | OG02 | I | 229.852,59 | 17.000,00 | 246.852,59 |
Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, commi 2, 5 e 14 del Codice.
Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi dei lavori, potranno variare in più o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità computate secondo l’unità di misura indicata nel computo metrico estimativo, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 30 e successivi, del vigente Capitolato generale d’appalto D.P.R. 5 giugno 2003, n.0166/Pres.. Trattandosi di un intervento di restauro di un edificio esistente, l’appalto è “a corpo e a misura” in quanto in sede di progettazione non è possibile individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario sull’elenco prezzi aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza del PSC e dell’IVA.
Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi unitari, ai quali viene applicato il ribasso presentato in sede d’offerta, e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera;
d) altri adempimenti: oneri della sicurezza propri dell’impresa e dichiarati in sede di gara e ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori. Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 – Misure generali di tutela – del d.lgs. 81/08 e dei documenti allegati.
L’Appaltatore da ciò non potrà trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura, salvo nei casi espressamente previsti per legge.
Deve intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere descritte in progetto.
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, dovranno essere finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Art. 4 - LUOGO E CONDIZIONI D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I lavori oggetto del presente appalto si svolgeranno presso l’immobile di proprietà regionale delle ex scuderie e del tunnel di collegamento tra la foresteria e il Castello di Duino. Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
L’attività negli altri edifici prospettanti sulla corte continuerà ad essere svolta durante l’esecuzione dei lavori. Dovranno pertanto essere adottate tutte le misure per evitare interferenze e condizioni di pericolo, come specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il diritto alla trasparenza ha come contropartita l’obbligo per gli operatori economici interpellati di collaborare con l’Amministrazione al regolare svolgimento del procedimento; pertanto la passiva partecipazione alle gare viene interpretata come violazione delle regole della buona fede nelle trattative negoziali (artt. 1337 e 1338 del C.C.) che implicano l’obbligo di segnalare al Committente eventuali errori riscontrati che possono alterare il rapporto sinallagmatico. Un siffatto comportamento e’ da considerare come ragione esimente di eventuali responsabilità collegabili ad una illegittima conclusione dell’iter amministrativo, oppure di un’incongrua conclusione del rapporto contrattuale.
In considerazione della complessità della materia si invitano pertanto i concorrenti a segnalare al RUP qualsiasi discrasia che possa influire sullo svolgimento della gara.
Viene in ogni caso considerato grave errore professionale la violazione delle regole qui stabilite per la corretta conduzione delle trattative negoziali.
Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso tale stipula non potrà avvenire prima dell’accertamento della disponibilità dei fondi da parte dell’Amministrazione Regionale.
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 16 c.7 della L.R. 14/02.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario.
Le condizioni e l’oggetto del contratto di appalto sono integralmente descritte nel presente capitolato.
Art. 6 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo dell’Amministrazione regionale.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 7 - PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non imputabile all’Amministrazione regionale rispetto al termine ultimo di esecuzione dei lavori, previsto dal contratto e decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo dell’appalto (IVA esclusa).
L’applicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo:
1. dall’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;
2. nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di ripresa lavori;
3. nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare l’applicazione di penali sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in tutto o in parte, affidandone l’esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del danno, giusto il disposto del Capitolato Generale di cui al
D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0166 Pres., riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall’inadempienza dell’Appaltatore.
L’Amministrazione regionale esigendo tale penale non perderà il diritto a pretendere la prestazione anche successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se l’Appaltatore divenisse definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale.
Il Direttore dei Lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento circa gli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione.
E’ ammessa su motivata richiesta dell’Appaltatore la disapplicazione totale o parziale della penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all’impresa. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui, a fine dei lavori, l'Appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei serramenti, ecc. verrà applicata una penale di € 5/mq di superficie da pulire.
Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle imprese subappaltatrici verrà applicata una penale della misura di € 100.00 per ogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni.
In caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformità degli impianti a regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione lavori, si applicherà una penale pari a € 50,00/giorno di ritardo.
Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione regionale può risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
2. L’Amministrazione regionale deve risolvere il contratto qualora:
a) confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
3. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 9 - RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali, oltre ad un importo corrispondente all'utile, relativo alle opere ancora da eseguire; importo che non può in ogni caso eccedere quello del decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
7. L’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, qualora la sospensione dei lavori duri per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi.
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 10 - ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio.
Lo stesso ordine di servizio verrà successivamente trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento, che lo firmerà per presa visione.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie riserve ed osservazioni nei modi prescritti dalla legge.
Art. 11 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna lavori decorre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, utile per il compimento dei lavori. Nel termine sono compresi anche gli eventuali tempi di fornitura dei materiali e delle eventuali autorizzazioni necessarie per l’accantieramento ed il trasporto dei materiali.
Dal giorno della consegna inoltre ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sul Appaltatore
Il verbale di consegna dei lavori deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall’art.79 del D.P.Reg. n.0165/Pres./2003.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Dati i suddetti termini contrattuali, l’alea considerata nella remunerazione dei diversi magisteri, non si ravvisano i termini per l’applicazione del premio di accelerazione, così come previsto all’art. 36 del Capitolato Generale di cui al D.P.Reg. n. 0166/Pres./2003.
Art. 12 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno procedere in conformità al cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. L’Appaltatore ha la facoltà di apportare le modifiche all’ordine delle singole lavorazioni che riterrà più conveniente, a condizione che ne tenga debito conto nella stesura del P.O.S. e purché – a giudizio del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà, all’approvazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, un proprio programma esecutivo dei lavori, che dovrà tener conto delle fasi previste nel PSC e di tutte le esigenze di tutela della sicurezza per i lavoratori, i dipendenti degli uffici e i soggetti terzi.
Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione regionale si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un ragionevole termine di tempo o di disporre l’ordine d’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi e per recare il minor disagio possibile all’attività degli uffici presenti nel palazzo, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere e dei lavori proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni singola opera.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
La scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato;
b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto;
d) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari.
L’Appaltatore che nel proprio interesse impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle eventuali verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di visita di collaudo.
I materiali e le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l’Amministrazione regionale può provvedervi direttamente previo avviso a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L’Appaltatore resta in ogni caso totalmente responsabile dei materiali forniti.
TITOLO III – SOSPENSIONI, RIPRESE E VARIAZIONI DEI LAVORI
Art. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni ed il soggetto a cui è imputabile la causa della sospensione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena siano cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla Committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale di fine lavori.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi i suddetti verbali entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta della Stazione appaltante e non abbia provveduto, nel medesimo periodo, a farne espressa riserva sul registro di contabilità, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le contestazioni che ad essi si riferiscono.
Art. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non può essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al progetto approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 17 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, soggetto al quale l'Amministrazione regionale ha affidato l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, esegue i lavori con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competono obblighi, oneri e responsabilità previsti ex lege e ai sensi del presente capitolato.
Tra le altre cose, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione;
- comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
- redigere il Piano operativo di sicurezza, secondo quando prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. e come precisato ai successivi articoli del presente capitolato;
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità direttamente o indirettamente connessa all’esecuzione dell’appalto, impegnandosi a tenere indenne l’A.R. e i terzi, anche in sede giudiziale, da infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere o impianti preesistenti.
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno causato all’A.R. o a terzi dal proprio personale, intendendosi quindi direttamente obbligato a risarcire il danno o a provvedere a proprie spese alla sostituzione o riparazione di quanto danneggiato o asportato. L’Appaltatore è responsabile inoltre dell’esecuzione dei rispettivi lavori da parte dei subappaltatori, che in ogni caso devono essere stati preventivamente autorizzati, dei lavoratori autonomi nonché delle attività svolte dai subcontraenti, comprese le relative forniture, dei danni e degli eventuali ritardi causati da tali soggetti, che possano incidere sulla regolare esecuzione nei tempi stabiliti dal contratto.
In caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro otto giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore è responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali posti in opera e di eventuali sottrazioni. Di conseguenza, l’Appaltatore è obbligato a sostituire a proprie spese i materiali, le attrezzature e i macchinari sottratti o danneggiati e a ripristinare le opere già eseguite ed eventualmente danneggiate.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali, nonché dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri ed obblighi specifici, dei quali dovrà tener conto nell'esecuzione dei lavori senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Regionale:
a) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione Regionale (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con il pagamento dei relativi tributi, canoni, cauzioni, spese per bolli e quant’altro necessario;
b) Il pagamento inoltre delle tasse per le licenze temporanee di passi carrabili, nonché il pagamento di ogni tassa, presente e futura, inerente la costruzione di tutte le opere, salvo i casi in cui la normativa non preveda tali oneri;
c) L’esecuzione di tutti i lavori propedeutici alla formazione del cantiere attrezzato, compresi i relativi oneri e l’organizzazione del cantiere stesso, secondo le disposizioni della D.L., con le attrezzature ed i servizi necessari al personale tecnico ed operaio operante (servizi igienici ecc.), previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
d) Il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate, degli impianti e di tutto il complesso del cantiere, anche durante i periodi sospensione dei lavori e sino al collaudo delle opere, restando esplicitamente inteso che è facoltà dell'Amministrazione di esercire gli impianti stessi, parzialmente e/o interamente, anche nel periodo anteriore a tale data. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore il mantenimento della continuità dello scolo delle acque, degli impianti fognari e delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutta l'area limitrofa ed antistante il cantiere, la fornitura e la conservazione per tutta la durata dei lavori dei cartelli di avviso del cantiere e dell’illuminazione notturna;
e) L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei Lavori, della prescritta tabella di cantiere nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dalla normativa vigente. Tale tabella dovrà essere aggiornata a cura dell’Appaltatore con i nominativi di tutte le ditte subappaltatrici;
f) L’obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive, e relativi oneri, atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti, dei terzi (compresi i dipendenti regionali), degli operai (compresa la fornitura di tutti i D.P.I. necessari), e della protezione di tutte le apparecchiature presenti, nonché per evitare danni ai beni privati e pubblici. L’obbligo inoltre di segnalare eventuali interruzioni o ingombri causati dai lavori oggetto dell’appalto, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sul Appaltatore, tenendo sollevata l’Amministrazione regionale ed il proprio personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza;
g) l’uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l’Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Nel caso si rendesse necessario spostare infrastrutture esistenti, è a carico dell’Appaltatore l’onere delle relative domande agli enti proprietari, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’Appaltatore provvederà a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli
enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei Lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l’Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
h) L'obbligo da parte dell’Appaltatore della realizzazione e mantenimento, per tutto il tempo necessario, sentite anche le disposizioni del Direttore dei Lavori, di tutte le armature ed i ponteggi di servizio, compresa la redazione del progetto ove necessario, dei tavolati, protezioni, opere provvisionali in genere, teli di protezione, tamponamenti provvisori ecc., che si rendessero necessari durante il corso dei lavori, per l'esecuzione delle opere stesse e per garantire la sicurezza degli operatori e del personale regionale; tale onere non potrà in alcun modo costituire motivo di compenso suppletivo rispetto ai prezzi di contratto;
i) Provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta, presso i concessionari locali del servizio pubblico di fornitura dell’energia elettrica, di allacciamento di un gruppo misura di cantiere per l'energia elettrica e provvedere altresì alla fornitura di acqua, gas, allacciamenti fognari necessari per l'uso del cantiere, nonché l'assunzione dei relativi consumi, oneri, e lavori;
