SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Xxxxx x'Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 xxxxxx - Xxxxxxxx 22 dicembre 2017, n. 2746
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2013 la (Omissis) Srl conveniva la (Omissis) S.p.A. avanti al Tribunale di Torino premettendo di aver con essa concluso, quale agente, contratto di agenzia 4 febbraio 2010 avente ad oggetto la promozione e il collocamento di prodotti bancari e finanziari della preponente ovvero di altre società del gruppo (Omissis)
Ciò premesso, lamentava di aver dovuto comunicare alla preponente il proprio recesso senza preavviso a causa del suo comportamento gravemente inadempiente e tale da legittimare il recesso in tronco dell'agente sia ex art. 1751, che 2119 c.c. e, comunque, tale da giustificare la declaratoria di risoluzione del rapporto di agenzia per inadempimento della preponente.
Xxxxxxxx, quindi, che il Tribunale condannasse la convenuta al pagamento:
- dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (Euro 595.897,68 =);
o dell'indennità sostitutiva del preavviso ovvero del corrispondente risarcimento del danno (Euro 202.983,25 =);
- del compenso preteso per lo svolgimento di attività complementari anche ex art. 2041 c.c., (Euro 106.785,00 = o diversa somma accertanda);
- della somma pretesa a titolo di risarcimento del danno (non inferiore ad Euro 110.000,00 =) per attività svolta dalla preponente in concorrenza sleale, anche ex art. 1751 c.c.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso assumendo l'insussistenza di una giusta causa di recesso in capo all'agente.
Con sentenza n. 7425/2015, pubblicata il 22 dicembre 2015, il Tribunale rigettava le domande di entrambe le parti compensando integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2016, la (Omissis) S.r.l. interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la parziale riforma sulla base dei motivi di cui infra al fino di ottenere l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
La (Omissis) S.p.A. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale nei confronti del rigetto della propria domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso non prestato dall'agente.
All'udienza dell'11 luglio 2017 precisate le conclusioni definitive la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è accennato in narrativa, la (Omissis) S.r.l. ha concluso con la preponente S.r.l. (Omissis) (poi fusasi per incorporazione nella S.p.A. Omissis) contratto di agenzia 4 febbraio 2010 avente ad oggetto la promozione e il collocamento di prodotti bancari e finanziari della preponente ovvero di altre società del gruppo (Omissis).
In particolare, l'oggetto dell'attività dell'agente consisteva:
a) nella ricerca di fornitori di tieni e servizi da proporre a (Omissis) e con i quali stipulare accordi di convenzionamento;
b) nella promozione di contratti di finanziamento e di altri contratti creditizi relativi a tutti gli altri prodotti finanziari e creditizi delle società del gruppo (Omissis);
c) nella promozione nei confronti dei soggetti indicati da (Omissis) di contratti di prestito contro cessione del quinto e/o di delegazione di pagamento dello stipendio offerti da società segnalate da (Omissis)
Il contratto era senza rappresentanza e senza esclusiva, a tempo indeterminato con facoltà di recesso per ciascuna parte in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni ed aveva quale ambito territoriale la regione Toscana.
Con raccomandata ricevuta in data 26 marzo 2013 (Omissis) ha comunicato alla preponente il proprio recesso senza preavviso causato, secondo la sua prospettazione, dal comportamento gravemente inadempiente di (Xxxxxxx) che aveva legittimato il recesso in tronco dell'agente sia ex art. 1751 che 2119 c.c., e che avrebbe comunque legittimato la declaratoria di risoluzione del rapporto di agenzia per inadempimento della preponente.
La motivazione della sentenza di primo grado, che ha respinto le domande di entrambe le parti, può essere così sintetizzata.
Domanda di (Omissis) volta, ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso "in tronco" dell'agente ovvero la risoluzione per inadempimento della preponente: con la propria lettera del 20 marzo 2013 di "recesso in tronco per giusta, causa e gravi inadempimenti rapporto di agenzia in attività finanziarla" (Omissis) aveva dedotto l'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali poste da (Omissis) per l'erogazione dei finanziamenti nonché l'introduzione di restrizioni od esclusioni di prodotti dall'attività di promozione. In particolare, le condotte di (Omissis) idonee a integrare giusta causa di recesso sarebbero state le seguenti:
1) l'irrigidimento ingiustificato delle c.d. xxxxxxx di scoring;
2) l'innalzamento dei tassi sui prestiti personali effettuato da (Omissis) per ben 5 volte nel 2012; la riduzione del massimale erogabile in un primo tempo da Euro SO.000,00 = ad Euro 30.000,00 =;
3) l'ulteriore riduzione ad Euro 20.000,00 = e la correlata riduzione della durata dei finanziamenti, da 120 a 84 mesi;
4) la mancata applicazione di tali condizioni alle Filiali (Omissis) che avevano quindi potuto proporre alla clientela condizioni più vantaggiose rispetto a quelle consentite all'agente;
5) la continua sovrapposizione da parte delle Filiali e/o della Direzione Commerciale di (Omissis) sui clienti (Omissis), invitati a recarsi presso la Filiale di Prato di (Omissis) una capillare campagna di direct mailing, marketing ed sms costituente attività in concorrenza sleale ed in violazione di obblighi contrattuali e del canone generale della buona fede;
6) la sostanziale eliminazione del prodotto leasing;
7) l'avvenuta chiusura delle convenzioni per i servizi con decorrenza dall'1 febbraio 2013;
8) le difficoltà continue nelle approvazioni delle pratiche lavorate per conto di due banche di. credito cooperativo, con le quali (Omissis) aveva concluso accordi di distribuzione dei suoi prodotti finanziari;
9) la mancata conclusione, da parte della preponente, degli accordi di collaborazione commerciale (Omissis) e (Omissis), che aveva reso vano il lavoro compiuto da (Xxxxxxx);
10) il sostanziale blocco degli importi finanziati a partire da dicembre 2012;
11) il riconoscimento da parte di (Omissis) ai fornitori di beni e/o servizi (ovverosia i c.d. convenzionati o dealer) di un compenso quasi uguale alla provvigione dell'agente.
Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che la modifica in peius del quantum erogabile e la restrizione dei prodotti promossi dall'agente erano state "per lo più" concordate dalle parti che avevano sottoscritto le relative modifiche contrattuali, come desumibile dai docc. 5, 6 e 7 di parte attrice, per cui non si era trattato di variazioni unilaterali e (Omissis) non poteva dolersene appunto perché aveva prestato il proprio consenso.
