OGGETTO: AMBITI TERRITORIALI TURISTICI – CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DENOMINATO “PIANA DI LUCCA”.
OGGETTO: AMBITI TERRITORIALI TURISTICI – CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DENOMINATO “PIANA DI LUCCA”.
L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo (01/03/2019) tra:
• il COMUNE DI ALTOPASCIO con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX), c.f. 00197110463, nella persona del sindaco Xxxx X'Xxxxxxxx, nato a Lucca il 15/06/1987, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 7 del 27/02/2019;
• il COMUNE DI CAPANNORI con sede in Xxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, 00000 - Xxxxxxxxx (XX), c.f. 00170780464, nella persona dell'assessore Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lucca il 08/01/1976, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 72 del 6/12/2018;
• il COMUNE DI LUCCA con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxx, c.f. 00378210462, nella persona del sindaco Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Lucca il 30/04/1955, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 115 del 20/12/2018;
• il COMUNE DI MONTECARLO con sede in Xxx Xxxx x. 00
- Xxxxxxxxxx (XX), c.f. 00197620461, nella persona del sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pescia (PT) il 17/09/1978, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 42 del 29/11/2018;
• il COMUNE DI PORCARI con sede in Xxxxxx X. Xxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), c.f. 00383070463, nella persona del sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Lucca il 16/03/1972, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 71 del 29/11/2018;
• il COMUNE DI VILLA BASILICA con sede in Xxx Xxxx x. 0 00000 - Xxxxx Xxxxxxxx (XX), c.f. 00285420469, nella persona del sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Villa Basilica (LU) il 3/3/1963, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 60 del 28/11/2018;
Visto:
• l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Premesso:
• che l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A” della suddetta legge.
• Che l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato “PIANA DI LUCCA” composto dai comuni di ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO, PORCARI, VILLA BASILICA;
• che lo stesso art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa che “l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi
compresi” e che i suddetti comuni firmatari (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica) rappresentano n. 6 su n: 6 comuni indicati nell'ambito sopra citato;
• che l'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che: “L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6 comma 2 comporta:
a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.
• che fra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni comunali vi sono lo sviluppo e la promozione del territorio;
• che si ritiene opportuno ripensare e riprogettare, in chiave sinergica, le politiche pubbliche per il turismo al fine di qualificare l’offerta turistica espressa dal territorio, come ambito, potenziando le specificità del contesto, con il coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati interessati all’economia turistica del territorio;
• che il turismo può rappresentare un motore di crescita sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle grandi potenzialità per tutto il territorio e una politica coordinata sul turismo è in grado di dare impulso alla crescita delle economie locali, oltre che rispondere a quanto previsto alla legge regionale n. 86 del 20 Dicembre 2016 e s.m.i;
• che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali è stato approvato lo schema della presente convenzione:
Delibera di Consiglio del Comune di Altopascio n. 7 del 27/02/2019; Delibera di Consiglio del Comune di Capannori n. 72 del 6/12/2018; Delibera di Consiglio del Comune di Lucca n. 115 del 20/12/2018; Delibera di Consiglio del Comune di Montecarlo n. 42 del 29/11/2018; Delibera di Consiglio del Comune di Porcari n. 71 del 29/11/2018; Delibera di Consiglio del Comune di Villa Basilica n. 60 del 28/11/2018;
•
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
I Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica convengono di esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale denominato “PIANA DI LUCCA” come da Allegato A) alle legge regionale 18 maggio 2018 n. 24.
Art.2 - Tipologia di esercizio delle funzioni
Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune di LUCCA, presso il quale è costituito l'Ufficio comune di Ambito ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.
Art.3 – Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di consentire l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “PIANA DI LUCCA” idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata.
Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato
Il Comune di LUCCA, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:
1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del comune capoluogo (o Città Metropolitana) per la eventuale definizione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.6 della L.R. 86/2016;
2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la convenzione con Toscana promozione turistica;
3. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale e/o dei singoli comuni aderenti, se esistente, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b) dell'art.7 della l.r. 86/2016) attraverso la sottoscrizione di apposita accordo operativo;
4. promuove e coordina la costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R. 86/2016 per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio.
Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) costituiscono parte integrante del presente accordo e sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.6 della presente convenzione.
Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopra elencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.
Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:
• approvare le convenzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art.4 da stipulare a cura del comune responsabile dell’esercizio associato;
• formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale di indirizzo delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.13;
• vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
• approvare la relazione annuale delle attività svolte;
• nonché ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione.
La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che ne facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.
Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente.
Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.13.
