NORME DI ATTUAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE
DEI PIANI SANITARI CONTRATTUALI NAZIONALI
In vigore dal 1 gennaio 2021
SOMMARIO
2. OGGETTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE 2
4. TEMPI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 3
a. Adesione e versamento dei contributi in fase di prima iscrizione 3
b. Versamento dei contributi per le annualità successive a quella di prima iscrizione 4
6. DECORRENZA DELLA COPERTURA SANITARIA E DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE 5
8. ESTENSIONE DELLA COPERTURA AL NUCLEO FAMILIARE 5
9. PRESTAZIONI DEI PIANI SANITARI 8
11. FORME DI ASSISTENZA E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI RIMBORSI 8
b. Assistenza via mail o fax 8
d. Assistenza tramite AppCard 10
13. EVASIONE PRATICHE E TEMPI DI LIQUIDAZIONE 11
14. SOSPESIONE DELL’ASSISTENZA E ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 11
15. DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI 11
19. DETRAIBILITA’ DELLE SPESE SANITARIE 12
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI 13
23. RICHIAMO ALLO STATUTO SOCIALE E AL REGOLAMENTO APPLICATIVO 13
Sistema Mutualistico Nazionale di
a. Confcooperative ha promosso la costruzione di un Sistema mutualistico nazionale per dare vita ad un nuovo pilastro di welfare cooperativo, individuando nel Fondo Sanitario Cooperazione Salute (da qui in avanti Cooperazione Salute) il soggetto mutualistico su cui incardinare lo sviluppo del progetto;
b. Cooperazione Salute è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute, consentendo di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR
D.P.R. 917/86;
c. Cooperazione Salute è in grado di garantire ai lavoratori dipendenti le coperture sanitarie integrative previste dai CCNL dei settori della Cooperazione Sociale, del Commercio, dei Taxi, del Metalmeccanico Cooperativo, Uneba, della Distribuzione Cooperativa, della Logistica Trasporto Merci e Spedizione, della Produzione Culturale e dello Spettacolo.
d. Cooperazione Salute mette a disposizione la propria rete di strutture sanitarie convenzionate in forma diretta ed indiretta al fine di garantire la massima affidabilità ed efficacia nell’Assistenza;
e. Cooperazione Salute si impegna a garantire tutte le prestazioni previste dai Piani, creando una apposita autonoma gestione separata nell’ambito del proprio bilancio, assumendo nella propria gestione mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi gestionali delle medesime coperture per la durata di sottoscrizione dei Piani, e avvalendosi di tutti gli strumenti operativi valutati più opportuni per contenere i rischi;
f. Queste Norme di attuazione contengono i parametri di applicazione dei Piani Sanitari contrattuali nazionali, rimandando allo Statuto ed al Regolamento Applicativo del Fondo Sanitario Integrativo Cooperazione Salute per tutto quanto non espressamente previsto;
g. Le premesse costituiscono parte integrante delle Norme di Attuazione.
2. OGGETTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
Le presenti Norme di Attuazione disciplinano il rapporto tra Cooperazione Salute, i datori di lavoro ed i beneficiari dei Piani Sanitari contrattuali nazionali: 2
a. Piano Uneba
b. Piano della Cooperazione Sociale
c. Piano Metalmeccanico Cooperativo
d. Piano della Distribuzione Cooperativa
e. Piano Logistica Trasporto Merci Spedizione
f. Piano del Commercio
g. Piano Taxi
h. Piano della Produzione Culturale e dello Spettacolo
I beneficiari delle coperture sanitarie sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato delle cooperative che hanno aderito a Cooperazione Salute e iscritto i lavoratori ad uno dei Piani Sanitari sopra elencati, versando i relativi contributi, nelle modalità di seguito indicate.
Una volta individuato il Piano Sanitario cui iscrivere i propri lavoratori, per aderire a Cooperazione Salute è necessario inviare esclusivamente all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx la “Domanda di Adesione” accompagnata dall’Allegato 4 “Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione”, che ne costituisce parte integrante.
La “Domanda di Adesione” deve essere predisposta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante della Cooperativa.
Nel file “Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione” devono essere riportati i dati dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio e ancora presenti in azienda al momento dell’iscrizione al Fondo. I dipendenti a tempo indeterminato assunti o cessati successivamente al 1 gennaio, dovranno essere
comunicati successivamente all’avvenuta adesione, nelle modalità previste all’art. 5 “Variazioni di organico: nuove Assunzioni e Cessazioni”.
L’indirizzo e-mail del dipendente che verrà segnalato nel file excel “Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione” verrà utilizzato per tutte le comunicazioni rivolte direttamente all’iscritto (conferma autorizzazione assistenza, comunicazioni relative ai rimborsi, ecc). Invitiamo dunque alla massima attenzione nel compilare il file excel ed inserire la e-mail segnalata dal dipendente.
Per facilitare il rapporto tra la Cooperativa e Cooperazione Salute, nonché la gestione del Piano in favore degli Iscritti, la Cooperativa si impegna a individuare un referente per Cooperazione Salute all’interno della propria organizzazione.
Il nominativo del referente, con i relativi contatti, dovrà essere indicato nella “Domanda di Adesione” e nel file excel “Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione”.
Alla “Domanda di Adesione” sono collegati i seguenti ulteriori allegati che restano agli atti per la Cooperativa aderente:
A1. Piani Sanitari contrattuali nazionali;
A2. Norme di Attuazione dei Piani Sanitari contrattuali nazionali A3. Informativa Privacy Cooperazione Salute;
A5. Variazioni Dipendenti e Dati Nucleo Familiare; A6. Richiesta Iscrizione Nucleo Familiare;
4. TEMPI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
a. Adesione e versamento dei contributi in fase di prima iscrizione
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Una volta inviata la “Domanda di Adesione” correttamente compilata, firmata e accompagnata dal file excel
“Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione”, la Cooperativa si impegna a versare il contributo di iscrizione per ciascun lavoratore beneficiario della copertura, secondo gli importi riportati in tabella:
Piano Sanitario | Contribuzione annua per persona | Tranche semestrali per persona | Rateo mensile per persona |
Piano della Cooperazione Sociale | € 60,00 | € 30,00 | € 5,00 |
Piano Uneba (in vigore dal 1° gennaio 2021 – quota comprensiva di eventuale coniuge/convivente more uxorio fiscalmente a carico) | € 98,00 | € 49 | € 8,16 |
Piano Metalmeccanico Cooperativo (quota comprensiva di eventuali familiari fiscalmente a carico) | € 156,00 | € 78 | € 13 |
Piano della Distribuzione Cooperativa (in vigore dal 1° gennaio 2021) | € 132,00 € 30 Una Tantum | € 66,00 | € 11,00 |
Piano Logistica | € 120,00 | € 60,00 | € 10,00 |
Trasporto Merci Spedizione | |||
Piano del Commercio | € 144,00 | € 72,00 | € 12,00 |
Piano Taxi | € 144,00 | € 72,00 | € 12,00 |
Piano della Produzione culturale e dello Spettacolo | € 60,00 | € 30,00 | € 5,00 |
Il versamento del contributo avverrà in due tranche semestrali:
1. Versamento quota primo semestre: dovrà essere effettuato entro la data di scadenza comunicata di volta in volta da Cooperazione Salute, di regola fissata entro il mese di gennaio.
2. Pagamento quota secondo semestre: dovrà essere effettuato entro la data di scadenza comunicata di volta in volta da Cooperazione Salute, di regola fissata entro il mese di luglio.
Cooperazione Salute calcolerà e comunicherà il totale delle quote che la Cooperativa dovrà versare per la copertura sanitaria dei propri dipendenti. I contributi dovranno essere versati sul conto corrente indicato nella comunicazione di richiesta quote, inserendo la causale specifica ivi riportata.
b. Versamento dei contributi per le annualità successive a quella di prima iscrizione A dicembre di ciascun anno, Cooperazione Salute invierà alla Cooperativa lo stato dell’arte degli iscritti aggiornato al 30 di novembre. La cooperativa si impegna a controllare i dati e comunicare eventuali ulteriori Variazioni avvenute nel corso dell’anno secondo le modalità descritte all’art. 5 “Variazioni di organico: Nuove Assunzioni e Cessazioni” di seguito riportato. Con tali dati Cooperazione Salute aggiornerà dunque l’anagrafica dipendenti, così da disporre, una volta definite eventuali integrazioni e/o variazioni, del dato
certo degli iscritti al 31 dicembre di ciascun anno. In base a tale anagrafica dipendenti effettiva, 4
Cooperazione Salute invierà nei primi giorni di gennaio di ciascun anno la richiesta di versamento della prima tranche relativa al nuovo anno di copertura. A giugno di ciascun anno, poi, Cooperazione Salute invierà alle Cooperative iscritte la richiesta di versamento della seconda tranche.