In ogni caso, la preponente poteva comunque introdurre modifiche anche senza l'approvazione da parte dell'agente poiché il contratto le riservava (articolo 3 lett. f) la valutazione del merito creditizio, valutazione che poteva estrinsecarsi sia mediante la valutazione in concreto del singolo soggetto sovvenzionato e delle sue condizioni economiche e patrimoniali, che con la selezione "a monte" di determinate caratteristiche astratte dei potenziali sovvenzionati o di determinati prodotti o la previsione di limiti di erogazione.
Correttamente, quindi, (Omissis) aveva mutato, anche con restrizioni consistenti, la tipologia di prodotti da proporre tramite l'agente selezionando così prodotti e potenziali clienti in modo da parametrare la natura e la tipologia dell'erogato a propri parametri determinati a priori per attuare le proprie politiche creditizie.
Inoltre, non era neppure stato arbitrario od abusivo che alcune limitazioni valessero per l'agente e non per le proprie Filiali.
L'imprenditore che si avvalga di proprie risorse umane e materiali può, infatti, contare su una struttura di valutazione di cui ha il pieno controllo.
Nel caso in cui, invece, si avvalga di agenti non avendo i.1 pieno controllo di tutto il processo di ricerca e di. selezione dei clienti, nonché di verifica delle condizioni di fattibilità per l'erogazione del credito o del. finanziamento, è apparso al Tribunale logico e non discriminatorio il prevedere delle limitazioni idonee a minimizzare il c.d. "rischio di controparte".
Il contratto oggetto di causa prevedeva già un'evidente flessibilità ed essendo senza esclusiva, a tempo indeterminato e con facoltà di recesso con un preavviso non elevato non poteva fondare particolari aspettative di stabilità né in merito alla durata del rapporto né ai prodotti da offrire in promozione.
Infatti, non erano individuate peculiari tipologie di prodotti. da promuovere poiché l'articolo 3 lett.. b)" riguardava genericamente "Finanziamenti e di contratti relativi a tutti gli altri prodotti offerti sa (Omissis) o da (Omissis), o di altre società terze (...)".
Inoltre, il testo e le clausole dei contratti da promuovere non erano modificabili dall'agente ed erano sottoposti al consenso finale e all'approvazione di (Omissis)
Come disposto dall'articolo 11 del contratto l'eventuale recesso non richiedeva alcuna motivazione.
La preponente (Omissis) aveva quindi la più ampia libertà di scelta dei prodotti e delle relative condizioni contrattuali oggetto della promozione dell'agente.
Nessun inadempimento poteva, quindi, essere imputato a (Omissis), la quale si era limitata alla revisione delle proprie politiche creditizie (applicate a tutti gli agenti della rete distributiva e non solo a Omissis) quale conseguenza del negativo contesto macroeconomico del periodo che aveva giustificato le politiche restrittive in generale attuate dagli intermediari finanziari e creditizi nell'erogazione del credito ed in particolare da (Omissis)
Il Tribunale ha, poi, ritenuto lecito il contatto diretto (mediante comunicazioni e-mail e sms) da parte della preponente con i clienti già contattati da (Omissis).
Non essendovi esclusiva in favore di (Omissis) neppure nei confronti del preponente, (Omissis) aveva la piena facoltà di rivolgersi direttamente ai clienti da essa procurati così come ad altri clienti presenti nella zona di competenza dell'attrice.
Per la medesima ragione, doveva anche considerarsi lecita l'attività commerciale in sovrapposizione a quella della (Omissis) svolta tramite la Filiale di Prato di (Omissis)
Neppure era censurabile il fatto che condizioni e prezzi applicati da (Omissis) fossero migliori rispetto a quelli offerti tramite (Omissis) poiché l'assenza di un livello nella
catena commerciale (quello dell'agente) consentiva evidentemente un abbassamento del prezzo finale al cliente.
Nemmeno la mancata conclusione da parte della preponente di alcuni accordi di collaborazione commerciale (Omisssis/Omisssis) poteva esserle imputata, avendo ella la più ampia facoltà di concludere o meno accordi commerciali con soggetti terzi alle condizioni ritenute più convenienti, non avendo assunto nei confronti dell'attrice nessun obbligo al riguardo.
Stante l'insussistenza di una giusta causa di recesso il Tribunale ha ritenuto assorbite le seguenti domande di (Omissis), aventi ad oggetto:
- La legittimità ed efficacia dell'articolo 11 del contratto di agenzia per contrasto con l'art. 1750 c.c., nella parte in cui prevedeva un preavviso di 60 giorni;
- La legittimità ed efficacia dell'articolo 13 del contratto di agenzia per contrasto con l'art. 1751 c.c., l'art. 17 della Direttiva 86/653 e con l'AEC del settore commercio 16.2.2009, nella parte in cui fissava un diverso criterio di quantificazione dell'indennità di fine rapporto; o L'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., essendo la cessazione del rapporto dipesa dal recesso dell'agente non giustificato da circostanze attribuibili al preponente; o II risarcimento del danno e/o l'indennità sostitutiva di un mancato preavviso pari a 4 mesi.
Domanda di (Omissis) volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 106.785,00 = quale corrispettivo per l'attività di di back office svolta in favore di (Omissis): secondo la prospettazione si sarebbe trattato di attività non facente parte dei compiti dell'agente e consistente, in particolare, nella verifica dei dati riportati nelle richieste di finanziamento, nei controllo della documentazione fornita, del codice fiscale, della tessera sanitaria o della partita I.V.A., nel caricamento delle pratiche nel software aziendale di (Omissis)
Il Tribunale ha ritenuto infondata anche tale pretesa innanzitutto in quanto non sorretta da alcuna pattuizione. Inoltre:
1) Si trattava di attività connessa con quella tipicamente costituente l'oggetto dell'attività dell'agente e vi era quindi ricompresa;
2) in mancanza della pattuizione di un apposito compenso ed avendo tuttavia l'attrice svolto detta attività nel corso del rapporto, doveva presumersi che le parti, per facta concludentia, intendessero l'attività di back office compresa in quella retribuita nei termini di cui al contratto;
a) secondo l'attrice vi sarebbe una prassi bancaria secondo cui tale attività sarebbe usualmente svolta dal personale della società preponente ovvero da società esterne in outsourcing, ma essa sarebbe comunque stata superata dal suddetto accordo e comunque non provata poiché il solo capitolo di. prova articolato sul punto (n. 32 della citata memoria) non era idoneo a dimostrarla né era stata allegata la sua rispondenza ad un vero e proprio uso in tal senso.