Compete ai comuni convenzionati:
• assegnare, se previste, le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle attività;
• approvare i regolamenti - ed in genere gli atti amministrativi - di competenza, afferenti alla gestione associata.
Alla Conferenza dei Sindaci viene invitato, senza potere di voto, un rappresentante della Regione Toscana.
Art.6 - Risorse finanziarie
Qualora siano previste risorse finanziarie comuni necessarie all'esercizio delle funzioni, queste sono assegnate al Comune di LUCCA e figurano sul suo bilancio.
I Comuni aderenti versano le quote a proprio carico al Comune di LUCCA entro l'esercizio finanziario di ogni anno.
Gli importi a carico di ciascun Comune sono determinati in sede di bilancio preventivo, su proposta del Comune di LUCCA sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
Le eventuali variazioni in corso di esercizio finanziario seguono la medesima procedura.
Art.7 - Criteri di riparto degli oneri finanziari
Le spese per la realizzazione del Piano annuale delle attività ed in genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato secondo il seguente criterio misto: 50% in proporzione alle presenze turistiche censite per l'anno precedente e 50% in base alla popolazione residente.
Art.8 - Strutture e beni
La sede amministrativa dell'Ufficio comune di Ambito è presso il Comune di LUCCA.
E' onere del Comune di LUCCA dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.
Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.7.
Art.9 - Proprietà dei beni
I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
Art.10 - Regolamento di organizzazione
L'organizzazione dell'Ufficio comune di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune di LUCCA.
Art.11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni
Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.
Art.12 – Personale
Il Comune di LUCCA provvede alle attività avvalendosi del proprio personale nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della L.R. 86/2016.
Art.13 - Responsabile della gestione
Il responsabile della gestione preposto all’Ufficio comune di Ambito è nominato dal Sindaco del Comune di LUCCA tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.
Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.
Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.
Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.
Art. 14 - Progetti straordinari
La Conferenza dei Sindaci, previa acquisizione delle relative approvazioni da parte delle Giunte comunali coinvolte, può approvare la programmazione di progetti straordinari che integrano il programma annuale e che possono vedere la partecipazione di tutti i Comuni convenzionati o di parte di essi, sulla base della natura del progetto stesso.
L’esecuzione del progetto sarà di volta in volta affidata ad un Comune referente, scelto sulla base del grado di coinvolgimento o delle specifiche competenze sulle tematiche afferenti il progetto stesso.
Eventuali risorse finanziarie o dotazioni strumentali necessarie all’esecuzione del progetto, individuate e opportunamente ripartite a carico dei Comuni partecipanti secondo i criteri di cui all’art. 7, saranno trasferite dai singoli Comuni al Comune individuato come referente, che si incaricherà di tutti gli atti e provvedimenti necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il Comune referente avrà l’onere della predisposizione di un rendiconto delle azioni svolte nell’esecuzione del progetto, nonché della rendicontazione dettagliata delle eventuali spese sostenute, che dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all’art.3.
Anche nel caso in cui ad un progetto straordinario partecipi solo una parte dei comuni aderenti alla presente convenzione, tutti i firmatari della convenzione costituente l’ambito si impegnano a offrire la propria collaborazione alla promozione e valorizzazione dei risultati di progetto, ciascuno attraverso i propri strumenti e servizi, senza oneri aggiuntivi.
Art.15 – Durata
La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula.
Resta ferma la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi.
In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere reincamerate; né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite dal Comune conferente fino a che i Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione.
La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni dell'ambito individuati dall'Allegato A della l.r.86/2016 ai sensi del comma 2 dell'art.6 della L.R. 86/2016 .
In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.
Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.
Art.16 - Modifica della convenzione
La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo unanime consenso dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.
Art.17 - Adesione di altri Comuni
L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
Art.18 – Pubblicità
Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.
Art.19 - Controversie relative all'applicazione della convenzione
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.
Art. 20 - Disposizione di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 21 - Esenzione da bollo. Registrazione
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, xxxxxxxx B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131 (…).
Xxxxx, approvato e sottoscritto (documento firmato digitalmente)
1. Per il Comune di Altopascio: | Il Sindaco | Xxxx X'Xxxxxxxx |
2. Per il Comune di Capannori: | L'Assessore | Xxxxxx Xxxxxxxx |
3. Per il Comune di Lucca: | Il Sindaco | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
4. Per il Comune di Montecarlo: | Il Sindaco | Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
5. Per il Comune di Porcari: | Il Sindaco | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
6. Per il Comune di Villa Basilica: | Il Sindaco | Xxxxxxxx Xxxxxxx |