DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE
LA BANCA D’ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (Testo Unico);
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 di attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ed, in particolare, l’articolo 11, commi 9, 10, 11 e 16, e l’articolo 14 di detto decreto, che modificano la Parte III e il titolo I, capo I, e il titolo II del predetto Testo Unico, in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonché di gestione accentrata;
VISTI gli articoli 68, 69, 70, del Testo Unico che attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di disciplinare, d’intesa con la Consob, i sistemi di garanzia e i servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché gli articoli 72, 80 e 81 del Testo Unico, che attribuiscono alla Consob il potere di disciplinare, d’intesa con la Banca d’Italia, le insolvenze di mercato e i servizi di gestione accentrata;
VISTI gli articoli 77 e 82 del Testo Unico, che attribuiscono alla Banca d’Italia e alla Consob la vigilanza sui sistemi di garanzia, sui servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sui servizi di gestione accentrata per il perseguimento delle finalità di rispettiva competenza;
VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto è immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze;
VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia dell’8 settembre 2000, “Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex articolo 69 del Testo Unico”, e successive modifiche ed integrazioni, adottato d’intesa con la Consob;
VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 22 ottobre 2002, “Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico”, adottato d’intesa con la Consob;
VISTO il provvedimento del Governatore 30 settembre 2002, “Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210”, adottato di intesa con la Consob;
VISTO il Regolamento adottato dalla Consob, previa intesa della Banca d’Italia per quanto di competenza, con delibera n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il titolo II, capo IV (liquidazione delle insolvenze di mercato) e il titolo III (gestione accentrata di strumenti finanziari);
VISTO il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24 gennaio 2002 recante “Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari”;
CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni secondarie sopra richiamate alle modifiche apportate al Testo Unico dal citato decreto legislativo n. 164 del 2007;
CONSIDERATE le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
ACQUISITA reciprocamente l’intesa con riferimento alle parti del presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorità d’intesa con l’altra;
RAVVISATA l’opportunità di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonché di liquidazione delle insolvenze di mercato e di gestione accentrata e quindi di inserire in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorità;
EMANANO
l’unito provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2008
PER LA BANCA D’ITALIA PER LA CONSOB IL GOVERNATORE IL PRESIDENTE
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
PARTE I
VIGILANZA REGOLAMENTARE
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) «decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;
d) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi offerti e agli analoghi sistemi gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;
f) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del TUF;
g) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un partecipante a una controparte centrale;
h) «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
i) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità dei regolamenti finali eseguiti nell’arco della giornata operativa;
j) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
k) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;
l) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all’articolo 61 del TUF, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, le società autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi
di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
m) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;
n) «liquidatore»: il soggetto partecipante ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all’articolo 69, comma 1, del TUF;
o) «liquidazione su base lorda»: l’attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
p) «liquidazione su base netta»: l’attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
q) «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell’esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;
r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;
s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2 del decreto sulla definitività;
u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
w) «partecipanti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;
x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;
z) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
aa) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
bb)«sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
cc) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l’acquisizione, il riscontro, la rettifica e l’inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
dd)«società di gestione»: le società autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
ee) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
ff) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
gg)«società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia.
Art. 2 Definitività
1. I sistemi italiani per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l’esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell’esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l’unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.
2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di immissione deve garantire che quest’ultimo non preceda:
a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui, secondo le regole del sistema, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, vincolino irrevocabilmente i partecipanti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. n), del decreto sulla definitività a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti che pregiudichino la vincolatività dell’ordine nel sistema;
b) nei sistemi di garanzia a controparte centrale, il momento in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.
Art. 3 Requisiti organizzativi delle società di gestione
1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per azioni.
2. Le società di gestione possiedono una struttura organizzativa idonea ad assicurare l’ordinato e continuo funzionamento dei servizi e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Esse si dotano tra l’altro di:
a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario;
b) procedure decisionali, linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e coerenti;
c) misure e procedure idonee a governare efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate;
d) un efficace sistema di controlli interni che sia idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi gestiti;
e) adeguate politiche e procedure amministrative e contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
f) sistemi informativi adeguati alla complessità, alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l’integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. Al fine di consentire alla Banca d’Italia e alla Consob di accertare la presenza, al momento dell’avvio dell’operatività dei servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d’Italia e alla Consob le informazioni necessarie e le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75.
Art. 4 Continuità operativa
1. Le società di gestione adottano politiche e misure idonee ad assicurare la continuità dei servizi e dei sistemi e definiscono un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscano direttamente le società o loro controparti rilevanti. Nell’Allegato 1 sono riportate le linee guida a cui le società di gestione si attengono per la realizzazione dei presidi per la continuità operativa.
Art. 5 Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale
1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:
a) l’integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;
b) l’identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;
c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata e una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;
d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.
2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l’adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.
3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:
a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;
b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;
c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Banca d’Italia e alla Consob l’esercizio delle rispettive attività di vigilanza.
Art. 6 Antiriciclaggio
1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione – in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi, assicurare l’integrità e l’autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l’eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi.
Art. 7 Criteri generali per la gestione
1. Le società di gestione informano la propria attività a principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano adeguate misure di contenimento dei rischi a fronte delle attività svolte, assicurano elevati livelli di trasparenza e l’ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.
2. Le società di gestione, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti nonché dell’avvio di nuovi servizi, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l’impatto delle iniziative e l’appropriatezza delle funzionalità offerte.
Art. 8 Interventi di vigilanza
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere alle società di gestione l’adozione di specifiche misure idonee a garantire l’ordinato, sicuro, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi indicati negli articoli 68, 69, 70 e 80 del TUF.
TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA
CAPO I
Disciplina delle società di gestione accentrata
Art. 9 Attività esercitabili e partecipazioni detenibili
1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari:
a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;
b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;
c) promozione dell’immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest’ultimo;
d) effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;
e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all’attività di liquidazione indicate all’articolo 42, comma 1.
3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni al capitale di società, italiane o estere:
a) che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi 1 e 2;
b) di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia.
Art. 10 Risorse finanziarie minime
1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.
2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall’articolo 9, comma 2, è di 12,5 milioni euro.
3. Le società si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.
4. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento
della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute ad istituire un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l’acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.
CAPO II
Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 11 Categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata
1. Sono ammessi al servizio i seguenti strumenti finanziari:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) qualsiasi altro valore mobiliare, di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del TUF, non compreso nelle precedenti lettere.
2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera a), emessi da banche popolari, sono ammessi alla gestione accentrata con gli effetti previsti dall’articolo 26.
Art. 12 Categorie di soggetti ammessi alla gestione accentrata
1. Possono essere ammessi al servizio, in qualità di intermediari, i seguenti soggetti:
a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall’articolo 1, comma 2, del TUB;
b) le imprese di investimento previste dall’articolo 1, comma 1, lettera h) del TUF;
c) le società di gestione del risparmio previste dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF, fatto salvo quanto previsto all’articolo 36, comma 2, del TUF;
d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall’articolo 201 del TUF;
e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;
f) le banche centrali;
g) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste
nell’ordinamento italiano;
h) le società di gestione accentrata, le società di gestione dei fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2, e 70 del TUF;
i) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del TUB, limitatamente all’attività prevista dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c) bis, del TUF;
j) Poste Italiane S.p.A.;
k) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
l) il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Possono essere ammessi al servizio, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11.
