ED.07/2020
ED.07/2020
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie per comprendere la natura dei servizi di investimento prestati da FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. S.C. (di seguito, la “Banca”), il tipo di Prodotti finanziari offerti e i rischi che li accompagnano. Il presente documento non riguarda il servizio di gestione di portafogli prestato dalla Banca, per il quale è a disposizione del Cliente o del potenziale Cliente un’apposita informativa presso gli sportelli della Banca ovvero delle banche incaricate della commercializzazione del servizio.
Il presente documento (di seguito, l’”Informativa Precontrattuale”) contiene:
Sez. 1 Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
Sez. 3 Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza Sez. 4 Informazioni sui Prodotti Finanziari
Sez. 5 Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi
Sez. 6 Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente Xxx. 7 Gestione degli ordini
Sez. 8 Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente
Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo sin d’ora che è attivo il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per ulteriori informazioni e per ogni richiesta i nostri operatori sono a Sua disposizione presso gli sportelli della Banca.
Sez. 1
Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa
Via Richinvelda, 4 - San Giorgio della Rich. (PN) -- tel. 0427/968811-- fax 0427/96781 xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Iscr. Reg. Imprese PN / Cod. Fisc. n. 00067610931 - R.E.A. n.172
Albo delle Banche n. 294.90 - ABI 8805/4 - Iscritta al Reg. Region. Coop. al n. A159668 Aderente al Gruppo Bancario Coop. Cassa Centrale Banca, iscr. all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA Aderente: X.xx Nazion. di Garanzia, X.xx di Garanzia dei Depositanti, X.xx di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred. Coop. Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
- Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra Cliente e Banca
La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l’italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).
- Metodi di comunicazione
Il Cliente può comunicare con la Banca di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso la sede della Banca, tramite soggetti abilitati all’offerta fuori sede, tramite apposito applicativo internet ovvero, qualora la Banca lo consenta, telefonicamente, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca conserva le registrazioni di tali telefonate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- Firme elettroniche
Il Cliente può sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito a custodia e amministrazione di titoli (di seguito, il “Contratto”) tramite l’apposizione di firma elettronica avanzata, ed in particolare di firma grafometrica erogata dalla Banca, nonché, laddove previsto, tramite l’apposizione di firma elettronica qualificata, ed in particolare di firma digitale. Se è prevista la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione o accettazione scritta o di impartire un’istruzione o un ordine, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche mediante sottoscrizione attraverso le modalità di firma elettronica menzionate del documento informatico relativo al modulo della comunicazione, della dichiarazione o dell’accettazione, ove predisposto dalla Banca.
- Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela - Reclami
Per eventuali reclami, il Cliente, anche potenziale, può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca, all’indirizzo e ai recapiti sopra riportati. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.
Il processo di gestione dei reclami da parte della Banca attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori nonché attinenti a Prodotti di Investimento Assicurativi, come di seguito definiti, si conclude tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Con riferimento alla distribuzione dei Prodotti di Investimento Assicurativi, come di seguito definiti, se il reclamo non attiene all'attività di distribuzione assicurativa, ma è relativo ai prodotti ed al comportamento della compagnia assicurativa, la Banca lo trasmetterà senza indugio alla compagnia assicurativa medesima, dandone contestuale notizia al Cliente.
La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente e comunque nel termine sopra indicato.
Dopo aver presentato un reclamo, se il Cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice - anche ai fini del rispetto della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – può:
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Xxxxx ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, con essa convenuto.
- Autorizzazione a operare e recapito dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione
La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:
Esecuzione degli ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio: attraverso tali servizi la Banca acquista e vende, in contropartita diretta con i clienti, gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 del TUF e gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei servizi di investimento ai sensi del TUF (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, “Prodotti Finanziari”).
Nello svolgimento dell’attività di negoziazione di Prodotti Finanziari, la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” di cui alla Sezione 6 della presente Informativa Precontrattuale (di seguito, la “Strategia di Esecuzione”), sulla quale il Cliente esprime il proprio consenso mediante sottoscrizione del Contratto.
Collocamento e distribuzione: la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari ed effettua la distribuzione di ulteriori tipologie di Prodotti Finanziari sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli emittenti, offerenti e/o responsabili del collocamento. Per l’adesione ad ogni collocamento o distribuzione, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica messa a disposizione dalla Banca. Nello svolgimento del servizio, la Banca rispetta le disposizioni della normativa in materia di servizi di investimento e distribuzione assicurativa applicabili ed in particolare procede alle verifiche di adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse. Nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF (di seguito “Prodotti di Investimento Assicurativo”), la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
Il servizio di collocamento e l’attività di distribuzione prevedono anche un’attività di assistenza da parte della Banca alla Clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch) nel periodo successivo al collocamento e distribuzione di tali prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.
Ricezione e trasmissione di ordini: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei clienti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all’esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Qualora consentito dalla Banca, il Cliente può operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (“execution only”), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l’ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.
Consulenza in materia di investimenti: lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto o su altro supporto durevole ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza - che può essere prestato su richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto - è finalizzato esclusivamente alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal Cliente o proposta dalla Banca.
La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l’adeguatezza dell’operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.
Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l’adeguatezza dell’operazione esclusivamente sulla base delle necessarie informazioni, rilasciate dal Cliente ai sensi dell’art. 40 del regolamento intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “Regolamento Intermediari”). Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
Le modalità di prestazione del servizio sono riportate nella Sezione 3 della presente Informativa Precontrattuale.
Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal Contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.
L’autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi è stata rilasciata da: BANCA D’ITALIA – Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXX. Ulteriori informazioni sull’autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e/o richieste a Banca d’Italia.
La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L’autorizzazione è stata rilasciata da: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx. Ulteriori informazioni sull’autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito xxx.xxxxx.xx e/o richieste all’IVASS.
- Indicazione sull’utilizzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte della Banca
La Banca può operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l’apposito albo unico, previsto dall’articolo 31 del TUF (di seguito, “Consulenti Finanziari”). I Consulenti Finanziari consegnano al Cliente, al momento del primo contatto, una comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento dei Consulenti Finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti di cui all’Allegato 4 del Regolamento Intermediari, oltre ad e una dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell’art. 31, comma 3 bis del TUF e dell’art. 159, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al Consulente Finanziario che ha promosso o collocato il Contratto.
- Natura, frequenza e date dei rendiconti
A rendiconto dell’attività svolta per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l’offerta fuori sede), la Banca:
• al momento della ricezione dell’ordine, rilascia al Cliente idonea documentazione contenente, tra l’altro, gli elementi identificativi dell’ordine, l’eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell’operazione nonché l’eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
• invia al Cliente un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall’intermediario negoziatore a cui l’ordine è stato trasmesso. L’avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell’operazione eseguita (tra cui il giorno, l’orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell’ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui il Prodotto Finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
• in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, “OICR”), fornisce al Cliente le informazioni messe a disposizione dalle società di gestione o dai soggetti da esse delegati, qualora questi non vi provvedano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla normativa;
• su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
• per gli strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva, nel caso di operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica agli stessi quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo;
• almeno con cadenza trimestrale, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.
- Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente
La Banca adotta le misure di tutela di cui alla successiva Sezione 2 “Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela”.
- Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall’articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (sito web del Fondo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/).
Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.
La Banca aderisce, altresì, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxxx.xxx). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.
- Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse
La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti al momento della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
La Banca adotta un’apposita policy interna - di cui la presente informativa costituisce una sintesi - per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna e delle proprie dimensioni.
La Banca identifica al suo interno la funzione preposta alla verifica del rispetto della predetta policy, alla tenuta del c.d. “Registro elettronico dei Conflitti” – ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al consiglio di amministrazione.
La Banca, inoltre, provvede a:
- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti.
Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, la Banca deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:
a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
x. xxxxxxxx la medesima attività del Cliente;
e. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
La Banca individua pertanto le seguenti principali macro categorie di conflitti di interesse:
• conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l’interesse di un Cliente a discapito di un altro;
• conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall’erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del Cliente;
• conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
• conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano Incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;
• conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto un Prodotto Finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.
La politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta.
Al fine di garantire tale indipendenza la Banca adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:
a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
c. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
d. impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Nonostante l’adozione di tali misure, tra la Banca e la propria Clientela possono insorgere dei conflitti derivanti da:
- incasso e/o pagamento da parte della Banca di incentivi diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione dei servizi (es. commissioni di mantenimento retrocesse dalle SGR/SICAV alla Banca nell’ambito del collocamento di parti di OICR);
- collocamento semplice e negoziazione per conto proprio di Prodotti Finanziari di propria emissione ovvero emessi da Banche appartenenti al sistema del credito cooperativo;
- collocamento semplice di Prodotti Finanziari - ivi comprese parti di OICR - emessi da: a) soggetti indirettamente partecipanti in misura rilevante nella Banca; b) soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca.
Inoltre possono insorgere conflitti tra i clienti della Banca in conseguenza di un trattamento non omogeneo degli ordini di uno o più clienti.
A tal proposito si evidenzia che la Banca applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli clienti l’omogeneità del trattamento (c.d. “fair treatment”).
Si fa rimando alla più complessiva policy sui conflitti d’interesse adottata dalla Banca per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la prevenzione, gestione e riduzione dei conflitti di interesse.
Sez. 2
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso di essa. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto,
ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione nella stessa specie monetaria. Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca può custodire i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.
- Informazioni circa il subdeposito degli strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti e responsabilità della Banca.
La Banca può subdepositare, previo consenso del Cliente, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, gli strumenti finanziari cartacei e dematerializzati (di seguito “Titoli”) presso depositari centrali di Xxxxxx o depositari centrali ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. w-septies del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d’Italia il 5.12.2019. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari dematerializzati detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
La Banca, previa autorizzazione del Cliente, ricorre al deposito degli strumenti finanziari dello stesso in un “conto omnibus” aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Nel caso di ricorso al deposito in un “conto omnibus”, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà.
In caso di sub-deposito presso soggetti di paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, i diritti del cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati
possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall’ordinamento giuridico italiano e/o dell’Unione Europea: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l’eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l’eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.
In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall’organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
- Informazioni su privilegi e diritti
Il Contratto prevede che:
• se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
• se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente, o a mezzo di altro intermediario abilitato, un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa;
• prima di disporre dei Titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni per l’adempimento delle sue obbligazioni;
• la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente;
• se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
- Compensazione legale e volontaria
Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/Cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.
Sez. 3
Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
• Cliente al dettaglio;
• Cliente professionale;
• controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
Preliminarmente la Banca comunica al Cliente la categoria di appartenenza.
A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun Cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.
In particolare, la Banca, per poter dar corso alla richiesta di un Cliente al dettaglio di poter essere riconosciuto come Cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro; 3) Il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione. Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.
Cliente al dettaglio |
Descrizione |
Il "Cliente al dettaglio" (retail) è il Cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate". |
Informativa e tutela |
La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente al dettaglio" informazioni circa: - la Banca ed i servizi prestati; - la natura ed i rischi dei Prodotti Finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela; - i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; - l’esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. Nei confronti del “Cliente al dettaglio” si applicano tutte le norme che garantiscono: - l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (“best execution”); - la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; - la reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti. |
Passaggio a Cliente professionale |
Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "Cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente: 1. richiesta in forma scritta da parte del Cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento; 2. inoltro al Cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l’avvertimento che la nuova classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; 3. dichiarazione scritta del Cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tale protezione; 4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Intermediari; 5. notifica al Cliente della nuova classificazione. |
Cliente professionale |
Descrizione |
Il “Cliente professionale” è un Cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall’allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari nonché dal regolamento adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, del TUF ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell’ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti). |
Informativa e tutela |
La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente professionale" esclusivamente informazioni circa: - la Banca e i servizi prestati; - la natura e i rischi dei Prodotti Finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela; - i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; - l’esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. Nei confronti del “Cliente professionale” si applicano le norme che garantiscono: - l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (“best execution”); - la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte); - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; - la reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti. |
Passaggio a Cliente al dettaglio |
I “clienti professionali” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come “clienti al dettaglio”. La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come “Cliente al dettaglio”. |
Controparte qualificata |
Descrizione |
Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2), e 3), del TUF; nonché quelli di cui all’art. 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni. |
Informativa e tutela |
Alle “controparti qualificate” si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (“Direttiva MiFID II”) in tema, tra l’altro, di informativa e reportistica. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”), alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la Banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni. |
Passaggio a Cliente al dettaglio |
Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”. La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come “Cliente al dettaglio”. |
Passaggio a Cliente professionale |
Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l’obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come “clienti professionale” in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni. Il perfezionamento del passaggio a Cliente professionale è subordinato al consenso della Banca |
Servizio di consulenza in materia di investimenti
Oggetto del servizio
La Banca presta al Cliente che abbia richiesto di avvalersene il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Il servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo paragrafo Profilatura del Cliente (di seguito, la “Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito, il “Profilo finanziario”) e, limitatamente all’operatività in strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito, i “Derivati OTC”), delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo paragrafo “Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza”.
L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto finanziario.
Ambito del servizio
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.
La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “Prodotti in Consulenza Obbligatoria”):
- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 1 della presente Informativa Precontrattuale;
- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 5 della presente Informativa precontrattuale;
- gli strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito, i “Derivati OTC”).
I Prodotti in Consulenza Obbligatoria sono catalogati sulla base del loro “target market” di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
Previa richiesta del Cliente, o su iniziativa della Banca, quest’ultima - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario - fornisce raccomandazioni personalizzate anche con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria.
Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti Finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente.
Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
I clienti possono operare in Derivati OTC esclusivamente in regime di consulenza e nell’ambito delle raccomandazioni personalizzate della Banca. Il Cliente prende atto e accetta che la mancata attivazione del servizio di consulenza o la sua sospensione/cessazione comporta l’impossibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti relativi ai Derivati OTC.
La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate sui Derivati OTC e, precisamente, individua tra i propri modelli contrattuali standard già catalogati sulla base del mercato di riferimento e sulle esigenze finanziarie da soddisfare, quello adatto alle finalità indicate dal Cliente e al suo Profilo Finanziario (come infra definito) oppure realizza di volta in volta il prodotto per soddisfare peculiari esigenze del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che la durata dei Derivati OTC è legata alle specifiche esigenze/richieste e prescinde dall’orizzonte temporale indicato in sede di profilatura.
Profilatura del Cliente
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa compilazione di apposito questionario (il “Questionario di Profilatura”), necessario a determinare il profilo finanziario del Cliente (di seguito, il “Profilo Finanziario”). La Banca acquisisce le informazioni per la Profilatura del cliente tramite le risposte a tutte le domande contenute nell’apposito Questionario di profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:
- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti:
• da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
• da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica;
- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:
• congiuntamente dagli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche;
• da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.
All’esito della profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura.
Le informazioni contenute nel Questionario di Profilatura hanno una validità di massimo 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l’individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l’adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.
La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l’attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando, la Profilatura in essere.
L’aggiornamento della profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.
Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza
Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l’operazione.
Nei casi in cui fornisca raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria ovvero a operazioni di vendita di Prodotti finanziari, la Banca verifica l’adeguatezza dell’operazione e ne comunica l’esito al Cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l’operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
Dichiarazione di adeguatezza
La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente paragrafo “Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza”, non adeguata.
Sez. 4
Informazioni sui Prodotti Finanziari
Prima di effettuare un investimento in Prodotti Finanziari il Cliente deve avere ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che lo stesso comporta.
A tal fine, la Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di Prodotti Finanziari e sui rischi ad esse connessi. La Banca, inoltre, consegna al Cliente prima di effettuare operazioni per suo conto apposita documentazione contenente una descrizione della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari. Nella prestazione del servizio di collocamento e distribuzione di Prodotti Finanziari, la Banca consegna al Cliente la documentazione informativa predisposta e messa a disposizione dalla società emittente/offerente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede della Banca.
Sez. 4.1: INFORMAZIONI SULLA NATURA DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI PRODOTTI FINANZIARI
La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto:
- titoli di capitale;
- titoli di debito;
- quote e azioni di OICR (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile);
- strumenti finanziari derivati;
- Prodotti di Investimento Assicurativo;
- certificati di deposito.
La Banca può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine.
La Banca non potrà in ogni caso eseguire ordini conferiti da clientela al dettaglio aventi ad oggetto i prodotti finanziari a complessità molto elevata di cui al seguente elenco:
- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio “Asset Backed Securities”);
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio “Contingent Convertible Notes”, prodotti finanziari qualificabili come “additional tier 1” ai sensi dell’art. 52 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito, “CRR”);
- prodotti finanziari credit linked (ossia esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quella di copertura;
- prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente.
Titoli di capitale e titoli di debito
Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i commercial paper, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca).
L’acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.
L’acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell’ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
In caso di fallimento della società emittente:
- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie;
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio generico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio generico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
Per gli investimenti in Prodotti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. rischio emittente) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al Cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l’emittente dovrà corrispondere al Cliente.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Con riferimento ai titoli di debito, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal Cliente fino alla scadenza. Qualora il Cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.
Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%.
È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le obbligazioni convertibili. Questi strumenti offrono all’investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il Cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.
Obbligazioni Strutturate (titoli di debito con componente derivativa)
Il Cliente può sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che il Cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.
Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite “derivative”, ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.
Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. “cedole”) che in quella di pagamento unico a scadenza (“rendimento a scadenza”). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:
- parte “fissa”: rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all’investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall’andamento della variabile collegata al titolo stesso;
- parte “variabile”: rendimento che può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all’andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).
I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli “plain vanilla”.
I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:
I futures: le operazioni su “futures” comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del Cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.
Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del Cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se il Cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il Cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
Le opzioni: le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.
L'acquisto di un'opzione (“call”) è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, Il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.
Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un Cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un'opzione (“put”) comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.
Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
Sia per le operazioni in futures che per le operazioni in opzioni, Il Cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l’investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il Cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della “clearing house” al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.
Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.
L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno “swap” è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
I warrant: sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell’emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il “warrant” – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante l’opzione che gli è stata concessa.
Quote e azioni di oicr
La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all’eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR (ossia, in particolare, fondi comuni d'investimento e SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento ai fondi comuni d’investimento aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
I fondi speculativi sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano ai limiti e ai divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. È la tipologia di fondo impiegata SGR per costituire “hedge fund” di diritto italiano. Si tratta di OICR non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina europea in tema di OICR.
In aggiunta ai rischi propri di un investimento in OICR, i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:
• poter derogare ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, aumentando la rischiosità dell’investimento;
• poter investire in fondi “hedge” insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
• tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (al fine di permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
• poter ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell’OICR. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc.;
• poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell’OICR.
Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti all’OICR. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l’importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico Cliente.
Prodotti di investimento assicurativo
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Prodotti di Investimento Assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere le seguenti tipologie di Prodotti di Investimento Assicurativo:
- Ramo I - di tipo rivalutabile a gestione separata, in quanto il premio versato viene investito in strumenti finanziari (generalmente titoli di stato o obbligazioni a basso rischio);
- Ramo III (Unit Linked e Index Linked) - le cui prestazioni sono collegate all'andamento di quote di OICR o indici;
- Xxxx X - che prevedono il pagamento di un capitale rivalutato alla scadenza, in quanto investito in quote di OICR o altri strumenti finanziari;
- Multi-ramo - combinazione di elementi di Ramo I e Xxxx XXX.
Il grado di rischiosità del Prodotto di Investimento Assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo:
1) Prodotti di ramo I “rivalutabili”
I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per il Cliente in quanto collegati al rendimento di una gestione interna separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall’impresa di assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che, in caso di riscatto, il Cliente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della gestione interna separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.
2) Prodotti di ramo III “unit linked”
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dal Cliente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli
strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal Cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati:
- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR;
- l’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico del Cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro;
- l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l’utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti o prodotti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L’utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- l’investimento in Prodotti di Investimento Assicurativo emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il Cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
3) Prodotti di ramo III “index linked”
I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall’impresa di assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il Cliente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un Prodotto di Investimento Assicurativo di tipo index linked comporta per il Cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico del Cliente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati.
4) Prodotti di ramo V “capitalizzazione”
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il Cliente laddove siano collegati ad una gestione separata; la gestione separata è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked sopra.
