Contract
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PU BBLICA PER L’AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDA “BAR TAVOLA CALDA” DEL CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO
1. STAZIONE APPALTANTE
SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. – società per azioni a capitale interamente pubblico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Molveno, con sede a Molveno (TN) in Via Lungolago, 27 - tel. 0000 000000 - fax. 0000 000000 - e-mail xxxx@xxxxxxx.xx - sito xxx.xxxx.xx.
2. OGGETTO
La SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. esperisce, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2021 del 11 ottobre 2021, una gara mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90 e s.m., per l'individuazione del soggetto al quale affidare la conduzione del “Bar Tavola calda” (APE AA01190-6 del 11/10/2019) annesso al Camping Spiaggia Lago di Molveno (esercizio non aperto al pubblico, della tipologia prevista dall’art. 3 – comma 1, lettera d) della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m., nel quale la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati presso il campeggio) attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda.
3. DESCRIZIONE DEI LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE
L’esercizio, costituito dai locali di cui alla planimetria allegata (xxx.xx 1), è posto a piano terra in adiacenza all’ingresso principale del campeggio e consiste in una parte destinata all’utenza composta da sala bar-ristorante, servizi igienici distinti per sesso con antibagno comune, area esterna a sedere coperta da tensostruttura mentre la parte di servizio è formata da locale cucina, servizio igienico-spogliatoio riservato al personale ed altri locali accessori, il tutto convenientemente arredato ed attrezzato in termini pienamente rispondenti all’esercizio dell’attività autorizzata.
Alla consegna dei locali verrà sottoscritto dalle parti specifico inventario degli arredi e delle attrezzature, i quali dovranno essere riconsegnati, al termine del contratto, al completo ed in buono stato, salvo l’ordinaria usura; eventuali rotture e mancanze saranno addebitate al costo di riparazione/acquisto di reintegro.
L'installazione di qualsiasi arredo, gioco, videogioco, radio, tv e cartellonistica pubblicitaria, dovranno essere preventivamente richiesti in forma scritta e autorizzate da Sitm S.p.A. È inoltre assolutamente vietata l'installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (videopoker, slot machines e simili), lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici della tipologia "trattenimenti danzanti, concertini musicali, animazione, karaoke e cabaret"; nel caso venga accertata la contravvenzione al presente divieto il contratto verrà risolto con decorrenza immediata.
Eventuali emissioni sonore non dovranno recare disturbo agli Ospiti del campeggio.
4. DURATA DEL CONTRATTO, PERIODI E ORARI DI APERTURA DELL’ESERCIZIO
La durata dell’affittanza è stabilita in 3 anni, dal 1° dicembre 2021 fino al 30 novembre 2024.
Sitm S.p.A. si riserva di risolvere il contratto di affitto d’azienda qualora vengano accertati, a proprio insindacabile giudizio, significativi casi di disservizio e reiterate lamentele ovvero per gli altri inadempimenti indicati espressamente nello schema di contratto allegato al presente bando all’art. 12 (xxx.xx 2).
È inoltre prevista facoltà di recesso da parte di Sitm S.p.A., da comunicare con lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, nel caso di interventi di ristrutturazione dell’immobile. Il periodo minimo di apertura è determinato come segue:
• servizio di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle attività di pizzeria e bar: dal 1° dicembre al 30 aprile e dal 1° ottobre alla prima domenica di novembre, durante i fine settimana (dalle ore 17.00 del venerdì oltre alle giornate di sabato e domenica) e le festività;
• servizio di somministrazione di alimenti e bevande esteso alle attività di ristorante, pizzeria e bar: dal 23 dicembre al 6 gennaio, in occasione delle festività Pasquali (dalla giornata del Venerdì Santo a quella di Lunedì dell’Angelo), dal 1° maggio al 30 settembre.
Dalla prima domenica di novembre esclusa al 30 novembre è data facoltà di sospendere l’attività in termini completi e continuativi.
