UOC Patrimonio e Tecnico
UOC Patrimonio e Tecnico
Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 10 del 10/01/2023
OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SUL MER- CATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. CON UN SOLO OPERATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI IFO - IMPORTO A BASE DI GARA € 149.000,00 DI CUI €. 3.023,87 PER ONERI DELLA SI- CUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO OLTRE IVA 22%
Esercizi/o 2023 Centri/o di costo -
- Importo presente Atto: € 0,0
- Importo esercizio corrente: € -
Budget
- Assegnato: € -
- Utilizzato: € -
- Residuo: € - Autorizzazione n°: -
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-10-2023
L’estensore Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
all. n. 1 disciplinare di gara
all. n. 1a dichiarazione amministrativa all. n. 1B modulo offerta economica all. n. 2 schema contratto
all. n. 3 CSA
all. n. 4 elenco elaborati all. n. 5 patto integrità
all. n. 6 quadro economico
Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte- grazioni;
Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in- tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico “l’Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori e manutenzioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di ap- palto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relati- vi ordinativi fino all’importo di € 214.000 IVA esclusa”;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
Premesso: - che gli IFO, in quanto struttura ospedaliera pubblica, nonché centro di rife- rimento nazionale per la cura delle patologie tumorali e centro di ricerca, per la presenza dei due IRCCS Istituto Regina Xxxxx e Istituto San Gallicano, deve scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio e pertanto deve premunirsi degli strumenti adatti alla risoluzione di problematiche tecni- che che, in maniera imprevista e imprevedibile possano presentarsi;
- che la risoluzione di tali problematiche consiste in lavori di carattere straor- dinario di adeguamento normativo e funzionale edile ed affini, presso tutto il patrimonio di proprietà e/o gestito, che non possono essere ricompresi negli appalti in essere appositamente stipulati per la gestione ordinaria;
- che risulta necessario pertanto individuare, tramite una apposita procedura di scelta del contraente, un operatore economico che, in caso di necessità di esecuzione di interventi a carattere straordinario come prima enunciati;
- che, in questa ottica, il ricorso all’Accordo Quadro permette di avere a di- sposizione un operatore economico che, secondo necessità, possa intervenire con tempi certi e condizioni economiche predeterminate;
Rilevato che inoltre, questa tipologia di contratto, contabilizzato a misura, non impe- gna la Stazione Appaltante al riconoscimento di importi economici fissi, in quanto all’operatore economico viene riconosciuto solo quanto effettivamen- te eseguito, senza possibilità di rivendicazione di un importo minimo assicu- rato contrattualmente;
Considerato che, in base all’andamento storico della spesa per gli interventi di manuten- zione straordinaria affrontati da questi IFO, l’importo previsto dei lavori por- re a base di gara nell’anno 2023 è di €.149.000,00 di cui €.3.023,87 quali oneri per la sicurezza, oltre Iva;
che l’Accordo Quadro ex art.54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere espletato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
che la procedura di aggiudicazione sarà quella del prezzo più basso sull’elen- co prezzi posto a base di gara ai sensi del disposto dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016.;
Visti gli atti elaborati predisposti dalla U.O.C. Xxxxxxxxxx e Tecnico tutti allegati alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale, ed in particolare:
1. il Disciplinare di gara e relativi allegati (all. n. 1);
2. lo Schema di contratto (all n.2)
3. il Capitolato Speciale di appalto (all.n.3)
4. gli elaborati grafici e tecnici (agli atti della UOC Patrimonio e Tecni- co) ricompresi nell’elenco elaborati (all.n.4)
5. il patto di integrità (all. n. 5)
6. il Piano di Sicurezza Tipologico (agli atti della UOC Patrimonio e Tec- nico)
Rilevato: - che l’importo presunto che costituirà base d’asta è quantificato in € 149.000,00 di cui €3.023,87 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribas- so oltre IVA, come da quadro economico allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 7);
- che l’impegno di spesa fissato dalla Stazione Appaltante fissa la spesa mas- sima eseguibile nella durata contrattuale, ma non impegna la stessa Stazione Appaltante all’utilizzo di tutta la somma se non necessaria;
Viste le disposizioni emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx in relazione alla contribu- zione di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 67;
Ritenuto di dover procedere alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG), di cui alle disposizioni emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
Considerato che gli oneri di affidamento del servizio oggetto di gara graveranno sul conto esercizio del bilancio economico anno 2023 degli Istituti, facendo riserva di procedere con successivo atto deliberativo di aggiudicazione della procedura alla relativa iscrizione contabile;
Ritenuto necessario nominare:
• l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale RUP ai sensi dell’art. 31 D. lgs. n. 50/2016
• l’xxx. Xxxxx Xxxxxxx quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii
• l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx quale Coordinatore della Sicurezza ai sensi del combinato dispsoto dagl i art.101 c.6 del D.Lgs.50/2016 e ssmmii e dell’art.91 e 92 del D.Lgs.81/08;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for- ma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati,
• di indire, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura nego- ziata da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) da ag- giudicare con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’affidamento di un Accordo Quadro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione edile straor-
dinaria nelle strutture di proprietà degli IFO, per l’importo di €. 149.000,00 di cui € 3.023,87 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
• di approvare la seguente documentazione di gara:
1. il Disciplinare di gara e relativi allegati (all. n. 1);
2. lo Schema di contratto (all n.2)
3. il Capitolato speciale di appalto (all.n.3)
4. gli elaborati grafici e tecnici (agli atti della UOC Patrimonio e Tecnico) ricompresi nell’elenco elaborati (all.n.4)
5. il patto di integrità (all. n. 5)
6. il Piano di Sicurezza Tipologico (agli atti della UOC Patrimonio e Tecnico)
• di nominare:
✓ l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale RUP ai sensi dell’art. 31 D. lgs. n. 50/2016
✓ l’xxx. Xxxxx Xxxxxxx quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii
✓ l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx quale Coordinatore della Sicurezza ai sensi del combinato disposto dagli art.101 c.6 del D.Lgs.50/2016 e ssmmii e dell’art.91 e 92 del D.Lgs.81/08;
• Di approvare il quadro economico dell’intervento, allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n.6).
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi- nazione.
Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
all. n. 6
Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale
QUADRO ECONOMICO DI PROCEDIMENTO
Lavori | |
Lavori di manutenzione edile | 149.000,00 |
di cui oneri per la sicurezza | 3.023,87 |
Somme a disposizoine | |
art.113 X.Xxx.00/0000 (xxxxxx IVA) | 2.756,50 |
IVA 22% (lavori) | 32.780,00 |
TOTALE | 184.536,50 |
UOC PATRIMONIO E TECNICO
all. n. 1
Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale CIG
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
ART. 1 . OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 4 CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 4
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 4
ART. 7 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 6
ART. 8 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 7
ART. 9 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE 7
ART. 11 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE8 ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA 8
ART. 15 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 10
ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 11
ART. 17 FATTURAZIONI E PAGAMENTI 12
ART. 18 NOME DI SALVAGUARDIA 13
ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 14
ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO 15
L’appalto ha per oggetto l’accordo quadro, da stipulare con un solo operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs.50/2016 tra l’Appaltatore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore”) ed IFO (di seguito denominata “Stazione Appaltante - SA”), l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale edile presso tutto il patrimonio di proprietà e/o gestito dalla SA.
La procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett. B del X.Xxx.50/2016, sarà aggiudicata ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Le opere oggetto del presente appalto si compongono come segue:
- Opere edili ed assimilate;
L’importo complessivo a base d’asta per la durata dell’appalto è pari ad € 149.000,00 (+ IVA 22%) di cui € 3.023,87 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Composizione base d’asta
Categoria Importi
Opere edili € 149.000,00
TOTALE A BASE D'APPALTO € 149.000,00
L'accordo quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi.
L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l’importo contrattuale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’inizio dell’esecuzione delle opere prima della stipula del contratto ai sensi dell’art.32 comma 13 del D. lgs. n. 50/2016.
L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs.50/2016, da espletarsi sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.a del D.Lgs.X.Xxx.50/2016.
Per essere ammesse alla procedura le imprese concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati, pena esclusione dalla gara:
1. assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. lgs. n. 50/2016;
2. regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente, ovvero in caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza;
3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. n. 68/1999;
4. Possesso della certificazione SOA di tipo OG1 classifica I ai soli fini della verifica formale dell’idoneità tecnica ed economica;
5. certificazioni ai sensi delle norme ISO 9001:2008.
Le ditte concorrenti sono tenute, a pena di esclusione, ad effettuare un sopralluogo presso la sede degli IFO e a prendere visione dei locali e degli ambienti presso i quali si svolgeranno le opere oggetto dell’appalto. Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal rappresentante dell’Ente, di cui allegato c) al presente disciplinare. Il suddetto documento dovrà essere inserito nella busta a).
Il sopralluogo avverrà previo appuntamento con l’ufficio tecnico richiesto tramite piattaforma MEPA, indicando il nominativo del soggetto incaricato del sopralluogo, un recapito telefonico, e- mail o PEC per le relative comunicazioni. La richiesta dovrà pervenire entro il ……………...
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta presentata dall’operatore economico in risposta al presente RDO dovrà comprendere:
1) Documentazione amministrativa
a) domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale (ex artt. 80 e ss. X.Xxx. n.50/2016), secondo lo schema allegato al presente disciplinare, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, corredata della fotocopia di un valido documento di riconoscimento di chi firma la dichiarazione;
b) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, con le modalità di cui all’art. 93 del d. lgs. 50/2016;
c) copia conforme all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA in corso di validità;
d) Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei locali/ambienti presso i quali vengono utilizzate le apparecchiature oggetto dell’appalto, rilasciato dall’incaricato del Responsabile Unico del procedimento;
e) Codice AVCPASS necessario alla SA per la verifica dei requisiti del concorrente; f)esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le dichiarazioni previste
nelle lettere a), b) c),d), e), f), g) del successivo art. 11 rubricato “avvalimento”.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula dei contratti.
