CONCESSIONE DI USO “IN DEROGA” DI FONDO RUSTICO A NORMA
Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx
Raccolta n. -------- Ag. Demanio n. – Prot. 2023/ del XX/XX/2023
CONCESSIONE DI USO “IN DEROGA” DI FONDO RUSTICO A NORMA
DELL’ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 n° 203
L’anno duemilaventitré addì XXXXX del mese di XXXX (XX.XX.2023) xxxxxx xx xxxx , xxxx xx XXXXXXXX, Xxx XXXXXXXX.
Scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge:
TRA
- L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, nella persona di , nata a , funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia del Demanio, che interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio E.P.E., C.F. 06340981007, giusta delega rilasciata dal Direttore della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia del Demanio in data , la quale Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 Luglio 1999 n.300, così come modificato con X.Xxx. 3 Luglio 2003 n.173, agisce in nome e per conto dello Stato; in appresso denominata "Concedente" assistita dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quale rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti xxxxxxxxxx;
e
- il Sig./la Soc.
, con sede in
– Via
- Codice Fiscale e Partita IVA ,
in persona del legale rappresentante p.t. ---------------------------, nato a ------------
il e residente in
Via
, C.F.
-------------------------------, in appresso denominato “Concessionario" nella presente scrittura assistito dal Dott. xxxxxxxxxxxx quale Segretario della Federazione Provinciale Coldiretti xxxxxxx – sede di xxxxxxxxxx il quale dichiara e dà atto di essere intervenuto nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente accordo, avente per quanto occorre anche natura transattiva; ciò in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi del Concessionario, in conformità alle funzioni rappresentative che la sopra citata Associazione di categoria assolve statutariamente;
Premesso:
- che lo Stato è proprietario di un terreno ubicato nella zona centrale di San Xxxxxxx in Spino (frazione di Mirandola) in via delle Valli. Il compendio oggetto di concessione è caratterizzato da n. 2 lotti di terreno ad uso agricolo e n. 2 capannoni ad uso agricolo rientranti nella maggior consistenza dell’immobile;
- nello specifico i terreni oggetto del presente contratto sono distinti al Catasto Terreni al fg.26 p.lle 2, 3, 4, 5, 58, 60, 113, 114, 127, 129, 131, 133 - fg.28 p.lla
86 ed al Catasto fabbricati al fg.26 p.lla 113 – sub.1, fg.26 p.lla 114 – sub.1 per complessivi mq. 671.493;
- che il suddetto bene immobile appartiene alla categoria del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico, è iscritto nel registro Mod. 23D/8 al n. 51 (MOD0051) della Provincia di Modena ed è, pertanto, soggetto alla disciplina del D.L.vo n. 42/2004;
- che il suddetto bene, all’esito di apposite verifiche dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della L. 191/2009, risulta non idoneo
né suscettibile di uso governativo, concreto ed attuale;
- che il Segretariato Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx – Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le attività culturali con nota prot. 5341 del 22/07/2019, ha autorizzato la concessione del suddetto compendio apponendo le seguenti prescrizioni e condizioni:
1) prescrizioni specifiche di cui all’art.55 co. 3 lett. a), b):
- lett. a) - prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate - la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiarità degli elementi. Dovranno essere preservati gli elementi caratteristici del paesaggio e delle specie arboree locali;
- lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso — Ie modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell’attuale destinazione d’uso ad attività agricole;
2) Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l’immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d’uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell’immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3) Ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l’esecuzione
di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull’immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
4) II bene, in quanto dichiarato d’interesse, è soggetto agli interventi di cui all’art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
5) Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.
