DISCIPLINARE DI GARA
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DISCIPLINARE DI GARA
Gara Comunitaria in più fasi per l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ex art. 19 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane
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STAZIONE APPALTANTE:
Regione Puglia, Servizio Programmazione Acquisti Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx – Corpo B – Piano 2°.
Committente: Regione Puglia, Servizio Ricerca industriale e Innovazione Responsabile unico del procedimento, ex L. 241/90 ed esecuzione del contratto: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Tel.000 0000000
Fax 000 0000000
E mail : xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della procedura di gara: dott. Xxxxxxxx X. Xxxxxx – Servizio Programmazione Acquisti
Tel. 000 0000000
Fax 000 0000000
E mail : x.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Orario di ricevimento al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti i giorni non festivi, escluso sabato, previo appuntamento con il Responsabile della procedura di gara.
PREMESSA
La Regione Puglia – giusta determina a contrarre n.83 del 24/07/2015 indice una gara comunitaria - ai sensi dell’art.19 comma 1 lett. F) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito definita anche “gara”, suddivisa nelle seguenti fasi:
FASE I, Studio di fattibilità; FASE II, Progettazione tecnica;
FASE III, Prototipazione, test e sperimentazione.
Le tre fasi sono meglio descritte nel prosieguo del presente disciplinare.
Il Bando di gara è s t ato inviato in data 24/07/2015 alla GUUE e pubblicato sulla GURI, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), , sul profilo del committente (xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx), sulla piattaforma EmPULIA (xxx.xxxxxxx.xx), nonché per estratto su 2 quotidiani, di cui 1 a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale.
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DEFINIZIONI
“Appalto pre-commerciale”: contratto oneroso a prestazioni corrispettive volto all’acquisto “non in esclusiva” di servizi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, mediante il quale diverse imprese sono chiamate a sviluppare, in modo parallelo e concorrente, soluzioni innovative, quindi non già presenti sul mercato, idonee a fronteggiare le esigenze e le sfide poste dal settore pubblico. L’appalto pre-commerciale è dunque un esercizio propedeutico all’appalto commerciale, in quanto consente alla stazione appaltante di sperimentare in un contesto operativo reale le soluzioni tecnologiche alternative, sviluppate in parallelo, al fine di valutarne i costi, i vantaggi e gli svantaggi, prima di impegnarsi nell’acquisto di una fornitura.
“Servizi di R&S”: comprendono i servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che vanno dall’elaborazione di soluzioni, progettazione tecnica, messa a punto di prototipi e sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, alla sperimentazione degli stessi in un contesto operativo reale; escludono le attività di integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale di prodotti, servizi e/o processi esistenti, nonché la loro industrializzazione e sviluppo commerciale (produzione o fornitura di massa per stabilire la redditività commerciale o per recuperare i costi di R&S).
“Brevetto”: titolo giuridico in forza del quale l’autore di un’invenzione e i suoi aventi causa ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello Stato in cui viene richiesto. Per ottenere il brevetto devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità e liceità.
“Contesto della sperimentazione”: il contesto per la sperimentazione in ambiente reale, oggetto della Fase III, è stato individuato nella parte di rete idrica relativa al comparto di distribuzione idrica costituta da condotte magliate in pressione come specificato in Allegato 3 capitolato tecnico.
1. OGGETTO
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pre-commerciale.
Le condizioni, i requisiti e le modalità di prestazione dei servizi sono indicati, oltre che nel corpo del presente disciplinare anche nel Bando di gara, nel Capitolato tecnico,
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nello Schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale, nello Schema di Contratto di
Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Contratto di DPI).
La presente procedura di appalto pre-commerciale, articolata nelle fasi di seguito descritte, ha ad oggetto servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali
alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane.
Tale soluzione innovativa è stata identificata da Regione Puglia a seguito di un’articolata attività di analisi del fabbisogno tecnologico esplicata tramite la conduzione (DGR n. 100 del 31/03/2015) di una consultazione preliminare di mercato, audizioni collettive, forum on line con il mercato, indagini di anteriorità brevettuale, etc. e ad esito della quale è emersa:
i) la sussistenza di un gap di innovazione e di mercato che presenta carenze tali da richiedere ulteriori attività di R&S;
ii) la non sussistenza sul mercato di prodotti commercializzati rispondenti alle esigenze (espresse in termini di fabbisogni funzionali e prestazionali) di universalità, facilità di utilizzo, sicurezza ed economicità dei dispositivi.
Con riferimento ai punti i) e ii) precedenti, si intende pertanto promuovere un significativo avanzamento sul piano prestazionale e tecnologico capace di soddisfare i requisiti di universalità, facilità di utilizzo, sicurezza ed economicità dei dispositivi, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più idonee a risolvere l’esigenza suddetta e, al termine della procedura, di individuarne le specifiche tecniche.
Si precisa che la presente procedura non ha ad oggetto l’acquisto della soluzione innovativa risultante dall’attività di ricerca e sviluppo e che, quindi, le imprese selezionate non potranno vantare, nei confronti di Regione Puglia, alcun diritto, pretesa e/o affidamento sull’acquisto da parte della medesima degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi che costituiscono oggetto della Soluzione Innovativa proposta.
Come già specificato nel relativo Avviso pubblicato sul BURP n. 49 del 09‐04‐2015, gli Operatori Economici che hanno partecipato alla consultazione preliminare di mercato, non possono rivendicare alcun diritto in merito alla presente procedura. L’aver preso parte alla precedente Consultazione è da considerarsi totalmente ininfluente (ossia, non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione alla presente gara di appalto pre-commerciale.
Ai sensi delle fonti normative citate nel successivo paragrafo 1.1, la Regione Puglia non deterrà lo sfruttamento esclusivo (ai fini propri) dei risultati e dei benefici risultanti dall’attività di ricerca e sviluppo; i diritti di proprietà intellettuale, di seguito anche solo “DPI”, eventualmente risultanti all’esito della procedura sono disciplinati in conformità
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a quanto previsto nello Schema di Contratto di gestione dei DPI, di cui all’Allegato 5 al presente Disciplinare di gara.
La Regione Puglia, considerato l’oggetto dell’appalto e i suoi presupposti, si riserva di non addivenire all’aggiudicazione a seguito di sua valutazione delle proposte presentate, ovvero di non procedere oltre nello svolgimento delle diverse fasi in cui si articola la procedura senza che gli eventuali concorrenti abbiano nulla a pretendere.
In particolare, qualora in corso di gara emergano risultanze di mercato in conflitto con i presupposti richiamati e necessari per l’aggiudicazione di un appalto pre-commerciale, la Regione Puglia si riserva di non addivenire all’aggiudicazione a seguito di sua valutazione delle proposte presentate, ovvero di non procedere oltre nello svolgimento delle diverse fasi in cui si articola la procedura.
Il rapporto contrattuale, che sarà costituito all'esito della procedura di gara disciplinata con il presente atto, avrà inizio a decorrere dalla stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale e avrà una durata di 12 (dodici) mesi suddivisa in due fasi secondo la seguente tempistica:
a. la realizzazione del prototipo ha una durata di 8 (otto) mesi dalla data di stipula del Contratto;
b. la sperimentazione del prototipo nel contesto operativo ha una durata di 4 (quattro) mesi a partire dalla positiva validazione del prototipo come meglio descritto al successivo paragrafo 13.
L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, per le tre fasi, è pari ad euro 2.800.000,00= distinto per ciascuna fase nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare. Per la presente procedura i rischi da interferenza sono pari a zero.
