Contract
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Multirischi abitazione
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’Albo delle soc ietà capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec linear@pec. xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con p rovvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura? |
Alle coperture assicurative, sia base che opzionali, sono applicati franchigie (espresse in cifra fissa) che vengono indicati nella scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Sono altresì presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie od opzioni supplementari): - Incendio danni causati da atti di guerra o terrorismo, insurrezione, occupazione militare,invasione danni causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo danni da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate danni causati da gelo danni causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni danni causati con dolo dall’assicurato o contraente o suoi familiari conviventi danni causati da bruciature senza sviluppo di fiamma denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere - Responsabilità civile: danni da furto danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute danni a cose che l’assicurato detiene a qualsiasi titolo danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili danni derivanti dall’esercizio di attività professionali e lavorative danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive danni derivanti dalla pratica di sport motoristici danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi danni derivanti da straordinaria manutenzione, stillicidio, umidità e insalubrità dei locali danni derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge, e dalla pratica della caccia danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile danni causati da trasformazioni dell’atomo danni derivanti da esposizione all’amianto danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici |
Che cosa è assicurato? |
Incendio: Linear indennizza, nei limiti dei massimali indicati nella scheda contrattuale e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti al contenuto dell’abitazione e ai locali, questi ultimi solo se espressamente richiamati in polizza, causati dai seguenti eventi: incendio dei locali, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta da aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti di pertinenza dei locali, fenomeni elettrici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, guasti arrecati dai soccorritori,. Sono inoltre coperte le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, di rimozione e ricollocamento, le spese di affitto e le maggiori spese di affitto, e le spese per la riparazione di ascensori e montacarichi in seguito alla rottura di congegni, e i danni determinati da colpa grave dell’assicurato o del contraente. Locali dell’abitazione in affitto: Nei casi di responsabilità dell’assicurato , se presente la copertura danni ai locali, Linear risponde per i danni diretti e materiali ai locali che l’assicurato ha preso in affitto, causati dagli eventi della sezione Incendio Ricorso terzi: danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento coperto dalla garanzia Incendio Responsabilità civile: a) responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): Linear, nei limiti del massimale indicato in polizza, si fa carico delle somme che per capitali, interessi e spese, sono dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento, per danni involontariamente causati a terzi, sia per lesioni personali che per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. Sono compresi i danni causati dagli addetti ai servizi domestici, i danni derivanti dalla proprietà o conduzione dell’abitazione principale o secondaria. b) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.): Linear indennizza l’assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici da lui assunti, durante lo svolgimento delle loro mansioni c) rivalsa I.N.P.S e INAIL.: L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa dell’I.N.P.S e dell’INAIL. la Responsabilità civile copre inoltre i danni all’arredo domestico e ai locali presi in locazione durante la villeggiatura Garanzie Opzionali (a pagamento) (dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo Danni): Ricerca della rottura, Danni causati da cani. |
Che cosa non è assicurato? |
Non sono assicurati case prefabbricate, case in bioedilizia (assemblando prodotti specifici per il risparmio energetico), case con pareti esterne o interne in legno (ad esempio gli chalet) e case prive del certificato di abitabilità danni causati con dolo del Contraente o dell’assicurato Ricorso terzi, Responsabilità Civile verso Terzi: non sono considerati terzi e quindi non possono ottenere il risarcimento dei danni subiti, le persone stabilmente residenti e conviventi con l’assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, i genitori e i figli dell’assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l’assicurato provvede al loro mantenimento (solo per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi anche gli addetti ai servizi domestici che siano stabilmente assunti dall’Assicurato) Responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici: gli addetti ai servizi domestici se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge |
Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito ad abitazione civile.