L’orario minimo di apertura giornaliera, a valere per l’intero periodo di esercizio a prescindere dal servizio offerto, va dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Il mancato rispetto del periodo di apertura ovvero dell’orario di esercizio comporta l’applicazione automatica di una penale pecuniaria giornaliera pari a Euro 100,00 (cento/00) da incamerare decurtando il deposito cauzionale definitivo, il quale, di volta in volta, dovrà essere reintegrato nel suo valore di partenza.
In ogni caso rimane inalterato il diritto di risolvere il contratto da parte di Sitm S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 12 dello schema di contratto di affitto del ramo d’azienda allegato al presente bando che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.
5. CANONE
Il canone annuo di affitto del ramo d'azienda posto a base d'asta e soggetto a rialzo è fissato in Euro 27.700,00 (ventisettemilasettecento/00), oltre a imposta sul valore aggiunto, per le prime due annualità con scadenza al 30 novembre 2023. A partire dalla terza annualità, il canone verrà automaticamente adeguato in misura corrispondente al 100% del costo della vita rilevato dall’I.S.T.A.T.
Anche il canone relativo al periodo 1° dicembre 2023 – 30 novembre 2024 è pari all’importo di aggiudicazione oltre la prevista rivalutazione I.S.T.A.T.
Il canone di affitto dovrà essere pagato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 31 agosto di ogni anno.
L’affitto non comprende i costi di acqua calda e fredda, depurazione, gas, riscaldamento, luce elettrica, telefono e rifiuti solidi urbani che pertanto rimangono a carico dell’affittuario, unitamente agli oneri di subingresso nelle relative utenze.
Atteso che l’esercizio risulta pienamente avviato e che la gestione è in atto sin dal 1975, l’affittuario a fine locazione non ha diritto ad alcun indennizzo per l’avviamento commerciale.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso. L'aggiudicazione sarà disposta, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90, a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in rialzo rispetto ad un importo base annuo determinato in Euro 27.700,00 (ventisettemilasettecento/00) oltre ad imposta sul valore aggiunto in misura di legge. Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base della gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli morali e professionali previsti:
• dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
• dall'art. 5 della L.P. 14.07.2000, n. 9;
• dall'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010, n. 59.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. I requisiti devono essere posseduti dai soggetti individuati dagli artt. 5 e 16 della L.P. 14.07.2000, n. 9 e s.m. e dall’art. 15 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 14.06.2001, n. 21- 72/Leg.
Si precisa che l'offerta presentata da un soggetto in capo al quale siano state accertate violazioni degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) negli ultimi tre anni, non verrà ammessa alla procedura di gara. Per il soggetto in capo al quale siano state accertate le suddette violazioni degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773), oltre alla società nei confronti della quale sono state accertate la/le violazione/i, si considerano il legale rappresentante, il/i titolare/i, il/i socio/i, e il/i delegato/i institore/i della società stessa.
Le imprese che intendano raggrupparsi ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/90 dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, un mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico.
Il mandato così conferito dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti clausole:
• che le imprese si sono costituite in raggruppamento temporaneo per la partecipazione alla gara oggetto dell'appalto;
• che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti di Xxxx S.p.A.;
• che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti di Xxxx S.p.A.;
• che il mandatario ha, nei riguardi di Sitm S.p.A., la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti al contratto fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà di Sitm S.p.A. di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.
Non è consentita, pena l'esclusione dalla gara, la partecipazione in più di un'associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice civile.
8. OBBLIGHI IN CAPO ALL’AFFITTUARIO
La partecipazione alla gara implica l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel bando.
Non è consentita la cessione o il sub-affitto del contratto; l’eventuale inadempienza in tal senso costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
È fatto divieto di modificare l’originaria destinazione dei locali; qualsiasi intervento di adattamento dei locali, come pure l’acquisto di attrezzature in aggiunta o in luogo di quelle fornite dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato da Sitm S.p.A.