3. L’ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla verifica, da parte delle società di gestione accentrata, della capacità, da parte degli stessi soggetti, di rispettare la condizione di cui all’articolo 33, comma 2.
Art. 13 Sospensione ed esclusione dei soggetti ammessi
1. Le condizioni e le modalità di esclusione e sospensione dei soggetti ammessi ai sensi dell’articolo 12 sono stabilite dalle società di gestione accentrata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 81, comma 2, del TUF, fermo restando che le società di gestione escludono dal servizio:
a) le imprese di investimento cancellate dall’albo previsto dall’articolo 20 del TUF o dall’elenco allegato all’albo;
b) le società di gestione del risparmio cancellate dall’albo previsto dall’articolo 35 del TUF;
c) le banche cancellate dall’albo previsto dall’articolo 13 del TUB o che cessano definitivamente di prestare servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione;
d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
e) gli intermediari cancellati dall’elenco previsto dall’articolo 107 del TUB.
2. Le società di gestione accentrata possono adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al soggetto sospeso o escluso.
Art. 14 Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con le società di gestione accentrata
1. I contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari, devono contenere:
a) l’esplicito riferimento al TUF, al decreto euro e al presente provvedimento;
b) la dichiarazione dell’emittente ovvero dell’intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;
c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;
d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.
Art. 15 Convenzioni stipulate dalle società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata stipulano, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, per la disciplina dell’immissione e del ritiro dei su indicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.
Art. 16 Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata
1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:
a) emessi dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, che rispettano la condizione prevista all’articolo 33, comma 2;
b) liberamente trasferibili e interamente liberati;
c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:
- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.
d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;
f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall’articolo 17, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall’emittente, dell’intestazione alla società di gestione accentrata stessa.
Gli strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità dei criteri stabiliti all’articolo 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.
2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell’intermediario, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, lettera a).
3. Gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del decreto euro.
4. Gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11 non aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 3, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto euro, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) siano negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione
con il consenso dell’emittente;
b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, l’emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, lettera b), l’importo dell’emissione sia superiore a 150 milioni di euro.
5. Gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 11 con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 3 e 4 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
6. Salvo il disposto del comma 5, il comma 4 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 4.
Art. 17 Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata
1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
3. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all’autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del TUF.
Art. 18 Comunicazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti
1. Le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.
2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all’ultimo giorno del mese precedente.
Art. 19 Legittimazione alle procedure di ammortamento
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono
legittimate a chiedere l’ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.
Art. 20 Cautele e garanzie a favore degli investitori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, le società di gestione accentrata sono tenute a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività.
2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, le società di gestione accentrata provvedono a:
a) richiedere agli emittenti l’emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema di gestione accentrata e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;
b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;
c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;
d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;
e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.
3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi dei commi precedenti e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura le società di gestione accentrata informano annualmente la Consob e la Banca d’Italia.
Art. 21 Richiesta di certificazione o di comunicazione per l’intervento in assemblea
1. Ai fini del rilascio della certificazione prevista dagli articoli 85, comma 4, del TUF e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro i soggetti legittimati devono avanzare all’intermediario richiesta contenente:
a) il nominativo del richiedente;
b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;
c) l’indicazione del diritto che si intende esercitare;
d) il termine di efficacia della certificazione;
e) il luogo e la data della richiesta;
f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.
2. Quando si intende esercitare il diritto d’intervento in assemblea, non si dà luogo a certificazione e l’intermediario effettua la comunicazione per l’intervento in assemblea prevista dall’articolo 2370, comma 2, del codice civile.
3. La richiesta di comunicazione per l’intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonché la data e il tipo dell’assemblea.
4. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la
richiesta di certificazione o di comunicazione per l’intervento in assemblea è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell’ipotesi prevista dall’articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all’articolo 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l’usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell’esistenza di tale convenzione esonera l’intermediario da ogni relativa responsabilità.
6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.
7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere la certificazione spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all’obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l’intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l’esistenza dell’altro esemplare.
Art. 22 Rilascio delle certificazioni
1. Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell’articolo 21, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l’intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti.
2. La certificazione è redatta in conformità all’Allegato 2 del presente provvedimento.
3. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l’intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato» e ne informa senza indugio l’emittente.
4. Gli intermediari conservano, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.
Art. 23 Comunicazione per l’intervento in assemblea
1. L’intermediario effettua la comunicazione per l’intervento in assemblea in conformità alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 30, comma 2, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.
2. La comunicazione per l’intervento in assemblea contiene le informazioni indicate
nell’Allegato 2 del presente provvedimento. Essa produce i medesimi effetti del deposito, quando statutariamente previsto, o della presentazione della certificazione per la partecipazione in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 89, comma 1, del TUF e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro.
3. La comunicazione per l’intervento in assemblea è effettuata dall’intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell’articolo 21 ovvero entro il più lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell’emittente per il preventivo deposito ai sensi dell’articolo 2370, comma 2, del codice civile, o, se lo statuto non preveda tale preventivo deposito, l’orario previsto per l’inizio dell’assemblea. Copia della comunicazione è messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.
4. Quando lo statuto dell’emittente non vieta di ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l’assemblea abbia avuto luogo, l’intermediario che ha effettuato la comunicazione ai sensi del comma 1 comunica senza indugio all’emittente l’eventuale trasferimento, in tutto o in parte, dei corrispondenti strumenti finanziari operato prima dello svolgimento dell’assemblea, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione per l’intervento in assemblea precedentemente effettuata.
5. L’intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle comunicazioni per l’intervento in assemblea effettuate.
Art. 24 Segnalazioni degli intermediari agli emittenti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 23, le segnalazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del TUF e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all’emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari segnalano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nella gestione accentrata a seguito dell’esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l’intervento in assemblea.
2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari segnalano agli emittenti l’estratto delle scritture effettuate nei conti previsti dagli articoli 34 e 35 entro tre giorni lavorativi dall’iscrizione.
3. Nel caso di ritiro dalla gestione accentrata di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell’articolo 87, comma 3, del TUF.
Art. 25 Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti
1. Ai sensi degli articoli 87 e 89 del TUF, e dell’articolo 31, comma, 1, lettera c), del decreto euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 24.
2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l’intestazione alla società di gestione accentrata completata dall’indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.
4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l’emittente provvede all’aggiornamento del libro dei soci con l’indicazione dell’intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall’intermediario sugli stessi.
5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi degli articoli 23 e 24 gli emittenti mantengono, nell’ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l’intervento in assemblea previste dall’articolo 21, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.
6. Sempre nell’ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 87 del TUF e dell’articolo 34 del decreto euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.