j) L’accesso al cantiere ed il libero passaggio nelle opere costruite ed in costruzione alle persone addette ed a qualsiasi altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto, nonché l'uso parziale o totale da parte di dette persone o imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente per l’esecuzione di opere che l'Amministrazione intenda eseguire direttamente o con l'impiego di altre imprese; di ciò L’Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo, nonché l'accoglienza in cantiere, il deposito accurato con totale responsabilità di tutti i materiali, seppur non compresi nel presente appalto, necessari al completamento dell'opera;
k) L’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera, o, in alternativa, la protezione mediante fasciature, copertura, ecc. di apparecchi, impianti e di oggetti in genere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;
l) La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l’approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi;
m) L'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in relazione all'entità del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di intervenire sull’Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le tempistiche concordate;
n) L’obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a più riprese qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi;
o) La responsabilità di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere anche se non di sua proprietà, sino al momento della presa in consegna da parte dell'Amministrazione Regionale. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
p) La fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, l’eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
q) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia anche dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, provviste od opere eseguite da altre imprese per conto dell’Amministrazione regionale. I danni, che per cause dipendenti o per negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre Imprese, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
r) Le spese ed i rischi derivanti dai trasporti;
s) Le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
t) Il pagamento di ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti;
u) La fornitura di tutte le campionature dei materiali, dei manufatti e dei componenti da utilizzare e l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove necessarie che verranno in ogni tempo ordinate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di far ripetere le prove su altri campioni di materiali presentati dall’Appaltatore fino a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
v) La realizzazione di tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili, comprese le relative spese, che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio e la messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e strumenti di controllo e di misura, preventivamente tarati, e della necessaria mano d'opera per le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo;
w) La messa in pristino delle opere sulle quali sono stati eseguiti i saggi richiesti dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore;
x) La pulizia quotidiana delle aree dei lavori ed asporto del materiale di rifiuto alle discariche autorizzate. Alla fine dei lavori l’Appaltatore è tenuto alla pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei serramenti, ecc. L'Amministrazione non potrà prendere in consegna l'immobile se non sarà stata effettuata la suddetta accurata pulizia. Si precisa che la mancata effettuazione della pulizia comporterà l’applicazione della penale prevista dall’art. 11; inoltre dopo 5 (cinque) giorni di ritardo l’Amministrazione provvederà all’esecuzione d’ufficio con l’addebito delle relative spese oltre all’applicazione della penale menzionata;
y) Gli oneri, a lavori ultimati e fino al collaudo, per il mantenimento in perfetto stato di tutte le opere eseguite, la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti (dichiarazione di conformità) e le garanzie previste dal Codice Civile;
z) Gli oneri per la presentazione al Direttore dei Lavori di eventuali ulteriori disegni esecutivi che si rendessero necessari e dei calcoli per il dimensionamento di strutture ed impianti richiesti dalla Direzione Lavori, ove questi non facessero parte dei presenti atti di progetto, dello schema dell’impianto elettrico di cantiere e relativa dichiarazione di conformità, dei piani di sicurezza a carico dell’impresa previsti dal D.Lgs 81/08 ed in generale della documentazione di seguito elencata:
1) la concessione di permessi, di licenze e le autorizzazioni di pubblica sicurezza e/o comunali eventualmente necessarie per l’appalto in oggetto;
2) la redazione degli atti e la loro presentazione all’autorità competente relativamente ad eventuali opere in cemento armato ed acciaio, l’esecuzione delle prove previste per legge su tali materiali e la produzione della documentazione tecnica relativa ai materiali certificati in classe REI utilizzati, nonché alla stesura, da parte di un tecnico abilitato, di una relazione dello stato finale per quanto attiene le opere di prevenzione incendi.
3) I rilievi di parti dell’edificio che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori e la realizzazione delle figure quotate delle lavorazioni eseguite, sia edili sia impiantistiche, rilevate in contraddittorio tra la Direzione Lavori ed L’Appaltatore o suo personale tecnico;
4) la produzione, al Direttore dei Lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formato digitale, deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
5) la trasmissione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al subappalto e di quella da allegare alla comunicazione di affidamento di lavori mediante subcontratto, secondo quanto stabilito dall’art. 118 del D. Lgs 163/06 e successive modifiche;
6) la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi prevista dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 e la trasmissione della relativa documentazione all’Amministrazione regionale, nonché la conservazione in cantiere della documentazione prevista per legge e di una lista aggiornata di tutti i lavoratori presenti con l’indicazione dell’idoneità a svolgere le rispettive mansioni;
7) tutte le altre incombenze di legge previste a carico dell' impresa esecutrice necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;
8) relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
9) entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, le Dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti a regola d’arte, complete di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, delle dichiarazioni di corretta posa dei parapetti e dei serramenti, riportanti la normativa tecnica di riferimento e le prestazioni garantite, di tutti gli altri documenti necessari a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile e di una copia in formato DWG del progetto dell’opera «così come realizzata» (as built), secondo le specifiche tecniche definite dal protocollo per la standardizzazione del rilievo grafico degli edifici regionali in dotazione presso il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;
10) Per quanto concerne gli ancoraggi in copertura, sono onere dell’impresa esecutrice, già compensati nella voce di prezzo della posa degli ancoraggi, l’elaborazione e la produzione alla Stazione appaltante della seguente documentazione:
- documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
- dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione degli ancoraggi strutturali, dei dispositivi di ancoraggio, dei ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6 della LR 24/2015;
- manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
aa) La consegna di tre copie delle chiavi di chiusura dei serramenti realizzati;
bb) la fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei Lavori;
cc) In genere ogni onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte senza che l’Amministrazione regionale abbia a sostenere spesa oltre il prezzo pattuito, anche se non specificatamente indicati nelle voci dell’elenco prezzi;
dd) rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i., che riguarda anche eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.
