REGOLE DI FUNZIONAMENTO DI OTA-ITALIA (OTA-IT)
Allegato n. 1 alla Delibera n. 478/09/CONS
ANNESSO
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DI OTA-ITALIA (OTA-IT)
1. Premessa
1.1 OTA-IT - istituita con delibera AGCOM n. 121/09/CONS - con riferimento alla fornitura dei Servizi/Prodotti di accesso alla rete fissa specificati nel successivo punto 2.1 (e denominati di seguito “Servizi/Prodotti”) - ha il mandato di svolgere:
▪ attività di prevenzione per evitare la nascita di controversie tecnico-operative tra le Parti, anche adoperandosi per migliorare l’interazione dei flussi informativi, dei processi operativi nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di AGCOM (di seguito “funzione di facilitazione”);
▪ attività di composizione delle eventuali divergenze tra le Parti, adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di carattere tecnico/operativo anche attraverso un tentativo di conciliazione dei soggetti coinvolti (di seguito “funzione di mediazione”).
1.2 OTA-IT svolge i compiti ad essa assegnati nel principio di piena collaborazione con l’Autorità, cooperando per il raggiungimento dei fini istituzionali a quest’ultima affidati dal legislatore.
1.3 OTA-IT opera in modo ragionevole, trasparente ed indipendente, interpretando al meglio le esigenze e le necessità degli Operatori - anche tenendo presenti quelle degli utenti finali - al fine di ottimizzare, nel rispetto del quadro regolamentare, le condizioni tecniche ed i processi operativi per una rapida flessibile ed efficace fornitura dei Servizi/Prodotti.
1.4 Nella sua funzione di facilitazione, OTA-IT persegue in particolare l’obiettivo di far sì che Telecom Italia e gli OLO (singolarmente od in gruppo) possano, anche sulla base dell’esperienza corrente, individuare/affinare le modalità tecniche più consone ed i processi operativi più efficaci attraverso i quali vengono forniti i Servizi/Prodotti già esistenti ovvero nuovi Servizi/Prodotti ritenuti da AGCOM suscettibili di essere inclusi nell’ambito di competenza di OTA-IT.
1.5 Nella sua funzione di mediazione, OTA-IT si adopera, in particolare, per individuare, con la massima sollecitudine, una soluzione conciliativa tra gli OLO (singolarmente od in gruppo) e Telecom Italia del contenzioso prospettato, operando nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e partecipazione.
2. Ambito di competenza di OTA-IT
2.1 Si specificano nel seguito i principali Servizi/Prodotti di rete fissa di Telecom Italia che, ai sensi della Delibera 121/09/CONS, rientrano nell’ambito di competenza in cui OTA-IT svolge la sua attività secondo le modalità indicate nei §4 e §5:
a) Servizi di accesso disaggregato alla rete, ovvero ”Local Loop Unbundling - LLU” (full unbundling, shared access, sub-loop unbundling , Virtual ULL, ecc);
b) Servizi di accesso a banda larga all’ingrosso (bitstream, bitstream naked, ecc.) con i vari protocolli di trasmissione oggi usati;
c) Wholesale Line Rental (WLR);
d) Servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e raccordi interni di centrale);
e) Servizi accessori e correlati ai precedenti (es. colocation, backhauling, number portability, sistemi di supervisione di rete, anche con riferimento alle infrastrutture per lo sviluppo di nuove reti, previa identificazione ed approvazione da parte del Consiglio, etc.);
f) altri Servizi/Prodotti wholesale;
g) eventuali successivi Servizi/Prodotti d’accesso alla rete individuati da AGCOM nell’ambito dell’evoluzione dei servizi regolamentati suscettibili di essere inclusi nelle competenze di OTA-IT;
2.2 OTA-IT ha l’obiettivo di individuare, sulla base di indicazioni delle Parti, le migliori condizioni tecniche e di processo relative alla fornitura dei Servizi/Prodotti, di cui al punto 2.1, nel rispetto della regolamentazione vigente e tenuto conto di eventuali contratti in essere tra le Parti.