2) offerta economica secondo schema della piattaforma MEPA e lo schema allegato.
L’offerta dovrà anche essere compilata sulla apposita scheda di offerta economica con inchiostro a mano o a macchina, senza cancellature, ed i prezzi andranno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza fra prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere la Stazione Appaltante prenderà in considerazione quello più conveniente per la stessa. Dovrà altresì essere indicata l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Dovranno essere indicati anche i costi della manodopera e quelli sostenuti per la sicurezza.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto ed il ribasso unico percentuale indicato, verrà preso in considerazione quello più conveniente per la Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione di cui punti 1) e 2) dovrà essere firmata digitalmente.
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare all'offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato CSA e schema contratto), firmati digitalmente da parte del legale rappresentante.
I.F.O. valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali.
Eventuali chiarimenti ovvero informazioni complementari sugli atti di procedura, dovranno essere richieste esclusivamente al RUP, a mezzo sistema MEPA entro il giorno
.
La ditta concorrente che goda di eventuali agevolazioni fiscali e contributive dovrà dichiararlo in sede di predisposizione dell’offerta economica, allegando la documentazione rilevante.
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
o Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione dei servizi e delle attività specificate nel capitolato tecnico;
o Offerte che siano sottoposte a condizioni;
o Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio;
o Offerte incomplete e/o parziali.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti la proroga di detto termine.
Le imprese concorrenti rimarranno giuridicamente vincolanti sin dalla presentazione delle offerte, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo.
La ditta aggiudicataria resta vincolata anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora rifiutasse di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge.
A pena di esclusione dalla presente procedura, la documentazione di cui alla busta A) deve essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata.
ART. 8 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non saranno prese in considerazione offerte con prezzi pari o superiori alla base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, in presenza di motivi ostativi e/o ove non ritenga conveniente l’offerta, senza che le ditte concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, fatto salvo la restituzione della cauzione provvisoria.
ART. 9 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE
La stazione appaltante ha facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di tutte le offerte, risultanti dalla graduatoria all’uopo predisposta dalla commissione giudicatrice. All'esito del procedimento di verifica, eseguito ai sensi dei seguenti commi dell’art.97, la stazione appaltante dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo complesso anomala e procederà all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La S.A. si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire alla aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di due offerte successive da parte della stessa ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Disciplinare di gara, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta entro i termini stabiliti.
Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno, pertanto, escluse dalla gara le offerte:
o redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Disciplinare;
o non sottoscritte dal legale rappresentante;
o pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo del ritardo.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove sia ritenuta congrua.
Nel caso di parità economica di più offerte, si procederà all’assegnazione tramite estrazione a sorte.
ART. 11 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente all’aggiudicazione, l’Ente effettuerà i controlli di verifica dei requisiti richiesti bel presente disciplinare nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.
In caso di esito positivo dei suddetti controlli, si provvederà all’aggiudicazione definitiva.
All’aggiudicatario definitivo verrà richiesta la polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema di contratto, allegato al presente disciplinare, e la cauzione definitiva di cui al successivo articolo.
La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire una cauzione definitiva per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva verrà svincolata dopo che la ditta aggiudicataria avrà integralmente adempiuto al contratto e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti contrattuali, e con collaudo definitivo approvato.
Le garanzie fideiussorie, previste con le modalità di cui all'articolo 93, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria avrà 10 giorni di tempo per presentare la seguente documentazione necessaria alla stipula del contratto:
• polizza RC;
• cauzione definitiva per l’intera durata del contratto;
• elenco del personale che si intende utilizzare, con elenco dei relativi requisiti;
• nominativo del Direttore Tecnico;
• Piano Operativo di Sicurezza tipologico; Xxxxxxx parte integrante del contratto di appalto:
• il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati sottoscritti dall’Offerente;
• Il presente Disciplinare di gara, sottoscritto dall’Offerente
• l’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La stipula del contratto avverrà entro i termini previsti dalla legge. Nei casi di motivata urgenza si può dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 punto 13 D. lgs. n. 50/2016.
Ove la ditta aggiudicataria non si presentasse a stipulare il contratto entro il termine fissato, sarà in facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda di procedere ad una nuova aggiudicazione, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente e l’incameramento della cauzione.
Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale carico della impresa aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 s.m.i. e a trasmettere i dati relativi ai conti correnti e ai referenti abilitati all’utilizzo dei conti correnti nonché alle stipule degli eventuali contratti ai sub-appaltatori e sub-contraenti ex art. 105 D. lgs. n. 50/2016 e ai sensi di quanto previsto dalla l. n. 136/2010 s.m.i.
E’ ammesso il subappalto in conformità di quanto previsto dall’art. 105 D. lgs. n. 50/2016.
Resta inteso che qualora l’operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.
Il sub appalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente contraente di quanto subappaltato.
Ai sensi dell’art. 105 D. lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare.
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria trasmettere all’Ente il contratto di subappalto, almeno 20 gg. prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Entro tale termine dovrà essere trasmessa la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara.
L’impresa aggiudicataria deve altresì presentare una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-appalto/sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 15 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni dell’appalto e della perfetta riuscita del servizio. Il rispetto delle scadenze temporali previste è condizione indispensabile a garanzia della regolare realizzazione ed espletamento dell’attività contrattuale. E’ inoltre responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale e locale, nonché dei danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione sia dei terzi.
L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della regolare esecuzione del servizio e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente anche per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo personale.
L’impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente pubblico e pertanto non potrà ritardare o non ottemperare le prestazioni in tutto o in parte, anche nel caso di ritardato pagamento da parte degli Istituti.
L’impresa dovrà garantire la continuità del servizio e collaborare con l’Ente e, nella fase transitoria iniziale, laddove ritenuto necessario, anche con il precedente gestore al fine di evitare interruzioni del servizio.
L’impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
L’impresa si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni, nonché la stabilità della composizione del team di lavoro impegnandosi a non variare la composizione se non previa richiesta all’Ente o per giusta causa, comunque documentabile e suscettibile di valutazione da parte dell’Ente.
L’impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.
ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Divulgazioni delle informazioni
La ditta aggiudicataria e l’Azienda si impegnano a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito del contratto.
In particolare si impegnano, per sé stessi e per il proprio personale, a:
mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di appalto dovessero venire in possesso;
non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro (salvo gli eventuali scatti previsti in fase di inventario, scatti che comunque devono essere effettuati in luogo appartato);
non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda la ditta aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda.
– Informativa ai sensi della legge 31.12.96 n. 675
I dati identificativi delle Parti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti
bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Disciplinare. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96, ed in particolare hanno il diritto di:
richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte
ART. 17 FATTURAZIONI E PAGAMENTI
La contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà trimestralmente, indipendentemente dall’importo, con emissione del certificato di pagamento.
L’Azienda provvederà al pagamento delle fatture emesse nei termini previsti dalla vigente normativa, e in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
É fatto divieto, all’impresa aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, di interrompere le prestazioni previste nel presente capitolato. L’impresa aggiudicataria per tale motivo non potrà chiedere la risoluzione del contratto.
Al fine di garantire il buon andamento dell’attività espletata dall’Azienda, nonché di tutelare gli interessi collettivi garantiti dalla stessa quale erogatore di pubblico servizio Sanitario, l’impresa aggiudicataria risponde degli eventuali danni causati all’Azienda derivanti dalla arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali.
L’arbitraria sospensione o interruzione delle prestazioni contrattuali costituisce causa di risoluzione .
Per tutto quanto non è tassativamente stabilito e non sia in opposizione con le condizioni espresse dal presente Disciplinare, e non si appalesa incompatibile con le particolari caratteristiche (per natura o per modesta entità di spesa) di alcune delle opere oggetto dell’Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Xxxxx.
La ditta aggiudicataria s’intende, inoltre, obbligata all’osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi di legge, delle componenti Autorità Governative, Regionali, Provinciali e Comunali, che hanno giurisdizione sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori.
Nell’esecuzione dei lavori che fossero oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le note contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alla associazione stipulanti o recede da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla scrittura e dimensione dell’impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
La ditta aggiudicataria è responsabile in rapporto alla Azienda dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Azienda.
Non sono in ogni caso considerate subappalto le commesse date della ditta aggiudicataria ad altre ditte per la fornitura dei materiali o di manufatti speciali, anche in opera, che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate, né le commissioni per la mano d’opera, la fornitura di servizi o altro che la ditta aggiudicataria ritiene di richiedere a ditte produttrici, a ditte da queste ultime delegate o ad altre ritenute affidabili, a totale responsabilità della ditta aggiudicataria, per l’esecuzione di specifici lavori di commessa.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione dell’Azienda ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione dell’Azienda medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria, e se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione non inferiore al 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione oppure alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla ditta aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando all’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni all’Amministrazione dell’Azienda, né richiedere risarcimento danni.
ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull’interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti definiti nel presente Capitolato tra la ditta aggiudicataria e l’Azienda sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo.
Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda darà a mezzo dei propri uffici.
Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 del C.C. in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta aggiudicataria l’Azienda si riserva, altresì, di risolvere ai sensi dell’articolo 1456 C.C. il contratto in oggetto in caso di inosservanza delle condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto, di modificazione di Ragione Sociale della ditta aggiudicataria, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata X.X. xx domicilio legale della ditta aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità
di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell’atto stesso.
Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre:
• inosservanza dei protocolli di lavoro;
• rifiuto di prestare servizio secondo disposizioni del RUP;
• inadempienze relative alla sicurezza.
In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente Disciplinare devono intendersi inscindibili; hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione della Azienda. In caso di inosservanza, l’Azienda invierà richiamo scritto motivato mediante PEC al domicilio legale della ditta aggiudicataria; dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.
