CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO 6
CIG
CONTRAENTE | COMUNE DI SAVIGNONE |
CF / P.IVA | 00866540107 |
INDIRIZZO | Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxxx (XX) |
EFFETTO: ore 24.00 del 31/12/2018
SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2019
SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2021
INDICE
Articolo 1 | DEFINIZIONI | pag. 4 | |
Articolo 2 | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | pag. 8 | |
Articolo 3 | PARTITE E CAPITALI ASSICURATI | pag. 9 | |
- | PRECISAZIONI | ||
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | pag. 10 | ||
Articolo 4 Articolo 5 | ALTRE ASSICURAZIONI COASSICURAZIONE E DELEGA | ||
Articolo 6 Articolo 7 | CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO | pag. 11 | |
Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 | DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE | pag. 12 | |
Articolo 8.1 Articolo 8.2 Articolo 8.3 | DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ACCERTAMENTI E CONTROLLI | ||
DIMINUZIONE DEL RISCHIO DURATA DELL’ASSICURAZIONE | |||
Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 | ESTENSIONE TERRITORIALE FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI FORO COMPETENTE INDICIZZAZIONE INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE | pag. 13 | |
Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 | INTERMEDIAZIONE INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE | pag. 14 | |
Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 | NORMATIVA ANTIMAFIA ONERI FISCALI PREMIO DELL’ASSICURAZIONE REGOLAZIONE DEL PREMIO | pag. 15 | |
Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA VICINANZE PERICOLOSE | pag. 16 | |
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | pag. 17 | ||
Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 | ANTICIPO INDENNIZZO ASSICURAZIONE PARZIALE ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO GESTIONE SINISTRI | ||
Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 | LIMITE MASSIMO INDENNIZZO MANDATO DEI PERITI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | pag. 18 |
Articolo 33 Articolo 34 | OPERAZIONI PERITALI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO | pag. 19 | |
Articolo 35 Articolo 36 | PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO RECESSO IN CASO DI SINISTRO | pag. 20 | |
Articolo 37 | VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO | pag. 21 | |
Articolo 38 | VALORE ASSICURABILE | pag. 22 | |
ELETTRONICA NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | pag. 23 | ||
Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 | OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE CONDIZIONI AMBIENTALI – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CONDUTTORI ESTERNI | ||
Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 | CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI COSTI DI SCAVO E SIMILI DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI DANNI DA FURTO – MEZZI DI CHIUSURA | pag. 24 | |
Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 | DOLO E COLPA GRAVE ENTI AD IMPIEGO MOBILE – TRASPORTO ESCLUSIONI | pag. 25 | |
- - | ESCLUSIONE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA ESCLUSIONE RISCHIO “Y2K” | pag. 27 | |
Articolo 49 | EVENTI SOCIO-POLITICI | ||
Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 | FRANCHIGIA GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE LAVORO STRAORDINARIO LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA | pag. 28 | |
Articolo 55 Articolo 56 | MAGGIORI COSTI ONORARI PERITI | pag. 29 | |
Articolo 57 | RICOSTRUZIONE ARCHIVI | pag. 30 | |
- - - | SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE ESCLUSIONI SPECIALI CAPITALE ASSICURATO | ||
Articolo 58 Articolo 59 Articolo 60 | RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA TRASPORTI AEREI TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE | pag. 31 | |
Articolo 61 | RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI | pag. 32 | |
Articolo 62 | CALCOLO DEL PREMIO | pag. 33 |
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ANNUALITÀ ASSICURATIVA:
il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o
di cessazione dell’Assicurazione;
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
apparecchiature elettroniche di qualsiasi marca e modello, ovunque installate o ubicate,
anche all’aperto, compresi i relativi accessori, pertinenze e Conduttori Esterni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaboratori di processo, sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti, macchine da ufficio, rilevatori presenza/ingresso/uscita dei Dipendenti, hardware, centri elaborazione dati (CED), computer, stampanti, schede, dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disk, nas, memorie in genere, Blu-ray Disc, DVD, CD, nastri e fili, qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, “flash”, scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente, monitor, video terminali, apparecchiature per la registrazione/riproduzione audio e video, macchine meccanografiche, impianti ed apparecchi telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti domotici, impianti di condizionamento, antifurto, impianti antintrusione e simili, metal-detector, antincendio, allarmi, macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d’ufficio in genere, telecamere, impianti di videosorveglianza, parcometri, casse self-service, impianti semaforici, tabelloni informativi, ledwall, display a led, display a messaggio variabile, maxischermi, “totem” multimediali, autovelox, antenne, orologi, parabole, gruppi di continuità, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, luminarie, impianti televisivi, impianti di radiodiffusione, impianti di risalita, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, pese, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, apparecchiature e strumenti elettromedicali, defibrillatori (con le relative teche), attrezzi, macchine, macchinari, strumentazioni e quant’altro di simile.
Inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: computer portatili, tablet, ricetrasmittenti, apparecchi radio, apparecchiature di rilevazione fissate a brodo strada, portatili o installate su Veicoli o Mezzi Nautici, apparecchiature mobili per l’analisi della qualità dell’aria, autovelox, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, defibrillatori.
Comunque quant’altro inerente l’attività primaria e/o secondaria del Contraente/Assicurato, nulla escluso e/o eccettuato; il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi) che di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione;
ASSICURAZIONE:
il contratto di Assicurazione;
BENEFICIARIO:
il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall’Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;
BROKER:
il soggetto mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
CAPITALI:
le somme che rappresentano il limite dell’Indennizzo e/o del Risarcimento contrattualmente stabilito;
CONDUTTORI ESTERNI:
Cavi, reti, connettori, etc., interni ed esterni ai fabbricati, atti al collegamento di singole
COSA:
CONTRAENTE:
Apparecchiature Elettroniche tra di loro e con l’esterno; il Comune di Savignone che stipula l’Assicurazione;
sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
DANNI MATERIALI DIRETTI:
i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il
quale è prestata l’Assicurazione;
DIPENDENTE:
ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del Contraente/Assicurato, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;
b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società “in house”;
c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il Contraente/Assicurato;
d) i soggetti assunti dal Contraente/Assicurato con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente;
e) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato;
f) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del Contraente/Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”;
g) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i commissari di gara e/o concorso, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. “Lavoro Socialmente Utile”, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti “profughi” che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.
h) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell’ambito del cosiddetto ”baratto amministrativo” ai sensi dell’Art. 24 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” e s.m.i.;
Ai fini della presente Xxxxxxx si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, i membri delle Assemblee Consortili, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del Contraente/Assicurato e delle sue società “in house”;
ESTORSIONE:
il reato di cui all’Art. 629 del Codice Penale ed esemplificativamente il caso in cui il
Contraente/Assicurato e/o i suoi Dipendenti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi Dipendenti, sia verso altre persone;
FRANCHIGIA:
la parte di danno che il Contraente/Assicurato tiene a proprio carico;
FURTO:
il reato così come definito dall’Art. 624 del Codice Penale;
INDENNIZZO o INDENNITÀ:
POLIZZA:
MASSIMALE per sinistro:
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o Beneficiario in caso di Sinistro; la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
il documento che prova l’Assicurazione;
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato Capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società
“in house”, Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
RAPINA:
il reato di cui all’Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle Cose
assicurate mediante violenza o minaccia alla persona;
RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
RIVALSA:
il diritto della Società in virtù dell’Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell’Assicurazione;
SCOPERTO:
SINISTRO SENZA SEGUITO:
SINISTRO:
la parte percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a proprio carico; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
il Sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
SOCIETÀ:
l’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;
VEICOLO / MEZZO NAUTICO:
autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine
operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozzette, ciclomotori, mezzi nautici, natanti, imbarcazioni ed unità navali, il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi ) che di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO
CONTRAENTE / ASSICURATO | COMUNE DI SAVIGNONE |
CF / P.IVA | 00866540107 |
INDIRIZZO | Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxxx (XX) |
EFFETTO | 31/12/2018 |
SCADENZA I RATA | 31/12/2019 |
SCADENZA | 31/12/2021 |
FRAZIONAMENTO | ANNUALE |
PREMIO | VEDASI ART. 62 “CALCOLO DEL PREMIO” |
La presente Xxxxxxx assicura tutte le Apparecchiature Elettroniche di cui all’Art. 1 “Definizioni”, salvo solo quanto espressamente escluso,
di proprietà del Contraente/Assicurato, anche dato in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;
come risulta da atti notarili, da atti deliberativi, da obbligazioni contrattuali, da registri o da qualsiasi atto ufficiale, adibito agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato.
Si intendono compresi anche i beni non strumentali del Contraente/Assicurato.
Si conviene che tutte le apparecchiature elettroniche di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo al Contraente/Assicurato, siano assicurati con la presente Polizza, anche se determinati beni non risultassero descritti nelle definizioni di Polizza e/o in eventuali inventari forniti dal Contraente/Assicurato, o non fossero comunicate variazioni o incrementi.