2.3 Sono escluse dalle finalità di OTA-IT la definizione e/o la verifica delle condizioni economiche di fornitura dei Servizi/Prodotti e le richieste di “penali”, fatte salve le relative modalità tecniche di misurazione.
2.4 In nessun caso l’attività di OTA-IT può sostituirsi all’esercizio da parte di AGCOM delle sue competenze in materia di vigilanza nonché di risoluzione delle controversie legali tra Operatori ai sensi dell’art. 23 D. Lgs n.259/2003 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, né può avere effetto novativo o d’interpretazione autentica rispetto alle prescrizioni regolamentari di AGCOM.
3. Modalità generali d’intervento di XXX-XX
0.0 XXX-XX agisce in modo pragmatico al fine di consentire l’individuazione di soluzioni che possano essere tradotte in linee operative di intervento secondo i principi di cui ai successivi §4 e §5 relative alle condizioni tecniche e di processo nella fornitura dei Servizi/Prodotti. In particolare, le attività di OTA-IT potranno riguardare:
▪ le caratteristiche tecniche/operative di fornitura di ciascun Servizio/Prodotto;
▪ le procedure operative relative a tutto il ciclo di vita dei Servizi di cui al § 2 (ad esempio
provisioning, cessazione, assistenza tecnica, ecc.);
▪ i flussi informativi relativi ai processi di Provisioning, Delivery ed Assurance dei Servizi/Prodotti;
▪ le possibili aggiunte di nuove funzionalità tecniche/operative nella fornitura dei Servizi/Prodotti;
▪ l’implementazione di nuovi Servizi/Prodotti o nuove funzionalità che dovessero essere definiti da AGCOM;
▪ l’attività di monitoraggio - anche tramite appropriati indicatori di prestazioni ed indici obiettivo, in riferimento agli aspetti oggetto delle attività di facilitazione e di mediazione di cui ai successivi §§ 4 e 5, con particolare riferimento ai “Temi aperti” di cui ai §§ 4.2 e 4.3, all'implementazione delle Linee Guida d'intervento ed all'adempimento degli accordi raggiunti tra le Parti.
3.2 OTA-IT dovrà tener conto nel suo operato anche di un uso efficiente delle infrastrutture della Rete di accesso e dell’impatto economico sotteso alla soluzione prospettata avvalendosi all’occorrenza di perizie tecniche.
4. Regole di facilitazione
4.1 L’obiettivo di OTA-IT, nel suo ruolo di facilitazione, è quello di creare e mantenere un ambiente di rapporti continuativo in cui gli Operatori possano velocemente ed efficacemente raggiungere accordi relativi ai flussi informativi ed alle modalità tecnico- operative di implementazione riguardanti la fornitura dei Servizi/Prodotti.
4.2 Il ruolo di facilitazione si esplica specificatamente attraverso le seguenti attività:
▪ individuare con gli Operatori sottoscrittori temi specifici a carattere tecnico/operativo da affrontare (di seguito “Temi Aperti”), determinando i percorsi più idonei ed i criteri di monitoraggio per l’individuazione di una possibile intesa generale che risulti ragionevolmente rapida e proporzionata sia tecnicamente che economicamente;
▪ attivare uno stretto dialogo con ciascuna delle Parti al fine di chiarire i legittimi interessi di ciascuno ed i potenziali vincoli tecnici che si frappongono alla risoluzione dei Temi Aperti;
▪ rapportarsi con gli OLO per valutarne le richieste specifiche e le relative priorità, al fine di individuare, ove possibile, una posizione comune in ordine alle esigenze di carattere tecnico/operativo di interesse generale;
▪ favorire la condivisione delle informazioni tra le Parti nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati in §7.
