ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 626 del 29/11/2018
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Memorandum of Understanding`` tra l`IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell`Università degli Studi di Torino per lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell`ambito di studi sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Memorandum of Understanding`` tra l`IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell`Università degli Studi di Torino per lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell`ambito di studi sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA1 – Xxxxxxx Xxxxx, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
Si premette che:
- l’IZSVe è un Ente Sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare; in ragione dell’eccellenza raggiunta questo Istituto ha ottenuto, tra l’altro, il riconoscimento quale Centro di referenza nazionale e FAO per la rabbia e quale Centro di referenza nazionale e centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica nell’interfaccia uomo-animale, ponendosi come punto di riferimento nazionale ed internazionale nello sviluppo delle strategie di controllo e dei programmi scientifici mirati al miglioramento degli strumenti di diagnosi e profilassi della precitata malattia;
- il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino attiva corsi di insegnamento avanzato, apprendimento e ricerca nel campo delle Scienze Veterinarie, a beneficio della vita e della salute degli animali, dell’uomo e dell’ambiente; il Dipartimento è sede del Centro animali non convenzionali che è impegnato, tra l’altro, in attività clinica - anche in collaborazione con l’Ospedale Veterinario Universitario – nei confronti di diverse specie animali;
- l’IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino sono attivamente impegnate, attraverso le strutture di riferimento sopra indicate, in attività di ricerca nel campo della sanità pubblica, diagnostica, patologia ed eco- patologia dei chirotteri e, pertanto, intendono instaurare un rapporto di collaborazione
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che abbia come obiettivo lo scambio di campioni, dati, informazioni e competenze che possano migliorare le rispettive conoscenze su questi animali e i loro patogeni;
− l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Al fine di formalizzare il rapporto, la Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCS5 – Ricerca e innovazione”, in qualità di coordinatrice scientifica delle attività, con ticket intranet n. 119141/2018, ha richiesto l’approvazione dello schema di accordo concordato tra le parti denominato “Memorandum of Understanding” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il citato Dipartimento dell’Università degli Studi di Torino, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con la sottoscrizione del citato accordo, che non prevede oneri economici a carico delle parti, l’IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino intendono promuovere la ricerca e lo scambio di idee, attraverso la condivisione di conoscenze e competenze, impegnandosi in particolare a collaborare per favorire:
• la collaborazione in studi e/o progetti sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri;
• lo scambio di scienziati e tecnici attraverso missioni a breve e a medio termine;
• la condivisione di conoscenze e competenze;
• eventuali altre aree di cooperazione da concordare reciprocamente tra le parti.
L’accordo in parola – di durata quinquennale decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione – salvo rinnovo per ulteriori periodi da definirsi tra le parti – costituirà la base per l’attuazione e l’ampliamento della collaborazione tra l’IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino anche tramite la stipula di ulteriori successivi accordi per lo sviluppo delle aree di interesse comune che verranno, di volta in volta, individuate, i quali definiranno, altresì, gli eventuali aspetti economici e, ove necessario, la disciplina della proprietà intellettuale.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Memorandum of Understanding” da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, nella persona del Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, per lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell’ambito di studi sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
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3. di dare atto che l’accordo di durata quinquennale, salvo rinnovo per ulteriori periodi da definirsi tra le parti, costituirà la base per l’attuazione e l’ampliamento della collaborazione tra l’IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino anche tramite la stipula di ulteriori successivi accordi per lo sviluppo delle aree di interesse comune che verranno, di volta in volta, individuate, i quali definiranno, altresì, gli eventuali aspetti economici e, ove necessario, la disciplina della proprietà intellettuale;
4. di autorizzare l’eventuale rinnovo, previo scambio di comunicazioni scritte tra le parti;
5. di prendere atto che il suddetto accordo non prevede oneri economici a carico delle parti.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Memorandum of Understanding” da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, nella persona del Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, per lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell’ambito di studi sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che l’accordo avrà durata quinquennale e costituirà la base per l’attuazione e l’ampliamento della collaborazione tra l’IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino anche tramite la stipula di ulteriori successivi accordi per lo sviluppo delle aree di interesse comune che verranno, di volta in volta, individuate, i quali definiranno, altresì, gli eventuali aspetti economici e, ove necessario, la disciplina della proprietà intellettuale;
4. di prendere atto che il suddetto accordo non prevede oneri economici a carico delle parti.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 626 del 29/11/2018
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Memorandum of Understanding`` tra l`IZSVe e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell`Università degli Studi di Torino per lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell`ambito di studi sulla diagnosi e sul trattamento di patologie dei chirotteri.
Pubblicata dal 30/11/2018 al 15/12/2018 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Sanitaria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - - Gestione Atti
Memorandum of Understanding Protocollo d’Intesa per la Ricerca TRA
Il presente Memorandum of Understanding (di seguito “Accordo”) contiene tutti i termini dell’intesa tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Ente Sanitario di Diritto Pubblico con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Prato il 19.6.1948,
(qui di seguito denominato brevemente IZSVe) E
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito anche Dipartimento), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0, xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
rappresentato da:
a) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore del dipartimento, nato a Torre Canavese (TO), il 20.9.1960, individuato ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26.9.2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio del……….
b) Xxxx. Xxxxx Xxxxxx - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nato a Faenza (RA) il 24.2.1969, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26.9.2017 che dispongono in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto
entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie
(se insieme qui di seguito denominate brevemente “le Parti”)
PREMESSO CHE
− l’IZSVe svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale;
− l’IZSVe risponde ai bisogni di salute pubblica in termini di sicurezza alimentare e di prevenzione della trasmissione delle malattie tra animale e uomo e di benessere animale in termini di sanità e condizioni di vita dell'animale;
− l’IZSVe è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta per soddisfare le esigenze e i bisogni conoscitivi delle organizzazioni internazionali e nazionali, favorendo lo scambio di personale e le collaborazioni interdisciplinari;
− l’IZSVe è sede del centro di referenza nazionale e FAO per la rabbia nonché del centro di referenza nazionale e centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica nell’interfaccia uomo-animale;
− il Dipartimento svolge insegnamento avanzato, apprendimento e ricerca nel campo delle Scienze Veterinarie, a beneficio della vita e della salute degli animali, dell’uomo e dell’ambiente;
− il Dipartimento è sede del Centro Animali Non Convenzionali, Struttura Didattica Speciale dell’Università degli Studi di Torino;
− le Parti sono attivamente impegnate in attività di ricerca nel campo della sanità pubblica, diagnostica, patologia ed eco-patologia dei chirotteri.
− le Parti desiderano stabilire un’intesa che abbia come obiettivo lo scambio di campioni, dati, informazioni e competenze che possano migliorare le rispettive conoscenze su questi animali e i loro patogeni.
− le Parti convengono che il presente Accordo sia lo strumento ideale per attuare una fattiva collaborazione che possa eventualmente potenziare collaborazioni future per individuare sinergie operative e di ricerca che possano garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse.
TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Scopo
In ottemperanza ai termini del presente protocollo d’intesa e in conformità alle leggi vigenti, il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato secondo la legge italiana. Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e la promozione di altre proposte di interesse comune.
Il presente protocollo di intesa favorirà lo sviluppo di protocolli condivisi per la sorveglianza sanitaria, la diagnostica e la patologia nei chirotteri.
Il presente protocollo di intesa favorirà inoltre lo sviluppo e l’applicazione di linee guida per il recupero dei chirotteri e la gestione delle carcasse nell’ottica della prevenzione/protezione nei confronti dei lyssavirus rabbia-correlati.
Articolo 2 – Aree di collaborazione
In conformità alle leggi vigenti le Parti si impegneranno a incoraggiare e rafforzare la collaborazione con i seguenti obiettivi:
− Promozione delle attività di sorveglianza, ricerca e formazione per facilitare lo scambio di conoscenze tra le Parti costituenti il presente accordo di intesa;
− Sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgano entrambe le Parti;
− Scambio tra studenti e ricercatori per migliorare le reciproche conoscenze
− Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione congiunta di Terze parti consensualmente selezionate.