Resta inteso che tutti gli oneri ed obblighi succitati, ove non specificato diversamente, sono compresi nei prezzi unitari offerti per le singole voci dei lavori del contratto di cui fa parte integrante il presente Capitolato e che nei medesimi prezzi, siano essi a corpo o a misura sono incluse indistintamente tutte le forniture, oneri, trasporti, sollevamenti e lavorazioni necessarie a dare l’opera finita a regola d’arte.
Art. 19 - SPESE INERENTI AL CONTRATTO
Sono a carico dell’Appaltatore – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’IVA), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla stipulazione del contratto, alla gestione tecnico- amministrativa dell’appalto, comprese le copie della documentazione progettuale, spese per collaudi e verifiche degli Enti interessati, nonché quelle per lo svolgimento e presentazione delle pratiche, inerenti e conseguenti all’appalto, incluse le spese di bollo per il Certificato di regolare esecuzione.
Art. 20 - PERSONALE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal cronoprogramma dei lavori. Dovrà essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro ed in materia di sicurezza, come previsto dal D. Lsg. 81/08.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge vigenti relative all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di categoria e successive modifiche o integrazioni. Su richiesta dell’Amministrazione regionale, L’Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo.
Tutti i dipendenti dell’impresa affidataria sono tenuti ad osservare:
– le disposizioni impartite dalla DL e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.
L’Appaltatore risponde direttamente, sia penalmente che civilmente, dei danni che per effetto dell’inosservanza della normativa e delle prescrizioni sopra elencate dovessero derivare al personale, a terzi (compresi dipendenti regionali) ed agli impianti di cantiere.
Art. 21 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori.
L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Al Direttore tecnico di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità:
– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali e di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere;
– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.
– presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori .
– provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile per la sicurezza in fase esecutiva.
Art 22 - ATTIVITA’ IN ESERCIZIO ALL’INTERNO DEL COMPENDIO
Le opere di cui al presente progetto devono essere realizzate all’interno del compendio delle foresterie del Castello di Duino in uso al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, sede di attività passibili di disturbi per varie cause quali vibrazioni, rumori, polveri, passaggio di automezzi, ecc., come indicato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Tali attività non possono essere interrotte né limitate nella loro funzionalità, ma anzi devono essere pienamente salvaguardate e devono poter continuare indisturbate anche nel periodo di realizzazione delle lavorazioni di cui al presente appalto.
L’Appaltatore deve pertanto porre in essere tutte le cautele nonché le opere e forniture anche provvisionali e/o precauzionali atte, necessarie e/o anche solo opportune a garantire il rigoroso rispetto delle esigenze sopra espresse e massima cura deve altresì essere posta nelle tempistiche e modalità di realizzazione delle opere al fine di evitare interruzioni, danni e/o disturbi alle attività presenti nel compendio.
L’Appaltatore deve pertanto attentamente valutare anche da tal punto di vista tutte le opere da realizzare facendosi parte diligente e responsabile in merito e deve porre in essere opportuni accordi preventivi con i Responsabili delle attività e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, al fine di individuare ed evitare qualunque dei succitati disturbi e garantire adeguate condizioni di sicurezza.
Le attività che possano generare interferenze con le attività in essere all’interno dell’edificio, come individuate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovranno essere realizzate secondo le modalità e le tempistiche preventivamente e con congruo anticipo concordate fra le Ditte esecutrici, la D.L., il Referente per le attività esercite all’interno del compendio ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Ne consegue che il prezzo d’offerta e di contratto si intende comprensivo di tutti gli oneri conseguenti a quanto sopra esposto e resta contrattualmente stabilito che l’Impresa è pienamente e senza eccezione alcuna correttamente remunerata, anche per tali oneri, dai prezzi indicati nell’Elenco prezzi e che la stessa non avrà diritto, per tali motivi, ad alcuna remunerazione aggiuntiva oltre al prezzo di contratto. Né ciò potrà costituire motivo a giustificazione di eventuali ritardi.
L’Appaltatore pertanto, per il solo fatto di consegnare l’offerta, riconosce di essere perfettamente al corrente della situazione di occupazione dell’edificio e delle attività ivi esistenti e conferma, senza eccezione alcuna, che il prezzo della sua offerta è comprensivo di tutti gli oneri comunque connessi allo stato di fatto esistente e di tutti gli oneri che possono derivare per l’esecuzione delle lavorazioni in progetto nella situazione esistente del fabbricato, in presenza delle attività in esso esercite e con il vincolo di mantenere perfettamente attive e funzionanti le attività esercite nell’edificio e di non arrecarvi disturbo.
Art. 23 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è regolato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, commi 2, 5 e 14 del Codice.
Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Alla luce delle interpretazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici-ora ANAC (vedi Atto di regolazione n. 5/2001 del 31.01.2001, Determinazione n. 6/2003 del 27.02.2003, Deliberazione n. 35/2008 del 03.09.2008) è da considerarsi subappalto di lavori, e quindi soggetto a preventiva autorizzazione, l’affidamento di posa in opera di beni “quando il bene finale è il risultato di una serie di lavorazioni effettuate nel cantiere, tutt’altro che accessorie o complementari rispetto al bene fornito, che viene trasformato strutturalmente o funzionalmente o lavorato con maestranze specializzate o macchinari particolari”.
Il subappalto e l’affidamento in appalto devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione regionale, che provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore.
Il pagamento diretto del subappaltarore avviene contestualmente al pagamento degli stati avanzamento lavori/saldo disposto nei confronti dell’Appaltatore. A tal fine, prima dell’emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni affidate in subappalto, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando alla comunicazione la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs 50/2016.
Non è consentita la cessione del contratto.
L’Amministrazione regionale ha la facoltà di accettare invece la cessione da parte dell’esecutore di parte dei crediti maturati nelle modalità da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento. In ogni caso l’Amministrazione può porre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE
Le modalità e la quantificazione della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. e delle seguenti specificazioni:
1. L'esecutore del contratto è obbligato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. All’importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti per la riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora L’Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalla vigente normativa antimafia, l’Amministrazione provvederà all’immediata risoluzione del contratto ed all’incameramento della garanzia fideiussoria, senza che l’Appaltatore possa vantare altro diritto che il pagamento dei lavori eseguiti ed accettati dal Direttore dei Lavori.
In caso di varianti in corso d’opera che comportino un aumento dell’importo contrattuale la cauzione dovrà essere proporzionalmente adeguata.
L’Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Amministrazione regionale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del contratto. La polizza deve assicurare l’Amministrazione regionale anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Tale polizza deve prevedere che tra i terzi si intendono compresi i dipendenti dell’Amministrazione e gli eventuali collaudatori in corso d’opera il cui accesso al cantiere sia stato consentito dalla Direzione lavori, dal Direttore operativo e dal Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora L’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 25 - NORME DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto L’Appaltatore dichiara:
– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile.
Con l’accettazione dei lavori L’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
3. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. L’Appaltatore si impegna a fornire all’amministrazione regionale:
-informazioni su macchine, attrezzature ed opere provvisionali a disposizione (quantità, qualità, omologazione, e verifiche di sicurezza);
-informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
5. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani della sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. Per ciascuna infrazione alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o di legge in materia di sicurezza, commessa dall’Appaltatore, dalle imprese subappaltatrici o dai lavoratori e accertata dal Coordinatore in fase d’esecuzione, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
7. Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’art. 8 del presente capitolato, gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Art. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nel corrispettivo sia dei lavori valutati a misura sia di quelli valutati a corpo sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sottoscrivere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura e di quelli valutati a corpo sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nel presente appalto si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Amministrazione regionale, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell’elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.
Art. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le misurazioni e i rilevamenti per le voci a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se L’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori a misura, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che L’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dagli atti contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
Art. 28 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro individuato nell’Elenco prezzi come voce a corpo, assoggettato al ribasso offerto, è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.
Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.
Art. 29 - NUOVI PREZZI
Qualora tra le voci dell’Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per eventuali lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 85 del D.P.Reg.
05.06.03 n. 0165/Pres.. Il corrispettivo per le opere non previste nell’Elenco prezzi sarà determinato in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.
Art. 30 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 31 – STATI AVANZAMENTO LAVORI E PAGAMENTI
Salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 in relazione all’anticipazione del prezzo d’appalto, l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, aumentati degli eventuali materiali forniti a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), raggiunga la cifra di Euro 100.000,00= (diconsi Euro centomila/00), il tutto risultante dagli Stati di Avanzamento dei lavori emessi dalla Direzione dei lavori. In relazione al pagamento diretto dei subappaltatori si procede ai sensi dell’art. 23 del presente Capitolato.
Stati di Avanzamento di importo inferiore potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg. per cause non imputabili all’Appaltatore, fine dei lavori, risoluzione contrattuale per liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei materiali in fornitura.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Sulla base degli Stati d’Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali l’Appaltatore provvederà ad emettere fattura.
I pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e con l’indicazione del codice CIG e del codice CUP.
La contabilizzazione delle opere a corpo verrà effettuata quando le stesse sono completamente concluse o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro effettivamente eseguito.
Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, c.2, del codice civile.
L’importo delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verrà conteggiato in detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori.
TITOLO VI – CONTROLLI
Art. 32 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI
L’Amministrazione regionale si riserva il più ampio diritto di controllo su ogni fase operativa e sull’andamento generale del cantiere, di norma attraverso la Direzione dei Lavori, senza che ciò possa limitare in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore derivanti dal presente Capitolato speciale, dal Capitolato Generale d’appalto della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx, x. 0000/Xxxx., leggi e regolamenti.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute o non si attenesse ai termini assegnati, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, imputandone le spese all’Appaltatore.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore dovrà formulare riserva nei termini previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità descritte al precedente articolo.
TITOLO VII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Art. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La data fissata per l’ultimazione dei lavori è stabilita in 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
L’Appaltatore comunica l’avvenuta conclusione dei lavori; entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto (art. 113 D.P.Reg 165/2003 e s.m.i.).