5) Prodotti “multiramo”
Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una gestione interna separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.
Sez. 4.2: Informazioni sui Rischi Propri delle Tipologie specifiche di Prodotti Finanziari
Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il Cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi Prodotti Finanziari, i seguenti elementi:
• la variabilità del prezzo del Prodotto Finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
• la liquidità di un Prodotto Finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il Prodotto Finanziario è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i Prodotti Finanziari trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei Prodotti Finanziari non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di Prodotti Finanziari viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore dei Prodotti Finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di Prodotti Finanziari trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il Cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi;
• la divisa in cui è denominato il Prodotto Finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l’Euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;
• gli altri fattori fonte di rischi generali:
- denaro e valori depositati: l’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato;
- commissioni ed altri oneri: prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite;
- operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni: le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà
impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni;
- sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni: gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“order routing”), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati;
- sistemi elettronici di negoziazione: i sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi;
- operazioni eseguite fuori da mercati organizzati: gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un Prodotto Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora il Prodotto Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti;
investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in: la Banca può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a “bail-in” secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (“BRRD”) e dai D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
La normativa prevede che, qualora una banca o un intermediario si trovi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative, in relazione ai titoli emessi dalla stessa, possono essere adottate le seguenti misure:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dello stesso;
b) il bail-in, quando la misura indicata alla lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto e ricorrano le condizioni per la risoluzione della banca o dell’intermediario. Il bail-in comporta la riduzione o l’azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Si applica secondo la gerarchia di seguito indicata: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale; iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari (ossia privi di garanzie); v) i titolari di deposito che non sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per la parta eccedente l’importo di 100.000 Euro); v) i titolari di deposito che sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per l’importo eccedente 100.000 Euro). Restano escluse dall’ambito di applicazione del bail-in alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite all’art. 1, comma 1, lett. rr), del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Lo strumento del bail-in può essere applicato sia individualmente che in combinazione con altre misure di risoluzione previste dalla normativa applicabile: (1) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (2) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (3) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Rischi legati all’operatività su “mercati emergenti”
Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come “emergenti” possono esporre il Cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l’operatività su mercati di paesi più sviluppati.
In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese “a mercati emergenti” sono i seguenti:
- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese “emergente”.
Più in particolare, si può considerare “paese a mercati emergenti” quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:
• reddito pro capite inferiore al parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale;
• recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell’economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all’insediamento nel paese di capitali esteri);
• graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
• recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un’evoluzione in senso democratico del sistema politico;
• non adesione all’OCSE.
Si definisce quindi operatività su “mercati emergenti” quella avente ad oggetto Prodotti Finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.
Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.
La tipologia di rischio che caratterizza l’attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in Prodotti Finanziari quotati su mercati emergenti, è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:
a) assetto economico
Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.
Anche l’eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all’assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l’instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.
b) situazione politica
È risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.
L’assetto politico di molti paesi “a mercato emergente” può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.
Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell’assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.
Particolarmente difficile può quindi risultare per il Cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.
c) situazione del mercato finanziario
I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.
Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi dei Prodotti Finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.
d) situazione valutaria
Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.
Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.
e) raccolta di informazioni
Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.
La possibilità del Cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.
f) settlement
L’affidabilità e l’efficienza dei sistemi di custodia dei Prodotti Finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.
Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al Cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest’ultimo acquistati.
g) rischio emittente e rischio di credito
L’instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti Prodotti Finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).
Alcuni paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.
Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall’esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.
h) regime fiscale
La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.
All’operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d’origine del Cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.
i) rischio legale e di regolamento
Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L’esecutorietà dei diritti acquisiti dai clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.
RISCHI LEGATI ALL’OPERATIVITÀ SU CORPORATE BONDS
Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni societarie (i “corporate bonds”) che sono quelle in cui l’emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad es. banche e società industriali).
Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al Cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.
I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell’emittente, elaborate dalle principali agenzie di rating. L’elenco delle agenzie di rating registrate e certificate in conformità alla normativa europea può trovarsi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 2015/C 33/04 e successive modificazioni (al sito internet: xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX), nonché in numerosi mezzi di comunicazione e siti internet.
Queste ultime elaborano delle valutazioni sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sulla capacità di tali soggetti di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.
Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. “long-term issue credit ratings” (il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno). Ampi riferimenti alle caratteristiche delle tipologie di rating assegnati e dei vari sistemi di classificazione possono essere reperiti sui principali mezzi di comunicazione e sui siti internet (ad esempio sul sito della Borsa Italiana).
Il sistema di valutazione del merito creditizio adottato dalle agenzie di rating classifica i Prodotti Finanziari come “investment grade” o “non investment grade”.
Si sottolinea l’importanza di esaminare attentamente la classificazione di rating attribuita dalle agenzie, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. “high yielder”). Infatti, nell’ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di Prodotti Finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel “non investment grade”.
Sez. 5
Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi
Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato (“Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento”); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al Cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell’Informativa Precontrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al Cliente.
La normativa in materia di incentivi (di cui agli artt. 6, comma 2, 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del TUF e al Titolo V, Parte II, Libro III, del Regolamento Intermediari) è finalizzata a garantire che il pagamento e/o la percezione di compensi o commissioni ovvero benefici non monetari da parte di intermediari ed imprese di investimento:
• abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
• non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del Cliente;
• soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 53 del Regolamento Intermediari; Il regime degli incentivi si applica:
- a tutte le tipologie di compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti i Prodotti Finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla normativa in materia di servizi e attività di investimento;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l’intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.
Il regime degli incentivi non si applica:
- ai pagamenti effettuati all’interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.
Tipologie di incentivi
In base alle tipologie di incentivi identificate nella normativa vigente, alle indicazioni fornite in materia dalle Autorità di Vigilanza nazionale ed europee, ed all’analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della Clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie riconducibili alla fattispecie normativa nelle seguenti ipotesi:
a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es. i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelevamenti obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
La Banca identifica le suddette tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati:
- nel collocamento di quote e/o azioni emesse da OICR, la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e di gestione applicate ai clienti; l’importo di tali commissioni è indicato nel prospetto informativo consegnato al Cliente o consultabile sul sito internet delle società emittenti;
- nella distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo, la Banca riceve dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario assicurativo da essa incaricato, quale remunerazione per il servizio di distribuzione e per la successiva assistenza post-vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e per spese di gestione amministrativa applicate ai clienti;
- nel collocamento di ulteriori Prodotti Finanziari, la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post-vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di collocamento applicate ai clienti.
La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso:
- l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della Clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l’erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post–vendita.
Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento.
Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:
a) informazioni o documentazione relativa a un documento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
b) materiale scritto da xxxxx, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), la Banca nel valutare se l’ospitalità assume un valore de minimis ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.
Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrino nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del Cliente.
Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.
Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari che non integrano le predette condizioni, tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al Cliente e comunicati allo stesso.