Dove vale la copertura? |
✓ Sei assicurato per la garanzia Incendio per le abitazioni ubicate in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. ✓ Sei assicurato per la garanzia Responsabilità Civile negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. |
Che obblighi ho? |
- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza). - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della copertura e la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché l’esercizio da parte di Linear del diritto di rivalsa, totale o parziale, nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Quando e come devo pagare? |
Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto. Il premio deve essere pagato con bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni IBAN IT 07 O 05387 02425 000035018855 indicando nella causale il numero e data di decorrenza del preventivo o della polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Il contratto dura un anno, ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua scadenza. Non è prevista la proroga tacita del contratto. |
Come posso disdire la polizza? |
Non è necessario dare disdetta, la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. Non è possibile dare disdetta del contratto in corso d’anno. In caso di Xxxxxxxx, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, puoi recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Linear. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Linear rimborsa all’assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Linear Assicurazioni Prodotto: Multirischi abitazione
Data: 07/2020 (Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultimo disponibile pubblicato)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €125,5 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 93,8 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione inanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxx/Xxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari a 70,3 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 31,6 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 114 milioni di euro e a 108,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 1,62 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,44 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito ad abitazione civile. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Ricerca della rottura (per la Sezione Incendio) | La garanzia copre le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e impianti, effettuate per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla perdita d’acqua. Alla garanzia è applicato un massimale annuo di € 1.000. Nel caso vengano attivate sia la garanzia acqua condotta che Ricerca rottura verrà applicata una sola franchigia | |
Danni cagionati da cani (per la Sezione Resposabilità Civile) | La garanzia copre i danni cagionati dalla proprietà o custodia di cani nell’ambito della vita privata, di relazione e nel tempo libero, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza. Non sono coperte le seguenti razze: Pit bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo argentino, Dogue de Bordeaux, Dobermann, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bull Mastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato?”. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Alle coperture offerte dal contratto sono applicate franchigie contrattualmente indicate che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento. Per la garanzia Incendio: - per i danni da acqua condotta è prevista una franchigia di 100 € per sinistro - per i danni da fenomeni elettrici è prevista una franchigia di 100 € per sinistro - per i danni da eventi socio-politici è prevista una franchigia di 150 € per sinistro - per i danni da eventi atmosferici è prevista una franchigia di 200 € per sinistro - per la garanzia facoltativa “Ricerca della rottura” è prevista una franchigia di 100 € per sinistro Per la garanzia Responsabilità Civile: - per i “Danni all’arredo domestico e ai locali presi in locazione durante la villeggiatura” è prevista una franchigia di 300€ per sinistro - per la garanzia facoltativa “Danni causati dai cani”: o per i danni a cose è prevista una franchigia di 150 € per sinistro o per i danni a persona è prevista una franchigia di 250 € per sinistro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Sinistro: In caso di sinistro l’assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno b) denunciare agli organi di polizia o all’autorità giudiziaria i sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali c) conservare le tracce e i residui del sinistro, senza diritto di indennità alcuna d) avvisare Linear entro 3 giorni al numero di telefono e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e fornire: - descrizione dettagliata dell’evento - indicazione di eventuali testimoni e/o autorità intervenute - indicazione delle persone, cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno La riparazione non può essere iniziata prima che sia intervenuto un incaricato Linear per l’ispezione, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità. Se l’ispezione per qualsiasi motivo non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, il contraente o l’assicurato può prendere tutte le misure del caso e) fornire a Linear entro i 5 giorni successivi: - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate - copia dell’eventuale denuncia fatta alle autorità - indicazione di altre eventuali assicurazioni sugli stessi rischi e copia delle relative polizze A richiesta tanto di Linear che dei periti, il contraente o l’assicurato deve: f) presentare i documenti amministrativi sul sinistro che si possono ottenere dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica amministrazione In caso di sinistro relativo alla sezione “Responsabilità Civile” e alla garanzia Ricorso Terzi, l’assicurato deve informare immediatamente Linear delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Linear può assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve evitare qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità nella fase dell’istruzione del sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse, senza aver richiesto e ottenuto il consenso di Linear. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non è prevista dal presente prodotto | ||
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista dal presente prodotto |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – diversi da quello relativo al pagamento del Premio - si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Per i sinistri della sezione Incendio, entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale di perizia definitivo, Linear paga quanto dovuto, salvo che: a) il contraente o l’assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza a Linear per il pagamento b) a Linear venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | L’assicurato ha diritto al rimborso nel caso dell’esercizio del diritto di ripensamento. L’assicurato ha diritto al rimborso nel caso dell’esercizio del diritto di recesso in caso di sinistro. In questi casi verrà rimborsato il premio pagato al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce”. | |
Sospensione | Non è consentita la sospensione del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Clausola di tacito rinnovo | Non è previsto il tacito rinnovo e la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di effetto della polizza. | |
Risoluzione | Non è prevista la risoluzione consensuale in corso d’anno. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, proprietarie o locatarie di un immobile adibito a civile abitazione che intendono tutelare I propri beni e/o il patrimonio, relativamente ai suddetti immobili. |
Quali costi devo sostenere? | |
Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - tramite email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx - tramite fax al numero 000 0000000 Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.Xxxxxx.xx I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.Xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale: relativamente alla sezione Incendio l’importo del danno viene concordato tra Linear e l’assicurato; in casodi disaccordo tra essi si potrà richiedere, previa richiesta scritta di uno di essi, una valutazione del danno ad un collegio di periti. Liti transfrontaliere: Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx- finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute- resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di trasmettere al contraente il presente documento e di pubblicarlo sul sito internet, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto Linear consegna o trasmette le informazioni di cui all’allegato 3.
