Lavori di manutenzione straordinaria necessari all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, relativi alla scuola materna e media di Vignole a Quarrata (PT).
Lavori di manutenzione straordinaria necessari all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, relativi alla scuola materna e media di Vignole a Quarrata (PT).
CIG: Z512669B06 CUP: C85B18000590004
Capitolato Speciale d’Appalto
Stazione Appaltante
Comune di Quarrata (PT)
Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxx Xxxxx
Ottobre 2018
INDICE
Art.1 Durata e oggetto dell'appalto
CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art.2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale Art.3 Dichiarazioni e certificazioni
Art.4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto Art.5 Documenti che fanno parte del contratto
Art.6 Criterio di aggiudicazione Art.7 Contabilizzazione delle opere
Art.8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Art.9 Disposizioni generali relative ai prezzi Art.10 Pagamenti
CAPITOLO 2
CONTRATTO
Art.11 Affidamento dei lavori Art.12 Garanzie
Art.13 Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art.14 Disciplina del subappalto
CAPITOLO 3
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.15 Consegna dei lavori
Art.16 Piano operativo di sicurezza
Art.17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario Art.18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Art.19 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno Art.20 Sospensioni e proroghe
Art.21 Penali in caso di ritardo
Art.22 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi
Art.23 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
CAPITOLO 4
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.24 Risoluzione del contratto
Art.25 Risoluzione del contratto per reati accertati Art.26 Facoltà di subentro
Art.27 Controversie
Art.27 Riservatezza
CAPITOLO 5
RISERVATEZZA
ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice”)
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex X.Xxx n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 Durata e oggetto dell'appalto.
Oggetto dell'intervento in appalto sono le opere necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'edificio adibito a scuola materna e media, sita in xxx XX Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (XX).
In particolare l'appalto comprende la sostituzione e l'implementazione degli apparecchi impiegati per l'illuminazione di emergenza, la fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione fumi per l'automazione della finestra del locale archivio, l'integrazione della necessaria cartellonistica di sicurezza, la sostituzione del quadro elettrico generale della scuola materna, della scuola media e per l'alimentazione del gruppo di pressurizzazione.
Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.
I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dall'affidamento definitivo dell'appalto.
Art. 2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.
1. L’importo complessivo dell’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta ad € 29.500,00 di cui € 800,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 28.700,00 cosicché l’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 28.700,00), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 800,00) non soggetto a ribasso d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
L’importo dell'appalto è definito come segue:
Voce | Opere | Importo | |
a) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 28.700,00 | |
b) | Oneri per la sicurezza | € 800,00 | |
c) | Importo complessivo lavori | € 29.500,00 | |
d) | Iva 22% (sulla voce c) | € 6.490,00 | |
e) | TOTALE (c+d) | € 35.990,00 |
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti dall’Amministrazione.
L’importo dei lavori di manutenzione a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. , gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z512669B06
Il Codice Unico di progetto (CUP) è: C85B18000590004.
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà al complessivo del computo metrico estimativo redatto dall'appaltatore e approvato dalla committenza.
La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OS 30» - “impianti interni elettrici”.
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di Conformità di cui al D.M. 37/2008.
3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.
Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
Art. 3 Dichiarazioni e certificazioni.
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 dei nuovi quadri elettrici realizzati e dell'impianto di rilevazione fumi;
- libretto uso e manutenzione centrale per rilevazione fumi;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature installate.
Le apparecchiature fornite, i tratti di impianti elettrici realizzati e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.
Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Art. 4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. la lettera d’invito;
3. Progetto esecutivo composto da:
- elenco xxxxxx xxxxxxx;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma dei lavori;
- planimetria piano terra scuola media;
- planimetria piano primo scuola media;
- planimetria scuola materna;
- schemi unifilari quadri elettrici.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto; l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori in oggetto.
Art. 6 Criterio di aggiudicazione
Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, si procederà ad arrotondare all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
Art. 7 Contabilizzazione delle opere
La misurazione e valutazione dei lavori sarà effettuata secondo l'elenco prezzi allegato alla presente procedura già depurato del ribasso offerto in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo e a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione ap- paltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon- tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Art. 9 Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del materiale di resulta e/o sostituito presso la discarica autorizzata.