Le condizioni, i requisiti e le modalità di prestazione del servizio sono indicati:
• nel bando di gara;
• nel Capitolato Tecnico;
• nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
• nello Schema di contratto di Sviluppo Sperimentale;
• nello Schema di Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
Il prezzo offerto sarà formulato dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso; eventuali offerte parziali non saranno ritenute valide.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
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Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Gli aggiudicatari della II fase, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovranno rimborsare pro-quota alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione su due quotidiani degli avvisi di indizione della presente procedura, che ammontano a € 1.740,00= oltre IVA, in conformità a quanto stabilito dal comma 35 dell’art. 34 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 del 17 dicembre 2012.
L’eventuale avviso di aggiudicazione ammonta al medesimo importo.
Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxx.xx alle rispettive sezioni “Bandi di gara“.
I servizi, che i partecipanti alla procedura potranno offrire, dovranno, a pena di esclusione, soddisfare i requisiti minimi, quantitativi e qualitativi, fissati nella documentazione di gara.
1.1.FONTI NORMATIVE E DISCIPLINA APPLICABILE
Da alcuni anni la Commissione Europea, per il tramite di una specifica comunicazione intitolata “Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” (COM 2007 799 def), ha posto l’attenzione degli Stati membri sull’impiego della domanda pubblica per favorire l’attivazione di processi di ricerca, sviluppo e innovazione nei territori, allo scopo di rispondere a precise sfide sociali.
Il Governo nazionale, dal 2010, ha costituito su tale argomento un Gruppo di lavoro Stato-Regioni nell’ambito del progetto intitolato “Sostegno alle politiche per la ricerca e l’innovazione delle Regioni”, promosso dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) presso il Ministero dello Sviluppo Economico L’azione mira ad approfondire il tema degli appalti pubblici come strumento di stimolo all’innovazione. Sono tali, quelli in cui il soggetto pubblico, al fine di risolvere uno specifico problema attinente alla propria sfera di competenza e/o settore di attività, commissiona la realizzazione di una serie di attività di ricerca e sviluppo, articolate in un predefinito periodo temporale e a loro volta finalizzate alla progettazione,
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produzione e sperimentazione di prototipi di prodotto o servizio (o loro combinazione), non ancora esistenti sul mercato, in grado di rispondere, una volta perfezionati e industrializzati, alle esigenze pratiche che li hanno motivati. Ciò significa che l’oggetto dell’appalto, come ricaduta dei fabbisogni dell’acquirente pubblico che si sono cristallizzati in un progetto di ricerca e sviluppo, è il rilascio di un prototipo non ancora idoneo all’utilizzo commerciale, che migliori tecnologicamente un prodotto/servizio già esistente o ne realizzi uno del tutto nuovo, accompagnato dalle sue specifiche tecniche di dettaglio, in vista di un’eventuale produzione di serie.
Con la DGR n. 1779 del 02/08/2011, la Regione Puglia ha avviato la realizzazione di una sperimentazione del Pre-Commercial Public Procurement (PCP) nel territorio regionale attraverso l’Azione 1.4.3 “Appalti Pubblici per l’Innovazione”, promossa e gestita dal Servizio Ricerca industriale e Innovazione. Successivamente con DGR n. 1992/2013 del 17/03/2015 la Regione Puglia ha approvato gli indirizzi procedurali per l’intervento denominato “OpenLabs” del “Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale” che intende promuovere uno sviluppo tecnologico di frontiera funzionale ad una domanda pubblica di innovazione, puntando a rafforzare i presupposti per la creazione di masse critiche di competenze in grado di connettersi efficacemente con altri territori, con l’obiettivo di affrontare i principali problemi legati alle cinque sfide sociali regionali di “SmartPuglia 2020” (DGR
n. 434 del 14/03/2014 Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente).
Negli appalti pubblici per l’innovazione, quindi, la Pubblica Amministrazione agisce come intelligent customer, ossia da soggetto in grado di identificare le esigenze dell’Amministrazione stessa, intercettare i trend tecnologici in atto, dialogare con i potenziali fornitori, anche di più soluzioni in prima analisi fra loro alternative e concorrenti, gestire in parallelo i relativi contratti, monitorare e valutare i risultati.
La presente procedura di gara si fonda quindi sull'esperibilità di procedimenti di aggiudicazione di appalti pre-commerciali, così come riconosciuti dalla succitata comunicazione COM (2007) 799 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni.
In base a detta documentazione, nonché alla luce dei successivi documenti dell’Unione Europea, un appalto pre-commerciale consiste nell'aggiudicazione di un appalto di servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli "i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione" e che non costituisce aiuto di Stato anche ai sensi della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01.
Nell’ordinamento nazionale la disciplina degli appalti pubblici è retta dal D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture” e ss.mm.ii.
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Anche in questo contesto normativo gli appalti pre-commerciali rientrano nell’eccezione di cui all’art. 19, comma 1, lett. f), del suddetto Codice e pertanto sono in linea di principio sottratti all’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia, l’art. 27 del medesimo Codice (principi relativi ai contratti esclusi), che costituisce una norma di chiusura del sistema, impone che l’affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; ne consegue che, pur non essendo l’Amministrazione obbligata alla pedissequa applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, essa riconosce di doversi attenere ai sopra riportati principi: pertanto la procedura relativa all’affidamento del presente appalto pre-commerciale si fonda in gran parte sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, laddove espressamente richiamate nella documentazione di gara.
In ogni caso la presente procedura si fonda sull’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contenente nuove norme sul procedimento amministrativo, nonché, per le materie specificamente riguardanti il diritto d’autore e la disciplina dei brevetti, sulle disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii., concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, avente ad oggetto il “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
1.2 ARTICOLAZIONE DI GARA
La presente procedura di gara sarà articolata in tre fasi come di seguito specificato:
FASE I
La Fase I della presente procedura ha ad oggetto la presentazione e la successiva valutazione di uno studio di fattibilità relativo alla Soluzione Innovativa richiesta, nel quale, come meglio chiarito nel successivo paragrafo 6.3, i concorrenti dovranno presentare, oltre ai modelli di dichiarazione di cui all’Allegato 1 e 1bis:
uno “Studio di Fattibilità”: nel quale deve essere descritta (come meglio precisato nel Capitolato Tecnico) la soluzione che intendono proporre per il perseguimento delle esigenze descritte nel Capitolato Tecnico, dando evidenza agli elementi
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innovativi della soluzione ideata rispetto allo stato dell’arte e agli elementi di fattibilità da un punto di vista tecnico. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, come precisato nell’Allegato 5, sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa. Lo Studio di fattibilità dovrà pertanto essere prodotto non in contraffazione di diritti di terzi con l’indicazione esplicita della (eventuale) acquisizione e del (legittimo) utilizzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale altrui;
una “Proposta di Business Plan” nel quale dovranno essere indicati (come meglio precisato nel Capitolato Tecnico) gli elementi essenziali del mercato di riferimento ed i parametri inerenti la sostenibilità economica della soluzione (tra questi, una lista non esaustiva può comprendere: la stima delle dimensioni potenziali del mercato di riferimento, la previsione sui trend evolutivi del mercato di riferimento, le applicazioni collaterali in altri settori etc.) che sulla base dello Studio di Fattibilità potranno essere presi in considerazione da Regione Puglia per definire i criteri di determinazione del Business Plan che i concorrenti ammessi alla Fase II dovranno presentare.
Ad esito delle valutazioni da parte della Regione Puglia, come di seguito indicato, sarà selezionato un numero massimo di 12 (dodici) concorrenti, che avranno conseguito il punteggio maggiore, ammessi alla partecipazione della successiva Fase II. Il minimo numero dei concorrenti ammessi alla Fase II è pari a 3 (tre). Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di concorrenti ammessi alla Fase II, la procedura di appalto si concluderà e i concorrenti partecipanti nulla potranno pretendere a titolo di indennità o di compenso di qualsiasi tipo o di risarcimento del danno, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.