Tuttavia il Contraente/Assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo Premio a partire dal periodo di acquisto o dalla disponibilità, non appena a conoscenza.
Gli enti oggetto della presente Polizza potranno essere ubicati e l’attività potrà essere svolta ovunque, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Sono da considerarsi in garanzia anche gli utilizzi per motivi di studio e/o lavoro.
Sono altresì coperte le attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, secondo la sperimentazione del telelavoro, a domicilio del lavoratore stesso o presso centri specializzati.
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti delle società “in house”.
ARTICOLO 3 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI
Si assicurano:
PARTITE ASSICURATE | CAPITALI ASSICURATI | |
1 | APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | € 100.000,00 |
2 | MAGGIORI COSTI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | € 20.000,00 |
3 | RICOSTRUZIONE ARCHIVI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | € 40.000,00 |
TOTALE ASSICURATO | € 80.000,00 |
Relativamente alla Partita 1 “Apparecchiature Elettroniche”, la Società risponde sino alla concorrenza del Capitale indicato senza far luogo all’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, sempreché non si verifichi una maggiore esistenza rispetto al Capitale assicurato, oppure che questa eventuale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 20% del Capitale assicurato. Se invece tale limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale, come normato all’Art. 27 “Assicurazione Parziale” per l’eccedenza al predetto limite.
PRECISAZIONI
In caso di richiesta del Contraente/Assicurato di elevare i Capitali assicurati, la Società si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in Polizza per la relativa Partita.
Nel caso di diminuzione del Capitale assicurato, il Premio dell’Annualità Assicurativa trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla Società ed il valore aggiornato costituirà il Capitale assicurato per l’Annualità Assicurativa successiva.
In caso di richiesta del Contraente/Assicurato di elevare i Capitali assicurati, la Società si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in Polizza per la relativa Partita.
Relativamente alle variazioni comportanti modifica dei Capitali assicurati alle Partite di Polizza, che intervengano nel corso dell’Annualità Assicurativa, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall’introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate Partite, come normato all’Art. 54 “Xxxxxx Xxxxxx – Copertura Automatica”.
La qualifica di Assicurato è estesa alle società “in house” del Contraente/Assicurato.
C.G.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente
contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal Contraente/Assicurato o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente/Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente al Contraente/Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).
La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si esonera il Contraente/Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi Rischi oggetto del presente contratto; il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.
ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, a parziale
deroga dell’Art. 1911 del Codice Civile, le Società stesse sono responsabili in solido nei confronti del Contraente/Assicurato.
Nel caso in cui le suddette Società siano temporaneamente raggruppate ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’Indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
È convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell’intero ammontare degli Indennizzi spettanti agli aventi diritto, fermo restando l’obbligo delle Società Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.
Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna Società.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (Polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Società Coassicuratrici.
Gli Indennizzi verranno liquidati dalla Società Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Ogni comunicazione inerente alla Polizza si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione della presente Polizza al Broker e le Società Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la Polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei Sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Il dettaglio dei Capitali assicurati, dei Premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società
Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., autorizzano al
trattamento dei dati personali (comuni, particolari e giudiziari), disgiuntamente: il Contraente, l’Assicurato, la Società ed il Broker.
ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, pertanto da tale data,
in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il Rischio in copertura.
La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; trascorso tale termine l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Per le rate di Premio successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il Premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze delle rate il 31/12 di ogni annualità. I Premi devono essere pagati alla Società, per il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:
8.1
In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata
comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del Sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.
In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il Rischio, la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior Rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
In deroga a quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile, La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:
8.2
Il Contraente/Assicurato è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti danni ed annullamenti per Sinistro di Polizze per i medesimi Rischi coperti dalla presente Polizza.
ACCERTAMENTI E CONTROLLI:
8.3
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.
Inoltre la Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente/Assicurato
ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
A parziale deroga dell’Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del Rischio la Società
è tenuta a ridurre con effetto immediato il Premio e/o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di Premio a scelta del Contraente.
ARTICOLO 10 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto è fissata in mesi 36 (trentasei), con effetto alle ore 24.00 del
giorno 31/12/2018, scadenza alle ore 24.00 del giorno 31/12/2021, scadenza della prima rata di
Premio alle ore 24.00 del 31/12/2019 e frazionamento annuale.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.
È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni Annualità Assicurativa, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.
Su eventuale richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di Sinistro), per consentire al Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di una nuova Polizza. Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni complessivamente.
ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell’Assicurazione è estesa al mondo intero
ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Contraente/Assicurato e la Società, anche per il
tramite del Broker, devono essere fatte, alternativamente, mediante:
lettera raccomandata A/R,
lettera raccomandata a mano,
telegramma,
telefax,
posta elettronica certificata (PEC),
altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l’invio, la consegna ed il contenuto.
ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative alla presente Polizza è competente, esclusivamente, l’autorità
giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE
I Capitali assicurati, i Massimali, le Indennità assicurate ed i relativi Premi non sono indicizzati.
ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione
della presente Polizza, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE
Premesso che il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente
contratto al Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell’accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza verranno trasmesse dal Contraente/Assicurato alla Società e viceversa unicamente tramite il Broker.
Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di
Polizza.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.
La Società provvederà all’emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza al Broker.
Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
Il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker costituisce quietanza per il
Contraente/Assicurato stesso.
Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).
Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del Rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.
Si precisa che le commissioni d’uso riconosciute al Broker sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente/Assicurato.
Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.
La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l’esito dei Sinistri (es.: chiusura Senza Seguito, importo riservato, importo liquidato).
ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà
data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.
ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA
Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all’Art. 3 della Legge “Anti-Mafia” n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge “Anti-Mafia”
n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ARTICOLO 21 – PREMIO DELL’ASSICURAZIONE
Il Premio, anticipato nella misura indicata in Polizza, verrà regolato alla fine di ogni Annualità
. ,
Assicurativa, applicando alle Partite dichiarate in aumento dal Contraente i tassi finiti, di cui all’Art. 62 “Calcolo del Premio”, ridotti del 50%.
Rimane fermo il Premio annuo lordo pari a € .
ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il Premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di Rischio variabili, esso
è anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal calcolo esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ciascuna Annualità Assicurativa, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del Premio, fermo il Premio annuo lordo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni Annualità Assicurativa, il Contraente
deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione degli elementi di Rischio variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.
Le differenze attive del Premio risultanti dal calcolo devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’Annualità Assicurativa per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio (comunicazione dei dati e/o pagamento del relativo Premio), anche per i contratti scaduti, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione tra il Premio anticipato in via provvisoria e l’intero Premio dovuto.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Poiché la presente Assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli
obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla definizione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Si conviene tra le parti che in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente/Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun danneggiato un atto di liquidazione.
Conseguentemente la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.
ARTICOLO 25 – VICINANZE PERICOLOSE
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare le eventuali vicinanze
pericolose o altre circostanze aggravanti il Rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
SINISTRI
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ARTICOLO 26 – ANTICIPO INDENNIZZO
Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il
pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.
La Società adempirà all’obbligazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del
Sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ARTICOLO 27 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 37 “Valore degli Enti assicurati e Determinazione del
Danno” risultasse che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro i Capitali rispettivamente assicurati, la Società, in applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle Partite di Polizza il cui
Capitale assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna Partita, l’Indennizzo non potrà superare il Capitale assicurato medesimo.
Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per
Sinistri il cui Indennizzo non superi € 10.000,00.
ARTICOLO 28 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte
Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
ARTICOLO 29 – GESTIONE SINISTRI
La Società, con periodicità annuale, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna
a fornire al Contraente/Assicurato ed al Broker l’elenco dettagliato dei Sinistri così suddiviso:
Xxxxxxxx denunciati (con l’indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla
Società);
Sinistri riservati (con l’indicazione dei singoli importi posti a riserva);
Sinistri liquidati (con l’indicazione dei singoli importi liquidati);
Sinistri respinti e/o chiusi Senza Seguito.
Tutti i Xxxxxxxx indicati dovranno essere corredati di:
data di accadimento del Sinistro;
data di apertura della pratica di Sinistro presso la Società;
data della definizione del Sinistro per liquidazione, chiusura Senza Seguito o altro motivo.
ARTICOLO 30 – LIMITE XXXXXXX XXXXXXXXXX
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ARTICOLO 31 – MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 32 “Obblighi in caso di Sinistro” della presente Polizza;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati (danneggiati e non danneggiati);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ARTICOLO 32 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato, a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile,
deve darne avviso per iscritto alla Società, o al Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente del Contraente/Assicurato.
Inoltre il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la Società.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
a) fare possibilmente nei 30 (trenta) giorni successivi, dichiarazione scritta alle Autorità, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare possibilmente le tracce ed i residui del Sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
c) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal
Sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente/Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del Sinistro, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.
Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei locali contenenti le Cose assicurate.
Per permettere al Contraente/Assicurato di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro, il numero della pratica e/o la rubricazione del Sinistro, l’ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del Sinistro.