Dalla data del certificato di ultimazione lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del Collaudo da parte dell’Amministrazione regionale. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 2 nel caso in cui tale verifica evidenzi difetti che rendono l’opera inadatta alla sua destinazione. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a prestare la garanzia per vizi ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 1.
Il Direttore dei Lavori che redige il certificato di regolare esecuzione, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro il termine assegnato dal Direttore dei Lavori.
Trascorso tale termine per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
Il Certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
Il collaudo, redatto nella forma del certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Art. 34 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE FINITE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
La verifica di quanto sopra è compito del soggetto che redige il certificato di regolare esecuzione. Di tale verifica viene dato atto in opportuno verbale.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 35 - GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Amministrazione regionale per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Amministrazione regionale.
TITOLO VIII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 36 - DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro otto (otto) giorni dal verificarsi dell’evento.
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno causato dall’evento di forza maggiore.
Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI TECNICHE PARTE EDILE TITOLO IX – MODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 38 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le opere da valutare a misura, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Verranno contabilizzate solamente le quantità come si rilevano in opera, secondo l’unità di misura stabilita nel computo metrico estimativo e saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione.
I materiali o apparecchiature posti in opera in quantità superiore al necessario, nonché i lavori eseguiti in quantità superiori alle dimensioni di progetto, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo e non richiesti dalla D.L., non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque asportati a posteriori dall’Appaltatore qualora il loro lievo comprometta l’esecuzione a regola d’arte del lavoro.
DEMOLIZIONI
Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l’esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l’ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell’imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.
Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità.
INTONACI
Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, intendendosi così compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono sviluppate: fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.
Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad un’altezza di 3 m dal piano di calpestio.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
Le tinteggiature di pareti di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, intendendosi così compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono sviluppate: fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.
Per le tinteggiature su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad un’altezza di 3 m dal piano di calpestio.
La verniciatura delle grate in ferro delle finestre è valutata a metro lineare. La verniciatura del parapetto in ferro è valutata vuoto per pieno senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una sola faccia) il coefficiente pari a 1,5. La verniciatura del profilo tubolare al di sopra della muratura è valutata a mq secondo lo sviluppo effettivo della superficie.
RIVESTIMENTI
I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 mq.
INFISSI
Tutti gli infissi, compresi i vetri, sono computati cadauno, come indicato nel computo metrico estimativo. Il prezzo del serramento è pertanto fisso per ciascuna tipologia di serramento. La rimozione dei serramenti esistenti è valutata a mq al filo esterno dell’infisso. Le superfici indicate nell’abaco dei serramenti sono quelle misurate al filo esterno degli stessi. Le misure per l’ordine dei serramenti dovranno essere rilevate “sul posto” serramento per serramento a cura dell’impresa esecutrice.
OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.
Per la categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.
OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
PONTEGGI
La misurazione del ponteggio viene effettuata a mq di proiezione verticale sulla facciata.
Le modalità di misurazione delle strutture e degli impianti sono indicate nei relativi capitolati tecnici.
TITOLO X – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 39 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale potrà ordinare all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 40 - OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere realizzati nel rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e secondo le indicazioni contenute nei piani di sicurezza.
La presenza e la salvaguardia delle persone presenti negli edifici limitrofi che delle attività ivi svolte rende necessaria l’esecuzione di tutte le opere e gli allestimenti provvisionali necessari a consentire l’accesso agli edifici adiacenti in piena sicurezza durante tutto lo sviluppo delle lavorazioni di cui al presente progetto.
Art. 41 - INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in presenza di temperature esterne opportune, dopo aver rimosso dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci di qualunque specie non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell’Appaltatore.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, fioriture e screpolature, che verificandosi, resterà a carico dell’Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.
Lo spessore dell’intonaco dovrà essere tale da garantire sempre e comunque la perfetta verticalità della superficie finita, non potranno essere prese in esame richieste di compensi superiori sino ad un massimo di 10 cm di fuori piombo.
Ad opera finita comunque l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm. 20.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, a seconda degli ordini che, in proposito, darà la Direzione dei Lavori.
Per la posa dell’intonaco antiumidità da realizzare nel tunnel di collegamento dovrà essere seguito il seguente ciclo:
• Preparazione del supporto
• Intonaco antiumidità ed anticondensa
• Rasatura
• Finitura superficiale
Ciascuna delle fasi dovrà essere eseguita mediante le seguenti lavorazioni:
• Preparazione del supporto
Rimozione dell’intonaco esistente e di ogni parte incoerente e/o friabile, riempimento con cocci e malta di macrocavità, raschiatura e/o spazzolatura in caso di forte concentrazione salina sino al vivo della muratura per fornire una superficie idonea alla successiva applicazione di intonaco antiumidità.
• Intonaco antiumidità ed anticondensa
Fornitura e messa in opera di un sistema combinato per la realizzazione di un intonaco anticondensa, antiumidità ed antisale ottenuto con la combinazione di due diversi strati aventi specifiche funzioni. Il primo di regolarizzazione ed aggrappo (rinzaffo), dello spessore minimo di 5 mm, dovrà essere resistente al contatto con i solfati, aderire al supporto anche in presenza di forte salinità (EN 1015-12 - adesione al supporto > 0,5 N/mm2) ed avere una percentuale di aria inglobata ≥15% (UNI EN 1015-7) e resistenza a compressione > 5-6 N/mm2 a 7-28 gg (UNI EN 1015-11). Il secondo strato (intonaco aerato) dello spessore minimo di 20 mm, dovrà essere in grado di favorire, attraverso la sua struttura di macrosfere di vetro cave (percentuale di aria inglobata ≥30%) (UNI EN 1015-7), l’evaporazione dell’umidità senza manifestare accumuli salini superficiali ed avere un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (µ) (EN 1015-19) <15, massa volumica apparente 0,9÷1,2 Kg/l e resistenza a compressione a 28 gg < 5 N/mm2 (cat. CS II) (UNI EN 1015-11).