In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti alla Azienda.
Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà soggetta alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dall’Azienda e al rimborso delle spese che l’Azienda incontrerà per provvedere al servizio nel rimanente periodo contrattuale. Le penali e i risarcimenti di cui sopra, per la sola parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell’importo dovuto per il saldo della parte di corrispettivo maturato all’atto della risoluzione. In ogni caso le somme dovute, per qualsiasi titolo, dall’Azienda alla ditta aggiudicataria saranno compensate con l’importo complessivo del risarcimento dei danni ai sensi dell’Art. 1241 del C.C.
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda e la ditta aggiudicataria sarà in ogni caso quello di ROMA. E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale
ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016, la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto è efficace nei confronti della Stazione Appaltante qualora non venga rifiutata entro 45 gg da parte del RUP. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
E’ espressamente vietata la cessione del contratto.
IL DIRETTORE DELLA
UOC PATRIMONIO E TECNICO XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
Allegati:
a) domanda di partecipazione e dichiarazione sui requisiti;
b) schema offerta economica .
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S
Xxx Xxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxx
Oggetto: Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO
In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta Ditta :
.....................................................................................................…………………………….
con sede legale nel Comune di ………………………..…….…………….. Prov Via/P.zza
……………..............…………………………………..……...........................................…..
codice fiscale ................................
…..……………………………………………………………………….
Partita I.V.A..................................................................................................................
nella persona del legale rappresentante : .......................................................................
Nato (luogo e data di nascita): …………....................…….………………………………….……………
Residente: Comune di Prov.
………
Via/P.zza ……..........................................…………………………………………………….................
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/P.zza ……………..............…………………………………..……...........................................…..
Cap. ......................... Comune di ……………………………………………..............Prov. ……....…
Telefono n. ..................................................Fax n. .......................................................
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto e a tal fine,
Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Di essere iscritto regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente, ovvero in caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza;
DICHIARA ALTRESI’
1. che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
2. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari.
3. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
4. in relazione ai requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato in detto articolo e, pertanto,
1) di non aver riportato condanne per:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
4) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 0 xxxx. X), X), X), X), X), X) X),X),X), X), X);
5. espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. n. 68/1999 e ss.mm.ii.
6. che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni analoghe a quelle messe in gara con il n. del Comune di
……………………………………………………………………................................................................
....................................................................................................................).
7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede di , matricola n.
INAIL: sede di , matricola n. ;
8. che l’impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.
n. 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.
9. che le modalità di pagamento previste nel Capitolato Speciale e nel disciplinare di gara non risultano gravemente inique in danno della ditta aggiudicataria e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal Capitolato di gara e disciplinare di gara.
10. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara.
11. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.
12. Di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara – disciplinare di gara e allegati, capitolato tecnico e allegati – e di accettarli espressamente.
13. Di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
14. Di prestare il proprio consenso ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto.
15. Di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o equivalente.
16. Di essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 classifica I;
17. Di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura – comprese quelle di cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., al seguente indirizzo email , e pec , e a tal fine indica quale referente della società ai fini della presente gara il Sig. , n. telefono
.
18. che il codice AVCPASS è il seguente:
Il sottoscritto appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì, consapevole che l’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la documentazione richiesta.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)
…………………………………………..……
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
⮚ FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’;
⮚ EVENTUALE APPOSITA CERTIFICAZIONE IN CUI VENGONO INDICATE ANCHE LE CONDANNE PER LE QUALI SI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE.
ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE
Nella predisposizione della certificazione occorre tenere presente che:
1) l’oggetto della gara dovrà essere indicato integralmente;
2) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dal D.Lgs n. 163/2006 coordinato e successive modifiche e integrazioni e la dichiarazione, nonché la conseguente certificazione dovranno essere prodotte da ogni singola Ditta;
3) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, allegando alla presente dichiarazione apposita certificazione;
4) il documento di identità, la cui fotocopia deve essere allegata alla presente dichiarazione, deve essere in corso di validità.
UOC HABITAT EDILIZIA
all. n. 1B
Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori edili ed affini di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale. | |||
OFFERTA ECONOMICA | |||
CONCORRENTE: | |||
INDICAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA | |||
Descrizione | Prezzo | ||
A | Importo totale Appalto | € 149.000,00 | |
di cui | |||
B | Oneri per la sicurezza già compresi nell'importo dei Lavori | € 3.023,87 | |
C=A-B | TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza B) | € 145.976,13 | |
OFFERTA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE | ||||
Descrizione | Prezzo in cifre | Prezzo in lettere | ||
D | Xxxxxx totali al netto degli oneri per la sicurezza | |||
B | somma oneri per la sicurezza | € 3.023,87 | ||
E=D+B | TOTALE OFFERTA | |||
Calcolo del ribasso risultante | ||||
Ribasso percentuale in cifre | Ribasso percentuale in lettere | |||
R | Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza (casella D) |
| ||
TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza) Casella C | ||||
di cui costo della manodopera € di cui oneri della sicurezza €
In caso di aggiudicazione il sottoscritto , legale rappresentante dell’Impresa/ATI, prima della stipula del contratto, si impegna,
se richiesto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, a corredare la presente offerta con l’analisi dimostrativa contenente i costi della mano d’opera e dei materiali, le spese generali e l’utile dell’Impresa, in base alla quale è pervenuto alla formulazione della presente offerta.
221228 AQ modulo offerta economica.xls fp
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPE- RATORE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE – CIG
TRA
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via xxxx Xxxxxxxx 53 00144- codice fi- scale 02153140583 e part. Iva 01033011006, che in appresso saranno denominati più semplicemente "IFO", rappresentati dal Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
e
la ……………….. con sede in ………………….., partita iva e codice fiscale n.
………………., email: ………………., PEC , che in appresso
sarà chiamata più semplicemente "Società" o "Impresa", rappresentata dal Sig.
………………… in qualità di legale rappresentante, nato a ,
PREMESSO:
- che gli IFO, con determina n. …………. del ………………. – depositata agli atti presso la propria sede – hanno indetto una gara nella forma della procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e fun- zionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO
- che gli IFO, con determina n. ……………………….. - depositata agli atti presso la propria sede – hanno aggiudicato in favore dell’Impresa l’accordo quadro di che trattasi;
- che gli IFO, con nota prot. n……………….. - depositata agli atti presso la propria sede – hanno formalmente comunicato all’Impresa l’avvenuta aggiu- dicazione;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. lgs.
50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., al fine di garantire l’affidamento dei lavori, non è necessario ac- quisire alcun tipo di informativa;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 32 del d. lgs. 50/2016, occorre comun- que procedere alla stipula del contratto;
- che l’Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fi- deiussoria n. ………………. a garanzia dell’appalto, per € …………… - depositata agli atti presso la propria sede - nel rispetto del disposto di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016;
- l’Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i seguenti documenti predisposti dalla Stazione Appaltante:
a) iI progetto posto a base di gara di cui all’allegato elenco elaborati;
b) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c) i Costi della Sicurezza;
- l’operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbliga- to in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e corret- tezza, al quale ribadisce l’adesione sottoscrivendo il presente atto;
Tutto ciò premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente at-
to, le parti costituite, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto se- gue:
Art.1 Oggetto e obblighi dell’Appaltatore
Gli IFO affidano all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori e che si impegna all’esecuzione dei lavori alle condi- zioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L’Appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione dell’opera. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23 D. Lgs. 50/2016.
Art.2 Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo massimo contrattuale è stabilito per tutta la durata dell’appalto in €
………………. oltre euro 3.023,87 per oneri della sicurezza = importo complessivo euro ……………..
Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori
Categorie Classifica
OG1 I
Per le caratteristiche stesse del presente appalto i lavori verranno ordinati dal Diretto- re dei Lavori, volta in volta, secondo le insindacabili necessità degli IFO e costitui- ranno un lotto di lavorazione che dovrà essere completo di tutta la documentazione
relativa ai Lavori Pubblici, qui riassunta in forma indicativa e non esaustiva: proget- to, computi estimativi, cronoprogramma, verbale di consegna, verbale di fine lavori, contabilità finale, certificato regolare esecuzione;
Tutte le singole lavorazioni dovranno essere completate con l’emissione, ad onere dell’Impresa, della documentazione “as-built” (progetto conforme all’eseguito) com- pleto delle eventuali necessarie certificazioni di legge.
I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto saranno effettuati trimestralmen- te durante l’esecuzione dei lavori in base a certificati rilasciati. La Stazione Appal- tante, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, opererà una ritenuta del- lo 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disci- plinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di In- terscambio (SDI), e dovranno essere intestata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri, C.F. 02153140583, xxx Xxxx Xxxxxxxx 00, Xxx 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA UFWFGB, il numero di Ordine elettronico che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattu- ra elettronica, il CIG , nonché la dicitura “Scissione dei pagamenti ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori infor- mazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contat- tare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto
sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Docu- mento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 60 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Ai fini dei paga- menti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. L’Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la discipli- na uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015 e successive modifi- che, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclu- sivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.
Art.3 Durata
L’appalto avrà durata presumibile di 12 mesi ovvero fino ad esaurimento dell’importo contrattuale, quale delle due condizioni interviene prima.
La realizzazione dei singoli interventi, dovrà essere eseguita nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori.
L’impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei sud- detti termini per le seguenti cause:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni ri- scontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se no- minato;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, ana- lisi e altre prove assimilabili;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appal- tatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affida-
tari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi sog- getti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio perso- nale dipendente;
f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza del- le misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retri- butivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e del- la previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scrit- ture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della di- sciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e setti- manale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tec- nici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di so- spensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzio- ne del contratto.
Art. 4 Cessione del contratto, del credito e subappalto
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a
pena di nullità. L’aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previ- sto dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in possesso dei requi- siti di cui all’art. 80 del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appal- tante.
È vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione del RUP.