Non saranno comunque ammessi alla Fase II i concorrenti che abbiano presentato “Studi di fattibilità” che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo pari almeno a 50/100, come indicato al paragrafo 10 del presente disciplinare.
FASE II
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La Fase II della presente procedura, a cui parteciperanno esclusivamente i
concorrenti che hanno superato la selezione della FASE I, ha ad oggetto la presentazione:
dell’Offerta Tecnica, composta dal “Progetto tecnico”;
dell’Offerta Economica relativa ai servizi di sviluppo del prototipo ed alla sperimentazione relativi alla successiva Fase III, corredata dal “Business plan”.
Ad esito delle valutazioni da parte della Regione Puglia, come di seguito indicato, sarà selezionato un numero massimo di 4 (quattro) concorrenti che si sono collocati ai primi 4 (quattro) posti della graduatoria e che saranno ammessi alla successiva Fase III. Il minimo numero di soggetti ammessi alla Fase III è pari a 2 (due). Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di soggetti ammessi alla Fase III, la procedura di appalto si concluderà e nel caso ci sia un solo soggetto ammesso alla Fase III, a quest’ultimo sarà riconosciuto un corrispettivo per la redazione di quanto richiesto nelle Fase I e nella Fase II pari complessivamente ad Euro 25.000,00=(venticinquemila/00), IVA esclusa.
Nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di soggetti ammessi alla Fase III, ai concorrenti risultati aggiudicatari della Fase I e che nella Fase II abbiano presentato offerte conseguendo un punteggio tecnico minimo (PT=32,5+7,5=40) di non esclusione, come meglio specificato nel paragrafo 10 – Fase II, verrà riconosciuto un corrispettivo complessivo per la redazione di quanto richiesto nella Fase I e della Fase II, pari ad Euro 25.000,00=(venticinquemila/00), IVA esclusa, cosi come di seguito specificato.
Resta inteso che i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, come precisato nell’Allegato 5, sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato il Progetto Tecnico che dovrà pertanto essere prodotto non in contraffazione di diritti di terzi con l’indicazione esplicita della (eventuale) acquisizione e del (legittimo) utilizzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale altrui.
FASE III
La Fase III della presente procedura ha ad oggetto lo sviluppo del prototipo nonché la sperimentazione in ambiente reale dello stesso.
I concorrenti aggiudicatari della Fase II sottoscriveranno un Contratto di Sviluppo Sperimentale, conforme al modello di cui all’Allegato 4, con il quale assumeranno l’impegno a sviluppare il prototipo o la serie sperimentale, nonché a svolgere una fase
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di sperimentazione e test dello/a stesso/a volta a pervenire ad una soluzione rispondente al fabbisogno.
I concorrenti aggiudicatari della Fase II si impegneranno a presentare il prototipo entro 8 mesi consecutivi dalla stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale, mentre la successiva attività di sperimentazione avrà durata di 4 mesi consecutivi decorrenti dalla presentazione e validazione del prototipo, articolati come meglio descritto al successivo paragrafo 13.
La fase di sperimentazione potrà prevedere meccanismi di interazione tra il Committente e il Concorrente al fine di ottimizzare la risposta al fabbisogno pubblico di innovazione posto alla base del presente bando. Si precisa che l’interazione non avrà ad oggetto elementi che possano influire sui punteggi tecnici ed economici assegnati, come meglio descritto nello Schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale di cui all’Allegato 4 del presente Disciplinare di Gara.
Contestualmente alla stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale, ai concorrenti aggiudicatari della Fase II verrà versato un acconto del 20% (con contestuale costituzione della cauzione a garanzia dell’anticipazione) dell’importo di aggiudicazione.
Il prototipo risultante dovrà possedere i requisiti per la certificazione e omologazione, secondo le leggi vigenti, senza che questo comporti modifiche sostanziali.
Esaurita la Fase III, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 15, ove sia stata sviluppata una soluzione innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale (attraverso protezione brevettuale o tutela negoziale), le parti procederanno alla stipula di un Contratto di gestione dei DPI, in conformità all’Allegato 5 al presente Disciplinare.
1.3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo impegnato dalla Regione Puglia ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto pre-commerciale è pari a Euro 2.800.000,00= (duemilioniottocentomila/00), IVA esclusa.
In particolare, tale importo complessivo sarà cosi ripartito
a ciascun concorrente aggiudicatario della Fase I verrà riconosciuto l’importo a cifra fissa, a titolo di corrispettivo per la redazione di quanto richiesto nella Fase I e della Fase II, pari ad Euro 25.000,00= (venticinquemila/00) IVA esclusa. I predetti importi verranno corrisposti solo al termine della Fase II;
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ai concorrenti che saranno aggiudicatari della Fase III sarà riconosciuto il corrispettivo offerto con riferimento alla base d’asta che, per ciascun servizio di prototipazione, test e sperimentazione sul campo, e quindi per ciascun
concorrente, è pari al valore di Euro 625.000,00= (seicentoventicinquemila/00)
IVA esclusa.
L’importo complessivo posto a base d’asta è idoneo ad assicurare la remunerazione dei servizi di ricerca, ivi incluso lo sviluppo e sperimentazione del prototipo, tenendo conto dei prezzi di mercato. Restano a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori costi per la tutela dei DPI, nonché per l’industrializzazione e lo sviluppo commerciale successivo alla realizzazione dell’appalto ed ogni altro ulteriore costo necessario per la realizzazione delle attività contemplate nell’appalto. Non è consentita la revisione dei prezzi in corso d’opera.
1.4 COSTI DELLA SICUREZZA
Le fasi di test e sperimentazione, si svolgeranno in un contesto “normalmente” lavorativo, e pertanto si configureranno come dei lavori. In tal caso per quanto riguarda gli obblighi legislativi in materia di sicurezza sul lavoro, si applicherà tutto quanto previsto dal “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e in particolare quanto normato dal titolo IV del suddetto D.lgs. 81/08 per i “Cantieri Temporanei o Mobili”.
2. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.
Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse anche a mezzo fax o mediante posta elettronica all’indirizzo del Responsabile dl procedimento di gara e dovranno pervenire entro e non oltre l’ora e il giorno indicate dal Bando di Gara.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, disciplinare, allegati), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:
pervenute in forma anonima;
pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara;
generiche;
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non pertinenti.
Le risposte, in forma anonima, alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale, liberamente accessibile, xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxx.xx alle rispettive sezioni “Bandi di gara“, entro il 18/09/2015.
Si invita ad ogni buon fine a controllare periodicamente il sito per eventuali comunicazioni attinenti alla gara.
Quanto alle comunicazioni in sede di gara:
per raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
per avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti come di seguito indicato.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006, ed i soggetti descritti nell'Art. 2, punto 10), della direttiva 2014/24/CE ivi inclusi gli enti pubblici che abbiano finalità istituzionali coerenti con la presente procedura, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando e nel presente disciplinare.
Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
E' fatto, altresì, divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi.
Inoltre, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
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partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano i suddetti legami, le relative offerte saranno escluse dalla gara.
Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento dei servizi, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno dell'affidamento, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi
Si ribadisce che gli Operatori Economici che hanno partecipato alla consultazione preliminare di mercato, non possono rivendicare alcun diritto in merito alla presente procedura. L’aver preso parte alla precedente Consultazione è da considerarsi totalmente ininfluente (ossia, non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione alla presente gara di appalto pre-commerciale.