Al fine di attuare al meglio le attività presentate nel presente accordo di intesa, le Parti si impegnano a definire e rispettare le clausole specifiche che tutelino la “riservatezza”, la “proprietà intellettuale” dei dati generati e le “controversie legali” che possono derivare dalla violazione delle clausole che regolano il presente accordo.
Articolo 3 – Oneri
Il presente protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del presente accordo sarà disciplinata da una specifica convenzione che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse. I costi impliciti alle attività previste dal presente accordo verranno sostenuti da ciascuna delle Parti in relazione alle spese di propria competenza. Tali spese possono derivare dallo scambio di studenti e ricercatori, dalle attività di formazione, dall’utilizzo delle attrezzature e dall’utilizzo di risorse umane.
Articolo 4 – Vincoli e responsabilità
Il presente protocollo d’intesa non è in alcun modo legalmente vincolante. Esso riporta semplicemente le “intenzioni” delle Parti a perseguire un obiettivo comune, e non determina alcun obbligo, sia esso esplicito o implicito, a stipulare accordi legalmente vincolanti. Esso esprime piuttosto che un vincolo
contrattuale una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d’azione prestabilita. E’ cioè un accordo di carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni. Non ha in alcun modo il potere e gli effetti del contratto.
Tuttavia, qualora il presente protocollo d’intesa dovesse portare a dei risultati che le Parti considerino meritevoli di ulteriori approfondimenti o che possano portare alla definizione di futuri progetti di ricerca o di attività di altra natura (i.e. sviluppo/vendita di un prodotto generato dalle attività di questa intesa), le Parti possono decidere di sviluppare accordi di natura diversa, legalmente vincolanti e da sottoscrivere al di fuori dal presente accordo di collaborazione. Articolo 5 – Scambio dei dati e sfruttamento dei risultati
Le parti sono consapevoli delle problematiche e delle aspettative legate alla gestione dei dati aperti della ricerca ma si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d’intesa. Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell’ambito del presente protocollo sarà oggetto di specifico accordo. L’IZSVe e il Dipartimento potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo consenso scritto dell’altra parte contraente.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi, in ossequio alle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Articolo 7 – Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente accordo appartengono ad entrambe le Parti. Di tale origine si farà menzione nei lavori pubblicati. Per le iniziative che possano produrre risultati aventi rilevanza economica, le Parti congiuntamente disporranno conformemente alle proprie regolamentazioni circa la proprietà dei risultati e la tutela della stessa.
Articolo 8 - Coordinamento e monitoraggio
Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna delle Parti designano un proprio responsabile. Per l’IZSVe è designato la Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx, per il Dipartimento è designato la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Le Parti individueranno di volta in volta i rispettivi referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.
Articolo 9 - Risoluzione delle controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il Foro di Padova in via esclusiva.
Articolo 10 - Variazioni di parti del progetto
Ogni variazione sostanziale del progetto che si dovesse ritenere utile o necessaria, deve essere preventivamente concordata e approvata dalle Parti in forma scritta.
Articolo 11 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici. Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/ dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 13 – Xxxxxx, rinnovo e recesso
La presente Convenzione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi da
definire, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi. Il preavviso è ridotto nel caso in cui le Parti si riservano il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente protocollo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.
Articolo 14 – Firma, Registrazione e bollo
D.P.R. 26/10/1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa - parte I, art. 2, sarà assolta dal Dipartimento di Scienze Veterinarie in modo virtuale, ai sensi dell'autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
Le Parti, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie Il Direttore: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Direzione Ricerca e Terza missione Il Direttore: Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Per qualsiasi comunicazione riguardante il suddetto protocollo d’intesa,
Referente per IZSVe
Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx
Tel: 000 0000000 – fax: 000 0000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Referente per il Dipartimento di Scienze veterinarie
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx tel: 000 0000000 - fax: 000 0000000