Art. 5 Osservanza delle norme in materia d’impiego
L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano d’opera. L’Appaltatore ha l’obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l’importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica dell’opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L’Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156, nonché di quanto dispo- sto dal d.lgs. 81/2008. Si richiama, inoltre, l’Appaltatore all’osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d’impiego.
Art. 6 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza L’Appaltatore ha l’obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni conte- nute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 7 Assicurazione RCA
E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneg- giamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgi- mento delle attività di cui al presente Schema di Contratto.
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, l’Appaltatore dovrà uti- lizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato dall’Appaltatore e comunicazione, nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L’Appaltatore dovrà comu- nicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione rela- tiva al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clauso- la, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore dovrà dare immediata comuni- cazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge
n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di ces- sione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obbli- ghi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 9 Varianti
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, il Committente è in fa- coltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire purché non comporti- no un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del Contratto, ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in Contratto. É in ogni caso facoltà del Committente, nei predetti limiti, di- sporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Con- tratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale crono- programma e il prezzo. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva ai sensi dell’articolo precedente. Nessuna va- riante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella si- tuazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali. Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per
cento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
Art. 10 Direzione Tecnica
La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dal , lo stesso
non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza l’esplicito assenso dell’Amministrazione appaltante sotto pena della risoluzione del contratto e del risar- cimento dei danni.
Art. 11 Riserve dell’Appaltatore
L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una detta- gliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritar- dare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che es- so iscriva negli atti contabili. L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avvi- so, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il re- gistro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed in- dicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devo- no contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scri- vendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relati- va riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscri- zione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni ca- so, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Xxxxx restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia dive- nuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprende- re i lavori. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva divie- ne operante dalla data della predetta registrazione. Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono es- sere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per
cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali va- rianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli rico- nosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per og- getto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica.
Art.12 Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa impor- tanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomanda- ta a/r o PEC. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
- quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda con- vocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di conse- gna dei lavori;
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decor- renti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva nelle ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, nei termini previsti dall’eventuale richiesta della Commit- tente;
- inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della norma-
tiva sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordina- mento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
- quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sen- tenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine socia- le o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia in- tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114 del 2014;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico degli IFO; inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato.
Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certi- ficata. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 Tabella di cantiere
In ottemperanza a quanto previsto nella circolare 01/06/1990 n. 1729/U.L. del Mini- stero dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii. relativa all’obbligo di apporre le tabelle infor- mative nei cantieri di lavoro, l’Impresa esecutrice si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di di- mensioni non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere ese- guiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà re- care impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le oppor- tune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con l’illustrazione dei motivi che le hanno deter- minate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completa- mento dell’opera. Per garantire l’osservanza delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli periodici.
Art. 14 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa co- munitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.
Art. 15 Controversie e foro competente
Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno de- volute all’Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione del contratto.
Art. 16 Domicilio
Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
2 l’Appaltatore presso la propria sede in dichiarando di voler riceve-
re le comunicazioni via PEC all’indirizzo ……………………….
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del tratta- mento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati ver- ranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta impu- tazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest’ottica, i dati perso- nali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrat- tuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della du- rata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, ap- plicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati non- ché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l’Appaltatore esprime il proprio consenso al trat-
tamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.
La firma olografa o elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente atto, avendone ben compreso il significato.
Roma addì ………….
Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Il Legale rappresentante
all. n. 3
UOC PATRIMONIO E TECNICO
Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE
Premessa
Per il presente appalto la Stazione Appaltante è I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto di lavori che dovranno essere:
- svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito da IFO.,
- finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l’esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli impianti tecnologici ed opere edili in oggetto.
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA.
Costituisce oggetto del presente accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs.50/2016 tra l’Appaltatore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore”) ed IFO (di seguito denominata “Stazione Appaltante - SA”), l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale edile presso tutto il patrimonio di proprietà e/o gestito dalla SA.
E’ intendimento della Stazione Appaltante, realizzare prestazioni tali da armonizzare risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le prestazioni lavorative cosi come esplicitate e secondo le modalità indicate nelle schede tecniche allegate.
L’Assuntore dovrà inoltre provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.
Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, la Stazione Appaltante, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori potrà rivolgersi ad imprese diverse dall’Assuntore.
E’ comunque escluso che l’Assuntore possa svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla Stazione Appaltante, alcun lavoro se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi.
L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine temporale finale, una volta che sia raggiunto l’importo contrattuale.
L'assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
La Stazione Appaltante, per ragioni d’urgenza, può avvalersi della facoltà di consegnare i lavori sotto riserva di legge in assenza di contratto per motivi di urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016.
ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso il patrimonio di proprietà degli IFO, come indicato all’allegato 1 al presente CSA, con eventuale estensione a proprietà di terzi gestite dalla Stazione Appaltante.
Si segnala all’attenzione dell’Assuntore il particolare pregio di alcuni degli edifici oggetto del presente capitolato, sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici: l’Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell’importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e alla particolarità dell’edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
ART. 3 FORMA E IMPORTO DELL’APPALTO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’appalto è dato a misura comprendendo:
• opere edili
• opere da xxxxxx, infissi e serramenti
L'importo dell’Appalto posto a base di gara per il periodo contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi è pari a
€.149.000,00 (euro Centoquarantanovemila/00) oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza e per rischi interferenziali €.3.023,87 (oltre IVA) non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale, così come offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, è da considerarsi come limite massimo dell’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di corresponsione dell’intero importo ma solo delle quote dei lavori effettivamente ordinati e correttamente eseguiti.
All’Accordo Quadro sarà data attuazione con:
• la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di uno o più Ordinativi per l’attivazione dei lavori compresi nel presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta economica presentata dall’Assuntore;
• la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di Ordinativi per l’esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti Applicativi, degli specifici lavori di manutenzione straordinaria o in economia, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presenta appalto.
L’importo effettivo (a consuntivo) dell’Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo contrattuale (offerto dall’aggiudicatario in sede di gara), in funzione dei lavori effettivamente ordinati dalla Stazione Appaltante ed eseguiti dall’Assuntore.
Il valore contrattuale dell’accordo non impegna la stazione appaltante ad ordinare lavori fino a quella concorrenza che, quindi, non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Con la stipula dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto degli Ordinativi.
L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle economie, risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
Categoria Importi
Opere edili € 149.000,00
Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.
L’Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.
I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione delle opere di seguito sommariamente elencate, e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico CAPOII, allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, in via del tutto indicativa e salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito indicate unitamente alla relativa suddivisione percentuale prevista:
L’Assuntore è tenuto ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
L’importo per i lavori, contabilizzato a misura, sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specificati, al netto del relativo ribasso percentuale offerto dall’Assuntore.
I lavori verranno valutati sulla base del Prezzario Ufficiale Regione Lazio in vigore all’atto dell’indizione della gara, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nel suddetto Prezzario Regione Lazio potrà provvedersi:
a) utilizzo di altri prezzari Regionali
b) utilizzo del prezzario DEI, ultima edizione disponibile
b) per assimilazione ai prezzi esistenti o determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
d) procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre eventuale posa in opera da computarsi in economia alle tariffe orarie vigenti nei Prezzari Ufficiali anzidetti
Le prestazioni in economia verranno compensate:
• sulla base dei prezzi desunti dai suddetti Prezzari citati;
• applicando il suddetto ribasso percentuale offerto in fase di gara dall’Assuntore per i lavori a misura su:
− i prezzi di noleggi e forniture;
− le sole componenti relative alle spese generali ed all’utile di impresa applicate al costo della manodopera.
Il prezzo orario della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature minute, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, strumenti di misura, scale, ecc.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.
Gli interventi di manutenzione a guasto verranno contabilizzati in contraddittorio, in relazione a ciascun Ordinativo di Lavoro emesso dal Responsabile della Stazione Appaltante, entro sette giorni lavorativi dal termine dell’intervento, applicando i prezzi unitari indicati nel presente articolo.
Per tutti gli interventi eseguiti la Stazione Appaltante redigerà ed emetterà, il relativo Stato di Avanzamento lavori ed il certificato di pagamento per la successiva fatturazione.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari.
I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall’Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt.1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Assuntore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Assuntore medesimo, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti gli eventuali contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod.civ.3.1. Imposte e tasse
Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
ART. 4 LINGUA UFFICIALE, DOCUMENTI CONTRATTUALI , NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
4.1. Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
4.2. Documenti contrattuali
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
· l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicataria;
· il presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
· le Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.
4.3. Discordanza negli atti contrattuali
Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, a suo insindacabile giudizio, del documento a lei più conveniente. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4.4. Norme e prescrizioni integranti il capitolato
Ai fini della regolamentazione dell’appalto, valgono le pattuizioni del Contratto e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto; per tutto quanto in essi non espressamente regolato, ovvero regolato solo in parte, sono applicabili e si ritengono parte integrante e sostanziale del contratto:
· Disposizioni del Codice Civile;
· D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti”
· D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
· D.Lgs. del 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
· prescrizioni e norme emanate da: U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I.
L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme di legge applicabili in materia di Sicurezza. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere, considerando la struttura a destinazione sanitaria che deve erogare continuativamente ed in via prioritaria il Pubblico Servizio Sanitario. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
Qualora, dopo la data di stipula dell’Accordo Quadro e fino all’ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo l’Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto del collaudo.
L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici ,materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
4.5. Disposizioni antimafia
L’Assuntore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: L. 19.03.1990 n. 55, DPR03.06.1998 n. 252, L. 13.08.2010 n. 136, e s.m.i.).
4.6. Divieto di cessione
L’Accordo Quadro non può essere ceduto dall’Assuntore a pena di nullità.
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell’Assuntore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell’Assuntore medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva di cui agli articoli seguenti.
ART. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli interventi manutentivi oggetto degli Ordinativi, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli impianti compresi nel presente Appalto.
Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limita entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Le opere saranno realizzate secondo le regole del mestiere, nel rispetto delle istruzioni e libretti di manutenzione dei produttori delle apparecchiature e di tutte le normative tecniche e leggi applicabili a seconda del caso, e con le modalità specificate dal Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l’esecuzione completa e a regola d’arte dell’intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell’ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tale indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5.1. Responsabile del Procedimento - Direzione dei lavori - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
In funzione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che comporta l’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica con l’utilizzo di materiali e componenti innovativi nel contesto di immobili a destinazione sanitaria - ospedaliera, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore dei Lavori.
La Direzione dei Lavori (di seguito per brevità detta anche “D.L.”) è svolta mediante le nomina da parte degli IFO di un Direttore dei Lavori e di uno o più assistenti facenti parte, eventualmente, dei propri uffici tecnici. Ad essi è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’appalto, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d’arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla D.L. è affidata anche la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali.
L’attività della D.L. si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante l’emissione di Ordinativi di cui al precedente Art. 3, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli Ordinativi, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per accettazione dall’Assuntore.
L’ingerenza della D.L. deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l’Assuntore medesimo, che resterà sempre e comunque l’unico responsabile della esecuzione dei lavori.
Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, qualora previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, saranno svolte da soggetto aventi i requisiti di legge nominato dalla Stazione Appaltante.
5.2. Condotta dei lavori
L’Assuntore deve condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvati. L’Assuntore, ove non conduca personalmente i lavori, deve farsi rappresentare con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. L’Assuntore è sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell’Assuntore, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., di idonea capacità tecnica, in qualità di Direttore del Cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso e autorizzato a ricevere per l’Assuntore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della D.L. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il Direttore del cantiere, deve essere di gradimento della D.L., che può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l’allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.
5.3. Esecuzione degli Interventi di Manutenzione
L’Assuntore dovrà, inoltre, espletare tutti gli interventi, in qualunque giorno della settimana anche festivo e in qualunque orario, diurno e/o notturno. Tale evenienza è correlata alla destinazione d’suo sanitario della struttura che necessita di interventi di riparazione immediati. Per tali interventi, l’Assuntore non potrà richiedere alcun onere economico aggiuntivo oltre alla normale contabilizzazione secondo le modalità prima riportate. L’Assuntore non potrà inoltre pretendere alcun incremento per interventi notturni e/o festivi. Tutti gli interventi dovranno essere concordati con la Direzione Sanitaria e con il RSPP oltre che con la DL ed il CSE, onde garantire il corretto e sicuro svolgimento delle attività sanitarie.
Gli interventi urgenti ed indifferibili potranno essere richiesti anche con semplice comunicazione telefonica, che dovrà successivamente essere confermata con e-mail mediante Ordinativo, da emettersi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta verbale effettuata.
In caso di richiesta ai sensi del precedente comma, l’Assuntore dovrà intervenire sul luogo nei tempi previsti nel paragrafo “5.4 Reperibilità e pronto intervento” del presente articolo, con il personale e le attrezzature necessarie per la pronta riparazione del guasto.
Per ciascun intervento a chiamata dovrà essere redatta dall’Assuntore una apposita scheda che riporti il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento, l’orario di ricevimento della stessa, l’orario di arrivo della squadra sul luogo, la durata dell’intervento e l’esito dello stesso.
5.4. Reperibilità e Pronto Intervento
Relativamente a tutte le prestazioni attivate secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, e per l’intero periodo di durata relativo, l’Assuntore dovrà garantire la Reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi) ed il Pronto Intervento entro 2 ore dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante, a fronte di eventuali situazioni che potrebbero costituire pericoli per l’incolumità delle persone o degli immobili.
In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell’Assuntore dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc., al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni sia diretti che indotti alle strutture ed agli impianti.
Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità delle parti di edificio e/o degli impianti interessati.
Il costo della Reperibilità e del Pronto Intervento si intende già ricompreso oneri generali dell’Impresa esecutrice che accetta di svolgere il presente Appalto in una Struttura Sanitaria.
5.5. Esecuzione dei lavori
Per ogni intervento da effettuare i Referenti abilitati della Stazione Appaltante trasmetteranno all’Assuntore uno specifico Ordinativo, contenente tutti gli elementi necessari per la relativa esecuzione, tra cui la data di inizio e la durata previste dei lavori richiesti.
L’Assuntore provvederà alla realizzazione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi connessi ai lavori in funzione della loro natura ed i relativi costi.
Gli interventi ordinati:
· potranno riguardare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili quant’altro oggetto del presente appalto
· dovranno essere eseguiti dall’Assuntore nei tempi e nei modi previsti e stabiliti dalla Stazione Appaltante. Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l’Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.
In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
· dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva;
· verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
· dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:
· rumori;
· emanazione di polveri o esalazioni;
· interferenze nei percorsi d’uso, interni ed esterni, pedonali e veicolari;
· depositi di materiali;
· rilascio di materiali di risulta;
tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Sanitaria e con il RSPP oltre che con la DL ed il CSE.
Nei suddetti casi, l’Assuntore dovrà:
· provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.) e per il mantenimento delle condizioni di igiene nella struttura sanitaria (teli plastici di compartimentazione, aspiratori polveri, pulizia dalla polvere dei mezzi d’opera e dal vestiario degli operatori;
· effettuare adeguate azioni di informazione;
· concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare l’erogazione del Servizio Sanitario o, comunque, interferenza non gestibile.
Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in concomitanza con l’assenza degli utenti e personale sanitario dai locali, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate; in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto a discarica e lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.
Eventuali modifiche agli interventi previsti che dovessero risultare necessarie in corso d’opera, dovranno:
· costituire oggetto di specifiche Perizie di Variante;
· essere approvate formalmente dai Referenti della Stazione Appaltante, con emissione di appositi Ordinativi integrativi.
Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
· della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
· dell’emissione da parte dei Referenti della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione”.
5.6. Progettazione e preventivazione dei lavori
Qualora, ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici, risultasse necessaria la progettazione degli interventi, come nel caso di lavori strutturali e/o impiantistici di adeguamento normativo e funzionale, questa potrà essere eseguita dai tecnici della Stazione Appaltante o da professionisti da essa incaricati.
Nel caso di svolgimento della progettazione da parte dei tecnici della Stazione Appaltante o di terzi da questa incaricati, l’Assuntore dovrà provvedere solo ed esclusivamente all’esecuzione dei lavori che gli verranno ordinati.
Qualora venisse richiesta all’Assuntore la preventivazione di lavori compresi nel presente appalto, questi dovrà provvedere all’elaborazione dei relativi computi metrici estimativi, schemi grafici costruttivi, relazioni tecniche e di calcolo necessari per la realizzazione degli interventi in questione. La redazione di tali elaborati costruttivi non genera, in nessun caso, oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
· essere redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs.50/2016;
· prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
Tali preventivi saranno sottoposti all’esame dei Referenti della Stazione Appaltante, che hanno il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterranno opportune, e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.
L’esecuzione dei lavori di cui sopra, dovrà costituire oggetto di appositi Ordinativi che verranno trasmessi all’Assuntore, il quale provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla relativa realizzazione anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
E' a carico dell’Assuntore l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Sono a carico dell’Assuntore anche gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro a ciò connesso.
La Stazione Appaltante fornirà inoltre tutta l’eventuale documentazione disponibile attinente le opere da realizzare.
Restano comunque demandati all’Assuntore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di
dispostivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.
ART. 6 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli Ordinativi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori stessi.
Per ogni singolo intervento ordinato, l’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo Ordinativo. Entro 15 giorni a decorrere da tale termine dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante tutte le documentazioni e certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell’Assuntore, che risultano necessarie a consentire il funzionamento delle opere realizzate, compresi gli elaborati as-built di ogni singolo intervento eseguito
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo/regolare esecuzione e, a tale scopo l’Assuntore dovrà fornire entro il termine suddetto tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell’opera.
La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Assuntore.
Il contratto, nella sua globalità ha durata 24 mesi. L’Assuntore si impegna ad accettare eventuali proroghe, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, nessuna esclusa, nelle more dello svolgimento da parte della Stazione Appaltante delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo successivo appalto.
ART. 7 SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA
L’Assuntore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e delle responsabilità poste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nel quadro dei propri obblighi di proteggere i lavoratori dai rischi cui sono esposti durante i lavori. Conseguentemente si impegna ad osservare e fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni, le norme tecniche e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute durante il lavoro.
Quanto sopra costituisce richiamo delle disposizioni gravanti sull’Assuntore per il rispetto delle norme prescritte in materia di sicurezza sul lavoro la cui attuazione, in fase d’esecuzione delle opere appaltate, costituisce obbligo ineludibile, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle sopra le menzionate norme.
In particolare l’Assuntore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori copia di:
a. Piano Operativo di Sicurezza Tipologico, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;
b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
Vita la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l’esecuzione di opere disposte di volta in volta la Stazione Appaltante, ha redatto sia il “PIANO TIPOLOGICO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO” (PTSC). Detto PTSC è peculiare alle caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere oggetto del presente Appalto e alla loro modalità d’esecuzione, che sono tali da non far parte di un complesso unitario.
Esso in particolare, traccia il sistema di organizzazione della sicurezza che richiedono le opere oggetto del presente Appalto e i rischi normalmente connessi alle tipologie di interventi che dovranno essere eseguiti con le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, in correlazione alle categorie di lavoro e alla tipologia delle opere che saranno commissionate all’Assuntore e per tutta la durata
di ogni singolo intervento da eseguire, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. Esso contiene altresì la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
I costi imputati a spese per la sicurezza, quali quelli determinati dalla Stazione Appaltante per il presente Appalto devono considerarsi fissi ed invariabili.
Con la firma del presente Capitolato l’Assuntore accetta il Piano Tipologico di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante riconoscendone perfettamente congrua la stima dei costi afferenti alla sicurezza e ritenendoli tecnicamente rispondenti allo scopo cui sono destinati, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia.