- con Avviso di gara pubblica prot. n. ---------- del , è stata indetta per
il giorno ------------ una gara ad offerte segrete per l'individuazione del concessionario del suddetto compendio immobiliare, con canone annuo a base d’gara pari a € ------------------, stimato con relazione tecnico-descrittiva-
estimativa prot. n. --------- del ;
- il giorno --------------, a seguito dell’espletamento dell’gara pubblica prot. n. ---
------------- del --------------, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del suddetto compendio il sig./la Soc. avendo il medesimo presentato
la migliore offerta valida pari ad Euro ------------- (----------------/00) giusta
verbale prot. n.
del
;
oppure
- il giorno --------------, a seguito dell’espletamento dell’gara pubblica prot. n. ---
------------- del --------------, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del suddetto compendio il sig./la Soc avendo il medesimo manifestato
interesse all’atto di concessione in qualità di giovane imprenditore agricolo, di
età compresa tra i 18 i 40 anni nel rispetto dell’art. 6, comma 4bis del d.lgs. 228/2001;
- con nota prot. n. ---------------- del --------------, la Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei requisiti in capo all’affittuario sulla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ha invitato il Sig./la Soc alla sottoscrizione del presente contratto di
concessione di fondo rustico ai sensi dell’articolo 23 della Legge n. 11/1971 come sostituito dall’articolo 45 della Legge n. 203/1982;
- il sopraccitato concessionario riveste la qualifica di come da certificato di iscrizione per l’anno in corso rilasciato in data xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - Oggetto
L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dà in concessione al Sig./alla Soc. , che accetta, l’immobile sito in Mirandola (MO) frazione di San Xxxxxxx in Spino in via delle Valli. Il compendio oggetto di concessione è caratterizzato da n. 2 lotti di terreno ad uso agricolo e n. 2 capannoni ad uso agricolo rientranti nella maggior consistenza dell’immobile distinti al Catasto Terreni al fg.26 p.lle 2, 3, 4, 5, 58, 60, 113, 114, 127, 129, 131, 133 - fg.28 p.lla 86 ed al Catasto fabbricati al fg.26 p.lla 113 – sub.1 fg.26 p.lla 114 – sub.1 per complessivi mq. 671.493 il tutto meglio individuato negli
estratti di mappa allegati sotto la lettera A; La presente concessione viene comunque fatta ed accettata dalle Parti a corpo e non a misura.
Il bene oggetto del presente atto dovrà essere destinato esclusivamente ad uso agricolo, ogni diversa utilizzazione comporterà la decadenza dalla concessione in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 203 del 1982. La presente concessione è soggetta alle prescrizioni elencate in premessa apposte dal Segretariato Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx – Commissione Regionale per il patrimonio culturale con nota prot. 5341 del 22/07/2019, l’osservanza delle quali dovrà essere verificata dall’Agenzia del Demanio che, in difetto, dichiarerà la decadenza della concessione in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 203 del 1982.
ARTICOLO 3 - Durata
La durata del presente contratto viene fra le Parti convenuta in anni quindici con decorrenza dal e termina improrogabilmente il .
Alla scadenza del presente atto di concessione il fondo rustico dovrà essere riconsegnato libero da persone, animali e cose ed in piena disponibilità del concessionario, senza necessità di ulteriori formalità o disdetta in quanto questa si intende data ed accettata dalle Parti ora per allora. La riconsegna avverrà con formale verbale di ripresa e constatazione e il concessionario sarà tenuto a pagare i canoni fino alla data del predetto verbale di riconsegna.
Tutto quanto sopra in espressa deroga all’art. 1 e seguenti della legge 203/82. Alla scadenza del presente contratto di affitto per concorde volontà delle parti, ed in espressa deroga all’art. 4 della legge 203/82, è assolutamente esclusa la rinnovazione tacita del presente contratto di concessione il quale estinguerà la
sua efficacia tra le parti alla scadenza sopra indicata, senza necessità alcuna di preavviso o disdetta. A tale momento la proprietà riprenderà legittimo possesso del fondo libero e sgombro da persone e cose.
Il Concessionario dichiara, con la propria firma in calce al presente accordo, che al momento del rilascio del fondo per la data sopra prevista nulla le sarà dovuto dal Concedente a qualsivoglia titolo: durata, proroghe, canoni, migliorie, eccetera.
Il Concessionario, al fine di ottenere il rinnovo del presente atto, è tenuto a comunicare tale intenzione tramite lettera scritta, entro e non oltre otto mesi dalla scadenza pattuita e produrre apposita istanza alla Agenzia del demanio – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx. L’accoglimento di tale istanza è rimesso all’insindacabile giudizio del Concedente in applicazione della normativa vigente.
Il Concedente può recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso di sei mesi in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo.
ARTICOLO 4 - Canone
Il canone annuo di concessione viene fra le Parti convenuto complessivamente
nella misura annua di € ( /00) che dovrà essere versato
dal concessionario in rate semestrali anticipate con Mod. F24 entro la data indicata sul modello stesso. Gli F24 periodici saranno inviati mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx). Per gli anni successivi al primo, il canone
pattuito sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta della parte proprietaria, in misura pari alla variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’ISTAT con riferimento all’indice mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza del contratto ovvero . Tutto quanto sopra in espressa
deroga agli articoli 9, 10, 13 e 14 della legge 203/82.
Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, anche in mancanza di espressa messa in mora da parte dell’Agenzia del Demanio. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato.
Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini assegnati, la Direzione Regionale provvederà ad avviare la riscossione coattiva ai sensi dell’art. 1, comma 274, della L. 311/2004.
In caso di mancato pagamento del canone pattuito per almeno una annualità resta comunque salvo il diritto dell’Agenzia del Demanio a dichiarare la decadenza della concessione, anche prima della scadenza, con il conseguente risarcimento del maggior danno dalla medesima subito.
La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.
La prima semestralità pari ad € ( /00) è stata corrisposta mediante il modello F24 n. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
rilasciata da Banca xxxxxxx preliminarmente alla sottoscrizione dell’atto.
ARTICOLO 5 - Accesso al bene
Il Concessionario consente l’accesso al bene da parte degli Ispettori Demaniali in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi del D.P.R. 13.7.1998, n. 367. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con l’Agenzia del Demanio il giorno e l’ora in cui consentire la visita.
In caso di nuova concessione, o di vendita, il concessionario è tenuto a consentire la visita l’immobile alle persone autorizzate dall’Agenzia del Demanio.
Il Concessionario riconosce all’Agenzia del Demanio il diritto di eseguire sul bene assegnato, a suo insindacabile giudizio, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuni, anche se ciò comportasse limitazione o temporanea cessazione del godimento del bene stesso.
ARTICOLO 6 – Conformità impianti
In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 il concedente dichiara ed il concessionario ne prende atto, dichiarandosene edotto, che il compendio immobiliare sopra descritto non presenta impianti al suo interno. Le parti, inoltre, convengono che resterà ad esclusivo carico del concessionario ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
ARTICOLO 7 – Attestato di prestazione energetica
Il compendio immobiliare oggetto della presente concessione è escluso dall’applicazione della normativa, ai sensi dell’art 3 Dlgs 192/2005 e xx.xx.
così come recepito dall’allegato 2 art 1 comma 5 lettera d) dalla normativa dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1385 del 19/10/2020.
ARTICOLO 8 - Esonero di responsabilità
Il Concessionario esonera l’Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all’utilizzazione del bene dato in concessione od in conseguenza della esecuzione di lavori.
La presente concessione viene fatta a totale rischio e pericolo del Concessionario che espressamente si assoggetta ad ogni caso fortuito previsto o imprevisto; il Concessionario dichiara inoltre di riscontrare tutto il compendio costituente il fondo qui in oggetto in buone condizioni agronomiche e generali, pienamente confacenti le proprie necessità di conduzione, impegnandosi a restituire detto immobile a fine concessione in pari buone condizioni agronomiche e generali.
E’ vietato al Concessionario compiere atti e comportamenti che possano recare molestia ad eventuali altri utilizzatori del compendio. Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a rilevare e tenere indenne l’Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
Il concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell’Agenzia per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell’esercizio dell’attività del conduttore/concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché
da qualsiasi altra causa non imputabile all’Agenzia.
ARTICOLO 9 - Obblighi e Decadenze
Il Concessionario si obbliga:
a) a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria, nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi pena il risarcimento del danno;
b) a non mutare la destinazione del bene in tutto o in parte o, comunque, a farne un uso conforme alla sua destinazione;
c) a non sub-concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, l’uso del bene, o delle sue pertinenze, oggetto del presente atto.
d) alla conservazione dei confini dei terreni oggetto del presente contratto, obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque eventuale modifica degli stessi operata da terzi;
e) ad attenersi alle prescrizioni e condizioni indicate dal Ministero della Cultura ivi comprese quelle indicate dal Segretariato Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx – Commissione Regionale per il patrimonio culturale con la citata nota prot. 5341 del 22/07/2019 così come descritte in premessa;
f) a curare la regimazione dello scolo delle acque e la manutenzione ordinaria delle strade poderali e dei fossi di irrigazione;
L’irrigazione del fondo avverrà, con oneri a carico del concessionario, il quale rinuncia sin d’ora a pretendere dal concedente la diminuzione del canone di concessione o indennizzi e risarcimenti di sorta in caso di carenza o mancanza
d’acqua per abbassamento delle falde, siccità o qualsivoglia altro motivo o causa non imputabile a Parte Proprietaria.
Il Concessionario si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne l’Amministrazione demaniale da qualsiasi danno, azioni o ragioni che possano essere avanzate da parte di terzi in rapporto all’utilizzazione da esso fatta del bene in concessione o in conseguenza della concessione di che trattasi.
In caso di inosservanza di tali obblighi l’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione, con conseguente riconsegna del fondo al Concedente e con riserva, sin d’ora espressa, per danni eventualmente derivanti a Parte Proprietaria a qualsiasi titolo da tale inosservanza di Parte Concessionaria; tutto quanto sopra in espressa deroga all’art. 21 Legge 203/82.
Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, l’Agenzia del Demanio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell’art. 823, 2° comma del Codice Civile.
ARTICOLO 10 – Manutenzione, migliorie ed addizioni
Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compresi i vincoli ambientali, paesaggistici, architettonici e quelli di cui alla strumentazione urbanistica vigente.
Il Concessionario dichiara di aver esaminato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso convenuto.
Rimangono a carico del Concessionario le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle inerenti alla manutenzione ordinaria.
La Parte concessionaria si obbliga a coltivare il fondo secondo le migliori
tecniche colturali e tenerlo e destinarlo esclusivamente ad uso agricolo e per gli usi corrispondenti alla coltura del terreno, ponendo in essere a propria cura e spese ed a proprio esclusivo rischio tutte quelle opere che si renderanno necessarie per il mantenimento funzionale del fondo, impegnandosi a coltivare e condurre il fondo secondo le migliori norme agricole e con la diligenza del buon padre di famiglia; la Parte concessionaria s’impegna inoltre a curare continuativamente sia la buona manutenzione di fossi, ripe, strade aziendali, facendosi responsabile d’ogni abuso di terzi non tempestivamente segnalato a Parte Proprietaria.
In espressa deroga agli art. 16 e seguenti della Legge 203/1982, il Concessionario non potrà apportare all’immobile innovazioni, addizioni o migliorie di ogni genere in quanto esse non saranno in alcun modo indennizzate senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia del Demanio e previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lvo n. 42/2004.
In ogni caso, alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite allo Stato senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed all’articolo 17 della Legge 203 del 1982, e salvo il diritto dell’Agenzia di pretendere il ripristino dello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione dell’Agenzia e del Ministero della Cultura.
Il Concessionario dovrà lasciare l’immobile libero da persone e vuoto da cose, rimuovendo a sue spese e cura quanto in esso collocato.
L’Agenzia del Demanio dispone accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario nonché all’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.07.1998, n. 367.
ARTICOLO 11 – Consegna
Con apposito verbale sottoscritto da ambedue le parti verrà fatta constare l’avvenuta consegna al Concessionario dell’immobile oggetto del presente atto, rilevandone lo stato manutentivo.
ARTICOLO 12 – Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il signor xxxxxxxxxxxxxxx ha costituito deposito cauzionale per la somma di xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxx), pari ad una trimestralità del canone giusta quietanza Nr. Nazionale. xxx e Nr. Provinciale xxx del xx/xx/2023 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna.
L’Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione delle cauzioni all’avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Agenzia stessa ed il conduttore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al conduttore, oppure a terzi per il fatto dei quali il conduttore debba risponderne. L’Agenzia del Demanio ha diritto di avvalersi dell’accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
ARTICOLO 13 – Polizza assicurativa
In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità e quant’altro dovuto, saranno a totale carico del Concessionario.
In proposito il Concessionario ha stipulato, a proprie spese, la polizza assicurativa n. ---------------------- con la ------------------ - acquisita agli atti della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia del demanio - contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici, nonché per danni a terzi (persone, animali, cose), a manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente, per un importo di € ---------------- (euro --------------/00) pari al valore della porzione immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 14 – Altri oneri
Sono a carico del concessionario gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile.
Il concessionario è, altresì, tenuto al pagamento dell’IMU, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., nonché di eventuali altri tributi locali.
ARTICOLO 15 – Spese del presente atto
Tutte le spese del presente contratto, comprese le imposte di bollo (se dovute) e di registro, sono a carico del Concessionario.
ARTICOLO 16 – Termine per la registrazione
Il termine per la registrazione decorre dalla data in cui il soggetto tenuto a richiederla ha avuto notizia del provvedimento di approvazione (Art. 14 comma 1 e 2 del D.P.R. 131/1986).
ARTICOLO 17 – Normativa
Per tutte le altre disposizioni non previste nel presente atto, le parti si rimettono alle disposizioni legislative vigenti.
I sopra estesi patti sono fra loro correlativi, sicché l’eventuale inosservanza anche d’uno solo di essi darà diritto alla decadenza della concessione, restituzione del fondo alla Parte Proprietaria e ciò senza pregiudizio di richiesta per eventuali danni.
ARTICOLO 18 – Efficacia
Il presente atto di concessione è fin d’ora vincolante per il Concessionario, mentre per l’Agenzia del Demanio lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l’esecuzione.
Qualunque modifica al presente atto dovrà essere apposta mediante atto scritto.
ARTICOLO 19 – Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno trattati dall’Agenzia del Demanio (infra anche “Agenzia”) esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto.
Titolare del trattamento è l’Agenzia del Demanio con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.
L’Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto
e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l’Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.
L’Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli interessati.
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. L’Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
L’Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.
È facoltà dell’interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all’Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx oppure al Responsabile della
protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all’indirizzo email: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dall’Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
ARTICOLO 20 – Foro Competente
Per le eventuali controversie in dipendenza del presente contratto potrà essere adita la competente Autorità Giudiziaria. Prima di procedere all’avvio di un eventuale procedimento contenzioso dovrà essere obbligatoriamente effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia del Demanio, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.
ARTICOLO 21 – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio come segue:
- la Parte Proprietaria presso la sede dell’Agenzia del Demanio – Direzione Xxxxxx Xxxxxxx in Bologna, Piazza Malpighi n. 19 (PEC xxx_xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx);
- il Concessionario in xxxxxxxxx (xxx), in xxxxxxxxxxxxxx (PEC xxxxxxxxxxxxxx) con espressa avvertenza che ogni cambio dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta
giorni da quando si è verificato l’evento; la mancata comunicazione comporta la decadenza dal contratto e l’incameramento dei depositi cauzionali.
Letto, confermato e sottoscritto:
Per l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx
Concessionario
Il ………… …………….. nella loro qualità anzidetta di rappresentanti di categoria, appongono le proprie firme al presente accordo che ai sensi dell’art. 45 della Legge 203/82 produce effetti derogativi alle norme di Leggi vigenti, avendo constatato che le Parti hanno trovato nell’accordo, così come stipulato, un loro adeguato equilibrio economico.
Il Rappresentante di parte concessionaria:
Il Rappresentante della proprietà:
Ai sensi degli artt 1341 e 1342 cc, il concessionario dichiara di aver letto tutti gli articoli e di approvarli esplicitamente con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 8, 9.
Firma della parte concessionaria: