ERWA0252
PCM S.A. PCM EUROPE S.A.S. PCM MANUFACTURING FRANCE S.A.S. PCM TECHNOLOGIES S.A.S. |
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
Indice F |
ERWA0252
ARTICLE 2. DOCUMENTI CONTRATTUALI 2
ARTICLE 3. SCOPO E AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRATTO 2
ARTICLE 4. ATTUAZIONE DEL CONTRATTO 3
ARTICLE 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE 3
ARTICLE 7. TERMINI FINANZIARI 4
ARTICLE 8. TEMPISTICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI/SERVIZI 5
ARTICLE 9. CONSEGNA E RICEZIONE DI PRODOTTI / SERVIZI 6
ARTICLE 10. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RISCHI 8
ARTICLE 11. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE 8
ARTICLE 12. RISPETTO DEL DIRITTO DEL LAVORO 8
ARTICLE 13. INTUITU PERSONAE E SOSTITUZIONE 9
ARTICLE 14. RISERVATEZZA E GDPR 9
ARTICLE 15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IMPEGNO DI NON CONCORRENZA 10
ARTICLE 19. PRESTITO DI UTENSILI E STAMPI 12
ARTICLE 20. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 13
ARTICLE 21. ANNULLAMENTO DI UN ORDINE 14
ARTICLE 22. EVENTI IMPREVISTI E FORZA MAGGIORE 14
ARTICLE 23. DISPOSIZIONI VARIE 15
ARTICLE 24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 15
APPENDICE 1 - ORDINE DI ACQUISTO E AVVISO DI RICEZIONE DEL MODELLO D'ORDINE
..................................................................................................................................................... 16
APPENDICE 2 - IMBALLAGGIO E LOGISTICA 18
LO SCOPO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DI ACQUISTO È DEFINIRE I TERMINI E LE CONDIZIONI PER L'EMISSIONE E L’ESECUZIONE DI ORDINI DI ACQUISTO (PER PRODOTTI E/O SERVIZI) NEL CASO IN CUI LA SEDE SI TROVI IN FRANCIA.
ESSE SONO PROPOSTE NELL’AMBITO DELLE NEGOZIAZIONI CON IL FORNITORE PER DEFINIRE LE CONDIZIONI CHE REGOLERANNO GLI ORDINI DI ACQUISTO.
ARTICLE 1. DEFINIZIONI
Nel presente Contratto, i seguenti termini, usati con lettera maiuscola e scambievolmente al singolare o al plurale, avranno i significati riportati di seguito:
GPC: si riferisce la presente documento, denominato Condizioni generali di acquisto.
PCM: si riferisce a PCM in quanto entità e come da definizione riportata a pagina uno, considerata in modo individuale e/o collettivo.
Sussidiaria: si riferisce a tutte le entità legali indipendenti di cui la società PCM e/o gli azionisti possiedono una quota diretta o indiretta.
Fornitore: persona fisica o persona giuridica cui è indirizzato l’ordine
Acquirente: si riferisce all’entità PCM che effettua l’Ordine
Cliente finale: si riferisce a un cliente qualsiasi dell'acquirente che acquista un prodotto o servizio che incorpora la fornitura.
Prodotti: si riferisce a prodotti e/o oggetti che rientrano nello scopo applicativo del presente Contratto e per cui PCM effettua Ordini dal fornitore.
Prodotti specifici: si riferisce a prodotti e/o oggetti creati e sviluppati direttamente o indirettamente da PCM o dal Fornitore solo per conto di PCM.
Prodotti standard: si riferisce a prodotti e/o oggetti non creati e sviluppati da PCM o dal Fornitore solo per conto di PCM.
Ordine: si riferisce a qualsiasi ordine di acquisto effettuato da PCM in applicazione del presente Contratto, sulla base di un modello riportato in Appendice.
Conferma di ricezione dell’ordine: si riferisce alla conferma di ricezione dell’ordine (ARC) effettuata dal Fornitore.
Appendici: si riferisce ai documenti riportati alla fine del Contratto
ARTICLE 2. DOCUMENTI CONTRATTUALI
Gli ordini effettuati dall’Acquirente al Fornitore saranno regolati dai provvedimenti delle presenti Condizioni generali di acquisto dopo essere state accettate dal Fornitore, così come sono, per intero o modificate da una clausola firmata dalle Parti.
Le Forniture devono essere fornite in conformità con le Specifiche citate nell’ordine o nella clausola firmata dalle Parti.
Qualsiasi altro provvedimento potrà essere applicato agli Ordini soltanto se precedentemente accettato per iscritto da ciascuna delle Parti.
Se un Ordine è effettuato nell’ambito di un contratto concordato tra le Parti, le disposizioni di detto Contratto avranno carattere prevalente. Le GPC s’intendono applicabili solo come un supplemento in assenza di disposizioni specifiche stabilite in detto Contratto.
ARTICLE 3. SCOPO E AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRATTO
Il Fornitore accetta di fornire i prodotti o i servizi a PCM in conformità con i termini definiti nell’Ordine.
Il presente contratto regola i rapporti tra il fornitore e PCM nell’ambito esclusivo della relativa attuazione. In nessun altra circostanza esso potrà essere applicato direttamente o indirettamente, per intero o in parte, in via del tutto eccezionale o abituale, ad altre attività industriali, commerciali o finanziarie tra PCM e il Fornitore, anche durante il periodo di esecuzione del presente Contratto.
S’intende esplicitamente compreso dalle Parti che il presente Contratto non ha carattere di esclusività né per il Fornitore, né per PCM purché non diversamente stabilito da una disposizione in Appendice.
ARTICLE 4. ATTUAZIONE DEL CONTRATTO
4.1. Gestione Ordine
Il presente Xxxxxxxxx è attuato mediante un Ordine, inviato da PCM al Fornitore.
Se non diversamente indicato, il Fornitore avrà a disposizione un periodo di due (2) giorni lavorativi a partire dalla ricezione dell’Ordine per inviare una Conferma di ricezione dell’Ordine per e-mail, usando il modello riportato nell’Appendice.
L’Ordine sarà ritenuto accettato quando in possesso del Fornitore, purché non siano espresse riserve in merito nella Conferma di ricezione dell’ordine.
La negoziazione dei prezzi non influirà su Ordini precedentemente effettuati e sui tempi di consegna indicati nei presenti te rmini del Contratto.
Esigenze di fornitura provvisorie di prodotti PCM, che possono eventualmente essere comunicate al Fornitore, non hanno alcun valore contrattuale.
Per i primi ordini, il Fornitore dovrà fornire, ove appropriato, campioni iniziali della produzione in serie, in conformità con i requisiti contrattuali relativi alla materia prima e ai controlli di qualità.
4.2. Gestione delle modifiche all’ordine
Qualsiasi modifica o adeguamento dell’Ordine a termini e condizioni precedentemente validate, richiedono una postilla, i cui termini saranno negoziati mediante reciproco accordo tra le Parti. Essa può essere gestita in forma di una dispensa (vedere articolo 9.6).
PCM può emettere una richiesta di modifica (per es. quantità/data richiesta) e il Fornitore disporrà di un tempo di consegna di due (2) giorni lavorativi dalla data della ricezione della modifica richiesta dell’Ordine per indirizzare una Conferma di ricezione dell’ordine
- In caso di rifiuto, il Fornitore lo comunicherà ufficialmente a PCM:
- In caso di accettazione, le Parti formalizzeranno le nuove condizioni.
ARTICLE 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Sulla base del presente Contratto il Fornitore accetta di:
- eseguire il presente Contratto secondo le leggi, le norme e la prassi e in base all’Ordine;
- dichiara di essere in possesso di tutte le capacità professionali e le autorizzazioni nell’ambito del presente Contratto per eseguire l’ordine;
- adottare tutte le risorse umane e materiali per adempiere ai propri obblighi come descritto nel presente Contratto e nell’Ordine;
- di adempiere ai propri obblighi risultanti, di rispettare i prezzi riportati nei Termini e nelle Condizioni speciali e/o nell’ordine e i tempi di fornitura riportati nel presente Contratto e/o nell’Ordine.
- di informare PCM di qualsiasi rischio correlato a sanzioni economiche, controllo dell’esportazione o altre norme restrittive nazionali o internazionali,
- di informare PCM di qualsiasi condizione specifica doganale comunicata dalle autorità doganali locali.