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx)
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email xxxxxxx@xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente indicando le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
b. il contraente ha facolta di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122 Sezione I - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.
Linear in qualità di distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.
Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center.
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti - Edizione 05/2019
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Indice dei contenuti
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 1
Quando comincia la copertura e quando finisce 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e l’assicurato attribuiscono il seguente significato:
A
Aggravamento del rischio
Aumento della probabilità che si verifichi un sinistro a causa del successivo cambiamento delle circostanze/condizioni dichiarate dal contraente in fase di stipula della polizza.
Assicurato/Cliente La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurato (solo per la Responsabilità civile verso terzi)
Il contraente e il suo nucleo familiare.
Assicurazione Contratto di assicurazione1 e/o la garanzia prestata con il contratto.
Atti di terrorismo (solo per la garanzia Incendio)
B
Bang sonico (solo per la garanzia Incendio)
C
Qualsiasi azione intenzionalmente compiuta o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati per intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica (rottura del muro del suono).
Codice delle Assicurazioni private Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.
Colpa grave comportamento posto in essere senza la volontà di produrre l’effetto dannoso giuridicamente rilevante che, tuttavia, si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di regole di condotta dettate dalle normative vigenti. La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana e l’atto commesso si discosta in maniera molto evidente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto.
Contenuto dell’abitazione (solo per la garanzia Incendio)
Mobilio anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell’abitazione, elettrodomestici, provviste, vestiario e indumenti in genere e tutto ciò che serve per uso di casa e personale posto nei locali dell’abitazione e nelle relative dipendenze. Mobilio, arredamento, attrezzature dell’eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali annessi e comunicanti con l’abitazione stessa. Tappezzerie, moquette e parquet che non fanno parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’assicurato quale locatario. Sono compresi: preziosi e gioielli, quadri, oggetti d’arte, tappeti e arazzi, di valore singolo nei limiti indicati nelle condizioni di assicurazione, attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall’assicurato e/o dai suoi familiari conviventi.
Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio.
Cose Oggetti materiali e animali.
D
Dolo Si parla di dolo quando la persona pone intenzionalmente in essere una condotta che ha come conseguenza un evento dannoso giuridicamente rilevante.
E
Esplosione (solo per la garanzia Incendio)
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento socio-politico Evento accaduto in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo e sabotaggi.
F
Franchigia Importo fisso che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro, indicato sulla
scheda contrattuale.
I
Implosione (solo per la garanzia Incendio)
Improvviso dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio (solo per la garanzia Incendio)
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare o di canne fumarie, che può autoestendersi e propagarsi. Non è incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.
Incombustibili (solo per la garanzia Incendio)
Sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo Somma dovuta da Linear all’assicurato in caso di sinistro.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
L
Linear Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, che presta l’assicurazione.
Locali assicurabili Abitazioni civili, che si trovano sul territorio italiano, adibite esclusivamente ad uso
abitativo, costruite in muratura o in cemento armato, in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti, solai e manto del tetto in materiali incombustibili, armatura del tetto comunque costruita.
Sono escluse: case prefabbricate, case in bio-edilizia (costruite assemblando prodotti specifici per il risparmio energetico), e case con pareti esterne od interne in legno (per esempio gli chalet), e case prive del certificato di abitabilità.