Domanda di (Omissis) di risarcimento del danno per l'attività di sovrapposizione svolta dalla preponente: e che avrebbe integrato concorrenza sleale ovvero illecito aquiliano o violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
E' stata respinta essenzialmente quale conseguenza dell'assenza di un patto di esclusiva.
Domanda riconvenzionale di (Omissis): condanna di (Omissis) al pagamento della somma di Euro 180.754,00 = a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato.
Il Tribunale ha rilevato che l'agente era ingiustificatamente receduto senza rispettare il termine di preavviso contrattuale o legale, ma ha rigettato tale domanda per difetto di prova.
(Xxxxxxx) aveva, infatti, dedotto di aver corrisposto a (Omisssis) nell'ultimo anno provvigioni per Euro 542.262,00 =, ma non lo aveva provato non avendo dimostrato né l'entità degli affari promossi dall'agente e conclusi da (OMisssi), né il pagamento di tale somma.
L'unico documento rilevante era il suo doc. 1, ma si trattava di un mera tabella recante due soli dati aggregati ("pratiche" e "provvigioni") di provenienza, unilaterale e quindi priva di valore probatorio.
Non erano, invece, stati prodotti documenti contabili o amministrativi, scritture contabili ovvero che potessero fornire la prova del pagamento delle provvigioni e (Omissis) non aveva formulato alcuna istanza istruttoria.
Il Tribunale ha richiamato le medesime considerazioni anche a proposito del conteggio posto da (Omissis) a fondamento della proprie domande trattandosi anche in tal caso di una mera tabella di redazione unilaterale e non sorretta da documentazione idonea a provare i sottostanti fatti costitutivi.
Infine, il complessivo iter argomentativo svolto dal Tribunale ha, altresì, giustificato il rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice, ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
Con il primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata per aver considerato quale parametro della legittimità del recesso senza preavviso quello costituito dalla sussistenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c.
La prima motivazione del recesso era, invece, fondata sulla sussistenza di "circostanze attribuibili al preponente" ex art. 1751 c.c., che rappresenterebbero qualcosa di meno grave rispetto alla giusta causa e sarebbero rilevanti anche senza integrare inadempimento in senso stretto.
Secondo l'appellante, ai fini di cui all'art. 1751 c.c. sarebbe sufficiente un comportamento del preponente anche legittimo, ma da cui derivi l'impossibilità per l'agente di proseguire oltre nella collaborazione.
L'appellata ha, invece, richiamato il consolidato orientamento in merito all'applicabilità in xxx xxxxxxxxx xxxx'xxx. 0000 x.x. xx xxxxxxxx di agenzia, in funzione della valutazione dell'imputabilità al preponente dello scioglimento del contratto.
Il motivo - che investe il parametro astratto utilizzato dal Tribunale - è infondato.
Infatti, secondo l'orientamento della S.C. (espresso, tra le altre, da Cass. 4.5.2011, n. 9779, con le argomentazioni svolte in motivazione) per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente od al preponente, tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia - pur tenendo conto delle differenze esistenti tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di agenzia - il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che pone al centro l'inadempimento colpevole quale fatto generatore della crisi di fiducia: nel caso di specie, tale concetto è anche espressamente richiamato all'art. 17 del contratto di agenzia.
Le "circostanze attribuibili al preponente" considerate nell'art. 1751 c.c. non sono, quindi, qualche cosa di concettualmente diverso e che possa prescindere dall'inadempimento, ma operano sui medesimo piano della giusta causa pur dovendosi avere riguardo, nella concreta applicazione, alla natura tipica del contratto di agenzia, al suo oggetto ed agli obblighi che ne derivano nonché alla reciproca posizione delle parti.
Il secondo motivo è articolato su più profili, sintetizzabili nel modo seguente. (2/1)
Le modifiche in pejus, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, sarebbero soltanto "per lo più" state concordate e, quindi, non tutte sarebbero state accettate dall'agente.
Parte, di esse sarebbe, dunque, stata applicata unilateralmente in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che dovrebbero ispirare il comportamento del preponente nell'esecuzione del contratto.
In particolare, (Omissis) avrebbe sottoscritto i soli docc. 5 e 7 relativi a due delle cinque modifiche pacificamente effettuate mentre il doc. 6, riguardante le variazioni al leasing, sarebbe stato sottoscritto soltanto per ricevuta.
Dette condizioni, ancorché accettate, sarebbero state proposte da (Omissis) ed avrebbero reso più difficile l'attività dell'agente sia nei confronti della concorrenza che della stessa preponente, che operava nel medesimo mercato a condizioni più favorevoli per la clientela.
Inoltre, la valutazione del merito creditizio era pacificamente di competenza della preponente (ai sensi dell'art. 3 f) del contratto di agenzia), ma essa era cosa concettualmente ben diversa dalla sistematica modificazione delle condizioni contrattuali da proporre alla clientela, tale da alterare il sinallagma e da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione.
La condotta della preponente e le continue modifiche peggiorative delle condizioni dei prodotti oggetto del contratto sarebbero quindi illegittime ed in contrasto con l'art. 1321 c.c. nonché con gli art. 1375 e 1749 c.c., oltre ad integrare circostanza attribuibile al preponente che avrebbe reso legittimo il recesso ex art. 1751 c.c.
Secondo l'appellata, tutte le variazioni contrattuali dedotte da (Omissis) sarebbero state accettate ed esse, comunque, si sarebbero rese necessarie a causa della crisi che aveva travolto (Omissis)
In particolare, il prodotto leasing avrebbe subito una flessione negativa del 71% tra il 2010 ed il 2012, ragione per cui esso venne dismesso.
Il dedotto "irrigidimento" delle griglie di scoring, la riduzione di durata ed importi dei finanziamenti e l'innalzamento dei tassì di interesse avrebbero riguardato tutta la struttura della società, comprese le filiali dirette.
Soprattutto, dette scelte erano contrattualmente consentite dalla previsione dell'art. 12 del contratto di agenzia che attribuiva alla preponente la facoltà di modificare in qualunque momento i piani finanziari, i livelli provvigionali ed i relativi termini.
Lo ius variandi era, inoltre, previsto anche dall'art. 3 dell'ASC e considerato legittimo anche dalla giurisprudenza consolidata.
Non essendovi inadempimento della preponente, non sarebbe quindi ravvisabile alcuna giusta causa di recesso.
Per tale profilo il motivo è infondato.