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di lavoro;
2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
3. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni /or- dinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Nel formulare la propria offerta, l’impresa partecipante dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dal presente appalto.
Art. 10 Pagamenti
I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, al termine degli stessi. All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione degli stessi, accertata con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
L'importo dovuto è liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
CAPITOLO 2°
Contratto
Art. 11 Affidamento dei lavori
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.
Art. 12 Garanzie
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00, per la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra eventuali danni alle opere preesistenti, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 13 Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
1. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu- striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel- la località in cui si svolgono i lavori;
2. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
3. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten- ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, an- che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcotti- mo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle re- sponsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Relativamente all'impianto elettrico:
L'impianto elettrico verrà eseguito in osservanza alle normative e leggi vigenti alla data dell'ordine, comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle normative stesse:
-alle prescrizioni delle autorità locali, comprese quelle dei vigili del fuoco;
-alle prescrizioni e indicazioni ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica;
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e D.M. n.37/08 e smi.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.
CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione.
CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni.
CEI 64-50-UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto applicabili.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08 e smi, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n.186.
L’Impresa dovrà eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative specificazioni indicate e stabilite nel presente capitolato, negli elaborati grafici e nella voce di descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.
In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, l’Impresa dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di
accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, la D.L. avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.
ln genere l’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, l'esecuzione di un determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del D.M.145/00, le norme U.N.l., C.N.R., C.E.l. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’Impresa sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Relativamente all'impianto rilevazione fumi
Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011 (CPR) (in vigore dal 1 luglio 2013) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE (CPD) del consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/4/2011.
Lettera circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 643 del 21-1-2014 Impiego del modello "Mod-Pin 2-3-2012 Dich. Prod" alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011.
Norme armonizzate UNI EN:
(estratto dell'elenco riepilogativo di norme armonizzate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.)
EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione. EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio.
EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione.
EN 54-5 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi.
EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
EN 54-10 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi.
EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuali.
EN 54-12 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso.
EN 54-17 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Isolatori di corto circuito.
EN 54-18 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi di ingresso/uscita da utilizzare per percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.
EN 54-20 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo ad aspirazione.
EN 54-21 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi di trasmissione dell'allarme e del segnale di guasto.
EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova.
Altre norme UNI:
UNI 9795:2013 Norma italiana (nuova edizione) Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio
UNI 11224:2007 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi UNI EN 54-1:1998 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Introduzione
UNI EN 54-13:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema
UNI EN 54-14:2004 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione UNI ISO 15779 marzo 2012 (sostituisce la UNI CEN/TR 15276) Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi.
Relativamente alla cartellonistica di sicurezza
UNI EN ISO 7010:2017: Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.
Art. 14 Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Al momento della presentazione dell'offerta l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1. che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su- bappaltare;
2. che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relati- ve lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subap- paltatrice;
3. che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida- tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re- quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1. l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua- le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme an- zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimi- sta, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appal- tante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.
CAPITOLO 3°
Contratto
Art. 15 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori, sarà disposta entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, fermo restando che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.
Art. 16 Piano operativo di sicurezza
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello
stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs.
N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le nor- me che regolano la contabilità della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con- tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza- re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.
Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:
a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per- fetta dei lavori;
d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes- sive modificazioni;
f) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comu- nale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual- siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete- rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-
datario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente ri- spetto della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga- rantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidata- rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve- glianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esisten- ti, anche se di proprietà della stazione appaltante;
6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, ogni qual- volta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazio- ne appaltante.
8. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for- niture oggetto del cottimo.
10. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione. Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Art. 19 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Si precisa che le lavorazioni previste nel presente appalto dovranno essere realizzate esclusivamente al di fuori degli orari nei quali l'edificio è utilizzato per l'attività scolastica. Nella presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà considerare quanto sopra precisato.
Art. 20 Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Art. 21 Penali in caso di ritardo
In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo, al termine dei lavori.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di- rettore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta- bili o danneggiati.
Art. 22 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi
Al termine dei lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.
Art. 23 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie
Art. 24 Risoluzione del contratto.
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
Art. 25 Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Art. 26 Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 27 Controversie
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
CAPITOLO 5°
Riservatezza
Art. 28 Riservatezza
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
X.xx
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxx Xxxxx