Allo scadere dell’affittanza, e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate rimarranno acquisite al patrimonio di Sitm S.p.A. senza che l’affittuario possa vantare alcuna pretesa di riconoscimento economico. Si intende che gli ammortamenti delle attrezzature e degli arredi consegnati con il ramo d’azienda, in deroga alle disposizioni di legge, verranno fiscalmente dedotti da Sitm S.p.A.
L’affittuario è tenuto ad eseguire a propria cura la regolare pulizia dei locali della struttura, compresa la parte di competenza posta all’esterno, in modo da garantire la costante sussistenza di apprezzabili condizioni igieniche e di decoro.
Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, dell’attrezzatura e dei macchinari sono a carico
dell’affittuario.
La conduzione dell’esercizio deve essere conforme alle attività autorizzate e pertanto limitarsi alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli Ospiti alloggiati presso il Camping Spiaggia Lago di Molveno.
Il Camping Spiaggia Lago di Molveno da tempo aderisce volontariamente al marchio “Qualità Parco” in base al quale l’affittuario sarà tenuto ad adempiere a tutti i requisiti previsti per l’attività di ristorazione che di seguito si riportano:
Generale
l’esercizio dovrà disporre di un documento di valutazione dei rischi igienici ai sensi della normativa HACCP.
Aspetti ambientali
• come previsto dal sistema di raccolta differenziata del Comune, le varie tipologie di rifiuti devono essere raccolte in modo separato;
• se non vengono utilizzati i contenitori di Asia, i contenitori centrali di raccolta dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da impedire la fuoriuscita del contenuto;
• gli oli ed i grassi di frittura devono essere smaltiti attraverso una ditta autorizzata e deve essere conservata la documentazione dell’avvenuto smaltimento;
• i contenitori all’interno del locale cucina devono essere contrassegnati con il contenuto;
• devono essere definite responsabilità specifiche tra il personale della cucina e di pulizia per il controllo dell’efficacia della raccolta differenziata;
• i prodotti pericolosi devono essere stoccati in modo da non provocare danni all’ambiente.
Gestione degli acquisti e valorizzazione delle tipicità
• nel menu devono essere presenti alcuni piatti tipici del Trentino;
• i piatti tipici devono essere descritti e spiegati;
• nella lista dei vini devono essere presenti anche vini del Trentino;
• nella somministrazione di alimenti e bevande deve essere evitato l’utilizzo di stoviglie e bicchieri di plastica monouso oppure devono essere di materiale biodegradabile;
• in fase di acquisto dei prodotti alimentari deve essere posta attenzione al fatto che l’imballo possa essere restituito al fornitore ovvero riciclato;
• deve essere acquistato latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dal Trentino;
• deve essere favorito l’acquisto di prodotti DOP provenienti dal Trentino;
• deve essere fornita all’Ospite anche l’acqua naturale in brocca;
• l’acqua minerale che viene servita deve provenire da una sorgente situata in Trentino;
• in fase di acquisto dei detergenti devono essere valutate alternative che riducano la quantità di contenitori;
• deve essere evitato l’acquisto di decorazioni in materiali non riciclabili.
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, RICHIESTA INFORMAZIONI
I soggetti interessati ad assumere in affitto il ramo d'azienda “Bar Tavola calda” annesso al Camping Spiaggia Lago di Molveno dovranno presentare la propria migliore offerta, in busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo:
SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. XXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXXX (XX)
entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) di sabato 6 novembre 2021
a pena di esclusione dalla gara, che dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l'indicazione "OFFERTA PER L'AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR TAVOLA CALDA DEL CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO".
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.
Il plico deve pervenire entro la data e l’ora sopra riportata (non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) in uno dei seguenti modi:
• mediante raccomandata A.R. del servizio postale;
• mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
• mediante consegna diretta esclusivamente agli uffici amministrativi di Sitm S.p.A. presso il Camping Spiaggia Lago di Molveno in Xxx Xxxxxxxxx, 00 x Xxxxxxx (XX).