Locali dell’abitazione
(solo per la garanzia Incendio)
M
Intera costruzione edile, o una sua parte, ad esclusione delle dipendenze, escluso il valore dell’area, di proprietà o in locazione all’assicurato. Sono compresi: fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento (esclusi i pannelli solari fotovoltaici), impianti di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, contatori ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi parquet, moquette, tappezzerie, tinteggiature, affreschi o statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancellate ed infissi all’aperto, il tutto pertinente al fabbricato. Se l’assicurazione è stipulata per singole parti di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti del fabbricato di proprietà comune. Sono esclusi: tende da sole, gazebo e pergole.
Massimale/Xxxxx assicurata Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l’assicurazione.
N
Nucleo familiare Persone stabilmente residenti e conviventi con l’assicurato e che risultano dal suo
stato di famiglia alla data del sinistro.
P
Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione2.
Premio Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto.
R
Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
Responsabilità che deriva da un fatto che causa involontariamente ad altri un danno ingiusto e obbliga chi lo ha compiuto a risarcire il danno.
Responsabilità civile verso collaboratori familiari
Responsabilità che deriva da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza e assicurati3.
Rischio Probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Xxxxxxx Diritto che Xxxxxx ha di recuperare, nei confronti del contraente o dell’assicurato, la parte del costo del sinistro che, a termini di contratto, gli compete.
S
Scoppio (solo per la garanzia Incendio)
Improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Stillicidio Caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria
precipitazione in quanto il volume d’acqua non è intenso e non ha un flusso costante.
3 Come da D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.
NORME COMUNI
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando comincia la copertura e quando finisce
1.1. Decorrenza e durata del contratto
Il contratto dura un anno, ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua scadenza.
1.2. Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto delle imposte che per legge restano a suo carico. Il contraente deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
1.3. Risoluzione consensuale del contratto
Non è prevista la risoluzione consensuale in corso d’anno.
1.4. Recesso in caso di sinistro
Entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’assicurato o Linear possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni comunicando per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Linear rimborsa all’assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Quando e come posso pagare
1.5. Stipula del contratto e pagamento del premio
Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear eventuali documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e pagare il premio previsto con bonifico bancario. Nella causale vanno indicati:
- cognome e nome del contraente
- numero e data di decorrenza del preventivo/polizza
Verificato l’accredito del pagamento, Linear invia la polizza al contraente.
Che obblighi ho
1.6. Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Linear presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se Linear ha percepito il 50% del premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del sinistro).
1.7. Aggravamento del rischio
Il contraente o l’assicurato devono dare comunicazione scritta a Linear di ogni aggravamento del rischio rispetto al momento della sottoscrizione del contratto. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Linear possono far perdere del tutto o in parte il diritto all’indennizzo e possono far cessare l’assicurazione4.
Altre norme
1.8. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente, comprese eventuali variazioni successive alla stipula della polizza.
1.10. Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge
In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell’assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
4 Art. 1898 del Codice Civile.
GARANZIE
2. INCENDIO
Cosa assicura
2.1. Oggetto dell’assicurazione – Xxxxxx assicurati
Linear indennizza, nei limiti dei massimali indicati nella scheda contrattuale e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti al contenuto dell’abitazione e ai locali, questi ultimi solo se espressamente richiamati in polizza, causati dai seguenti eventi:
a) incendio dei locali
b) fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate
c) esplosione, implosione, scoppio Sono esclusi i danni causati:
• da ordigni esplosivi, purché non a seguito di eventi socio-politici
• a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale
d) acqua condotta - fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali Sono esclusi:
• I danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature
• le spese per la demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua, salvo quanto previsto dall’art. 2.6. Garanzia facoltativa – Ricerca della Rottura, se operante.
Per i danni da acqua condotta è prevista una franchigia di 100 € per sinistro.
e) fenomeni elettrici - correnti, scariche o altri tipi di fenomeno elettrico, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, che comportano danni agli impianti o alle installazioni dei locali considerati immobili per natura o destinazione.
Sono esclusi i danni:
• agli elettrodomestici
• alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte dovuti ad usura, a manomissione
• causati da imperizia e negligenza degli addetti
• avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione
Per i danni da fenomeni elettrici è prevista una franchigia di 100 € per sinistro e un massimale di 1.500 € per anno assicurativo.
f) eventi speciali
• eventi socio-politici - scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio.