4.3 I Temi Aperti saranno affrontati con metodologie quali:
▪ favorire, nel rispetto della regolamentazione vigente, una standardizzazione comune di appropriate definizioni e specifiche nei processi operativi di fornitura relativi ai Servizi/Prodotti e nei relativi Reporting;
▪ anticipare difficoltà di implementazione dei processi e delle procedure tecniche/operative della regolamentazione e degli Impegni, formalizzando, se del caso, qualche maggior dettaglio o invitando a comportamenti tesi a rendere al meglio applicabili le procedure d’implementazione;
▪ verificare ed analizzare, quando non stabilito nella regolamentazione, alcune problematiche specifiche di carattere tecnico/operativo che dovessero emergere nella gestione di particolari categorie di clienti;
▪ valutare i livelli di servizio forniti e le funzionalità dei sistemi di supervisione e controllo;
▪ analizzare le modalità di misurazione e di consuntivazione degli esiti in relazione ai livelli di servizio, con particolare riferimento ai tempi di delivery , ai “rifiuti” (KO), alle modalità di assurance ed alle altre condizioni introdotte nei Service Level Agreements ("SLA"), in conformità agli obblighi regolamentari.
4.4 All’atto della formalizzazione da parte di OTA-IT di un Tema Aperto, in base alla complessità della tematica da trattare e delle precedenze concordate con le Parti, OTA-IT fissa un tempo obiettivo per dare una risposta/soluzione al problema in esame.
4.5 A seguito delle analisi effettuate e dopo aver valutato in modo approfondito le opinioni delle Parti, OTA-IT formula una specifica linea di azione, condivisa quantomeno dalla maggioranza degli OLO e da Telecom (nel seguito “Linea Condivisa di Intervento”), che descrive la soluzione individuata per far fronte a ciascun Tema aperto che si è posto in discussione.
4.6 Il Presidente OTA-IT, via via nel tempo, controlla la corretta implementazione di ciascuna Linea Condivisa di Intervento già formulata, segnalando tempestivamente al Consiglio AGCOM i ritardi rispetto ai tempi obiettivo e gli eventuali inadempimenti di qualcuna delle Parti.
4.7 Nel caso in cui le posizioni delle Parti non permettano di raggiungere una Linea Condivisa di Intervento OTA-IT, il Presidente ne da comunicazione tempestiva alle Parti e riferisce alla Commissione per le infrastrutture e reti di AGCOM (di seguito “CIR”) la problematica trattata.
5. Regole di mediazione
5.1 Il Presidente, con il supporto esecutivo del suo staff, avrà il compito di svolgere attività di mediazione dei contenziosi di natura tecnica/operativa tra gli Operatori (singolarmente o in gruppo) relativamente ai Servizi/Prodotti di cui al punto 2.1, adoperandosi per individuare una soluzione condivisa sulla base di principi di equità, trasparenza e proporzionalità al problema esaminato.
5.2 A tal fine, ciascun Parte può, in ogni momento, presentare ad OTA-IT un’istanza di mediazione su temi tecnici/operativi nell’ambito di competenza di OTA-IT, intendendosi che la Parte che dovesse essere convenuta nell’ambito di tale istanza di mediazione è obbligata, in virtù del presente Accordo, ad aderire al tentativo di mediazione. L’istanza di mediazione non potrà essere esaminata qualora la parte istante o la parte che deve essere convenuta abbiano già adito l’Autorità giudiziaria sul medesimo oggetto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà trattarsi di:
▪ questioni di funzionalità di un Servizio/Prodotto relative alla definizione, specificazione (inclusa la tempistica di disponibilità dello stesso) e caratteristiche tecniche di qualsiasi Servizio/Prodotto di accesso alla rete fissa e delle relative strutture;
▪ attività relative alla realizzazione ed implementazione dei Servizi/Prodotti forniti (ad es. pre-qualificazione, qualificazione della linea, cablaggio, compatibilità del prodotto, quality management);
▪ caratteristiche dei servizi accessori quali, a solo titolo esemplificativo, la colocazione;
▪ attività operative relative al management del servizio di accesso durante la sua vita utile (ad es. richieste di accesso ed ampliamento dei siti, attività di testing e di gestione dei guasti);
▪ elementi di dettaglio relativi ai processi di Provisioning, alle procedure amministrative degli ordini, al Reporting, ai processi di Assurance , ai processi di fatturazione ed alla corretta consuntivazione degli SLA.