7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.
Art. 26 Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari
1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera a) emessi da banche popolari, l’esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.
2. L’esibizione delle certificazioni o l’effettuazione delle comunicazioni per l’intervento in assemblea è presupposto per l’iscrizione nel libro soci, ovvero per l’esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle banche popolari.
3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui agli articoli 23 e
24 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle banche popolari.
Art. 27 Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall’emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell’emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell’emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, ad eccezione dei soggetti previsti all’articolo 12, lettera d), per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.
3. Le società di gestione accentrata:
a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell’estrazione, all’amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.
Art. 28 Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.
2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:
a) l’indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;
b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile
delle operazioni.
Art. 29 Tenuta dei conti degli intermediari
1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.
2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.
Art. 30 Registrazione dei movimenti contabili
1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l’avvenuta registrazione nei conti.
2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l’intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:
a) data di effettivo regolamento;
b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
d) segno dell’operazione.
Art. 31 Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell’eventuale conto di cui all’articolo 28 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l’analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.
Art. 32 Quadratura dei conti presso gli intermediari
1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata o la somma dei saldi dei conti di proprietà presso le società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso le società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.
Art. 33 Modalità delle comunicazioni
1. Le comunicazioni previste all’articolo 23 e le segnalazioni previste all’articolo 24 sono trasmesse agli emittenti mediante collegamenti informatici.
2. Le comunicazioni da e con le società di gestione accentrata, relativamente al servizio di gestione accentrata, avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalle medesime società di gestione.
Art. 34 Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari
1. L’intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data dell’iscrizione;
b) specie degli strumenti finanziari;
c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
d) causale dell’iscrizione e data dell’operazione oggetto di iscrizione;
e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all’immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;
f) quantità degli strumenti finanziari;
g) titolare degli strumenti finanziari;
h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell’esistenza di convenzione fra le parti per l’esercizio dei diritti;
i) eventuale data di scadenza del vincolo.
2. La documentazione contabile rilasciata dall’intermediario reca l’annotazione dell’eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.
3. Gli effetti dell’iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all’immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.
Art. 35 Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 2, del decreto euro l’intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data di accensione del conto;
b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
e) titolare degli strumenti finanziari;
f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell’esistenza di convenzione fra le parti per l’esercizio dei diritti;
g) eventuale data di scadenza del vincolo.
Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.
2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all’intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell’integrità del valore del vincolo e all’esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.
3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l’esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest’ultimo.
Art. 36 Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Le disposizioni dell’articolo 12 e dell’articolo 14, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli dal 27 al 35 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall’articolo 39, comma 1, del decreto euro.
2. La quadratura prevista dall’articolo 31 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.
Art. 37 Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati
1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l’emittente le società di gestione accentrata:
a) annullano gli strumenti finanziari;
b) registrano sui conti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all’emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;
c) spediscono gli strumenti finanziari all’emittente.
2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l’emittente vengono annullati e trattenuti dall’emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.
Art. 38 Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati
1. Per l’immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall’articolo 37, comma 1:
a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, procedendo, ove
possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;
b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all’emittente per la verifica dell’autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.
2. Verificata tempestivamente l’autenticità degli strumenti finanziari, l’emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest’ultima le informazioni previste dall’articolo 27, comma 1, per l’apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell’intermediario e sul conto dell’emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.
3. Limitatamente all’immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall’emittente e dalla società di gestione accentrata:
a) l’intermediario, al quale il partecipante all’OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all’ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest’ultimo ai fini di detta verifica;
b) l’ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell’intermediario e sul conto dell’emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L’intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all’OICR nel conto a quest’ultimo intestato. La banca depositaria procede all’annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.
Art. 39 Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione
1. Per l’immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l’emittente comunica alla società di gestione accentrata l’ammontare globale previsto dell’emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l’emittente comunica le informazioni previste dall’articolo 27, comma 1, per l’apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.
2. Limitatamente all’immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell’inizio dell’offerta l’emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d’inizio dell’offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L’emittente comunica alla società di gestione accentrata l’ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all’inizio dell’emissione, per l’apertura del conto,
l’emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.
Art. 40 Cessazione dei presupposti della dematerializzazione
1. Al cessare delle condizioni previste dall’articolo 16, commi 3 e 4, e nell’ipotesi del comma 5 dello stesso articolo 16, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.
2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di esse l’avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.
TITOLO III SERVIZI DI LIQUIDAZIONE
CAPO I
Disciplina della società di gestione dei servizi di liquidazione
Art. 41 Società di gestione
1. L’autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano.
Art. 42 Attività esercitabili e partecipazioni detenibili
1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:
a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
b) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l’assunzione in proprio delle operazioni da regolare;
c) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;
d) gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall’articolo 11 del testo unico bancario.
2. La società di gestione dei servizi di liquidazione può assumere partecipazioni al capitale di:
a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;
b) società di gestione di servizi di liquidazione esteri;
c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia, italiane o estere.
Art. 43 Risorse finanziarie minime
1. Il capitale minimo versato ed esistente della società di gestione dei servizi di liquidazione è di 12,5 milioni di euro.
2. La società si dota di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.
Art. 44 Procedura autorizzativa
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:
a) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;
b) la conformità del regolamento di cui all’articolo 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.
Art. 45 Revoca dell’autorizzazione
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, può revocare l’autorizzazione quando la società di gestione:
a) perda uno o più dei requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a);
b) non adempia agli obblighi di cui all’articolo 8.
2. In caso di revoca, la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione.
CAPO II
Disciplina dei servizi di liquidazione
Art. 46 Contenuto minimo del Regolamento
1. La società di gestione dei servizi di liquidazione disciplina con regolamento
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività di cui all’articolo 42, comma 1, e i collegamenti di cui al Titolo V.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro:
a) l’articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;
b) le categorie di soggetti ammessi;
c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti ammessi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 69, comma 1-ter, del TUF;
d) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;
e) i soggetti che esercitano l’attività di gestione accentrata presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
f) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall’euro;
g) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;
h) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;
i) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;
j) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati;
k) le modalità con cui verranno rese note ai soggetti ammessi le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.
3. I soggetti ammessi non possono regolare operazioni per conto delle controparti centrali.
4. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, approva il regolamento e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del presente provvedimento.
Art. 47 Criteri generali di funzionamento
1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla società di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitività infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.
2. La società di gestione dei servizi di liquidazione adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a contenere al massimo il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi.
Art. 48 Orari e giornate di svolgimento
1. La società individua gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi di liquidazione in
modo da assicurarne la compatibilità con gli orari e le giornate di funzionamento del sistema TARGET2, anche al fine di consentire il trasferimento dei fondi nella stessa giornata di regolamento. I servizi di liquidazione dovranno in ogni caso consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria e quelle di finanziamento infragiornaliero della Banca centrale europea e delle banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro.
Art. 49 Regolamento del contante e degli strumenti finanziari
1. Il regolamento finale del contante in euro avviene sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2.
2. Per il regolamento del contante in valute diverse dall’euro o in sistemi di liquidazione esteri, la società di gestione dei servizi di liquidazione può avvalersi di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.