In. primo luogo, come si è visto secondo il contratto di agenzia l'oggetto dell'attività dell'agente consisteva nella ricerca di. fornitori di beni e servizi da proporre a (Omissis) e con i quali stipulare accordi di convenzionamento (art. 3, lett. a); nella promozione di contratti di finanziamento e di altri contratti creditizi relativi a tutti gli altri prodotti finanziari e creditizi delle società del gruppo (Omissis), il tutto salva approvazione della preponente (art. lett. b); nella, promozione nei confronti dei soggetti, indicati da (Omissis) di contratti di prestito contro cessione del quinto e/o di delegazione di pagamento dello stipendio offerti da società segnalate da (Omissis) (art. 3, lett. c).
All'art. 1.2, a proposito del corrispettivo, vi era l'indicazione dei contratti di finanziamento a titolo di prestito personale; finalizzati all'acquisto di autoveicoli o di beni diversi da questi o servizi; contratti di locazione finanziaria e di leasing al consumo.
Ciò posto, come ammesso dalla stessa appellante le modifiche introdotte relativamente ai prestiti personali ed ai relativi corrispettivi spettanti all'agente sono comunque state approvate ed accettate (come risulta dai docc. 5 e 7 da essa stessa prodotti) ed è del tutto irrilevante che la proposta provenisse dalla preponente, non essendo stata dedotta la presenza di alcun vizio del consenso da. parte di (Omissis) e non integrando tale comportamento alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, ma soltanto una parzialmente diversa regolamentazione del rapporto.
Quanto al leasing, non è controverso che tale prodotto venne poi dismesso e le relative condizioni erano state modificate con il doc. 6, peraltro sottoscritto (Omissis) per sola ricevuta.
Da tale circostanza non discende, però, l'illegittimità del comportamento di (Omissis).
Secondo quanto si desume dall'art. 3 dell'AEC del 16 febbraio 2009 lo ius variandi è da considerarsi insito nel contratto di agenzia e la S.C. (con la sentenza 2.5.2000, n. 5467, citata dell'appellata) aveva già in precedenza sottolineato come il contratto di agenzia, così come in generale i contratti di durata aventi ad oggetto un facere, richieda nel corso del suo svolgimento una diversa regolamentazione di aspetti rilevanti per consentirne l'adattamento al mutare delle situazioni di fatto rispetto ai momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di specie, l'indicazione dei prodotti che l'agente doveva promuovere era comunque di tipo generico, formulata con riferimento a categorie di prodotti e non poteva, quindi, comportare un vincolo per la preponente a mantenere sul mercato tali prodotti a condizioni invariate.
Inoltre, deve tenersi conto del fatto che (Omissis) si è comportata nel modo censurato dall'appellante in relazione allo stato di crisi economica che la società ha attraversato tra il 2010 ed il 2013.
Esso è stato descritto ai punti 2.2 e seguenti della comparsa di costituzione in primo grado e sul punto nell'atto di appello non vi è una specifica contestazione.
Al contrario, anzi, tale situazione è sostanzialmente ammessa laddove l'appellante (v. p. 39) ha dato espressamente atto della diminuzione subita dal settore finanziario, pur affermando che essa non sarebbe in linea con quella subita da (Omissis), la cui maggior diminuzione rispetto ai competitors sarebbe addebitabile alla sua politica economica e commerciale.
Non può, quindi neppure ritenersi che il comportamento addebitato a (Omissis) abbia violato i doveri di correttezza e buona fede della preponente, che ha modificato i propri prodotti ed i criteri per l'erogazione del credito in relazione al modificarsi della situazione economico - finanziaria sia generale che propria.
Infine, come riconosciuto dalla stessa appellante la valutazione del merito creditizio dei clienti competeva alla preponente la quale - come rilevato dal Tribunale - ha peraltro operato tale valutazione non solo in relazione alle singole richieste di finanziamento ed alla solvibilità del singolo richiedente, ma anche in via preventiva e generale.
Limitando l'entità degli importi erogabili e la durata dei finanziamenti si è in sostanza conseguito il medesimo risultato e le variazioni intervenute nel corso del rapporto di agenzia trovano, quindi, giustificazione anche per tale profilo.
In definitiva, non appare ravvisabile alcun inadempimento rilevante ai fini che ora interessano e neppure può ritenersi che vi siano circostanze imputabili al preponente che abbiano giustificato il recesso dell'agente.
(2/2)
Alle stesse conclusioni dovrebbe giungersi, secondo l'appellante, anche con riferimento alla mancata applicazione delle condizioni peggiorative alle Filiali di (Omissis) che si porrebbe in contrasto anche con le previsioni dell'art. 17 del contratto.
La disparità di condizioni praticabili nei confronti della clientela da parte dell'agente e del preponente, a maggior ragione in assenza di esclusiva, porrebbe il primo completamente fuori mercato rendendogli di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività e sarebbe anche tale da gettare discredito sul, suo operato.
Inoltre, essendo i prodotti da promuovere regolati da contratti non modificabili nelle varie clausole e sottoposti, al consenso ed all'approvazione di (Omissis), la parità di condizioni tra agente e preponente non avrebbe comportato alcun rischio per la seconda.
(2/3)
L'assenza di esclusiva in favore dell'agente, la durata indeterminata del rapporto e la facoltà di recesso previo preavviso rappresenterebbero caratteristiche normali del contratto di agenzia e, quindi, da esse il Tribunale non poteva trarre alcuna particolare conseguenza.
In secondo luogo, il contratto ed ì relativi allegati prevedevano
in maniera chiara e dettagliata i prodotti affidati all'agente e non vi ara, quindi, alcuna discrezionalità in capo al preponente in ordine ai prodotti oggetto del contratto: essi ne costituivano elemento essenziale e la ritenuta assoluta discrezionalità di (Omissis) in ordine alla loro modificabilità porterebbe alla sua nullità per indeterminatezza.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle modifiche unilateralmente praticate a partire dal dicembre 2012 con l'espresso dissenso dell'agente (eliminazione del prodotto leasing) e dal febbraio 2013 (eliminazione dei prodotti finanziari relativi a prestazioni di servizi quali trattamenti estetici, abbonamenti a palestre etc., che avrebbe portato alla perdita di uno dei clienti più rilevanti, CEPU) che, unitamente alla bocciatura della quasi totalità delle proposte di finanziamento provenienti dall'agente avrebbero in sostanza reso impossibile la prosecuzione del rapporto.