Inoltre, in virtù della propria capacità professionale, il Fornitore è vincolato da:
- un obbligo di informazione e avvito in cui accetta di informare immediatamente PCM di qualsiasi difficoltà possa verificarsi durante l'esecuzione del presente Contratto e/o dell’Ordine;
- un obbligo di richiedere a PCM le informazioni e di rivolgere le domande ritenute necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e/o dell’Ordine, in particolare relativamente a qualsiasi chiarimento indispensabile prima del lancio della produzione dei Prodotti;
- un dovere di avvisare riguardo scelte o soluzioni tecniche che possa ritenere inappropriate o inconciliabili con gli imperativi categorici o le esigenze di PCM;
- conformità, se i prodotti sono forniti nell’Unione Europea, con tutti gli obblighi stabiliti dalla Norma CE 1907/2006 del 18 dicembre 2006 relativamente alla registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di sostanze chimiche, e alle restrizioni applicabili per dette sostanze (REACH). Il fornitore deve essere aggiornato circa le modifiche costanti di dette norme e anticipare eventuali restrizioni; analogamente dovrebbe garantire che i propri sub-contraenti adotteranno, se del caso, qualsiasi misura per conformarsi a detta norma;
- Ottenere le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001 durante l’esecuzione del presente Contratto. Se il Fornitore non è in grado di ottenere tali certificati, accetta di operare al meglio per migliorare la modalità operativa interna per avvicinarsi a tali standard nella misura maggiore possibile.
Se il provvedimento o parte di esso deve essere attuato nella sede di PCM, il Fornitore accetta di rispettare le seguenti regole:
- comunicare in anticipo a PCM l’identità dello staff con riferimento alla sede di PCM;
- garantire che il proprio staff rispetti le norme di sicurezza applicabili in PCM (nello specifico indossare un badge per visitatori);
- rispettare le norme per la salute e la sicurezza sul lavoro e tutte le istruzioni definite da PCM in questo campo e applicabili presso la propria sede. Come tale, il Fornitore dichiara di essere al corrente del piano di prevenzione e delle norme speciali di PCM e accetta di garantire che il proprio staff li rispetti;
Se le Parti concordando di affidare i servizi di manutenzione al Fornitore, il Fornitore accetta di:
- ottenere l'approvazione dalle Autorità ufficiali;
- offrire servizi di manutenzione per tutto il tempo in cui l’attrezzatura integrante la fornitura resta in servizio e di conseguenza, manutenere le intere strutture di produzione, in modo tale di essere in grado di fornire i Prodotti e i ricambi necessari, secondo le condizioni speciali negoziate con l’Acquirente. In questa ipotesi, il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Acquirente una nota completa di materiali e di prezzi dei differenti componenti e sotto- gruppi di Prodotti coperti dall’Ordine;
- fornire tutta l’assistenza tecnica necessaria all’Acquirente o al Cliente finale durante l’assistenza generica o in caso di riparazione dei Prodotti.
PCM accetta di fornire al Fornitore tutte le informazioni e i documenti necessari per eseguire il presente Contratto e/o Ordine.
PCM accetta di rispettare il pagamento di ogni fattura per la fornitura dei Prodotti come indicato dai termini e dalle condizioni definite nell’Articolo 7.2, purché il Fornitore si conformi all’esecuzione del presente Contratto e/o Ordine.
7.1. Prezzi
In considerazione della perfetta esecuzione del presente Contratto e/o Ordine, PCM pagherà al Fornitore il prezzo stipulato nell’Ordine.
Se non diversamente concordato in un documento firmato da entrambe le Parti, il prezzo stipulato nell’Ordine è pattuito, stabile e definitivo. Nel caso di grandi ordini o di specifiche partecipazioni a gare di appalto, i Termini e le Condizioni speciali possono essere rinegoziati caso per caso, nel reciproco interesse delle Parti.
7.2. Fatturazione e pagamento
I Prodotti/Servizi dovranno essere fatturati dal Fornitore dopo la fornitura di prodotti e/o prestazione di servizi.
Le Fatture emesse dal Fornitore per l’Ordine dovranno essere pagate da PCM in conformità con le disposizioni stabilite nell’Ordine.
Le fatture devono soddisfare le disposizioni di cui all’articolo L.441-3 del Codice commerciale francese e devono riportare quanto segue:
- nome dell’entità del Gruppo PCM che emette l’Ordine
- numero d’ordine del Gruppo PCM
- numero della bolla di consegna
- numero di partita IVA
- codice doganale per Prodotti di forniture intra-comunitarie
- coordinate bancarie complete del Fornitore (nome e numero di conto corrente bancario, codice IBAN, SWIFT, indirizzo della banca)
- pagamento mediante bonifico bancario nella valuta definita dalle parti e in accordo con le rilevanti norme nazionali e internazionali relative alle sanzioni economiche;
- data di scadenza conforme con la scadenza del pagamento indicata nel Contratto e/o nell’Ordine.
La copia originale della fattura deve essere inviata all'emissione della stessa all’indirizzo specificato nell’Ordine. Le distinte di consegna o ricezione originali o qualsiasi altro documento concordato a livello contrattuale che determinano l’emissione di fatture sono inviati all’Acquirente e non sono allegati alla fattura.
I crediti devono riportare i numeri di fattura e l’Ordine cui si riferiscono per consentire un'accurata riconciliazione dei conti.
Se non diversamente concordato dalle Parti e in virtù del rispetto delle disposizioni legali, le fatture saranno pagate entro quarantacinque (45) giorni data fattura fine mese, calcolando tale scadenza nel seguente modo: fine del mese di emissione della fattura + 45 giorni.
7.3. Garanzia bancaria
Se PCM dovesse pagare un piano rateale o un pagamento anticipato prima della fornitura dei Prodotti, è espressamente concordato che il Fornitore, prima del pagamento della rata o dell’anticipo, dovrà produrre una garanzia bancaria che consenta la restit uzione della rata o dell’anticipo, alla prima richiesta. Questa garanzia bancaria dovrà coprire tutte le somme che PCM dovrà pagare come rata o anticipo. Tale garanzia bancaria indipendente e autonoma deve essere emessa da un’istituto bancario rispettabile e tut ti i costi correlati dovranno essere coperti dal Fornitore.
7.4. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardato pagamento, le penali applicabili a PCM corrisponderanno al triplo (3 volte) degli interessi legali applicabili in Francia al momento della loro applicazione (tasso più recente applicato dalla Banca Centrale Europea), per giorno di ritardo. Le penali saranno applicabili a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento.
Il pagamento da parte di PCM di tali penali lo solleva da ogni aggravio e rappresenta il solo compenso cui ha diritto il Fornitore in caso di pagamento ritardato.
7.5. Richieste sulla fatturazione
Nel caso di una richiesta legittima da parte di PCM relativa a uno o più elementi di una fattura, l’obbligo di pagare la somma oggetto della disputa è sospesa e si riterrà esclusa l’applicazione dell’Articolo 7.4. PCM invierà al fornitore una lettera (per posta, fax o e-mail) in cui giustifica la propria posizione. Il Fornitore dovrà quindi emettere una nota di credito ad annullamento della fattura oggetto della disputa e dovrà essere emessa una nuova fattura per gli elementi della fattura non oggetto della disputa.
Se il Fornitore non risponde alla lettera precedentemente citata inviata da PCM entro quindici (15) giorni di calendario dalla ricezione della lettera, la richiesta effettuata da PCM sarà ritenuta accettata dal Fornitore e la somma richiesta verrà dedotta automaticamente dalla fattura dovuta da PCM. Il Fornitore quindi dovrà emettere la nota di credito corrispondente.
ARTICLE 8. TEMPISTICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI/SERVIZI
8.1. Tempistiche per la fornitura
I Prodotti saranno forniti in conformità con i termini e le condizioni dichiarate nell’Ordine.
Le tempistiche per la fornitura del Prodotto sono considerate fattori decisivi del presente Contratto e dell’Ordine, senza cui PCM non avrebbe realizzato un contratto con il Fornitore.
8.2. Ritardo nella fornitura
Il Fornitore accetta di informare immediatamente PCM per telefono e per iscritto di qualsiasi particolare difficoltà, vale a dire in termini di tempo o quantità, incontrate nella fornitura di Prodotti, specificando la natura di dette difficoltà e il tempo necessario per essere in grado di soddisfare i propri obblighi.
Qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta come conseguenza di tale ritardo, a esclusione dei casi di forza maggiore, sarà a carico del solo Fornitore.
Se PCM accetta le nuove tempistiche di fornitura proposte dal Fornitore, una corrispondenza scritta rifletterà l’accordo delle Parti su questo aspetto.
Indipendentemente dagli incoterm applicabili, definiti nell’Ordine, potrebbe essere richiesta e necessaria una spedizione rapida (soprattutto per via aerea) a spese del Fornitore.
In assenza di un accordo tra le Parti, il Fornitore sarà ritenuto responsabile e il PCM potrà, a propria convenienza, term inare in modo legittimo il presente Contratto e/o Ordine in seguito alla mancata prestazione da parte del Fornitore dei propri obblighi in termini di forma e tempistiche di fornitura come stabilito nell’articolo 22 del presente Contratto.
8.3. Penalità per il ritardo
Il Fornitore dichiara che è pienamente consapevole delle conseguenze dannose per PCM di qualsiasi ritardo nella fornitura dei Prodotti.
In ogni caso, tranne negli eventi di forza maggiore o eventi debitamente provati attribuibili a PCM, in cui i Prodotti non saranno forniti in conformità con i tempi contrattuali, PCM potrebbe applicare delle penalità per il ritardo di fornitura calcolate nel seguente modo:
Cinque percento (5%) del prezzo (tasse escluse) dell’Ordine per settimana di ritardo, a partire dalla data (dalle date) di fornitura concordata(e), limitato al venti percento (20%) del prezzo (tasse escluse) dell'Ordine, precisando che ogni settimana di ritardo iniziata comporta il pagamento della suddetta penalità.
Le penalità rappresentano un obbligo e non hanno carattere di sgravio.
L’applicazione delle penalità è indipendente dalla conclusione del presente Contratto e/o Ordine, e/o richiesta di danni per ottemperare al pregiudizio subito che potrebbe essere sostenuto in seguito alla fornitura ritardata dei Prodotti da parte del Fornitore.
Dato che la conclusione è dichiarata solo dopo averne dato avviso, le penalità sono applicate fino alla scadenza dell’ultima data di consegna fissata da tale avviso.
Qualsiasi penalità applicabile in base al presente articolo verrà dedotta dalle somme dovute da PCM come stabilito nel presente Contratto e/o Ordine.
ARTICLE 9. CONSEGNA E RICEZIONE DI PRODOTTI / SERVIZI
9.1. Paese di origine dei prodotti e beni a duplice uso
9.1.1. Paese di origine dei prodotti
Il fornitore si impegna a divulgare qualsiasi informazione relativa all'origine del prodotto:
- Se il paese di origine non cambia: la comunicazione con il fornitore è formalizzata (solo una volta)
- Se il paese di origine può cambiare: la comunicazione del fornitore viene sistematicamente effettuata durante le offerte o le fasi dell'ordine di acquisto - compreso il trasferimento all'interno del sito (Articolo 13) o il subappalto (Articolo 17)
Inoltre, il Fornitore si impegna a comunicare, su richiesta di PCM, i rapporti di controllo e tutti i numeri di serie.
Inoltre, in caso di rischio di violazione di un embargo o di sanzioni economiche, nonostante l'origine preferenziale di detto prodotto finito, il Fornitore deve informare PCM non solo del paese di origine del prodotto finito, ma anche del paese di origine di tutti i componenti o qualsiasi tecnologia incorporata nel prodotto finito.
Se PCM non è in grado di consegnare o distribuire prodotti consegnati dal Fornitore da paesi soggetti a sanzioni internaziona li e/o embargo, il fornitore dovrà cooperare attivamente con PCM al fine di trovare soluzioni alternative appropriate entro un termine ragionevole (ad es. proposta di un prodotto alternativo, invio di specifiche a PCM, ecc.).
9.1.2. Beni a duplice uso
Il fornitore informa PCM se i prodotti ordinati sono regolati dalle normative europee sui beni a duplice uso (DUG) e, se richiesto da PCM, fornisce una copia della licenza ottenuta dalle autorità competenti e/o dalla ECCN statunitense numero (numero di classificazione del controllo delle esportazioni).
9.2. Confezione del prodotto
Il Fornitore si impegna a seguire le regole di imballaggio previste nell'Ordine. In generale, il Fornitore si impegna a:
- separare i Prodotti con riferimenti diversi l'uno dall'altro;
- utilizzare imballaggi che garantiscano il rispetto dei requisiti indicati nelle specifiche e nei piani, nonché il non deterioramento dei Prodotti durante il trasporto e la movimentazione fino al cliente finale.
In assenza di disposizioni specifiche stipulate nel relativo Ordine, le condizioni di imballaggio sono definite nel primo Ordine effettuato da PCM con il Fornitore.
Un'etichetta, apposta su ciascun pacco e/o pallet, deve essere chiaramente visibile per consentire una facile ricezione e conservazione da parte di PCM e indicare almeno:
- numero dell'Ordine
- riferimento / denominazione / indice del prodotto come indicato nell'Ordine
- la quantità per pacco e/o pallet
- la data di spedizione o di scadenza
Per Prodotti deperibili o Prodotti soggetti a una data di validità, il Fornitore deve assicurare e garantire che tali prodotti siano utilizzabili per una durata minima di sei (6) mesi a partire dalla data di ricezione. La data di scadenza o la data limite di validità devono essere perfettamente leggibili sull'etichetta sopracitata.
In caso di consegne di pallet e se non diversamente stabilito nell'Ordine, i pallet devono:
- avere esclusivamente le dimensioni 80x120 cm (formato europeo);
- non essere modificati in alcun modo (vale a dire senza assi o supporti rotti);
- offrire una resistenza sufficiente e adeguata al peso dei Prodotti per l'immagazzinamento sicuro;
- essere perfettamente legati per sopportare il trasporto dei Prodotti e le operazioni di movimentazione richieste.
Se la confezione non è conforme ai requisiti iniziali formalizzati da PCM o è danneggiata, PCM si riserva il diritto di detrarre il costo del riconfezionamento al Fornitore.
L'eventuale inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo può comportare l'emissione da parte di PCM di un Rapport o di non conformità e, se del caso, il rifiuto della consegna dei Prodotti da parte di PCM, che devono essere presentati nuovamente al ricevimento a spese del Fornitore (vedi articolo 9.6).
9.3. Bolla di consegna
Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna, accessibile prima dello scarico dei Prodotti, menzionando almeno quanto segue:
- nome dell'entità del gruppo PCM che emette l'Ordine
- numero d'Ordine
- riferimento e designazione dei Prodotti come indicato nell'Ordine
- quantità consegnata
- numero di colli e relativo peso
- numero di serie e/o di lotto del prodotto, ove appropriato
- paese di Origine dei Prodotti, ove appropriato.
Si afferma espressamente che una consegna non accompagnata da una bolla di consegna o accompagnata da una bolla di consegna incompleta o errata può comportare l'emissione da parte di PCM di un rapporto di non conformità e, se del caso, un rifi uto della consegna del Prodotto da parte di PCM. I prodotti in tal caso devono essere presentati nuovamente per essere ricevuti a spese del Fornitore.
9.4. Documentazione relativa alle importazioni
Le condizioni di trasporto di Produzione, la copertura del costo corrispondente e il costo dell'assicurazione di trasporto e la responsabilità delle Parti durante il trasporto dei Prodotti sono definiti in conformità con l'Incoterm specificato nell'Ordine.
Si conviene che gli Incoterm applicabili sono Incoterm CCI nella loro versione 2010.
In generale, il Fornitore per ogni consegna del Prodotto, si impegna a trasmettere la polizza assicurativa sul trasporto, qualora il trasporto sia coperto dal Fornitore, nonché i seguenti documenti in caso di documenti prodotti in paesi extra UE:
- certificato di origine attestante l'origine dei Prodotti,
- lista di imballaggio che menziona il numero della scatola o del pacco, il codice e la descrizione dell'articolo dei Prodotti, quantità, peso, dimensioni, firma e timbro,
- un certificato di conformità alle normative europee e, in particolare, alle norme CE,
Ulteriori documenti potrebbero essere richiesti da PCM, a seconda della legislazione applicabile o del paese di origine dei Prodotti.
Qualsiasi violazione delle regole stabilite dal presente articolo può comportare l'emissione da parte di PCM di un rapporto di non conformità.