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine indicato. La Società declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive, aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire a Sitm S.p.A. dopo la scadenza del termine sopra indicato.
L'offerta presentata non vincola la stazione appaltante: il vincolo negoziale si perfezionerà con la stipula del relativo contratto.
Responsabile del procedimento è il Presidente di Sitm S.p.A. Xxxxxxx Xxxxx.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:
• la documentazione comprovante il possesso dei requisiti come più avanti illustrato al punto 12;
• una busta contenente l’offerta economica, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente e recante l’indicazione della denominazione, ragione sociale o ditta del concorrente offerente, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
10. CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire:
• tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.;
• tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno";
• mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale.
I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti:
• soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385;
• imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
• intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sitm S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore (Istituto di credito o Compagnia di assicurazione) e la sottoscrizione deve essere formalizzata con autentica notatile (contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore) oppure con presentazione in allegato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
11. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE
A garanzia dei danni che Sitm S.p.A. dovesse subire per effetto dell’inosservanza delle obbligazioni contrattuali, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore di Sitm S.p.A. di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole:
• rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• assunzione dell’impegno incondizionato da parte dell’Istituto che presta la fideiussione a versare l’importo della cauzione, o parte di esso, su semplice richiesta di Sitm S.p.A., senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
• inopponibilità a Sitm S.p.A. del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia prestata da parte del debitore principale;
• espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 30° giorno successivo alla cessazione del contratto di affittanza.
Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali.
In corrispondenza con la stipula del contratto, l’affittuario è tenuto ad attivare idonea polizza di assicurazione, con massimale adeguato, per la responsabilità civile verso terzi ed incendio avente ad oggetto i beni e le dotazioni affidate, impegnandosi a consegnarne copia a Sitm S.p.A. entro 1 (un) mese dalla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda.
12. DOCUMENTI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA
12.1 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO MA ESTERNAMENTE ALLA BUSTA DELL 'OFFERTA
Nel plico, ma esternamente alla busta dell'offerta, deve essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal seguente paragrafo:
una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, in carta libera, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del
D.P.R. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3 del medesimo D.P.R., accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:
1) di non essere incorso negli ultimi tre anni in violazioni degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773);
2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; a tal fine il concorrente dovrà pertanto dichiarare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011(1);
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi a danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (2);
(1) L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. A seconda quindi della natura del soggetto offerente, andranno chiarite le posizioni dei suddetti soggetti.
(2) Vanno dichiarate obbligatoriamente TUITE le condanne. E comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/J 8. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. A seconda quindi della natura del soggetto offerente, andranno chiarite le posizioni dei suddetti soggetti.
(3) L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'art. 17 della L.19.03.1990, n. 55 (3);
e. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h. che nei propri confronti non risulta, ai sensi del comma 1-ter, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (DURC) o dello Stato in cui la propria impresa è stabilita; dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al soggetto riguardo l'eventuale personale dipendente:
posizione/i I.N.P.S. di | n. | sede di |
posizione/i I.N.A.I.L. di | n. | sede di |
j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni delle L. 12.03.1999, n. 68 oppure di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla
L. 12.03.1999, n. 68 in quanto occupante meno di 15 dipendenti;
k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 08.06.2001, n. 231 o all'art. 23 della L.P. 23/90 e s.m. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;
k-bis) che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del D.lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del medesimo D.lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
k-ter) che l'impresa non si trova nella situazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.lgs. 163/2006 in base alla quale sono escluse dalla gara le imprese per le quali i soggetti di seguito indicati, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previsti nell'art. 39, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m. nei tre anni
precedenti la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12.07.1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i caso di cui all'art. 4, comma 1 della L. 689/1981) secondo le risultanze dell'Osservatorio per i contratti pubblici: i soggetti rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono il titolare, se si tratta di impresa individuale; il socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altri tipi di società;
k-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
3) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000, n. 9 ed all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010, n. 59;
4) il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (barrare la casella interessata):
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
• aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
• la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria così come descritta al paragrafo 10.