ARTICOLO 33 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i
necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da Sinistro o comunque da esso danneggiati.
Inoltre, fermo l’obbligo da parte del Contraente/Assicurato di conservare tracce ed i residui del Sinistro, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di poter proseguire l’attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all’Indennizzo.
ARTICOLO 34 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro.
Il Contraente/Assicurato si impegna, nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso.
Il Contraente/Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto a percepire l’Indennizzo.
Il presente articolo sarà applicato a ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette Partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.
ARTICOLO 35 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di
esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con l’apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ARTICOLO 36 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro ed entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione dello stesso, il Contraente e
la Società hanno facoltà di recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R.
Il recesso ha effetto alla scadenza dell’Annualità Assicurativa in corso, a condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza.
Diversamente, in mancanza di tale termine minimo di preavviso rispetto alla scadenza dell’Annualità Assicurativa in corso, il recesso avrà efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla sua comunicazione.
Resta inteso che in caso di ratei di Premio venuti a scadere dopo il recesso, il Contraente/Assicurato pagherà la quota di Premio relativa al solo periodo di copertura residuo. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso. Se del caso, la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
ARTICOLO 37 – VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza
secondo le norme che seguono:
A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione (comprensivo di IVA e oneri fiscali), valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A.1), defalcato dell’importo come ad A.2).
B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprensivo di IVA e oneri fiscali) al momento del Sinistro dell’ente colpito dal Sinistro stesso (“Valore a Nuovo”);
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B.1), defalcato dell’importo stimato come a B.2).
Questa stima riguarda solo enti assicurati in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro 5 (cinque) anni dall’anno di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’ente danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del precedente punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’ente assicurato stesso al momento del Sinistro (comprensivo di IVA e oneri fiscali), tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa (“Valore Commerciale”);
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B.3), defalcato dell’importo stimato come a B.4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A., eguagliano o superano il valore dell’ente assicurato calcolato come a B. (stima B.1)
– B.2) oppure B.3) – B.4), a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’ente assicurato, o del suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
La Società, nei limiti di Indennizzo stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.
Dall’Indennizzo così ottenuto vanno detratte le Franchigie pattuite in Polizza.
ARTICOLO 38 – VALORE ASSICURABILE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati (“Valore a
Nuovo”), ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una Cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Si intendono comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché le imposte (IVA e oneri fiscali), qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente/Assicurato. Inoltre la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro.
Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
ELETTRONICA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
ARTICOLO 39 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i Danni Materiali Diretti e consequenziali cagionati agli
enti assicurati di cui agli Artt. 2 “Descrizione del Rischio” e 3 “Partite e Capitali Assicurati”, ovunque ubicati, pronti all’uso cui sono destinati,
di proprietà del Contraente/Assicurato, anche dati in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
di proprietà di terzi, tenuti dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuti a qualsiasi titolo;
da un qualunque evento non espressamente escluso (“All Risks”).
Sono parificati ai danni garantiti con la presente Polizza anche i guasti provocati dall’Autorità, dal Contraente/Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.
ARTICOLO 40 – CONDIZIONI AMBIENTALI – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento dell’aria, non
sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica (completamente indipendente dall’impianto di condizionamento) che indichi o segnali guasti e/o variazioni dei valori, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
ARTICOLO 41 – CONDUTTORI ESTERNI
La garanzia comprende i Conduttori Esterni collegati agli enti assicurati.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 42 – CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Gli enti assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche
e funzionali, in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
ARTICOLO 43 – COSTI DI SCAVO E SIMILI
A parziale deroga dell’Art. 41 “Conduttori Esterni”, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro,
puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che il Contraente/Assicurato debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai Conduttori Esterni assicurati.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 44 – DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
A parziale deroga dell’Art. 48 “Esclusioni”, la Società risponde dei Danni Materiali Diretti
conseguenti ad inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi similari, con l’esclusione degli enti ubicati in seminterrati e/o xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x/x xx xxxxxxxx.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 45 – DANNI DA FURTO – MEZZI DI CHIUSURA
Relativamente ai danni da Xxxxx, l’Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura
verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se al momento del Sinistro i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il Furto, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del 80% dello stesso.
ARTICOLO 46 – DOLO E COLPA GRAVE
A parziale deroga dell’Art. 48 “Esclusioni”, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi
per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato
e/o da dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.
La presente estensione non comporta onere di Premio per il Contraente/Assicurato.
