ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA PER IL COMPRENSORIO DI CITTÀ DELLA SCIENZA.
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA PER IL COMPRENSORIO DI CITTÀ DELLA SCIENZA.
artt.54, e s.m.i. comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici
CIG 9124102728
Tra
La Fondazione Idis-Città della Scienza, con sede in Napoli alla via Coroglio 104 C.F. 95005580634 e P.IVA 05969960631 – in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 15/03/1956, C.F. VLLRCR56C15F839U e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (di seguito indicato “Committente”);
E
….., iscritta al Registro imprese di ………. n. ………., in persona del legale rappresentante………, domiciliato presso la sede legale della società di seguito denominata per brevità anche fornitore/aggiudicatario/società
Premessa
Con determina presidenziale a contrarre, prot. 196 del 03/03/2022, la Fondazione Idis ha deliberato di affidare il servizio di portierato e di vigilanza armata e non armata per il comprensorio di Città della Scienza (NA);
il numero di CIG rilasciato è 9124102728 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente accordo quadro;
la ditta ….., è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice);
con determina presidenziale del …., l’aggiudicazione diveniva definitiva;
sono trascorsi i termini per la stipula del presente accordo quadro di cui all’art. 32, commi 9 e 10 del DLgs 50/2016 e s.m.i;
la ditta ……, dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi in oggetto del presente accordo quadro, come pure specificati negli elaborati di gara;
la ditta ….., dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro, dal capitolato speciale, nonché dal disciplinare e da tutti i suoi allegati e dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’aggiudicataria, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
FONDAZIONE IDIS · CITTA' DELLA SCIENZA · via Coroglio, 104 e 57 · 80124 Napoli
tel. (x00) 000.0000.000 · fax (x00) 000.0000.000 · xxxx@xxxxxxxxx.xx · xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx · xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx X.X. 00000000000 · X. XXX 00000000000 · C.C.I.A.A. 498497 · TRIB. NA 1281/93
prestazioni e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formazione della propria offerta;
la ditta ……… ha prestato garanzia fideiussoria stipulata in data…………………… con la
………….;
la ditta ------- ha consegnato alla stazione appaltante, specifica polizza di assicurazione secondo quanto indicato nei documenti di gara a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle prestazioni. Stipulata in data…………………… con la ;
il DURC della ditta risulta regolare (certificato del …., scadenza…);
la ditta ……….. ha prodotto l’estratto del documento di valutazione dei rischi ai sensi del dlgs 81/2008;
la ditta ……. dichiara di conoscere, approvare e accettare integralmente tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto;
ll Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse e gli atti menzionati nel presente accordo quadro ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
Il servizio è regolato, oltre che dal presente accordo quadro da:
1. Disciplinare di Gara;
2. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato Speciale) e gli altri allegati al bando di gara;
3. Offerta tecnica-economica prodotta dall’aggiudicataria; 4. Dal d.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
5. Dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
6. Dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetti del contratto;
Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Art. 2 Definizioni
Nell’ambito del presente accordo si intende per:
a) Accordo quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti richiamati; (art. 3 comma primo lett. i e art.54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato;
b) Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro. Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell’A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.
c) Appaltatore: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente , obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
Il presente Accordo quadro vale anche come primo contratto applicativo.
Art. 3 Oggetto
Oggetto del presente Accordo Quadro è tutto quanto riportato nell’ art. 1 del Capitolato Speciale Prestazionale.:
1. oggetto de presente Accordo Quadro sono le prestazioni occorrenti per il servizio di portierato e di vigilanza armata e non armata per il comprensorio di Città della Scienza.
2. Il presente Accordo ha la finalità di regolamentare i contratti attuativi che verranno assegnati all’ Appaltatore durante il periodo di durata del medesimo Accordo.
Art. 4 Durata
1. Il presente contratto di Accordo Quadro ha una durata temporale di tre anni (36 mesi) decorrenti dalla data della sua stipula.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i contratti attuativi. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Contratti attuativi stipulati.
3. Al termine di scadenza dell’Accordo Quadro, qualora la somma economica determinata nell’Accordo Quadro non fosse esaurita, e non fosse ancora compiuta la procedura per addivenire alla stipula di un nuovo contratto, l’Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei servizi previsti con il presente Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali qui stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima di mesi 6 (sei).
Art. 5
Importo dell’Accordo uadro
1. Il valore massimo stimato dell’appalto per la durata di 36 (trentasei) mesi dello stesso, tenuto conto, altresì, dell’eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, è pari ad Euro ….. al netto di IVA, come evidenziato nel Quadro Economico sottoriportato.
QUADRO ECONOMICO DI SPESA | ||||
Ore annue | Importo annuo | Importo triennio | ||
A1 | Vigilanza armata | |||
A2 | Vigilanza non armata e portierato | |||
A3 | Assegnazione ore straordinare | |||
A4 | Evoluzione del sistema di videosorveglianza | Prestazione unica | ||
Totale |
2. La stipula del presente Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare gli altri interventi definiti dall’Accordo stesso.
