ACCORDO QUADRO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ELETTRIFICAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ER: SASSUOLO RADICI – REGGIO EMILIA E REGGIO EMILIA- GUASTALLA
CIG: 7736370E79 CONTRATTO PUBBLICO DI LAVORI
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ACCORDO QUADRO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ELETTRIFICAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ER: SASSUOLO RADICI – REGGIO XXXXXX E REGGIO EMILIA-GUASTALLA
Per i lavori di elettrificazione ferroviaria nonché l’eventuale progettazione esecutiva degli stessi Con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 x.x.,
XXX
Xx Xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
E
(d’ora in poi per brevità denominato “impresa” ovvero “aggiudicatario”), rappresentato nel presente atto dal Sig.
nato a , il / / ,
C.F. , in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
- Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in conformità a quanto
contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di lavori nei
settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”;
- Nell’Accordo Quadro sono individuate le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, le prestazioni e forniture in opera oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, rimandando a successivi atti (Contratti Applicativi) le necessarie specificazioni per il concreto inizio delle attività/prestazioni medesime che di volta in volta verranno richieste dalle strutture competenti di FER;
- Con Determina del Direttore Generale di FER n° 098/18 del 19/12/2018 è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
- Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. ha pertanto esperito procedura CIG 7736370E79;
- La procedura CIG 7736370E79, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dava facoltà di presentare elementi migliorativi a quanto posto in base di gara: i lavori, i servizi e le forniture posti a base di gara vengono integrati in funzione degli approfondimenti e delle varianti migliorative ed implementative formulate in sede di offerta che vengono qui richiamate e che si intenderanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (All. 1 – offerta tecnica);
- A seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria, il costituito raggruppamento temporaneo di imprese come sopra identificato, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di
FER n° /19 del / /2019;
- A mezzo piattaforma di e-procurement, FER ha comunicato all’APPALTATORE l’aggiudicazione nonché ai soggetti partecipanti alla procedura;
- FER ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall’APPALTATORE in fase di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresi dunque le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- A seguito di quanto prima riportato, l'IMPRESA è risultata in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente atto, gli allegati e gli atti richiamati sebbene non ivi allegati materialmente.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Con il presente Accordo, FER si impegna ad affidare alle condizioni contenute nell’Accordo medesimo e negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, all’Impresa, che accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire, l’esecuzione in
appalto dei lavori relativi agli interventi per il Completamento dell’elettrificazione delle linee ferroviarie regionali ER: Sassuolo Radici – Reggio Xxxxxx e Reggio Emilia - Guastalla, affidati mediante stipulazione di successivi contratti applicativi.
Le opere che potranno essere affidate con successivi Contratti Applicativi consisteranno principalmente in interventi di cui agli elaborati progettuali posti a base di gara qui interamente richiamati.
Con il Primo contratto applicativo è affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione esecutiva degli interventi secondo quanto meglio specificato nell’elaborato denominato “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA”.
In caso di prestazioni complementari, esse saranno compensate a misura secondo le tariffe di cui il Decreto ministeriale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinata all’adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER.
È affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori: tali prestazioni si intendono ricomprese nelle tariffe delle opere appaltate.
La realizzazione esecutiva relativa ad uno specifico intervento, da redigere sulla base del relativo Ordinativo Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità ai rispettivi progetti esecutivi redatti dall’appaltatore e approvati da FER, nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche, dei capitolati speciali e
della documentazione elencata al successivo art. 40 e alle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti indicati all’art.33 del D.P.R. 207/10, dagli elaborati progettuali che all’uopo saranno indicati da FER stessa nei singoli Ordinativi Applicativi.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato. Con la sottoscrizione del presente l’affidatario si impegna a realizzare fino a contratti applicativi contestualmente come da offerta proposta senza che ciò ossa costituire presupposto per alcuna pretesa.
La mancata sottoscrizione anche di un solo Ordinativo Applicativo per fatto dell’Appaltatore o l’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Ordinativi Applicativi danno facoltà a FER di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del cc, salvo il risarcimento del maggior danno.
Sempre mediante la stipulazione di Ordinativi Applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore lavori che FER qualificherà nell’Ordinativo Applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art.100 punto 6 del D.Lgs. 81/2008, e ciò ferme restando le condizioni stabilite con il presente Accordo (pertanto, senza modificazione dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi). L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’Accordo ogni altro intervento occorrente per rendere gli impianti dell’infrastruttura ferroviaria perfettamente mantenuti nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi.