Il sistema risanante dovrà essere conforme alla marcatura CE (UNI EN 998-1).
• Rasatura
Fornitura e posa di un intonachino di finitura superficiale (rasante) a base di calce, in grado di non alterare le caratteristiche di traspirabilità dell’intonaco e di realizzare contemporaneamente una superficie asciutta ed adatta a ricevere la pittura finale. La finitura superficiale dovrà garantire una resistenza allo strappo su intonaco di almeno 0,5 N/mm2 e su cls di almeno 0,7 N/mm2, offrire resistenza al passaggio di vapore (spessore equivalente) ≤0,006 m d’aria per 1 mm di spessore, possedere aria inglobata >13%, resistenza a compressione >2,5-4 N/mm2 a 7-28 gg (UNI EN 196) e resistenza a flessione
>1- 1,5 N/mm2 a 7-28 gg (UNI EN 196).
• Finitura superficiale
La finitura dovrà essere effettuata con pittura a base di una emulsione acquosa acrilsilossanica, con caratteristiche di elevata permeabilità al vapore (UNI EN ISO 7783-2: SD< 0,125 m d’aria), idrorepellenza (UNI EN 1062-3: permeabilità all'acqua liquida 0,1< W24< 0,5 kg/m2h0,5), deformabilità ed ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Art. 42 - RIVESTIMENTI
Piastrelle interne
I rivestimenti dei nuovi pavimenti interni dovranno essere eseguiti con piastrelle in Gres di dimensioni 30x30 cm, classificate in gruppo Gruppo B1a UGL completamente greificato secondo le norme uni en 14411-G ISO 13006, assorbimento all’acqua < 0,1% secondo la norma UNI EN ISO 10545-3, resistenza alla scivolosità R10A secondo la norma DIN 51130, resistenza al gelo garantita. Le piastrelle saranno posate con idoneo collante sul massetto sottostante e posate con fuga zero (1mm tono su tono). Il battiscopa sarà fornito con le medesime caratteristiche delle piastrelle.
Laterizi a spina di pesce su terrazzo esterno
La pavimentazione superiore della terrazza verrà realizzata con pavimentazione esterna in mattoni pieni, altezza 5 cm., di colore rosato bizantino realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle non trafilato, posati a spina di pesce su massetto stagionato con pendenza maggiore del 1,5% con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili o mediante l’uso di colle per esterni per pavimenti in cotto con spessore minimo di 12 mm per compensare le scalibrature naturali del prodotto. Dovrà avere una resistenza al gelo secondo la UNI EN 202 e ISO 10545, una resistenza
caratteristica a compressione verticale non inferiore a 20 N/mmq, una durezza Mohs non inferiore a 4 e dovrà essere corredato da certificato di prova garantito da un ente certificatore esterno al produttore. Dovrà essere eseguita preventivamente un tratto di pavimentazione campione per l’approvazione del D.L. La sigillatura e stuccatura delle fughe dovrà essere realizzata con malta di calce idraulica.
Art. 43 - OPERE IN LEGNO E IN METALLO
Infissi in legno
Per l’approvazione da parte del D.L. dei serramenti e degli altri lavori in legno, l’Appaltatore dovrà presentare preventivamente adeguate campionature del legno che intende utilizzare e trasmettere i disegni tecnici di dettaglio del serramento e delle altre opere in legno da realizzare, che verranno integrati dalle indicazioni che darà la Direzione dei lavori all’atto pratico.
Il legname dovrà essere di essenza forte, dello stessa essenza di quelli esistenti, perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.
Tutti i manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. È proibito inoltre assolutamente l’uso del mastice per coprire difetti naturali di legno o difetti di costruzione.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione dei Lavori.
Tutti gli accessori dei serramenti, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere della stessa tipologia di quelli presenti nei serramenti originari ed in ogni caso, prima della loro applicazione, dovranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.
Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell’applicazione dovrà essere sottoposto all’esame ed all’accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potrà rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o colorati senza tale accettazione.
L’accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l’opera sia definitivamente collaudata, l’Impresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.
Tutte le giunzioni e le guarnizioni dovranno essere realizzate a regola d’arte, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Parapetto in metallo
Sono onere dell’impresa esecutrice, già compensati nel prezzo, il rilievo sul posto delle misure effettive, a seguito della realizzazione del nuovo solaio di copertura, per l’ordine dei materiali, nonché l’effettuazione della distinta degli elementi per la zincatura a caldo. La distinta dovrà essere sottoposta all’approvazione del Direttore dei lavori prima dell’ordine dei materiali.
Art. 44 - OPERE DA PITTORE - VERNICIATORE
Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori, previa campionatura e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata
e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Verniciature su metalli
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Art. 45 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI ESISTENTI
Pulitura dei metalli
Nel recupero di metalli (se la struttura non è attaccata) è necessario pulire il materiale con metodi meccanici, quali la sabbiatura con sabbiatrici ad uso industriale, la smerigliatura o la discatura con disco abrasivo, decapaggi, mediante l’immersione in soluzioni acide, condizionamento chimico, mediante l’applicazione di agenti chimici che fissano la ruggine e la calamina, deossidazione, per i metalli non ferrosi, fosfatazione che provoca la passivazione di una superficie metallica con soluzioni di fosfati inorganici o acidi fosforici.