Sono esclusi i danni che si verificano durante la confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità
Per i danni da eventi socio-politici è prevista una franchigia di 150 € per sinistro.
• eventi atmosferici - grandine, uragani, bufere, trombe d’aria e ogni altra perturbazione tanto violenta da aver danneggiato anche altre abitazioni oltre a quella assicurata, sia nella stessa proprietà che nelle località vicine.
L’assicurazione comprende i danni: da acqua penetrata all’interno del fabbricato solo attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi citati; conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato, o sue parti, per sovraccarico di neve; da urto di cose trasportate o crollate a causa del vento o degli eventi citati.
Sono esclusi i danni:
• a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari
• da infiltrazioni, umidità, stillicidio
• da acqua penetrata da aperture lasciate senza protezione
• da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine
• cedimento o franamento del terreno
• da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico Per i danni da eventi atmosferici è prevista una franchigia di 200 € per sinistro.
Per i danni da eventi speciali il massimale è di € 15.000 per anno assicurativo.
g) guasti causati dai soccorritori per impedire o limitare i danni causati dagli eventi coperti/assicurati elencati in questo articolo
2.1.1. Rimborso di ulteriori spese
Linear rimborsa, se conseguenti agli eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati”, entro i massimali previsti per gli stessi, le spese sostenute per:
- demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia copre per ciascun sinistro fino al 3% della somma assicurata per la voce di danno colpita da sinistro;
- rimozione e ricollocamento dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, se la loro rimozione è indispensabile per riparare i locali occupati dall’assicurato, danneggiati da eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati”. Massimale: 1.000 € per ciascun sinistro.
Linear inoltre rimborsa, se conseguenti agli eventi indicati all’art. 2.1 ”Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati”, entro i massimali previsti per gli stessi, e solo se presente la copertura danni ai locali, quanto segue:
- se i locali sono in proprietà dell’assicurato, le spese di affitto che egli ha sostenuto per il mancato godimento dei locali assicurati da lui abitati e rimasti danneggiati a seguito di sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore a un anno. L’indennizzo è calcolato in base al presumibile costo d’affitto dei locali abitati dall’assicurato
- se i locali sono condotti in locazione dall’assicurato, le maggiori spese di affitto che egli ha per il mancato godimento dei locali assicurati da lui abitati e rimasti danneggiati per un sinistro, per il periodo necessario al ripristino, fino al massimo di un anno. L’indennizzo corrisponde alle maggiori spese di affitto pagate dall’assicurato rispetto al canone pagato al momento del sinistro; l’indennizzo non può superare l’importo di tale canone
- spese per la riparazione di ascensori e montacarichi a seguito di rovinosa caduta per la rottura dei congegni.
2.2. Delimitazioni
La garanzia per i danni al contenuto è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- preziosi e gioielli fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata
- collezioni in genere fino alla concorrenza di 1.000 €
- quadri, oggetti d’arte, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a 10.000 € nei limiti indicati nelle condizioni di assicurazione
- attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente
dall’assicurato e/o dai suoi familiari conviventi
2.3. Ricorso Terzi
Xxxxxx tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni causati a terzi in conseguenza egli eventi indicati all’art. 2.1 ”Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati”, nei limiti del massimale indicato sulla scheda contrattuale.
Ferma la somma assicurata quale massimo indennizzo indicata nella scheda contrattuale e nelle condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di servizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata.
Cosa NON assicura
2.4. Rischi esclusi dalla garanzia Incendio locali e contenuto
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, da invasione
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo
dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche
c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “spese di affitto” dall’art. 2.1.1 “Rimborso di ulteriori spese”
e) causati da gelo
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
g) causati con dolo dall’assicurato o dal contraente o dai suoi familiari conviventi
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
i) denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere
2.5. Rischi esclusi dalla garanzia Ricorso terzi
Sono esclusi i danni:
- a cose che l’assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo o a qualsiasi titolo
- di qualsiasi natura in conseguenza di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
Non sono considerati terzi le persone che risiedono e convivono stabilmente con l’assicurato e che risultano dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, i genitori e i figli dell’assicurato, altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi o per i quali l’assicurato provvede al loro mantenimento.
Come personalizzare
2.6. Garanzia facoltativa – Ricerca della Rottura
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
La garanzia è operante solo se viene acquistata e la somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.