3. Il regolamento degli strumenti finanziari avviene sui conti in essere presso i soggetti che esercitano l’attività di gestione accentrata indicati nel regolamento di cui all’articolo 46.
4. La società di gestione dei servizi di liquidazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il regolamento degli strumenti finanziari avvenga in modo irrevocabile e contestualmente al regolamento del contante.
TITOLO IV SISTEMI DI GARANZIA
CAPO I
Disciplina delle società di gestione dei sistemi di garanzia
Art. 50 Società di gestione
1. I sistemi di garanzia sono gestiti da società che possiedano i requisiti di cui all’articolo 3 nonché le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 51.
Art. 51 Risorse finanziarie minime
1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.
2. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro.
3. Le società di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.
4. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, può richiedere in qualunque momento alle società un adeguamento delle risorse patrimoniali e finanziarie, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
Art. 52 Regolamento dei sistemi
1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti, i rapporti con e tra i partecipanti e i collegamenti di cui al Titolo V.
2. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:
a) il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;
b) la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.
Art. 53 Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia
1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di garanzia delle operazioni e comunicano preventivamente alla Banca d’Italia e alla Consob le apposite misure di controllo dei rischi adottate.
CAPO II
Disciplina dei sistemi di garanzia
Sezione I
Sistemi di garanzia a controparte centrale
Art. 54 Criteri generali di funzionamento
1. I sistemi di garanzia a controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:
a) operazioni concluse sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione con i quali la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;
b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, sulla base di apposite convenzioni.
2. Nei casi in cui le regole di funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione prevedano che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un partecipante diretto designato dal committente,
diverso da quello che ha concluso l’operazione sul mercato, l’operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.
Art. 55 Contenuto minimo del Regolamento
1. Il regolamento di cui all’articolo 52 stabilisce tra l’altro:
a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;
b) le categorie di soggetti che possono assumere la qualifica di partecipante diretto e/o indiretto;
c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 70, comma 2-bis, del TUF;
d) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui alla lettera c);
e) il momento e le modalità di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;
f) le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;
g) le attività finanziarie utilizzabili per la costituzione dei margini, individuate dalle controparti centrali, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità, tra: contante; strumenti finanziari ammessi dal Sistema Europeo di Banche Centrali a garanzia delle proprie operazioni; garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito; attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati ovvero strumenti finanziari, oggetto delle operazioni;
h) la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l’adeguata copertura delle perdite potenziali; l’ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;
i) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;
j) le condizioni e le modalità con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda per singolo committente);
k) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste alla lettera h), che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilità e il continuo funzionamento del sistema di garanzia a controparte centrale; le disponibilità rivenienti dall’adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti.
Art. 56 Margini
1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2 e i margini in strumenti finanziari sui conti presso soggetti che svolgono l’attività di gestione accentrata. Per il
regolamento dei margini in valute diverse dall’euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.
2. Le disponibilità rivenienti dalla raccolta dei margini e dall’eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all’articolo 55, comma 1, lett. k), possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.
Art. 57 Procedura in caso di inadempimento
1. Al fine di assicurare la stabilità e l’efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all’articolo 55 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera k), ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.
2. Nell’ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento individua, tra l’altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera j).
Art. 58 Comunicazioni di dati e notizie
1. I partecipanti hanno l’obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia.
2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all’articolo 57, comma 2.
3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
Sezione II Fondi di garanzia
Art. 59 Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all’articolo 61 del TUF, possono essere istituiti dalle società di gestione dei medesimi mercati che ne
affidano la gestione a società di cui all’articolo 50.
Art. 60 Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all’articolo 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonché le modalità:
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d’Italia, alla Consob e alle società di gestione dei mercati.
4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all’articolo 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.
Art. 61 Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d’Italia e dalla Consob che ne disciplinano l’affidamento in gestione a società di cui all’articolo 50.
Art. 62 Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all’articolo 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonché le modalità:
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d’Italia e alla Consob.
4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all’articolo 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.
TITOLO V COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI
Art. 63 Criteri per la realizzazione di collegamenti
1. Le società di gestione, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 69, comma 1-ter, 70, comma 2-bis, e 81, comma 2, del TUF, possono realizzare collegamenti con:
a) altre società di gestione;
b) soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano.
Art. 64 Misure di contenimento dei rischi
1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob:
a) i progetti relativi ai collegamenti di cui all’articolo precedente, corredati dell’analisi dei rischi e dell’illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili;
b) le bozze dei contratti che presiedono ai collegamenti.
2. Il comma 1 si applica altresì ai progetti di modifica sostanziale degli accordi in essere.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione trasmettono tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, ed ogni successiva modifica degli stessi.
4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, la Banca d’Italia e la Consob possono richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti preventivamente comunicati ai sensi dei commi precedenti, qualora non li ritengano adeguati al perseguimento delle finalità indicate agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1, del TUF.
PARTE II
VIGILANZA INFORMATIVA
Art. 65 Comunicazioni relative agli esponenti aziendali
1. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali gli organi sociali competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 4, del TUF. La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che deve risultare dal verbale dell’organo competente. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. In particolare, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l’indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Specifiche indicazioni vanno fornite con riguardo ai criteri adottati dal competente organo sociale per valutare i requisiti di indipendenza.
2. La Banca d’Italia e la Consob si riservano la facoltà, ove opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive.
Art. 66 Incontri con le società vigilate
1. L’acquisizione di informazioni utili all’esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali e/o con i responsabili dei vari settori della struttura aziendale.
2. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d’Italia e dalla Consob o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob su materie rilevanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 67 Modificazioni dello statuto
1. Le società di gestione trasmettono alla Banca d’Italia e alla Consob i progetti di modificazione dello statuto.
2. La comunicazione va effettuata dopo l’approvazione delle proposte di modifica da parte dell’organo di amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. L’informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.
3. Le modifiche dello statuto approvate dall’assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d’Italia e alla Consob.
4. Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla Banca d’Italia e alla Consob una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.
Art. 68 Regolamenti dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia
1. Le società di gestione inviano alla Banca d’Italia e alla Consob i progetti di modifica dei propri regolamenti, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L’informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.
2. Una volta avvenuta l’approvazione da parte del competente organo aziendale, le società di gestione trasmettono alla Banca d’Italia e alla Consob una copia del testo regolamentare aggiornato, corredata dei risultati delle consultazioni e degli esiti delle analisi svolte ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nei casi ivi previsti.
3. Le società di gestione comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob le disposizioni applicative e ogni altra delibera che integri il contenuto dei regolamenti.
4. In occasione delle modifiche regolamentari le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni applicative.
Art. 69 Documentazione di bilancio
1. Le società di gestione inviano alla Banca d’Italia e alla Consob, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato del verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, della relazione dell’organo di amministrazione sulla gestione, della relazione dei sindaci, se presenti, e della relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.