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE
Si procederà all’esclusione delle offerte nei seguenti casi:
a) offerte che per qualsiasi causa giungessero in ritardo rispetto al termine stabilito;
b) offerte fatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Disciplinare di Gara, anche se a modifica di altre fatte regolarmente;
c) offerte per persona da nominare;
d) offerte non sottoscritte dal Legale Rappresentante del concorrente, o comunque da soggetto munito dei necessari poteri;
e) offerte presentate da concorrenti fra i quali sussistano rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C., e/o tra i quali intercorrano rapporti di collegamento sostanziale, secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera m- quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
f) offerte incomplete e quelle condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara o allo Schema di contratto e relativi allegati;
g) offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
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h) mancata costituzione della cauzione provvisoria;
i) riscontrata carenza circa il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione;
j) offerte presentate da operatori economici aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi;
k) offerte presentate da partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipanti alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
5.1 Requisiti di ordine generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente dovrà attestare la non ricorrenza delle dette situazioni di esclusione mediante dichiarazione conforme al fac-simile allegato al disciplinare.
Tale condizione deve permanere per tutto lo svolgimento della procedura di gara e fino alla stipula del contratto (ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive ex lege).
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art.38 comma 2 bis, qui integralmente richiamato, “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha data causa al pagamento” in favore di questa Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, pari a € 650,00= (unopermille dell’importo a base d’asta di un singolo progetto per le 2 fasi) il cui versamento è garantito dalla cauzione, ove prestata regolarmente.
Il tal caso il concorrente entro e non oltre dieci giorni dalla data della relativa comunicazione potrà rendere , integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.
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Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso dalla gara. Non si procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili.
Ai sensi del comma 1 ter dell’art. 46 del D.Lgs.n. 163/06 le disposizioni di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs.n.163/06 si applicano anche a “ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.
E’ fatto, in ogni caso, obbligo al concorrente, pena esclusione, di reintegrare la cauzione qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.
RICHIAMO ALLA DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA N. 4 DEL 10/
ottobre 2012
Per tutto quanto non considerato nella documentazione attinente la presente procedura di gara e comunque in caso di dubbi interpretativi, si applicano le indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (“indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara”).
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto - se a ciò tenuto in ragione del proprio ordinamento e statuto - nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, per attività compatibile con l'oggetto della presente procedura.
Tale iscrizione dovrà essere attestata a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, che dovrà contenere tutti gli elementi principali del certificato sostituito.
Per le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, economici e non, che rientrino, o non, nel campo di applicazione di cui all’art. 1, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/01 o di cui all’elenco annesso alla L. 311/2004 e xx.xx., si prescinde da tale iscrizione, salvo il disposto di cui all’art. 7, comma 2, numero 5), del DPR n. 581/95; i soggetti aventi sede legale nei territori dei paesi membri dell’U.E., autorizzati all’esercizio dell’attività relativa all’oggetto della gara secondo legislazione dello Stato membro dell’Unione europea, rendono documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale
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Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara alternativamente:
a) aver realizzato almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico, oppure aver sviluppato almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico.
b) uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa.
Il concorrente dovrà produrre in sede di partecipazione alla gara, pena l’esclusione, l’elenco di tali servizi/prodotti, dal quale deve risultare,
nel caso di cui alla lett.a) oggetto, committenti, e periodo di esecuzione;
nel caso di cui alla lett. b) oggetto, committenti, importo del triennio di riferimento e il periodo di esecuzione.
Qualora il concorrente sia un RTI:
il requisito di cui alla lett. a) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo;
il requisito di cui alla lett. b), fermo l’importo totale richiesto nel suo complesso, dovrà essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria.
Nel caso di Consorzio i requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio stesso
Quanto alla dimostrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale, i concorrenti potranno presentare documenti contabili, fatture, bilanci ovvero contratti dai quali sia facilmente evincibile la prestazione effettuata o l’imputabilità dell’attività eseguita alle corrispondenti voci in bilancio.
SOPRALLUOGO PREVENTIVO
Precedentemente al termine per la presentazione delle offerte di FASE I e nei tempi di seguito indicati, ai concorrenti che ne facciano richiesta è concesso di effettuare un sopralluogo preventivo del contesto della sperimentazione.
Ciascun Concorrente interessato a prendere parte alle attività di sopralluogo dovrà manifestare l’interesse a partecipare a tale attività mediante comunicazione ad Acquedotto Pugliese SPA (AQP) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/09/2015,
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a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica dei seguenti referenti: xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxx.xx tel. 080/0000000, per. Xxxx Xxxxx, x.xxxxx@xxx.xx, tel. 080/0000000.
Nella comunicazione relativa alla richiesta di partecipazione all’attività dovranno essere indicati, da parte di ciascun concorrente, i nominativi dei rappresentanti delegati allo svolgimento di tali attività. Per ogni rappresentante dovrà essere inviata, contestualmente, apposita delega. AQP comunicherà con congruo anticipo, ai facenti richiesta, tempi e luoghi del sopralluogo.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I FASE
6.1 L’offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano corredata da traduzione in italiano giurata, dovrà essere contenuta esclusivamente, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso.
Il suddetto plico, a pena di esclusione, deve:
- essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni tali da garantire il principio di segretezza delle offerte.
Il plico dovrà riportare all’esterno, pena esclusione, le seguenti informazioni:
indicazione del mittente, ivi compresi l’indirizzo, fax, numero di telefono, mail e P.E.C.;
scritta: NON APRIRE – contiene offerta per la gara comunitaria per l’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ore 14:00 del giorno 28/09/2015.
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante entro e non oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte fissato dal bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico
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alla gara.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di presentazione (richiesto a pena di esclusione), farà fede unicamente l’indicazione dell’ora e della data di arrivo apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo della stessa Stazione Appaltante.
Il plico dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, pena esclusione, chiuso, integro e sigillato.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, comunque, entro e non oltre, il termine perentorio sopra indicato.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione entro il previsto termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il plico pervenuto oltre il richiamato termine ultimo per la presentazione dell’offerta, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:
busta “A”: “Documenti”
busta “B”: “ Offerta Tecnica”
chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Ciascuna delle buste, oltre all’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, dovrà
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riportare, a pena l’esclusione, la dicitura del rispettivo contenuto (busta A
“Documenti”, busta B “Offerta tecnica”).
6.2 Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” i partecipanti dovranno, pena l’esclusione e quindi il mancato prosieguo, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti ed allegare tutta la documentazione indicata di seguito utilizzando, preferibilmente, il fac-simile di domanda riportato nell’allegato_1 al presente disciplinare:
A.1. dichiarazione unica, secondo il fac-simile Allegato 1, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Con la citata dichiarazione unica il soggetto che la sottoscrive può rendere dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m)-ter del D.Lgs. n. 163/2006 oltre che per sé stesso anche per i soggetti sotto elencati (a condizione che ne abbia piena e diretta conoscenza):
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ove presenti (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio);
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
NB: per tali soggetti dovrà essere rilasciata esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
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Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
A.2. Nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.1 sia procuratore speciale e/o persona munita di apposita delega alla firma degli atti di gara detta dichiarazione deve essere anche corredata, a pena di esclusione, di idoneo documento in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge, da cui risultino i poteri di firma del sottoscrittore medesimo, del delegato o del procuratore.
A.3. Nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.1 non abbia diretta conoscenza dell’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38 co. 1 lett. b) c) m-ter) del D.Lgs. 163/06 a carico dei soggetti elencati nella citata lettera A.1, la dichiarazione stessa deve essere resa da tutti i soggetti a cui spetta renderla, secondo il fac-simile Allegato 1 bis.
B. cauzione provvisoria, in originale, conforme alle prescrizioni dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, a garanzia dell’offerta, pari ad € 13.100,00 euro tredicimilacento/00).
In caso di costituzione in contanti della suddetta cauzione, il concorrente dovrà effettuare il relativo versamento sul conto corrente postale n. 60225323, intestato a REGIONE PUGLIA, Tasse Tributi e Proventi Regionali – BARI, con l’indicazione del codice 6144 “Depositi cauzionali – gare per beni e servizi”, dell’anno in cui avviene il versamento e il capitolo di entrata 6151600.
Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 - del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che documentino il possesso della certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati; in caso di
R.T.I. e/o Consorzio per poter usufruire di detta riduzione è necessario che tutte le imprese raggruppante o raggruppate, ovvero consorziate o consorziante siano in possesso della suddetta certificazione.
Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento dell'importo della cauzione, dovrà essere inserita nella busta A la certificazione di qualità (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o, diversamente, resa la dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La garanzia, a pena di esclusione, dovrà:
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla stipulazione del contratto;
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- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario;
- prevedere l’esplicita dichiarazione che la polizza , copre la sanzione pecuniaria stabilita dal disciplinare di gara, per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art.38 comma 2 del d.lgs. 163/06.
N.B.: Per i contratti fideiussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1 – commi 1 e 3), purché integrati con le clausole previste nel presente disciplinare e dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ consentito, pertanto, allegare appendici alle polizze al fine di contenere tutte le condizioni per la cauzione provvisoria previste dal presente disciplinare e dal citato art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente gara sarà svincolata dopo l’aggiudicazione definitiva, mentre al concorrente aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva.
C. in caso di R.T.I. già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ai sensi dell’art.37 co. 14 e 15 del D.Lgs. 163/06; in tale atto dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell’art.37 del citato decreto, le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire;
in caso di R.T.I. non ancora costituito: dichiarazioni, rese anche in forma congiunta, del legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando attestanti:
l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, in caso di aggiudicazione;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici;
In ogni caso la mandataria, in analogia all’art.275 del DPR 207/2010 e s.m.i., dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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in caso di Consorzio già costituito: atto costitutivo e del verbale dell’organo deliberativo, nel quale siano indicate, tra l’altro, le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre alla presente gara;
in caso di Consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazioni, rese anche in forma congiunta, del legale rappresentante di ogni operatore economico consorziando, attestanti:
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici.
In caso di partecipazione in consorzio stabile, dovrà essere inserita copia della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni.
D. in caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTO: tutte le dichiarazioni e il contratto di avvalimento previsti dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del soggetto che rende le dichiarazioni;
I documenti di cui alla succitata lettera A.1) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (per i soggetti aventi sede legale nei territori dei paesi membri dell’U.E., autorizzati all’esercizio dell’attività relativa all’oggetto della gara secondo legislazione dello Stato membro dell’Unione europea, da documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) ovvero da quanto risulti dalla dichiarazione resa secondo il fac-simile Allegato 1 ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma.
Il documento richiesto alla succitata lettera A.2) e A.3) deve essere sottoscritto da ciascun soggetto cui spetta rendere la dichiarazione.
Tutti i documenti, se firmati da autorità straniera, debbono essere debitamente legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; se redatti in lingua straniera, deve esservi allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero attestata dalla medesima rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000;
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto indetto da questa Stazione Appaltante.
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Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
6.3 Nella BUSTA B “OFFERTA TECNICA” il concorrente, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà inserire:
Studio di Fattibilità redatto secondo le modalità di cui al punto 1 del modello di offerta tecnica di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare di Gara, oltre che nel Capitolato tecnico;
Proposta di Business Plan: il concorrente dovrà inserire, secondo le modalità di cui al punto 2 del Modello di Offerta Tecnica, di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare di Gara, gli elementi di analisi e le determinanti che, sulla base dello Studio di Fattibilità presentato, potranno essere presi in considerazione dalla Regione Puglia per definire i criteri di determinazione del Business Plan che i Concorrenti ammessi alla Fase II dovranno presentare.
In ogni caso l’offerta tecnica non dovrà contenere alcuna quantificazione numerica, né alcuna indicazione economica relativa al prezzo che il concorrente intende offrire per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, a pena di esclusione.
L’offerta tecnica, inclusiva dello studio di fattibilità e della proposta di Business Plan, non dovrà superare complessivamente l’estensione massima di 40 (quaranta) pagine. Il carattere utilizzato dovrà essere “calibri”, dimensione 12 punti, interlinea singola.
La predetta Dichiarazione di Offerta tecnica deve essere:
a) formulata in lingua italiana;
b) sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante dell’offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione amministrativa di Fase I.
Il concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nell’Offerta tecnica che presenterà ritiene coperte da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, ovvero a marchi, brevetti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale; in tal caso, la Regione Puglia non consentirà l’accesso agli atti, eventualmente richiesto, a tale parte della documentazione se specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Sul resto della documentazione tecnica la Regione Puglia consentirà l’accesso, ove richiesto, agli aventi diritto.
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Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia redatta in lingua diversa dall’italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione in italiano giurata.
Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente rispetto alle condizioni fissate dal presente disciplinare, mentre l’Amministrazione non si intende impegnata finché non sia intervenuta formale aggiudicazione da parte degli Organi competenti.
In via collaborativa, i concorrenti sono invitati ad inserire – esclusivamente – nella busta B un supporto magnetico (CD, DVD, pen-drive,) contenente la copia di tutta la documentazione presentata. A tal riguardo, si precisa che l’inserimento del supporto magnetico nella busta A, per quanto reso in via collaborativa, sarà sanzionato con l’esclusione.
FASE II
I concorrenti ammessi alla FASE II, massimo 12 e minimo 3, dovranno presentare l’Offerta entro i termini e secondo le modalità che saranno indicati nella lettera di invito di Fase II, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura.
A tal proposito si precisa sin d’ora che la procedura sarà espletata in modalità telematica sulla piattaforma EmPULIA. I concorrenti saranno invitati esclusivamente con comunicazione via PEC della Stazione appaltante dapprima a registrarsi sulla piattaforma; successivamente, soltanto i concorrenti che avranno adempiuto a tale adempimento e comunicato l’esito alla stazione appaltante riceveranno la lettera d’invito ed i relativi atti di gara, contenenti le indicazioni sul caricamento dei documenti (peraltro liberamente disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx) e le modalità di espletamento della stessa.
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, in analogia a quanto prescritto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Nel prosieguo del presente disciplinare sono già indicati i criteri di valutazione di questa Fase ed i punteggi relativi all’offerta tecnica nonché il criterio di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica.
Si anticipa sin d’ora che nella seconda fase sarà generato il CIG ed i concorrenti avranno l’onere di versare la relativa tassa, pena l’esclusione.
7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI DI IMPRESE – FASE I
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico contenente l’offerta, quest’ultimo dovrà recare all’esterno:
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per i R.T.I. costituiti e costituendi: l’indicazione dell’impresa mandataria e delle mandanti, unitamente ai relativi indirizzi e recapiti telefonici, fax, mail e PEC;
per i Consorzi costituiti: l’indicazione del consorzio, unitamente all’indirizzo e ai recapiti telefonici, fax, mail e PEC;
per i Consorzi ordinari costituendi: l’indicazione di tutte le imprese consorziande, unitamente all’indirizzo e relativi recapiti telefonici e ai recapiti telefonici, fax, mail e PEC .
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/06 , è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta “A – Documenti”), di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.
I requisiti di idoneità professionale, se dovuti, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese del raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già costituito o costituendo; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/06 e da ciascuna delle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono, relativamente all’oggetto dell’attività prestata.
I requisiti di capacità tecnico – professionale, nel caso in cui il concorrente sia un RTI oppure un Consorzio, dovranno essere posseduti e dichiarati secondo quanto riportato al paragrafo 5.3.
per la documentazione da inserire nella busta A “Documentazione”
la dichiarazione unica, di cui all’allegato 1) del presente Disciplinare dovrà essere resa da ciascun legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma delle Imprese raggruppande, raggruppate, consorziande ovvero consorziate, partecipanti alla gara e, in caso di consorzio già costituito, dal consorzio stesso;
la cauzione provvisoria dovrà essere costituita:
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in caso di R.T.I. costituito, dall’Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, da tutte le imprese raggruppande ovvero dall’impresa mandataria con esplicita indicazione di tutte le imprese raggruppande;
in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
per la documentazione da inserire nella busta B “OFFERTA TECNICA”
la documentazione deve essere firmata:
dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito;
dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;
dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione dell’offerta;
dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori economici consorziandi.
Gli operatori economici eventualmente ammessi alla seconda fase dovranno mantenere la stessa composizione soggettiva (singola o raggruppata) e ripartizione percentuale con cui hanno preso parte alla prima fase, con dichiarazione d’impegno come da All.1.
La costituzione del RTI sarà in ogni caso richiesta a seguito dell’ammissione alla terza fase e prima di sottoscrivere il relativo contratto di sperimentazione.
A tale riguardo le indicazioni fornite nel presente paragrafo valgono anche per la seconda fase.
8. AVVALIMENTO
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Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso il concorrente dovrà produrre:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) una dichiarazione da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) una dichiarazione dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
La mancanza dei requisiti o di uno dei documenti su indicati o la irregolarità o la incompletezza degli stessi ovvero la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 comporterà l’esclusione dalla gara.
9. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte della FASE I, individua un Seggio di gara che procede allo scrutinio della documentazione amministrativa e contestualmente sarà nominata la Commissione Giudicatrice, in analogia a quanto previsto dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, composta da tre (3)
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membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ove presente. La Stazione appaltante provvederà a nominare contestualmente anche due (2) supplenti, per garantire la regolarità e continuità dei lavori della Commissione medesima nel caso in cui un membro effettivo fosse impedito a partecipare ovvero proseguire ai lavori medesimi.
La Stazione Appaltante si riserva di nominare anche un segretario, senza diritto di voto, che avrà il compito di assistere la Commissione giudicatrice in tutte le fasi di valutazione e di redigere i verbali di gara; in caso contrario dette funzioni saranno attribuite dal presidente ad uno dei due componenti.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art. 15 co.1 lett. e) della L.R. n. 15/2008.
Tale iter procedurale sarà seguito anche nella Fase II.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
FASE I
Le offerte di Fase I verranno selezionate sulla base della valutazione e del punteggio assegnato al solo studio di fattibilità presentato contenuto nella busta B “Offerta tecnica”.
La graduatoria verrà formata in ragione del solo criterio di valutazione relativo all’offerta tecnica di seguito stabilito:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo |
Offerta tecnica (PT) | 100,00 |
Totale (PT) | 100,00 |
Con riferimento all’unico criterio di valutazione per la Fase I della presente procedura, il Punteggio totale è determinato dalla valutazione dei seguenti sub-criteri:
Tabella 1 - Criteri per l’assegnazione del Punteggio Tecnico in Fase I
Codice | Sub-criterio | Descrizione | Punteggio tecnico massimo | Punteggio tecnico minimo di ammissibilità |
1 | Capacità di soddisfare il fabbisogno | Livello di rispondenza della soluzione (in termini di qualità e di completezza) ai requisiti funzionali e prestazionali. | 26,00 | 13,00 |
2 | Livello di Innovazione | Capacità della soluzione di innovare e migliorare sostanzialmente l’ambito di operatività nel quale è destinata ad essere inserita. | 24,00 | 12,00 |
3 | Industrialità e fattibilità tecnica | Realizzabilità e riproducibilità della soluzione secondo un processo industriale adeguato rispetto al mercato di riferimento | 18,00 | 9,00 |
4 | Riduzione del costo complessivo | Accorgimenti adottati per limitare i costi della soluzione lungo tutto il ciclo di vita (produzione, consegna, installazione, uso, manutenzione, gestione, dismissione e smaltimento) | 14,00 | 7,00 |
5 | Riduzione degli impatti ambientali | Accorgimenti e misure adottati per assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione lungo tutto il ciclo di vita (produzione, consegna, installazione, uso, manutenzione, gestione, dismissione e smaltimento) | 10,00 | 5,00 |
6 | Qualità dell’organizzazi one di progetto | Coerenza e qualità dell’organizzazione del lavoro rispetto agli obiettivi e delle competenze tecnico-scientifiche del team di ricerca effettivamente impegnato nel progetto. | 8,00 | 4,00 |
Totale | 100,00 | 50,00 |
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Per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati, relativi ad elementi qualitativi di valutazione del punteggio tecnico, ogni membro della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, indicando al massimo una cifra decimale dopo la virgola. Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni sub-criterio.
Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio sarà quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo riportato nella precedente Tabella 1.
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Il punteggio complessivo sarà quindi dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.
Con riferimento al punteggio tecnico PT questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es.1 PT: 50,2367 punteggio attribuito PT: 50,23).
Per ciò che concerne la proposta di Business Plan essa non sarà oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, ma costituirà esclusivamente una base informativa e conoscitiva per la Regione Puglia al fine di predisporre modalità omogenee di redazione dei Business Plan che costituiranno parte integrante dell’Offerta richiesta in Fase II.
La Regione Puglia selezionerà fino ad un massimo di 12 (dodici) concorrenti, con un minimo di 3 (tre), da ammettere alla successiva Fase II, sulla base del punteggio assegnato agli studi di fattibilità presentati secondo i parametri di cui alla precedente Tabella 1. Si precisa che la valutazione degli studi di fattibilità avverrà esclusivamente in base a parametri di valutazione afferenti il merito tecnico e la qualità dello studio di fattibilità.
I migliori concorrenti classificatisi ai primi dodici posti della graduatoria, con un minimo di 3 (tre), saranno invitati a partecipare alla Fase II.
Non saranno comunque ammessi alla Fase II i concorrenti che abbiano presentato studi fattibilità che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo per ogni sub criterio, pari almeno ai valori riportati nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità” della precedente Tabella 1, e comunque pari almeno ad un totale di 50 punti su 100 assegnabili.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di concorrenti ammessi alla Fase II, vedasi quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.
FASE II
La Fase II ed il relativo contratto di Sviluppo Sperimentale verranno aggiudicati a favore dei primi 4 (quattro) concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più alto.