Sez. 6
Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. “best execution”), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.
L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del Cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
La disciplina della best execution trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli.
In relazione alla disciplina della best execution, la Banca offre nell’ambito della propria attività di negoziazione su strumenti Finanziari i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafoglio e negoziazione per conto proprio.
Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio, assume importanza centrale l’attività di selezione delle controparti a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza di requisiti ben definiti:
- elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità: gli intermediari negoziatori devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti dalla Banca in tema di supporti tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di “disaster recovery” e altro);
- numero e significatività delle sedi di negoziazione: capacità dell’intermediario di negoziare un’ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di trading venues in modo da garantire le migliori opportunità operative;
- condizioni di negoziazione concorrenziali: capacità degli intermediari di offrire un valido trade-off tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.
L’individuazione delle controparti alle quali inviare gli ordini a fini di esecuzione costituisce l’esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l’analisi dei seguenti parametri:
- profilo di rischio della controparte;
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- tipologia e caratteristiche della best execution adottata;
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento);
- corrispettivo del servizio fornito;
- supporti informativi e operativi;
- tipologia di interconnessione impiegata.
Tale valutazione deve mantenere una propria costante attualità a garanzia della qualità del servizio di best execution offerto al Cliente e pertanto la Banca effettua, almeno una volta l’anno, un processo di revisione volto ad accertare se sussistano le condizioni affinché le controparti selezionate garantiscano il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile.
La revisione è condotta anche ogni volta che interviene una modifica rilevante, che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei Clienti utilizzando le sedi incluse nella propria Strategia di Esecuzione. La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l’ipotesi di apportare modifiche all’importanza relativa dei fattori dell’esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell’esecuzione alle condizioni migliori.
La Banca garantisce l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il Cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti Finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all’interno o al di fuori di esse, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti che per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.
La Banca nel rispetto della propria Strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in xxx xxxxxxxxxxx, il consenso esplicito del Cliente.
Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente, si riassumono nella Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di esecuzione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento Finanziario i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del Cliente.
Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di Esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini. La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla Clientela e l’accesso alle sedi di esecuzione avviene mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker). In particolare, la Banca ha identificato per ciascuna categoria di strumenti Finanziari Cassa Centrale Banca quale soggetto al quale trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest’ultimo.
Tale scelta consente di sfruttare sinergie ed economie di scala con sensibili vantaggi in termini di efficienza e di costi e quindi di qualità complessiva del servizio che la Banca offre ai propri clienti.
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
La Banca offre il servizio di ricezione e trasmissione ordini nei confronti dei propri clienti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti Finanziari:
• Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane
• ETF - ETC - ETN quotati su sedi di negoziazione italiane
• Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi
• Azioni italiane non quotate
• Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli)
• Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli)
• Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane
• Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie
• Derivati non quotati su sedi di negoziazione
Per tali tipologie di strumenti Finanziari la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati nelle seguenti tabelle:
Fattori di esecuzione | Importanza assegnata ai fattori di esecuzione |
Prezzo dello strumento Finanziario e costi di esecuzione e regolamento (“Total Consideration”) | 95% |
Rapidità di esecuzione e di regolamento | 2,5% |
Probabilità di esecuzione e regolamento | 2,5% |
Categoria Titolo | Broker e trading venue |
Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane | CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Borsa Italia in competizione con Chi-X, Turquoise, Bats e Aquis Best execution statica: Mercati MIV, AIM, Global Equity Market |
ETF - ETC - ETN quotati su sedi di negoziazione italiane | CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Borsa Italia in competizione con MTF Tradeweb e Bloomberg |
Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi | CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Germania (Francoforte), Olanda, Francia, Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna in competizione con Chi-X, Turquoise, Bats ed Aquis Best execution statica: Borse USA, Canada, Giappone, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nuova Zelanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Hong Kong, Germania (Euwax, Francoforte Gridato e mercati regionali) |
Azioni italiane non quotate | CASSA CENTRALE BANCA Emittente del Prodotto Finanziario |
Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli) | CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, Bloomberg MTF |
Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli) | CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, Internalizzatore sistematico di Banca IMI |
Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane | CASSA CENTRALE BANCA Best execution statica: Mercati Idem, SedeX, EuroTLX |
Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie | CASSA CENTRALE BANCA Best execution statica: Mercato Eurex, |
Derivati non quotati su sedi di negoziazione | CASSA CENTRALE BANCA Emittente dello strumento finanziario |
Nel rispetto delle disposizioni e dei criteri definiti dalla normativa, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del corrispettivo totale (“total consideration”), sia nel caso di Prodotti Finanziari quotati che di quelli negoziati fuori mercato.
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
La Banca offre il servizio di negoziazione per conto proprio con riferimento agli ordini dei propri clienti diretti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti Finanziari:
- Obbligazioni di propria emissione
Per tali categorie di strumenti Finanziari la Banca segue l’ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella:
Fattori di esecuzione | Categoria Titolo | Broker |
Prezzo dello strumento Finanziario e costi di esecuzione e regolamento (“Total Consideration”) Rapidità di esecuzione e di regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Oggetto dell’ordine Dimensione dell’ordine Altro | Obbligazioni di propria emissione | CONTO PROPRIO |
La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza all’elemento del corrispettivo totale (“total consideration”).
Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica sul proprio sito internet, anche mediante rinvio al sito del negoziatore selezionato, una relazione (“Top 5 Brokers Report”) nella quale, per ciascuna classe di Prodotti Finanziari: (i) rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell’anno precedente; (ii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dalle imprese di investimento a cui ha trasmesso ordini di clienti l'anno precedente.
AVVERTENZE
Nel caso di istruzioni specifiche del Cliente in merito all’esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di Esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente agli elementi dell’ordine oggetto di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall’onere di ottenere il miglior risultato possibile.
Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal Cliente, la Banca esegue l’ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.
Sez. 7 Gestione degli ordini
Nella trasmissione degli ordini, a fini di esecuzione, ad altre entità, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente.
La Banca definisce ed applica una strategia di gestione degli ordini dei Clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto sia ad ordini di altri Clienti sia agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.
A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette (o esegue) le disposizioni della Clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;
- informa il Cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell’ordine.
La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti in denaro e i strumenti Finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente.
La Banca inoltre fa un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dall’art. 2, comma 1, numero 1), del Regolamento Delegato.
Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite i propri sportelli, canale telefonico, trading on line, in modo automatizzato tramite procedura integrata ed eseguite trasmettendo le stesse ai broker autorizzati o negoziandole in conto proprio.
La Banca non effettua aggregazione degli ordini dei Clienti.
Sez. 8
Termini del contratto tra la Banca e il Cliente
Sono di seguito riportate le clausole del “Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito titoli a custodia e amministrazione”.