Lo stesso procedimento riguarderà il versamento dei contributi per il rinnovo dell’iscrizione del Nucleo Familiare del dipendente, per le annualità successive a quella di prima iscrizione. La richiesta quote elaborata da Cooperazione Salute distinguerà infatti quelle dovute per i lavoratori e quelle da anticipare per i Familiari iscritti.
Se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL, il contributo è comunque dovuto da ciascun datore di lavoro.
Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita si rimanda all’art. 14. Per l’eventuale estensione della copertura ad altre forme contrattuali, le modalità di iscrizione e gestione del Piano sono le stesse previste per i lavoratori a tempo indeterminato salvo il tema della sospensione dell’assistenza per il quale si rimanda all’art.14.
Per l’eventuale versamento dei contributi relativi al Nucleo familiare del dipendente, si rimanda all’art. 8.
In caso di variazioni dell’organico in corso d’anno (nuovi assunti, cessati, aspettative non retribuite), la Cooperativa si impegna a comunicare con un unico invio all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx tutte le variazioni avvenute nel corso del mese entro il 10 del mese successivo alla variazione utilizzando tassativamente il file “Variazioni Dipendenti e Dati Nucleo Familiare”. In riferimento alle variazioni si riportano le seguenti indicazioni:
• Nuovi Dipendenti Assunti: la copertura avrà validità dal primo giorno del mese se l’assunzione è avvenuta entro il 15 del mese. In caso di assunzione dopo il 15 del mese, la copertura avrà inizio il
primo giorno del mese successivo. I nuovi assunti potranno usufruire della copertura, per il periodo previsto, alle medesime condizioni degli altri dipendenti.
Cooperazione Salute provvederà a richiedere i ratei mensili dovuti per le nuove coperture
contestualmente al calcolo contributi per la semestralità immediatamente successiva.
• Dipendenti Cessati: fatte salve le eccezioni previste all’art. 15, la copertura rimarrà valida sino all’ultimo giorno del mese dell’avvenuta comunicazione da parte della Cooperativa della cessazione del rapporto di lavoro.
A seguito della comunicazione di cessazione, Cooperazione Salute provvederà a calcolare i ratei mensili da restituire a conguaglio, nel momento del calcolo contributi per la semestralità immediatamente successiva.
In sintesi, la Cooperativa si impegna a comunicare a Cooperazione Salute le variazioni in una unica soluzione entro il 10 del mese successivo alla variazione, utilizzando tassativamente il file “Variazioni Dipendenti e Dati Nucleo familiare” ed in ogni caso, entro la fine dell’anno, si impegna a confermare gli aventi diritto alla copertura.
6. DECORRENZA DELLA COPERTURA SANITARIA E DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE
Nel momento in cui la Cooperativa avrà versato le quote di iscrizione, Cooperazione Salute comunicherà l’avvenuta iscrizione al Fondo e la copertura sanitaria sarà effettivamente attiva. Per i lavoratori in forza al 1 gennaio la copertura sanitaria avrà durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per i lavoratori assunti in corso d’anno, la copertura avrà validità dal primo giorno del mese se l’assunzione è avvenuta entro il 15 del mese. In caso di assunzione dopo il 15 del mese, la copertura avrà inizio il primo giorno del mese successivo. Cooperazione Salute invierà alla Cooperativa le comunicazioni di conferma iscrizione e la documentazione identificativa degli iscritti per usufruire delle Forme di Assistenza previste dal Piano. Le Cooperative si impegnano a informare e consegnare agli iscritti tale documentazione.
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Nel caso di passaggio di un lavoratore da un’impresa ad un’altra per effetto di un cambio di appalto, si evidenziano le seguenti fattispecie:
• Se entrambe le imprese avevano già iscritto i loro lavoratori a Cooperazione Salute, il lavoratore non subirà nessuna interruzione della prestazione sanitaria: l’impresa “uscente” è tenuta a comunicare la cessazione e l’impresa “entrante” è tenuta a comunicare la nuova assunzione tassativamente secondo le modalità previste all’art. 5;
• In tutti gli altri casi, le variazioni di organico dovranno essere comunicate come previsto dall’art. 5 e la decorrenza della copertura sanitaria sarà definita come previsto dall’art. 6.
8. ESTENSIONE DELLA COPERTURA AL NUCLEO FAMILIARE
La presente copertura è valida per il collaboratore della cooperativa regolarmente iscritto. Quest’ultimo può estendere la copertura ai componenti del proprio Nucleo Familiare, intendendosi per questi il coniuge o convivente more uxorio e i figli conviventi, sostenendo personalmente i costi di iscrizione. Il lavoratore è tenuto ad iscrivere tutti i famigliari conviventi (coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi) nessuno escluso, salvo la compresenza di analoga copertura di origine contrattuale in qualità di iscritto/beneficiario di Cooperazione Salute. I contributi dovuti per l’estensione della copertura sono diversi per coniuge e figli di età uguale o superiore a 26 anni, e per figli di età inferiore a 26 anni:
6
Piano Sanitario | Contributo di iscrizione per coniuge E FIGLI DI ETÀ SUPERIORE O UGUALE A 26 ANNI | Contributo di iscrizione per figli di età inferiore a 26 anni | ||
Contribuzione annua per persona | Tranche semestrali per persona | Contribuzione annua per persona | Tranche semestrali per persona | |
Piano della Cooperazione Sociale | € 60,00 | € 30,00 | € 48,00 | € 24,00 |
Piano Uneba | Coniuge/convivente more uxorio fiscalmente a carico compreso nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Coniuge/convivent e more uxorio fiscalmente a carico compreso nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Coniuge/convivent e more uxorio fiscalmente a carico compreso nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Coniuge/convivent e more uxorio fiscalmente a carico compreso nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: |
€ 98,00 | € 49,00 | € 60,00 | € 30,00 | |
Piano Metalmeccanico Cooperativo | Familiari fiscalmente a carico compresi nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Familiari fiscalmente a carico compresi nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Familiari fiscalmente a carico compresi nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: | Familiari fiscalmente a carico compresi nella quota del dipendente (con massimali condivisi). Quota per eventuale iscrizione volontaria familiari con massimale a parte: |
€ 156,00 | € 78,00 | € 78,00 | € 39,00 | |
Piano della Distribuzione Cooperativa | € 132,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 33,00 |
Piano Logistica Trasporto Merci | € 120,00 | € 60,00 | € 66,00 | € 33,00 |
Spedizione | ||||
Piano del Commercio | € 144,00 | € 72,00 | € 72,00 | € 36,00 |
Piano Taxi | € 144,00 | € 72,00 | € 72,00 | € 36,00 |
Piano della Produzione culturale e dello Spettacolo | €60,00 | € 30,00 | € 48,00 | € 24,00 |
Il lavoratore che intende estendere la copertura al nucleo familiare dovrà comunicare alla Cooperativa i dati dei propri familiari, compilando il modulo di “Richiesta Adesione Nucleo Familiare” (Allegato 6).
La Cooperativa si impegna a comunicare, contestualmente ad eventuali variazioni in organico, le adesioni dei familiari raccolte, con un unico invio all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro il 10 del mese successivo alla adesione del nucleo familiare utilizzando tassativamente il file “Variazioni Dipendenti e Dati Nucleo Familiare” e allegando anche il modulo di adesione compilato dal dipendente.
Cooperazione Salute provvederà a calcolare e comunicare alla Cooperativa le quote dovute per attivare la copertura per il nucleo familiare. La cooperativa si impegna ad anticipare il contributo per ciascun nucleo familiare operando la relativa trattenuta dalla busta paga del lavoratore. In riferimento alla deducibilità della contribuzione e alla detraibilità delle spese sanitarie si rimanda agli art. 18 e 19.
• Se l’iscrizione dei famigliari avviene entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la copertura sanitaria integrativa è operante per l’Iscritto, verrà applicata la stessa decorrenza immediata dell’assistenza prevista per l’Iscritto. Qualora l’iscrizione del nucleo familiare convivente avvenga successivamente al termine di 30 giorni, la decorrenza dell’assistenza inizierà dopo tre mesi dal versamento dei contributi di
iscrizione a Cooperazione Salute. Restano escluse dalla copertura le spese relative a ricoveri 7
conseguenti a patologie preesistenti o per la correzione di difetti congeniti e costituzionali. Per prestazioni di Xxxx specializzazione diagnostica, visite specialistiche e Impianti odontoiatrici sarà applicata una carenza di 12 mesi per le patologie preesistenti al momento della estensione della copertura.
• Nel caso di matrimonio o inizio convivenza o di nascita di un figlio, se l’Iscritto iscrive i familiari entro 30 giorni dal matrimonio, dall’ inizio convivenza o dalla nascita o dall’adozione, il familiare potrà godere immediatamente della copertura come l’Iscritto. Se il nucleo familiare viene iscritto successivamente, si applicheranno le carenze sopra riportate.
• Se l'iscritto decide di estendere la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare convivente, si impegna a versare i relativi contributi attraverso la cooperativa per il periodo decorrente dall'accettazione della domanda (dal 1 del mese di attivazione della copertura al 31 dicembre) e i successivi 3 anni di attività mutualistica (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per un totale di 36 mesi). Durante il suddetto periodo, i familiari conviventi non potranno recedere dalla copertura salvo il realizzarsi di una o più tra le seguenti condizioni: disattivazione copertura in capo all'iscritto collaboratore della cooperativa; uscita dallo stato di famiglia di uno o più componenti iscritti a Cooperazione Salute; venir meno del rapporto associativo tra cooperativa e Cooperazione salute. In tal caso, la copertura del nucleo familiare durerà sino alla conclusione del periodo per cui è stato versato il contributo. L’estensione per il nucleo famigliare si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori 3 anni di attività mutualistica (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per un totale di 36 mesi) al termine delle successive scadenze, salvo non sia comunicata disdetta da una delle parti mediante invio di lettera raccomandata a/r 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dei 3 anni di attività mutualistica".
9. PRESTAZIONI DEI PIANI SANITARI
Gli Iscritti hanno diritto di ricevere le prestazioni previste dal Piano sanitario di riferimento, consultabile al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, accendendo alla propria Area Riservata o attraverso l’applicazione AppCard.
10. ESTENSIONE TERRITORIALE La copertura vale in tutto il mondo.
11. FORME DI ASSISTENZA E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI RIMBORSI
a. Definizioni
Assistenza in Forma Diretta. Ti permette di ottenere le prestazioni che ti sono state prescritte dal Medico di Medicina Generale o da altro medico specialista presso una struttura convenzionata al Network di Cooperazione Salute, senza anticipare l’intera spesa ma versando solamente eventuali franchigie che il Piano sanitario lascia a tuo carico.
Gli elenchi delle strutture convenzionate con Cooperazione Salute sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Assistenza in Forma Indiretta. Ti permette di ottenere il rimborso di spese sanitarie già sostenute, delle quali si è conservata la fattura/notula di spesa e una prescrizione medica, nei limiti e nelle modalità previste dal Piano Sanitario.
Accesso ai tariffari agevolati del Network convenzionato. Ti permette di ottenere le prestazioni di cui necessiti a tariffe agevolate rispetto ai prezzi di mercato, indipendentemente dal fatto che quelle prestazioni siano o meno rimborsabili dal Piano sanitario.
b. Assistenza via area riservata o mail 8
Assistenza in Forma Diretta
Per usufruire dell’Assistenza in Forma Diretta, è necessario seguire un preciso iter:
a. Individuare una struttura fra quelle convenzionate: le strutture convenzionate sono disponibili alla consultazione nell’Area Riservata;
b. Contattare la struttura scelta per richiedere una prestazione in forma diretta, da parte di un medico/professionista convenzionato con Cooperazione Salute, e prenotare.
c. Inviare a Cooperazione Salute la Richiesta di Prestazioni in Forma Diretta unitamente alla copia della prescrizione del Medico di Medicina Generale / del medico specialista, almeno 5 giorni lavorativi prima della prestazione:
- tramite Area riservata dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, compilando il form online e allegando copia della prescrizione medica
-tramite la App di Confcooperative
d. Cooperazione Salute fornirà a te e alla Struttura l’autorizzazione a beneficiare del servizio.
e. Dovrai sempre presentarsi presso la struttura convenzionata con un documento di identità in corso di validità. Al termine della prestazione sanitaria dovrai saldare presso la struttura la quota di sua competenza indicata sul modulo di autorizzazione di Cooperazione Salute.
L’assistenza in forma diretta è possibile unicamente quando si presentino tutte e tre le seguenti condizioni: ove prevista dal Piano Sanitario del beneficiario, se autorizzata da Cooperazione Salute e presso strutture convenzionate con medici convenzionati al Network Sanitario e/o Odontoiatrico di Cooperazione Salute.