(2/4)
Quanto alla revisione delle politiche creditizie di (Omissis), le contrazioni nei volumi in termini di erogato da parte sua sarebbero completamente disallineati rispetto al mercato ed ai competitors, che avevano registrato andamenti estremamente più favorevoli come si desumerebbe dal doc. 34.
In sostanza, la politica economica e commerciale della preponente avrebbe causato un diminuzione doppia o tripla di fatturato rispetto ai competitore di (Omissis), giustificando così il recesso dell'agente,
(2/5)
L'assenza di esclusiva comportava che il preponente potesse nominare altri agenti nella medesima zona, ma non gli consentiva di prendere diretto contatto con clienti apportati da (Omissis) (e soprattutto a condizioni più favorevoli), cosa che avrebbe potuto fare - come desumibile da quanto previsto dall'art. 174 8 c.c. in tema di provvigioni - solo ove vi fosse stato un espresso patto, nella specie insussistente.
L'assenza di un livello (quello dell'agente) nella catena commerciale non poteva, poi, rappresentare giustificazione dell'applicazione di condizioni più favorevoli ai clienti trattandosi, di una motivazione di tipo economico che non consentiva, dai punto di vista giuridico, al preponente di sfruttare i clienti acquisiti dall'agente.
Secondo l'appellata, invece, l'assenza di esclusiva le consentiva di svolgere attività diretta di marketing - ed anche ammettendosi che ai clienti della zona (Omissis) fossero state proposte condizioni più favorevoli, ciò non avrebbe violato alcun obbligo contrattuale.
Inoltre, la preponente era pacificamente legittimata a rifiutare una proposta trasmessa dall'agente ove non conforme alle condizioni contrattuale a questi comunicate od in relazione alla valutazione del cliente e, sul punto, non vi sarebbe alcuna prova di rifiuti ingiustificati da parte dei (Omissis) posto che dai docc. 19 e 17 di (Omissis) si desumerebbe semplicemente che aveva chiesto informazioni in relazione alla possibile gestione di due pratiche relative a due istituti di credito.
In ogni caso nel contratto di agenzia vi era la clausola (art. 3 lett. b) di riserva di approvazione della casa.
Il motivo è infondato anche per tali, profili.
In primo luogo (punto 2/2), la disparità di condizioni praticate dal preponente rispetto a quelle praticabili dagli agenti non può essere ritenuta ingiustificata poiché le condizioni maggiormente favorevoli che - secondo l'appellante - sarebbero state concesse da parte delle Filiali di (Omisssi) ben possono trovare giustificazione, nell'immediato e diretto controllo, da parte del preponente, sulle operazioni di finanziamento e sul possesso, da parte del cliente, dei requisiti previsti.
D'altro canto, l'argomento secondo il quale in caso di parità di condizioni (Omissis) non avrebbe corso alcun rischio avendo la preponente il diritto di approvazione contrattualmente previsto ed essendo i relativi contratti regolati da clausole uniformi e non modificabili non è decisivo.
Come si è detto, le restrizioni riguardanti i prodotti finanziari commercializzati e delle relative condizioni contrattuali realizzavano anche una preventiva e generale valutazione del merito creditizio.
Il fatto che esse siano state applicate ai soli agenti trovava giustificazione razionale nel minor controllo che su di esse aveva la preponente e nell'evidente intento di evitare la tramissione di pratiche
- da parte di soggetti esterni - destinate a non essere approvate e comunque tali da comportare per essa un ulteriore opera di verifica.
Sul punto, va sottolineato come il lamentato irrigidimento dello scoring dei richiedenti risponda proprio a tale logica, non essendovi alcuna prova del fatto che esso sia stato praticato in modo ingiustificato e non corretto.
Quanto al richiamato art. 17 del contratto di agenzia (in merito al quale non vengono, peraltro, svolte particolari argomentazioni), come si è accennato esso richiama la nozione di giusta causa quale ragione giustificatrice del recesso di ciascuna, delle parti dovendosi intendere per tale qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali non conforme ai criteri di diligenza, correttezza e buona fede sufficientemente grave da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca.
La norma indica, poi, per esemplificare tale nozione generale, la violazione di una serie di disposizioni contrattuali che, però, non ricorre nel caso di specie.
Inoltre, essa richiede non solo violazione degli obblighi contrattuali, ma altresì la sua non conformità ai criteri di diligenza, correttezza e buona fede da escludersi nei confronti di (Xxxxxxx) per quanto si è già detto e per quanto si dirà.
In merito ai prodotti cui si riferiva il mandato (punto 2/3) è sufficiente richiamare le argomentazioni più sopra svolte mentre le considerazioni contenute al punto 2/4 circa le politiche creditizie di (Omissis) sono del tutto generiche e da esse non può in ogni caso desumersi una "colpa" della preponente che possa giustificare il recesso senza preavviso dell'agente.
Quanto, poi, al punto 2/5 in primo luogo, in assenza di esclusiva in capo all'agente la preponente ben poteva non solo nominare anche altri agenti, ma anche promuovere direttamente i propri prodotti: la clausola contrattuale era infatti di ampia portata e non vi era alcuna previsione che precludesse a (Omisssi) di operare tramite le proprie Filiali.
Sulla legittimità dell'applicazione di condizioni più favorevoli da parte loro si è già detto ed essendo i soggetti reperiti da (Omissis) in forza del contratto di agenzia clienti di (Omissis) e non della prima, anche l'attività di marketing svolta nei loro confronti, deve essere ritenuta legittima.
Inoltre, secondo il principio in materia affermato dalla S.C. il preponente che, essendosi contrattualmente riservata la facoltà di concludere affari diretti anche nella zona assegnata all'agente, suggerisca alla clientela di preferire l'acquisto diretto invece che per il tramite dell'agente, esercita il proprio diritto di fare concorrenza a quest'ultimo e va quindi esente da responsabilità contrattuale nei suoi confronti (in tal senso, v, Xxxx. 2 6.1.1996, n. 600).
Nel caso di specie, se anche una siffatta espressa riserva non vi è stata, la medesima conseguenza deriva dall'assenza di esclusiva in capo a (Omissis)
Tra l'altro, tutto ciò avrebbe potuto - in ipotesi - rilevare in funzione del diritto alla provvigione ex art. 1748, secondo xxxxx, primo periodo, prima parte, c.c., ma si tratta di profilo del tutto estraneo al presente giudizio.
Resta da dire che non vi è prova di alcun ingiustificato rifiuto della preponente di concludere contratti intermediati dall'agente.