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, FER si riserva la facoltà di affidare a suo insindacabile giudizio e per qualunque tipologia di intervento lavori/prestazioni/forniture (e ciò con particolare riferimento alle forniture di materiale ferroviario) in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altro:
a) il nominativo del RUP in fase di aggiudicazione, del Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione e del Direttore Lavori
b) l’oggetto degli interventi da eseguire, il CIG derivato, il codice CUP ove obbligatorio ai sensi di legge;
c) l’eventuale disciplinare prestazionale per l’esecuzione delle attività progettuali ivi compresi sondaggi, rilievi e saggi comprensivo delle procedure di approvazione degli elaborati promossi dall’IMPRESA;
d) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera computate;
e) il luogo interessato dagli interventi;
f) l’eventuale appartenenza dell’impianto in cui si svolgeranno i lavori a più
tratte di linea;
g) le specifiche per la determinazione delle eventuali penali;
h) l’importo dell’intervento richiesto con indicazione degli importi riferiti alle prestazioni professionali, ai lavori e quelli riferiti agli oneri della sicurezza
analiticamente stimati;
i) termini di pagamento (Stati di Avanzamento Lavori Unico: limiti di importo o scadenze temporali definite in funzione dell’importo contrattuale e dei tempi di realizzazione);
j) i termini utili per l’esecuzione delle eventuali prestazioni progettuali;
k) i termini utili per l’esecuzione dei lavori;
l) gli eventuali elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo da redigersi a
cura dell’Appaltatore;
m) il cronoprogramma degli interventi da realizzare;
n) gli eventuali piani di sicurezza;
o) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste;
p) indicazioni peculiari sull’esecuzione dei lavori ingerenti l’esercizio
ferroviario.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.
L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.
Sempre con contratti applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore – e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle
condizioni tutte dell’Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi – lavori che FER qualificherà nel contratto applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art.100 punto 6 del D.lgs 81/2008 per i quali non si applicano le disposizioni del suddetto articolo 100. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
Tutti gli interventi, da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno descritti nei singoli Ordinativi Applicativi e dettagliati nei rispettivi eventuali elaborati progettuali.
Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Ordinativo Applicativo, oltre agli elaborati progettuali già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati così come indicato nelle singole voci.
Anche se eventualmente previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto, nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all’Appaltatore verrà applicata la penale prevista nel separato atto Xxxxxxxx Xxxxxx.
Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ARTICOLO 3
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO- PROROGHE
TERMINI E PROROGHE
Il termine utile del presente AQ è stabilito in 48 mesi dall’avvio del primo contratto applicativo ovvero al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale (quale dei due intervenga prima).
Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo contratto applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo.
Per ciascun CA il termine utile per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data
indicata nel verbale di consegna delle prestazioni.
Ove, alla data di scadenza del periodo di validità contrattuale, fossero in corso di esecuzione o di completamento dei lavori richiesti con Contratti Applicativi, esso si intenderà esteso per il tempo previsto dal Contratto Applicativo per l’ultimazione dei lavori.
Detta estensione del termine di validità di cui al precedente punto non darà titolo alcuno all’Appaltatore di pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni onere relativo.
Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nei singoli Contratti Applicativi.
L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere la consegna dei lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo emessa da FER entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa. La mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito al presente capoverso potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale.
In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per FER. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, si applicheranno quelle più favorevoli a FER.
L’Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, senza possibilità di rivalsa nei confronti di FER, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro. L’Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene indenne FER nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.
Nel caso in cui a FER fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o comunque a rimborsarle a FER, a prima richiesta e senza poter opporre
eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che FER non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La responsabilità dell’Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del personale e delle cose di FER.
L’Appaltatore assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'Appaltatore stesso e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
ARTICOLO 4
RUP IN FASE D’ESECUZIONE DEI LAVORI –DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
Per il presente Accordo e per ciascun contratto applicativo è nominato da parte di FER, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali, il RUP in fase d’esecuzione.
Il Direttore dei Lavori di ciascun Contratto Applicativo è nominato da parte di FER ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 delle CGC.
Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di controllare e verificare tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni.
Durante il corso delle prestazioni, il Direttore dei Lavori avrà il compito di trasmettere tutte le comunicazioni e istruzioni di FER all’Appaltatore con apposite comunicazioni scritte.
L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art.15.1 delle
CGC. La rappresentanza dell’Appaltatore per ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale è assunta di norma dal predetto Direttore Tecnico salvo la facoltà dell’Appaltatore di nominare persona diversa, munita dei requisiti e della procura di cui all’articolo 15 delle CGC. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato
- può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
L’Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo uno o più Capi Cantiere, incaricato/i di coordinare e sovraintendere all’esecuzione delle prestazioni previste nel CA, assicurandone l’osservanza ai contenuti dei piani di sicurezza, nonché di interfacciarsi in via esclusiva con la Direzione Lavori.