Assistenza in Forma Indiretta
L’Assistenza in Forma Indiretta prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute in base a quanto previsto dal Piano. Per richiedere un rimborso devi far pervenire a Cooperazione Salute entro 60 giorni dall’evento sanitario (fa fede la data della fattura/notula) e, per le spese sostenute nel mese di dicembre, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, la seguente documentazione:
• La copia della documentazione medica che giustifica la fattura/notula di spesa (prescrizione del medico di base, certificazione del medico specialista, per tutte le prestazioni, eccetto quelle odontoiatriche);
• La copia della fattura/ della notula di spesa.
La richiesta di rimborso potrà essere presentata a Cooperazione Salute nei seguenti modi:
a. tramite Area riservata (modalità consigliata) dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx compilando il form online e allegando copia della prescrizione medica e fattura/notula
b. tramite la App di Confcooperative (modalità consigliata)
c. Via E-mail: invio della documentazione, completa di modulo di richiesta rimborso indiretto, in un UNICO file PDF al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d. Per posta ordinaria (modalità sconsigliata): seguendo questa modalità il rimborso verrà realizzato soltanto a fine gestione dell’annualità. Inviare a: Cooperazione Salute, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Nel caso in cui disponessi di altre forme di copertura sanitaria oltre a quella del SSN, si impegnerà a comunicare a Cooperazione Salute l’importo degli eventuali rimborsi percepiti da altri Enti per lo stesso evento per cui presenta richiesta alla mutua.
Al momento dell’apertura della pratica, utilizzando il tuo contatto e-mail, Cooperazione Salute invierà una comunicazione riportante la data di ricezione della documentazione ed il numero di protocollo assegnato. In caso di documentazione incompleta, verrai contattato direttamente e avrà a disposizione 10 giorni per
integrare la documentazione incompleta e/o non esaustiva. A conclusione della pratica, sempre via E-mail, 9
ti verrà comunicato l’esito della richiesta. In caso di esito negativo, verrà comunicata la ragione del diniego
del rimborso (prestazione non prevista dal piano, richiesta rimborso tardiva o incompleta, sforamento massimali, irregolarità, abusi, controversie, ecc.).
In tempo utile per la dichiarazione dei redditi, Cooperazione Salute metterà a disposizione nell’Area riservata degli Iscritti una comunicazione riepilogativa, con gli estremi delle fatture e/o notule di spesa. Questi dati serviranno all’assistito per poter usufruire delle detrazioni fiscali su quella parte di spesa non rimborsata e rimasta effettivamente a suo carico
c. Assistenza via web
Visita il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e clicca sull’icona di accesso all’area riservata, in alto a destra.
Inserisci il tuo codice fiscale e segui la procedura guidata di prima registrazione. Il sistema ti invierà una mail per chiederti di confermare i tuoi dati.
Una volta che avrai definito la tua password di accesso all’area riservata, potrai accedervi quante volte desideri per
▪ Consultare lo stato di lavorazione delle tue pratiche;
▪ Consultare l’elenco delle strutture convenzionate e contattarle per un appuntamento;
▪ Inviare una richiesta di rimborso, senza stampare e compilare moduli cartacei e allegando una copia delle fatture e delle prescrizioni mediche;
▪ Richiedere una prestazione in forma diretta, allegando una copia della tua prescrizione
medica.
d. Assistenza tramite AppCard
Scarica dall’App store del tuo smartphone o tablet la nostra applicazione, digitando “Confcooperative Node Soc. Coop.” nella barra della ricerca.
Cliccando su “Registrati” all’interno della APP e dopo aver inserito tutti i tuoi dati personali ti arriverà un’Email di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione.
Seguendo le indicazioni riportate nella Email e cliccando su “Ricevi Pin” riceverai un SMS sul tuo telefono cellulare con il codice da inserire per concludere la registrazione. Basterà aprire il link riportato nell’SMS per inserire Username (Codice fiscale) e Xxxxxx, a questo punto si può completare il processo di registrazione scegliendo la password che si preferisce.
Una volta registrato potrai
▪ Consultare il tuo piano sanitario, per conoscere quali prestazioni sanitarie sono previste dalla tua copertura sanitaria
▪ Consultare l’elenco delle strutture convenzionate e contattarle per un appuntamento
▪ Inviare una richiesta di rimborso, senza stampare e compilare moduli cartacei
▪ Richiedere una prestazione in forma diretta, fotografando la tua prescrizione
medica. 10
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del
medico la quale, ai fini del rimborso o della forma diretta, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata nella richiesta del medico curante o del medico specialista, pena il diniego di rimborso o dell’attivazione della forma diretta. Per quanto riguarda le visite specialistiche, sono escluse: visite odontoiatriche ed ortodontiche (salvo quanto previsto dalle garanzie sull’Assistenza Odontoiatrica), visite omeopatiche, visite psichiatriche e psicologiche, visite dietologiche, visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. Sono inoltre esclusi dalla copertura sanitaria i rimborsi delle spese:
• Per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• Per la cura di intossicazioni conseguenti all’abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché all’uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
• Per malattie infettive, quando assumano carattere epidemico o pandemico;
• Derivanti da sport pericolosi;
• Sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente dall’iscritto, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’iscritto stesso.