A parziale deroga dell’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera d), Linear indennizza l’assicurato delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti, per ricercare ed eliminare la rottura che ha causato lo spargimento d’acqua.
È prevista una franchigia di 100 € per sinistro.
In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente la garanzia “Acqua condotta” e “Ricerca rottura”, viene applicata una sola franchigia.
Massimale: 1.000 € per anno assicurativo.
Come assicura
2.7. Locali dell’abitazione in affitto
Nei casi di responsabilità dell’assicurato, se presente la copertura danni ai locali, Linear risponde per i danni diretti e materiali ai locali che l’assicurato ha preso in affitto, causati dagli eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione
– Rischi assicurati”.
Massimale: fino alla somma assicurata indicata sulla scheda contrattuale alla voce “Incendio ai Locali”.
2.8. Colpa grave
Linear indennizza i danni che derivano dagli eventi coperti/assicurati dalla sezione Incendio e determinati da colpa grave
dell’assicurato o del contraente.
2.9. Vincolo mutuo (solo se indicato sulla scheda contrattuale)
Se il contraente inserisce questa clausola, la polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’istituto di credito indicato
in polizza come creditore ipotecario e privilegiato in funzione del relativo contratto di finanziamento.
2.10. Rinuncia alla Rivalsa
Linear rinuncia al diritto di rivalsa che le spetta per legge nei confronti dei parenti di primo e secondo grado
dell’assicurato, dei locatari e/o proprietari dei locali assicurati, tranne in caso di dolo.
2.11. Estensione territoriale
Le garanzie operano per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
2.12. Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo per sinistro
Garanzie | Opzioni | Massimale danni ai locali | Massimale danni al contenuto | Franchigie |
Incendio | 1 | 120.000 € | 20.000 € | - |
2 | 80.000 € | 20.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Fulmine, urto di veicoli, bang sonico | 1 | 120.000 € | 20.000 € | - |
2 | 80.000 € | 20.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Esplosione, implosione, scoppio | 1 | 120.000 € | 20.000 € | - |
2 | 80.000 € | 20.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Acqua condotta | 1 | 120.000 € | 20.000 € | 100 € |
2 | 80.000 € | 20.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Guasti creati dai soccorritori | 1 | 120.000 € | 20.000 € | - |
2 | 80.000 € | 20.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro | 1 | Fino al 3% di 120.000 € | Fino al 3% di 20.000 € | |
2 | Fino al 3% di 80.000 € | Fino al 3% di 20.000 € | ||
3 | - | Fino al 3% di 15.000 € | ||
Spese di rimozione e ricollocamento | 1 | - | 1.000 € | - |
2 | 1.000 € | |||
3 | 1.000 € | |||
Spese di affitto | 1 | 120.000 € | - | |
2 | 80.000 € | |||
3 | - | |||
Maggiori spese di affitto | 1 | 120.000 € | - | - |
2 | 80.000 € | |||
3 | - | |||
Spese per la riparazione di ascensori e montacarichi | 1 | 120.000 € | - | - |
2 | 80.000 € | |||
3 | - | |||
Locali dell’abitazione in affitto | 1 | 120.000 € | - | - |
2 | 80.000 € | |||
3 | - |
Garanzie | Opzioni | Massimale danni ai locali | Massimale danni al contenuto | Franchigie |
Vincolo Mutuo | 1 | 120.000 € | - | - |
2 | 80.000 € | |||
3 | - | |||
Ricorso Terzi | 1,2 | 150.000 € | - | |
3 | 125.000 € | |||
Ricorso Terzi per danni da mancata attività | 1,2,3 | Fino al 10% del massimale assicurato | - | |
Ricerca rottura | 1,2 | 1.000 € | - | 100 € |
2.13. Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo per anno assicurativo
Garanzie | Opzioni | Massimale danni ai locali | Massimale danni al contenuto | Franchigie |
Fenomeni elettrici | 1 | 1.500 € | 1.500 € | 100 € |
2 | 1.500 € | 1.500 € | ||
3 | - | 1.500 € | ||
Eventi speciali: Eventi socio- politici | 1 | 15.000 € | 15.000 € | 150 € |
2 | 15.000 € | 15.000 € | ||
3 | - | 15.000 € | ||
Eventi speciali: Eventi atmosferici | 1 | 15.000 € | 15.000 € | 200 € |
2 | 15.000 € | 15.000 € | ||
3 | - | 15.000 € |
3. RESPONSABILITÀ CIVILE
Cosa assicura
3.1. Oggetto dell’assicurazione - Rischi assicurati
a) assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Linear, nei limiti del massimale indicato in polizza, si fa carico delle somme che per capitali, interessi e spese, sono dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nell’ambito della vita privata.