5.3 La funzione di mediazione si esplicherà nelle seguenti fasi:
▪ il Presidente XXX-IT svolgerà le proprie funzioni di mediazione per addivenire alla composizione di un contenzioso tra le Parti, dietro richiesta di una di esse, informando tempestivamente la CIR;
▪ il Presidente XXX-IT analizzerà l’oggetto del contenzioso sentendo gli operatori in conflitto ed eventuali altri soggetti che ritiene possano essere utili e proporrà un’ipotesi di accordo;
▪ qualora si riesca a raggiungere un’intesa, l’ipotesi di accordo viene formalizzata e sottoscritta in un documento (nel seguito indicato “Accordo conciliativo”) che diventa vincolante per le due o più Parti interessate;
▪ se entro 1 mese dal ricevimento dell’istanza di mediazione di cui al precedente punto 5.2, il Presidente XXX-IT non riesce a portare a buon fine la sua mediazione, le Parti proponenti sono libere di gestire il contenzioso secondo le forme previste dall’ordinamento;
▪ il Presidente XXX-IT informa la CIR degli Accordi conciliativi raggiunti e di quelli non andati a buon fine corredandoli, in quest’ultimo caso, di un suo Parere non vincolante che illustra l’ipotesi di accordo proposta, mettendo a disposizione della stessa CIR tutta la documentazione raccolta.
6. Altre modalità generali di intervento di XXX-XX
0.0 XXX-XX sulla base delle evidenze raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni di facilitazione e mediazione segnala, se del caso, al Consiglio AGCOM argomenti ritenuti rilevanti e connessi alla definizione ed all’attuazione delle prescrizioni regolamentari, al fine di sollecitare un eventuale intervento regolamentare o di vigilanza.
6.2 OTA-IT informa tempestivamente il Consiglio AGCOM in caso di applicazione non corretta delle Regole da parte di qualunque soggetto che abbia sottoscritto il presente Accordo.
6.3 Su richiesta di AGCOM, OTA-IT svolge specifiche attività di analisi relative alle materie di propria competenza.
6.4 Il Presidente OTA-IT può essere chiamato da AGCOM a riferire, con specifica relazione o in apposita audizione, su specifiche questioni o attività affidate all’Organismo.
6.5 Se nel corso della sua attività OTA-IT venisse a conoscenza di problematiche di competenza dell’Organo di Vigilanza (OdV) di Open Access, ne farà opportuna segnalazione allo stesso per le sue eventuali valutazioni.
7. Circolazione delle informazioni
7.1 OTA-IT potrà richiedere alle Parti tutte le informazioni necessarie ai fini della propria attività provvedendo, ove ne ravvisi l’opportunità, alla relativa diffusione unicamente tra i soggetti coinvolti nelle attività di facilitazione o di mediazione.
7.2 Nel caso in cui una Parte fornisca ad OTA-IT proprie informazioni con richiesta di riservatezza, OTA-IT le impiegherà unicamente nell’ambito della specifica attività in corso, senza divulgarla in alcun modo alle Parti rimaste estranee all’attività stessa o comunque a soggetti terzi. Al termine del predetto utilizzo OTA-IT sarà tenuto a restituirle ovvero a distruggerle.