Sono inoltre esclusi dalla copertura sanitaria:
• Le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla attivazione della copertura;
• Le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
• Le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
• Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
• Le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed altre calamità naturali devastanti.
13. EVASIONE PRATICHE E TEMPI DI LIQUIDAZIONE
Cooperazione Salute gestisce direttamente tutte le pratiche relative alle richieste di rimborso e garantisce che i tempi di liquidazione nell’assistenza in forma indiretta (attraverso accredito diretto sui c/c dei dipendenti) sono di ca. 60 giorni dal momento dell’acquisizione delle note di spesa complete di tutta la documentazione sanitaria occorrente. Nel caso in cui le richieste rimborso siano inviate per posta (si consiglia invio per posta ordinaria – non raccomandate – e si richiede di inviare solo copie degli originali) la liquidazione verrà fatta a fine gestione dell’annualità (indicativamente entro febbraio/marzo dell’anno successivo all’anno di validità della copertura).
14. SOSPESIONE DELL’ASSISTENZA E ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
In ogni caso, il mancato versamento dei contributi determina la sospensione delle prestazioni:
• Per tutti i dipendenti: nel caso in cui il mancato versamento riguardi la generalità dei dipendenti;
• Per il singolo dipendente: nel caso in cui il versamento riguardi il singolo dipendente;
Il provvedimento di sospensione assunto da Cooperazione Salute sarà comunicato alla Cooperativa, sia per la totalità dei dipendenti, sia per la quota singola. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell’effettivo pagamento mediante bonifico bancario e la relativa ricevuta andrà inviata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. A questo punto, Cooperazione Salute, fatte le verifiche bancarie e amministrative del caso, riattiverà l’erogazione delle prestazioni per gli eventi successivi alla sanatoria, dandone conferma alla Cooperativa. Nel caso in cui la sospensione delle prestazioni si protragga per un periodo di oltre 180 giorni, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte della Cooperativa
(cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc), verrà meno l’iscrizione dell’assistito e si 11
intenderà cessata l’Assistenza Sanitaria Integrativa del medesimo che pertanto, per essere nuovamente posto
in copertura, dovrà essere iscritto ex novo. Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita che comporta la sospensione dell’attività lavorativa superiore ad 1 mese, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno successivo all’attivazione della sospensione stessa. La comunicazione della avvenuta collocazione in aspettativa non retribuita e, successivamente, la comunicazione del ritorno in servizio del lavoratore dovranno essere fatte secondo quanto previsto dall’art. 5, prefigurandosi l’inizio dell’aspettativa come una cessazione ed il ritorno in servizio come una Nuova Assunzione. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.
Nel caso in cui il datore di lavoro volesse estendere la copertura sanitaria anche a lavoratori senza il contratto a tempo indeterminato, si specifica che in riferimento ad altre forme contrattuali di lavoro subordinato (es. contratti a termine o a tempo determinato, contratti stagionali, contratti a gestione verticale, contratti a lavoro intermittente, ecc) e di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, lavoro occasionale, ecc), la copertura sanitaria sarà valida dal momento dell’iscrizione/proroga sino a fine anno e dunque il versamento del contributo dovrà coprire il suddetto periodo, senza la possibilità di sospensione dell’Assistenza.
15. DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Il diritto all’erogazione delle prestazioni previste dal Piano da parte di Cooperazione Salute si estingue per:
• Decesso del lavoratore;
• Per cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra a cooperativa ed i lavoratore: i lavoratori conservano le prestazioni sino al primo giorno del mese successivo al momento della comunicazione della cooperativa dell’avvenuta cessazione;
• Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
• I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per il raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione conservano le prestazioni sino alla fine dell’anno in corso;
• Nel caso di estensione della copertura sanitaria anche a lavoratori con altre forme contrattuali subordinate rispetto al rapporto di lavoro indeterminato (es. contratti a termine o a tempo determinato, contratti stagionali, contratti a gestione verticale, contratti a lavoro intermittente, ecc) e di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, lavoro occasionale, ecc), la copertura sanitaria sarà valida dal momento dell’iscrizione/proroga sino alla fine dell’anno in corso.
Cooperazione Salute si impegna a garantire tutte le prestazioni previste dal Piano, creando un’apposita autonoma gestione separata nell’ambito del proprio bilancio, assumendo nella propria gestione mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi gestionali delle medesime coperture per la durata di sottoscrizione del Piano, e avvalendosi di tutti gli strumenti operativi valutati più opportuni per contenere i rischi. Le prestazioni previste nelle coperture potranno subire annualmente delle variazioni a seconda dell’andamento tecnico della gestione della copertura, documentabile dal rapporto contributo/erogazioni, in particolare in caso di andamento negativo della gestione della copertura. Le condizioni potranno inoltre essere riviste in qualsiasi momento nel caso in cui, per effetto di nuove condizioni contrattuali per i dipendenti, o a causa di nuove disposizione di legge, si riterrà opportuna e necessaria una revisione.
La durata della copertura coincide con l’iscrizione a Cooperazione Salute dei dipendenti e, eventualmente, dei famigliari ed il regolare versamento delle quote annuali per ciascun anno. L’iscrizione è rinnovata automaticamente di anno in anno. Sia la Cooperativa che Cooperazione Salute potranno recedere con comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra controparte con almeno 90 giorni di anticipo prima della fine dell’anno. Il recesso avrà luogo con il 1 gennaio dell’anno successivo alla comunicazione inviata.
Cooperazione Salute è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute, consentendo di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86 (non concorrenza alla determinazione del reddito da lavoro dipendente).
In riferimento ai contributi versati in favore del nucleo familiare convivente del lavoratore, in base alla Circolare 50/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate si può affermare che non concorrono a formare reddito del lavoratore dipendente i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo collettivo o di regolamento aziendale, in favore dei familiari del lavoratore, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso. Il contributo versato dal lavoratore per i propri famigliari è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri lavoratori in qualità di sostituto di imposta a norma dell’art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla Cassa di Assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
19. DETRAIBILITA’ DELLE SPESE SANITARIE
La normativa prevede che quando si usufruisce della deduzione dal reddito dei contributi di Assistenza Sanitaria (come in questo caso), per gli iscritti la spesa sanitaria detraibile è solo quella residua non rimborsata. Pertanto, per gli assistiti non è possibile portare in detrazione spese sanitarie che sono state rimborsate da Cooperazione salute. Gli iscritti potranno dunque portare in detrazione unicamente le spese sanitarie rimaste effettivamente a loro carico, cioè quelle (o quella quota) non rimborsata.
A seguito dell’informativa scritta rilasciata da Cooperazione Salute al momento dell’iscrizione al Fondo e al momento della richiesta degli iscritti di attivazione della forma diretta e/o della richiesta di rimborso, tutte le informazioni e i documenti richiesti alle cooperative ed ai lavoratori sulla base del seguente Regolamento, sono trattati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003.
Cooperazione Salute al fine di accertare il diritto dell’iscritto alle prestazioni si riserva la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento tramite medici di propria fiducia o istituzioni pubbliche o private. Il rifiuto di presentare la documentazione richiesta o l’opposizione agli eventuali accertamenti decisi da Cooperazione Salute comportano la decadenza del diritto alle prestazioni
In caso di richieste di chiarimenti o reclami sulla ammissibilità delle prestazioni, o relativi alla misura dei rimborsi, da parte dei dipendenti delle cooperative iscritti al Fondo sanitario, sarà Cooperazione Salute attraverso i suoi organi a provvedere a fornire le risposte all’iscritto. In caso di ulteriore contenzioso, prima dell’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria, Cooperazione Salute e l’iscritto si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione sottoponendo il caso ad una Commissione di Conciliazione appositamente costituita e formata da due medici, uno nominato da Cooperazione Salute e l’altro dall’iscritto. La Commissione esamina i casi ad essa sottoposti ed esprime il proprio parere che verrà comunicato all’iscritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il proprio medico designato.
23. RICHIAMO ALLO STATUTO SOCIALE E AL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Per tutto quanto non previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Sanitario, si fa riferimento allo Statuto e 13
Regolamento Applicativo di Cooperazione Salute.