Sono compresi anche:
- i danni causati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni
- i danni che derivano dalla proprietà e/o conduzione dei locali dell’abitazione principale dell’assicurato, e
dalla conduzione dei locali dell’abitazione secondaria
b) assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)
Linear indennizza l’assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici da lui assunti5, durante lo svolgimento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali). L’assicurazione opera se, al momento del sinistro, gli addetti ai servizi domestici risultano regolarmente assunti
c) rivalsa I.N.P.S. e INAIL
L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa dell’I.N.P.S6 e dell’INAIL.
5 Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.
6 Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.
3.2. Danni all’arredo domestico e ai locali presi in locazione durante la villeggiatura
A parziale deroga dell’art. 3.3 “Soggetti e rischi esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)” lettera b) e lettera c) di questa sezione, sono compresi i danni all’arredo domestico, e i danni in genere ai locali di terzi, presi in affitto durante la villeggiatura conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio ; sono comunque esclusi i rapporti di affitto o uso tra parenti ed affini.
Franchigia di 300 € per sinistro. Massimale: 20.000 € per anno assicurativo.
Non sono considerati terzi le persone che risiedono e convivono stabilmente con l’assicurato e che risultano dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, i genitori e i figli dell’assicurato, altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi o per i quali l’assicurato provvede al loro mantenimento.
Cosa NON assicura
3.3. Soggetti e rischi esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
Non sono terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
- tutte le persone del nucleo familiare, il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, i genitori e i figli dell’assicurato, altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi o che l’assicurato mantiene
- gli addetti ai servizi domestici che sono stabilmente assunti dall’assicurato
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto
b) a cose altrui che derivano da incendio di cose dell’assicurato o che egli detiene
c) a cose che l’assicurato detiene a qualsiasi titolo
d) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a equiparate, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
e) che derivano dall’esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto all’art. 3.1 “Oggetto dell’assicurazione - Rischi assicurati” lettera b)
f) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi
g) che derivano dalla pratica di sport motoristici
h) che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
i) che derivano da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell’assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni che derivano da ogni maggior onere conseguente all’obbligo solidale dell’assicurato con altri condomini
j) che derivano dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, e dalla pratica della caccia
k) che derivano dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile salvo
quanto previsto dall’art. 3.4. Garanzia facoltativa – Xxxxx causati dai cani, se operante.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. inoltre non comprende i danni:
- causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.)
- di qualunque natura, comunque causati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza che contiene in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto
- conseguenti a responsabilità che derivano da campi elettromagnetici
Come personalizzare
3.4. Garanzia facoltativa – Xxxxx causati dai cani
La garanzia opera solo se viene acquistata e la somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.
A parziale deroga dell’art. 3.3 “Xxxxxxxx e rischi esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)” lettera k), l’assicurazione è prestata per i danni causati dalla proprietà e/o custodia di cani nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero.
Per i danni a cose è prevista una franchigia di 150 € per sinistro.
Per i danni alla persona è prevista una franchigia di 250 € per sinistro.
L’assicurazione non opera per i danni che derivano dalla proprietà, possesso e/o custodia di cani delle seguenti razze/tipologie e agli incroci con esse ottenuti:
- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Dobermann
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bull Mastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard
3.5. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
3.6. Tabella riassuntiva massimali/somme assicurate
Garanzie | Massimali | Franchigie |
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) | 500.000 €/per sinistro | - |
Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.) | 500.000 €/per sinistro | - |
Rivalsa I.N.P.S. e INAIL | 500.000 €/per sinistro | - |
Danni all’arredo domestico e ai locali presi in locazione durante la villeggiatura | 20.000 €/per anno assicurativo | 300 € |
Danni causati da cani | 500.000 €/per sinistro | 150 € per danni a cose 250 € per danni a persone |
SINISTRI
4. SEZIONE SINISTRI
4.1. Denuncia del sinistro e obblighi del contraente/assicurato
Il contraente o l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
b) denunciare agli organi di polizia o all’autorità giudiziaria i sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali
c) conservare le tracce e i residui del sinistro, senza diritto di indennità alcuna
d) avvisare Linear entro 3 giorni al numero di telefono e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione
“Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e fornire:
- descrizione dettagliata dell’evento
- indicazione di eventuali testimoni e/o autorità intervenute
- indicazione delle persone, cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno
Limitatamente ai sinistri relativi alla garanzia R.C.O., l’assicurato deve denunciare solo quelli per i quali è in corso
un’inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro7.