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI | |
Sezione I Disposizioni generali | |
Art. 1 Diligenza della Banca – oggetto | 1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori di cui rispettivamente all’art. 1, commi 5 e 6 del TUF (di seguito, i “Servizi di investimento e accessori”) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 del TUF. Il Contratto disciplina altresì la prestazione degli ulteriori servizi di cui alla successiva Parte II, Sezione III aventi ad oggetto gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei servizi di investimento ai sensi del TUF (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, “Prodotti Finanziari”). Il Contratto disciplina, infine, le operazioni di pronti contro termine, nel rispetto delle previsioni della Parte II, Sezione IV. 1.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto la Banca deve: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. |
Art. 2 Modalità di sottoscrizione del contratto | 2.1. Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, oltre che con firma autografa, laddove previsto, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca, tra cui l’apposizione di firma elettronica qualificata (“FEQ”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento eIDAS”), ovvero di firma digitale (“FD”), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il “Codice dell'Amministrazione Digitale”), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere il Contratto tramite l’apposizione di firma elettronica avanzata (“FEA”) e, in particolare, attraverso l’utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili. 2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l’utilizzo di FEQ o FED non costituisce per la Banca obbligo di concludere il presente Contratto o di perfezionarlo con quella determinata modalità di firma. In caso di utilizzo di firma grafometrica, il Cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo servizio, accettato le condizioni presenti all’interno del documento denominato “Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata” nonché aver fornito il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo di tale modalità di sottoscrizione. 2.3. Xxxxx restando quanto previsto dai commi precedenti, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo. |
Art. 3 Regole applicabili in caso di offerta fuori sede | 3.1. La Banca può far sottoscrivere il presente Contratto ai Clienti nonché prestare i servizi di cui al Contratto stesso, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali, avvalendosi di soggetti abilitati all’offerta fuori sede, in virtù di apposito rapporto di agenzia o di lavoro subordinato da questi intrattenuto con la Banca. 3.2. Prima della sottoscrizione del Contratto fuori sede, la Banca è tenuta a fornire al Cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigenti. 3.3. Ai soggetti abilitati all’offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: i) detenere denaro contante e/o strumenti finanziari del Cliente; ii) entrare in possesso dei codici di accesso telematici ai servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; iii) percepire dal Cliente a titolo personale alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. 3.4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TUF, l’efficacia del Contratto concluso fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al soggetto abilitato all’offerta fuori sede che ha promosso o collocato il Contratto. 3.5. Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti fuori sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari consegnati al Cliente. |
Art. 4 Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza | 4.1. In caso di conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, prima che il Cliente sottoscriva lo stesso, la Banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuali previste dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo in vigore. Resta fermo che il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione dei servizi, ha diritto di opporsi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. 4.2. Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il “Codice del Consumo”) ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del |
rapporto, copia cartacea del Contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura del servizio prestato. 4.3. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, l’efficacia dello stesso è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata A.R. r all’indirizzo riportato nel frontespizio del Contratto stesso oppure mediante posta elettronica certificata (pec). In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere l’importo convenuto per la parte dei servizi eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il Cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il Contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute. 4.4. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi elencati all’art. 67- duodecies comma 5 lett. a) Codice del Consumo. | |
Art. 5 Conflitti di interesse | 5.1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all’art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”), la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per prevenirli, identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 5.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. 5.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 c.c., a concludere con sè stessa le singole operazioni disposte nell’ambito nei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell’operazione. |
Art. 6 Commissioni, spese e incentivi | 6.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate: - nel Documento di Sintesi; - nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca. 6.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente ed indicato nel frontespizio. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). 6.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare o percepire a o da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli “Incentivi”). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo degli Incentivi o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni. 6.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell’attività di distribuzione di Prodotti Finanziari, di norma l’ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o Prodotto Finanziario e a ciascuna società emittente/offerente – rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offerente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure - al prezzo stabilito dall’offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all’interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’offerente stesso. 6.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli. 6.6. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli. |
Art. 7 Durata ed efficacia del contratto | 7.1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. 7.2. In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. |
Art. 8 Legge regolatrice e foro competente | 8.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 8.2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto è competente il Foro della sede legale della Banca, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) Codice del Consumo, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente. |
PARTE SECONDA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO | |
Sezione I Disposizioni generali | |
Art. 9 Conferimento degli ordini e delle istruzioni | 9.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso le dipendenze della Banca, nell’ambito di offerta fuori sede, tramite apposito applicativo internet e, qualora la Banca lo consenta, altresì telefonicamente, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole con i requisiti di cui all’art. 72 del Regolamento Delegato. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 10 (dieci) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente alla Banca. 9.2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite soggetti abilitati all’offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. 9.3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. 9.4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l’esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso. 9.5. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell’attività. 9.6. La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto. La Banca è infatti tenuta – nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento UE n. 600/2014 nonché del Regolamento Delegato UE n. 590/2017 – a segnalare alle Autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del codice LEI del Cliente quando diverso da persona fisica. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga del predetto Codice LEI, ovvero detto codice sia invalido. |
Art. 10 Operazioni non appropriate | 10.1. Con riferimento ai Servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla Clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento Consob 20307/2018 (di seguito il “Regolamento Intermediari”), avverte il Cliente dell’impossibilità di prestare il servizio. 10.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest’ultimo ricevute. 10.3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 15 (Mera esecuzione o ricezione di ordini). |
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Art. 11 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati | 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). |
Art. 12 Rendiconti | 12.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente, tra l’altro, l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 12.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. 12.3. L’avviso contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 12.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 12.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell’art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l’ordinario termine di prescrizione. |
Art. 13 Modifiche del Contratto | 13.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti. 13.2. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può: - qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima e Parte Seconda del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche comunicate al Cliente entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Cliente; - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima e Parte Seconda del Contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto. 13.3. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può: - modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima e della Parte Seconda del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. È fatto salvo il diritto di recesso del Cliente; - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima e della Parte Seconda del Contratto dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto. 13.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 13.2 e 13.3 non trovano applicazione in relazione |
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alle modifiche applicate unilateralmente dalla Banca alla Parte Terza del Contratto, le quali sono regolate dall’art. 37 della Parte Terza (Modifica unilaterale delle condizioni di contratto). 13.5. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiscono quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca ai sensi dell’art. 1727 del c.c. | |
Art. 14 Procedure alternative per la composizione delle controversie con la Clientela | 14.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione e all’applicazione del Contratto, con riferimento ai Servizi di investimento prestati, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica all’indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto. 14.2. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi previsti nei successivi commi del presente articolo. 14.4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. 14.5. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, con essa convenuto. |
Art. 15 Limitazioni operative del Cliente | 15.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si identificano i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente: (i) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente. |
Sezione II Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento | |
Art. 16 Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni | 16.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. 16.2. Per stabilire l’importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell’ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. 16.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. |
Art. 17 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni | 17.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente. 17.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. |
Art. 18 Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only) | 18.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Intermediari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato - gli OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all’art. 57 del Regolamento Delegato; b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente; c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a |
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valutare l’appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse. | |
Art. 19 Collocamento | 19.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari mediante: i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico; ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di OICR), nell’esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. “assistenza post-vendita”). Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l’emittente e/o l’offerente e/o il responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinamento al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l’emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell’emittente). 19.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento. 19.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d’investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d’offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente. 19.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte I del Contratto. |
Sezione III Emissione di Prodotti Finanziari della Banca e distribuzione di Prodotti di investimento assicurativo | |
Art. 20 Emissione di Prodotti Finanziari da parte della Banca | 20.1. La Banca può emettere Prodotti Finanziari nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili. |
Art. 21 Distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi | 21.1. Alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. w-bis.3, del TUF (di seguito i “Prodotti di Investimento Assicurativo”) trovano applicazione, per quanto compatibili e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili, le previsioni della Parte Prima e Parte Seconda del Contratto. |
Sezione IV Operazioni di pronti contro termine | |
Art. 22 Caratteristiche dell’operazione | 22.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili. 22.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca. 22.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell’operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne. 22.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti. |
Art. 23 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine | 23.1. Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all’atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente ed indicato in frontespizio per l’importo corrispondente al prezzo pattuito. 23.2. Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell’ammontare stabilito all’atto della conclusione della vendita a termine. |
Art. 24 Remunerazione dell’operazione – spese e oneri fiscali | 24.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. 24.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso. |
Art. 25 Clausola risolutiva espressa | 25.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: - in presenza di una situazione di cui all’art. 1186 c. c.; - al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca; - all’inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi della presente sezione o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore. 25.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo, fax, posta elettronica (inclusa la PEC) o lettera raccomandata con A.R. al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al Cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito. |
Sezione V Consulenza in materia di investimenti | |
Art. 26 | 26.1. La presente sezione si applica al Cliente che abbia scelto di avvalersi del servizio di |
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Oggetto ed ambito del servizio di consulenza | consulenza in materia di investimenti. 26.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 27 (di seguito, la “Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il “Profilo Finanziario”) e, limitatamente all’operatività in Derivati OTC, delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 27. 26.3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un’obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. 26.4. L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario; - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario. 26.5. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. 26.6. La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari (di seguito “Prodotti in Consulenza Obbligatoria”): - prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione I dell’Informativa Precontrattuale; - prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale; - Derivati OTC. 26.7. I Prodotti in Consulenza Obbligatoria sono catalogati sulla base del loro Target Market di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione. 26.8. Previa richiesta del Cliente, la Banca - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario - fornisce raccomandazioni personalizzate anche con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria. 26.9. Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti Finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente. 26.10. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza. 26.11. I Clienti possono operare in Derivati OTC esclusivamente in regime di consulenza e nell’ambito delle raccomandazioni personalizzate della Banca. Il Cliente prende atto e accetta che la mancata attivazione del servizio di consulenza o la sua sospensione/cessazione comporta l’impossibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti relativi ai Derivati OTC. La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate sui Derivati OTC e, precisamente, individua tra i propri modelli contrattuali standard già catalogati sulla base del mercato di riferimento e sulle esigenze finanziarie da soddisfare, quello adatto alle finalità indicate dal Cliente e al suo Profilo Finanziario oppure realizza di volta in volta il prodotto per soddisfare peculiari esigenze del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che la durata dei Derivati OTC è legata alle specifiche esigenze/richieste e prescinde dall’orizzonte temporale indicato in sede di Profilatura. |
Art. 27 Profilatura del Cliente | 27.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all’aggiornamento della Profilatura. 27.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte a tutte le domande contenute nel Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce: - le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento: • da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari; • da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica; -le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio: • congiuntamente dagli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche; • da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica. 27.3. Il Cliente prende atto dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l’adeguatezza ai sensi del successivo art. 28. 27.4. All’esito della Profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura. 27.5. Le informazioni contenute nel Questionario di Profilatura hanno una validità di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. 27.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l’individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l’adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato. |
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27.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l’attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere. 27.8. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite. | ||
Art. 28 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza | 28.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo 28.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l’operazione. 28.3. Quando la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate nei casi di cui ai precedenti artt. 26.8 e 26.9, essa verifica l’adeguatezza dell’operazione e ne comunica l’esito al Cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l’operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso. 28.4. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente comma 2, non adeguata. | |
Art. 29 Ulteriori modalità e contenuti del servizio | 29.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina. | |
PARTE TERZA DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI | ||
Art. 30 Oggetto del deposito | 30.1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti Finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi dell’art. 83-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione (entrambi di seguito denominati, in questa sezione, “Titoli”). 30.2. Nel caso di deposito di Xxxxxx cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. 30.3. Nel caso di deposito di Xxxxxx dematerializzati, la registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso evidenze contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. | |
Art. 31 Svolgimento del servizio | 31.1. La Banca custodisce i Xxxxxx cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai Titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del Cliente rilasciato per iscritto. 31.2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei Titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente. 31.3. Per i Xxxxxx non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 31.4. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai Titoli con congruo anticipo sulla scadenza. | |
Art. 32 Obbligazioni del Cliente | 32.1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui Titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 32.2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto. | |
Art. 33 Custodia, trasferimento e modalità per il ritiro dei Titoli cartacei | 33.1. Per il parziale o totale ritiro dei Titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i Titoli anche senza preavviso. | |
Art. 34 Comunicazioni periodiche | 34.1. Almeno trimestralmente, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei Titoli in deposito e delle disponibilità liquide in conformità con quanto previsto all’art. 60 del Regolamento Intermediari e all’art. 63 del Regolamento Delegato. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz’altro riconosciuta esatta ed approvata. 34.2. L'invio al Cliente di lettere o di rendiconti, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente nel Documento di Sintesi. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. 34.3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio del rendiconto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, |
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fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. | |
Art. 35 Cointestazione | 35.1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca, incluse quelle di investimento e/o disinvestimento, è impartita, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 35.2. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 35.3. La Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec). Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dal suo ricevimento. 35.4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata. |
Art. 36 Poteri di rappresentanza | 36.1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 36.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 36.3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 36.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 36.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. |
Art. 37 Modifica unilaterale delle condizioni di Contratto | 37.1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato) il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni della Parte Terza del Contratto, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del TUB. 37.2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. |
Art. 38 Trasferimento e modalità di custodia dei Titoli cartacei | 38.1. La Banca ha facoltà di custodire i Xxxxxx cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente. |
Art. 39 Inadempimento del Cliente | 39.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che la Banca, in tale caso può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei Titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 39.2. Prima di realizzare i Titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 39.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 39.4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. |
Art. 40 Subdeposito dei Titoli | 40.1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i Titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso depositari centrali di Xxxxxx o depositari centrali ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. w-septies del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d’Italia il 5.12.2019. 40.2. Con riferimento ai Xxxxxx dematerializzati il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i Xxxxxx sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto “omnibus” intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti. la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei Titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l’eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. I Titoli del Cliente depositati presso subdepositari sono distinguibili da quelli della Banca e del subdepositario e iscritti in conti xxxxxxxx.Xx Banca si obbliga a rendere nota l’eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente. 40.3. In relazione ai Xxxxxx subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei |
diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall’organismo di deposito centralizzato. 40.4. In caso di parziale o totale ritiro dei Titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione degli stessi al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei Titoli alla Banca, da parte dei depositari di cui al comma 1. All’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione. | |
Art. 41 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami | 41.1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 41.2. Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. 41.3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l’autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all’ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 41.4. In alternativa all’ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi: - al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., oppure; - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 41.5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia. |
Segue in allegato:
1) “Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento”
FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. S.C.
ALLEGATO ALL’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA
Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento
Il totale degli oneri e dei costi in relazione ai servizi di investimento oggetto della presente informativa, comprende le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca.
I servizi e gli importi indicati sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell’informativa pre-contrattuale; eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al cliente.
Il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni di intermediazione riportate nelle seguenti tabelle. In particolare:
- nella colonna “Commissioni (%)” sono riportate, in valore percentuale, le commissioni applicate in percentuale sul controvalore dell’operazione;
- nella colonna “Commissioni (€)” è riportato, a titolo esemplificativo, l’importo in denaro derivante dall’applicazione delle commissioni di cui sopra a un’operazione avente un controvalore pari a Euro 10.000,00;
- nella colonna “Commissioni minime” è riportato, ove previsto, l’importo minimo in denaro delle commissioni applicabili al cliente per ciascuna operazione.
Prestazione dei servizi Di Investimento
1. Ricezione e Trasmissione di ordini
Tipologia titolo/ servizio di investimento | Commissioni (%) | Commissioni (€) | Commissioni minime (€) |
Azioni, etf, etc, etn, certificates, covered warrant e fondi quotati: ▪ Italia: mercato principale e altri Mtf ▪ Mercati europeri con best exceution dinamica ▪ Altri mercati esteri con best execution statica | |||
0,70% | 70,00 | 13,00 | |
0,90% | 90,00 | 45,00 | |
0,90% | 90,00 | 150,00 | |
Azioni italiane non quotate | 0,90% | 90,00 | 13,00 |
Obbligazioni e Titoli di Stato italiani ed esteri | 0,50% | 50,00 | 10,00 |
Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane | € 25 a contratto | ||
Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie | € 25 a contratto | ||
Derivati non quotati su sedi di negoziazione | € 25 a contratto |
2. Esecuzione degli ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio
Commissioni (%) | Spese Fisse (€) | Commissioni minime | |
Obbligazioni emesse dalla Banca | 0,00% | 5,16 | Non previste |
3. Consulenza in materia di Investimenti
GRATUITO
4. Collocamento
La Banca percepisce dall’emittente dello strumento finanziario collocato, o da un soggetto terzo incaricato, una remunerazione per l’attività di collocamento e/o assistenza post vendita svolta, sotto forma di retrocessione delle commissioni versate dal cliente all’emittente. L’ammontare di tali retrocessioni è contenuto nella documentazione di investimento predisposta dagli emittenti e fornita al cliente prima del perfezionamento dell’operazione.
Per quanto attiene alla prenotazione in asta di titoli di stato di stato italiani la Banca applica le commissioni indicate nella seguente tabella.
Partecipazione ad asta di titoli di stato | Commissioni | Modalità di pagamento |
Prezzo di aggiudicazione in asta | Giorno prestabilito dal decreto di emissione | |
Commissione max per B.O.T prenotati in asta con durata residua: - B.O.T. pari o inferiore a 80 giorni - B.O.T. compresa tra 81 e 140 giorni (trimestrali) - B.O.T. compresa tra 141 e 270 giorni (semestrali) - B.O.T. pari o superiore a 271 giorni (annuali) Spese per operazione B.O.T. in asta Commissione e spese per acquisto in asta altri titoli di Stato | per ogni 10.000 euro di | |
0,03% | capitale sottoscritto: 3 euro per i buoni aventi | |
0,05% | durata residua pari o | |
0,10% 0,15% | inferiore a 80 giorni; 5 euro per i buoni aventi durata residua compresa | |
nessuna | tra 81 e 140 giorni; | |
nessuna | 10 euro per i buoni aventi durata residua | |
compresa tra 141 e 270 | ||
giorni; | ||
15 euro per i buoni di | ||
durata residua pari o | ||
superiore a 271 giorni |
Deposito a custodia e amministrazione di titoli
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE | Commissioni / spese | Modalità di pagamento |
Periodicità di addebito: | semestrale | |
max. spese di gestione e amministrazione dossier costituito solo da titoli di Stato | 10,00€ | pari alla Periodicità addebito |
max. spese di gestione e amministrazione dossier costituito anche da altri titoli obbligazionari italiani | 30,00€ | pari alla Periodicità addebito |
max. spese di gestione e amministrazione dossier costituito anche da altri titoli obbligazionari esteri, o azionari, o derivati | 60,00€ | pari alla Periodicità addebito |
max. spese di gestione e amministrazione dossier costituito solo da obbligazioni di propria emissione | Gratuito | pari alla Periodicità addebito |
max. spese di gestione e amministrazione dossier costituito solo da PCT | 10,00€ | pari alla Periodicità addebito |
imposta di bollo | misura pro-tempore vigente | pari alla Periodicità addebito |
valuta di addebito | ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento | |
PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO / ESTRAZIONE TITOLI | Commissioni / spese | Valuta di accredito |
incasso cedole | 1,00€ | + 02 gg lav. |
incasso dividendi | 1,00€ | + 01 gg lav. |
xxxxxxxx Xxxxxx di Stato | Nessuna | Data rimborso |
rimborso/estrazione altri titoli | Nessuna | Data rimborso |
OPERAZIONI SUL CAPITALE | Commissioni / spese | Modalità di pagamento |
recupero spese per: aumento, raggruppamento, frazionamento e operazioni similari, richiesta biglietti partecipazione ad assemblee | 5,00 € | giorno operaz. |
ALTRE SPESE E ONERI | Commissioni / spese | Modalità di pagamento |
spese trasferimento singolo titolo per recesso (ai sensi Decr.226/06 convertito in Legge 248/06) | solo recupero spese reclamate e documentate da controparte | giorno operaz. |
spese di chiusura dossier | nessuna | |
recupero spese trasparenza importo unitario per comunicazione | 03,10 € | a comunicazione |
GESTIONE TITOLI CARTACEI | ||
richiesta titolo cartaceo | 20,00€ più recupero spese reclamate e documentate da controparte | giorno operaz. |
FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. S.C.