Le offerte presentate per la Fase II saranno aggiudicate a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo |
Offerta tecnica (PT) | 80,00 |
Offerta economica (PE) | 20,00 |
Totale (PTOT) | 100,00 |
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Il Punteggio Totale (PTOT) sarà così determinato:
PTOT=PT+PE
Dove
PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica;
PE = somma dei punti attribuiti all’Offerta economica
Punteggio tecnico PT
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base ai seguenti sub-criteri:
PT=PT(Progetto)+PT(Business Plan) con
PT(Progetto) = somma dei punteggi attribuiti al Progetto Tecnico (Tabella 2) PT(Business Plan) = somma dei punteggi attribuiti al Business Plan (Tabella 3)
Tabella 2 - Criteri per l’assegnazione del Punteggio PT(Progetto) in Fase II
Codice | Sub-criterio | Descrizione | Punteggio tecnico massimo | Punteggio tecnico minimo di ammissibilità |
1 | Livello di Innovazione | Capacità degli elementi tecnici del progetto di innovare e migliorare l'ambito di operatività, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità. | 16,00 | 8,00 |
2 | Capacità di soddisfare il fabbisogno | Capacità degli elementi tecnici del progetto di rispondere alla soluzione in termini di qualità e completezza ai requisiti funzionali e prestazionali, | 16,00 | 8,00 |
nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità. | ||||
3 | Industrialità e fattibilità tecnica | Capacità degli elementi tecnici del progetto di essere oggetto di industrialità e fattibilità tecnica, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità. | 14,00 | 7,00 |
4 | Riduzione del costo complessivo | Capacità degli elementi tecnici del progetto di limitare i costi della soluzione lungo tutto il ciclo di vita, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità. | 12,00 | 6,00 |
5 | Riduzione degli impatti ambientali | Capacità degli elementi tecnici del progetto di assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione lungo tutto il ciclo di vita, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità. | 7,00 | 3,50 |
Totale | 65,00 | 32,50 |
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Tabella 3 - Criteri per l’assegnazione del Punteggio PT (Business Plan) in Fase II
Codice | Sub-criterio | Punteggio tecnico massimo | Punteggio tecnico minimo di ammissibilità |
1 | Sostenibilità | 9,00 | 4,50 |
2 | Visione strategica e commerciale | 6,00 | 3,00 |
Totale | 15,00 | 7,5 |
Per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati, relativi ad elementi qualitativi di valutazione del Progetto Tecnico e del Business Plan, ogni membro della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, indicando al massimo una
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cifra decimale dopo la virgola. Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni sub-criterio.
Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio, relativo alla valutazione del Progetto Tecnico e del Business Plan, sarà quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo riportato rispettivamente nelle precedenti Tabelle 2 e 3.
Il punteggio complessivo del Progetto Tecnico e del Business Plan saranno quindi dati dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.
Con riferimento al punteggio tecnico PT questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 60,5472 punteggio attribuito PT: 60,54).
Relativamente alla valutazione delle offerte tecniche presentate per la Fase II della presente procedura, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte che non hanno conseguito il punteggio tecnico minimo, da realizzarsi su entrambe le componenti del punteggio tecnico, pari a:
almeno 32,50 su 65,00 punti complessivi assegnabili e relativi al solo punteggio per il Progetto Tecnico, di cui, per ogni sub-criterio, un punteggio pari ad almeno quanto indicato nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità” della Tabella 2.
ed almeno 7,50 su 15,00 punti complessivi assegnabili relativi al solo punteggio per il Business Plan, di cui, per ogni sub-criterio, un punteggio pari ad almeno quanto indicato nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità”, di cui alla precedente Tabella 3.
Punteggio economico PE
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il Punteggio Economico (PE) è determinato applicando la seguente formula di aggiudicazione:
PE=20,00*(BA-Pi)/BA
Dove
BA = è l’importo massimo per singolo progetto posto a base d’asta;
Pi = è il prezzo offerto dal singolo concorrente, IVA esclusa; Pì deve essere inferiore a BA, pena l’esclusione.
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Relativamente all’Offerta economica sottoposta per la Fase II della presente procedura, non sono ammesse, pena l’esclusione dalla procedura, offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
Con riferimento al punteggio tecnico PE questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 16,5472 punteggio attribuito PE: 16,54).
Con riferimento all’offerta tecnica, i componenti della Commissione, sia nella Fase I che nella Fase II, terranno conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati per ciascun elemento di valutazione:
Giudizio qualitativo | Coefficiente |
Eccellente | 1,0 |
Ottimo | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Quasi sufficiente | 0,5 |
Mediocre | 0,4 |
Scarso | 0,3 |
Insufficiente | 0,2 |
Inadeguato | 0,1 |
Non valutabile | 0,0 |
11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FASE I
La stazione appaltante e per essa il Seggio di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando di gara per l’apertura dei plichi pervenuti nei termini, procederà a:
dichiarare irricevibili i plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando di gara;
verificare la conformità sia delle informazioni riportate all’esterno del plico che delle modalità di chiusura dello stesso alle prescrizioni del disciplinare;
aprire i plichi pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara, previa verifica della loro integrità;
constatare le buste contenute nel plico;
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aprire le buste “A” di tutte le offerte ammesse;
verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta busta “A”;
verificare che non vi siano forme di divieto a partecipare;
aprire le buste contenenti l’Offerta tecnica e dare atto del loro contenuto.
Di seguito la Commissione giudicatrice nominata, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste B ”Offerta tecnica” delle ditte ammesse, accertando l’esistenza e la regolarità dei documenti richiesti e provvederà ad escludere dalla gara tutte quelle che non soddisfano i requisiti tecnici richiesti dal Capitolato Tecnico; le buste tecniche dei concorrenti precedentemente esclusi dal Seggio di gara ne l l a f as e de l l a va l ut a z io n e d e l l a busta “ documentazione” non saranno aperte.
A ciascuna offerta sarà assegnato il relativo punteggio totale per la componente tecnica dell’offerta, come somma dei diversi elementi di valutazione.
Si precisa che saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o modifichino le condizioni stabilite, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le offerte che avranno superato la soglia di ammissibilità indicata al paragrafo 10. saranno stilate in una graduatoria da cui le prime dodici classificate, con un minimo di
3 (tre), saranno proclamate aggiudicatarie in via provvisoria della FASE I ed accederanno alla II FASE.
In caso di parità del punteggio tecnico prevarrà il concorrente che ha conseguito il punteggio più alto relativamente al sub-criterio 1 “Livello di innovazione”.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di concorrenti ammessi alla Fase II, vedasi quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.
Successivamente, la Stazione Appaltante provvederà alle verifiche amministrative sui requisiti di natura oggettiva e soggettiva dichiarati dai concorrenti ammessi in via provvisoria alla Fase II e, ad esito positivo, ad adottare un provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a comunicare l’avvenuta adozione nei termini e con le modalità dell’articolo 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace a termini dell’art. 11 co. 8 del citato decreto.
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Alle sedute pubbliche (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della Regione Puglia, dovrà essere comunicato mediante fax/PEC da trasmettere al numero/indirizzo indicato al punto I.1) del Bando, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Regione Puglia ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale della Regione Puglia di procedere alla sua identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx 00 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all’ammissione dei concorrenti, la regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dagli operatori economici partecipanti alla gara adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. Si riserva, altresì, la facoltà di non ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel casellario informatico dell’Autorità di Xxxxxxxxx dei Contratti Pubblici ovvero in situazioni che comportino l’interdizione dalle gare con le pubbliche amministrazioni. La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma di partecipazione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e professionalmente adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle Autorità.
12. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nel limite del 15% dell’offerta economica presentata dal concorrente. In tal caso l’operatore economico concorrente dovrà indicare nell’istanza di partecipazione di FASE I, pena inammissibilità del subappalto, se intende ricorrere al subappalto e nell’offerta economica di FASE II i servizi che intende eventualmente subappaltare.
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione Puglia delle prestazioni subappaltate.
Inoltre, si precisa quanto segue:
1. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
2. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
3. Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle contrattualizzate dall’Aggiudicatario.
4. L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso la sede dell’Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l’Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. L’aggiudicatario dovrà dichiarare di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art.10 della L. n°575/1965 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione Puglia delle prestazioni subappaltate, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto l’aggiudicatario con la stipula del contratto, assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui saranno affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature e mezzi da fornire.
6. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
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7. L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti della ditta affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
8. L’Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento.
9. le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.
11. In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Regione Puglia, con specifico provvedimento, previo:
deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente disciplinare (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006).
13. STIPULA DEL CONTRATTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE
Individuati gli aggiudicatari ammessi alla Fase III e decorso il termine di legge per eventuali ricorsi giurisdizionali (cd. stand-still), la stazione appaltante procederà a sottoscrivere con ciascun aggiudicatario il contratto relativo alla fase III.
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti definitivamente aggiudicatari:
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a) della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) della eventuale documentazione utile ai fini dell’accertamento previsto dalle norme antimafia;
c) del deposito delle spese contrattuali consistenti in marche da bollo e un originale del mod. F23 relativo alla prova del versamento dell’imposta di registro;
d) (in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario) atto di costituzione del Raggruppamento e/o del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata, ai sensi del comma 15 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
Con gli aggiudicatari definitivi verrà stipulato un Contratto conformemente allo schema allegato al presente disciplinare di gara, del quale faranno parte l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica oltre al Capitolato tecnico, allorché non materialmente allegati.
Qualora gli aggiudicatari non producano la documentazione richiesta ovvero non risultino in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’inadempiente – e in ogni caso fino al completo esaurimento della graduatoria finale.
Il Contratto sarà stipulato nei termini di cui all’art. 10, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta fermo il disposto dei commi 10-bis e 10-ter dell’articolo da ultimo citato.
Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
Il contratto sarà sottoscritto, ai sensi dell’art.11 comma 13 del Codice, in formato elettronico, per cui l’aggiudicatario, alla data di stipulazione, dovrà obbligatoriamente essere in possesso di firma digitale in corso di validità.
Contestualmente alla stipula dei Contratti di Sviluppo Sperimentale, la Regione Puglia procederà a corrispondere in favore di tutti i concorrenti ammessi alla Fase II gli importi, così come individuati al paragrafo 1.3 del presente disciplinare nonché, ai soggetti aggiudicatari di Fase II, il 20% dell’importo di aggiudicazione a titolo di acconto (previa presentazione di fidejussione di pari importo).
Nessun importo verrà corrisposto ai concorrenti /aggiudicatari di Fase I che non abbiano presentato l’offerta di Fase II.
La durata stabilita per lo sviluppo del prototipo è di 8 mesi consecutivi e successivi alla data di stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale, salvo quanto previsto nello Schema di Sviluppo Sperimentale nel caso di mancata validazione del prototipo. La fase di sperimentazione in ambiente reale è della durata di 4 mesi consecutivi e successivi alla data di validazione del prototipo – validazione attestata, al termine dello sviluppo
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del prototipo, con la firma del “Verbale di validazione del prototipo” da parte di una Commissione di Validazione come meglio descritto nello Schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale.
Tale fase di sperimentazione si conclude con la firma, da parte della predetta Commissione di Validazione di un “Verbale di validazione finale del prototipo” che attesta il buon esito della fase di sperimentazione del prototipo in ambiente reale, tutto come meglio specificato nello Schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale.
In ogni caso l’amministrazione si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
14. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per tutta la durata della presente procedura, compresa la Fase II a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa nella Fase I.
15. STIPULA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Esaurita la Fase III, successivamente alla firma del “Verbale di validazione finale del prototipo” di cui al precedente paragrafo, ove sia stata sviluppata una soluzione innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale attraverso brevetti ed in genere forme di protezione dei diritti di privativa industriale e/o di diritto d’autore, la Regione Puglia procederà alla stipula con ciascun fornitore aggiudicatario di un Contratto di gestione dei DPI secondo lo Schema contrattuale allegato al presente Disciplinare. Ai fini della stipula del Contratto di Gestione dei DPI, il Fornitore dovrà prestare una cauzione definitiva, in conformità a quanto richiesto al precedente paragrafo 13.
16. GARANZIE
L’ appaltatore si assume la piena incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutti i mezzi, allestimenti ed attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, per l’utilizzo di software e con il personale impiegato, a qualunque titolo, nei lavori appaltati, in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l’accettazione da parte della Amministrazione dell’offerta non esonera in alcun modo l’appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per
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qualunque inconveniente che dovesse verificarsi ai mezzi, allestimenti ed attrezzature fornite.
L’appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi dichiara che nel prezzo dell’offerta, sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’utilizzo di software e per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
17. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
18. CONTROVERSIE
L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Piazza Xxxxxxx – Bari.
19. CLAUSOLA FINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico, nello, nel bando di gara e nel presente Disciplinare, unitamente ai relativi allegati Schema di contratto di Sviluppo Sperimentale e Schema di Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.
Per quanto concerne il segreto industriale, i concorrenti che in fase di gara dovessero dichiarare il falso ovvero attestare situazioni di non contraffazione dei diritti di terzi successivamente smentite dai controlli effettuati dalla stazione appaltante, oltre a risponderne nelle sedi giudiziarie competenti, si assumono la piena e incondizionata responsabilità sollevando la Regione Puglia da qualsiasi forma di incombenza rispetto a terzi controinteressati.
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Ai sensi dell’art.16 della Legge regionale della Puglia n.15/2008 i partecipanti alla presente procedura devono espressamente dichiarare di astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di uguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti.
20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale del concorrente all’esecuzione delle prestazioni nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste “A”, e “B” potranno essere comunicati a:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n.241/1990.
Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata legge n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Il titolare del trattamento dei dati riservati è: Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx x.00, mail: x.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
21. ACCESSO AGLI ATTI
Con riferimento alle Fasi I e II, successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all’art. 79, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 163/2006, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto del capo V della Legge n. 241/1990 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006 e di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
I concorrenti cui sia notificata la comunicazione di esclusione potranno avere accesso agli atti che li riguardano, nei prescritti termini di legge per eventuali impugnative avverso la propria esclusione.
Sia in Fase I che in Fase II il concorrente, in via collaborativa, potrà allegare all’Offerta Tecnica una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal proprio rappresentante legale, indicando analiticamente le parti delle stesse eventualmente contenenti “segreti tecnici o commerciali” che intenda non rendere accessibili a terzi.
Tale indicazione dovrà comunque essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà corredare la suddetta dichiarazione di ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.
Al riguardo si evidenzia che l’art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 – nell’escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
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delle medesime, che costituiscono motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”– fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.
In assenza delle suddette dichiarazioni, motivate e documentate, l’Amministrazione procederà secondo l’iter normativo vigente.
22. APPALTO SOSTENIBILE/APPALTO VERDE
Il presente appalto pre-commerciale, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale ed in adesione alla Legge Regionale del 1 agosto 2006 n.23, “Norme regionali per la promozione degli acquisiti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazione pubbliche” risponde alla logica del Green Public Procurement attraverso la valutazione del parametro sulla riduzione dell’impatto ambientale della soluzione innovativa proposta ed in particolare del criterio “Accorgimenti e misure adottati per assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione lungo tutto il ciclo di vita (produzione, consegna, installazione, uso, manutenzione, gestione, dismissione e smaltimento)”.
In raccordo con la disciplina sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, la presente procedura è da considerarsi pertanto “appalto verde”.
23. ALLEGATI
I seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare di gara:
Allegato 1: fac-simile di dichiarazione unica – Fase I;
Allegato 1bis: fac-simile dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m- ter) del D.Lgs. n. 163/2006;
Allegato 2 – Modello di dichiarazione di offerta tecnica - Fase I;
Allegato 3 – Capitolato tecnico;
Allegato 4 – Schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale;
Allegato 5 – Schema di Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
IL DIRIGENTE