I nominativi dei rappresentanti nominati dall’Appaltatore, incaricati dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere vanno specificati nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) come previsto nell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, al punto 3.2.1, comma a.
XXX può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico/i e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo e ai relativi Contratti Applicativi, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo del presente contratto ammonta a € ,00 ( /00) oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, già al netto del ribasso del %
( per cento) praticato nell’offerta
dall’Appaltatore del contratto. OPZIONE CONTRATTUALE
È, inoltre, previsto ad insindacabile giudizio di FER, senza che questo possa comportare alcuna pretesa da parte dell’Appaltatore, il reimpiego del ribasso d’asta per i lavori complementari ovvero per estendere ulteriormente nel tempo il contratto; pertanto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari opere/servizi consistenti in ripetizioni di lavori/servizi oggetto della presente procedura, FER si riserva la facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore, per far eseguire a prezzi e condizioni invariate (fermo restando l’importo massimo previsto a base della presente procedura) nuovi lavori analoghi dall’aggiudicatario della presente procedura tali prestazioni.
PREZZI
Per tutta la durata del contratto non sono previste clausole di revisione prezzi. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento.
L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di
ogni pagamento.
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale
in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora
l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
ARTICOLO 6
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati A CORPO secondo quanto stabilito dal singolo Contratto Applicativo al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Per ciascun Ordinativo Applicativo saranno emessi Stati di Avanzamento Lavori Unico, secondo limiti di importo o scadenze temporali definite
nell’Ordinativo stesso in funzione anche dell’importo contrattuale, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni previste dall’ordinativo.
Per eventuali cantieri con importo opere superiore a euro 200.000,00 ovvero tempi di realizzazione superiori a 12 mesi, previa richiesta dell’IMPRESA, potranno essere previsti, ad insindacabile giudizio del RUP, stadi di avanzamento lavori per importi opere eseguite superiori al 20%.
Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra.
Entro trenta giorni dalla emissione di suddetto Stato di Avanzamento, il Responsabile del Procedimento emetterà un Certificato di Pagamento.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo entro 60 giorni data fattura fine mese, emettibile solo a seguito del perfezionamento del Certificato di
.pagamento di cui sopra.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per i connessi certificati di collaudo (ovvero di regolare esecuzione) relativi all’Accordo ed ai singoli contratti applicativi, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, quali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun
pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello
stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione successiva all’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo del relativo contratto applicativo.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo.
L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente
autorizzata.
Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo e del contratto applicativo, del codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, suo Codice fiscale o partita IVA e modalità richieste per il pagamento. Il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture al presente Accordo, e il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge, saranno indicati nei contratti applicativi.
I pagamenti saranno effettuati da FER, a mezzo di bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FER da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17 del presente accordo e dell’art 60 della CGC, in ragione di quanto stabilito all’art. 3 della Legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
C.C. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.136/2010 , FER verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e alla presente Accordo sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: “L’Impresa
in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
nell’ambito dell’Accordo
sottoscritto con
identificato con il CIG /CUP assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 .
L’Impresa in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a FER della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
si impegna ad inviare copia della presente Contratto a FER.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dal contratto di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto.
In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore ai sensi del presente Accordo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l’Appaltatore medesimo è incorso.
Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del quarto periodo del comma 3 e del comma 3-bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
ARTICOLO 7 CESSIONE DEI CREDITI
Fermo quanto previsto all’art. 8 delle CGC, la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a FER di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di FER medesima al risarcimento dei danni.
Resta inteso che FER intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di FER.
ARTICOLO 8 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di polizza fideiussoria n.
emessa il
rilasciata da
fino alla concorrenza di € (euro
/00), pari al % dell’importo della prima annualità dell’AQ, ed acquisita agli atti di FER ed acquisita agli atti di FER con l’impegno del garante di rinnovare la cauzione all’esercizio dell’opzione contrattuale.
La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di FER, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di approvazione del certificato di collaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. Qualora nel periodo di validità della garanzia si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico-patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di
FER, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di affidabilità creditizia, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9 POLIZZE ASSICURATIVE
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento all’intero Accordo Quadro, salvo le disposizioni relative alla Polizza di cui al successivo punto 4 che troverà applicazione nei singoli Contratti Applicativi laddove è prevista la progettazione esecutiva.
POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
La polizza per copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne FER da tutti i rischi di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER il testo della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni
elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi
azione di rivalsa.
c) L’obbligo per la compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
e) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali;
In difetto FER si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a FER dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 105, D. Lgs. 50/16 (già in possesso della compagnia),
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sotto-murarie dei manufatti in aderenza interessati.
POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA BIENNALE
L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale che dovrà tenere indenne FER da tutti i rischi per vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni Generali.
Per ogni singolo Contratto Applicativo, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale dello stesso Contratto Applicativo. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a FER entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, che considererà “Assicurato” FER, dovrà prevedere massimali pari al valore del singolo Contratto Applicativo.
In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di FER,
l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FER da tutti gli oneri sopportati al riguardo.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per
60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi
azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società;
c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati
dall’Appaltatore i applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a
partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
INTERVENTI SOSTITUTIVI
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza FER a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 10 SUBAPPALTO EVERIFICHE ANTIMAFIA
Il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo dell’Accordo Quadro fermi restanti i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia ed in base a quanto stabilito nell’articolo 39 delle Condizioni Generali. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta (All. 3 - Dichiarazione di subappalto).
Qualora sia necessario il ricorso ad ulteriori operatori economici per lavori di categorie diverse da quelle indicate in bando (ad esempio SIOS, ecc) potrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Responsabile del Procedimento.
L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FER, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all’Accordo Quadro, sia con riferimento a ciascun contratto applicativo.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto.
La richiesta di autorizzazione al subappalto corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti).
Ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del D. L. 69/2013, FER acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione.
In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della
Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte
del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.
Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che FER, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente atto, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub- appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.
Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto.
Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Accordo e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 8 del presente AQ, FER in nessun caso corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai fornitori con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, FER sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere l’Accordo per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.
Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al
subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, FER dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri FER, le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura.
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti, senza oneri ulteriori per FER in quanto già compresi nei prezzi contrattuali.
È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. 231/2001 della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a FER la documentazione necessaria.
ARTICOLO 11
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE
FER provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.
Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali.
Conformemente a quanto sopra, qualora il FER decida nel corso dell’intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di FER.
ARTICOLO 12
PENALI E CRONOPROGRAMMA
Per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma, sarà applicata la penale stabilita nella misura dello 0.1% dell’importo del relativo CA, da effettuarsi con il primo SAL utile.
Il Direttore Lavori qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato all’Appaltatore.
Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei
Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non incorrere nelle penali previste dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà, ai sensi dell’art. 19 delle CGC, la penale stabilita al punto 1 del presenta articolo.
La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.
In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l’importo trattenuto sarà riaccreditato all’Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile.
In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l’Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a penale e definitivamente incamerati da FER.
ARTICOLO 13
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle CGC, FER si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. anche in ciascuno dei seguenti casi:
a) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelle attinenti alla sicurezza sul lavoro;
b) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
c) l’avvenuta applicazione di penali nella misura superiore al 10%.
La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FER dichiari all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
Fermo quanto sopra, FER ha inoltre la facoltà di risolvere, previa diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., il presente Accordo nelle seguenti ipotesi:
a) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di FER entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
b) comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente Accordo ), tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni;
c) violazione degli obblighi in materia di regolarità contributiva (“Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza “contributiva” e retributiva
dell’appaltatore e del subappaltatore).
La risoluzione dell’Accordo non esime l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento, ove richiesto da FER, interventi in corso già affidati con i contratti applicativi alla data di dichiarazione della risoluzione stessa.
ARTICOLO 14 RECESSO
Nel caso in cui FER si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà tenuto, ove richiesto da FER, ad ultimare l’esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo in corso di adempimento.
Le parti convengono che l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 62 delle Condizioni Generali sarà calcolato sull’importo dei contratti applicativi in corso di esecuzione all’atto del recesso, per i quali FER non disponga di proseguirne l’esecuzione ai sensi di quanto previsto al comma precedente.
La facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle CGC potrà essere esercitata da FER anche relativamente al singolo contratto applicativo. In tal caso, l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 6.2 delle CGC sarà calcolato sull’importo del relativo contratto applicativo.
ARTICOLO 15 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la
conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
FER ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’esecuzione del presente Accordo e dei relativi contratti applicativi ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo e dei relativi contratti applicativi, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui FER sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente
ARTICOLO 17
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle per le tasse di bollo, di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)
Per FERROVIE XXXXXX XXXXXXX S.r.l.
(Il Direttore Generale) (X.xx Digitalmente)
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art.
8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17.
Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)
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