Il terzo motivo riguarda la dedotta nullità o inefficacia dell'art. 11 del contratto di agenzia per contrasto con l'art. 1750 c.c., che il Tribunale non ha esaminato ritenendola assorbita per effetto della ritenuta illegittimità del recesso senza preavviso.
Secondo l'appellata, l'indennità sostitutiva del, preavviso non sarebbe comunque dovuta.
Infatti, il recesso per giusta causa è disciplinato dall'art. 1751, secondo comma, c.c. e l'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c. non potrebbe comportare anche il riconoscimento di tale indennità, ma soltanto l'applicazione dei generali rimedi risolutori e risarcitori.
Il motivo è infondato.
Come si è visto, ai preponente non è imputabile alcun inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di agenzia ovvero ai generali obblighi di correttezza e buona fede, per cui - come già ritenuto dal Tribunale - non sussistono i presupposti dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore dell'agente non essendo ravvisabili circostanze imputabili alla preponente né tali da integrare giusta causa di recesso.
Con il quinto motivo viene censurato il rigetto della domanda relativa all'indennità di fine rapporto.
Dall'accoglimento dei primi due motivi dovrebbe, infatti, conseguire la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennità di fine rapporto a (Omissis) ex 1751
c.c. e/o in via subordinata ex AEC.
Secondo l'appellante essa, infatti, gli spetterebbe essendo il recesso avvenuto ad opera dell'agente, ma per cause attribuibili alla preponente ovvero per giusta causa.
Inoltre, il comportamento tenuto da (Xxxxxxx) si porrebbe in contrasto anche con i generali principi di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1375 e 174 9 c.c. ed avrebbe anche integrato concorrenza sleale.
Ciò premesso, sussisterebbero entrambe le condizioni richieste dall'art. 1751 c.c. (apporto e sviluppo di clientela - equità della corresponsione) come si desumerebbe dalla prodotta documentazione (v. i
prospetti di cui ai doc. 21, 32 e 33) dalla quale emergerebbe il volume estremamente significativo di erogato realizzato dall'agente.
(Xxxxxxx) aveva, inoltre, beneficiato anche dopo la cessazione del rapporto, di una serie di vantaggi legati alla durata residua dei contratti di finanziamento conclusi tramite l'agente; alla disponibilità di nominativi suscettibili di ulteriori iniziative commerciali; richieste di finanziamento provenienti dai convenzionati.
L'indennità dovrebbe quindi essere calcolata nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c. o, in subordine, in base ai criteri della contrattazione collettiva e dovrebbe anche essere calcolata 'indennità meritocratica da quantificarsi tramite CTU.
Secondo l'appellata, in primo luogo avendo le parti espressamente richiamato la disciplina dell'AEC, non potrebbe trovare applicazione l'art. 1751 c.c., ma l'AEC che vi ha dato attuazione (v. art. 13).
Il FIRR sarebbe già stato liquidato dall'ENASARCO e non vi sarebbe prova della sussistenza dei presupposti, dell'indennità meritocratica (nuovi clienti - sviluppo clienti esistenti - - sostanziali vantaggi per il preponente).
L'indennità suppletiva di clientela non spetterebbe non essendovi a giustificazione del recesso dell'agente circostanze attribuibili al preponente ex art. 1751 c.c.
Analoghe considerazioni, varrebbero per le indennità previste dall'ASC e quella suppletiva di clientela sarebbe comunque di importo inferiore rispetto a quello indicato.
In particolare dal confronto tra i primi 8 trimestri del rapporto e gli ultimi 8 vi sarebbe un evidente decremento del capitale finanziato (da Euro 21.500.969,00 = ad Euro 18.219.206,00 = per cui l'indennità meritocratica non sarebbe dovuta ex artt. 13 e 14 dell'AEC.
Non sarebbe, poi, ravvisabile la nullità delle norme dell'AEC per contrasto con l'art. 1751 c.c. contenendo esse un trattamento di maggior favore e, comunque, nel caso di specie non vi sarebbe prova dei presupposti richiesti da tale norma (v. p. 53 e segg.).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'indennità in caso di cessazione del rapporto non è dovuta, ex art, 1751, secondo xxxxx, c.c., quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al preponente (o riguardanti l'agente, ma che non interessano nel caso di specie).
Poiché, come si è già detto, tale presupposto non appare in concreto ravvisabile, ne consegue la non debenza dell'indennità.
Quanto, poi, alle indennità previste dall'art. 13 dell'AEC del 16 febbraio 2009, l'indennità di risoluzione del rapporto risulta già liquidata e non vi è controversia in merito al quantum.
1’indennità suppletiva di clientela compete, invece, in caso di scioglimento del contratto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente ovvero di dimissioni dell'agente dovute (per quanto ora interessa) a circostanze attribuibili al preponente; essa, quindi, non è dovuta nei caso di specie per le ragioni già illustrate, non essendo il recesso di (Omissis) dovuto a circostanze attribuibili a (Omissis)
Del pari non dovuta è l'indennità meritocratica per la medesima ragione.
Il quarto motivo riguarda la dedotta nullità dell'art. 13 del contratto di agenzia nella parte in cui fissa un criterio per il calcolo dell'indennità di fine rapporto difforme da quello previsto dall'art. 1751 c.c., dalla Direttiva e dall'ASC settore commercio del 16 febbraio 2009.
La Corte dovrebbe, quindi, ricalcolare l'indennità di fine rapporto ex art. 17 51 c.c. ovvero, in subordine, ex AEC settore commercio del 16 febbraio 2009,
Il motivo presuppone la debenza della suddetta indennità ed è, quindi, assorbito a causa del rigetto del quinto motivo e della non debenza dell'indennità che si vorrebbe ricalcolata.
Con il sesto motivo viene censurato il rigetto della domanda relativa al mancato preavviso e/o al risarcimento del danno che dovrebbe, invece, essere accolta per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, di appello; esso comporterebbe il diritto dell'agente al risarcimento del danno e/o all'indennità sostitutiva del preavviso costituente comunque il parametro per la quantificazione del danno subito dall'agente a seguito della mancata regolare prosecuzione del rapporto durante il termine di preavviso.
Anche in tal caso vale, però, quanto si è detto a proposito del motivo precedente, non essendo il recesso dell'agente sostenuto da giusta causa o da circostanze attribuibili al preponente.
Con il settimo motivo l'appellante si duole, invece, del rigetto della domanda relativa al compenso per le attività accessorie svolte e che assume non essere state compensate svolgendo le seguenti censure:
a) L'assenza di una specifica pattuizione sarebbe irrilevante, L'art. 5 dell'AEC del 2009, richiamato nel contratto di agenzia, prevede infatti, che le attività complementari siano specificate e sia per esse previsto un compenso in forma non provvigionale;
b) (Omissis) avrebbe svolto una serie di attività di back office estranee a quelle previste dagli artt. 1742 e 174 6 c.c., per le quali avrebbe utilizzato 9 dipendenti. Tali attività non potrebbero essere ritenute comprese nell'attività promozionale non essendo limitate alla verifica dei dati inseriti nelle richieste di finanziamento, al controllo della documentazione fornita e della veridicità delle firme apposte sulle richieste riguardando, invece, una serie di ulteriori controlli (v. p. 59) in esito ai quali (Omissis) provvedeva al caricamento delle richieste di finanziamento nel sistema informatico di (Omissis) nonché all'invio alla preponente della relativa documentazione. Inoltre, essa appellante svolgeva anche ulteriori attività di post-caricamento delle richieste di finanziamento e riguardanti il convenzionamento dei nuovi dealers (v. p. 60);
c) Non sarebbe configuratane un accordo implicito nel senso di ritenere dette attività ricomprese nel compenso provvigionale ostandovi il disposto del suddetto art. 5 dell'ASC secondo cui é necessario il riconoscimento di un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale;
d) Tale compenso sarebbe comunque dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art, 2041
x.x. xxxxxx (Omissis) beneficiato dell'attività di back office prestata da. (Omissis) senza alcun corrispettivo. A tal fine, (Omissis) si era offerta di provare 1’esistenza della prassi bancaria che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata (secondo cui dette attività nella prassi bancaria vengono svolte mediante dipendenti della banca ovvero in outsourcing e dietro corrispettivo) mediante il capo 32), che dovrebbe quindi essere ammesso;
e) Il relativo compenso dovrebbe essere quantificato in Euro 106.785,00 - sulla base dell'importo di Euro 15,00 = a pratica moltiplicato per le 7.119 pratiche lavorate (v. doc. 32).
Secondo l'appellata non sarebbe, invece, dovuto nessun, compenso non trattandosi di attività accessorie.
Non vi sarebbe, infatti, collegamento negoziale con l'attività tipica dell'agente e si tratterebbe di compiti insiti nel tipo di attività promozionale in tale particolare settore.
Inoltre, la quantificazione operata da (Omissis) sarebbe ingiustificata (v. p. 58 e segg.). Il motivo è infondato.
In primo luogo, la stessa appellante dà per scontato (v. p. 59) che la verifica dei dati inseriti nelle richieste di finanziamento, il controllo della documentazione fornita e/o della veridicità delle firme
apposte sulle richieste di finanziamento rientrassero nei compiti dell'agente: le ulteriori attività di back office, secondo la prospettazione, non vi rientrerebbero appunto in quanto non si limitavano a tali operazioni.
Le operazioni per le quali viene richiesto un ulteriore compenso consisterebbero (v. p. 59):
a) nel controllo di codice fiscale, tessera sanitaria e documento di identità;
b) nella verifica partita IVA "da sito", telefono, "info imprese datore di lavoro/ditta individuale", risoluzione incertezze banche dati;
c) "check" banca, datore di lavoro, cliente.
Inoltre, secondo la prospettazione, (Omissis) svolgeva anche le attività riguardanti, il processo di post-caricamento nel sistema informatico di (Omisssis) nonché il convenzionamento dei nuovi dealers (v. p. 60/61).
All'art. 3, lett. f) del contratto di agenzia era stato espressamente previsto che l'agente avrebbe dovuto raccogliere le richieste di finanziamento ed inoltrare la relativa documentazione; controllare la completezza, la veridicità e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli risultanti dalla documentazione; garantire la regolarità formale dell'autenticità delle sottoscrizioni dei convenzionati e dei clienti ed alla lett. a) che l'agente avrebbe dovuto comunicare a (Omissis) ogni informazione utile alla valutazione dei fornitori di beni e/o servizi, ed a trasmettere la relativa documentazione.
Infine, ai sensi della lett. e) l'agente avrebbe dovuto collaborare con i venditori convenzionati nello svolgimento dell'istruttoria preliminare e nella raccolta della documentazione da allegare alle richieste di finanziamento.
Tra i vari allegati al contratto vi erano poi, quale Allegato 3), i "Manuali relativi alle procedure da adottare (Manuale di caricamento finalizzato Omissis e finalizzato Omisssis, Manuale Caricamento Prestiti Personali web, Manuale di archiviazione agenti).
Da un lato, quindi, l'attività dell'agente comportava di per sé - coerentemente con la natura dei prodotti da promuovere - lo svolgimento di una serie di verifiche, poste contrattualmente a suo carico, in merito alle richieste di finanziamento,
Le attività più sopra riepilogate sub a), b) e c) (N.B.: di alcune di esse neppure si comprende il contenuto, stante la loro generica descrizione, in particolare v. i "check") erano del tutto analoghe e quelle che l'appellante ritiene pacificamente rientrare nel contratto di agenzia ed il fatto che si dovessero "caricare" i relativi dati nel sistema informatico di (Omissis) dipende semplicemente dalle modalità telematiche utilizzate dalla preponente.
Tra l'altro, la stessa appellante ha dedotto (v. il capo di prova 26) che il "caricamento" doveva avvenire come previsto dai manuali procedurali (Omissis)
Come si è appena visto, ciò era - però - già stato previsto dal contratto di agenzia cui essi erano stati allegati ed il "caricamento" dei dati rientrava, quindi, negli obblighi che l'agente si era assunto a fronte del previsto trattamento provvigionale: l'allegazione dei manuali sta infatti ad indicare che essi contribuivano a. specificare in concreto le modalità di tali obblighi.
Ne consegue che nessun compenso ulteriore può essere riconosciuto in favore di (Omissis), neppure ex art. 2014 c.c. l'ottavo motivo viene censurato il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno da "sovrapposizione anche in concorrenza sleale" derivante dall'attività svolta dalla preponente.
Secondo l'appellante, l'assenza di esclusiva sarebbe irrilevante e non potrebbe giustificare l'attività della Filiale di Prato sulla medesima clientela in concorrenza con quella di (Omissis) (direct mailing
marketing; discredito sull'operato dell'agente; condizioni più favorevoli rispetto a quelle consentite all'agente).