9.5. Ricevuta del prodotto
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti nel luogo concordato nell'Ordine e durante la fascia oraria concordata con PCM, una fasci a oraria fissa (stesso giorno / stessa ora) potrà essere concordata tra le Parti.
In caso di mancato rispetto degli orari di apertura, i Prodotti potrebbero non essere ricevuti da PCM e dovranno essere presentati nuovamente per la ricezione a spese del Fornitore.
In caso di consegna in ritardo o di una quantità in eccesso rispetto all'Ordine, l'Acquirente si riserva il diritto (i) di accettare la Fornitura o (ii) di mantenere la Fornitura disponibile per il Fornitore a suo rischio e pericolo o (iii) restituirla a sue spese, rischio e pericolo.
9.6. Gestione delle non conformità
Nel caso, in particolare, di:
- una consegna che presenta un rischio per la sicurezza;
- una consegna di Prodotti non corrispondenti alle specifiche e/o ai piani indicati nell'Ordine;
- una consegna di prodotti in cattive condizioni;
- non conformità logistiche di cui agli Articoli 9.1, 9.2 e 9.3;
- consegna anticipata o tardiva dei Prodotti rispetto alla data di consegna concordata nell'Ordine di cui all'Articolo 9.5;
- una diversa quantità di Prodotti consegnati (inferiore o superiore alla quantità indicata nell'Ordine);
PCM può emettere un rapporto di non conformità e, se del caso, rifiutare tutti o alcuni dei Prodotti consegnati, che possono essere presentati nuovamente per la ricezione a spese del Fornitore fino all'accettazione da parte di PCM.
In caso di ricezione di una segnalazione di non conformità, il Fornitore si impegna a:
- definire e presentare, per iscritto, un piano d'azione correttivo entro quarantotto (48) ore a partire dalla ricezione del rapporto di non conformità, nonché da un'analisi della causa e della sua mancata rilevazione;
- monitorare le azioni di rimedio e/o correttive menzionate nel piano d'azione;
- fornire, con le cinque (5) consegne a seguito dei Prodotti non conformi, una relazione di controllo dei criteri definiti nella relazione di non conformità.
In determinate condizioni, PCM può accettare Prodotti non conformi, per un determinato periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.
In tal caso, il Fornitore dovrà richiedere al Dipartimento Qualità PCM una dispensa che lo consenta e la dispensa dovrà essere menzionata sulla bolla di consegna e sul pacco o pallet dei Prodotti interessati da tale dispensa.
Eventuali dispensazioni occasionali di Prodotti non conformi non pregiudicano la futura accettazione di Prodotti con le stesse caratteristiche non conformi. Qualsiasi dispensa può comportare la fatturazione secondo la responsabilità del fornitore.
Se PCM rileva che il prodotto non è conforme, il Fornitore deve essere informato della sua disponibilità per il ritiro. Il Fornitore deve quindi ritirarlo a proprie spese, entro un termine di 2 settimane. Trascorso tale termine, il prodotto non conforme deve essere eliminato.
I prodotti/servizi non conformi rifiutati sono considerati non consegnati. Durante la consegna sostitutiva, il fornitore deve indicare il numero del rapporto di non conformità PCM sulla bolla di consegna (ad esempio NCR-2017-1234).
Un contributo finanziario (che copre costi aggiuntivi, smistamento e riparazione, trasporto espresso, ecc.) può essere richiesto al Fornitore. Questo sarà calcolato in proporzione alla sua responsabilità dopo la discussione tra le Parti (con un costo amministrativo minimo di € 50).
Anche i prodotti/servizi non conformi respinti da PCM possono dar luogo all'applicazione di sanzioni ai sensi dell'Articolo 8 .3, previa discussione tra le Parti.
ARTICLE 10. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RISCHI
La proprietà di Prodotti e Servizi sarà trasferita incondizionatamente a PCM a partire dalla data della firma di PCM riportata sulla bolla di consegna presentata dal Fornitore.
I rischi relativi ai Prodotti restano comunque a carico del Fornitore fino all'accettazione senza riserva dei Prodotti da parte di PCM.
ARTICLE 11. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
11.1. Dichiarazioni finanziarie
Il Fornitore certifica di trovarsi in una sana situazione legale e finanziaria, tale per cui PCM non abbia motivo di temere il suo fallimento per la durata del presente Contratto.
Il Fornitore, per la durata del presente Contratto, si impegna a sviluppare e diversificare la propria base di clienti in modo tale da non dipendere economicamente da PCM. Il Fornitore si impegna a informare PCM non appena il fatturato realizzato ai sensi del presente Contratto sarà pari o superiore al venticinque (25%) del suo fatturato totale. L'obbligo per il Fornitore di fornire informazioni è una condizione essenziale del presente Contratto.
11.2. Dichiarazioni etiche
In particolare per la produzione fuori dalla Francia, il Fornitore certifica che:
- soddisfa tutti gli obblighi legali e regolamentari in vigore e applicabili nel paese di fabbricazione dei Prodotti;
- non viola consapevolmente le normative locali legate all'ambiente, ad eccezione di un piano d'azione formalizzato convalidato dalle autorità competenti;
- i Prodotti non sono il risultato totale o parziale del lavoro minorile;
- i dipendenti del Fornitore che realizzano i Prodotti hanno l'età minima legale per lavorare nel paese che fabbrica i Prodotti, precisando che se l'età minima legale è inferiore a quindici (15) anni, o in assenza di un minimo legale, i dipendenti devono avere almeno quindici (15) anni;
- non si avvale di lavoro illegale o forzato in qualsiasi forma;
- i dipendenti non subiscono abusi fisici, minacce di abusi fisici, insulti o qualsiasi forma di intimidazione e non sono costretti a lasciare un deposito di denaro o i loro documenti identificativi al loro datore di lavoro;
- che l'impianto di produzione del Prodotto sia protetto e offra condizioni igieniche accettabili, così come qualsiasi alloggio professionale se previsto (quest'ultimo deve essere separato dalla zona di produzione e/o dalle zone logistiche);
- rispetta i propri obblighi nella lotta contro la corruzione, sia nel suo nome che in quello dei suoi subappaltatori.
ARTICLE 12. RISPETTO DEL DIRITTO DEL LAVORO
Il Fornitore garantisce di essere conforme al diritto del lavoro che regola la sua attività. Garantisce inoltre che la Fornitura deve essere prodotta in conformità con il diritto del lavoro applicabile nel paese in cui la Fornitura è fabbricata.
Se la Fornitura viene effettuata in Francia:
- il Fornitore si impegna a rispettare la legislazione del lavoro relativa alla lotta contro il lavoro occulto (articoli L. 8222-1 e seguenti e articoli R. 8222-1 e seguenti del Codice del lavoro francese) e lavoro straniero (articoli L. 8253-1 e successivi e L. 8254-1 e successivi del Codice del lavoro francese). A seconda che il Fornitore sia domiciliato in Francia o all'estero, si impegna a presentare all'Acquirente, alla data dell'Ordine e in tutti i casi prima dell'inizio dell'esecuzione della Fornitura, quindi ogni sei (6) mesi fino alla fine della esecuzione dell'Ordine, documenti di cui agli articoli D. 8222-5 e D. 8254-1 e successivi del Codice del lavoro francese o documenti di cui agli articoli D. 8222-7 e 8 e D.8254-3 e successivi del Codice del lavoro francese.
- Il Fornitore certifica sul suo onore che i dipendenti coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto sono legalmente assunti come previsto dalle disposizioni degli articoli L.3243-2, L.1221-10, L.1221-13 e 1221-15 del Codice del lavoro francese.
- In conformità con le disposizioni del Codice del lavoro francese, il Fornitore dovrà fornire a PCM un certificato che indica se, per l'esecuzione del presente Contratto, intende utilizzare dipendenti di nazionalità straniera e, in tal caso, certificare che tali dipendenti sono autorizzati a lavorare in Francia.
Il Fornitore sarà responsabile della gestione e del pagamento di tutto il personale che utilizza per eseguire il presente Contratto e Xxxxxx.
ARTICLE 13. INTUITU PERSONAE E SOSTITUZIONE
Il presente Xxxxxxxxx è regolato secondo il principio di intuitu personae relativo al Fornitore, che è stato selezionato per le sue capacità ed esperienza e in considerazione della sua persona (azionisti e amministratori).