ARTICOLO 47 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE – TRASPORTO
A parziale deroga dell’Art. 48 “Esclusioni”, gli enti ad impiego mobile e loro eventuali antenne
sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
la Società indennizza altresì i danni agli enti ad impiego mobile ed a loro eventuali antenne, anche causati da Furto, trasportati su qualsiasi Veicolo / Mezzo Nautico, purché tale Veicolo / Mezzo Nautico fosse chiuso a chiave o si trovasse in una rimessa chiusa a chiave, o in una rimessa pubblica custodita, o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio/ormeggio custodito. I Veicoli / Mezzi Nautici devono essere provvisti di tetto rigido.
Non sono tuttavia indennizzabili a questo titolo i danni ai filamenti di tubi e valvole elettroniche.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 48 – ESCLUSIONI
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a beni in leasing già coperti da altra Assicurazione;
b) alle seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati;
c) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
d) a nastri magnetici audio/video, dischi grammofonici, bracci e testine di giradischi, testine di registratori e altri supporti audio e/o video;
e) a tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati e salvo quanto previsto dall’Art. 60 “Tubi e Valvole Elettroniche”;
f) causati da cedimento, franamento e smottamento del terreno;
g) causati da “virus informatici”;
h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, salvo quanto previsto dall’Art. 46 “Dolo e Colpa Grave”;
i) commessi da persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti;
j) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
k) di natura estetica, che non siano connessi a danni indennizzabili;
l) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
m) dovuti a misteriose sparizioni e per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
n) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamento;
p) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall’Art. 49 “Eventi Socio-Politici”;
q) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti ed eruzioni vulcaniche, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall’Art. 44 “Danni da Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti”;
r) verificatisi in occasione di mareggiate, penetrazione di acqua marina e onda anomala;
s) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dell’ubicazione indicata per gli enti mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi, salvo quanto previsto dall’Art. 47 “Enti ad Impiego Mobile – Trasporto” e dall’Art. 59 “Trasporti Aerei”;
t) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
u) alle apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 (dieci) anni. La Società inoltre non indennizza i costi:
v) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
w) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
ESCLUSIONE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA:
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di
funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti), la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
controlli di funzionalità;
manutenzione preventiva;
eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
ESCLUSIONE RISCHIO “Y2K”:
Inoltre la Società non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura – ivi comprese
le perdite di software, microchip, circuiti integrati, Programmi o altri Dati informatici – direttamente o indirettamente causati o risultanti dall’impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, Supporto dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivo similare, software di proprietà o in licenza d’uso, di:
riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione o comando o istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dall’effettiva data di calendario;
acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di Dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
Questa esclusione si applica anche ad eventuali Sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
ARTICOLO 49 – EVENTI SOCIO-POLITICI
A parziale deroga dell’Art. 48 “Esclusioni”, la Società risponde dei Danni Materiali Diretti
arrecati agli enti assicurati in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio anche organizzato.
La Società risponde altresì dei Danni Materiali Diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti e persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, a tumulti ed a sommosse.
Restano ferme le altre esclusioni di cui all’Art. 48 “Esclusioni” sopra menzionato.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare, mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio
pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.
ARTICOLO 50 – FRANCHIGIA
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa e assoluta pari a € 250,00
per singolo Sinistro, salvo quanto diversamente indicato all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 51 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L’Assicurazione comprende anche i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono gli enti
assicurati ed a fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi, nonché agli eventuali impianti antifurto o di allarme, se esistenti, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile).
Si precisa che in fase di liquidazione dei danni, nel caso il Sinistro abbia coinvolto altri beni, l’Indennizzo dovuto al Contraente/Assicurato sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore degli enti assicurati ed il valore globale denunciato alle Autorità.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 52 – IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE
L’Assicurazione comprende anche i danni subiti da impianti televisivi e/o di radiodiffusione
installati all’aperto o in zona isolata, anche conseguenti a Furto, fulmine, qualsiasi evento atmosferico, atto vandalico o doloso in genere.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 53 – LAVORO STRAORDINARIO
A parziale deroga dell’Art. 37 “Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno”, la
Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dal
Contraente/Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 54 – LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA
Il Contraente si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e
ad aggiornare, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna Annualità Assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell’annualità trascorsa sia delle variazioni di valore degli enti assicurati, ai sensi dell’Art. 22 “Regolazione del Premio”.
Il Contraente si impegna a versare il relativo conguaglio di Premio nella misura del 50% dei tassi finiti in corso per l’annualità trascorsa e del 100% dei tassi finiti in corso per l’annualità entrante (vedi Art. 21 “Premio dell’Assicurazione” e Art. 62 “Calcolo del Premio”).
La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell’anno, senza alcuna preventiva comunicazione da parte del Contraente, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all’Art. 27 “Assicurazione Parziale”, entro il limite massimo del 20% della somma totale dei Capitali assicurati, per gli incrementi di valore avvenuti nel corso dell’anno.
Nel caso in cui tale limite del 20% fosse superato, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società tempestivamente e la regola proporzionale di cui all’Art. 27 “Assicurazione Parziale” rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
ARTICOLO 55 – MAGGIORI COSTI
La Società si obbliga ad indennizzare, fino al Massimale indicato alla Partita 2 “Maggiori Costi”,
i maggiori costi sostenuti dal Contraente/Assicurato e incorsi durante il periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l’interruzione o la riduzione dell’attività svolta dal Contraente/Assicurato, a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati.
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile).
La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:
all’interruzione di fornitura elettrica per Danni Materiali Diretti alle linee di trasmissione dell’energia elettrica e/o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
all’interruzione delle trasmissioni per Danni Materiali Diretti alle linee telefoniche della società concessionaria.
ARTICOLO 56 – ONORARI PERITI
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 35 “Procedura di Valutazione del Danno”, la
Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, delle spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 35 “Procedura di Valutazione del Danno”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Ai fini della presente garanzia si intendono compresi gli onorari di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti e professionisti in genere, necessari per la riparazione e/o ricostruzione e/o per l’esecuzione di opere imposte per legge e/o disposizioni di Autorità, conseguenti a Sinistri.
ARTICOLO 57 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato, fino al Massimale indicato alla
Partita 3 “Ricostruzione Archivi”, delle perdite e/o danni che colpiscano gli Archivi, e/o i Supporti, mentre gli stessi:
a) si trovano nei luoghi assicurati dalla presente Polizza;
b) si trovano in un altro impianto per l’elaborazione dei Dati (compreso il trasporto), a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati e descritti in Polizza, o comunque non espressamente escluso, che abbia colpito l’impianto per l’elaborazione dei Dati e ne impedisca l’uso.
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile).
Si intende per:
Archivi: insieme di Xxxx e/o Programmi memorizzati su Supporti;
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei Programmi;
Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi, da propri Dipendenti, da società specializzate e/o da prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, “flash”, scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente.
SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE:
Il Contraente/Assicurato si assume l’obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le
copie di salvataggio degli Archivi, con una frequenza minima di 60 (sessanta) giorni lavorativi.
ESCLUSIONI SPECIALI:
Ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 48 “Esclusioni”, debbono intendersi comunque
esclusi, dalla garanzia prestata con il presente articolo, i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli Archivi del calcolatore:
a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
b) avvenuti durante l’elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all’elaboratore indennizzabile a termini di Polizza, o che risulti escluso dalla garanzia in quanto la sua eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei Supporti.
CAPITALE ASSICURATO:
Il Capitale assicurato rappresenta il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Annualità
Assicurativa, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche (comprese le spese di trasferta), necessari alla ricostruzione e/o ricostituzione degli Archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei Dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.
ARTICOLO 58 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile
nei confronti del responsabile del Sinistro, salvo il caso di xxxx, e sempreché il
Contraente/Assicurato non eserciti a sua volta azione di Xxxxxxx verso il responsabile.
La rinuncia al diritto di surroga di cui al precedente comma deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operante nei confronti dei seguenti soggetti:
tutti i Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di Rivalsa previsto ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile;
tutti i soggetti di cui il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società “in house”, Aziende Municipalizzate, Unioni, Consorzi Pubblici, etc.).
La presente estensione non comporta onere di Premio per il Contraente/Assicurato.
ARTICOLO 59 – TRASPORTI AEREI
A parziale deroga dell’Art. 37 “Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno”, la
Società risponde delle spese supplementari per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, purché tali spese supplementari siano state sostenute dal Contraente/Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
ARTICOLO 60 – TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE
A parziale deroga dell’Art. 48 “Esclusioni”, la Società indennizza i danni provocati a tubi e
valvole elettroniche.
In caso di Sinistro, l’Indennizzo è calcolato in base:
alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dal costruttore o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall’installazione;
alle ore di lavoro o ai colpi effettuati,
ad altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.