A norma dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 (comma 1 lett. g) l’Assuntore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, un Piano Tipologico Operativo di Sicurezza (PTOS) che, in analogia al procedimento applicato dalla stessa Stazione Appaltante per la redazione del PTSC e in conformità alle prescrizioni di legge, deve contenere tutte le indicazioni per la pianificazione delle misure di sicurezza, commisurate alle tipologie dei lavori da eseguire, inconseguenza delle proprie scelte autonome, quali il suo modello di organizzazione del sistema di prevenzione, nonché i procedimenti esecutivi che si intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione prescritte nel PTSC.
A detto Piano, da considerarsi complementare del Piano Tipologico di Sicurezza e di Coordinamento, sono assoggettate anche le Imprese subaffidatarie, subappaltatrici o cottimiste. Il PTOS deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
L’Assuntore, oltre a proporre eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, è altresì obbligato ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”, ad integrazione di quanto richiesto nell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008:
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Assuntore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l’Assuntore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Assuntore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione e a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli,ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, onteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Assuntore intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in
prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Eventuali integrazioni al PTSC (previste nel Piano Tipologico Operativo di Sicurezza) volte a garantire un maggior livello di sicurezza che l’Assuntore intenda apportare, non possono in ogni caso comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il Piano Tipologico di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, nonché il Piano Tipologico Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del contratto d’appalto, pertanto eventuali gravi e ripetute violazioni degli stessi, da parte dell’Assuntore e/o di imprese sub-affidatarie, subappaltatrici e cottimiste, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell’interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.
Con l’assegnazione dei singoli interventi e quindi con la precisa individuazione dell’opera da eseguire e del relativo contesto ambientale, il PTOS redatto dall’Assuntore dovrà essere integrato/aggiornato dallo stesso Assuntore ogni qualvolta sussistano le seguenti circostanze:
· interventi la cui entità presunta è superiore a 200 uomini/giorno;
· interventi che comportano rischi particolari elencati nell’Allegato XI al D Lgs 81/2008;
· interventi comportanti lavorazioni non contemplate tra quelle individuate nel PTOS;
· se per specifiche esigenze di sicurezza fosse disposta, con motivato O.d.S., l’integrazione dello stesso PTOS.
Il PTOS così integrato dovrà essere consegnato entro 5 giorni dall’ordine e comunque prima dell’inizio lavori di ogni singolo intervento, e dovrà essere aggiornato al verificarsi di situazioni che, in corso d’opera, ne giustifichino la rielaborazione.
Anche in questo caso, gli eventuali aggiornamenti/integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Assuntore dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Stazione Appaltante.
La corretta ed esatta applicazione dei Piani sopracitati e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell’Assuntore, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà della Stazione Appaltante, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l’Assuntore è tenuto ad uniformarsi. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri la non applicazione dei suddetti Piani, sia da parte dell’Assuntore che delle eventuali Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti quali:
· richiamo verbale o scritto dell'Assuntore;
· sospensione dei lavori;
· allontanamento dal cantiere delle Imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
· risoluzione del contratto con l'Assuntore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, L'Assuntore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e la Stazione Appaltante si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.
ART. 8 CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI
Per ogni intervento ordinato, il relativo Ordinativo stabilisce il termine di ultimazione dei lavori.
A giudizio della Direzione dei Lavori, nei casi ritenuti più complessi, l’Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 3 gg. dalla data di consegna di ogni singolo intervento, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni chela Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l’esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai successivi articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
ART. 9 SUBAPPALTO
Per il subappalto si applicano le norme vigenti contenute nell’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
In particolare, ai sensi degli articoli / norme sopra citate, l’Assuntore è tenuto ai seguenti adempimenti:
· indicare all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere a cottimo;
· presentare apposita richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante, corredata della documentazione di cui all’art.105del D.Lgs.50/2016;
· depositare il contratto di subappalto (che comunque deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante) o una sua copia autenticata presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di previsto inizio delle relative opere;
· trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto, anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
· non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto o cottimo, di alcuno dei divieti previsti dalle norme di legge (anche se qui non espressamente citate) vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.
L’inosservanza di quanto sopra darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Stazione Appaltante stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle prestazioni contrattuali, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione e comunque la Stazione Appaltante e/o l’Assuntore accertassero l’inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, al ricevimento della relativa
comunicazione scritta, l’Assuntore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore medesimo.
Come già specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, il subappaltatore, tramite l’Assuntore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori.
L’Assuntore è responsabile in solido con il subappaltatore per l’osservanza da parte del subappaltatore stesso nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l’Assuntore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta.
L’Assuntore, che è tenuto al pagamento del subappaltatore, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro
20 gg. dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti nei confronti del subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Assuntore resterà, in ogni caso, unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi, dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e di ogni adempimento comunque ad esse connesse, manlevando la Stazione Appaltante medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o di terzi.
Nei contratti tra l’appaltatore principale ed i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere inseritala clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136/2010.
Resta inteso che, nel caso di inosservanza del presente capitolato, verrà meno il contratto con l’Assuntore e verranno contestualmente meno anche tutti gli eventuali subappalti, senza che l’Assuntore e i subappaltatori possano avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo dalla Stazione Appaltante.
ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Accordo Quadro prevedrà, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge 136 del 2010.
A tal fine il pagamento avverrà sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e s.m.i.
L’appaltatore si obbliga a comunicare ad IFO. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo della gara (Cig).
ART. 11 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal D.L., devono essere sempre approvate dal Responsabile del Procedimento.
ART. 12 CONTROVERSIE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA
Fatte salve le diverse disposizioni del presente Capitolato, la pianificazione di quelle attività di esecuzione che richiedano la cooperazione delle Parti, e l’esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti.
In particolare i predetti rappresentanti dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:
1. qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del presente Capitolato e degli Ordinativi di Lavoro;
2. l’istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
3. eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;
4. qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.
I rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Assuntore dovranno incontrarsi ogni volta che si ravvisi la necessità di cooperazione per la risoluzione di aspetti operativi.
Le problematiche esaminate dai rappresentanti delle Parti e le relative istruttorie devono essere adeguatamente documentate. Di tutte le problematiche sorte e delle soluzioni negoziate deve essere redatto un memorandum.
Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 205e 208 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria esclusiva del Foro di Roma. E’ escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.
L’Assuntore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.50/2016 e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori fisicamente esistenti in cantiere (a pié d’opera) e già accettati per iscritto dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto.
Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.
La Stazione Appaltante dovrà darne preavviso a mezzo PEC da spedirsi almeno 15 giorni prima della data indicata per il recesso.
L’Assuntore da’ atto di essere a conoscenza e di accettare che parte delle attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte nei confronti di conduttori di immobili di proprietà di IFO e che tali conduttori potranno in qualsiasi momento interrompere dette prestazioni.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguirei restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.
La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’art.108 D.Lgs. 50/2016.
L’Assuntore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Assuntore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.
In caso di grave inadempienza, pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in corso e si ritiene pertanto svincolata dalle relative obbligazioni.
A titolo meramente esemplificativo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Assuntore:
• si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
• non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
• utilizzi subappaltatori non autorizzati;
• sospenda o ritardi ingiustificatamente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
• non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e degli Ordinativi di Xxxxxx conseguenti qualora:
• l’Assuntore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
• l’Assuntore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.
Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
La risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Assuntore in relazione alle prestazioni di cui all’art. 9 del presente Capitolato.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
ART. 14 DANNI
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Assuntore (d es. sciopero dei dipendenti dell’Assuntore stesso).
I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.
L’Assuntore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dal successivo art. 15.
In caso di danni arrecati ai beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Assuntore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Assuntore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali
interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
ART. 15 GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE
15.1 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 è richiesta, al momento dell’offerta, la costituzione, da parte delle Imprese partecipanti alla gara d’appalto, di una garanzia provvisoria cosi come previsto nel disciplinare di gara.
15.2 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla firma dell’Accordo Quadro, l’Assuntore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l’Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l’appalto, del recupero di eventuali acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della cauzione stessa.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.
La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento.
L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
15.3 Responsabilità e garanzie assicurative
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell’Assuntore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore.
Pertanto, quest’ultimo terrà indenne la Stazione Appaltante, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.
L’Assuntore sarà tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante dai Conduttori ai quali è resa la prestazione.
L’Assuntore dovrà, inoltre farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante medesima dal proprio personale, nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. A titolo puramente indicativo e non esaustivo l’Assuntore dovrà risarcire la Stazione Appaltante per eventuali danni alla struttura edile, apparecchiature elettromedicali, agli impianti.
Fermo restando che l’Assuntore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Assuntore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari a € 2.500.000,00.
La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di euro 2.500.000,00, con il limite di euro 2.500.000,00 per danni a persone e il limite di euro 2.500.000,00 per danni a cose. La polizza deve prevedere, inoltre, lo svincolo unicamente previa restituzione, da parte della Stazione Appaltante, dell’originale della polizza stessa ovvero previa dichiarazione liberatoria di quest’ultima attestante che si può procedere allo svincolo.
Tale dichiarazione liberatoria non ha efficacia retroattiva.
La polizza dovrà, infine, prevedere espressamente, quale condizione di assicurazione, che il mancato pagamento da parte dell’Assuntore dei premi successivi al primo fino alla data di svincolo non potrà essere opposto in nessun caso alla Stazione Appaltante garantita.
L’Assuntore si obbliga a produrre le quietanze di premio relative alle scadenze che ricadono nel periodo di vigenza del presente Capitolato, compreso l’eventuale periodo di proroga.
La polizza dovrà fare richiamo al contenuto del contratto d’appalto che la Compagnia dichiarerà di aver visionato e di ben conoscere, e infine prevedrà espressamente che la Stazione Appaltante è garantita e rilevata volontariamente (art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivarle da terzi in dipendenza diretta o indiretta del presente appalto.