8. Doveri delle Parti
8.1 Le Parti sono tenute a:
▪ assicurare la partecipazione alle riunioni di OTA-IT (eventualmente anche con procedure di audio o video-conference call), ove possibile, per tramite di propri rappresentanti muniti di apposita delega decisionale per le materie trattate da OTA-IT;
▪ garantire che i propri rappresentanti che partecipano ai Gruppi di Lavoro OTA-IT abbiano il necessario livello di perizia e di esperienza tecnica riguardo alle materie in discussione;
▪ assicurare una continuità, ove possibile, dei propri rappresentanti delegati presso OTA-IT;
▪ assicurare che i propri rappresentanti presso OTA-IT svolgano la propria attività nella piena consapevolezza del ruolo e delle funzioni e degli obiettivi di OTA-IT;
▪ fornire al Presidente le informazioni necessarie all’attività di OTA-IT in modo trasparente, completo e tempestivo, fermo restando che le stesse dovranno essere trattate come da
§7;
▪ collaborare con lealtà e diligenza per aiutare XXX-IT a raggiungere le finalità perseguite.
9. Relazioni periodiche verso AGCOM e pubblicità degli atti
9.1 Il Presidente OTA-IT invia al Consiglio AGCOM un rapporto semestrale con il consuntivo sintetico dell’attività svolta nel periodo e con le indicazioni sulle strategie e sugli obiettivi di lavoro per il semestre successivo, riportando anche opportuni indici di performance che possano misurare le prestazioni e l’utilità dell’Organismo.
9.2 Il Presidente XXX-IT invierà alla CIR un rapporto bimestrale più specifico sulle attività svolte con dettagli sulle azioni svolte come facilitatore e come mediatore, sui nuovi temi aperti e sui casi in corso oggetto di facilitazione o di mediazione. In tale occasione OTA-IT può proporre all’approvazione della CIR l’estensione dei propri compiti ad altre attività di carattere tecnico-operativo.
9.3 Al fine di agevolare la massima trasparenza, diffusione ed efficacia della propria attività, OTA-IT utilizzerà un adeguato canale informativo realizzato in un’apposita sezione dedicata “OTA-IT” del sito AGCOM. Su tale sito verranno pubblicate le Linee condivise d’intervento, gli Accordi di conciliazione, i Rapporti di cui ai §§ 9.1 e 9.2 e le eventuali segnalazioni di cui ai §§ 4.7 e 5.3. nonchè ogni altro tipo di informazioni o di indice che potessero essere utili a sviluppare e misurare l’attività di OTA-IT.
Allegato n. 2 alla Delibera n. 478/09/CONS
SCHEMA DI ACCORDO DI ADESIONE AD OTA-ITALIA
Il presente Accordo di Adesione (di seguito “Accordo”) viene stipulato il giorno tra:
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 2, capitale sociale interamente versato di € 00.000.000.000,45, iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00488410010, rappresentata da……………………, in qualità di (di seguito anche “Telecom”)
e l’operatore - di seguito anche “OLO”- con sede legale in
………………………, Via ………………, capitale sociale interamente versato di EUR ,
iscrizione al Registro …………., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ,
Codice Fiscale e Partita IVA n……………(ciascun OLO individualmente può conferire mandato di rappresentanza ad un’Associazione di OLO)
di seguito congiuntamente a Telecom denominati le “Parti”. Premesso che:
a) con Xxxxxxxx n. 121/09/CONS del 18.3.09 (nel testo come corretto con errata corrige di cui alla Delibera n. 231/09/CONS) è stato costituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”) il nuovo Organismo denominato OTA-Italia (di seguito “XXX-XX”), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’xxxxxxxxxx xx XXX-XX xx Xxxx Xxxxxxxx;
b) Telecom Italia si è impegnata ad aderire allo “Schema contrattuale” di OTA-IT nell’ambito del Gruppo di Impegni N.10 approvati da AGCOM con Delibera n. 718/08/CONS per la promozione della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) OTA-IT è incaricato - ai sensi delle citata Delibera n. 121/09/CONS - di svolgere, attraverso una continua interlocuzione con gli Operatori, un’attività di facilitazione che cerchi di prevenire l’instaurarsi di controversie tra le Parti di carattere tecnico-operativo in riferimento alla fornitura di Servizi/Prodotti per l’accesso alla rete fissa specificati in dettaglio nelle Regole (di seguito indicati “Servizi/Prodotti”), operando per ottimizzarne i flussi informativi ed i processi operativi;
d) OTA-IT, sempre ai sensi della citata Delibera n. 121/09/CONS, è incaricato anche di svolgere un’attività di mediazione, agendo per la composizione di divergenze che possono instaurarsi tra le Parti, operando per una sollecita definizione dei contenziosi a carattere tecnico/operativo nella fornitura dei Servizi/Prodotti;
e) il primo Presidente di OTA-IT è stato nominato da AGCOM in data 24.3.09 ai sensi della Delibera
n. 142/09/CONS, con una durata in carica di tre anni, nella persona del Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx che svolgerà la sua attività con il supporto dello staff a lui assegnato;
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. le Premesse e le Regole in Annesso sui principi di funzionamento di OTA-IT formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. gli Operatori sottoscrittori aderiscono con il presente Accordo ad OTA-IT su base volontaria - fatto salvo quanto previsto per Telecom dal Gruppo di Impegni N. 10 approvati da AGCOM con Delibera 718/08/CONS - riconoscendo e condividendo funzioni e obiettivi dell’Organismo;
3. le Parti si impegnano a rispettare e seguire le regole di funzionamento di OTA-IT (nel seguito le “Regole”) ed in particolare le:
▪ Regole di facilitazione per la prevenzione delle controversie,
▪ Regole di mediazione per la composizione dei contenziosi,
ambedue relative alle problematiche di carattere tecnico/operativo che possono insorgere nella fornitura dei Servizi/Prodotti;
4. le Parti accettano specificatamente di operare al meglio per mettere in atto le Linee Condivise di Intervento e gli Accordi conciliativi espletati da OTA-IT secondo le modalità di cui ai §4 e §5 delle Regole;
5. le Parti specificatamente si impegnano - fino all’espletamento del tentativo di mediazione OTA- IT operato nell’ambito delle limitazioni temporali indicate nel §5 delle Regole - a non presentare istanza ad AGCOM per la risoluzione di controversie (ai sensi dell’art. 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) sulle materie che sono oggetto dell’attività di OTA-IT;
6. la durata del presente Accordo è concordemente fissata dalle Parti in un periodo di 3 anni che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo fissata al trentesimo giorno successivo alla data di apertura alla firma. L’accordo è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di uguale durata, fatta salva la possibilità per ciascuno degli OLO in qualunque momento di recedere anticipatamente dall’Accordo mediante un preavviso scritto di 3 mesi indirizzato al Presidente OTA-IT ed a tutte le altre Parti (senza pregiudizio per le facilitazioni e le mediazioni in essere al momento del recesso);
7. successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, altri OLO potranno decidere di aderire al presente Accordo di adesione;
8. le modifiche al presente Accordo ed alle Regole possono essere attuate in qualunque momento dal Consiglio AGCOM su proposta del Presidente OTA-IT - formulata di propria iniziativa o su sollecitazione degli Operatori sottoscrittori (singolarmente od a gruppi) - previo accordo di tutte le Parti;
9. le attività svolte da OTA-IT e dal suo Presidente hanno natura squisitamente convenzionale e non si configurano come attività di natura giurisdizionale, restando pertanto esclusa l’applicabilità di disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi;
10. il presente Accordo è retto dalle norme e disposizioni della legge italiana e qualsiasi controversia tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla validità dello stesso è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma con espressa rinuncia ad ogni altra giurisdizione, avendo peraltro ciascuno dei singoli sottoscrittori dell’Accordo la possibilità di agire a tutela dei propri diritti indipendentemente dagli altri.
Letto approvato e sottoscritto
Roma li,
Operatori /Associazioni di Operatori
Telecom Italia S.p.A