Tali, condotte, oltre a violare i principi di lealtà, correttezza e buona fede, avrebbero integrato anche concorrenza sleale: (Omissis) avrebbe utilizzato (Omissis) e la sua attività di reclutamento per fare in modo che essi si rivolgessero poi alla Filiale di Prato, così da non dover corrispondere provvigioni.
Dal 3 settembre 2012 all'agente non era più stato consentito di proporre finanziamenti superiori agli Euro 20,000,00 - e le condizioni che poteva proporre erano peggiori rispetto a quelle proposte dalla Filiale, il che avrebbe comportato anche un danno di immagine.
Per quantificare il danno, l'appellante è partita dai prestiti personali erogati da (Omissis) tramite l'agente nel periodo gennaio - agosto 2012 (N.B.: prima della restrizione), pari a 221 di cui 73 oltre gli Euro 20.000,00 - (pari a circa il 30%).
Riproporzionando tale dato con riferimento al periodo settembre 2012 - marzo 2013, le pratiche "oltre soglia" sarebbero 63 con provvigioni, non percepite pari ad Euro 110.000,00 =.
Secondo l'appellata nulla sarebbe, dovuto per tale titolo poiché: il contratto non prevedeva esclusiva; (Omissis) poteva offrire ai suoi convenzionati un compenso quasi uguale a quello degli agenti; dal 2012 i clienti (Omissis) sono stati inseriti nelle esclusioni, commerciali e quindi non sarebbero più stati contattati da (Omissis) per attività di marketing; anche per le filiali, a causa della crisi, era stata applicata la riduzione capitale finanziabile da e 50.000,00 - ad Euro 30.000,00 = dal luglio 2012 e ad Euro 20.000,00 - su 84 mesi dal 3 dicembre 2012, come era stato fatto per gli agenti).
Il motivo è, però, infondato stante la legittimità del comportamento della preponente per le ragioni già illustrate e che è sufficiente richiamare anche ai fini che ora interessano.
Con il nano motivo ed a proposito del rigetto della domanda riconvenzionale di (Omissis) viene chiesta la modifica della motivazione nel senso che la domanda dovrebbe essere respinta (N.B.: non per difetto di prova circa l'ammontare delle provvigioni costituenti la base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma) per la legittimità del recesso senza preavviso di (Omissis).
Il motivo è inammissibile.
Infatti, secondo il costante orientamento della S.C. la parte risultata totalmente vittoriosa (N.B. come Omissis nei confronti, dell'attrice in via riconvenzionale Xxxxxxx) non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l'interesse ad impugnare (tra le tante v. ad es. Cass. 7.4.2015, n. 6894).
Il decimo motivo riguarda il regolamento delle spese, ma non è - in realtà - un motivo di impugnazione perché formulato sul presupposto rappresentato dalla riforma della sentenza di primo grado.
Infine, con l'undicesimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia deciso la causa senza procedere ad alcuna istruttoria.
L'appellata ha preso posizione a p. 67 e segg. della comparsa di costituzione richiamando, in particolare, la prova contraria dedotte in primo grado.
A sua volta, l'appellante ha eccepito la mancata riproposizione delle istanze istruttorie all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado,
Il motivo è infondato.
Il rigetto dei motivi d'appello formulati da (Omissis) è, infatti, dipeso o da profili di tipo giuridico ovvero si è basato su circostanze di fatto documentate e neppure controverse, per cui - al di là della quasi totale inammissibilità dei capi di prova dedotti dall'appellante in quanto o relativi a circostanze
già risultanti dai documenti ovvero generici o risolventisi in mere valutazioni - i dedotti incombenti istruttori non potrebbero portare ad una diversa decisione anche perché finalizzati (la consulenza tecnica d'ufficio) a quantificare delle pretese in radice infondate nell'an.
L'appello principale, in esito all'esame dei fatti che possono considerarsi dirimenti e di cui le parti hanno discusso, deve pertanto essere respinto.
Passando, quindi, all'appello incidentale, (Omissis) lamenta che il Tribunale abbia erroneamente rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non prestato da sita tenendo non costituire idonea prova il doc. 1), di provenienza unilaterale e non supportato (secondo il Tribunale) da documentazione contabile che dimostrasse l'avvenuto versamento a (Omissis) della somma di Euro 542.262,00 =.
Il documento, al contrario, proverebbe quanto sostenuto dall'appellante incidentale e, comunque, il primo giudice avrebbe anche omesso di considerare che sul punto era stata dedotta prova testimoniale che, ove ritenuta necessaria dovrebbe essere ammessa dal giudice dell'appello.
L'appello incidentale, che si esaurisce in tali due argomentazioni senza prendere in considerazione ulteriori profili, e privo di fondamento non essendo idoneo a dimostrare l'errore che il Tribunale avrebbe commesso.
Da un lato, infatti, il "prospetto (Omissis)" prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. datata 14 marzo 2014 contiene dei dati contabili, ma è in effetti un mero atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che se ne vuole in suo favore.
In secondo luogo, a p. 8 di tale memoria è stato chiesto che i testimoni ivi indicati "vengano sentiti sulla correttezza dei dati riportati" nel documento appena citato e con il foglio di precisazione delle conclusioni allagato al verbale del 3 dicembre 2014 (Omissis) aveva, nella premeva richiamato anche le istanze istruttorie contenute negli atti già depositati.
Ciò posto, il capo mediante il quale l'appellante incidentale vorrebbe provare la circostanza che dovrebbe determinare l'accoglimento dell'impugnazione è del tutto generico ed anche valutativo.
Esso, infatti, non contiene alcun riferimento agli elementi (in particolare, documentali) da cui dovrebbe desumersi la dedotta correttezza dei dati riportati nel prospetto che, quindi verrebbe a risolversi in una mera opinione dei testimoni.
Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione anche di quelle del gravame, con valutazione corrispondente a quella assunta in primo grado con riferimento alla medesima situazione processuale, che nessuna delle parti ha censurato e che, essendo del tutto corretta, può essere operata anche per il giudizio d'appello.
Essendo le impugnazioni, tanto principale che incidentale state interamente respinte, deve darsi atto della sussistenza, relativamente ad entrambe, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
a) Respinge l'appello principale proposto dalla S.r.l. (Omissis) nonché quello incidentale proposto dalla S.p.A. (Omissis) avverso la sentenza n. 7425/2015, pubblicata il 22 dicembre 2015, del Tribunale di Torino che conferma;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado di appello;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma. 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 relativamente all'impugnazione sia principale che incidentale.
Così deciso in Torino il 7 dicembre 2017. Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2017.