Di conseguenza, il Fornitore non può cedere, subappaltare o trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi derivanti dal presente Contratto, senza previa approvazione scritta e da parte di PCM, anche in caso di fusione, divisione o contributo parziale delle attività.
In caso di trasferimento, anche parziale della società o dell'avviamento del Fornitore, PCM sarà giustificata per ottenere la risoluzione del presente Contratto, senza compensazione o necessità di preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il Fornitore assuma una partecipazione diretta o indiretta in società rivali e/o clienti del Gruppo PCM, quest'ultimo è giustificato nell'ottenere la risoluzione immediata del presente Contratto, senza la necessità di notificare o pagare un risarcimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Fornitore si impegna a informare PCM entro sette (7) giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Dovrebbe quindi tenere PCM informato di eventuali cambiamenti nella sua situazione in modo tale che PCM sia in grado di soppesare tutti i rischi che può comportare continuando a collaborare con il Fornitore.
ARTICLE 14. RISERVATEZZA E GDPR
14.1. Riservatezza
Il Fornitore riconosce che la natura delle informazioni affidategli da PCM per l'esecuzione del presente Contratto e dell'Ordine incide sugli interessi strategici di PCM. Il Fornitore riconosce inoltre che la tutela dei propri interessi è l'essenza stessa della partnership con PCM.
Tale tutela implica necessariamente il rispetto della riservatezza delle informazioni comunicate da PCM per l'esecuzione del presente Contratto e dell'Ordine.
Il Fornitore si asterrà dal divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa a PCM o alle sue attività che non sia di pubblico dominio e che apprenda o riceva tramite il suo rapporto con PCM e l'esecuzione del presente Contratto e degli Ordini.
Allo stesso modo, il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza sull'esistenza e sulle disposizioni del present e Contratto e degli Ordini.
Di conseguenza, per la durata del presente Contratto e degli Ordini e per i cinque (5) anni successivi alla loro risoluzione, a meno che non sia costretto a fini legali o amministrativi, il Fornitore si asterrà dal rivelare a chiunque o dal comunicare a chiunque quanto sopra, salvo previa autorizzazione scritta di PCM.
Le informazioni comunicate rimangono di proprietà esclusiva di PCM.
Alla scadenza, per qualsiasi motivo, del presente Contratto o di ciascun Ordine il Fornitore dovrà restituire a PCM tutti i documenti in suo possesso relativi al presente Contratto e agli Ordini, su richiesta immediata di PCM.
Il Fornitore sarà pertanto ritenuto responsabile di qualsiasi indebita divulgazione di Informazioni Riservate a terzi da part e dei suoi dipendenti, fornitori, provider o subappaltatori. Inoltre, il Fornitore dovrà immediatamente adottare misure correttive nei confronti di qualsiasi proprio dipendente che violi gli obblighi di riservatezza qui indicati.
14.1. GDPR
Quando si effettua un ordine, le parti sono responsabili della ricezione di dati personali. Esse accettando di elaborare tali dati personali in conformità con la legge applicabile in merito. Nello specifico, esse accettano di usare i dati personali solo per gli scopi di fornitura di prodotti e/o di fornitura di servizi e, se del caso, ai fini della prospezione secondo le condizioni previste dalla legge. I dati personali saranno conservati per la durata autorizzata dalla legge.
I dati potranno essere trasferiti se richiesto a fornitori di servizi interni per fornire prodotti e/o servizi. In tal caso, le parti dovranno controllare che i fornitori di servizi presentino tutte le garanzie indispensabili per garantire la sicurezza e l’integrità di detti dati.
Le persone i cui dati vengono elaborati sono informati del fatto che essi hanno diritto di accesso, rettifica, limitazione e opposizione per qualsiasi dato personale che li riguardi, scrivendo al seguente indirizzo: xxx@xxx.xx o all’indirizzo del fornitore, disponibile su richiesta.
ARTICLE 15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IMPEGNO DI NON CONCORRENZA
15.1. Prodotti specifici
PCM rimane l'unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Prodotti specifici che ha creato e/o sviluppato e ai prodotti di cui detiene i diritti di proprietà intellettuale e industriale, la cui produzione, in tutto o in parte, è affidata al Fornitore.
PCM acquisirà altresì, ed automaticamente, non appena e quando il presente Contratto e gli Ordini saranno eseguiti, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi ai Prodotti specifici creati e sviluppati direttamente o indirettamente dal Fornitore solo per PCM e, come tale, in via esclusiva, senza il pagamento di corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8. Tale trasferimento è concordato dal Fornitore per tutte le invenzioni, brevetti, disegni e modelli, know-how, marchi, registrati o in corso di registrazione, tutti i diritti d'autore quali diritti di riproduzione, rappresentazione e adattamento, per l'intera durata legale del diritt o d'autore, se applicabile, a livello mondiale; su tutti i supporti (carta, file IT, digitale, magnetico, ecc. ed in particolare sotto forma di codici sorgente e binari e relativa documentazione se si tratta di software) con tutti i mezzi noti o futuri. Il Fornitore si impegna ad ottenere preventivamente dai propri dipendenti il trasferimento dei diritti necessari per garantire il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del presente Contratto e a fornire tutti i documenti necessari per confermare tale trasferimento di fronte a qualsiasi organizzazione o a terzi.
Il Fornitore garantisce il godimento indisturbato dei diritti di proprietà intellettuale e industriale ai sensi dell'articolo 15.1 e dichiara che tali diritti non influenzano quelli di terzi. Il Fornitore garantisce e indennizza PCM in caso di azioni legali di terzi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 15.1 del presente Contratto, comprese le ragionevoli spese legali.
Nei casi in cui l'esecuzione del presente Contratto o dell'Ordine comporti l'eventuale deposito di una domanda di brevetto, PCM sarà l'unica abilitata ad eseguire tale deposito, di propria iniziativa e a proprie spese.
Il Fornitore si impegna a non realizzare e/o commercializzare o far realizzare e/o commercializzare per suo conto o per conto di terzi alcun Prodotto specifico, a meno che non abbia ottenuto l'espressa approvazione scritta e preventiva di PCM.
15.2. Prodotti standard
Il Fornitore rimane l'unico proprietario di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di proprietà relativi ai Prodotti standard.
Il Fornitore garantisce formalmente PCM contro qualsiasi disordine, reclamo, sfratto o rivendicazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale connessi ai Prodotti standard. In questo caso, il Fornitore si farà carico di tutte le spese legali e di tutti i danni a cui PCM potrebbe essere condannata in tribunale o qualsiasi altro risarcimento che potrebbe pagare, in particolare nell'ambito di una transazione o mediazione relativa ai Prodotti standard oggetto di controversia.
Nel caso di azioni intraprese da terzi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale connessi ai Prodotti standard, il Fornitore si impegna ad ottenere da PCM il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti standard senza generare alcun tipo di costi aggiuntivi per PCM.
Se un terzo vince la causa, il Fornitore, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, fermo restando il risarcimento del danno subito da PCM a causa di ciò, dovrà:
- ottenere il diritto per PCM di continuare a utilizzare i Prodotti standard;
- modificare i Prodotti standard sostituendo l'elemento oggetto di violazione con un elemento equivalente non oggetto di violazione;
- sostituire completamente i Prodotti standard oggetto di violazione.
Tale garanzia resta in vigore per un periodo pari alla durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, vale a dire il diritto d'autore.
In tal caso, PCM potrà comunque risolvere il presente Contratto, fatti salvi eventuali danni che PCM potrà richiedere al Fornitore a causa del danno subito.
Il Fornitore designerà un responsabile permanente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del presente Contratto.
Questo interlocutore segue la redazione del contratto, gli eventuali sviluppi, propone soluzioni o azioni correttive in caso di non conformità e garantisce il coordinamento con PCM sulle condizioni di collaborazione.
Il Fornitore si asterrà dal subappaltare a terzi, in toto o in parte, la fornitura dei Prodotti ad esso affidati ai sensi del presente Contratto senza il previo consenso scritto e formale di PCM, che PCM ha il diritto di rifiutare.
In ogni caso, il Fornitore rimane personalmente responsabile della perfetta esecuzione del presente Contratto per le parti che ha subappaltato.
Nell'ipotesi di subappalto accettato da PCM nei termini sopra indicati, l'esecuzione della o delle parti del presente Contratto affidate a terzi sarà condotta sotto la completa responsabilità del Fornitore, in termini di qualità dei Prodotti e rispetto delle scadenze, che garantirà a PCM il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto.