L’Assuntore rifonderà la Stazione Appaltante a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.
La copertura assicurativa di cui al presente articolo, completa della responsabilità civile verso terzi, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
L’Assuntore, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Stazione Appaltante copia conforme della polizza di cui al presente articolo.
15.4 Garanzie dopo l’ultimazione dei lavori
In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L’Assuntore, con la firma del presente Contratto, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.
Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed impegna l’Assuntore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.
La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo ben superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.
Per tutte quelle lavorazioni che, se non correttamente eseguite, possono limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Ordinativo, con la firma per accettazione dello stesso Ordinativo da parte dell’Assuntore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di garanzia.
ART. 16 PREZZI
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee ad essi relativi o connessi.
ART. 17 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
17.1 Corrispettivi
I compensi dovuti all’Assuntore a fronte di ciascun intervento realizzato, saranno quelli determinati dal relativo computo metrico consuntivo, elaborato mediante l’impiego dei prezzi unitari come indicati nel precedente Art.3, al netto del relativo ribasso percentuale offerto dall’Assuntore in fase di gara.
Qualora nei suddetti prezzari non risultassero disponibili i prezzi unitari relativi a lavorazioni e/o forniture richieste dalla Stazione Appaltante, potranno essere definiti in accordo con la medesima Stazione Appaltante nuovi prezzi specificatamente negoziati; per questi ultimi dovrà essere elaborata dall’Assuntore un’apposita analisi di ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti:
· la fornitura dei materiali a piè d’opera (costo di: materiali, noli e trasporti);
· la manodopera necessaria (sulla base dei costi cognitivi dei Prezzari DEI al netto di spese generali ed utili);
· gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;
· le spese generali (nella misura del 15 %);
· gli utili d’impresa (nella misura del 10 %).
Sugli importi relativi alla fornitura dei materiali, alle spese generali ed agli utili d’impresa di cui ai nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Assuntore in sede di gara.
Gli eventuali interventi di “Pronto Intervento” di cui al precedente art. 5.4, verranno compensati a consuntivo, mediante applicazione dei medesimi listini e modalità sopra specificati.
17.2 Pagamenti
L’Assuntore riceverà pagamenti sui lavori secondo Stati di Avanzamento di cui al precedente articolo 3. Sugli acconti sarà operata la trattenuta di garanzia dello 0.50% prevista dal successivo art. 18 “oneri a carico dell’assuntore” del presente CSA.
I pagamenti all’Assuntore saranno effettuati secondo le modalità di seguito indicate.
Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell’Assuntore le somme per le eventuali penali nonché per il risarcimento di danni e/o rimborso spese.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere in qualunque momento i documenti comprovanti l’adempimento degli oneri contributivi e assicurativi del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in ogni caso, si riserva di trattenere in garanzia i pagamenti relativi a prestazioni maturate nell’eventualità in cui le vengano notificati, da parte del predetto personale, atti giudiziali e/o stragiudiziali, diretti a ottenere da codesta Assuntore il pagamento degli oneri non regolarmente versati.
L’Assuntore è obbligato a riportare il precedente capoverso in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
ART. 18 ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE
L’Assuntore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge ed a qualsiasi titolo, dell’esecuzione dei lavori appaltati ed è l’unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
L’Assuntore dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge di contratto.
Nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte dell’Assuntore per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell’espletamento della prestazione, in relazione ad un’eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi per la formulazione dell’offerta in fase di gara.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della D.L., connessi alla corretta conduzione dei lavori stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Stazione Appaltante.
L’Assuntore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’Assuntore è tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione dei lavori, anche in caso di sospensioni, e a sollevare la Stazione Appaltante stessa ed il suo personale di direzione e sorveglianza da ogni corrispondente richiesta, nonostante l’obbligo dell’Assuntore stesso di ottemperare agli ordini che la D.L. avrà impartito.
L’Assuntore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di ottemperare pienamente a quanto disposto all’Art.8. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’Assuntore mandatario o designato quale capogruppo.
L’Assuntore e, in caso di subappalto, il subappaltatore, si obbligano a comunicare, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora l’Assuntore o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i suddetti dati in riferimento alle singole consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.
L’Assuntore e il subappaltatore si obbligano a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto sopra già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto.
In caso di inadempimento alle suddette disposizioni la Stazione Appaltante infliggerà all’Assuntore una penale di € 2.000,00 (duemila/00) e nei casi più gravi si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio.
18.1 Oneri e obblighi diversi a carico dell’Assuntore
Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell’Assuntore, dovendosi ritenere compensato con il corrispettivo dell’appalto, ogni onere, peso o gravame conseguenti all’osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale ed ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere, necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte e con le relative autorizzazioni e/o certificazioni per dare gli impianti collaudabili ed utilizzabili entro i termini richiesti.
In particolare sono a totale ed esclusivo carico dell’Assuntore:
18.1.1. Relativamente al cantiere, le pertinenze e le attrezzature
a) tutti presidi e gli oneri gestionali atti al mantenimento delle condizioni di igiene in ambiente sanitario;
b) la fornitura dei macchinari e dei mezzi d’opera idonei ed in perfetto stato di efficienza e, ove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative; la D.L. può vietare l’impiego di mezzi e macchinari che non rispondono alle caratteristiche di cui sopra;
c) la costruzione e manutenzione delle strade di cantiere, delle eventuali rampe provvisorie per le operazioni di scavo, di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private e loro ripristino nelle condizioni iniziali, ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
d) la copertura delle spese ed oneri tutti per l’occupazione e il ripristino di aree pubbliche o private e per danni arrecati a queste, per strade di servizio, per accesso ai cantieri, per l’impianto e il mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, per l’attrezzatura dei cantieri in relazione all’entità dell’opera, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per l’apertura di cave, per tutte le discariche e depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
e) l’applicazione delle opportune segnalazioni diurne e notturne in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi nonché l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in genere alle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
f) la custodia diurna e notturna del cantiere e degli eventuali materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante e consegnati all’Assuntore e l’eventuale approntamento di locali protetti per il ricovero di attrezzature e strumentazioni;
g) il carico, il trasporto e la consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla D.L. degli sfridi di lavorazione dei materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, nonché la riconsegna alla stessa dei materiali residuati;
h) lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
i) il provvedere all’apposizione delle prescritte tabelle informative nel cantiere di lavoro, secondo le disposizioni di legge ed in particolare della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici01.06.1990 n. 1729/UL, nel numero e dimensioni prescritti dalla D.L.
j) concordare con la Stazione Appaltante gli orari di lavoro, dipendentemente dalle esigenze di ordine sanitario ed assistenziale degli IFO, l’Assuntore è edotto che, a causa di ciò, potrà essere richiesto il lavoro notturno e festivo, senza che questa eventualità comporti costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante
18.1.2. Relativamente al personale comunque addetto ai lavori
a) la piena osservanza e applicazione delle norme per l’igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto l’Assuntore si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre ed esigere che osservino le misure di sicurezza e usino i mezzi di protezione, vigilando sull’osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave inadempienza nell’osservanza delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. L’Assuntore dovrà trasmettere in copia, per
conoscenza al Responsabile della Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio; in caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 2.000,00(duemila/00 euro);
b) il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, adempiendo tra l’altro a:
b1) l’invio dell’avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici (compresa Xxxxx Xxxxx);
b2) la presentazione del Libro Unico e delle buste paga che, al fine di ovviare alle problematiche connesse con il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle Ditte operanti, verranno immediatamente restituiti una volta effettuati i controlli e le verifiche dovute;
b3) la consegna giornaliera dell’elenco di tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale dell’Assuntore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi, ecc.);
b4) l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.
Quanto sopra deve essere a carico sia dell’Assuntore che di tutte le imprese subappaltatrici.
A garanzia dell’osservanza del corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente punto, verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo, senza alcun interesse.
Inoltre, nel caso la Stazione Appaltante accerti direttamente, per i controlli che può effettuare, o indirettamente, per segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organi competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento (in quota parte pari al 20% se trattasi di pagamento in acconto ovvero per l’intero importo se trattasi di pagamento a saldo), inattesa che l’Assuntore stesso o gli Enti interessati dimostrino l’avvenuta regolarizzazione ovvero che l’Assuntore medesimo presenti autodenuncia specifica.
Alcuna eccezione né somma a titolo di risarcimento danni o di interessi è ammessa da parte dell’Assuntore in caso di sospensione o ritardo nell’emissione del mandato di pagamento per le cause sopra descritte;
c) l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non inferiori a quelle derivanti da contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero in seguito a verificare.
L’Assuntore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l’Assuntore anche nel caso che lo stesso non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse;
d) provvedere a che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici od operatori con dipendenti addetti; il fatto che il subappalto o altra sua forma sia stato autorizzato non esime l’Assuntore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
18.1.3. Relativamente alle opere ed agli impianti oggetto dell’appalto
a) l’eventuale esecuzione di scavi e sondaggi preliminari necessari all’individuazione dell’esatta posizione di eventuali canalizzazioni di servizi (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.) che interessino l’esecuzione delle opere nonché di eventuali resti archeologici;
b) l’adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la continuità dell’esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti;
c) l’effettuazione di prestazioni di canneggiatori, la fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni, l’assistenza e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, per prove tecniche a richiesta della Direzione Lavori, o per verifica e collaudo provvisoria e definitiva di lavori e opere;
d) la realizzazione di tracciamenti e operazioni di misurazione preventiva e di controllo, ad esclusiva responsabilità dell’Assuntore, necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione fino al collaudo dei riferimenti anche relativi alla contabilità, nonché la conservazione fino al collaudo stesso, dei capisaldi ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito;
e) gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo di bascula accettata dalla D.L.;
f) la custodia di materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, rilasciandone ricevuta e assumendone piena responsabilità; i materiali eventualmente recuperati devono essere consegnati a un incaricato della Stazione Appaltante o trasportati, a richiesta, al magazzino che verrà indicato; del materiale, recuperato o riconsegnato verrà rilasciata all’Assuntore apposita ricevuta; verrà compensato all’Assuntore il trasporto al magazzino dei materiali riconsegnati; è vietato all’Assuntore cambiare, trasformare o modificare in qualsiasi modo il materiale preso in consegna per la restituzione al magazzino o per la messa in opera;
g) il rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del DM 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per la successiva emissione della SCIA Antincendio. e del N.O.T.S. (nulla osta tecnico sanitario). In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla D.L. a suo insindacabile giudizio e gli elaborati AS-BUILT completi di schemi grafici, calcoli impiantistici e quant’altro necessario e previsto.
h) l’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs 152 de3.04.2006. E’ fatto obbligo all’Assuntore di consentire l’attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica del F.I.R.
i) il rilascio di un documento contenente le indicazioni necessarie per poter effettuare, nel tempo, interventi manutentivi delle opere/impianti atti a garantire la perfetta conservazione di quanto realizzato.