3. I suddetti importi stimati sono rilevanti ai soli fini della costituzione della cauzione e non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, che attiverà i contratti attuativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie e come definito all’art.2 del disciplinare l’importo di ore annue minimo garantito per il servizio di portierato e vigilanza non armata è pari a 10.000 ore.
4. Si precisa che il risparmio conseguito dalla stazione appaltante derivante dal ribasso in sede di offerta economica, sarà utilizzato per l’assegnazione di ore di servizio straordinarie; il valore economico del costo orario sarà quello che è stato espresso in sede di offerta economica.
Art. 6 Contratti Attuativi
1. L’esecuzione delle prestazioni relative alla prestazione ordinaria, è regolamentata all’interno del dell’Accordo Quadro che vale come primo contratto attuativo, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ulteriori interventi saranno di volta in volta definiti e affidati all’Appaltatore mediante singoli Contratti Attuativi secondo gli articoli del titolo terzo dello schema di Accordo Quadro e il Capitolato Speciale Prestazionale.
Art 7
Obblighi e responsabilità specifiche dell’appaltatore
Xxxxx restando gli obblighi previsti nel presente atto di Accordo, nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato, l’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Aggiudicataria sarà responsabile del pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso alla stessa così corrisposto.
La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi è onere dell’Appaltatore, che nomina all’uopo un Responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata esperienza e capacità, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché assuma le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.
L’Appaltatore, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.
Art. 8 Corrispettivo
Il servizio oggetto del presente contratto è remunerato secondo le modalità prescritte nello schema di Accordo Quadro, quindi il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Fondazione Idis sulla base delle fatture mensile emesse dall’Appaltatore ed a seguito di nulla osta del Direttore dell’esecuzione.
Per l’esecuzione del servizio, la Committente corrisponderà all’Appaltatore l’importo relativo alle ore effettuate applicando alle stesse il valore del costo orario con il ribasso offerto in sede di gara. Detto corrispettivo deve intendersi compensativo di tutti gli oneri e comprensivo di attrezzature, strumentazioni, materiali tecnici, costi di trasferta per recarsi presso la sede della Fondazione Idis - Città della Scienza e quant'altro necessario per l’esecuzione delle attività contrattuali.
Gli interventi straordinari e le prestazioni in aggiunta eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo mensile per lo specifico servizio eseguito entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario.
Art. 9 Adeguamento del Corrispettivo
I canoni non saranno soggetti a revisione salvo nelle ipotesi tassativamente imposte dalla legge ed a partire dalla terza annualità. In tal caso l’importo relativo all’aumento, sommato al canone dell’anno precedente, formerà l’importo contrattuale dell’anno successivo (terzo anno di esercizio).
Art. 10 Inadempimenti e penali
Si rimanda all’ art. 28 del Capitolato e all’art. 25 del Disciplinare di gara dello schema di Accordo Quadro e alle altre disposizioni previste dallo stesso dagli altri elaborati di gara.
La Fondazione avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia del contratto per l'applicazione della penale.
Articolo 11
Risoluzione e recesso dell’accordo quadro e dei contratti specifici
Si rimanda all’ art. 25 del Disciplinare di gara e alle altre disposizioni previste dallo stesso dagli altri elaborati di gara.
Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.
La Fondazione procederà con la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione del contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 13
Osservanza delle norme di sicurezza
La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal d.lgs. n° 81/2008 e relative circolari esplicative, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Accordo. In ogni caso si rimanda agli obblighi dell’aggiudicatario previsti all’interno della documentazione di gara.
Art. 14
Rapporti tra le parti - Responsabile esecuzione del contratto
Per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all’esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, la Fondazione Idis potrà rivolgersi al referente designato dalla Società e che sarà successivamente comunicato.
Il referente dovrà essere reperibile, responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio considerato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente dalla Società.
Salvo diverse disposizioni, per la Fondazione, i rapporti relativi alla gestione del contratto restano affidati al sig. Xxxxxxx Di Xxxxxxx, in qualità di Direttore per l’Esecuzione del Contratto
Art. 15 Riservatezza e trattamento dati
Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n° 196/2003 in tema di trattamenti dei dai personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal successivo art. 7 del decreto citato.
Ai fini del d.lgs. n° 196/2003 le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto del GDPR 2016/679, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto.
Art. 16 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di Accordo Quadro è competente il Foro di Napoli.
Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.
I’Appaltatore
Legale rappresentante della ditta ….
………………………
(documento sottoscritto digitalmente)
Il Presidente della Fondazione Idis - Città della Scienza
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
…………………………. (documento sottoscritto digitalmente)