Pulitura degli intonaci esistenti
La pulitura delle superfici intonacate dovrà essere effettuata con spray d’acqua a bassa pressione o acqua nebulizzata accompagnata eventualmente da una leggera spazzolatura.
In presenza di croste nere di notevole spessore si potranno utilizzare impacchi biologici o argillosi.
Trattamento lesioni
Il trattamento delle lesioni sulle murature dovrà essere effettuato mediante apertura delle stesse con mezzi meccanici sino ad una profondità di 1 - 2 cm, eliminazione dei residui di polvere o di altro materiale inconsistente e stuccatura da effettuarsi in due passate.
Trattamento del legno dei davanzali
I prodotti da usare per la prevenzione del legname da parte di organismi vegetali e/o animali devono soddisfare i seguenti requisiti:
• tossicità per funghi ed insetti, ma estremamente limitata o nulla per l’uomo;
• possedere una viscosità sufficientemente bassa in modo da ottenere una buona capacità di penetrazione anche in profondità;
• stabilità chimica nel tempo;
• resistenza agli agenti chimico-meccanici;
• non alterare le caratteristiche intrinseche dell’essenza quali odore, colore, tenacità, caratteristiche meccaniche;
• possedere proprietà ignifughe.
Gli antisettici usabili per trattamenti di preservazione potranno essere di natura organica o di natura inorganica. Saranno comunque da preferirsi i primi in quanto gli inorganici, generalmente idrosolubili, presentano l’inconveniente di essere dilavabili.
L’applicazione potrà essere effettuata, in base alle indicazioni impartite dalla Direzione lavori:
– a pennello. Dopo aver pulito e/o neutralizzato la superficie da trattare (con applicazione di solvente) si applicherà la soluzione di resina a pennello morbido fino al rifiuto. Il trattamento di impregnazione andrà iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita e si aumenterà via via la concentrazione fino ad effettuare le ultime passate con una concentrazione superiore allo standard;
– a spruzzo. Dopo aver pulito e/o neutralizzato con solvente la superficie da impregnare si applicherà la soluzione a spruzzo fino al rifiuto. Il trattamento andrà iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita e si aumenterà via via la concentrazione fino ad effettuare le ultime passate con una concentrazione superiore allo standard;
– per iniezione. Si introdurranno nel legno da impregnare appositi iniettori con orifizio variabile (2/4,5 mm).
L’iniettore conficcato in profondità nel legno permetterà la diffusione del prodotto impregnante nelle zone più profonde.
Per arrestare il deterioramento e comunque per impostare una efficace azione di consolidamento potranno essere utilizzate varie resine:
a) resine naturali. Prima di essere applicate dovranno sciogliersi in solvente che, evaporando determina il deposito della resina nei pori e nelle fessure del legno. A causa del rapido deterioramento e/o invecchiamento, le resine naturali
potranno essere utilizzate solo in casi particolari. Risultati analoghi si possono ottenere usando cere naturali fuse o sciolte in solvente oppure olio di lino cotto;
b) oli siccativi e resine alchidiche siccative. Il procedimento consiste nel fare assorbire dal legno materiali termoplastici sciolti in adatto solvente che tende col tempo a trasformare i polimeri solidi reticolati per effetto dell’ossigeno dell’aria. Tale impregnazione ha più uno scopo protettivo che di miglioramento delle caratteristiche meccaniche;
c) resine termoplastiche in soluzione. Il solvente, usato per sciogliere tali resine, deposita la resina nei pori e nelle fessure del legno col risultato di migliorare le caratteristiche meccaniche e la resistenza agli agenti atmosferici, nonché l’aggressione biologica e chimica;
d) resine poliesteri insature. Queste resine polimerizzano a freddo previa aggiunta di un catalizzatore e di un accelerante. Presentano buona resistenza agli aggressivi chimici (ad eccezione degli alcali). L’uso di tali resine è limitato nel caso in cui si voglia ottenere una buona resistenza agli aggressivi chimici;
e) resine poliuretaniche;
f) resine epossidiche.
Le resine dovranno in ogni caso presentare una elevata idrofilia per permettere la penetrazione per capillarità dovendo operare su legni anche particolarmente umidi. Dovranno essere sciolte in solvente organico polare fino a garantire una viscosità non superiore a 10 cPs a 25° e un residuo secco superiore al 10% per resine a due componenti (poliuretaniche, epossidiche) e al 7% per le rimanenti. I sistemi di resine da utilizzare dovranno essere atossici e non irritanti secondo la classificazione Cee e presentare le seguenti proprietà:
– nessun ingiallimento nel tempo;
– elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV;
– indurimento e/o evaporazione del solvente, graduale ed estremamente lento, tale da consentire la diffusione completa del prodotto per garantire una impregnazione profonda;
– possibilità di asporto di eventuali eccessi di resina dopo 24 ore dalla applicazione, mediante l’uso di adatti solventi;
– elevata resistenza chimica, all’acqua, all’attacco biologico.
TITOLO XI – NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 46 - ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’ordine di esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire la massima tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi, secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
È cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di demolizione/rimozione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli edifici adiacenti all’oggetto delle lavorazioni di demolizione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla presenza dei lavoratori all’interno degli uffici, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 47 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO
I manufatti in legno come gli infissi saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l’Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.
Sarà a carico dell’Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l’esatta posizione richiesta, nonché l’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, parapetti, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all’articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l’Impresa avrà l’obbligo, a richiesta della Direzione dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.