18.1.4. Relativamente ai rapporti con la Stazione Appaltante
a) il provvedere a tutte le spese di stampati e di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, pratiche per il Genio Civile o altri Enti e dei documenti tutti relativi alla gestione dei lavori, fino al collaudo compreso. L’appalto è amministrato in regime di I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta suddetta;
b) la stipula di assicurazione contro gli incendi e il furto di tutte le opere o parti di opere, nonché degli eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante e presenti in cantiere, dall’inizio dei lavori e fino al collaudo, con polizza vincolata a favore della Stazione Appaltante;
c) l’approntamento della documentazione fotografica per la Stazione Appaltante, preliminare, incorso di esecuzione e al termine dei lavori, secondo le istruzioni della D.L. nel numero di copie enei formati richiesti; l’Assuntore si impegna a non consentire riprese di alcun genere in cantiere a persone non autorizzate espressamente e per iscritto dalla Direzione Lavori;
d) l’istruzione di pratiche tecnico-amministrative, ove necessario, in nome, nell’interesse e per conto della Stazione Appaltante, per autorizzazioni, licenze e nulla osta di Autorità preposte, senza limitazioni di sorta, necessari per consentire l’esercizio delle opere e degli impianti oggetto dell’appalto;
e) la rimozione, conservazione e custodia, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, degli eventuali reperti rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori, materiali e apparecchiature che resteranno di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato;
f) il mantenimento della più assoluta riservatezza su qualsiasi informazione ricevuta dalla Stazione Appaltante, sui documenti, i dati, i disegni e quant’altro riguardante le opere da realizzare e/o gli edifici, gli impianti e le pertinenze in cui, a qualsiasi titolo, l’Assuntore può aver accesso.
L’Assuntore pertanto si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni e in particolare a:
- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, caso per caso e su apposita richiesta;
- astenersi dal pubblicare articoli, dare fotografie o informazioni su quanto a sua conoscenza durante i lavori;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, rendendolo individualmente e preventivamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività e i ruoli previsti per l’adeguamento e il rispetto della Legge 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
g) l’osservanza delle disposizioni impartite dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori anche quando risultino limitative dello sviluppo delle opere;
h) le spese per le operazioni di collaudo solo escluso l’onorario spettante al collaudatore;
i) lo svolgimento delle eventuali pratiche per ottenere i permessi per depositi e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per la estrazione di materiali dai pubblici corsi d’acqua, nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le concessioni relative;
j) l’obbligo di concordare preventivamente con la D.L. la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l’anno. In particolare, in occasione della chiusura per ferie estive, dietro richiesta preventiva della D.L., dovrà essere assicurata disponibilità di una squadra tipo;
k) per quanto riguarda le cessioni a terzi effettuate dall’Assuntore dei corrispettivi ad esso dovuti per i lavori eseguiti, queste sono espressamente vietate a meno di autorizzazione formale dell’Amministrazione.
ART. 19 PENALITA’
Qualora la Stazione Appaltante, fuori dai casi per i quali è prevista la revoca dell’affidamento o la risoluzione per inadempimento a norma del presente Capitolato, accerti da parte dell’Assuntore il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza della prestazione o la violazione di quanto stabilito nel presente Capitolato e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l’Assuntore, assegnando un termine per ottemperare a quanto richiesto e comminando all’Assuntore una penale di € 500,00 per ciascuna infrazione contestata. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all’Assuntore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.
L’onere della prova viene convenzionalmente fissato in capo all’Assuntore il quale, laddove affermi l’infondatezza delle contestazioni della Stazione Appaltante, dovrà fornirne adeguata dimostrazione.
La Stazione Appaltante dopo opportuna valutazione provvederà alla comunicazione definitiva dell’eventuale sanzione.
Nel caso in cui il termine assegnato non sia rispettato, verrà applicata nei confronti dell’Assuntore, una maggiorazione della penale del 100%. Qualora, nonostante l’inottemperanza al termine assegnato, la Stazione Appaltante non ritenga di procedere alla risoluzione per inadempimento, verrà applicata la penale di cui sopra, maggiorata come previsto e incrementata del 10% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, fino all’ottemperanza da parte dell’Assuntore o alla risoluzione.
Il risarcimento del danno ed il pagamento delle penali sarà effettato in detrazione del primo documento contabile disponibile o a valere sulla polizza fidejussoria accesa dall’Assuntore e depositata presso la Stazione Appaltante
In caso di escussione totale o parziale della suddetta polizza, l’Assuntore ha l’obbligo di reintegrarla sino all’importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto dell’affidamento.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l’Assuntore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione.
In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali. In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni la penale sarà applicata in misura ridotta. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, che comunque non potrà superare il valore del contratto.
19.1 Per ritardi
Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione delle opere oggetto della prestazione, verrà applicata una penale in misura giornaliera da € 100,00, che verrà determinata dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante in funzione dell’entità e della gravità del ritardo, con la riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
Tale penale, verrà applicata per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo:
· nell’inizio dei lavori, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la consegna degli stessi;
· nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante;
· nell’ultimazione dei lavori rispetto alla tempistica stabilita dalla Stazione Appaltante;
· nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.
Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di “Reperibilità e Pronto Intervento” rispetto ai termini stabiliti precedente articolo 5, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo nell’inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante in funzione dell’entità e della gravità del ritardo, con la riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, a causa dei ritardi o comunque per colpa dell’Assuntore.
ART. 20 VERIFICHE CONTROLLI E COLLAUDI
La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della prestazione o della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle stesse, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi.
L’Assuntore dovrà espletare ogni attività di supporto alla Stazione Appaltante al fine del buon esito dell’esecuzione delle attività contrattuali con particolar riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi contrattualmente previsti.
Tali attività saranno indirizzate :
· alla verifica dell’andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi realizzativi di ciascuna fase esecutiva mediante report settimanali dettagliati da consegnare al Direttore dei Lavori;
· alla predisposizione di opportuni controlli dei procedimenti esecutivi al fine di garantire la Stazione Appaltante circa l’ottenimento di un elevato standard qualitativo delle prestazioni contrattuali.
Per il collaudo si provvede applicando quanto previsto all’art.102 del D.Lgs.50/2016.
Tutti gli interventi manutentivi, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere verificati e collaudati dalla Stazione Appaltante con l’ausilio dell’Assuntore, che a propria cura e spesa eseguirà prove e prelievi, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori.
All’esito positivo di detto collaudo l’Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “as built” relativa agli interventi eseguiti. Il Direttore dei Lavori attesterà la regolare esecuzione entro i tre mesi successivi all’ultimazione dei lavori e alla consegna di tutta la documentazione e certificazioni sopra richiamate.
Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l’Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Responsabile della Stazione Appaltante.
L’Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione.
In tale periodo l’Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.
Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 giorni dalla scoperta.
ART. 21 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY
L’Assuntore, si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Capitolato, dati, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o che comunque riguardino l’esecuzione del presente Capitolato, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per l’Assuntore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente Capitolato e anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico per fatto non imputabile all’Assuntore stesso.
E’ fatto espresso divieto all’Assuntore di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo il benestare della Stazione Appaltante.
E’ facoltà della Stazione Appaltante verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.
L’Assuntore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali osserverà scrupolosamente le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
In caso di mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto (art. 1456 del C.C) del presente Capitolato, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civile.
IL DIRETTORE DELLA
UOC PATRIMONIO E TECNICO XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
UOC PATRIMONIO E TECNICO
Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale.
ELENCO ELABORATI DI GARA
• Planimetria generale IFO xxx Xxxxxxxx
• Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xx Xxx Xxxxxxxxx
• Planimetria Centro salute della Donna via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• Planimetrie appartamenti di civile abitazione
• Consistenza immobili
• Piano di Sicurezza e Coordinamento tipologico
• Capitolato Tecnico
• Capitolato Speciale di Appalto
• Disciplinare di gara
• Schema di contratto
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
PATTO DI INTEGRITÀ
OGGETTO: Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO – CIG
TRA
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO (di seguito denominata Amministrazione), rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di direttore della UOC Patrimonio e Tecnico;
E
con sede in , P.IVA:
rappresentata da rappresentante
VISTO
in qualità di legale
l’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n.831 del 3 agosto 2016;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022, adottato con deliberazione n. 135 del 30/1/2020;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Codice di comportamento dei dipendenti, adottato con deliberazione n. 447 del 14/6/2017;
L’AMMINISTRAZIONE e L’IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico.
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
0.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
0.Xx Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. Il presente Xxxxx verrà allegato al contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Obblighi dell’Impresa)
1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
7. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3.L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno.
4.L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5.L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
0.Xx ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’ affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
ROMA,
Il Direttore della U.O.C.
TIMBRO E FIRMA Patrimonio e Tecnico
X.xx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx