CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Accordo Quadro per il Servizio di manutenzione completa, pronto intervento, gestione dell'emergenza, nonché interventi di manutenzione straordinaria per la conduzione d’Impianti Elevatori installati nei condomini gestiti da Casalp nei Comuni della Provincia di Livorno,
Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026
FINANZIAMENTO: Fondi Condominiali e Casalp Spa
INDICE:
PREMESSA
CAPO 1 OGGETTO DELL’APPALTO pag.4
1.1. Oggetto dell’accordo quadro e localizzazione attività pag.4
1.2 Durata dell’appalto pag.5
1.3 Individuazione degli impianti pag.5
CAPO 2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
DELL’APPALTO pag.5
2.1 Impianti elevatori elettrici, oleodinamici pag.5
2.1.1Manutenzione completa periodica e programmata pag.7 2.1.2Gestione dell’emergenza ed assistenza ripristino funzionalità pag.8 2.1.3Interventi extra manutenzione completa e straordinari pag.9
CAPO 3 CARATTERISTICHE ED AMMONTARE DELL’APPALTO pag.10
3.1 Corrispettivo dei lavori eseguiti pag.11
CAPO 4 NORME DI ESECUZIONE DELL’APPALTO pag.11
4.1 Elenco prezzi pag.11
4.1.1Revisone prezzi pag.11
4.2 Misurazione delle opere e lavorazioni pag.12
4.3 Mano d’opera pag.12
4.4 Noli pag.12
4.5 Materiali pag.12
4.6 Subappalto pag.12
4.7 Periodo di prova pag.18
CAPO 5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO pag.18
5.1 Scelta dei 3 operatori economici per l’accordo quadro e definizione della ditta vincitrice pag.18
5.2 Modalità di svolgimento del servizio pag.19
5.3 Metodi di incarico ed accettazione pag.20
5.4 Sopralluoghi e verifiche pag.21
5.5 Sospensioni e proroghe pag.21
5.6 Tempi di esecuzione, provvedimenti pag.21
5.7 Rendicontazione del servizio ordinario e degli interventi eseguiti (Rapporto di Lavoro) pag.22
5.8 Pagamenti pag.23
CAPO 6 NORME DI SICUREZZA pag.23
CAPO 7 NORME DI ESECUZIONE DELL’APPALTO pag.25
7.1 Spese ed oneri a carico dell’appaltatore pag.24
7.2 Garanzie pag.25
7.3 Obblighi a carico della ditta incaricata del lavoro pag.25
7.4 Polizza assicurativa pag.26
7.5 Inadempienze contrattuali pag.28
7.6 Osservanza di leggi, regolamenti e capitolato speciale di appalto pag.28
Premessa.
ll presente accordo quadro ha lo scopo di qualificare un’impresa principale per la gestione del servizio di manutenzione completa, pronto intervento e delle emergenze degli impianti elevatori nei comuni della provincia di Livorno, ed individuare più imprese per l’espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria volti a mantenere in efficienza gli impianti a servizio degli edifici.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina i rapporti tra Casa Livorno e provincia spa, quale gestore degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Livorno e gli operatori aggiudicatari dell’accordo quadro per lo svolgimento dell’attività di cui sopra.
Prioritariamente si tratta di gestire il servizio di manutenzione periodica completa, pronto intervento, gestione delle emergenze, degli impianti elevatori per il controllo e il mantenimento della piena efficienza di tutti i componenti di sicurezza dell’impianto secondo quanto il DPR 162/1999 e smi, nonché la gestione del pronto intervento e la gestione delle emergenze volto al soccorso delle persone intrappolate all'interno del macchinario.
All’interno dell’accordo quadro sono inoltre inseriti gli interventi straordinari consistenti nella eliminazione di anomalie anche in urgenza per evitare condizioni di pericolo, e garantire la piena efficienza degli impianti elevatori posti in edifici amministrati da CASA
L.P SPA nei nei comuni della provincia di Livorno come meglio indicato all’allegato “Elenco Impianti”.
Casa Livorno e Provincia S.p.A. | Tel. x00 0000 000000 | P. IVA: 01461610493 | |
Xxxxxxx 00000, | Fax x00 0000 000000 | R. E. A n° 129656 – 1/4/04 | |
Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. | P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx |
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CAPO 1° OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente accordo quadro individua due diverse tipologie di intervento, determinando le attività di tipo :
1. Ordinario: caratterizzate delle attività di manutenzione periodica di tutto il sistema dell’ascensore per il controllo dei componenti di sicurezza e il mantenimento in piena efficienza, nonché la gestione del pronto intervento ed emergenza per la liberazione delle persone intrappolate;
2. Straordinario: interventi per fronteggiare le esigenze manutentive degli impianti segnalate dalle attività di manutenzione periodica di cui alla voce 1.
Per l’espletamento del servizio si procederà con la qualificazione di n. 3 imprese, alle quali saranno affidati i servizi come di seguito indicato:
• All’impresa che in seguito all’espletamento della procedura di gara sarà risultata vincitrice, verranno affidati, in forma esclusiva e da eseguirsi con le modalità di cui al punto 5.2, l’attività di manutenzione periodica completa, pronto intervento, gestione delle emergenze, interventi extra canone al ripristino della funzionalità dell’impianto, dettagliato dal punto 2.1.1 al punto 2.1.2.
• Alle rimanenti imprese qualificate unitamente al vincitore, saranno affidate le attività di tipo straordinario (punto 2.1.3) da eseguirsi con le modalità di cui al punto 5.2, mediante incarichi a rotazione nei limiti di capienza contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi all’esito della procedura di gara.
In via eccezionale ed in casi di particolari necessità, dettate da eventi imprevedibili e non programmabili o qualora l’esecuzione da parte del vincitore sia ritenuta insufficiente a garantire un adeguato livello manutentivo, delle attività dettagliati al punto 2.1.1– 2.1.2 , il servizio di manutenzione completa programmata e gestione delle emergenze potrà essere assegnato agli altri operatori economici classificati 2° e 3°, nei limiti di capienza contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi all’esito della procedura di gara.
OGGETTO ACCORDO QUADRO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
1.1
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione completa, programmata, periodica, pronto intervento emergenza, interventi di manutenzione extra-canone/straordinaria e conduzione in efficienza e sicurezza gli impianti ascensore installati negli edifici in gestione a CASA L.P., in conformità del DPR 30 aprile 1999, n.162, al 1767/1951 art 6-7-8-9 e al DPR del 29 maggio 1963 n.1497 e al D.lgs. 37/08 e loro s.m.i. mediante l’esecuzione di quanto specificato nell’apposito capo 2 e sinteticamente mediante l’espletamento delle seguenti attività:
• Manutenzione periodica completa;
• Manutenzione Programmata;
• Gestione del Servizio di Emergenza reperibilità e assistenza ripristino funzionalità 24 h su 24 h 365 giorni all’anno.
• Interventi extra canone e di manutenzione straordinaria non rientranti nella manutenzione periodica completa
Questo documento, unitamente ai suoi allegati, è conosciuto, approvato e sottoscritto dall’operatore aggiudicatario, il quale dichiara la completa ed esatta conoscenza.
DURATA DELL’APPALTO
1.2
L’appalto ha la durata di 4 anni decorrenti dal 01/01/2023 con ultimazione il 31/12/2026, decorrenti dalla data di firma del verbale di consegna del servizio o comunque sarà da ritenersi il termine scaduto al raggiungimento di incarichi di lavoro per un importo pari all’importo contrattuale dei singoli operatori economici qualificati all’interno del presente Accordo Quadro.
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI
1.3
Gli impianti ove sarà effettuato il servizio sono definiti attraverso l’allegato “Elenco Impianti” che costituisce parte integrante del presente Capitolato.
Tale elenco è cosi dettagliato:
o n. Progressivo di impianto;
o Indirizzo dell’edificio comprendente l’impianto/i;
o Codice fiscale del condominio;
o N° matricola;
o N° fermate;
o Id impianto;
o Costruttore
o Tipo di funzionamento
o Canone annuo
Il numero degli impianti potrà aumentare o diminuire per effetto dell’entrata od uscita dalla gestione Casalp dei medesimi, fino al limite massimo del 5% in più o in meno senza che ciò comporti aumento o diminuzione del prezzo offerto.
CAPO 2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO
IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI E OLEODINAMICI
2.1
Si intendono compresi nel contratto e liquidati con il normale canone semestrale posticipato, per la conduzione dell’impianto, tutti gli interventi di manutenzione completa periodica, mediante visite programmate di personale abilitato ai sensi dell’ art 6-7-8-9 DPR 1767/1951, al fine di verificare e garantire la sicurezza, l’efficienza, il perfetto funzionamento e lo stato di conservazione, nonché ove necessario la registrazione e sostituzione di tutti i componenti di seguito specificati, aggiuntivi e di dettaglio rispetto a quanto previsto dal DPR 162/99 e s.m.i. oltre la gestione delle emergenze 24 h su 24 e 365 giorni l’anno di pronto intervento volto a liberare le persone intrappolate all’interno delle cabine ed eliminare situazioni di pericolo oltre il ripristino dell’impianto elevatore.
La cadenza temporale di sorveglianza dei componenti indicati nella tabella seguente, si intendono obbligazione contrattuale minima, con facoltà del gestore di incrementare la frequenza e/o integrare l’elenco dei controlli da eseguire, qualora lo ritenga opportuno o sia necessario per garantire una miglior sicurezza e continuità di esercizio degli impianti, senza che questo comporti un aumento degli oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
Casa Livorno e Provincia S.p.A. | Tel. x00 0000 000000 | P. IVA: 01461610493 | |
Xxxxxxx 00000, | Fax x00 0000 000000 | R. E. A n° 129656 – 1/4/04 | |
Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. | P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx |
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interventi | cadenza temporale | |
In cabina | - Pulsanti - Segnalazioni luminose; - Lampade di cabina; - Cellule fotoelettriche; - Chiudi-porte automatico; - Contatti porte; - Apparecchi di sicurezza; - Combinatori Telefonici GSM e linea fissa - Rulli, pattini e guide di scorrimento porte; - Sospensioni porte; - Operatori; - Attacchi funi; - Pavimento e tappeto. | trimestrale |
Ai piani | - Pulsanti; - Segnalazioni luminose; - Sospensione porte; - Contatti porte; - Serrature porte di piano; - Apparecchi e contatti di sicurezza; - Paracadute - Rulli, pattini e guide di scorrimento porte; - Chiudiporte; - Contatti di livellamento; - Operatori. | trimestrale |
Nel vano corsa | - Invertitori; - Impulsori magnetici; - Illuminazione - Contatti di livellamento; - Xxxxx xxxxx o guarnizioni dei pattini di scorrimento del contrappeso - Funi di trazione e di compensazione, contrappesi; - Funi limitatore; - Interruttori di extracorsa - Tenditori; - Pulegge di rinvio; - Cavi flessibili; - Nastro o catena selettore; - Cilindri e pistoni di impianti oleodinamici; | trimestrale |
- Pulizia e disinfezione fossa | annuale | |
Quadro di Manovra | - Fusibili; - Bobine/relè; - Contatti relè e teleruttori; - Raddrizzatori; - Trasformatori - Schede elettroniche | trimestrale |
Locale macchina | - Motore; - Argano; - Quadro elettrico completo; - Centralina e valvole per impianti oleodinamici; - Generatori e parti del gruppo di manovra compresi supporti; - Gruppo frenante compresi motori, bobine, ceppi etc..; - Carrucole; | trimestrale |
- Cuscinetti di spinta; - Pulegge; - Limitatore di velocità; - Ingranaggi elicoidali; - Contatti e ingranaggi ; - Raddrizzatori, Trasformatori; - Impianto di illuminazione. |
OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO SI INTENDONO COMPRESI ANCHE TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI SULLE PARTI E COMPONENTI DELL’IMPIANTO ASCENSORE CHE SEPPUR NON CITATI, RIENTRINO NEGLI OBBLIGHI DEL MANUTENTORE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA ASCENSORISTICA ED IN PARTICOLARE DEL DPR 162/99 e s.m.i. .
Inoltre sono compresi nel presente accordo quadro anche gli interventi extracanone e di manutenzione straordinaria che non rientrano nella gestione periodica completa e programmata, per lavori dovuti a modifiche degli impianti richiesti da normative di legge, o dagli Enti di controllo, riparazione di danni dovuti inequivocabilmente da atti di vandalismo, manomissione da parte di terzi o da agenti esterni (infiltrazioni d’acqua allagamenti ecc), e alle modernizzazioni degli ascensori che comportano sostituzioni importanti di parti dell’impianto.
Manutenzione completa periodica e programmata (art.15 comma 3 e 4 DPR 162/99 e | ||
s.m.i.) |
L’appaltatore si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto ad effettuare tutte le operazioni, i controlli e gli interventi necessari all’esercizio in piena efficienza e sicurezza degli impianti dettagliato al precedente punto 2.1, in conformità alle norme DIN EN 13015 DPR 1497/63 e DPR 162 del 30/04/1999, D.M 37/08 consistente il controllo, regolazione, lubrificazione e pulizia nonché la sostituzione di tutti i componenti e dispositivi elettrici, elettronici, meccanici ed idraulici e di tutte le parti, (in particolare alle porte dei piani e serrature di sicurezza), verifica dell'efficienza e corretto funzionamento dispositivi di sicurezza (paracadute, limitatore velocità, contatti sicurezza e altri dispositivi), controllo dello stato di conservazione funi di trazione, pulegge e sistemi frenanti, verifica circuiti elettrici e messa a terra impianto, pulizia lubrificazione e registrazione delle parti compreso la fornitura di lubrificanti e fusibili, e di tutti i componenti indicati al precedente punto 2.1, inoltre è obbligo la registrazione dei risultati e dei controlli che saranno annotati sul libretto d’impianto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e una copia del verbale conforme sarà trasmessa al Direttore per l’esecuzione del servizio.
attività da svolgere ai fini dell’espletamento del servizio.
Nei punti seguenti, al solo scopo indicativo e non esaustivo, sono riportate le descrizioni delle
a. verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici elettrici, elettronici, in particolare quadri di manovra, centraline idrauliche, porte dei piani, serrature ecc;
b. verifica dello stato di conservazione delle funi, catene, attacchi, tiranti ecc;
c. operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
d. pulizia e sanificazione della fossa ascensori
e. verifica dell’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza ecc;
f. verifica minutamente le funi, le catene e loro attacchi ecc;
Casa Livorno e Provincia S.p.A. | Tel. x00 0000 000000 | P. IVA: 01461610493 | |
Xxxxxxx 00000, | Fax x00 0000 000000 | R. E. A n° 129656 – 1/4/04 | |
Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. | P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx |
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g. verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra ecc;
h. annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto di cui art.16 comma 4 DPR 162/99 e s.m.i
Sono compresi nel canone semestrale posticipato oltre a tutte le attività di manutenzione completa oltre quanto riportato al punto 2.1, anche la riparazione e la sostituzione (compreso materiali e mano d'opera) di componenti danneggiati dall’ordinaria usura di:
CABINA E PIANI: - Pulsanti- Segnalazioni luminose;- Lampade di cabina;- Cellule fotoelettriche;- Chiudi-porte automatico;- Contatti porte;- Apparecchi di sicurezza;- Combinatori Telefonici GSM e linea fissa- Rulli, pattini e guide di scorrimento porte;- Sospensioni porte;- Operatori;- Attacchi funi; serrature porte, ecc.
VANO: Sostituzione Funi di trazione, Sostituzione Funi di contrappeso, di compensazione, e del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche. Inoltre per impianti idraulici: pistone, cilindro, tubazioni rigide di mandata e relative guarnizioni ecc.
LOCALE MACCHINA
Ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole porta spazzole, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, tutti componenti argano di trazione componenti elettrici ed elettronici(comprese schede elettroniche del quadro di manovra) selettore, limitatore di velocità e tutte le valvole per impianti idraulici ecc.
PULIZIA FOSSA E LOCALE MACCHINA
Pulizia, disinfestazione ed igenizzazione della fossa ascensori e del locale macchina con rimozione di tutti materiali presenti ecc. Tale attività dovrà essere documentata, mediante verbale controfirmato da un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile) e dalla ditta appaltatrice trasmesso al direttore per l’esecuzione del servizio.
Inoltre la ditta appaltatrice dovrà consegnare a nr. 3 condomini le chiavi del locale argano ed indicare i nomi al piano terra e redigere verbale controfirmato da un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile) e dalla ditta appaltatrice trasmesso al direttore del servizio.
ASSISTENZA ENTE ISPETTIVO NOTIFICATO
Assistenza tecnica durante le attività delle verifiche periodiche e straordinarie da parte dell'organo ispettivo notificato.
Le attività di manutenzione completa periodica e programmata si intendono comprese nel canone di manutenzione semestrale posticipato su i tutti i componenti dell’impianto ascensore e degli accessori oltre alle opere complementari al Capo 2 che seppur non citate rientrano negli obblighi a carico del manutentore per garantire l’impianto funzionante ed in piena efficienza secondo le disposizioni di legge vigenti.
Gestione dell’emergenza, ed assistenza ripristino funzionalità 24 h su 24 h 365gg
2.1.2
a. servizio di gestione dell'emergenza alla liberazione delle persone.
b. assistenza di ripristino della funzionalità dell’ascensore.
E’ compreso nel canone semestrale posticipato di manutenzione completa periodica e programmata la gestione del Servizio di Emergenza, reperibilità e assistenza ripristino funzionalità 24 h su 24 h 365 giorni all’anno per la segnalazione di guasti e chiamate d’emergenza per liberare passeggeri intrappolati all’interno della cabina, risolvere le anomalie e ripristinare condizioni di sicurezza e funzionamento. Le segnalazioni di emergenza e/o guasti/malfunzionamenti, potranno avvenire tramite numero telefonico attivo esposto nel vano scala e su tutte le porte dei piani ed all’interno della cabina o combinatore telefonico bidirezionale GSM presente in cabina e obbligatorio dopo il DPR 162/99.
Per gli invertenti URGENTI volti alla liberazione delle persone eventualmente rimaste bloccate all’interno della cabina ascensore o per le segnalazioni di potenziale pericolo dovranno essere gestite entro 60 minuti dalla registrazione della chiamata.
Per gli interventi NON URGENTI riferiti ad impianto fermo, senza persone bloccate o senza situazioni di pericolo, il tempo d’intervento dovrà essere garantito entro 4 ore.
Il personale addetto all’esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze della ditta appaltatrice, professionalmente idoneo, formato ed abilitato da idoneo patentino, alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l’esecuzione del servizio di manutenzione ASCENSORI, secondo la qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale viene chiamato a svolgere.
Pertanto, oltre alle attività riportate in tabella, al punto 2.1 e 2.1.1, l’appaltatore, nel rispetto dell’art.15, comma 5 DPR 162/99 e s.m.i,. ha l’obbligo di:
- promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta esecuzione;
- sospendere immediatamente il servizio dell’elevatore in caso rilevi un pericolo in atto, fino a quando l’impianto non sia stato riparato, con obbligo di informare tempestivamente la stazione appaltante nella figura del direttore per l’esecuzione del servizio ovvero il reperibile del servizio manutenzione, nonché l’organo di ispezione ove la casistica lo prevede.
Inoltre:
Saranno eseguiti i lavori indispensabili all’immediato e sicuro funzionamento dell’impianto comportanti una spesa massima di €. 400,00 mediante presentazione della bolla d’intervento compilata e firmata dal tecnico abilitato nonché firmata da almeno un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile), preferibilmente il caposcala. Una copia conforme sarà trasmessa al Direttore per l’esecuzione del servizio unitamente a quanto richiesto al punto 4 e
4.1 per la contabilizzazione. Per gli interventi superiori dovrà essere comunicata tempestivamente al Direttore per l’esecuzione per l’approvazione. Ogni riparazione e sostituzione di parti non riconducibili alla normale manutenzione completa ai punti 2.1.1 – 2.1.2 sono escluse dal canone di manutenzione e si configurano come interventi extra canone e di manutenzione straordinaria, e saranno gestiti come indicato al Punto 2.1.3..
Interventi extra manutenzione completa e straordinaria
2.1.3
Si configurano come interventi extra manutenzione completa e straordinari esclusi dalla
gestione periodica completa e programmata i seguenti interventi riportati sinteticamente:
a. Modifiche degli impianti richiesti da normative di legge, o dagli Enti di controllo
b. Riparazione e/o sostituzione di componenti di danni dovuti inequivocabilmente da atti di vandalismo, nonché alla manomissione da parte di terzi;
c. Riparazione e/o sostituzione di componenti danneggiati da agenti esterni (infiltrazione d’acqua, allagamenti ecc.)
d. Interventi per le modernizzazioni degli impianti elevatori con la sostituzione completa: cabina completa, porte di piano e cabina, quadro di manovra, argano completo trazione comprendenti anche le funi di trazione, riavvolgimenti, centralina motore, pavimento di cabina, limitatore di velocità, centralina, valvole, tubi per impianti oleodinamici ecc.
A dimostrazione dell’intervento eseguito o necessario da segnalare, il manutentore produrrà adeguata documentazione fotografica, da allegare alla comunicazione unitamente ad una analisi economica dell’intervento mediante redazione di specifico computi metrico estimativo redatto secondo le voci dell’elenco prezzi di contratto e di cui indicati al punto 4.1.
Lo svolgimento delle lavorazioni sui vari impianti dovranno garantire il rigoroso rispetto delle modalità di manutenzione indicate dalle case costruttrici, per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.
Casa Livorno e Provincia S.p.A. | Tel. x00 0000 000000 | P. IVA: 01461610493 | |
Xxxxxxx 00000, | Fax x00 0000 000000 | R. E. A n° 129656 – 1/4/04 | |
Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. | P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx |
9
Con la sottoscrizione del contratto di manutenzione, di cui il presente CSA è parte integrante, l’appaltatore dichiara di essere in grado di operare su tutti componenti dei vari impianti diversi per tipologia di funzionamento, e di fabbricazione operando con diligenza sia nell’individuazione del problema, che al tempestivo reperimento dei componenti da sostituire.
Nel caso di sostituzione di componenti dell’impianto, l’appaltatore dovrà mantenere l’integrità progettuale e funzionale degli elevatori, anche ai fini del mantenimento della dichiarazione di conformità CE iniziale.
Gli adempimenti normativi attinenti l’attività di manutenzione e controllo degli impianti elevatori sono a carico dell’appaltatore, inclusi gli oneri commessi all’assistenza tecnica alle verifiche periodiche biennali dell’organo ispettivo.
L’esecuzione di ogni intervento sull’impianto sarà attestato mediante la sottoscrizione di un verbale tecnico da parte dell’operatore esecutore dell’intervento per l’appaltatore, e da almeno un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile), preferibilmente il caposcala. Tale verbale prodotto in doppia copia sarà allegato in originale al libretto di impianto ai sensi dell’art.
16 del DPR 162/1999 e s.m.i., mentre una copia conforme sarà trasmessa al Direttore per l’esecuzione del servizio.
CAPO 3 CARATTERISTICHE ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, è stabilito in euro 2.242.103,52, compreso di euro
2.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi nota).
L’importo complessivo è suddiviso alle singole attività con i seguenti importi, oggetto di contabilità per le prestazioni effettivamente svolte:
• Manutenzione completa periodica, programmata, gestione delle chiamate d’emergenza e delle schede SIM telesoccorso GSM e ripristino della funzionalità impianti come meglio dettagliato ai punti 2.1 - 2.1.1 - 2.1.2 e secondo quanto stabilito al Capo 2° per un ammontare di euro 1.474.999,20 per n°351 impianti.
• Interventi di manutenzione straordinaria ed interventi extra manutenzione completa non compresi al punto precedente per un ammontare di euro 764.604,32 oltre ad euro 2.500,00 per oneri della sicurezza dettagliati Capo 2° e compensato a misura, secondo quanto stabilito al punto 2.1.3 del presente capitolato
Considerando le attività più frequenti eseguiti sugli impianti come la verifica e il controllo dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici delle porte di piano e serrature, stato delle funi e delle catene, pulizia e lubrificazione delle parti, controllo integrità paracadute, limitatore di velocità e dispositivi di sicurezza, isolamento dell’impianto elettrico e dei collegamenti a terra, e di lavori più frequenti come, la sostituzione del quadro di manovra, dell’argano di trazione e delle funi, del limitatore di velocità, delle pulsantiere, delle lampade di illuminazione in cabina e vano corsa, la sostituzione degli operatori di movimento delle porte di cabina, delle porte a battente di piano/ telescopiche e della centralina oleodinamica, la percentuale d’incidenza della manodopera risulta di del 57,29%, pari a €. 1.283.068,86.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i suddetti lavori si intendono appartenenti alla Categoria “OS 4”.
NOTA - La particolare tipologia del servizio da espletare, si ritiene eseguibile in sicurezza tramite l'utilizzo delle ordinarie procedure lavorative e dei D.P.I. in dotazione agli addetti. Qualora si presentassero tipologie di opere la cui esecuzione richieda particolari apprestamenti o dotazioni inerenti la sicurezza, questi verranno contabilizzati e liquidati all'Impresa sulla base dei prezzi unitari presenti in Elenco, sui quali non verrà applicato il ribasso contrattuale.
Corrispettivo dei lavori eseguiti
3.1
Gli incarichi di tipo straordinario saranno valutati a misura e compensati secondo l’Elenco Xxxxxx, di cui al successivo punto 4.1.
In seguito alla registrazione della fattura emessa dall’impresa, in conformità alla lettera di congruità, per ogni singolo intervento, la stazione appaltante provvederà al pagamento del compenso dovuto entro i successivi 30 giorni, con l’utilizzo dei fondi di bilancio, condominili o derivanti da finanziamenti pervenuti amministrazioni comunali, regionali o ministeriali allo scopo dedicati
La Stazione Appaltante provvederà inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva dell’appaltatore, dell’eventuale subappaltatore o cottimista mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
CAPO 4 NORME DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARi
4.1
Gli interventi richiesti saranno compensati secondo l’Elenco Prezzi denominato “Prezzario 2022 dei Lavori della Toscana”, approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18/07/2022, integrato con le voci ELENCO PREZZI ASCENSORI pubblicate sul sito aziendale anch’esso vigente al momento della pubblicazione del presente bando (vedi riferimento sul portale Web dell’Azienda al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxx- economici.html)
I prezzi di eventuali materiali od opere non presenti nell'Elenco Xxxxxx di cui al precedente capoverso, saranno desunti in prima istanza ragguagliandosi a lavorazioni analoghe o similari presenti in altri Prezzari Regionali pubblicati. In caso di ulteriore assenza del prezzo corrispondente alla tipologia di lavoro, lo stesso sarà ricavato totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’esecutore, e approvati dal RUP .
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessaria la fornitura urgente di materiali specifici, non disponibili presso il fornitore individuato dall’azienda, questi dovranno essere approvvigionati attraverso altri fornitori, a discrezione dell’appaltatore, e compensato secondo quanto espresso precedentemente.
L’orario normale di lavoro è dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dal Lun al Sab. In caso di intervento richiesto ed effettuato in ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 8.00) e/o nei giorni domenica e festivi, l’eventuale prezzo previsto nel succitato Elenco Prezzi, sarà incrementato del 30%.
L’appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e causali (nessuna esclusa ed eccettuata) che possono avere influito o
INFLUIRE SIA SULLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO CHE SULLA DETERMINAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA GIUDICANDOLA PERTANTO REMUNERATIVA
REVISIONE DEI PREZZI
4.1.1
I prezzi sono stati determinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della Legge del 15/07/2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del D.L. del 17/05/2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti").
Le eventuali variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla L. 25/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-Ter”).
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MISURAZIONE DELLE OPERE E LAVORAZIONI
4.2
Per la misurazione del servizio svolto e degli interventi effettuati, si procederà mediante contabilità a misura, applicando l’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1 alle quantità desunte dal contraddittorio tra il DEC e l’esecutore.
MANO D’OPERA
4.3
Per quanto si riferisce alla mano d'opera, i relativi prezzi saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1. Gli stessi, al netto del ribasso d’asta offerto, si intendono comprensivi: di ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili vari, delle spese relative alle assicurazioni sociali e previdenziali, degli oneri relativi alla prevenzione infortuni ed all'assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti, indennità di trasferta per lavori fuori zona, indennità per lavori speciali e/o disagiati o in orari fuori dalla normale fascia oraria lavorativa.
NOLI
4.4
Per quanto si riferisce ai Noli, i relativi prezzi così come indicati nell’Elenco Prezzi Unitari “Sezione Ascensori” pubblicato sul sito aziendale sopra indicato. I prezzi indicati si intendono comprensivi di tutte le spese per dare i macchinari le attrezzature o apprestamenti in cantiere pronti all'uso, inclusi trasporto, conducente, consumi, manutenzione, assicurazioni e quant'altro necessario.
MATERIALI
4.5
I materiali posti in opera, sostituiti per qualsiasi necessità, dovranno essere preferibilmente identici a quelli esistenti o comunque compatibili senza che venga meno la piena efficienza del congegno, scelti ed installati con la piena responsabilità a carico dell’installatore.
Premesso quanto sopra, tutti i materiali impiegati nelle lavorazioni dovranno essere di prima scelta, rispondenti alle normative vigenti ed alle norme UNI ove esistenti ed in linea con la Decisione della Commissione del 28 maggio 2014 n. 2014/314/UE (EcoLabel). Dovranno comunque essere campionati ed espressamente accettati dal direttore per l’esecuzione del contratto che si riserva, in caso contrario, il diritto di farli sostituire a suo insindacabile giudizio, senza che per questo spetti all'Impresa compenso di alcun genere.
Restano comunque a carico della medesima Impresa le garanzie previste dal Codice Civile, compresa quella decennale sui materiali forniti e messi in opera.
I prezzi riferiti ai "Materiali a piè d'opera" secondo l’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1, si intendono forniti sul cantiere di esecuzione dell’intervento e comprensivi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto, scarico, accantonamento, spese generali ed utili di impresa.
SUBAPPALTO
4.6
Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
L’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A
pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione appaltante alle seguenti condizioni:
1. che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
2. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
3. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
4. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appal- tante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del C.C., con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Raggruppamento temporaneo, Società di im- prese o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Impre- se partecipanti al Raggruppamento, Società o Consorzio. Il contratto di subappalto, corre- dato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
6. che l’Appaltatore depositi apposita dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa su- bappaltatrice che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, accompagnata da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999 e succ. mod. ed int.;
7. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 del- la legge 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo qualora l’impor- to di contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, l’Amministrazione appaltante procederà alla verifica della documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigen- te legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza orga- nizzata, relativamente alle Imprese subappaltatrici o cottimiste, con le modalità di cui al
D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R., il su -
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bappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa su- bappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10,comma 7 del citato D.P.R.
8. che, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore o il subcontraente assuma tutti gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all’art. 3 della medesima Leg- ge.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Prima dell’autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. A tale fine, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr., sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all’art. 32 del Decreto sopracitato;
b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. sopraindicato.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
• l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
• Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.
• nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
• le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, nell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
• le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;
• Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.28 del D. Lgs. 81/2008, presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. a) della L.R.T. 38/2007;
b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. b) della L.R. suddetta.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di Imprese ed alle Società anche Consortili, quando le Imprese riunite o Consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai Concessionari di lavori pubblici.
E’ considerato subappalto, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori; E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
1) Documenti da produrre per l’autorizzazione del subappalto Per tutte le ditte:
1. Dichiarazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n° 187 dell’11/5/91 per le Società
nel medesimo richiamate;
2. Dichiarazione dell’Impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C., con l’Impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
3. Certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
4. Dichiarazione di cui 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato l’organico medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e devono essere riportati gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile.
5. Contratto di subappalto nel quale sia specificato, tra l’altro, l’importo dei lavori, la durata presunta dei medesimi e la dichiarazione che i prezzi applicati non siano inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione. Dovranno inoltre essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, dovrà essere inserita apposita clausola in cui, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all’art. 3 della medesima Legge.
6. Denuncia di nuovo lavoro all’I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile;
7. Ai sensi del D.P.R. 3/6/98 n° 252 la Stazione Appaltante procederà alla verifica della seguente documentazione:
- Per subappalti di importo inferiore a € 154.937,07, nessuna documentazione;
- Per appalti di importo compreso tra € 154.937,07 e 5 milioni di €, la certificazione di cui
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agli artt. 6 e 9 del detto DPR;
8. Per quanto concerne il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro dei disabili:
(Nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Dichiarazione del Legale rappresentante attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99;
(Nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Certificazione in data non anteriore a sei mesi, di cui all’art.17 della Legge 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta Legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza, ai fini degli obblighi di cui alla Legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente.
Sono inoltre richiesti i seguenti documenti:
Per tutti i subappalti:
9. Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) dell’Impresa subappaltatrice indicante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;
10. Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante l'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. La dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del suddetto Decreto, deve inoltre attestare:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
Per i subappalti di importo inferiore a 150.000 €:
11. Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata oppure dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.90 del Regolamento ex DPR 207/2010;
Per i subappalti di importo compreso fra i 150.000 € ed inferiore al controvalore in € di 5.000.000 di DSP:
12. Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata.
CASALP provvederà alla richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. CASALP provvederà inoltre alla richiesta d’ufficio del Certificato generale del Casellario Giudiziario e Certificato dei carichi Pendenti, in data non anteriore a 6 mesi per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 1e 2 del D.Lgs 50/2016 e precisamente:
a. del Titolare e Direttore Tecnico se IMPRESA INDIVIDUALE
b. dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA’ in N.C.
c. dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA’ in ACCOMANDITA SEMPLICE
d. degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico di altro tipo di Società o Consorzio.
Ad esclusione della Certificazione di cui al Punto H), secondo capoverso, in sostituzione dei certificati e della documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dall’Impresa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e i.
2) Responsabilità in materia di subappalto
ll contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art.105 del Dlgs.50/2016 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del Dlgs.50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
In caso di inadempimento accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti competenti, si procederà secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato Speciale.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dal D.lgs. 29/4/95 n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 n° 246.
3) Pagamento dei subappaltatori
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
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nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
A tal proposito l’appaltatore comunicherà alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Le fatture emesse dal subappaltatore dovranno essere intestate all’aggiudicatario e CASALP provvederà al pagamento nei confronti del subappaltatore stesso per conto dell’aggiudicatario.
In tutti gli altri casi l’Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’Appaltatore solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva - mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed assicurativa dell’impresa sub-appaltatrice, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr.
La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della cauzione definitiva prevista dalla normativa vigente e dal presente capitolato Speciale in caso di danni derivanti da inadempimento agli obblighi di cui sopra.
PERIODO DI PROVA
4.7
Il servizio, all’inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 6 mesi a partire dalla data del predetto inizio. Qualora sulla base delle risultanze provenienti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o del Responsabile Unico del Procedimento, tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Stazione Appaltante di recedere dal contratto senz’altra formalità che quella di trasmettere il proprio giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o email PEC di posta certificata, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta della Stazione Appaltante almeno fino al subentro del nuovo soggetto.
CAPO 5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Scelta dei 3 operatori economici per l’accordo quadro e definizione della ditta | ||
VINCITRICE |
Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici (individuati in numero di 3), senza riapertura del confronto competitivo, come definito ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del codice dei contratti (D. Lgs, 50/2016) in base al quale affidare in appalto l’esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori appartenenti agli edifici amministrati da Casa L.P.
La prestazione sarà così ripartita:
- L’attività di manutenzione periodica completa, pronto intervento, gestione delle emergenze, interventi extra canone al ripristino della funzionalità dell’impianto, sopra dettagliato dal punto
2.1. al punto 2.1.2. verrà assegnata, all’operatore economico 1° classificato.
- L’attività di tipo straordinario, come sopra dettagliato al punto 2.1.3 verranno assegnate agli operatori economici classificati 1°-2° e 3° con il criterio della rotazione e nei limiti di capienza
contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi all’esito della procedura di gara.
In via eccezionale ed in casi di particolari necessità, dettate da eventi imprevedibili e non programmabili o qualora l’esecuzione da parte del vincitore sia ritenuta insufficiente a garantire un adeguato livello manutentivo, delle attività dettagliati al punto 2.1-2.1.1– 2.1.2 , il servizio di manutenzione completa programmata e gestione delle emergenze potrà essere assegnato agli altri operatori economici classificati 2° e 3°, nei limiti di capienza contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi all’esito della procedura di gara.
Resta inteso che – come meglio specificato al punto 5.6 – il mancato rispetto dei termini impartiti e previsti, costituirà inadempimento e quindi motivo di attivazione della procedura di risoluzione dell’accordo quadro col singolo operatore economico inadempiente.
Con la stipula del presente accordo quadro nessuno degli operatori qualificati acquisisce il diritto di esclusività nell’esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori (manutenzione periodica completa, gestione delle emergenze, interventi extra canone e straordinari), poiché l’ente appaltante si riserva la facoltà di incaricare ulteriori operatori, nel rispetto del principio di trasparenza, economicità e parità di trattamento, riconosciuti nell’elenco dell’azienda per far fronte a particolari problematiche di natura specialistica, di emergenza o di marginale interesse economico.
Modalità di svolgimento del servizio
5.2
Al primo operatore qualificato all’interno del l’accordo quadro è richiesto di eseguire le attività previste ai punti dal 2.1 al 2.1.2 del presente CSA.
Con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, l’operatore economico individuato provvederà alla condivisione del programma delle attività con il Direttore per l’esecuzione del servizio.
Alla scadenza delle attività previste 2.1 e con le modalità riportate nello stesso, l’appaltatore, per ogni singolo impianto, trasmette al Direttore per l'esecuzione del contratto apposito verbale di manutenzione secondo il DPR 162/1999, con le eventuali osservazioni.
L’impresa risultata migliore qualificata all’interno dell’Accordo Quadro si impegna ad effettuare, per la durata del contratto, oltre agli adempimenti previsti DPR 162/1999, tutte le operazioni, i controlli e gli interventi necessari all’esercizio in piena efficienza e sicurezza degli impianti definiti nell’elaborato “Elenco impianti”, inoltre si impegna alla redazione di tutte le pratiche necessarie alla tenuta in ordine delle documentazioni a corredo degli impianti oggetto del presente contratto, previste dalla legge e dal presente capitolato.
Per gli interventi straordinari di cui al punto 2.1.3, si devono rispettare le regole dettagliate dalla procedura sotto riportata al punto 5.3, con particolare attenzione alle tempistiche esposte ed impartite in fase di incarico, in modo da garantire un canale, più possibile, diretto e continuo tra personale tecnico e operatori, al fine di garantire snellezza e trasparenza delle comunicazione, nello spirito della massima collaborazione, controllo dei lavori e celerità anche dei pagamenti di quanto dovuto alle imprese operanti.
Gli interventi di tipo straordinario di cui al paragrafo 2.1.3, potranno avere carattere di immediatezza ed essere richiesti in esecuzione in giorni ed orari straordinari e festivi.
Tutte le comunicazioni con l’impresa avverranno attraverso caselle di posta elettronica dedicate per le varie fasi e tipi di comunicazioni, richieste e/o notifiche così da tracciare ogni avvenuta corrispondenza quale: avvenuto affidamento d’incarico, notifiche di accettazione, apposizione di
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riserve eventuali, richiami, contestazioni, definizione contabilità, comunicazione di avvenuto pagamento ecc. alle imprese titolari del presente accordo quadro.
Metodi di incarico ed accettazione
5.3
Per le attività di manutenzione periodica completa, pronto intervento, gestione delle emergenze, affidate all’operatore economico risultato migliore qualificato all’interno dell’accordo quadro, descritte ai punti dal 2.1 al 2.1.2 nel rispetto agli elaborati di gara, queste si intendo avviate in seguito alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
Le attività di tipo straordinario, descritte ai precedenti punto 2.1.3, saranno affidate mediante conferimento di singolo ordinativo di lavoro con le modalità di seguito dettagliate:
I singoli lavori saranno affidati dal direttore per l’esecuzione del servizio mediante INCARICO DI LAVORO elaborato e definito nell’apposita procedura, notificato attraverso mail dalla casella di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx, in cui verrà specificato:
1. L’esatta ubicazione del luogo di intervento;
2. La descrizione sommaria dei lavori;
3. Il temine temporale di esecuzione dei lavori; (data inizio e fine lavori);
4. L’importo stimato delle opere se conosciuto e definitivo;
L’Impresa esecutrice entro il termine di 48 ore, inoltrerà a CASALP, specifica NOTIFICA DI ACCETTAZIONE in risposta alla mail di incarico.
La Notifica conterrà:
• La data di inizio effettivo dei lavori (se già stabilita);
• La data prevista di fine dei lavori (congrua e compatibile con il termine temporale indicato nell’Incarico di lavoro);
• I mezzi e la manodopera impiegati per l’esecuzione del lavoro;
• Le eventuali riserve su date ed importi.
Eventuali riserve sull’importo e/o sul termine temporale dovranno essere indicate dall’Impresa nella Notifica di Accettazione. Il Tecnico responsabile CASALP valuterà le riserve indicate dall’Impresa nella Notifica di accettazione, e fornirà immediato riscontro scritto alle medesime.
L’apposizione di riserve, non autorizza l’impresa alla sospensione delle attività, che si intendono decorrenti dalla data specificata nell’incarico di lavoro.
Nessuna variazione potrà essere apportata ai termini temporali ed economici indicati nell’Incarico di lavoro, senza che questa sia stata accettata per scritto da CASALP. In assenza delle eccezioni di cui sopra, le condizioni si intendono approvate e pertanto costituiranno oggetto di inosservanza nel caso siano disattese.
In caso di impossibilità ad accettare l’incarico, entro lo stesso termine di 48 ore , l’Impresa in risposta alla mail di incarico inoltrerà a CASALP, specifica e giustificata MOTIVAZIONE, che sarà valutata dal tecnico del servizio manutenzione, responsabile del relativo incarico.
Trascorsi inutilmente 48 ore dall’inoltro dell’incarico di lavoro senza che sia trasmessa la notifica di accettazione, ovvero valida motivazione circa la possibilità di accettare l’incarico, la società provvederà senza ulteriore avviso ad incaricare altra ditta nell’ambito del seguente accordo quadro accertando eventuali maggiori costi che saranno addebitati all’impresa ritenuta inadempiente.
Qualora non già comunicata all’atto della notifica di accettazione, l’Impresa dovrà comunicare con almeno 12 ore di anticipo l’inizio dei lavori mediante la medesima procedura operativa. (mail a xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx).
La tempistica di svolgimento delle opere, imposta sull’incarico di lavoro, decorre dalla data di accettazione, e comunque a partire dalle 24 ore, o primo giorno utile, successivo all’incarico pertanto il ritardo nell’inoltro della notifica di accettazione, non potrà essere considerato valido motivo per la concessione di proroghe.
Durante il periodo di svolgimento dei lavori CASALP procederà ad effettuare verifiche sul luogo di intervento (vedi paragrafo 5.4).
L’appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione su eventuali varianti alla programmazione trasmessa oltre a tutte le giustificazioni o specifiche per consentire il massimo controllo tecnico ed economico dell’intervento eseguito o in esecuzione. Xxxxxxx accettate comunicazioni telefoniche, qualora l’impedimento alla prosecuzione dei lavori sopravvenisse in modo imprevisto ed imprevedibile, che dovranno comunque essere formalizzate nella forma scritta sopra richiamata, entro il giorno lavorativo successivo all’evento.
Sopralluoghi e verifiche
5.4
La stazione appaltante appaltante potrà eseguire verifiche sulla esecuzione dell’attività del servizio/lavori, mediante visite sul posto a cura dei tecnici in organico.
L’eventuale visita effettuata che desse esito negativo a causa della mancata attività prevista senza fondata e giustificata motivazione, costituirà motivo valido ed ostativo alla contabilizzazione dei lavori eseguiti e darà luogo all’applicazione delle penali previste.
Le verifiche, gli accertamenti e le eventuali documentazioni fotografiche effettuati saranno registrati a cura del tecnico responsabile o suo delegato e costituiranno una documentazione utile in occasione di eventuale contraddittorio durante le operazioni contabili di fine lavori.
Sospensioni e proroghe
5.5
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, CASALP, d'ufficio o su segnalazione dell’impresa incaricata, può ordinare la sospensione dei lavori stessi, disponendone la ripresa quando sia cessato l’impedimento. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
Nel caso di sospensione di cui sopra non spetta all’esecutore nessun compenso aggiuntivo o indennizzo.
L’esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Tempi di esecuzione, provvedimenti
5.6
Per quanto concerne le attività di manutenzione periodica completa, pronto intervento e gestione delle emergenze, e ripristino funzionalità impianti, a seguito di segnalazioni specifiche e successive verifiche da parte della Stazione Appaltante, per ogni inadempimento accertato, verrà redatta specifica contestazione scritta con evidenziato le tempistiche stabilite per eliminare l’inadempimento rilevato.
Sono ritenute gravi inadempienze contrattuali, la mancata attività di manutenzione completa indicate da tutte le operazioni, e i controlli e gli interventi necessari all’esercizio in piena efficienza e sicurezza dell’ impianti dettagliato in conformità alle norme DIN EN 13015 DPR 1497/63 e DPR 162 del 30/04/1999, D.M. 37/08. Nonché la tenuta in regola dei libretti relative alle visite semestrali. La copia dei verbali delle verifiche eseguite sugli impianti dovranno essere inoltrati al Direttore per l’esecuzione del contratto entro e non oltre il mese corrente dall’avvenuta verifica.
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Per gli interventi di tipo straordinario il tecnico responsabile dell’intervento, dopo aver analizzato la situazione e stabilito la tipologia di intervento necessaria, propone l’incarico di lavoro e assegna un tempo massimo di esecuzione.
Ferme restando le modalità di incarico ed accettazione dettagliate nel paragrafo 5.3, l’Impresa incaricata accetta le tempistiche o propone la tempistica occorrente. Concordato un tempo massimo di esecuzione dell’intervento, questo risulta improrogabile se non per giustificate motivazioni comunicate alla stazione appaltante prima della prevista scadenza, con le modalità descritte in precedenza.
La tempistica di svolgimento delle opere, imposta sull’incarico di lavoro, decorre dalla data di accettazione, e comunque a partire dalle 48 ore, o primo giorno utile, successivo all’incarico, pertanto il ritardo nell’inoltro della notifica di accettazione, non potrà essere considerato valido motivo per la concessione di proroghe.