Art. 70 Delibere assembleari
1. Le società di gestione provvedono ad inviare alla Banca d’Italia e alla Consob i documenti attestanti la convocazione dell’assemblea contenenti l’esplicita indicazione dell’ordine del giorno oggetto della convocazione.
2. Le società di gestione inviano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.
Art. 71 Comunicazioni dell’organo di controllo
1. L’organo di controllo trasmette senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione,
violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.
2. L’organo di controllo invia alla Banca d’Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sull’esito dei controlli effettuati.
Art. 72 Informativa sulla compagine azionaria
1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.
2. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione comunicano annualmente alla Banca d’Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l’indicazione per ciascun socio:
a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;
b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.
3. Le società di gestione rendono pubblico annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci.
Art. 73 Variazioni degli organi sociali
1. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca d’Italia e alla Consob ogni modifica nella composizione degli organi sociali.
2. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob la composizione aggiornata degli organi sociali.
Art. 74 Relazione sulla struttura organizzativa e sulla gestione dei rischi
1. L’organo di amministrazione delle società di gestione invia alla Banca d’Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:
a) separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi;
b) attività di controllo sulla gestione, con individuazione dei compiti e delle responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;
c) procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell’informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione, anche con riferimento alle attività esternalizzate.
2. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:
a) organigramma e funzionigramma;
b) meccanismi di delega;
c) articolazione del sistema dei controlli interni;
d) metodologie adottate per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi, con particolare riferimento all’attività di supporto tecnologico;
e) presidi diretti ad assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; in tale ambito, le società di gestione accentrata dedicano particolare attenzione agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalità di registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura;
f) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
g) misure organizzative adottate, valutazioni effettuate e accordi conclusi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, 2 e 3;
h) presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio;
i) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all’azienda, ai vari livelli della struttura.
3. In occasione dell’invio della relazione le società di gestione accentrata comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia, in base a quanto previsto dall’articolo 20, le informazioni in merito alle misure adottate al fine di fronteggiare i rischi di danno derivante da dolo o colpa nello svolgimento della propria attività nonché da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari.
4. La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l’anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.
Art. 75 Relazione sulle strutture tecnologiche e informatiche
1. Le società di gestione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati sono comunicati alla Banca d’Italia e alla Consob, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
2. I rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche che dovessero eventualmente insorgere vanno segnalati tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob, che verranno successivamente informate delle misure correttive adottate, anche nel corso degli incontri di cui all’articolo 66.
Art. 76 Documenti di pianificazione, accordi di cooperazione e convenzioni
1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob:
a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all’organo di amministrazione ovvero, nei casi previsti, al consiglio di sorveglianza, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;
b) gli accordi, sottoposti all’organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, diversi da quelli di cui alla Parte I, Titolo V, che possono avere riflessi sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.
2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d’Italia le convenzioni stipulate con gli emittenti ai sensi dell’articolo 15 e ne danno notizia agli intermediari.
Art. 77 Informativa sulle attività esercitabili e sulle partecipazioni detenibili
1. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano in via preventiva alla Banca d’Italia e alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono svolgere.
2. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla Banca d’Italia e alla Consob.
Art. 78 Comunicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla gestione accentrata.
1. Xxxxx restando gli obblighi informativi previsti dal decreto sulla definitività, le società di gestione accentrata comunicano alla Consob l’elenco dei soggetti ammessi ai sensi dell’articolo 12 e l’elenco degli emittenti, in occasione dell’avvio dei servizi e annualmente in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio.
Art. 79 Informazioni sul funzionamento dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia
1. Le società di gestione forniscono alla Banca d’Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai servizi e ai sistemi gestiti, inclusa l’attività svolta dai soggetti ammessi ai servizi e ai sistemi medesimi.
2. L’acquisizione può avvenire attraverso:
a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dei servizi;
b) periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d’Italia;
c) richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.
3. La Consob ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d’Italia. La Consob si riserva comunque la facoltà di richiedere l’acquisizione diretta dei suddetti dati.
4. Ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull’efficienza complessiva dei servizi va tempestivamente comunicato alla Banca d’Italia e alla Consob.
5. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.
6. Ai sensi dell’articolo 77 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere le informazioni di cui al comma 1 anche ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione e ai sistemi di garanzia.
PARTE III
LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE DI MERCATO
Art. 80 Presupposti dell’insolvenza di mercato
1. L’insolvenza di mercato è determinata da gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino l’incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e del partecipante ai sistemi di garanzia a controparte centrale.
2. L’insolvenza di mercato è comunque presunta in caso di:
a) mancato versamento nei termini e nei modi previsti dell’importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;
b) mancato versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera k), nonché mancato regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, da parte del partecipante ai sistemi di garanzia a controparte centrale, nei termini e nei modi previsti.
Art. 81 Accertamento dell’insolvenza di mercato
1. Le società di gestione dei mercati regolamentati, le controparti centrali e i liquidatori, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori indicati nell’articolo 80, comma 1, dei quali siano a conoscenza.
2. Ai fini dell’accertamento e della dichiarazione dell’insolvenza di mercato da parte della Consob:
a) nel caso di cui all’articolo 80, comma 2, lettera a), la società di gestione dei mercati regolamentati o le controparti ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti adottati in conformità con quanto previsto dai loro regolamenti;
b) nei casi di cui all’articolo 80, comma 2, le controparti centrali ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura
delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell’inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina della Parte I, Titolo IV.
3. Il provvedimento di dichiarazione dell’insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento la Consob può impartire istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell’insolvenza medesima.
Art. 82 Procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato
1. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:
a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e non garantite da controparti centrali;
b) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;
c) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano.
2. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia a controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere a), d), e), f) e g). Resta ferma per le controparti centrali la possibilità di applicare la procedura di inadempimento di cui all’articolo 57.
3. In seguito alla dichiarazione dell’insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:
a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dal liquidatore insolvente;
b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri escludono le operazioni non definitive facenti capo all’insolvente;
c) le controparti dell’insolvente, avendo cura di non alterare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all’insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera b).
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, lettera b), il commissario nominato ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del TUF gestisce la liquidazione dell’insolvenza di mercato con le seguenti modalità:
a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell’insolvenza presso l’insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;
b) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l’esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e dai servizi di liquidazione, calcola la posizione netta
di ciascuna controparte nei confronti dell’insolvente, per singolo strumento finanziario e per contante, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, comprendendo anche i differenziali a debito risultanti dal compimento delle procedure esecutive;
c) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera b), i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell’insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all’insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell’insolvente possono altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi di riferimento rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;
d) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti dell’insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell’insolvente, il commissario xxxxxxx le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera c);
e) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l’adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;
f) emette i certificati di credito:
1) in favore delle controparti dell’insolvente per un importo pari alle differenze in contante a loro credito per ciascuna posizione netta, con l’aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell’insolvenza;
2) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in contante a loro credito, dedotti i margini e le altre prestazioni a titolo di garanzia versati dall’insolvente, con l’aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell’insolvenza;
g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell’insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all’insolvenza.
5. Nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, al fine di consentire il regolamento delle operazioni di pertinenza dei negoziatori, il commissario verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore dette operazioni e le disponibilità in titoli e in contante da essi costituite presso l’insolvente medesimo. Nel caso il negoziatore sia un partecipante alla controparte centrale, la verifica della possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni del negoziatore e le relative disponibilità viene effettuata dalla controparte centrale.
Art. 83 Comunicazioni alla Consob
1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell’esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell’insolvenza, anche redigendo una relazione finale.
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 84 Disposizione transitoria
1. Fino alla data di migrazione della Banca d'Italia dal sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla medesima alla Single Shared Platform, ai sensi dell’articolo 13 dell’Atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007 (BCE/2007/2) relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), ogni riferimento al sistema TARGET2 ovvero qualsiasi sistema componente di TARGET2 va inteso riferito al sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla Banca d'Italia.
Art. 85 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla data di cui al comma precedente sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) Il Regolamento Consob, d’intesa Banca d'Italia, 23 dicembre 1998, n. 11768/98, e successive modifiche ed integrazioni;
b) il Provvedimento Banca d'Italia, d’intesa Consob, 8 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) il Provvedimento Banca d'Italia e Consob, 24 gennaio 2002, ad eccezione della Parte I concernente i mercati all’ingrosso di titoli di Stato e le relative società di gestione;
d) il Provvedimento Banca d'Italia, d’intesa Consob, 30 settembre 2002;
e) il Provvedimento Banca d'Italia, d’intesa Consob, 22 ottobre 2002.
Art. 86 Adeguamento dei regolamenti delle società di gestione
1. Le società di gestione provvedono all’eventuale adeguamento del proprio regolamento alle nuove disposizioni, in occasione della prima modifica dello stesso o, comunque, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le società di gestione si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4 sulla continuità operativa entro maggio 2008.
Allegato 1
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DE I SERV I Z I D I GESTION E ACCENTRATA , D I LIQUIDAZ IONE E DE I SISTE M I D I GARANZ IA
1. Premessa
La tutela dell’efficienza e del corretto funzionamento dei mercati monetari e finanziari e delle strutture di supporto ha da tempo fatto emergere la necessità che i servizi relativi al trading e al post-trading siano gestiti con particolare attenzione ai rischi connessi con il mancato o insufficiente funzionamento delle procedure informatiche e telematiche.
Il concreto ambito di applicazione di questo principio è stato spesso circoscritto alla componente tecnologica. I gestori hanno mostrato sensibilità per i fenomeni avversi che storicamente hanno evidenziato la maggiore probabilità di accadimento: ciascuno di essi dispone di un “piano di emergenza” da attivare in caso di “eventi disastrosi”. I piani tendono a presidiare la continuità delle operazioni ritenute vitali e a prevedere il ritorno a un’operatività accettabile entro tempi massimi fissati a priori.
Su tali tematiche, negli ultimi anni vanno tuttavia emergendo decisivi fattori di novità che delineano uno scenario più complesso e rischioso oltre che meno prevedibile, rendendo di pari passo meno adeguati gli strumenti tradizionalmente utilizzati.
In particolare, gli eventi accaduti a New York l’11 settembre del 2001 evidenziano la maggiore probabilità con cui possono verificarsi disastri di dimensione elevata. Tale circostanza, assieme alla sempre maggiore importanza assunta dall’industria della finanza nei paesi più avanzati, rende i mercati finanziari meritevoli di specifica e adeguata protezione.
Recenti eventi “disastrosi” legati a disfunzioni dei servizi di pubblica utilità concorrono, inoltre, a comporre un quadro di ulteriore complessità.
Sono quindi diventate necessarie misure più articolate volte a individuare soluzioni maggiormente robuste ed efficaci, che coinvolgono tutti i soggetti che svolgono un ruolo rilevante per la “filiera produttiva dei mercati finanziari”.
In tale contesto, le Autorità di Supervisione dei principali paesi hanno intrapreso una verifica del livello di preparazione all’emergenza degli organismi rilevanti per il funzionamento dei sistemi finanziari.
Concordemente con tali lavori, la Banca d’Italia ha avviato d’intesa con la Consob, a partire dall’anno 2002, un insieme di iniziative a cui partecipano le componenti della piazza
finanziaria nazionale (intermediari, mercati, organismi di supporto e sistemi di pagamento). Tali iniziative sono indirizzate ad analizzare la situazione attuale, rilevare i fattori di miglioramento, individuare le regole e gli strumenti per elevare il grado di sicurezza del sistema, ricomporre in forma integrata il contesto operativo per la gestione dell’emergenza.
Nella fase di analisi sono state confermate come cruciali le infrastrutture che erogano servizi nel “settore titoli”, data la loro posizione centrale rispetto all’attività svolta dagli intermediari; particolare rilievo assumono le funzioni di clearing e settlement degli strumenti finanziari. Problemi presenti in tali servizi, qualora rendessero indisponibile il servizio di “esecuzione delle transazioni”, potrebbero riflettersi sull’operatività dei mercati e degli intermediari.
2. Obiettivi
L’azione delle Autorità mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario italiano di “resistere” a eventi dannosi non prevedibili. Obiettivo finale è limitare il rischio globalmente corso a fronte di questi eventi.
Obiettivi intermedi sono l’adozione di strumenti adatti a gestire le possibili crisi e a ottenere il ripristino dell’operatività dei mercati finanziari e delle strutture di supporto. In rapporto alla dimensione dell’evento e alla rilevanza del servizio offerto, la riattivazione potrà condurre, “in tempi brevi” l’operatività dei sistemi a una “condizione accettabile” mirata a consentire la chiusura della giornata operativa; il ripristino del “livello normale” di operatività dovrà avvenire in “tempi adeguati”.
A tali fini, si pone l’esigenza di una risistemazione dei piani di emergenza attraverso la fissazione di concreti parametri di riferimento per la continuità di servizio.
Nel seguito si delineano i principi generali atti a contenere il “rischio sistemico”; essi sono commisurati al ruolo svolto dai soggetti destinatari delle linee guida. Sono inoltre forniti i criteri a cui va ispirata la predisposizione degli interventi (organizzativi e gestionali) di miglioramento e di tenuta dei piani di emergenza.
L’iniziativa, assieme alle analoghe azioni relative agli intermediari e alle infrastrutture di pagamento attivate in maniera condivisa dalla Banca d’Italia, tende a completare il quadro degli interventi necessari ai fini del rafforzamento delle strutture operanti nei settori del credito, della moneta e della finanza in Italia. Linee guida simili sono state adottate nei paesi dotati di una dimensione finanziaria paragonabile a quella dell'Italia.
L’enunciazione dei principi qui effettuata è volta a contemperare esigenze diverse, dovute alla complessità delle problematiche affrontate e alla necessità di conferire stabilità alle regole vigenti; in tale contesto i principi tendono a indicare innanzitutto le strategie da seguire lasciando l’effettiva realizzazione all’iniziativa dei gestori.
3. Aspetti aziendali riguardanti la continuità operativa
L’ottenimento della continuità operativa costituisce elemento centrale della strategia aziendale; esso richiede la valutazione dello stato del sistema, l’effettuazione di adeguate scelte gestionali, il coinvolgimento degli organi amministrativi e di controllo. E’ responsabilità dei vertici aziendali approvare gli obiettivi in materia di continuità di servizio, scegliere le politiche da attuare per il loro raggiungimento definendo i conseguenti piani di sviluppo e gestione.
Il piano di continuità operativa, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, è finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscono direttamente l’azienda o sue controparti rilevanti (altri sistemi fortemente connessi, fornitori rilevanti, aderenti al sistema, servizi essenziali dell’infrastruttura finanziaria, utilities).
Quali requisiti minimali, detto piano:
- classifica le attività interne secondo il grado di rilevanza per la funzione espletata;
- individua per ciascuna attività gli obiettivi e i presidi tecnici e organizzativi da realizzare;
- assegna risorse adeguate alla sua realizzazione;
- specifica la frequenza e l’ampiezza delle verifiche;
- riporta tutti i soggetti, compresi i fornitori, da coinvolgere nelle relative operazioni di collaudo;
- esamina la criticità dei fornitori di servizi esterni e i presidi adottati;
- individua il sistema per la valutazione del piano e per gli interventi correttivi;
- evidenzia le potenziali interrelazioni con soggetti esterni considerando anche le attività di tipo cross-border.
Il piano considera almeno gli scenari di crisi di seguito elencati, effettuando per ciascuno di essi l’analisi d’impatto e individuando le possibili soluzioni:
- indisponibilità di un edificio che ospita uffici o apparecchiature critiche;
- mancanza improvvisa di personale essenziale;
- improvvisa assenza di servizi dai fornitori esterni (es. energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, servizi esternalizzati, servizi rilevanti per il sistema finanziario);
- attacchi perpetrati dall’esterno o dall’interno (es. virus informatici, attraverso l’utilizzo di reti telematiche, danneggiamenti provocati da dipendenti infedeli);
- disastri su larga scala.
Il vertice aziendale stabilisce i presidi organizzativi utili per la definizione, manutenzione, controllo e gestione della continuità operativa (es. comitati di crisi e di gestione dell’emergenza), assegnando la responsabilità di gestione delle varie fasi dell’emergenza e stabilendo i compiti da espletare in caso di crisi nei confronti dei terzi e delle Autorità.
Allo scopo di elevare l’affidabilità complessiva del piano, appare opportuno il ricorso a società di revisione esterne di primaria importanza specializzate nell’utilizzo di standard di sicurezza internazionali o il ricorso a procedure di certificazione.
L’alta direzione partecipa alle scelte più rilevanti concernenti la continuità di servizio, favorendo tra l’altro gli aspetti riguardanti la diffusione della conoscenza del piano tra il personale, la tenuta di una documentazione formale, i riferimenti periodici al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Il piano e le sue modifiche o integrazioni sono prontamente trasmessi alle Autorità di Supervisione.
4. Requisiti del piano di continuità
4.1 Analisi del rischio
Le priorità e le risorse assegnate alla continuità operativa devono essere correlate ai rischi. Un’analisi dei rischi (continuamente aggiornata) per i diversi scenari prende in esame gli effetti su ciascun processo aziendale e sui servizi vitali e critici determinando il livello di rischio complessivo.
L’analisi:
- è contestualizzata nella realtà aziendale (es. complessità organizzativa e operativa, grado di automazione) e in quella esterna (es. localizzazione dei siti, vicinanza a probabili obiettivi, concentrazione geografica);
- considera le funzioni esternalizzate (es. sistema informativo o hardware facility) ed esamina gli aspetti connessi alle caratteristiche di continuità dei fornitori esterni;
- valuta approfonditamente i vincoli delle interdipendenze tra e con fornitori, clienti, e intermediari e dei rapporti di servizio con le Istituzioni.
4.2. I servizi vitali e critici
In termini generali sono considerati vitali i servizi strettamente funzionali al soddisfacimento di fondamentali esigenze di liquidità degli operatori economici il cui blocco, anche di brevissima durata, ha rilevanti effetti negativi sull’operatività. I servizi critici sono quelli che, pur assumendo particolare rilievo, possono comunque tollerare un blocco più prolungato dell’operatività senza gravi inconvenienti.
I gestori dei sistemi interessati identificano le componenti del sistema aziendale corrispondenti ai servizi vitali e a quelli critici. Essi considerano tutti gli aspetti che consentono di ricavare il livello di continuità operativa realizzato, rapportandolo al livello desiderato attraverso misure di prevenzione e con soluzioni di emergenza.
Per ciascuna attività considerata vanno individuate le componenti e le risorse coinvolte nell’erogazione del connesso servizio (es. le procedure di supporto, il personale addetto, le strutture logistiche interessate, le infrastrutture tecnologiche utilizzate, gli apparati e i sistemi di telecomunicazione, i programmi applicativi e il software di sistema, le conoscenze professionali, ecc.).
Il lavoro di analisi si basa almeno sui seguenti punti:
- per ciascun servizio di rilievo (vitale o critico), di concerto con le Autorità, vengono stabiliti i parametri obiettivo da misurare e il loro valore massimo atteso (es. tempo massimo per la ripartenza in configurazione di recovery, percentuale di disponibilità);
- i processi relativi ai servizi di cui sopra richiedono l’utilizzo di risorse ad alta disponibilità. Per essi di norma sono utilizzati accorgimenti di tipo tecnologico che consentono il recupero dei dati “a caldo” ovvero la creazione di archivi ridondati continuamente aggiornati ovvero sistemi tecnologici dotati di tolleranza ai guasti (es. con duplicazione degli apparati);
- i responsabili di ciascun processo di rilievo concorrono a definire le citate caratteristiche di alta disponibilità in termini misurabili (es. tempo massimo di interruzione) per tutte le risorse rilevanti; essi contribuiscono alla realizzazione delle misure di continuità in base a quanto stabilito nel piano di continuità;
- per i servizi vitali, in particolare, vengono utilizzate tecnologie che siano altamente affidabili e adeguatamente aggiornate ai più recenti sviluppi;
- vengono esplicitamente considerate ipotesi di perdita dei dati individuandone modalità e tempi di recupero.
4.3 Il contenuto del piano di continuità e la sua gestione
Il piano di continuità documenta, con adeguato livello di dettaglio, tutte le attività connesse con la dichiarazione dello stato di crisi, l’organizzazione e le procedure da seguire in tale situazione, l’iter per la ripresa dell’operatività, i presidi e le scelte adottate a seguito delle analisi effettuate, le modalità di comunicazione con l’esterno.
Il piano esplicita i siti elaborativi, gli spazi e le attrezzature per il personale. Fornisce indicazioni sulle modalità e sulla frequenza di generazione delle copie degli archivi di produzione, definisce le regole e i tempi di conservazione delle stesse, descrive le procedure per il ripristino degli archivi sui sistemi posti nei siti alternativi.
La frequenza delle copie è correlata al volume di operatività e all’importanza dell’integrità dei dati ai fini della continuazione della procedura servita; gli archivi di supporto sono duplicati di norma con continuità. Sono assunte cautele per la conservazione delle copie elettroniche in siti a elevata sicurezza fisica; sono inoltre definiti i criteri di allineamento degli archivi.
Il piano individua le modalità di comunicazione con le Autorità di Supervisione, gli altri operatori, le altre autorità, i media e il pubblico.
I soggetti vigilati che ricorrono a fornitori esterni per la realizzazione del piano pongono in essere le opportune cautele volte ad assicurare che sia sempre presente la capacità di erogare il servizio con le prestazioni adeguate.
Il contratto stipulato con il fornitore deve consentire all’intermediario di utilizzare il centro di recovery per periodi prolungati, fino al pieno ripristino del sito primario.
Il piano individua il personale essenziale per assicurare la continuità delle attività di rilievo e fornisce allo stesso indicazioni sulla località da raggiungere e sulle attività da porre in essere in caso di emergenza. Al personale interessato viene fornito un manuale aggiornato con tutte le indicazioni utili per la crisi.
Ogni unità organizzativa individua un responsabile per l’emergenza. In occasione di modifiche alla configurazione tecnologica e organizzativa dei servizi vengono apportate e verificate le opportune modifiche al piano.
Il piano determina il personale alternativo da impiegare in caso di indisponibilità di quello normalmente previsto. Il personale è addestrato sulle misure di emergenza; va valutata l’opportunità di organizzare il lavoro su più turni e/o su più sedi nonché il ricorso a postazioni mobili per il lavoro remoto.
Il livello di approfondimento e la frequenza delle verifiche periodiche sono proporzionali ai rischi e alla criticità dei processi. I test sono condotti coinvolgendo i soggetti potenzialmente
interessati.
Il piano viene periodicamente e regolarmente collaudato, con frequenza almeno annuale, rendendo le condizioni di prova il più possibile simili a situazioni reali.
La verifica del corretto e adeguato funzionamento del piano di continuità deve essere completa, i suoi esiti vengono documentati e portati a conoscenza dell’alta direzione, delle unità operative, delle funzioni di audit nonché delle Autorità di Supervisione.
A seguito di ciascuna verifica, vengono tempestivamente avviate opportune azioni correttive per le carenze evidenziatesi.
4.4 Esternalizzazione e rapporti con le utilities
L’attribuzione a terzi di attività connesse alla gestione di procedure o servizi giudicati vitali o critici non esonera l’organismo gestore del servizio dalla responsabilità relativa al mantenimento della continuità operativa.
Nel caso l’attività esternalizzata riguardi la gestione del software e/o la disponibilità dell’hardware, il gestore del servizio acquisisce, al momento di effettuare l’analisi finalizzata alla definizione del piano di continuità, la piena conoscenza del sistema esternalizzato e della sua organizzazione. Il piano di continuità operativa del gestore responsabile del servizio ingloba tutti gli aspetti che interessano quanto esternalizzato; esso viene predisposto e definito sotto la sua piena responsabilità.
È cura del gestore, qualora il fornitore esterno non sia conforme a quanto richiesto dal piano di continuità dei propri servizi o non sia prevedibile ottenere contrattualmente risposte adeguate in tal senso (es. per i servizi di pubblica utilità), predisporre modalità di approvvigionamento alternative.
I requisiti previsti dalle presenti linee guida trovano applicazione anche nei casi in cui il gestore abbia provveduto ad affidare, in tutto o in parte, il servizio a una società terza.
I contratti con i fornitori definiscono i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e individuano soluzioni compatibili con le esigenze aziendali in coerenza con lo scenario di analisi del rischio effettuato e i relativi obiettivi operativi.
Per i rapporti di fornitura riguardanti servizi di pubblico utilizzo, il gestore acquisisce i piani di emergenza dei fornitori, ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e predisporre soluzioni di continuità coordinate. Qualora non sia garantito l’ottenimento dei requisiti prescritti, il gestore si dota di fornitori secondari per i medesimi servizi
o di fonti autonome per l’auto-fornitura (es. generatori elettrici ausiliari e/o pool di batterie, linee telefoniche ridondate).
4.5 Accordi con gli altri soggetti
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi operativi intermedi relativi alla continuità di servizio, le società definiscono una mappa completa delle dipendenze da terzi, considerando in particolare i fornitori di servizi, specie nel settore finanziario, gli utilizzatori e aderenti dei propri servizi da cui può dipendere il buon andamento delle attività espletate.
Per ciascuna delle dipendenze rilevate, viene analizzata la capacità di influenzare l’affidabilità e il regolare funzionamento dei propri servizi, evidenziando i soggetti e gli snodi essenziali. Con ciascuno di questi soggetti il gestore avrà cura di realizzare accordi di collaborazione indirizzati a ottenere la rispondenza agli obiettivi posti, la pronta collaborazione in caso di crisi, la definizione delle modalità e degli strumenti per gestire eventuali situazioni di disastro. Le procedure stabilite contrattualmente sono oggetto di verifica nell’ambito delle attività di test dei piani di emergenza.
La mappa delle dipendenze, l’elenco delle infrastrutture critiche e i relativi accordi vengono prontamente portati a conoscenza delle Autorità di Supervisione.
Gli accordi con gli altri soggetti rilevanti del sistema finanziario definiscono i “livelli di servizio” reciprocamente assicurati e individuano soluzioni compatibili con gli obiettivi operativi; essi permettono al gestore di disporre di informazioni adeguate al fine di valutare la qualità del risultato finale ottenuto.
4.6 Siti secondari
La localizzazione, la configurazione e la gestione dei siti di produzione e dei siti volti ad assicurare la continuità operativa (poli di recovery) devono consentire di minimizzare la probabilità di blocco contemporaneo dell’attività dei centri. Deve essere inoltre valutata la possibilità di disporre di ulteriori siti in grado di consentire il recupero delle informazioni e dei dati più importanti, nonché del software applicativo sviluppato per la gestione dei servizi.
L’analisi di impatto deve tenere conto delle conseguenze, per l’operatività del sistema, di catastrofi estese quali calamità naturali (es. alluvioni, terremoti), disastri aerei, attacchi terroristici.
Il vertice aziendale deve assicurarsi, sulla base di adeguate analisi, che i due siti, primario e alternativo, abbiano profili di rischio differenti e sottoporre ad attenta valutazione il rischio residuo di blocco contemporaneo degli stessi.
Va diversificato per i siti l’utilizzo delle infrastrutture (es. telecomunicazioni, energia elettrica). Va verificata la disponibilità di alternative valide per i servizi essenziali di pubblica utilità (es. trasporti). Va valutata l’opportunità di mantenere una terza copia degli archivi di produzione, da conservare con opportune cautele.
ALLEGATO 2