18.1. Prestazioni della catena di fornitura
PCM misura la performance della catena di fornitura principalmente in base al tasso di soddisfazione del Fornitore. Il tasso di soddisfazione misura la capacità del Fornitore di soddisfare la richiesta iniziale di PCM rispetto alla data di consegna dell'intero ordine.
Il tasso di soddisfazione (quantità e lead time) viene misurato mensilmente e calcolato come segue:
- lead time (incoterm negoziato): data effettiva di consegna rispetto alla data contrattuale stabilita nell'Ordine
- quantità: quantità consegnata rispetto alla quantità contrattuale prevista nell'ordine
- tasso di soddisfazione = lead time e quantità
Nel caso di un obiettivo annuale definito tra PCM e il Fornitore, il Fornitore si impegna a raggiungere l'obiettivo annuale e a seguire possibili piani di azione per raggiungerlo. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, si precisa che i Prodotti respinti da PCM per non conformità sono considerati come non consegnati.
18.2. Prestazioni di qualità
18.2.1. Commenti generali
Il Fornitore deve eseguire tutti i controlli necessari per garantire la qualità del prodotto. Si impegna ad avvisare PCM di eventuali variazioni di qualità.
Salvo previa approvazione da parte di PCM, nessuna caratteristica dei Prodotti (riferimento, design, processo produttivo, presentazione, materiale, imballaggio, ecc.) può essere modificata durante la produzione in serie.
18.2.2. Tracciabilità
a. Descrizione della tracciabilità
La tracciabilità richiesta da PCM è formalizzata nel modo seguente:
- dal codice articolo che termina con la lettera T (ad esempio N103273273014T)
- oppure dal campo "Specificità" completato dalla dicitura "Tracciabilità".
- o dalle specifiche indicate nell'Ordine, campo "Numero di Spec" compilato.
- o da una richiesta dettagliata sull'Ordine.
In caso di tracciabilità, è necessario fornire un certificato 3.1 secondo la norma NF EN 10204.
Tale tracciabilità è garantita da una specifica marcatura (se tecnicamente possibile) effettuata dal Fornitore su ogni parte e sul relativo imballaggio come richiesto nell'Ordine, nel piano o nelle specifiche. Questa lista dà la priorità ai documenti. Se non vi è alcuna indicazione sulla marcatura nei documenti sopra menzionati, il Fornitore deve applicare la seguente regola per la marcatura:
Codice articolo PCM + Numero d'ordine PCM + numero progressivo (da 001 a 00x, dove "x" è la quantità ordinata).
Il Fornitore deve essere in grado di fornire a PCM, alla prima richiesta, la tracciabilità richiesta e, se necessario, adattare la propria organizzazione.
b. Comunicazione dei certificati di tracciabilità
La documentazione deve essere comunicata in 2 copie a PCM come segue:
- una copia via e-mail al seguente indirizzo:xxxxxxxxxxx@xxx.xx; l'oggetto dell'e-mail deve includere i seguenti elementi
o Numero d'ordine PCM - Numero di bolla di consegna del fornitore - Numero di codice articolo PCM
o il numero di lotto del materiale deve essere aggiunto anche nel caso di materie prime (barre, tubi, piastra, UPN, colata, prodotti chimici, ecc.)
- E una versione cartacea con la bolla di consegna quando l’apparecchiatura viene spedita.
18.2.3. Controllo della qualità presso lo stabilimento del fornitore
PCM o qualsiasi altra società da essa incaricata può controllare la qualità attraverso il campionamento, durante la produzione o prima della spedizione dei Prodotti. Se i prodotti controllati risultano non conformi, PCM può chiedere al Fornitore di garantirne la conformità.
Il Fornitore non può rifiutare a PCM, o ad una società da essa incaricata, di effettuare una verifica durante la produzione o prima della spedizione dei Prodotti. I tempi di consegna di cui all'articolo 9.1 non possono essere prolungati a causa di questo controllo.
PCM sosterrà il costo dei controlli di qualità e le eventuali spese di viaggio per il controllo di qualità iniziale. Nel caso in cui PCM o una società da essa incaricata fosse tenuta ad effettuare un ulteriore controllo a causa di prodotti non conformi, il Fornitore si farà carico di tutte le relative spese.
18.2.4. Revisione del fornitore
PCM o una società da essa incaricata potrà, in qualsiasi momento, effettuare una revisione del sistema/processo/prodotto presso la sede del Fornitore per assicurare che la produzione dei Prodotti sia eseguita dal Fornitore in conformità alle disposizioni del presente Contratto e dell'Ordine. PCM deve tuttavia dare un preavviso di dieci (10) giorni lavorativi prima dell'inizio della revisione. .
Il Fornitore è tenuto a collaborare pienamente con queste revisioni.
A seguito di una revisione, PCM o qualsiasi società da essa incaricata dovrà presentare al Fornitore un rapporto della revisi one che indichi con precisione le eventuali carenze riscontrate, le azioni correttive da predisporre, ove opportuno, nonché i termini di attuazione. A meno che il Fornitore non risponda entro otto (8) giorni dalla sua ricezione del rapporto, la revisione di cui sopra si intenderà accettata integralmente dal Fornitore. Qualora il Fornitore non adotti misure correttive entro i termini previsti, PCM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'eventuale risarcimento dei danni che PCM potrà richiedere.
18.3. Valutazione dei fornitori
Il fornitore viene valutato annualmente: Il punteggio A / B / C / C / D viene comunicato insieme alla richiesta di piano d'azione o l'indicazione di aree di miglioramento, se necessario.
ARTICLE 19. PRESTITO DI UTENSILI E STAMPI
PCM può essere indotto a mettere a disposizione e depositare presso il Fornitore utensili e stampi. In questo caso:
- il Fornitore riconosce di aver ricevuto tali utensili e stampi in buone condizioni di funzionamento;
- il Fornitore si impegna ad utilizzare utensili e stampi a beneficio esclusivo di PCM;
- qualsiasi danno agli Utensili che richieda interventi di manutenzione dovrà essere segnalato dal Fornitore a PCM con tutte le prove a supporto; gli interventi di manutenzione dovranno essere anticipati per evitare consegne tardive e/o non conformi;
- utensili e stampi rimangono di piena proprietà di PCM; nel caso in cui il Fornitore sia soggetto ad una procedura di amministrazione "controllata” o una liquidazione, i diritti di proprietà di PCM su tali utensili e stampi non saranno pregiudicati e PCM non potrà essere privata del diritto di disporre degli utensili e stampi a suo piacimento;
- PCM si riserva il diritto di recuperare gli utensili e gli stampi in qualsiasi momento e il Fornitore non potrà in nessun caso opporsi a tale recupero. Il Fornitore si impegna a restituire gli utensili e gli stampi nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti. ;
- La custodia legale di utensili e stampi è affidata al Fornitore che accetta gli obblighi di tutti i custodi, in conformità con gli articoli 1915 del Codice civile francese.
I rischi di perdita o deterioramento degli utensili e degli stampi, nonché le eventuali conseguenze finanziarie di danni di qualsiasi natura che tali utensili e stampi potrebbero causare, sono trasferiti in virtù del presente Contratto al Fornitore, alla data in cui gli utensili e gli stampi devono essere consegnati al Fornitore.
ARTICLE 20. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
20.1. Garanzia sul prodotto
Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche e ai requisiti concordati nell'Ordine, che sono adattati alle specifiche destinazioni previste da PCM, che non hanno difetti di progettazione, di materiale e di produzione, che soddisfano pienamente i requisiti previsti da PCM e soddisfano tutti i requisiti di legge e le norme applicabili, soprattutto in termini di sicurezza.
Salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine, il Fornitore garantisce i Prodotti e i risultati previsti per un periodo di due (2) anni, a partire dalla data di consegna. I reclami presentati ai sensi della presente garanzia sospenderanno il periodo di garanzia fino alla riparazione del difetto da parte del Fornitore e il periodo di garanzia sarà prolungato dell'equivalente tempo di riparazione.
La garanzia copre i pezzi di ricambio, la manodopera, le spese di trasporto e di viaggio. Comprende anche i costi di smontagg io, movimentazione, dogana e rimontaggio delle parti e per quanto riguarda i Lavori, la demolizione e la ripetizione delle opere. La presente clausola di garanzia non pregiudica la riparazione di eventuali danni causati all'Acquirente.
Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi sostituzione o riparazione della Fornitura in relazione alle garanzie previste dal presente articolo deve essere eseguita entro un periodo massimo di quarantacinque (45) giorni a partire dalla notifica scritta dell'Acquirente del difetto o del malfunzionamento.
Salvo diverso accordo tra le Parti, durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna a intervenire presso la sede di PCM, gratuitamente, entro due (2) giorni al fine di effettuare la riparazione entro cinque (5) giorni, a partire dalla notifica sc ritta dell'Acquirente.
Qualsiasi prodotto sostituito o riparato o qualsiasi servizio corretto sarà garantito, alle stesse condizioni di cui sopra, fino alla scadenza del periodo di garanzia e per un periodo di almeno sei (6) mesi a partire dalla data di intervento. Qualora il Forni tore non adempia al proprio obbligo di garanzia, l'Acquirente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire da terzi qualsiasi lavoro necessario a spese del Fornitore.
20.2. Responsabilità e assicurazione del fornitore
Il Fornitore sarà responsabile di un eventuale danno diretto, indiretto, incidentale, speciale e consequenziale, che include il deficit subito da PCM a causa di consegne ritardate, prodotti difettosi o qualsiasi altro difetto del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
In ogni caso, nessuna ispezione, approvazione o accettazione dei Prodotti costituirà un esonero del Fornitore dalla sua responsabilità per danni, difetti o altre inadempienze per soddisfare i termini dell'Ordine.
Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere, per la durata del presente Contratto e dell'Ordine, tutte le polizze assicurative necessarie a coprire i rischi di responsabilità connessi all'esecuzione del presente Contratto e dell'Ordine e finalizzate a coprire i danni fisici, materiali e immateriali, consecutivi o meno, che possono essere causati dai Prodotti.
Con il primo ordine, il Fornitore deve inviare a PCM tutti i certificati di assicurazione che attestino il rispetto dei termini del presente Contratto.
Inoltre, il Fornitore è tenuto a produrre annualmente, fintanto che permangono i suoi obblighi contrattuali, tutti i certificati di rinnovo della polizza fino alla loro scadenza. In caso di copertura insufficiente, l'Acquirente ha il diritto di esigere che il Fornitore stipuli una copertura assicurativa supplementare.
Si precisa che le sub limitazioni e le franchigie contenute nelle polizze assicurative stipulate dal Fornitore non possono essere richieste all'Acquirente.
Né la presentazione di certificati di assicurazione da parte del Fornitore né il contenuto delle polizze assicurative stipula te costituiranno un limite di responsabilità del Fornitore.
20.3. Fine vita del prodotto
Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti, le loro parti o componenti per la riparazione, la manutenzione o lo sviluppo per la durata programmata dell'Ordine, compreso il periodo di garanzia, si impegna inoltre a garantire che la loro produzione e distribuzione non vengano interrotte per 5 anni dall'ultima data di consegna.
Qualora il Fornitore decida di cessare la produzione di tutti o parte dei Prodotti, il Fornitore dovrà informare PCM almeno sei (6) mesi prima della fine effettiva della vita utile dei Prodotti, in modo che PCM possa effettuare ordini complementari e/o ricercare un fornitore sostitutivo o prodotti sostitutivi. A tal riguardo il Fornitore assisterà PCM nella ricerca di un fornitore o di prodotti sostitutivi.
20.4. Responsabilità del fornitore in caso di violazione delle sanzioni economiche o di qualsiasi altro controllo delle esportazioni
In ogni caso, nessuna ispezione, approvazione o accettazione dei prodotti può esonerare il Fornitore dalla sua responsabilità per violazioni delle sanzioni economiche internazionali o nazionali e delle norme sul controllo delle esportazioni.
PCM si riserva il diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni, in caso di colpa, nell’eventualità di violazione delle disposizioni sopra elencate.
ARTICLE 21. ANNULLAMENTO DI UN ORDINE
21.1. Per violazione degli obblighi da parte di una delle parti
In caso di violazione da parte di una delle Parti di uno degli obblighi previsti in un Ordine e per un periodo di quindici (15) giorni a partire dal ricevimento di una lettera raccomandata con avviso di inadempimento/i, la Parte non inadempiente può avere il diritto di annullare l'Ordine, fatti salvi i danni che può richiedere come risarcimento della perdita subita a seguito delle suddette violazioni contrattuali.
In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente per colpa del Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutto o parte dell'Ordine a spese del Fornitore. A tal fine, il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Acquirente, a comunicare a quest'ultimo o a terzi da questo designati, ogni informazione necessaria per annullare la Fornitura.
21.2. Giusta causa
PCM potrà annullare un Ordine, in tutto o in parte, previo preavviso di trenta (30) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Fornitore e pagamento di tutti i Prodotti consegnati alla data della comunicazione che siano stati accettati da PCM come prodotti conformi.
21.3. In tutti i casi di risoluzione
Il Fornitore deve restituire a proprie spese ed entro una settimana all'Acquirente tutti i Beni affidati e la Documentazione ancora in suo possesso.
Ciascuna parte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali fino alla data di effettiva risoluzione, fatti salvi gli eventuali danni che la parte inadempiente può ottenere per mancata esecuzione degli obblighi contenuti nei documenti contrattuali.
Inoltre, se il Fornitore è la fonte unica per l'Acquirente, quest'ultimo può posticipare l'effettiva data di risoluzione fino all'implementazione di una fonte alternativa, nel qual caso il Fornitore si impegna ad eseguire gli Ordini alle condizioni contrattuali.
ARTICLE 22. EVENTI IMPREVISTI E FORZA MAGGIORE
22.1. Clausola sugli eventi imprevisti
In virtù dell’articolo 1195 del Codice civile francese, nel caso in cui si verifichi un evento al di fuori del controllo delle parti e che comprometta l'equilibrio del contratto a tal punto da rendere l'esecuzione dei suoi obblighi dannosa per una delle parti, le parti convengono di negoziare in buona fede la modifica dell'Ordine. Sono contemplati i seguenti eventi: variazione del prezzo delle materie prime, modifica dei dazi doganali, modifica dei tassi di cambio, modifica della legge. In caso di fallimento delle trattative, le parti convengono di ricorrere ad un mediatore da loro nominato o ad una conciliazione arbitrata dal presidente del tribunale commerciale competente.
22.2. Forza maggiore
Nessuna delle parti del presente contratto può essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione di uno degli obblighi contrattuali se tale ritardo o inadempimento è causato direttamente o indirettamente da un caso di forza maggiore, qui inteso nel senso ampio della giurisprudenza francese, come ad esempio: accadimento di una calamità naturale, terremoto, tempesta, incendio, inondazione, ecc.; conflitti, guerre, attacchi, conflitti di lavoro, sciopero totale o parziale nei confronti del Fornitore, del Cliente o dei fornitori, subappaltatori, fornitori di servizi, vettori, servizi postali, servizi pubblici, ecc.; ingiunzione imperativa delle autorità pubbliche (divieto di importazione, embargo); incidenti operativi, rottura di macchine, esplosione.
Ciascuna parte deve informare l'altra parte, immediatamente, del verificarsi di un caso di forza maggiore di cui è a conoscenza e che, a suo avviso, può incidere sull'esecuzione del contratto. Le parti devono collaborare quanto prima per esaminare, in buona fede, le conseguenze della forza maggiore e concordare insieme le misure da adottare.
ARTICLE 23. DISPOSIZIONI VARIE
23.1. Cessione del contratto
PCM avrà il diritto di cedere o trasmettere liberamente, in qualsiasi momento, tutti o parte dei suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto o qualsiasi vantaggio o interesse risultante alle sue controllate, società affiliate o membri dello stesso gruppo o a qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente da PCM, senza previo accordo dell'altra parte del presente contra tto e in particolare in caso di fusione, scissione, fusione, assorbimento, conferimento parziale di beni, vendita.
23.2. Modifiche
Il presente Contratto non può essere modificato e/o revocato in alcun modo dalle Parti, se non in forma scritta e sottoscritt a dalle Parti.
23.3. Completezza
Il presente Contratto e tutte le appendici e gli emendamenti firmati conformemente alle disposizioni del presente Contratto rappresentano l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutte le discussioni, i negoziati e gli accordi precedenti tra di esse, per quanto riguarda l'obiettivo del presente Contratto. Di conseguenza, le Parti non sono vincolate dai termini, dalle condizioni, dalle garanzie o dalle dichiarazioni contenute nei documenti diversi dal presente Contratto e dalle sue eventuali appendici e modifiche firmate conformemente alle disposizioni del presente Contratto.
23.4. Titoli
I titoli degli articoli del presente accordo dovrebbero consentire l'identificazione di detti articoli. In caso di difficoltà di interpretazione tra uno dei titoli di ciascun articolo e uno degli articoli, i titoli devono essere dichiarati inesistenti.
23.5. Autonomia contrattuale
L'invalidità o l'inapplicabilità di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto non imporrà l'invalidità di qualsiasi altra disposizione che mantenga tutta la sua forza e portata.
Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, convenire di sostituire la o le clausole non valide.
23.6. Rinuncia
Se una parte non esercita un diritto previsto dal presente Contratto, non si considera che abbia rinunciato ad esso, a meno che le parti non lo abbiano espressamente dichiarato per iscritto.
23.7. Appendici:
Le appendici e il preambolo del presente Contratto sono parte integrante del presente Contratto e hanno carattere vincolante allo stesso modo del Contratto stesso.
ARTICLE 24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dal diritto francese.
Le Parti possono convenire di comune accordo di ricorrere alla mediazione prima di adire la Corte.
Le Parti convengono espressamente che, in assenza di un accordo amichevole, il Tribunale Commerciale di Nanterre sarà di esclusiva competenza per decidere sulla controversia relativa alla formazione, interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione del presente Contratto.
APPENDICE 1 - ORDINE DI ACQUISTO E AVVISO DI RICEZIONE DEL MODELLO D'ORDINE
MODELLO DI ORDINE D'ACQUISTO
Condizioni di vendita
Caratteristiche tecniche
Data richiesta
Numero riga ordine
Destinatario
Contatto PCM
Indirizzo del fornitore
Numero d'ordine PCM
Conferma dei prezzi
Conferma delle condizioni di vendita
Numeri di riga
Conferma dei tempi di consegna
Conferma delle quantità
Promemoria ordine PCM
ESEMPIO DI UN AVVISO DI RICEZIONE ORDINE
APPENDICE 2 - IMBALLAGGIO E LOGISTICA
La presente appendice definisce i requisiti aggiuntivi legati all'imballaggio e alla logistica. Qualsiasi consegna in disaccordo con le presenti norme di imballaggio sarà considerata non conforme.
1. Regole di base
Bolla di consegna visibile e accessibile
Bancali in legno di tipo europeo
1200 mm x 800 mm
Bolla di consegna
Altezza Max* 90 cm
Tutti gli imballaggi devono essere conformi alle seguenti regole di base:
* L'unica eccezione relativa all'altezza si applica ai bancali contenenti sostanze chimiche (vedi categoria 3B).
I tipi di imballaggio inammissibili sono:
- Bancali: Cartone e plastica sono vietati.
- Materiali da imballaggio: Sono vietati tutti i materiali da imballaggio non solidi, compresi i seguenti esempi (elenco non esaustivo):
Scaglie di polistirolo
Carta / cartone macinato
Le bolle di accompagnamento devono essere accessibili e devono trovarsi all'interno delle scatole (ad esempio, una bolla di accompagnamento all'interno della scatola, non accessibile alla ricezione, deve essere rifiutata)
2. Categorie di imballaggi PCM
Le categorie di imballaggi PCM sono definite con l'obiettivo di standardizzare l'imballaggio in base al tipo di prodotto. Ogni categoria di imballaggio è definita da un numero (tipo di imballaggio) e da una lettera (specifiche PCM aggiuntive).
Le categorie di imballaggio definite sono le seguenti:
Categoria PCM 1: Prodotti consegnati in pacchi/bancali/telai
Categoria PCM 2: Prodotti consegnati su bobine
Categoria PCM 3: Prodotti chimici e sostanze pericolose
Categoria PCM 4: Prodotti le cui dimensioni di imballaggio non sono standard (non su bancali 120 x 800 mm)
Categoria PCM 5: Prodotti consegnati in scatole (minuteria e peso < 25 kg)
Le categorie di imballaggio sono definite dai seguenti requisiti:
Categorie di imballaggi PCM | Requisiti generali | Requisiti aggiuntivi | Presentazione |
1A Barre/tubi <1200 mm | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. | Lunghezza <50 mm Collare fisso su bancale Parti non trattenute dall’imbracatura Lunghezza da 50 a 1200 mm Collare fisso su bancale Parti trattenute dall’imbracatura Parti trattenute da reggette metalliche | |
Se il diametro è tra 20 e 100 mm: Massimo 5 barre Se il diametro è superiore a 100 mm: Massimo 3 barre | |||
1B Barre/tubi > 1200 mm | Parti trattenute dall’imbracatura (reggette) | Lunghezza da 1200 a 6000 mm Se il diametro è tra 20 e 100 mm: Massimo 5 fasci Se il diametro è maggiore di 100 mm: Massimo 3 cluster | |
Lunghezza > 6000 mm Parti trattenute da reggette metalliche e riprese alle estremità Fasci di 6-8 barre massimo |
Categorie di imballaggi PCM | Requisiti generali | Requisiti aggiuntivi | Presentazione |
1C Pezzo fuso Truciolatura | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. | Parti a piani con inserto in legno pregiato Bancale sotto pellicola termoretraibile Bancale trattenuto da reggette metalliche Proteggere le zone di lavorazione | |
O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato | O bancale + collare con pellicola termoretraibile Proteggere le zone di lavorazione | ||
1D Parte aspetto esteriore Acciaio inossidabile, requisiti dimensionali precisi (fabbricazione caldaia / plastica, ecc.) | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. | Parti in scatole, separate singolarmente con adeguata protezione unitaria (pluriball, schiuma protettiva, altre protezioni preventivamente convalidate da PCM). Con codice articolo SUR su ogni protezione individuale La bolla di accompagnamento dev’essere visibile senza disimballare | |
O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C: Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato | |||
1E Motori elettrici, motoriduttori, valvole, armadi elettrici o qualsiasi parte metallica con parti lavorate sensibili che richiedono protezione dalla corrosione e dalla polvere. | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. Cassa a parete completa | Imballaggio singolo - doppio cartone ondulato - imballaggio di plastica Ripresa e reggiatura su bancale Parti non impilate | |
O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C: Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato |
Categorie di imballaggi PCM | Requisiti generali | Requisiti aggiuntivi | Presentazione |
2A Cavi | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme NIMP 15, UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. | Bobina fissata su bancale > 20 m di lunghezza Bobina plastificata per cavi di lunghezza < 20 mm | |
3A Liquido Olio | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme NIMP 15, UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. | Taniche fino a 5 litri raggruppate in scatole e incuneate per evitare impatti Taniche > di 5 litri con pellicola e regettate al bancale |
|
O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C: Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato | |||
3B Polvere Granuli Prodotti chimici non liquidi | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm Omologato e con marcatura EURO - EPAL Norme UIC 435-2 e garanzia di qualità ferroviaria AQF 335. O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C: Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato | Un riferimento per bancale (rischio di incompatibilità) Sacchi posizionati su bancale/i Se l'altezza supera i 50 cm, è necessario rivestire con pellicola. ALTEZZA MASSIMA 1100 MM | |
4A Parte fuori misura > Dimensione del bancale di tipo europeo (Esclusi bombati e tubi) | Bancale o cassa di legno adattata alle dimensioni del pezzo in modo che non sporga. Il carico deve essere bilanciato e il bancale dotato di solette (100 mm) per la presa e la movimentazione con un carrello elevatore. Il peso massimo deve essere < 5 tonnellate Il baricentro rilevato | ||
O tipo di imballaggio marittimo: SEI 4C: Cassa completa sotto coperchio sigillato e impermeabilizzato | |||
5A Partita Piccoli pezzi e pesi ridotti (Viti, guanti, guarnizioni, ecc.) | Bancale di tipo europeo 800 x 1200 mm se il peso totale è superiore a 25 kg Bancale non necessario se il peso è inferiore a 25 kg | Deve essere possibile movimentare manualmente la scatola con un peso inferiore a 20 kg. La bolla di accompagnamento deve essere visibile senza disimballare |