L’esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o contrattuali andrà soggetto a Provvedimenti in caso di ritardo nella effettuazione delle comunicazioni previste, ed a Penali in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini concordati nell’incarico di lavoro.
Il mancato rispetto dei termini temporali assegnati per l’esecuzione di un lavoro di cui al presente Accordo quadro, determinerà l’applicazione di una penale stabilita nella misura dell’0,5 ‰ dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con i limiti previsti dalla normativa vigente.
La scadenza dei termini assegnati per la fine lavori decorrerà sempre dalla data di fine lavori riportata nell’incarico di cui al paragrafo 5.3.
Ai fini della variazione del termine temporale assegnato saranno considerate esclusivamente proroghe e/o sospensioni concesse da CASALP in forma scritta ed a seguito di specifica richiesta inoltrata dall’Impresa esecutrice nei tempi e nei modi descritti nei Paragrafi precedenti. Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento relativo all’opera eseguita in ritardo.
Nel caso in cui i ritardi nell’esecuzione si riferiscano ad interventi giudicati Urgenti da compiere nell’immediato, questa stazione appaltante, previa formale costituzione in mora dell’esecutore inadempiente, avrà la facoltà di provvedere ai lavori in economia in danno dell’esecutore stesso.
In caso di mancato rispetto dei tempi imposti per la esecuzione dei lavori ripetuta per oltre 5 incarichi, nonché la ritardata o mancata rendicontazione degli interventi extracanone e straordinari da parte dell’impresa, nel rispetto della procedura di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 5.7, ripetuta per oltre 5 interventi, potranno configurare inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5.7 Rendicontazione del servizio e degli interventi eseguiti (Rapporto di Lavoro)
• La rendicontazione del servizio di manutenzione completa, programmata e gestione delle emergenze e assistenza al ripristino funzionalità avverrà mediante canone posticipato semestrale a partire dalla consegna del servizio fino alla naturale scadenza, l’importo sarà corrisposto a seguito della regolare presentazione da parte della impresa dei verbali delle verifiche trimestrali e semestrali nei tempi indicati ai punti 2.1.1, 2.1.2, e 5.3 al Direttore per l’esecuzione del servizio. Il canone sarà riferito al singolo condominio come indicato dal prospetto dell’allegato “Elenco Impianti”. La carenza della documentazione o la mancanza di cui sopra sarà condizione ostativa al pagamento.
• Per la contabilizzazione degli interventi extra-canone e di manutenzione straordinaria di cui al punto 2.1.3, l’Impresa è obbligata all’invio alla casella di posta elettronica dedicata (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) per ciascun intervento affidato con le modalità descritte al punto 5.7, specifico rapporto di lavoro, su mod. PG1801 “rapporto di lavoro” scaricabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx / Modulistica / Modulistica fornitori, previsto dalla procedura di qualità per il servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi
dalla ultimazione dell’intervento (che risulterà dalla comunicazione di fine lavori ovvero da verifiche effettuate da CASALP). Unitamente al rapporto di lavoro, dovrà essere trasmessa in un unico file in formato pdf, adeguata e sintetica documentazione fotografica raccolta durante l’esecuzione dei lavori, il giustificativo della mano d’opera impiegata sottoscritta dal richiedente o condomini intervenuti, oltre alla contabilità dettagliata redatta in conformità all’Elenco Prezzi unitari di riferimento di cui al precedente punto 4.1. La carenza della documentazione sopraesposta o l’invio di documentazione non ritenuta idonea, potrà generare decurtazioni dalla contabilità delle opere non verificabili.
Tale documentazione sarà accettata o comunque contestata entro e non oltre 15 gg dall’avvenuta trasmissione.
Il Servizio relazioni di Casalp, provvede alla raccolta e registrazione dei rapporti di lavoro ricevuti e procederà, in seguito all’accettazione della documentazione a cura del Direttore per l’esecuzione del servizio e del rup, ad inviare per mail, attraverso la casella dedicata (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx), specifica lettera di congruità dei prezzi applicati dettagliata dei vari interventi rendicontati, utile all’emissione della fattura da parte dell’impresa.
Il pagamento del servizio di manutenzione completa e programmata, gestione delle emergenze ed assistenza al ripristino funzionalità dell’impianto ascensore di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del CSA avverrà attraverso importi semestrali posticipati (canoni) dalla data di consegna del servizio mediante la presentazione di fattura al singolo Condominio indicato dal prospetto dell’allegato “Elenco Impianti” dopo la scadenza di ogni semestre e dell’importo imponibile al netto del ribasso offerto. Il pagamento avverrà, a seguito dell’emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
La fattura dovrà essere intestata a ciascun “Condominio” con l’indicazione dell’ubicazione, CF/PIVA, codice CIG d’appalto e l’importo relativo al netto del ribasso.
Per procedere al pagamento della fattura semestrale del canone di manutenzione l’appaltatore dovrà necessariamente trasmettere per email al Direttore per l’esecuzione del contatto le copie dei rapporti di manutenzione, prove e verifiche trimestrali e semestrali nelle tempistiche e nei modi di cui ai punti 2.1.1 – 2.1.2 – 5.3, tale documenti dovranno obbligatoriamente essere datati, firmati dal tecnico esecutore e controfirmati da un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile), preferibilmente il capo scala.
La carenza della documentazione o la mancanza di cui sopra sarà condizione ostativa al pagamento.
Il pagamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed extra canone rendicontati, avverranno a seguito all’emissione di regolare fattura da parte dell’impresa entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, in conformità alla congruità prezzi inviata come indicato dalla procedura al punto 5.7.
Il pagamento dei corrispettivi, sarà subordinata all’accertamento della regolarità contributiva e retributiva (DURC) della ditta appaltatrice, che avverrà attraverso i canali informatici predisposti da Casalp verso gli enti predisposti a tale compito (INPS, INAIL, CassaEdile)
Le tre ditte inserite all’interno dell’Accordo Quadro, sono tenute a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii., come nel caso di lavoratori interinali. Altresì, il
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personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR) in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Ogni operatore economico qualificato all’interno dell’accordo quadro, considerata la natura del servizio da eseguire, provvederà prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere il proprio DVR in corso di validità e prova documentale dell’avvenuta formazione di cui al precedente capoverso.
Nel caso sia inevitabile la presenza contemporanea di più imprese in cantiere, sarà cura dell’impresa dare immediata comunicazione al direttore per l’esecizione del contratto, in modo da consentire la nomina del coordinatore per la sicurezza che provveda alla redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre alla necessaria notifica preliminare alle autorità competenti.
Nell’ambito della esecuzione dei lavori cosiddetti straordinari, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, lavori in quota o con una elevata componente di rischio per l’operatore, ad insindacabile giudizio del Servizio Manutenzione, la Ditta è tenuta alla consegna di specifico piano operativo della sicurezza (POS), contenente le soluzioni operative e gli apprestamenti e/o DPI che si intendono adottare.
In ogni caso la Ditta esecutrice del lavoro dovrà provvedere in piena autonomia e responsabilità alla pianificazione di ogni singolo lavoro, al fine di garantire che le opere vengano eseguite nel pieno rispetto della sicurezza per i lavoratori.
La Ditta incaricata dei lavori dovrà considerare all’interno dell’attività anche le misure di sicurezza per il contenimento e la diffusione di rischi epidemiologici.
L’esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a consentire ispezioni ed accertamenti anche alle autorità di vigilanza fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare l’espletamento del servizio, qualora sia inadempiente nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’Appaltatore è tenuto, prima della firma del verbale di inizio del servizio, a presentare al Direttore per l’esecuzione del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (in seguito denominato P.O.S.) così come previsto dall’art. 89 comma 1 lett. H del D.L. n. 81/2008, per la categoria di cui trattasi, con particolare attenzione agli interventi in elevazione o che coinvolgono in modo particolare la sicurezza del personale dipendente.
Le imprese individuali o lavoratori autonomi chiamati a svolgere il loro operato, sono comunque sottoposti alla redazione di una istruzione operativa che dettagli i metodi di intervento ed i mezzi od utensili utilizzati.
In ogni intervento, la tacita accettazione dell’ordine di lavoro implica il rispetto del relativo POS depositato. L’appaltatore o l’eventuale subappaltatore dovrà provvedere ad integrare il POS qualora si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni originariamente non previste.
CAPO 7 SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO
Spese ed oneri a carico dell’appaltatore
7.1
E obbligo di ogni operatore economico qualificato all’interno dell’accordo quadro, individuare all’interno del proprio organico, un referente tecnico che potra interagire con la stazione appaltante attraverso il Direttore per l’esecuzione del contratto per gli apsetti tecnico-operativi, del quale fornirà il contatto telefonico dove CASALP potrà contattarlo per situazioni urgenti e d’immediatezza.
Sono a carico della Ditta incaricata del servizio, e compresi nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari, gli oneri connessi all’esecuzione degli interventi ed in particolare:
1. spese per il conseguimento di eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico;
2. spese per eventuali collaudi a seguito dei lavori sugli impianti elevatori ed elettrici ed in corso d'opera, in genere richiesti dal Servizio Manutenzione, ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene;
3. oneri e spese per conferimento di inerti a discarica e per lo smaltimento di rifiuti, ivi compresi quelli speciali di qualsiasi genere e natura;
4. tutte le spese ed oneri per opere, diritti, rimborsi, ecc. spettanti agli enti erogatori per allacciamenti di cantiere per luce, forza motrice, telefono, acqua e gas, nonché per eventuali danni che dovessero essere arrecati a tutte le condutture esistenti;
5. aggiornamento del libretto di manutenzione d’impianto relativo alle visite di manutenzione ed interventi eseguiti da tenersi a cura sull’impianto nonché la gestione delle verifiche periodiche e straordinarie con l’organismo notificato scelto dalla stazione appaltante.
7.2
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Resta salvo quanto previsto all’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia fideiussoria di cui sopra, resterà vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Obblighi a carico della ditta incaricata del lavoro
7.3
L’Appaltatore garantisce l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la sola responsabile delle difformità dell'opera compiuta, nonché, a norma dell'art. 1669 del C.C., dei difetti e della sua eventuale rovina.
L'Appaltatore ha l’obbligo di agire anche in autonomia ed urgenza all’adozione di ogni attività utile a scongiurare, o eventualmente limitare l’inquinamento ambientale, in particolare se derivante da materiali altamente inquinanti, comprese le attività di segnalazione obbligatoria alle autorità competenti in materia di antinquinamento, in applicazione delle normative vigenti.
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento del servizio costituente l'oggetto dell'appalto, e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, tenendo presente la obbligatorietà dell'osservanza circa le clausole dei patti nazionali e provinciali.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di Cooperative.
L’Appaltatore inoltre, fermi restando gli obblighi di cui alla vigente normativa, si obbliga in particolare ad adempiere a quanto di seguito indicato:
1. Presentare, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed assistenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx nonché attestare la regolarità contributiva e previdenziale.
2. Obbligo di osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la
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tubercolosi, e di tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante l’esecuzione dei lavori.
3. Eventuale custodia del luogo di esecuzione dei lavori e di tutti i materiali in esso esistenti.
4. Fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, necessari ai fini della sicurezza.
5. Adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Adozione delle necessarie misure a tutela dei residenti nel fabbricato oggetto di lavori e dei loro beni.
6. Effettuazione, ove richiesto da CASALP, di sopralluoghi e verifiche a norma del regolamento di Utenza.
7. Comunicazione tempestiva a CASALP di ogni informazione relativa a situazioni di pericolosità o comunque a lavori necessari, dei quali la Ditta incaricata sia venuta a conoscenza nel corso dell’esecuzione dei lavori ordinati.
8. Collaborazione, anche con rilascio di attestazioni e dichiarazioni, alle eventuali pratiche per risarcimento danni promosse da CASALP nei confronti della propria compagnia assicuratrice in dipendenza dei guasti e malfunzionamenti sui quali la Ditta è intervenuta
9. Collaborazione, anche con rilascio di attestazioni e dichiarazioni, alle eventuali pratiche per risarcimento danni promosse da CASALP nei confronti della propria compagnia assicuratrice in dipendenza dei guasti e malfunzionamenti sui quali la Ditta è intervenuta.
La stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai commi precedenti, previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti fino all’eliminazione della suddetta violazione e/o fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né richiedere risarcimento dei danni
7.4
La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, a persone e/o a cose.
All’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa - e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere - derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati.
Al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, la ditta dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.
Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere le seguenti caratteristiche minime:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro
- Massimale in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 3.000.000,00 unico per sinistro
In considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto
- Operazioni in edifici occupati
- Danni provocati da persone non dipendenti, inclusi subappaltatori, di cui l’appaltatore si avvalga nell’esercizio dell’attività prevista dal presente contratto
- Danni subiti da persone non dipendenti, inclusi subappaltatori, di cui l’appaltatore si avvalga nell’esercizio dell’attività prevista dal presente contratto
- Danni a cose di Terzi derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, quando opera presso Terzi
- Rinuncia alla rivalsa
- Estensione novero terzi a Tecnici, Dipendenti e Amministratori CASALP
- Collaudo e Manutenzione: si intende compresa la responsabilità per danni arrecati a terzi, compresi i Committenti e loro dipendenti e preposti, durante tutte le operazioni di manutenzione, riparazione e collaudo.
- DANNI DA LAVORI DI INSTALLAZIONE DA MANUTENZIONE DA RIPARAZIONE ED
ASSISTENZA: la garanzia si estende per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge per interventi quali montaggi, installazioni, manutenzioni, verifiche, riparazioni, collaudi, assistenza, e/o ogni altra attività svolta presso terzi per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori e ciò esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.
Questa specifica estensione vale per i danni conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità del presente contratto e che si siano manifestati e siano stati denunciati non oltre 24 mesi dalla esecuzione dei lavori stessi e/o dalla cessazione della polizza. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 (che non potrà in nessun caso essere opposto al committente od al danneggiato) per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per sinistro/anno.
L’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
- l’Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo e quanto altro);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all’Ente.
- la polizza dovrà contenere espressa Xxxxxxxx con la quale la Compagnia Assicuratrice si impegna a segnalare tempestivamente (e cioè entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del contratto) a mezzo PEC o lettera Raccomandata) l’eventuale mancato pagamento del premio.
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino alla scadenza contrattuale, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, per verifica ed approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante.
Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Casa Livorno e Provincia S.p.A. | Tel. x00 0000 000000 | P. IVA: 01461610493 | |
Xxxxxxx 00000, | Fax x00 0000 000000 | R. E. A n° 129656 – 1/4/04 | |
Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. | P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx |
27
L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore per l’esecuzione del Contratto, alla presenza dell’appaltatore. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.
7.5
Qualora l’Impresa aggiudicataria risultasse inadempiente nella esecuzione del servizio, CASALP procederà alla risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti, riservandosi la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dello svolgimento del servizio.
Osservanza di leggi, regolamenti e capitolato speciale di appalto
7.6
Per quanto non previsto e non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme di legge e di regolamento del settore, oltre ai Regolamenti Edilizi Comunali e quant’altro applicabile, nonché a quanto prescritto nel D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 s.m.i, nel D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e nel D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021.
In particolare l'esecuzione del servizio sarà soggetta al rispetto di quanto sancito dalla normativa italiana ed europea in tema di protezione dei dati personali e, in particolare, a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 per quanto riguarda la comunicazione, elaborazione, estrazione, archiviazione e in generale per ogni tipologia di trattamento di dati che potrà essere realizzata.