Resta ferma l’eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente a quanto disposto dall’Art. 27 “Assicurazione Parziale”.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 61 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
ARTICOLO 61 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI
ARTICOLO | GARANZIA | FRANCHIGIA O SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO |
Articolo 1 | Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile | 10% min. € 250,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 39 | Terremoto | 10% min. € 500,00 | 50% dei capitali assicurati per sinistro e per anno |
Articolo 41 | Conduttori Esterni | € 500,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 43 | Costi di Scavo e simili | € 500,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 44 | Danni da Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti | 10% min. € 1.000,00 | 50% dei capitali assicurati per sinistro e per anno |
Articolo 45 | Danni da Furto – Mezzi di Chiusura | 20% | 80% del danno |
Articolo 47 | Enti ad Impiego Mobile – Trasporto | 10% min. € 250,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 49 | Eventi Socio-Politici | 10% min. € 250,00 | 80% dei capitali assicurati per sinistro e per anno |
Articolo 50 | FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO fatto salvo laddove diversamente previsto | € 250,00 | na |
Articolo 51 | Guasti cagionati dai Ladri | € 250,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 52 | Impianti Televisivi e di Radiodiffusione | 20% min. € 500,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 53 | Lavoro Straordinario | na | 15% del danno |
Articolo 55 | Maggiori Costi | € 500,00 | CAPITALI ASSICURATI |
Articolo 56 | Onorari Periti | na | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 57 | Ricostruzione Archivi | € 250,00 | CAPITALI ASSICURATI |
Articolo 59 | Trasporti Aerei | 20% min. € 500,00 | 20% dei capitali assicurati per sinistro e per anno |
Articolo 60 | Tubi e Valvole Elettroniche | € 500,00 | € 2.000,00 per sinistro e per anno |
ARTICOLO 62 – CALCOLO DEL PREMIO
Con riferimento all’Art. 21 “Premio dell’Assicurazione”, il Premio annuo lordo è determinato
applicando i tassi lordi sotto riportati ai Capitali assicurati alle rispettive Partite. Il Premio, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:
PARTITE ASSICURATE | CAPITALI ASSICURATI | X | TASSO LORDO | = | PREMIO ANNUO LORDO | |
1 | APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | € 100.000,00 | ‰ | € . , | ||
2 | MAGGIORI COSTI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | € 20.000,00 | ‰ | € . , | ||
3 | RICOSTRUZIONE ARCHIVI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | € 40.000,00 | ‰ | € . , | ||
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO | € . , |
Scomposizione del Premio annuo lordo:
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | + | IMPOSTE | = | PREMIO XXXXX XXXXX |
€ . , | € . , | € . , |
Premio lordo alla firma e sua scomposizione:
PERIODO | PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA | + | IMPOSTE | = | PREMIO LORDO ALLA FIRMA |
dal 31/12/2018 al 31/12/2019 | € . , | € . , | € . , |
Savignone, 31 Dicembre 2018.
CONTRAENTE SOCIETÀ
BROKER
Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
Articolo 1 | DEFINIZIONI |
Articolo 4 | ALTRE ASSICURAZIONI |
Articolo 5 | COASSICURAZIONE E DELEGA |
Articolo 6 | CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
Articolo 7 | DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO |
Articolo 8 | DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE |
Articolo 9 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO |
Articolo 10 | DURATA DELL’ASSICURAZIONE |
Articolo 11 | ESTENSIONE TERRITORIALE |
Articolo 12 | FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI |
Articolo 13 | FORO COMPETENTE |
Articolo 15 | INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE |
Articolo 16 | INTERMEDIAZIONE |
Articolo 17 | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO |
Articolo 19 | NORMATIVA ANTIMAFIA |
Articolo 21 | PREMIO DELL’ASSICURAZIONE |
Articolo 22 | REGOLAZIONE DEL PREMIO |
Articolo 23 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
Articolo 24 | TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA |
Articolo 25 | VICINANZE PERICOLOSE |
Articolo 27 | ASSICURAZIONE PARZIALE |
Articolo 28 | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO |
Articolo 29 | GESTIONE SINISTRI |
Articolo 31 | MANDATO DEI PERITI |
Articolo 32 | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO |
Articolo 34 | PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO |
Articolo 35 | PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO |
Articolo 36 | RECESSO IN CASO DI SINISTRO |
Articolo 37 | VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO |
Articolo 38 | VALORE ASSICURABILE |
Articolo 46 | DOLO E COLPA GRAVE |
Articolo 48 | ESCLUSIONI |
Articolo 50 | FRANCHIGIA |
Articolo 54 | LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA |
Articolo 58 | RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA |
Savignone, 31 Dicembre 2018.
CONTRAENTE SOCIETÀ
BROKER