A norma dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 è altresì fatto obbligo ai concorrenti di indicare:
• il domicilio eletto per le comunicazioni;
• l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
• l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
• il numero di fax presso cui l'impresa desidera ricevere comunicazioni, con l’espressa indicazione circa il consenso dell'impresa stessa all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.
Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R.
12.2 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA All'interno della busta contenente l'offerta economica dovranno essere inseriti:
• l'offerta: essa va redatta in carta legale o resa legale e deve recare il codice fiscale e/o la partita IVA dell'offerente; deve inoltre essere sottoscritta dal legale rappresentante. La formulazione dell'offerta avviene mediante l’indicazione dell'importo annuo offerto in aumento sull'importo a base di gara, al netto di imposta sul valore aggiunto, quantificato ed espresso in cifre ed in lettere. Si precisa che in caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere si ritiene prevalente quest'ultimo. Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara. Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara la mancata sottoscrizione dell'offerta;
• una dichiarazione in carta resa legale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa con la quale si attesti:
− di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole del bando di gara e dello schema di contratto allegato al bando medesimo;
− di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.
13. OPERAZIONI DI GARA
La gara si svolgerà il giorno lunedì 8 novembre 2021 alle ore 17.00 presso la sede legale di Sitm S.p.A. in Xxx Xxxxxxxxx, 00 x Xxxxxxx (XX).
La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base fissato da Sitm S.p.A. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà l'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.
Nel giorno e ora indicati, il Presidente di gara provvede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara. Di seguito provvede all'apertura dei plichi ritualmente presentati ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare, verrà verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata all'esterno della busta contenente l'offerta, nonché l’integrità e regolarità della busta contenente l'offerta, provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando. Da ultimo verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche e, verificata la regolarità della documentazione in esse contenuta, verrà dichiarata vincitrice della gara l'offerta maggiormente conveniente per la stazione appaltante, ovvero quella con il prezzo più alto.
Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede nella stessa seduta ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.
Si dà luogo alla procedura anche in presenza di una sola offerta.
L'aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Dell'avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione al soggetto aggiudicatario invitandolo alla sottoscrizione del contratto. Verrà altresì data comunicazione dell'esito della gara a tutti i partecipanti.
14. STIPULA DEL CONTRATTO
L’atto che si andrà a stipulare sarà un contratto di affitto di ramo d'azienda. Esso sarà formalizzato con scrittura privata autenticata da notaio e registrata. Tutte le spese relative alla sua stipulazione (spese notarili, imposte di bollo, di registrazione, ecc.), nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'affittuario.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni della
L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n.10-40/Leg.
Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura di gara, come pure di visione degli atti e di sopralluogo ai locali oggetto dell’affittanza, vanno avanzate all’ufficio amministrativo di Sitm S.p.A. in Xxx Xxxxxxxxx, 00 x Xxxxxxx (XX), anche tramite telefono 0000 000000 – fax 0000 000000 o E-mail xxxx@xxxxxxx.xx.
Il presente bando viene pubblicato in forma integrale dal giorno 19 ottobre 2021 al giorno 6 novembre 2021 all’Albo pretorio on line del Comune di Molveno, sul sito istituzionale di Sitm xxx.xxxx.xx nonché sul portale turistico del campeggio xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
A norma delle vigenti disposizioni in materia di privacy, i dati personali saranno oggetto di trattamento secondo principi di correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per cui sono stati raccolti, con strumenti cartacei ed informatici, utilizzando misure idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Molveno, 23 ottobre 2021
Il Presidente
- Xxxxxxx Xxxxx -
Allegati:
1. planimetria dei locali e dell’area esterna costituenti l’esercizio;
2. schema di contratto di affitto del ramo d’azienda;
3. informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
4. fac-simile dichiarazione possesso dei requisiti;
5. fac-simile offerta economica e dichiarazioni connesse.