La riparazione non può essere iniziata prima che sia intervenuto un incaricato Linear per l’ispezione, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità.
Se l’ispezione per qualsiasi motivo non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, il contraente o l’assicurato
può prendere tutte le misure del caso
e) fornire a Linear entro i 5 giorni successivi:
- elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- copia dell’eventuale denuncia fatta alle autorità
- indicazione di altre eventuali assicurazioni sugli stessi rischi e copia delle relative polizze A richiesta tanto di Linear che dei periti, il contraente o l’assicurato deve:
f) presentare i documenti amministrativi sul sinistro che si possono ottenere dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica amministrazione
In caso di sinistro relativo alla sezione “Responsabilità civile” e alla garanzia Ricorso Terzi di cui all’art. 2.3, l’assicurato deve informare immediatamente Linear delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Linear può assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve evitare qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità nella fase dell’istruzione del sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse, senza aver richiesto e ottenuto il consenso di Linear.
Norme per la sezione “Incendio”
4.2. Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno può essere effettuata nelle seguenti modalità:
a) tramite accordo direttamente tra Xxxxxx, o un perito da questa incaricato, e l’assicurato o persona da lui indicata; oppure, a richiesta di una delle parti,
b) da due periti, nominati rispettivamente da Linear e dal contraente con atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando sono in disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo se c’è disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali senza voto deliberativo. Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente.
7 Art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.
4.2.1. Determinazione dei danni indennizzabili
I danni sono determinati, separatamente per ogni singola voce di danno, secondo questi criteri:
a) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle solo danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui
b) per i danni al contenuto si stima l’importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non possono essere riparate o quando le spese di riparazione delle cose danneggiate sono pari o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro. Da questa stima si deduce il valore ricavabile dai residui.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
Per i danni a oggetti d’arte che possono essere riparati o restaurati si stima l’importo totale delle spese di riparazione o restauro, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’oggetto danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro. Per i danni a oggetti d’arte che non possono essere riparati o restaurati si stima il valore dell’oggetto al momento del sinistro, tenuto conto della sua natura e qualità; da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.
Non sono indennizzate le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità (aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale), e comunque i costi di trasporto e dogana che si determinano fuori del territorio dello Stato italiano.
In nessuno dei casi di cui ad a) e b) può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi ed ogni altra circostanza concomitante.
4.3. Terzi interessati
In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei periti che sono scelti da Linear e dal contraente. Solo il contraente può compiere azioni, esporre ragioni e rivendicare diritti nell’ambito dell’assicurazione. Tuttavia l’indennità che è versata in contradditorio può essere versata all’atto del pagamento, solo con l’intervento o nei confronti dei terzi interessati.
4.4. Pagamento dell’indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo ai sensi del precedente art. 4.2 ”Procedura per la valutazione del danno” previo accordo tra Linear e l’assicurato o con verbale di perizia definitivo, Linear paga quanto dovuto, salvo che:
a) il contraente o l’assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza a Linear per il pagamento
b) a Linear venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione
c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia
Norma per le garanzie “Ricorso Terzi” e “Responsabilità Civile”
4.5. Gestione delle vertenze di danno
Linear a nome dell’assicurato assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno; designa, quando occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all’assicurato.
Sono a carico di Linear le spese per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese sono ripartite fra Linear e l’assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Linear non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non ha designato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.
telefono: 000 0000000 | Lunedì – Sabato: 8.30 -20.00
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
telefono: 000 0000000 | Lunedì - Sabato: 8.30-20.00 posta: Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
email: xxxxxxxx@xxxxxx.xx
telefono: 000 0000000 | Lunedì - Venerdì 8.30 -20.00, Sabato 8.30 -14.00 posta: Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx